Tribunale Napoli, Sez. lavoro, Sent., 12/04/2023, n. 2465. Di aver lavorato alle dipendenze della società L.N.L. Srl, dal 21/06/1992, con mansioni di guardia giurata particolare ed inquadramento nel livello 6^ del CCNL Istituti di Vigilanza privata.

Mercoledì, 12 Aprile 2023 06:35

Il teste L. responsabile delle paghe e contributi dal 2004, ha riferito: "Per quanto riguarda tutti gli altri, questa novità introdotta dal contratto collettivo del 2006 fu accolta nel senso che si dava la possibilità alla g.p.g. di consumare un pasto, prendere un caffè anche mentre erano presso la postazione senza che venisse elevata alcuna sanzione da parte del servizio ispettivo che li controllava...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 288/21 R.G.L. vertente tra

P.M., rapp.to e difeso in virtù di mandato rilasciato su foglio separato dall'Avv. Emanuele Guarino e con lui elett.te dom.to in Napoli alla Via Bologna n 138

RICORRENTE

CONTRO

C.V. S.r.l., in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Gaudino per procura in calce alla memoria presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via dei Mille, 16

RESISTENTE

NONCHE’

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. Cristina Grappone giusta procura generale alle liti notar P. C. in R. in data (...) n. rep. (...), ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede INPS di Napoli alla via A. De Gasperi 55

CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: spettanze - omissione contributiva

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento dei diritti di credito nascenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti con conseguente condanna dell'ex datore di lavoro alla corresponsione delle seguenti somme: a) Euro 2.186,72 a titolo di indennità di pausa non fruita pari a 15 minuti giornalieri o 10 minuti giornalieri; b) Euro 4.028,78 a titolo di 7 giorni di permesso compensativo annuali maturati dal 01/01/2010 e sino al 31/01/2019; c) Euro 1.536,07, a titolo di rateo della 13^ mensilità anno 2019; d) Euro 31.809,.88 a titolo di tfr; nonché l'accertamento della illegittima modifica unilaterale della disciplina contrattuale collettiva nazionale e dell'obbligo di parte convenuta di continuare ad applicare al rapporto di lavoro il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL V.P. CGIL CISL UIL, con riserva di quantificazione delle differenze a mezzo di separato giudizio; per la condanna della resistente al versamento in favore del ricorrente presso l'INPS delle differenze contributive tra il montante previdenziale di cui ai CUD dall'anno 2013 per l'anno 2012 in poi; per la condanna, in ogni caso, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c in favore del ricorrente per la contribuzione eventualmente prescritta nel limite di Euro 14.696,00 e/o i quella somma ritenuta giusta; spese vinte da distrarsi.

A tal fine ha esposto:

- di aver lavorato alle dipendenze della società L.N.L. Srl, dal 21/06/1992, con mansioni di guardia giurata particolare ed inquadramento nel livello 6^ del CCNL Istituti di Vigilanza privata, transitato poi nel 5^ livello del medesimo contratto e, a far data dal 1991, nel livello 4s del CCNL Vigilanza privata;

- di essere transitato dal 15/04/2010, per effetto di cessione del ramo di attività, alle dipendenze dell'I.D.V.C. Srl, odierna resistente con conservazione dell'inquadramento, livello, mansioni, nonché l'integrale applicazione del CCNL di categoria e degli accordi integrativi;

- di essere stato inquadrato dal febbraio 2013 nel 4^ livello del medesimo contratto collettivo e dal febbraio 2016 nel livello 3^ del CCNL vigilanza armata siglato dalla OS CISAL, a cui, nelle more, il datore di lavoro ha aderito;

- di aver cessato il rapporto di lavoro in data 31/01/2020 per fine appalto;

- di aver sempre svolto mansioni di guardia giurata particolare di piantonamento fisso diurno e notturno e di ronda; dal transito in C.V. Srl, attività di ronda dal 2012 al 2014 e, dal 2015, solo attività di piantonamento fisso presso diversi specificati cantieri;

- di aver osservato turni di 8 ore in un arco temporale di 24 ore, del tipo 5+1 che prevede in una settimana, con riposo a scalare, lo svolgimento di 5/6 giorni di lavoro ed 1/2 di riposo;

g) l'intero rapporto di lavoro è stato disciplinato fino al gennaio 2016 dal CCNL di categoria vigilanza armata siglato da CGIL - CISL e UIL e dal febbraio 2016 al gennaio 2020 dal CCNL siglato dalla OS CISAL;

h) di aver osservato turni predeterminati settimanalmente o mensilmente dalla resistente;

i) di non aver mai fruito della pausa giornaliera, disposta dal CCNL sottoscritto dalla triplice ed applicato in via diretta dalla resistente fino al 31/01/2016, poiché fisicamente non vi era la possibilità di goderla, né tanto meno dei riposi compensativi nei successivi 30 giorni,

l) di aver diritto a percepire l'indennità per pausa non fruita perché mai goduta nè retribuita dalla resistente dal gennaio 2011 al gennaio 2016 in applicazione del CCNL sottoscritto dalla triplice così come spettavano le liquidazioni di 7 giorni annui di permesso disposti dall'art. 76 del medesimo CCNL;

j) di aver ricevuto in data 22/01/2016, avviso di C. con cui si comunicava l'applicazione del CCNL Vigilanza siglato dalla OS CISAL che prevede una paga tabellare inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL applicato ab origine al rapporto di lavoro ricevendo in busta paga un assegno ad personam;

m) con il passaggio al nuovo contratto, il riposo giornaliero viene istituzionalizzato dall'art. 134 del CCNL con previsione di 15 minuti giornalieri di pausa durante il turno, pure mai fruita;

n) di non aver ricevuto il pagamento della 13 mensilità anno 2019 pari ad Euro 1.536,07 né del TFR maturato dalla assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro pari ad Euro 31.809,88 come da modello cud anno 2020 allegato in atti;

o) di aver riscontrato per l'anno 2013 nel CUD anno 2014, e nei seguenti anni, una serie di errori e/o anomalie commessi in suo danno dal datore di lavoro il quale negli E. inviati all'Inps denuncia una retribuzione più bassa sulla quale versa una percentuale di contribuzione a suo carico inferiore, importi non corrispondenti a quelli riportati in modello CUD alla voce "imponibile previdenziale" che per ogni anno è sempre più alto rispetto a quanto indicato in estratto contributivo (vedi doc in atti).

Argomentato in diritto sui vari emolumenti rivendicati ha rassegnato le soprascritte conclusioni

Nel costituirsi tempestivamente, C. ha confutato estensivamente l'avversa prospettazione deducendo l'avvenuto adempimento ed evidenziando l'erronea quantificazione del tfr contenuta e l'inesattezza dei conteggi allegati al ricorso concludendo per il rigetto integrale del ricorso col favore delle spese.

L'Inps nel costituirsi ha chiesto che in esito alla pronuncia sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, venisse accertata in caso di accoglimento la retribuzione imponibile e l'effettivo periodo interessato con condanna della Società all'adempimento contributivo limitatamente al periodo non prescritto, spese vinte.

All'udienza di discussione, emessa ingiunzione di pagamento ex art. 423 c.p.c.per Euro 14204,39 a titolo di tfr oltre accessori, è stata ammessa ed assunta prova per testi. Quindi, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa, mediante sentenza comunicata alle parti, dopo il deposito di note di trattazione scritta.

Pacifici sono tra le parti la durata del rapporto e l'inquadramento professionale e l'applicazione dapprima del CCNL Vigilanza privata sottoscritto dalla triplice e dal dal 01/02/2016 quello di Vigilanza privata stipulato nell'ottobre 2015 con Cisal/Sinalv.

Vanno partitamente esaminate le singole domande.

Sulla unilaterale modifica della fonte contrattuale

Parte ricorrente si duole dell'illegittimità della unilaterale modifica della disciplina del rapporto, poiché dal febbraio 2016 è stato applicato il CCNL V.P. sottoscritto dalla Cisal anziché quello in precedenza applicato, sempre CCNL V.P., ma sottoscritto dalla triplice (CGIL CISL UIL ) e venuto a scadenza il 31.12.2015.

Il comportamento dell'azienda è conforme a legge e alla interpretazione giurisprudenziale in materia di sostituzione delle fonti collettive applicabili al rapporto di lavoro.

Da ultimo, sulla scia di un consolidato orientamento la S.C. sez. lav., 21/10/2022, n.31148 ha ribadito che "il contratto collettivo costituisce fonte eteronoma di integrazione del contratto individuale (Cass. n. 3982/2014, Cass. n. 21234/2007) ……. ( e che nde) la sostituzione in via negoziale di una fonte collettiva ad un'altra si colloca al di fuori dell'ambito regolato dall'art. 2077 c.c. in tema di efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale;

……., nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo edindividuale (Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 21234/2007); in coerenza con il principio richiamato, applicabile anche all'ipotesi di sostituzione, per modifica negoziale, diuna fonte collettiva ad un'altra, come avvenuto nel caso di specie, la odierna ricorrente non avrebbe potuto far valere il principio di irriducibilità della retribuzione pretendendo il trattamento retributivo previsto in relazione ai c.c.n. giornalisti succedutisi nel tempo, ma, al più, la cristallizzazione della retribuzione percepita all'atto della modifica contrattuale….."

Ne deriva che, avendo il ricorrente pacificamente percepito un assegno ad personam per allineare la nuova paga tabellare a quella in precedenza goduta in virtù del precedente CCNL, non ha motivo per dolersi del legittimo esercizio da parte datoriale della modifica della fonte contrattuale che ben può prevedere un trattamento peggiorativo salvo i diritti quesiti.

Indennità per mancata pausa

Assumendo di non aver mai usufruito della pausa giornaliera di dieci e poi quindici minuti dal gennaio 2011 al gennaio 2016, e di non aver nemmeno fruito dei riposi compensativi nei successivi 30 giorni, l'istante ha quantificato il pagamento di una somma quale "indennità" per mancato godimento della pausa e del riposo.

La domanda non può essere accolta .L'art. 74 del C.C.N.L. di settore prevede: "qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della guardia particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-4 del D.Lgs. n. 66 del 2003 al lavoratore dovranno essere concessi riposo compensativi di pari durata, do godersi entro i trenta giorni successivi".

La norma prevede che la pausa è retribuita né contempla alcun beneficio economico in caso di mancato godimento, ma solo la possibilità entro un termine successivo ristretto a 30 giorni, di ottenere un riposo compensativo.

I testi escussi, inclusi quelli che hanno intentato azioni giudiziarie analoghe ( testi I. e G. ) non sono stati in grado di offrire una prova attendibile della mancata pausa anche per un solo giorno in un arco temporale di svariati anni.

Basti pensare che il sig. I. spesso non si è trovato sulla stessa postazione del ricorrente mentre il teste G. ha confermato che mai sono state avanzate istanze formali per il godimento della pausa di 10 minuti.

Il teste L. responsabile delle paghe e contributi dal 2004, ha riferito: "Per quanto riguarda tutti gli altri, questa novità introdotta dal contratto collettivo del 2006 fu accolta nel senso che si dava la possibilità alla g.p.g. di consumare un pasto, prendere un caffè anche mentre erano presso la postazione senza che venisse elevata alcuna sanzione da parte del servizio ispettivo che li controllava.

Conforme è la deposizione del teste N.G. , prima responsabile tecnico e poi dirigente tecnico operativo allorchè ha dichiarato . "…..dal 2006 fu contemplata unapausa di 10 minuti dal contratto collettivo. Tuttavia, sul piano operativo non era facile far godere di una pausa di 10 minuti tutti i dipendenti che nel 2006 si aggiravano intorno alle 450 unità.

Per questo motivo vi fu una riunione ai vertici e si concordò che la pausa in questione si poteva e doveva godere sul posto di lavoro. Preciso che l'orario di lavoro dei motociclisti era il turno spezzato nel senso che dopo le prime 4 ore seguivano 2 ore di pausa e poi c'era la ripresa al lavoro con le ulteriori 4 ore successive secondo la turnazione 5+1, salvo particolari esigenze di servizio.

Devo dire che i motociclisti, come il ricorrente, non facendo un orario continuativo di 6 ore non avrebbero avuto diritto anche alla pausa di 10 minuti. Voglio in ogni caso aggiungere per un'esperienza di lungo periodo che quando la mattina ci incontravamogià durante l'orario di servizio si andava a prendere un caffè al bar e ci si confrontava su tanti temi.

Così sintetizzate le risultanze istruttorie deve affermarsi che non vi è prova : a) della mancata pausa per 10 minuti dal 2011 al 2016; b) di richieste inoltrate per il godimento del riposo compensativo in sostituzione; c) di una previsione dell'indennità richiesta. Tanto basta per respingere la domanda.

P.A. di conguaglio ex at.76

Quanto ai permessi ex articolo 76 del CCNL sottoscritto da CGIL, CISL e UIL, richiesti per gli anni dal 01/01/2010 e sino al 31/01/2019, occorre rilevare che per il periodo dal gennaio 2016 essi non sono contemplati dalla normativa contrattuale poiché il CCNL V.P. sottoscritto da Cisal non li prevede.

I permessi in questione sono quelli "di conguaglio" previsti per i turnisti e non vanno assimilati a quelli di cui all'art. 84 CCNL

Dispone l'art. 76 dell'invocato CCNL: "Ai soli fini contrattuali, il limite dell'orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore. La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quanto l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (5 + 1).

I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato. …

E’ pacifico che l'orario osservato dal ricorrente fosse di sette ore secondo il turno 5+1.

Ora le buste paga non riportano affatto il pagamento di tali permessi poichè si riferiscono a permessi "ex festivi", permessi contrattuali, permessi riduzione orario (c.d. rol) . Di contro, non risultano mai corrisposti i permessi a conguaglio qui vantati pari a 49 ore all'anno (7h*7gg) così come da allegato conteggio non fatto oggetto di specifica contestazione. Sono perciò dovuti quelli relativi agli anni dal 2010 al 2015 così conteggiati (393,47X 3 ) 1180,41 (2010/2011/2012), (399,35X2) 798,7 (2013/2014) ed Euro 405,23 (2015), per un totale di Euro 2384,34

13^ mensilità anno 2019

L'istante vanta il pagamento della 13^ mensilità per l'anno 2019 e la quantifica in Euro 1.536,07

Dal bonifico bancario eseguito nel dicembre 2019 risulta l'avvenuto di pagamento di Euro 961, netti e non risulta contestato né il pagamento , né l'esattezza del calcolo né l'imputazione .Tale domanda va perciò respinta per intervenuto adempimento.

TFR

Il lavoratore ha chiesto accertarsi il diritto al TFR maturato dalla assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro nell'importo di Euro 31.809,88 come da modello cud anno 2020 allegato in atti.

C. ammette di dovere versare il TFR nell'importo di Euro 14204,39 mentre deduce di aver conferito la differenza pari a Euro 17.770,37 al Fondo P. e, quindi, non dovuti da CIVIN, ma dal Fondo stesso. Tanto si evince dal CU allegato in atti. (cfr. documento sub. n. (...))

Pertanto, alla luce di quanto su esposto la somma ancora dovuta al ricorrente, a titolo di TFR, è pari ad Euro 14.204,39

Quanto al versamento al fondo P. della somma di Euro 17.770,37 l'istante non ha contestato la prova documentale delle distinte di bonifico eseguite dalla C., siccè può dirsi accertato l'avvenuto versamento in favore del Fondo della ridetta somma . C. va condannata al pagamento della differenza pari ad Euro 14.204,39 se non già eseguito all'esito dell'ordinanza ingiunzione, oltre accessori

Differenze sull'imponibile contributivo

Il ricorrente lamenta che dall'anno 2013 ha riscontrato una divergenza di importi imponibili tra quanto denunciato all'Inps e quanto riportato nei CUD laddove il primo è inferiore al secondo.

Sicchè, opina l'istante, negli E. inviati all'Inps è stata denunciata una retribuzione più bassa sulla quale sono stati versati minori importi a titolo di contributi che non corrispondono a quelli più elevati riportati nel CUD alla voce "imponibile previdenziale".

Il dato è documentale e C., ammettendo l'errore in danno del lavoratore ha dedotto, senza averlo provato, di stare provvedendo a regolarizzare i versamenti contributivi con decorrenza dal febbraio 2016 , ossia nei limiti della prescrizione.

Ne deriva pertanto la condanna della datrice di lavoro al versamento, in favore dell'INPS, delle somme dovute a titolo di contribuzione non versata, determinate detraendo, dal computo del dovuto secondo l'imponibile indicato nei CUD, gli importi versati da parte datoriale e risultanti dall'estratto contributivo agli atti e ciò nei limiti della prescrizione ovvero successivi al febbraio 2016.

Domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c

E’ domandato genericamente ed in ogni caso il risarcimento del danno derivante dall'omissione contributiva. La domanda va accolta.

Sul punto si rammenta con Cassazione civile sez. lav., 13/12/2022, , n.36321 che "E' costante, infatti, nei precedenti di questa Corte l'affermazione del principio, secondo cui, nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionantil'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., comma 2, oppure quella diversa, in forma specifica, L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13, (in tal senso Cass. civ., sez. lav.,5.2.2014, n. 2630; e in termini esatti o analoghi id., sez. lav., 3.12.2004, n. 22751; id., sez. lav.,20.3.2001, n. 3963; id., sez. lav., 2.11.1998, n. 10945; id., sez. lav., 26.5.1995, n. 5825; id., sez. lav.,26.10.1982, n. 5612; id., sez. lav., 2.4.1982, n. 2048; id., sez. lav., 24.1.1981, n. 551; id., sez. lav.,9.7.1979, n. 3933; precisandosi che tale tutela è esperibile anche nel corso del rapporto: cfr. id., sez. lav., 19.10.1988, n. 5677; id., sez. lav., 6.11.1986, n. 6517; id., sez. lav.,8.1.1983, n. 145; id., sez. lav., 3.4.1979, n. 1926; id., sez. lav., 9.1.1979, n. 144).

Nella specie, per il periodo dal 2013 sino al febbraio 2016, la tutela risarcitoria è esperibile non essendo prescritta e va condannata la società convenuta al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. conseguente al mancato versamento dei contributi prescritti.

Il parziale accoglimento delle domande giustifica la compensazione della metà delle spese processuali mentre l'altra metà cede a carico di C. srl, in diverso ammontare, sia in favore del ricorrente che dell'Ente ed è liquidata in dispositivo con attribuzione.

P.Q.M.

Accoglie in parte la domanda e accertato il diritto del ricorrente al pagamento dei permessi di conguaglio e del tfr nei termini di cui in motivazione, condanna C. srl al pagamento in suo favore dell'importo di Euro 2384,34 per permessi di conguaglio ed Euro 14.204,39 per tfr, se non già versato, oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

condanna C.V. srl alla regolarizzazione contributiva in favore del lavoratore mediante versamento dei contributi presso l'Inps dovuti per il periodo corrente dal febbraio 2016;

- condanna C.V. srl al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. conseguente al mancato versamento dei contributi prescritti, in favore del ricorrente, per il periodo dal gennaio 2013 al febbraio 2016;

- rigetta il ricorso per il resto;

- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta Società al pagamento dell'altra metà in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 2600,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente;

- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta Società al pagamento, in favore dell'Inps, dell'altra metà che liquida in complessivi Euro

1.200,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.

Si comunichi.

Conclusione
Così deciso in Napoli, il 12 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2023.

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