Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 01/06/2023) 21/11/2023, n. 46809. La contestazione che viene mossa all'odierno imputato è di aver esploso, durante il servizio svolto come guardia giurata, per conto della società di vigilanza privata Rangers Srl

Martedì, 28 Novembre 2023 08:01

La contestazione che viene mossa all'odierno imputato è di aver esploso, durante il servizio svolto come guardia giurata, per conto della società di vigilanza privata Rangers Srl, dopo aver posizionato l'autovettura Fiat Grande Punto assegnatagli dalla società datrice di lavoro di traverso, lungo ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCUSO Luigi F. A. - Presidente -

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - rel. Consigliere -

Dott. CURAMI Micaela Serena - Consigliere -

Dott. LANNA Angelo Valerio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CALASELICE BARBARA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LETTIERI NICOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza con riferimento al secondo e quarto motivo;

udito il difensore delle parti civili, avv. CREA PASQUALE, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con deposito di conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore dell'imputato, avv. BERARDI ALBERTO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Venezia ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 19 maggio 2021, nei confronti di A.A. alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con provvisionali provvisoriamente esecutive, in relazione al reato di cui all'art. 575 c.p. e quello di cui agli artt. 81, 617 c.p..

La contestazione che viene mossa all'odierno imputato è di aver esploso, durante il servizio svolto come guardia giurata, per conto della società di vigilanza privata Rangers Srl , dopo aver posizionato l'autovettura Fiat Grande Punto assegnatagli dalla società datrice di lavoro di traverso, lungo via (Omissis), con lo scopo di impedire o rallentare il passaggio dell'autovettura Bmw sulla quale viaggiavano B.B. ed C.C., nonchè D.D. autori quella stessa notte di più assalti a terminali Atm, tre colpi di pistola calibro 9x21, arma da fuoco regolarmente detenuta, in direzione della stessa autovettura, uno dei quali attingeva al capo B.B. posto alla guida del veicolo, cagionandone la morte.

Il secondo capo di imputazione attiene alla fraudolenta cognizione di conversazioni radio tra le pattuglie dei Carabinieri in servizio la notte tra il (Omissis), compiuta utilizzando un apparato radio trasmittente sintonizzato sulla frequenza dell'Arma dei Carabinieri, nonchè un apparato ricetrasmittente e, successivamente, per avere interrotto le conversazioni inserendosi con una sua comunicazione sulle onde radio riservate ai militari.

1.1. La sentenza di primo grado ha condannato l'imputato con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione fra i reati contestati relativi all'accaduto verificatosi il (Omissis), quando la persona offesa, insieme ad altri complici, si rendeva protagonista di quattro assalti ad altrettanti bancomat delle filiali di varie banche della zona e si dava alla fuga a bordo di un'autovettura di provenienza delittuosa, tipo Bmw, descritta nell'imputazione.

All'inseguimento del veicolo si ponevano tre pattuglie dei Carabinieri; verso le 04:40 l'odierno imputato, guardia giurata alle dipendenze della ditta Rangers Srl, presa cognizione che era in corso un inseguimento e che l'autovettura dei fuggitivi si stava recando verso (Omissis), poneva la propria autovettura di servizio di traverso, con l'intento di bloccare la macchina che proveniva, cosa che non riusciva perchè il veicolo sfilava di fianco e proseguiva la sua marcia.

In quel frangente l'imputato esplodeva, all'indirizzo del veicolo, tre colpi, il primo verso il cofano anteriore, il secondo verso il parabrezza, andando a colpire il conducente al capo, il terzo, partito accidentalmente secondo la versione difensiva, verso il baule posteriore.

Il conducente della Bmw, attinto al capo, perdeva il controllo del mezzo che si arrestava dopo una decina di metri e gli altri due occupanti scappavano per la campagna, facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito veniva condotto all'ospedale di (Omissis) e decedeva il (Omissis).

Le fonti di prova raccolte, secondo la ricostruzione del primo giudice, avevano consentito di acclarare che alle 04:09 la centrale della società Rangers Srl segnalava alla linea 112 dei Carabinieri che uno dei bancomat vigilati era sotto attacco.

Seguivano conversazioni via radio, sul canale in uso alle forze di polizia, per organizzare l'inseguimento del veicolo visto fuggire del quale era stato indicato modello e numero di targa.

La vettura, nelle conversazioni, era segnalata in fuga verso Barcon seguita a poca distanza da tre pattuglie dei Carabinieri.

Alle 04:40 nel canale per comunicare fra forze di polizia si introduceva una persona, identificata nell'odierno imputato, con il nome in codice (Omissis), che comunicava al brigadiere E.E. di "averli presi", 60 metri dopo la villa di (Omissis). Alle 04:42 l'appuntato F.F., facente parte degli inseguitori, comunicava via radio che vi era una persona deceduta e una in fuga.

A sua volta l'imputato comunicava l'accaduto alla propria centrale operativa, affermando di aver fatto fuoco, con tre colpi di arma, perchè l'autovettura in fuga aveva tentato di speronarlo e di investirlo e di aver posto la propria vettura di traverso rispetto alla sede stradale.

La sentenza di primo grado prende in considerazione gli esiti degli accertamenti balistici sul parabrezza, sul cofano anteriore e sul portellone posteriore della vettura sulla quale viaggiavano i tre fuggitivi, nonchè gli accertamenti autoptici, svolti sul corpo della vittima, che identificavano, quale causa del decesso, la morte cerebrale per trauma cranico conseguente a un colpo di arma da fuoco.

Il colpo unico era risultato aver penetrato il cranio in sede temporale destra con traiettoria da destra a sinistra pressochè perpendicolare al piano osseo temporale.

Dagli accertamenti svolti, il tiratore era risultato trovarsi a destra, rispetto al capo della vittima, e aveva esploso il colpo d'arma da fuoco che l'aveva attinto, dopo aver attraversato il parabrezza della macchina con traiettoria tangenziale da destra verso sinistra.

Il ricorrente, nella prima comunicazione via radio alla polizia giudiziaria intervenuta, aveva riferito di aver provato a fermare la vettura in fuga ponendo il proprio veicolo di traverso sulla sede stradale e che aveva, quindi, fatto fuoco da una posizione protetta, un primo colpo sul cofano della Bmw dei fuggitivi, un secondo colpo in diagonale e un terzo colpo, a suo dire partito accidentalmente, che aveva preso il portellone posteriore (perchè, secondo l'imputato, girando il muso della macchina cercando di buttarsi giù, era scivolato ed era partito il terzo colpo).

Dati certi, dunque, perchè confermati dagli accertamenti e dalle ammissioni dell'imputato, erano, secondo la sentenza di primo grado, il posizionamento della vettura della Rangers Srl di traverso rispetto alla sede stradale, l'esplosione di tre colpi diretti al veicolo antagonista, condotta tenuta, secondo il ricorrente, perchè aveva avuto la percezione che i fuggitivi avessero intenzione di investirlo e, comunque, di speronarlo.

Della presenza di una pistola in possesso dei malviventi lo A.A. riferirà soltanto successivamente, alle ore 6:20 del medesimo giorno, al maresciallo G.G. che aveva effettuato un'opera di repertazione dei bossoli.

L'imputato, infatti, narrava di una sparatoria nel corso della quale era stato bersaglio di colpi di arma da fuoco, mediante l'utilizzo di una scacciacani, pistola che veniva rinvenuta sul posto.

Questa versione veniva, poi, completata, nell'interrogatorio reso al pubblico ministero, dal fatto che, secondo l'imputato, dalla Bmw era uscita prima una persona sola e poi più persone e gli era stata puntata contro una pistola, così scatenando la sua reazione difensiva.

Si tratta di condotta, secondo la versione resa da A.A., sorretta da un'unica volontà, quella di fermare la vettura dei fuggitivi anche se si sarebbe dovuto limitare a segnalarla, vista anche la presenza alle forze dell'ordine che erano già all'inseguimento.

Si richiamano, nella sentenza di primo grado, le versioni dei fatti rese dagli altri due fuggitivi presenti, quella notte, nella Bmw ove viaggiava anche la vittima, già giudicati con sentenza di condanna definitiva per i furti commessi in quella notte.

Iniziata la fuga e il conseguente inseguimento da parte dei Carabinieri, gli occupanti della Bmw si erano avveduti della presenza, sulla sede stradale, di un'autovettura posta di traverso, con una stella sulla fiancata, ma precisavano che l'auto non occupava tutta la sede stradale e, quindi, con una deviazione verso sinistra erano riusciti a superare l'ostacolo.

Avvedutisi della presenza, dietro la vettura, del conducente che impugnava con due mani una pistola, appoggiandosi sul tetto, il veicolo continuava la marcia senza fermarsi, quando l'uomo aveva cominciato a sparare un primo colpo sul davanti, un secondo spostandosi perpendicolarmente rispetto alla loro posizione e, infine, un terzo colpo da dietro.

Al secondo colpo, gli altri occupanti della vettura si erano accorti che il conducente era stato colpito e, quindi, una volta arrestata la marcia del veicolo, erano scappati nei campi.

Entrambi hanno negato di essere stati in possesso di una pistola priva di tappo rosso.

Il primo Giudice confutava, quindi, la versione difensiva resa dall'imputato e confermava che, con riferimento alla posizione in cui si trovava l'imputato con la sua autovettura, poteva dirsi che questi fosse in attesa dei fuggitivi, quindi già posizionato per ostruire loro la via, con la pistola in pugno destinata a fermarli.

Che si trattasse, poi, dell'autovettura che era seguita dai Carabinieri, lo A.A. l'aveva appreso dalle comunicazioni radio di servizio delle pattuglie, nelle quali si intrometteva alle 04:40 comunicando a E.E. (il brigadiere E.E.) che li aveva presi.

L'intrusione nella comunicazione radio era avvenuta attraverso uno scanner, montato sull'autovettura in dotazione dello A.A. in grado di sintonizzarsi sulla gamma 400 riservata alle Forze dell'ordine.

Il primo giudice, quindi, riteneva che A.A., grazie alle informazioni illecitamente apprese, si era posto di traverso sulla strada in posizione protetta, in attesa dei fuggitivi che appunto gli stavano andando in bocca secondo la conversazione telefonica registrata di cui dà conto la sentenza di primo grado.

La tesi dell'arresto della vettura a pochi metri da quella dell'imputato è risultata smentita dalla mancanza di tracce di frenata che avrebbe sicuramente lasciato impronte di pneumatico e si è ritenuta infondata anche quella secondo la quale il ricorrente aveva visto i fuggitivi, o uno di questi, uscire dal veicolo ed esplodere colpi di arma da fuoco all'indirizzo della guardia giurata.

L'imputato, infatti, come notato dal primo giudice, non aveva fatto cenno a questa circostanza nell'immediatezza, riferendo al contrario di essersi difeso da un tentativo di investimento.

Si valorizza anche la testimonianza di una persona presente sul luogo, teste estraneo, il quale aveva riferito di aver udito soltanto tre colpi di arma da sparo, esplosi in rapida sequenza fra loro.

Anche gli accertamenti svolti sulla Bmw avevano escluso che da questa fossero stati esplosi dei colpi di arma.

Con certezza, poi, secondo il giudice di primo grado poteva escludersi che la pistola giocattolo, rinvenuta sui luoghi del fatto, fosse stata in uso ai malviventi e che da questa fossero partiti dei colpi rivolti all'imputato.

Si era, infatti, accertato che i fuggitivi si erano allontanati dalla vettura con direzione ovest, come riferito dal teste presente sui luoghi e come confermato dal rinvenimento di impronte sul terreno coltivato a cereali, posto in prossimità del luogo ove la vettura si era fermata; tanto, diversamente dal luogo ove era stata reperita la pistola giocattolo, cioè a nord del terreno, in posizione peraltro del tutto incongrua rispetto all'esigenza impellente dei fuggitivi di dileguarsi.

Inoltre, il primo giudice ha sottolineato la riscontrata presenza sul posto di un collega dell'imputato, alle ore 5:06 del medesimo giorno, visto prelevare qualcosa dalla vettura della guardia giurata ed allontanarsi verso la stradina poderale posta a nord della posizione della Bmw, proprio dove poi sarebbe stata rinvenuta la scacciacani, soggetto rinviato a giudizio per favoreggiamento reale.

Infine, la sentenza di primo grado esclude la ricostruzione della dinamica descritta dalla prima versione dei fatti resa dall'imputato e cioè il tentativo di speronamento riferito dallo A.A., stante la posizione in cui la Bmw era stata trovata alla sinistra verso la pista ciclabile, in luogo tale da dimostrare che l'impatto con la vettura della guardia giurata era stato evitato.

Da ultimo si segnala che il primo Giudice, escludendo definitivamente la tesi della legittima difesa (e anche dell'eccesso colposo nella forma putativa), aveva puntualizzato che il secondo colpo era stato sparato ad altezza uomo e che anche le conversazioni telefoniche, successivamente captate, davano conto del fatto che A.A. riferiva esplicitamente, quanto al guidatore, di averlo preso in testa e di traverso.

Si riscontravano, quindi, tutti gli elementi del reato contestato al capo 1, avendo la guardia giurata provocato la morte della vittima, contravvenendo anche al regolamento di servizio secondo il quale non vi è alcun potere di intervento autonomo ma mero dovere di informazione di pericolo alle forze dell'ordine, prima posizionando la propria vettura di traverso sulla carreggiata e, poi, esplodendo tre colpi di arma da fuoco, tutti andati a segno, con il dolo quanto meno eventuale, inteso quale accettazione degli effetti collaterali della propria condotta.

Quanto al delitto sub 2, ne era emersa la sussistenza, essendo stato accertato indiscutibilmente che l'imputato si era inserito nelle conversazioni dei Carabinieri, come riferito dagli stessi militari che ne avevano riconosciuto la voce.

1.2. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha confermato quella di primo grado, respingendo la tesi difensiva.

Tanto, considerata anche la comunicazione che, nell'immediatezza, lo stesso imputato aveva fatto via radio alla propria centrale operativa, descrivendo l'accaduto in modo conforme a quanto raccontato ai militari immediatamente (tentativo di speronamento e di investimento).

In primo luogo, si rimarca che lo stesso imputato aveva ammesso di avere comunicato, alle ore 4:10 al brigadiere E.E., che vi era stato un tentativo di furto presso una banca e di essersi intromesso nella frequenza radio dei Carabinieri, per comunicare quanto appena accaduto, così come faceva con la propria centrale operativa, immediatamente dopo i fatti, dando una descrizione dell'accaduto corrispondente a quella resa ai militari immediatamente intervenuti, senza fare alcun cenno alla presenza di armi da parte dei fuggitivi.

In secondo luogo, quanto all'esito degli accertamenti, la sentenza di appello, conferma che vi era stato il posizionamento trasversale della vettura di servizio sulla sede stradale, solo parzialmente occupata e l'esplosione di tre colpi di arma da fuoco, senza reperimento di altri bossoli sparati da pistola diversa.

Il primo colpo, secondo gli accertamenti del RIS dei Carabinieri, è risultato sparato dall'alto verso il basso, attingendo il cofano della vettura, il secondo colpo risulta essere stato sparato ad altezza d'uomo, dopo aver oltrepassato il parabrezza lato destro del passeggero, con traiettoria da destra verso sinistra. Il terzo ha colpito l'auto nel portellone posteriore, pochi centimetri sotto il lunotto.

Tutti i colpi, dunque, secondo la sentenza di appello, erano risultati indirizzati verso l'abitacolo della vettura da distanza di circa 8 metri, con la chiara intenzione di colpire a mira vicina, chi si trovasse dentro il veicolo, con intendimento confermato dalla telefonata intercorsa con l'appuntato Ioppolo (cfr. pag. 27 della sentenza di secondo grado) nella quale alla richiesta di dove lo avesse preso (il conducente) A.A. aveva risposto "in testa... e di traverso, di traverso obliquo".

Questi, quindi, secondo la sentenza impugnata, avendo avuto tutto il tempo di posizionare la propria auto di servizio di traverso, occupando solo parzialmente la sede stradale e di vedere la vettura sopraggiungere, si era posto in posizione coperta, con la pistola tenuta con entrambe le mani, al di sopra del tettuccio della vettura di servizio.

Dunque, aveva fatto fuoco, quale provetto tiratore, mirando all'abitacolo, con l'intenzione di fermare i malviventi in fuga, pur sapendo che si sarebbe dovuto limitare a segnalare la vettura dei fuggitivi alle Forze dell'ordine.

Si esclude, poi (cfr. pag. 28 e ss.), la fondatezza della versione dell'imputato, sia per quanto concerne il tentativo di speronamento o di investimento, in base agli accertamenti svolti, recependo la ricostruzione del primo giudice, sia quella degli spari provenienti dai fuggitivi come precisato nell'interrogatorio al Pubblico ministero del (Omissis).

Si confuta, inoltre, la tesi difensiva secondo la quale la vettura Bmw avrebbe fatto una brusca frenata, per consentire agli occupanti di uscire e mostrare la pistola o fare fuoco.

Si descrive il reperimento della pistola soft air (priva di bomboletta CO2 necessaria per l'esplosione di pallini, assenti nel caricatore) replica di vera arma da fuoco, avvenuto alle ore 6:00 da parte dell'appuntato Convertini, in luogo in cui il superiore maresciallo G.G. negava di averlo mandato ed a seguito di telefonata di pochi secondi, intercorsa proprio tra Convertini e lo stesso imputato. Si rimarca l'avvenuta trasmissione della testimonianza di H.H., collega dell'imputato, alla Procura della Repubblica per favoreggiamento reale.

Si valorizza, infine, l'accertamento tecnico dei RIS che aveva condotto ad escludere la presenza di particelle, nei punti esterni ed interni ove il presunto sparatore si sarebbe dovuto trovare nell'atto di esplodere i colpi contro A.A. (pag. 35) e che, comunque, aveva condotto a conclusioni che collegavano le particelle rinvenute ad attività condotte precedentemente al furto del veicolo.

Dunque, si è concluso nel senso che nessun colpo era stato sparato dalla Bmw verso l'imputato, nè standone fuori nè dentro.

Si è così condiviso il giudizio di responsabilità per il reato di omicidio volontario, già svolto dal primo giudice, ravvisando la forma soggettiva del dolo eventuale ed escludendo (cfr. pag. 38) la scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa, confermando anche la pronuncia in relazione al reato continuato di cui all'art. 617 c.p., su tale ultimo escludendo l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 50 c.p. (cfr. pag. 43), nonchè infine, la sussistenza della circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, Avv. Pinelli F., il quale ha denunciato sei vizi, con motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 59 c.p., comma 4, e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude la causa di giustificazione putativa.

Si rimarca che la differenza tra la legittima difesa reale e quella putativa è che, nella prima, il pericolo è realmente esistente mentre quella putativa presenta un pericolo insussistente, pur se erroneamente ritenuto dall'agente.

Quindi, i parametri della non volontarietà e dell'attualità del pericolo sono presupposti per la sussistenza della circostanza della legittima difesa reale in cui il pericolo deve essere effettivamente esistente e deve essere connotato dai caratteri della involontarietà e della sua attualità.

In caso di legittima difesa putativa, invece, non devono essere considerate l'involontarietà e l'attualità del pericolo, perchè questo non è esistente, ma la percezione che di questo ha avuto l'agente e i caratteri con i quali esso si è presentato nella raffigurazione dell'imputato.

Di quest'ultimo elemento non si trova traccia nella sentenza di secondo grado, che non si sofferma, a parere del ricorrente, ad analizzare quali fossero gli elementi oggettivi a disposizione dell'imputato immediatamente prima dell'azione dedotta nel capo di imputazione.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 52 e 59 c.p., nella parte in cui la Corte territoriale radica il momento rilevante all'inizio dell'azione dell'imputato e non nel momento in cui si verifica la reazione all'offesa ingiusta.

La Corte territoriale ha escluso la possibilità di individuare la scriminante putativa in ragione della non involontarietà e della non attualità del pericolo.

Si è sottolineato, nella sentenza impugnata, che il ricorrente si è posto, volontariamente, nella situazione di pericolo che ha dato poi origine all'evento mortale in quanto, scientemente, ha collocato il veicolo sulla traiettoria della macchina in fuga e ivi si è collocato, potendo avere altri comportamenti adottabili prima di esplodere i tre colpi di arma da fuoco.

Qui, la Corte territoriale dimostra, a parere del ricorrente, di essersi posta a valutare il momento iniziale della dinamica, quando A.A. ha deciso di intervenire in prima persona.

Tuttavia, secondo i parametri consolidati applicativi della disposizione di cui all'art. 59 c.p., comma 4, la valutazione deve riguardare il momento coevo all'insorgenza del pericolo da cui nasce la reazione.

La posizione della vettura, in trasversale sulla carreggiata, infatti, era un'azione che non aveva alcuna finalità di esposizione al pericolo ma solo quella di arrestare la corsa del veicolo in fuga.

L'offesa ingiusta che ha determinato la reazione di A.A. è stata la condotta della vettura, attuata nel tentativo di forzare il blocco, così attentando all'incolumità della guardia giurata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la valutazione deve essere effettuata con giudizio ex ante delle circostanze di fatto, rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento l'esistenza della proporzione e della necessità di difesa.

Quindi, la Corte territoriale errerebbe nell'anticipare la valutazione al momento in cui A.A. aveva deciso di fermare il veicolo, perchè, in quel momento, non esiste alcuna condizione di pericolo in quanto i fuggitivi erano distanti.

Si tratta, quindi, di frazione della condotta del tutto irrilevante, perchè ci si trova in un momento antecedente rispetto allo sviluppo dell'offesa e della difesa.

Non è presente, secondo il ricorrente, alcun passaggio della motivazione in cui si prende in considerazione la sussistenza del pericolo putativo nel momento in cui si manifesta la reazione dello A.A.. Si deve, infatti, rimarcare che vi è stato un avvicinamento della Bmw, condotta dalla persona offesa, alla vettura dello A.A. a velocità sostenuta e nella direzione di questa, seguita da una repentina manovra di emergenza consistita in uno scarto laterale per evitare l'ostacolo.

La posizione della vettura sulla strada non ha potuto avere nessun'altra finalità se non quella di bloccare la marcia degli occupanti del veicolo.

Quindi, errerebbe, in diritto, la Corte veneziana nell'anticipare al momento del posizionamento trasversale della vettura la valutazione della convinzione da parte dello A.A. di trovarsi esposto al pericolo di un male ingiusto.

Si rimarca la dichiarazione del passeggero della Bmw che ha affermato che l'autovettura si era avvicinata a quella della guardia giurata ad alta velocità e stava procedendo in modo tale da non avere alcuna intenzione di fermarsi.

Che, poi, non vi sia stato l'impatto, è circostanza che, a parere della difesa, va valutata ex post, ma nel momento in cui è giunta la vettura a bordo della quale viaggiavano gli esecutori dei furti seriali e questa non si è fermata, come sperato, a fronte dell'ostacolo interposto, a prescindere dall'utilizzo o meno della pistola, l'imputato, secondo la prospettazione della difesa, in modo inaspettato è stato esposto ad una situazione di indiscutibile pericolo, trovandosi nella traiettoria della vettura e, quindi, temendo per la propria incolumità.

Si rimarca la deposizione di uno dei fuggitivi, il quale ha affermato che se avessero voluto, sarebbe bastato "toccare" appena l'angolo della macchina di servizio perchè la guardia giurata volasse come un birillo e che, quindi, vi erano le condizioni per colpirla.

Rispetto a tali conclusioni, a A.A., secondo la difesa, non restavano altri strumenti per reagire al pericolo percepito se non sparare, perchè soltanto l'uso di un'arma da fuoco avrebbe potuto costituire deterrente idoneo e consentire di arrestare la corsa del veicolo in avvicinamento.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa putativa.

La sentenza di secondo grado non affronta la questione devoluta con l'appello, circa la sussistenza dell'eccesso colposo di legittima difesa putativa.

La Corte territoriale sostiene che l'insussistenza di un pericolo attuale e involontario esclude in radice l'eccesso colposo della legittima difesa.

Si tratta, per il ricorrente, di considerazioni generiche che non rispondono al motivo di appello devoluto.

La legittima difesa putativa origina dall'assenza di una condizione obiettiva di pericolo e abbraccia l'ipotesi di una risposta difensiva sproporzionata, rispetto all'offesa percepita.

L'erronea valutazione del pericolo ha inciso sull'adeguatezza dei mezzi usati, che, per un verso, ha determinato uno squilibrio tra l'offesa ingiusta percepita e la difesa e, per altro verso, un uso eccedente dell'arma con un'esplosione di più colpi di quelli necessari che ha condotto al risultato letale per la vittima.

In alcuna parte della sentenza di secondo grado si coglie l'apprezzamento del tempo intercorso tra la percezione del pericolo e la reazione ad esso.

La distanza iniziale tra il veicolo in avvicinamento e il punto in cui si trovava A.A. era di circa cento metri, tale che, alla velocità del veicolo descritta da uno dei fuggitivi pari a 70 o 100 km/h, il tempo necessario per colmare il divario era di poco superiore a quattro secondi.

In tale concentrato intervallo temporale, dunque, sarebbe maturata una decisione affrettata, tale da dare luogo all'errore colposo da parte dell'imputato di trovarsi in una condizione di pericolo attuale.

Per la difesa, il ricorrente ha percepito un pericolo attuale per la propria incolumità e, vista l'imminenza e lo scarso tempo a disposizione, errando, ha deciso per l'utilizzo dell'arma a propria disposizione, legittimamente detenuta, sbagliando nella selezione delle forme e della durata dell'offesa.

Tanto è dimostrato dal primo colpo di pistola, esploso con chiara direzione dall'alto verso il basso che dalla posizione di A.A. ha impattato l'autoveicolo a un'altezza di 81 centimetri.

Ciò dimostrerebbe che il bersaglio era il veicolo e non i passeggeri dell'abitacolo.

L'escalation successiva causata dall'inefficacia interdittiva del primo colpo, rispetto al progredire della condotta dei fuggitivi con l'ulteriore avvicinamento del veicolo, ha condotto allo sparo che ha cagionato il decesso del guidatore.

Correttamente collocato in questa sequenza anche in considerazione del ristretto intervallo temporale, il secondo colpo assume valore differente e rappresenta una deriva del comportamento dell'agente il quale ha colpevolmente ritenuto ancora sussistenti esigenze difensive che avevano originato il primo colpo e ne ha esploso un secondo, nonostante il veicolo condotto dai fuggitivi stesse già scartando lateralmente, per evitare l'impatto con il veicolo fermo in mezzo alla strada.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 617 c.p. nella parte in cui la Corte territoriale non valuta come assente il requisito della fraudolenza, in caso di ascolto conosciuto dai soggetti comunicanti.

La motivazione della Corte territoriale non tiene conto che la condotta penalmente rilevante prevista dalla norma non si limita alla mera cognizione delle comunicazioni, ma contempla anche la clausola di illiceità speciale della fraudolenza.

Le condotte descritte dalla norma incriminatrice assumono rilievo penale solo ove queste siano caratterizzate dall'inganno o dell'occultamento, idonee ad impedire al destinatario di prendere coscienza dell'intercettazione in atto e di inibirle. Si richiama giurisprudenza di legittimità in questo senso (Sez. 5, n. 41192 del 17.7.2014).

La vicenda, invece, presenta dei caratteri del tutto peculiari, non corrispondenti all'intercettazione per fini illeciti, in quanto la Corte territoriale descrive tale condotta, quella dell'ascolto delle comunicazioni dei Carabinieri come consuetudine che riguarda anche altre guardie giurate e che, almeno nella zona teatro dei fatti, veniva normalmente tollerata.

Posto che è prassi riconosciuta anche dai militari escussi, nel senso che questi, che impiegavano le frequenze radio, tolleravano l'ascolto proveniente dalle guardie giurate manca il requisito della fraudolenza, posto che la captazione era fatta in modo diffuso e trasparente, senza clandestinità, anzi con l'avallo degli stessi Carabinieri, tanto che A.A. era intervenuto personalmente interloquendo con i conversanti.

2.5. Con il quinto motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 617 e 5 c.p., circa la sussistenza di errore inevitabile su legge penale.

La Corte territoriale incorre in un errore di interpretazione quanto al comportamento tenuto dall'imputato rispetto alle comunicazioni delle Forze dell'ordine.

Le frequenze delle comunicazioni radio dei Carabinieri erano captate anche dalle guardie giurate con prassi nota e consentita dagli stessi.

Plurimi testimoni ne hanno riferito, anche lasciando intendere che fosse un utilizzo biunivoco e dialogante, a beneficio anche dei militari dell'Arma.

A fronte di tale circostanza, non viene indagata la rimproverabilità soggettiva della condotta nell'ottica dell'ignoranza inevitabile della legge penale, stante il comportamento adesivo, da parte della pubblica amministrazione, con riferimento alla previsione di cui all'art. 5 c.p..

I Carabinieri hanno trasmesso su una frequenza non captata senza alcuna misura di protezione e A.A. ha ascoltato le relative comunicazioni utilizzando uno strumento agevolmente reperibile sul mercato.

Inoltre, si è acclarato che l'ascolto era una prassi diffusa tra le guardie giurate come è emerso dalle indagini preliminari e dalle indagini difensive e, anzi, prassi nota.

Invero, i Carabinieri non solo hanno consentito l'instaurarsi di tale prassi ma ne hanno avallato la diffusione, utilizzando tali intrusioni quali occasioni di dialogo reciproco.

Si tratta di circostanza, quella del contegno della pubblica amministrazione, che non può essere considerata tamquam non esset.

Non si può dimenticare tra l'altro che solo attraverso l'art. 623-bis c.p. come modificato dalla L. 23 dicembre 1993, n. 547, art. 8, nella punibilità della prima disposizione di cui all'art. 617 c.p. è stata ricompresa anche la captazione di onde radio, sulla base della precedente interpretazione della Corte di legittimità che aveva escluso le radiocomunicazioni dall'ambito applicativo della norma.

Esiste, dunque, un fattore positivo esterno che ha indotto il soggetto in errore incolpevole, trattandosi di fattore esterno ricollegabile ad un comportamento dell'autorità amministrativa, idoneo a determinare uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (si richiamano precedenti di questa Corte di legittimità in termini).

2.6. Con il sesto motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in relazione alla circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore sociale o morale, di cui all'art. 62 c.p., n. 1.

Tra i motivi di impugnazione della pronuncia del Giudice di Treviso, il n. 6 atteneva al regime circostanziale del fatto con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1.

Si tratta di motivo di gravame risolto negativamente attraverso una formula sintetica e stereotipata che non ha reale efficacia esplicativa sulla motivazione graficamente presente, ma del tutto apparente.

Il riferimento operato dalla Corte territoriale alla condotta dei fuggitivi i quali avevano tutta l'intenzione di sottrarsi alla cattura, senza alcuna intenzione di entrare in contatto con coloro che li stavano ostacolando, è circostanza ininfluente, che non incide sul tema sollevato dalla difesa e non spiega la ragione della mancata integrazione della circostanza attenuante.

Questa attiene al profilo soggettivo perchè riguarda in sè il movente che ha spinto all'azione l'imputato, a prescindere dalla correttezza e condivisibilità dell'insorgenza di esso e dalle modalità di realizzazione. Con l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "morale e sociale" il legislatore ha inteso dare rilievo anche singolarmente a tali aggettivi da cui deriva la possibilità che i motivi valorizzati dalla circostanza attenuante, possano non avere un risvolto etico purchè di importanza sociale.

A.A. matura l'intenzione di intervenire perchè ha preso consapevolezza del fatto che, nelle ore immediatamente precedenti, era in azione un gruppo di soggetti organizzati intenti ad assaltare sportelli bancomat in serie.

Sino al momento dell'intervento erano stati attaccati quattro luoghi, a dimostrazione della particolare spregiudicatezza dell'attività criminosa, peraltro alcuni di questi colpi erano stati perpetrati quando erano già cominciate le ricerche.

A.A. era venuto a conoscenza dei vari tentativi dei Carabinieri di impedire l'assalto e di catturare i ladri, i quali, oltre alle azioni predatorie, ponevano in pericolo gli utenti della strada perchè erano intenti in una prolungata fuga ad alta velocità.

La difesa rimarca che in tale contesto sorge l'intenzione di A.A. di intervenire con la finalità di fermare i malviventi. Costui quindi ha disposto la propria autovettura di traverso lungo la carreggiata, per costringerli a fermarsi, come affermato anche dall'imputato anche durante l'interrogatorio reso al Pubblico ministero.

La volontà dell'agente era, dunque, solo quella di arrestare l'azione criminosa e la fuga dei ladri intenti nel loro progetto predatorio e questo è un motivo di particolare valore sociale, perchè teso ad impedire la circolazione di soggetti pericolosi dediti ad azioni predatorie.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Dott. Lettieri N., ha fatto pervenire memoria contenente richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

La difesa di parte civile ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 16 maggio 2023, memoria difensiva anche in replica alle richieste del Sostituto Procuratore generale, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

La difesa dell'imputato ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accordata.

Dunque, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe, la difesa della parte civile chiedendo anche la liquidazione delle spese, come da conclusioni scritte e nota spese.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo, secondo e terzo motivo sono infondati.

E' noto il condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401, n. 4456 del 2000 Rv. 215808; Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013, Rv. 255268) l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa, reale o putativa, deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sè considerato, anche tutti gli elementi fattuali, antecedenti all'azione, che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sè o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali.

Si osserva che, in adesione a conforme indirizzo di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, Olari, Rv. 242349), l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie del bisogno di rimuovere il pericolo di un'aggressione, mediante una reazione proporzionata e adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo nella medesima scriminante, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati.

Si ritiene, infatti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017) che non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 c.p., in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono, colposamente, i limiti.

In ogni caso, si deve rilevare che la causa di giustificazione della legittima difesa, è configurabile solo qualora l'autore del fatto materiale versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica o intervenga a tutela dell'integrità di persona che versi in una condizione tale da rendere necessitata e, soprattutto, priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione (tra le altre, Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali, Rv. 272080; n. 5697 del 2003, Rv. 223441, n. 45407 del 2004, Rv. 230392, n. 45425 del 2005 Rv. 233352).

Infine, si rileva che l'involontarietà del pericolo, sebbene non risulti espressamente richiesta dall'art. 52 c.p., è essenziale al concetto di legittima difesa perchè la formula adoperata dall'art. 54 c.p., in tema di stato di necessità, richiamante un pericolo non volontariamente causato e non evitabile, è compresa nel più lato concetto del pericolo attuale di una ingiusta offesa da cui si sia costretti a difendersi.

Ne consegue che, anche in presenza di un'offesa ingiusta, l'azione di chi reagisce ad una condizione di pericolo da lui stesso determinata e liberamente voluta, non può essere scriminata in virtù dell'art. 52 c.p., in quanto la situazione di pericolo determinatasi e che ha cagionato la definitiva reazione è stata prevista e liberamente accettata (Sez. 1, n. 9843 del 18/06/1990, Rv. 184813).

Quanto all'elemento soggettivo del reato, si osserva che la giurisprudenza di legittimità collega all'utilizzo in sequenza di un'arma di notevole capacità lesiva, con direzione di tiro rivolta anche verso l'abitacolo di una vettura ove si trova la vittima, l'univoca espressione di un animus necandi di tipo diretto (Sez. 1, n. 20445 del 21/04/2015, Caramiello, non massimata).

1.2. Ciò posto si osserva che siffatta condizione cogente e non altrimenti ovviabile non risulta dalla motivazione dei convergenti provvedimenti di merito, i quali concludono, invece, con argomenti non manifestamente illogici in base ai quali non è stato ragionevolmente ritenuto che la condotta, nel suo complesso, sia stata sorretta dall'erronea rappresentazione dell'esigenza difensiva, con conseguente esclusione della scriminante invocata, anche nella sua forma putativa.

In primo luogo, secondo i canoni ermeneutici indicati, cui il Collegio intende uniformarsi, immune da vizi è la motivazione nella parte in cui valuta l'azione di A.A. complessivamente, a partire non solo da quando l'imputato ha posizionato, scientemente, la vettura di servizio di traverso, ma da momento precedente, a partire da quando lo stesso imputato interviene nelle ricerche, perchè sa - e lo afferma lo stesso ricorso al sesto motivo - che i ladri, dopo aver messo a segno i colpi, si erano dati a pericolosa fuga, tanto che i militari all'inseguimento, con i quali A.A. si trovava, fin da quel momento, in costante contatto radio, non erano ancora riusciti a bloccarli.

Quindi, è significativo il dato, sottolineato dalla Corte territoriale, che A.A., dopo aver appreso attraverso l'intrusione nelle comunicazioni tra i carabinieri la direzione dei fuggitivi, interviene posizionando la vettura sulla traiettoria della Bmw, senza limitarsi, in ossequio alle funzioni riconosciutegli dalla sua qualità di guardia giurata, a segnalare la posizione del veicolo, prima alla propria centrale e, attraverso questa, alle Forze dell'ordine.

Questi, in secondo luogo, si è posto, secondo la ricostruzione fattuale, non contraddittoria e lineare, immune da illogicità manifesta come si ricava dai convergenti provvedimenti di merito, volontariamente in posizione di pericolo, perchè si è collocato dietro la vettura già situata trasversalmente, nè si è spostato di lato, rispetto alla carreggiata, nemmeno quando ha visto sopraggiungere la vettura a forte velocità ma, anzi, ne ha atteso l'arrivo con l'arma in pugno, puntata.

A.A., poi, secondo la ricostruzione fattuale recepita dalla Corte territoriale, si è determinato a sparare il primo colpo verso l'abitacolo, secondo quanto emerso gli accertamenti dei Militari dei RIS (non, per esempio alle gomme, ma ad altezza di circa 80 centimetri), nè la censura in fatto svolta sul punto dalla difesa può trovare ingresso in questa sede di legittimità (sostiene il difensore che il colpo non era diretto all'abitacolo, ma al veicolo, ma ciò contrasta con la ricostruzione in fatto sorretta da logica motivazione).

Questi, in ogni caso, ha reiterato lo sparo, esplodendo un secondo colpo, ad altezza d'uomo, anche dopo essersi accorto che la vettura aveva scartato quella di servizio, tanto che il colpo messo a segno e che ha colpito mortalmente alla testa il conducente dell'auto in fuga, è risultato aver avuto traiettoria trasversale, laterale ed essere stato indirizzato ad una maggiore altezza rispetto al colpo precedente (circa 120 centimetri).

Infine, il ragionamento immune da illogicità manifesta della Corte territoriale finisce per concludere nel senso della sussistenza, quanto all'elemento soggettivo, del dolo quanto meno eventuale del reato contestato, state anche l'esplosione di un terzo colpo, sparato da dietro, all'altezza del lunotto del veicolo.

I convergenti provvedimenti di merito, peraltro, hanno escluso, sulla base di una approfondito esame delle fonti di prova quanto agli accertamenti tecnici svolti sulla vettura di servizio di A.A. e sul selciato, lo speronamento o un tentativo di investimento da parte dei fuggitivi, anche sulla base delle dichiarazioni di uno degli occupanti della vettura in fuga, il quale ha spiegato che, se avessero voluto, avrebbero potuto far volare come un birillo A.A., vista la posizione in cui si trovava rispetto alla vettura a bordo della quale viaggiava la vittima.

Nè, infine, secondo la complessa attività istruttoria svolta, di cui rendono conto i provvedimenti di merito, dalla quale risultano anche comportamenti successivi all'arrivo sul posto dei militari operanti e di un collega dell'imputato, è mai stato reperito un bossolo di arma diversa da quella di ordinanza usata dalla Guardia giurata, onde suffragare la versione dell'imputato circa una pretesa esplosione, al suo indirizzo, di un colpo di arma da fuoco.

La lettura della difesa - e del Sostituto Procuratore generale - fraziona la condotta e, senza valutare congiuntamente anche le fasi precedenti al posizionamento della vettura di servizio sulla carreggiata, comincia a prendere in esame il comportamento dell'agente soltanto a partire dall'arrivo della vettura dei fuggitivi, assumendo che il pericolo, al quale la guardia giurata era stata esposta, era sorto solo in quel momento, in modo del tutto indipendente dalla propria condotta, diretta soltanto a fermare l'auto in fuga.

Si tratta di versione che, in sostanza, non tiene conto di tutto il comportamento precedente e successivo che, invece, la Corte territoriale valuta, in linea con i richiamati insegnamenti costanti di questa Corte di legittimità, laddove afferma, con ragionamento non manifestamente illogico, lineare e non contraddittorio (cfr. pag. 38 e ss. della sentenza di secondo grado), che A.A. si è posto, prima, volontariamente in una situazione di pericolo e ha azionato, poi, una condotta del tutto sproporzionata, con l'esplosione di ben tre colpi di arma da fuoco, ad altezza dell'abitacolo della vettura (tanto da posizionarsi dietro la vettura posta di traverso sulla carreggiata e con l'arma in pugno, poggiata sul tetto, come lo vedono i fuggitivi che gli passano accanto, schivando la vettura di servizio), dovendosi, così escludere la sussistenza di qualsiasi condizione di legittima difesa, reale o putativa, nonchè il dedotto eccesso colposo della insussistente - causa di giustificazione.

Il Sostituto Procuratore generale, poi, valuta il primo segmento della condotta come positivo e finalizzato solo ad interrompere la fuga del veicolo.

Tale impostazione non può essere recepita, tenuto conto del richiamo operato dalla Corte territoriale al regolamento delle guardie giurate, le quali si dovrebbero limitare a informare le forze dell'ordine del pericolo, tramite la propria centrale operativa, senza l'assunzione di iniziative (cfr. artt. 15 e 18 del regolamento, di cui a pag. 39 e ss. della sentenza di appello).

Si richiama anche, da parte delle parti civili, nella memoria depositata, il regolamento della società presso la quale lavorava l'imputato, che esclude l'intervento della guardia giurata, a distanza di tempo e di luogo dall'obiettivo tutelato, dovendosi l'operatore obbligatoriamente mettere in contatto con la sua centrale operativa per fornire le indicazioni necessarie.

Del resto, risultano del tutto pacifici - nella presente sede di legittimità - i limiti relativi all'esercizio dell'attività di guardia giurata.

Come è stato ribadito (Sez. 6, n. 25152 del 2013, Rv. 256810; Sez. 6, n. 46744 del 06/11/2013, Rv. 257277) le guardie giurate possono essere destinate alla vigilanza e custodia di entità patrimoniali e rivestono, in tal caso, la qualifica di incaricato di pubblico servizio; qualora intervengano al di fuori delle loro attribuzioni non possono assumere nè la qualità di incaricati di pubblico servizio nè quella di pubblici ufficiali. L'eventuale ignoranza circa i limiti relativi alle competenze istituzionali ed all'uso delle armi non può avere efficacia scusante, trattandosi di norme integrative dei precetti penali che rientrano negli obblighi di conoscenza dato il ruolo ricoperto (in tal senso, Sez. 1, n. 20445 del 21/04/2015, non massimata; Sez. 1, n. 5527 del 28/1/1991, Rv 187589).

Di qui la lineare conclusione, cui sono giunti i giudici di secondo grado, di reputare anche la prima parte della condotta, prodromica ad innescare una situazione di pericolo per la propria incolumità, cagionata, dunque, volontariamente.

Infine, deve rimarcarsi che, anche alla luce del costante contatto radio tenuto con i Carabinieri, si rileva che da nessun dato di fatto descritto dai provvedimenti di merito, si ricava che l'inseguimento e la posizione della vettura di traverso era stata condotta concordata con i militari che erano in cerca dei fuggitivi, tanto che si evidenzia la circostanza che durante i contatti radio tra le vetture dei militari all'inseguimento, mai A.A., che era all'ascolto, è intervenuto parlando, se non dopo aver colpito il conducente del veicolo in fuga (comunicando di averli presi).

Infine, non va trascurato il descritto comportamento dell'imputato, immediatamente successivo ai fatti, le diverse versioni da questo rese sull'accaduto (prima narrando di uno speronamento da parte della vettura dei fuggitivi, dopo rendendo dichiarazioni circa la presenza di un'arma e di un colpo sparatogli da uno dei fuggitivi, una volta sceso dalla vettura), illustrando dinamiche smentite anche rispetto a quanto comunicato, attraverso la radio, nelle immediatezze, ai militari che erano alla ricerca dei fuggitivi, nonchè sulla base degli accertamenti balistici e tecnici.

2. Il quarto, quinto e sesto motivo sono infondati.

La giurisprudenza di questa Corte, in relazione al requisito della fraudolenza della condotta di cui all'art. 617 c.p. (Sez. 5, n. 41192 del 17/07/2014, C. Rv. 261039) ha affermato, così testualmente, che la fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che, lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione.

Ciò premesso, si osserva che la Corte territoriale (pag. 42) afferma che nell'istruttoria dibattimentale è emerso che l'intrusione era tollerata, utilizzata per scambio di informazioni con le Forze dell'ordine, limitando la condotta, tuttavia, a pochi esponenti dell'Arma.

Inoltre, la pronuncia dà atto del reperimento di uno scanner, strumento utilizzato per la descritta intrusione, non ricompreso nella dotazione della guardia giurata.

Sicchè, ritenuta la fraudolenza con riferimento al mezzo utilizzato per prendere cognizione della comunicazione, in quanto idoneo a garantirne sostanzialmente la clandestinità - come avvenuto attraverso lo scanner reperito nella specie - la ricostruzione delle sentenze di merito non consente di concludere nel senso che detta attività fosse stata autorizzata dall'Arma, tanto da indurre in errore il ricorrente circa la legittimità del suo comportamento in quanto tollerato dall'Amministrazione.

Del resto, la riscontrata prassi secondo la quale le guardie giurate, nella zona di operatività della società di cui lo A.A. era dipendente, erano in possesso di uno strumento per intercettare le comunicazioni, non è elemento dal quale potersi ricavare che, nello specifico caso al vaglio, l'uso di detto strumento fosse stato autorizzato e che questo era avvenuto da parte di A.A., con il consenso, sia pure implicito, proprio dei soggetti le cui conversazioni erano dallo stesso captate proprio quella notte.

Tanto, trova conferma nella circostanza, riportata nei provvedimenti di merito, che mai nella fase precedente A.A. era intervenuto nella convulsa comunicazione tra i Carabinieri della quale era indebitamente all'ascolto, se non alle ore 4:40 per comunicare di aver preso i fuggitivi (cfr. pag. 46 della sentenza di primo grado).

Di qui l'infondatezza della dedotta ignoranza scusabile da parte dell'imputato circa l'uso consentito dello strumento a sua disposizione.

Con riferimento al sesto motivo, si osserva che il diniego della circostanza attenuante invocata appare congruamente motivato, seppure in modo succinto. La Corte territoriale fa riferimento anche alla considerazione lineare e logica, secondo la quale i fuggitivi, in sostanza, non avevano alcuna intenzione di entrare in contatto con gli inseguitori ma soltanto di guadagnare la fuga; sicchè si esclude, in concreto, la corrispondenza dei fini perseguiti a valori morali e sociali ritenuti obiettivamente apprezzabili.

Condivisibile è, poi, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale, nella parte in cui afferma che, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile. E' necessaria, invece, l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività (cfr. Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, dep. 2020, Angelino, Rv. 279265).

Rispetto a tale indirizzo giurisprudenziale, dunque, la critica prospettata non è specifica, perchè si limita a richiamare i quattro assalti a sportelli bancomat messi a segno prima dell'accaduto e la fuga ad alta velocità del veicolo, ma non si confronta con i dati emergenti dalla ricostruzione delle sentenze di merito. Questi evidenziano che era ben noto a A.A., proprio per la captazione delle comunicazioni dei Carabinieri, che, contemporaneamente, essi erano alla ricerca e all'inseguimento già i militari dell'Arma, preposti a tutelare l'incolumità pubblica e ad impedire la circolazione di soggetti dediti ad azioni predatorie.

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili, sulla base della nota spese, prodotta all'odierna udienza, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili I.I., L.L. e M.M., spese che liquida in complessivi Euro seimilaquattrocento, oltre accessori di legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2023

TREVISO: Non sono uno sceriffo: mi hanno sparato, ho risposto >>>

VICENZA: Pistola giocattolo sulla scena del crimine, a processo due colleghi di Massimo Zen >>>

TREVISO: Uccise ladro, vigilante condannato a 9 anni e mezzo Nel 2022 ci sara' il processo per depistaggio a due colleghi >>>

TREVISO: Sparò e uccise un bandito in fuga, la Procura chiede 14 anni di reclusione >>>

TREVISO: Vigilante sparò e uccise il bandito in fuga. Il pm vuole processarlo per omicidio >>>

Pubblicato in Curiosità