REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio - Presidente -
Dott. LANZA Luigi - Consigliere -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA B. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di CATANZARO;
nei confronti di:
B.G. N. IL (OMISSIS);
B.R. N. IL (OMISSIS);
C.F. n. IL (OMISSIS);
C.F. N. IL (OMISSIS);
C.M. N. IL (OMISSIS);
F.A. N. IL (OMISSIS);
G.F. N. IL (OMISSIS);
G.A.E. N. IL (OMISSIS);
G.A.N. N. IL (OMISSIS);
G.A. N. IL (OMISSIS);
G.F. N. IL (OMISSIS);
G.C. N. IL (OMISSIS);
L.G. N. IL (OMISSIS);
M.G. N. IL (OMISSIS);
M.V. N. IL (OMISSIS);
M.D. N. IL (OMISSIS);
M.G. N. IL (OMISSIS);
P.F. N. IL (OMISSIS);
P.S. N. IL (OMISSIS);
R.G. N. IL (OMISSIS);
S.G. N. IL (OMISSIS);
S.S. N. IL (OMISSIS);
S.P. N. IL (OMISSIS);
V.D. N. IL (OMISSIS);
V.G. N. IL (OMISSIS);
nonchè sul ricorso proposto da:
A.R. N. IL (OMISSIS);
B.A. N. IL (OMISSIS);
B.G. N. IL (OMISSIS);
B.G. N. IL (OMISSIS);
B.R. N. IL (OMISSIS);
B.D. N. IL (OMISSIS);
B.G. N. IL (OMISSIS);
B.L. N. IL (OMISSIS);
B.L. N. IL (OMISSIS);
B.M. N. IL (OMISSIS);
C.F. N. IL (OMISSIS);
C.A. N. IL (OMISSIS);
C.F. N. IL (OMISSIS);
C.M. N. IL (OMISSIS);
C.G. N. IL (OMISSIS);
C.T. N. IL (OMISSIS);
C.M. N. IL (OMISSIS);
C.P. N. IL (OMISSIS);
D.B.A. N. IL (OMISSIS);
D.R. N. IL (OMISSIS);
E.D. N. IL (OMISSIS);
F.G.A. N. IL (OMISSIS);
F.A. N. IL (OMISSIS);
F.L. N. IL (OMISSIS);
F.V. N. IL (OMISSIS);
F.A. N. IL (OMISSIS);
G.O. N. IL (OMISSIS);
G.F. N. IL (OMISSIS);
G.A.N. N. IL (OMISSIS);
G.C. N. IL (OMISSIS);
G.A. N. IL (OMISSIS);
G.F. N. IL (OMISSIS);
L.R. N. IL (OMISSIS);
L.G. N. IL (OMISSIS);
M.B. N. IL (OMISSIS);
M.G. N. IL (OMISSIS);
M.F. N. IL (OMISSIS);
M.A. N. IL (OMISSIS);
M.V. N. IL (OMISSIS);
M.G. N. IL (OMISSIS);
O.G.G. N. IL (OMISSIS);
P.D. N. IL (OMISSIS);
P.F. N. IL (OMISSIS);
P.G. N. IL (OMISSIS);
P.S. N. IL (OMISSIS);
R.G. N. IL (OMISSIS);
R.C. N. IL (OMISSIS);
R.A.F. N. IL (OMISSIS);
R.P. N. IL (OMISSIS);
S.G. N. IL (OMISSIS);
S.E. N. IL (OMISSIS);
S.S. N. IL (OMISSIS);
T.P. N. IL (OMISSIS);
V.L. N. IL (OMISSIS);
V.M. N. IL (OMISSIS);
V.A. N. IL (OMISSIS);
V.U. N. IL (OMISSIS);
V.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 10/2012 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 10/05/2013. Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'AMBROSIO che ha concluso:
- per il rigetto dei ricorsi di:
V.S., B.L. (Classe (OMISSIS)), B. L. (Classe (OMISSIS)), C.G., C.P., G. F., B.M., O.G.G., B.G., C.T., C.A., G.O., D.R., A.R., E.D., F.G.A., L.R., B.D., F.L., B.A., R.C., P. D., L.G., C.F., M. G., C.F., S.G., P.F., G.A.N., G.F., B.R., G.C., P.S. e V.L.;
- per l'inammissibilità dei ricorsi di: S.E. e C. M.;
- per l'annullamento con rinvio nei confronti di: M. F. e F.V.;
- per l'annullamento con rinvio con rideterminazione della pena e rigetto nel resto dei ricorsi di:
F.A., T.P., R. P., P.G., R.G., V.M., V.A. e V.U.;
- per l'annullamento con rinvio sulla pena e rigetto nel resto dei ricorsi di:
M.G., B.G., C.M., M. A. e G.A.;
- per l'annullamento con rinvio sulla pena, sia sulla continuazione sia sulla sentenza della Corte Costituzionale e rigetto nel resto del ricorso per F.A.;
- per l'annullamento con rinvio per il capo 10) assorbito l'altro motivo dal ricorso del P.G. per M.;
- per l'annullamento con rinvio sulla pena per la sentenza della Corte Costituzionale e rigetto nel resto del ricorso per D.B. A.;
- per l'annullamento con rinvio per il capo 16) e rigetto nel resto per B.G.;
- per l'annullamento senza rinvio per morte del reo per S. S.;
- per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'art. 7 e rigetto nel resto con rideterminazione della pena per M.B.;
RELATIVAMENTE AI RICORSI PROPOSTI DAL PROCURATORE GENERALE:
- il rigetto per L.G.;
- l'inammissibilità per C.F., V.D., M.G., G.A., P.F., C.M., G.F., R.G., G.A.N., P.S., G.C., F.A., B.G., M.G., B.R..
- In accoglimento del ricorso del P.G.:
- l'annullamento con rinvio per il capo 1A) e il capo 4) per M. D.;
- l'annullamento con rinvio per i capi 79) e 79CE) per C. F.;
- l'annullamento con rinvio per i capi 1) e 1A) per S. G.;
- l'annullamento con rinvio per il capo 52) e l'inammissibilità per il capo 13) per M.V.;
- l'annullamento con rinvio per il capo 1) e il capo 36) per V. G.;
- l'annullamento con rinvio per i capi 79) e 79A) per G. F.;
- l'annullamento con rinvio per il capo 64) per S.P.;
- l'annullamento con rinvio per il capo 1B) per G.A. E..
Uditi i difensori:
- Avv. CAVARRETTA Ercole e Avv. STORTONI Luigi, di fiducia, per L.G.;
- Avv. SPINELLI Giuseppe, di fiducia, per C.F.;
- Avv. CARNUCCIO Paolo, di fiducia, per V.S.;
- Avv. SANTAMBROGIO Mario Giuliano, di fiducia, per M. F.;
- Avv. IOPPOLI Vincenzo, di fiducia, per V.D., B.L. (classe (OMISSIS)), C.G. e C. P.;
- Avv. LARATTA Francesco Vincenzo Antonio, di fiducia, per M. D. e M.G.;
- Avv. CRISCUOLO Fabio Pier Giorgio, di fiducia, per B. L. (classe (OMISSIS));
- Avv. NAPOLI Giuseppe, di fiducia, per G.F. e C.F.;
- Avv. VRENNA Vincenzo, di fiducia, per B.M., M. B. e S.G. e - in qualità di sostituto processuale dell'Avv. VERRI Francesco - per O.G.G.;
- Avv. BARBUTO Giuseppe e Avv. COLACINO Luigi, di fiducia, per G. A.;
- Avv. COLACINO Luigi e Avv. ROTUNDO Sergio, di fiducia, per G. A.E.;
- Avv. COLACINO Luigi, di fiducia, per P.F.;
- Avv. CAMPOSANO Vincenzo, di fiducia, per V.G.;
- Avv. GAITO Alfredo e Avv. ROTUNDO Sergio, di fiducia, per C. M.;
- Avv. GALLO Giuseppe, di fiducia, per B.G. e - quale sostituto processuale dell'Avv. IANNOTTA Salvatore - per S. E.;
- Avv. SALVIATI Fabrizio, di fiducia, per P.G., V. L., R.G., T.P., V. M., V.A., V.U., F.A., G.F., R.G. e D.B.A.;
- Avv. SULLA Pantaleone, di fiducia per C.T.;
- Avv. ROTUNDO Sergio, di fiducia, per C.A., D. R., G.O., A.R., C.M., E. D., F.G.A., L.R., B. D., F.V., B.G., M. V., R.P., G.A., S.P.;
- Avv. ROTUNDO Sergio di fiducia e anche in sostituzione dell'Avv. STAIANO Salvatore per G.A.N. e M.A.;
- Avv. TRUNCE' Romualdo, di fiducia, per M.A., P.S., G.C., D.B.A., F.A., B.A., B.G., R.C., M.G., B.R.;
- Avv. BRUNO Giuseppe, di fiducia, per F.L.;
- Avv. SAMMARCO Angelo Alessandro, di fiducia, per S. S. e P.D..
Svolgimento del processo
1. Con sentenza resa in data 10.3.2010 dal Gup del Tribunale di Catanzaro veniva definito con il rito abbreviato il processo a carico di A.F. ed altri 92 imputati, caratterizzato da numerose contestazioni in tema di associazione mafiosa, diversi reati ricompresi nei programmi delle associazioni criminali oggetto delle distinte imputazioni (omicidi, rapine, sequestri, violazione della disciplina sulle armi, reati tutti aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7); ancora, associazioni finalizzate ai traffico di sostanze stupefacenti e reati fine ricondotti all'egida dell'art. 73 L.S., sempre aggravati ex art. 7 legge sopra citata. Il Giudizio coinvolgeva diversi partecipi della cosca Vrenna-Corigliano- Bonaventura, operativa sul territorio crotonese, nonchè di altre cosche, federate e spesso in conflitto con la prima, segnatamente quella dei Megna, operativa sul territorio di Papanice, e quella dei Grande Aracri, presente in Cutro.
2. Avverso la sentenza sopra indicata proponeva ricorso in appello la Procura Generale competente.
Tanto all'uopo contrastando la decisione di primo grado in ordine alle diverse assoluzioni, totali o parziali, rese dal GUP; ancora, avuto riguardo alle posizioni per le quali non era stata accordata l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 e quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; infine, con riferimento agli imputati per i quali erano state concesse le generiche.
2.1. Proponevano ricorso avverso le statuizioni di condanna anche alcuni imputati e segnatamente, per quel che interessa in questa sede A.R., + ALTRI OMESSI .
2.2 Nel corso del giudizio di secondo grado rinunciavano ai motivi di appello in punto di responsabilità gli imputati A.R., + ALTRI OMESSI .
2.3. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6.4.2011, in riforma della sentenza di primo grado:
- dichiarava inammissibile l'appello del Pubblico Ministero;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato F.A., limitatamente ai fatti commessi negli anni 2001 e 2002 perchè l'azione penale non doveva essere proseguita per precedente giudicato;
- rendeva ulteriori statuizioni assolutorie nei confronti di G.F., C.F., G.A.; G. F., C.M., B.G., B. A., G.C. e L.G.;
- escludeva la circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 laddove riconosciuta dal Gup nei confronti di quegli imputati che avevano riportato condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
- riconosceva circostanze attenuanti generiche, equivalenti o prevalenti, nei confronti di altri imputati che avevano riportato condanna.
- rideterminava quasi tutte le pene già inflitte in primo grado, ciò anche per la continuazione esterza riconosciuta con riferimento alle posizioni di alcuni degli imputati.
- confermava la pena inflitta a V.U. sul presupposto della rinunzia ai motivi.
3. Avverso siffatta decisione resa in appello interponeva ricorso per Cassazione la Procura generale contestando la declaratoria di inammissibilità dell'appello originariamente proposto; contestando le nuove assoluzioni rese in appello, la espunzione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 relativamente ai reati in materia di narcotraffico, l'applicazione delle generiche e del giudizio di prevalenza riconosciuti in appello, la continuazione esterna per gli imputati cui la stessa era stata negata in primo grado.
3.1 Impugnavano anche B.G., + ALTRI OMESSI .
3.2. Questa Corte, con sentenza del 3.2.2012:
- accoglieva il ricorso proposto nell'interesse di V.U. atteso che erroneamente la Corte di Assise di Appello aveva ritenuto che l'imputato avesse rinunciato ai motivi sulla responsabilità;
- annullava l'ordinanza della Corte di Assise di Appello che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello del P.M., annullando per l'effetto la sentenza di secondo grado con rinvio per nuovo esame per tutti gli imputati coinvolti da quel ricorso;
- annullava senza rinvio l'ordinanza della Corte di Assise di Appello del 16.3.2011 nella parte in cui aveva rigettato la richiesta del P.M. di riapertura dell'istruttoria dibattimentale (esame del collaboratore di giustizia V.G.) e con rinvio la sentenza impugnata affinchè il Giudice di Appello procedesse alla valutazione della pertinenza e della rilevanza della prova richiesta dal P.M., provvedendo in tal caso ammetterla, ovvero superflua o irrilevante ed in tal caso escluderla;
-annullava la sentenza di secondo grado quanto alle assoluzioni rese nei confronti di G.F. (in relazione al delitto di tentata estorsione oggetto di contestazione al capo 17), C. F. (dai delitti di omicidio in danno di C.L. ed armi oggetto di contestazione ai capi 44 e 45 della rubrica), G. A. (dal reato di associazione mafiosa oggetto di contestazione al capo 1 A), G.F. (dal reato di associazione finalizzata al narcotraffico oggetto di contestazione ai capi 79 e 79AY), C.M. (dai reati di associazione mafiosa ed estorsione alla fabbrica Gres 2000 oggetto di contestazione rispettivamente ai capi 1A e 12); B.G. (dal reato di associazione finalizzata al narcotraffico oggetto di contestazione al capo 79BQ), B.A. dal reato di associazione finalizzata al narcotraffico oggetto di contestazione al capo 79 e 79 BO, G. C. (dal reato di associazione finalizzata al narcotraffico oggetto di contestazione al capo 79 e 79AR) e L.G. (dal reato di associazione finalizzata al narcotraffico oggetto di contestazione al capo 79 e 79AS);
- annullava con rinvio la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva escluso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata con riferimento ai reati afferenti il narcotraffico avuto riguardo a tutti gli imputati per i quali era stata ritenuta in primo grado;
- annullava con rinvio la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva riconosciuto agli imputati appellanti le circostanze attenuanti generiche nonchè il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già riconosciute con la prima decisione;
- annullava con rinvio la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la continuazione esterna con i titoli giudiziali rispettivamente indicati in sentenza per B. G., C.G., C.P., B.M., per M.G., R.G., S.G., D.B. A., S.S., P.D., F.V., F.A., ritenendo peraltro assorbito il tema della continuazione sollevato nel ricorso di V.U. dall'annullamento legato alla posizione dello stesso;
- dichiarava superato il ricorso proposto nell'interesse di B. G. e F.A. in considerazione dell'avvenuto annullamento dell'assoluzione di B.A. e B. G. e assorbiti i ricorsi nell'interesse di B. G., B.L. cl. (OMISSIS), B.L. cl.
(OMISSIS), limitatamente al secondo motivo di gravame, C. F., F.A., G.F., R. P., V.A. negli annullamenti con rinvio disposti in accoglimento del gravame della Procura limitatamente ai punti di interesse relativi alle singole posizioni.
4. Con la sentenza impugnata, resa in esito alla riapertura della istruttoria dibattimentale in ragione dell'esame del collaboratore di giustizia V.G. la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio, ha dichiarato - B.A. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79.BO, - B.G. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79.BP;
- B.G. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79.BQ;
- B.G. colpevole anche del reato di cui al capo 16, riqualificato nella forma tentata;
- E.D. colpevole anche dei reati di cui ai capi 14, 15, 24;
- F.A. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79.B;
- F.L. colpevole anche del reato di cui al capo 49;
- G.F. colpevole anche del reato di cui al capo 49;
- G.A.N. colpevole dei reati di cui ai capi 69 e 70;
- G.C. colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compresi nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 AR;
- G.F. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui al capo 79 e 79 AY;
- L.G. colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compresi nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 AS;
- M.F. colpevole dei reati di cui ai capi 79 e 79 AM limitatamente alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, unificati in continuazione;
- M.A. colpevole anche dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compresi nella contestazione di cui ai capi 79 e 79X ;
- O.G.G. colpevole dei reati di cui ai capi 69 e 70;
- P.D. colpevole anche dei reati di cui ai capi 14, 15, 25;
- P.G. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, oggetto di contestazione al capo 79 BT. - R.P. colpevole anche dei reati di cui ai capi 7, 9, 15, 16 (da qualificarsi nella forma tentata), 24, 25;
- S.G. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 BF;
- S.E. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 AN BF;
- S.S. colpevole anche dei reati di cui ai capi 9 e 15;
- T.P. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 BG;
- V.L. colpevole anche del reato di cui al capo 9 e del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compresi nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 BI;
- V.M. colpevole anche dei reati di cui ai capi 9 e 49 e del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 BG;
- V.A. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 BZ;
- V.U. colpevole anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 CB. 4.2. Ancora, con la sentenza impugnata sono stati assolti:
- C.M. dal reato di cui al capo 1A per non aver commesso il fatto;
- G.C. dal delitto di cui all'art. 74 LS compreso nella contestazione di cui ai capi 79 e 79 AR per non aver commesso il fatto;
- L.G. dal reato di cui all'art. 74 LS compreso nella contestazione di cui ai capi 79 - 79 AS per non aver commesso il fatto. Nel resto è stata confermata la sentenza impugnata.
5. Hanno interposto ricorso per cassazione la Procura Generale e gli imputati A.R., + ALTRI OMESSI .
6. I singoli ricorsi, posizione per posizione, avuto riguardo alle impugnazioni promosse dai singoli imputati ed a quella afferente il gravame interposto dalla Procura Generale.
6.1 G.F., imputato di associazione diretta al traffico di droga (capo 79) e di spaccio di stupefacenti (capo 79 AY) è stato condannato per il primo reato ed assolto dal secondo dalla sentenza del G.U.P..
Sulla sua impugnazione la Corte d'Assise d'Appello l'aveva assolto anche dal delitto associativo, ma la Corte di Cassazione, adita dal ricorso del p.m., ha annullato tale decisione. La pronunzia in esame lo ritiene oggi responsabile di entrambi i reati, accogliendo l'appello che il p.m. aveva a suo tempo proposto. Ricorre il G. che in primo luogo censura la decisione in quanto, anche violando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ha ritenuto sufficienti, convergenti e dunque riscontrate le dichiarazioni rese dai chiamanti. Ciò nonostante costoro fossero inattendibili e le loro dichiarazioni fossero de relato e non indicassero episodi specifici. Così il B., ritenuto soggetto apicale nella consorteria, afferma che il ricorrente si sarebbe procurato la droga a Milano, laddove il B., l' E. e il M. affermano che si riforniva di droga a Bologna. Inoltre il B. dice di aver appreso quanto narrato da confidenze del G., dando in tal modo una notizia priva di valore indiziante, in quanto non è possibile controllarla attraverso la citazione in dibattimento della pretesa fonte primaria. M. poi, che colloca il traffico del ricorrente negli anni 90, è assolutamente generico e inoltre non credibile, come dimostrerebbero due sentenze che in riferimento a sue propalazioni hanno rimesso gli atti alla Procura per falsa testimonianza. Da ultimo l' E., sempre de relato, fa il G. attivo, non più nel 90, sibbene nel 2006, ma non conosce alcun episodio specifico di traffico e nemmeno quale tipo di droga fosse stata trattata. Va poi considerato che, stando ai collaboratori, il ricorrente, attraverso il B., si sarebbe inserito in un'associazione criminosa al cui vertice vi è C.E., cosa risibile in quanto il G. è stato condannato per l'omicidio del figlio del C. ed anzi si ha notizia di una progettata vendetta di sangue contro di lui da parte della famiglia della vittima. Su tale circostanza, rappresentata nei motivi d'appello, la sentenza impugnata tace. Il G. infine si duole del fatto che sia stata ritenuta applicabile l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 senza alcuna motivazione che espliciti in qual modo le condotte poste in essere fossero funzionali all'espansione del clan mafioso e sorrette dal necessario dolo specifico.
6.2. V.S. ricorre contro la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha ritenuto applicabile ai reati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Lamenta che, essendo stata intesa tale aggravante nella forma di attività compiuta per agevolare una consorteria mafiosa, non siano state specificate le condotte che il ricorrente avrebbe tenuto in tal senso e nemmeno il collegamento tra queste e l'esistenza di una consorteria criminale "dimostrata con la concludenza di un giudicato". Si duole, ancora, che il nesso tra la sua posizione e l'aggravante sia stato ricavato dal ruolo di capo o promotore nella consorteria mafiosa, in tal modo facendosi riferimento a massime di esperienza e non ad un reale accertamento dei fatti che fughi ogni ragionevole dubbio. Inoltre la Cassazione aveva demandato al giudice di merito il compito di stabilire quale interdipendenza vi fosse tra la struttura associativa mafiosa e quella di narcotraffico: se cioè fosse stato il clan mafioso ad avvalersi della organizzazione diretta al traffico (attraverso la percezione del cd. fiore) ovvero fosse stata quest'ultima struttura ad essere agevolata dal clan mafioso nell'accaparramento del mercato.
Ma la sentenza impugnata ha eluso il problema non svolgendo alcuna indagine al riguardo. Il V. ha fatto pervenire anche un atto redatto personalmente.
6.3. In parziale riforma della sentenza di primo grado M. F. è stato ritenuto responsabile di alcuni episodi di spaccio, mentre è stata confermata la sua assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione diretta al narcotraffico.
Ricorre il M. che, dopo aver osservato che l'affermazione della sua responsabilità si basa sulle dichiarazioni di E. A., rileva come queste dichiarazioni fossero state ritenute insufficienti (anche dalla Corte di Cassazione) in sede cautelare prima e dal giudice di primo grado poi. Ritiene dunque che la sentenza impugnata abbia violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, essendosi limitata soltanto a fornire una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito senza dimostrare l'illogicità della decisione di proscioglimento.
6.4. Ricorre C.F. ritenuto responsabile dell'omicidio di C.L., di partecipazione ad associazione mafiosa e ad associazione diretta al traffico di droga.
Con il primo motivo si attenziona la condanna legata all'omicidio C. ed alla violazione della disciplina sulle armi correlate al detto fatto (capi 44 e 45). Si segnala al fine che in esito all'annullamento sul punto reso da questa Corte, il giudice del rinvio, escluso ogni rilievo alle dichiarazioni degli altri collaboranti ed al peso da ascrivere alla possibile cognizione della notizie riferite in ragione della notorietà dei fatti per gli intranei al medesimo gruppo criminale, ha fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sui reciproci riscontri ricavabili dalle dichiarazioni del B. e del B. quanto al movente omicidiario, alla dinamica di realizzazione del fatto ed al ruolo specificamente ascritto al C.; reciprocità garantita dalla sostanziale sovrapponibilità assoluta dei due narrati su tali punti tale da riverberare effetti sulla attendibilità soggettiva e intrinseca del relativo narrato dei due collaboranti. Viene altresì segnalato, tuttavia, che era stata acquisita su sollecitazione della difesa la sentenza, passata in giudicato, con la quale i computati del C., sulla base del medesimo substrato probatorio, le dichiarazioni del B. siccome riscontrate ab externo dal B., sono stati mandati assolti. E si evidenzia che in tale ultima sentenza risultano riportate le dichiarazioni rese in quel processo dal B., rispetto alle quali emergeva una chiara distonia nel racconto del citato dichiarante rispetto a quello del B. in punto al ruolo svolto nell'occasione dal C.. Secondo il B. l'imputato, presente nell'auto a bordo della quale viaggiava il M. ed il V., rimase nell'auto al momento della esecuzione, eseguita materialmente dal M.; in quell'atto processuale, integralmente trascritto in sentenza, il B. ha invece affermato che il C. gli avrebbe confidato di aver svolto un diverso ruolo perchè conoscendo il C., lo aveva fatto fermare, così attirandolo nel tranello omicidiario.
In ragione di tanto si evidenzia l'assoluta pretermissione del dato portato dalla sentenza passata in giudicato, avendo la Corte omesso di confrontarsi con siffatte dichiarazioni e di valutare il percorso argomentativo attraverso il quale, nel processo dibattimentale, gli imputati erano stati assolti proprio per la discordanza del narrato dei due collaboranti su un punto di assoluta importanza, limitandosi, del tutto illogicamente, a ritenere superata la differenza di conclusioni tra i due processi in ragione della forza da ascrivere, rispetto agli altri coimputati, alla confessione stragiudiziale resa dal C. al B.. E si lamenta, in ragione di tali dichiarazioni, la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, considerata la rilevanza della differenziazione tra i due racconti, destinata ad incidere necessariamente sulla attendibilità riferibile al B., non utilizzabile dunque quale risconto del B..
Quanto alla partecipazione all'associazione diretta al narcotraffico osserva la difesa, con il secondo motivo, che la stessa sentenza ha ritenuto di proscioglierlo per i reati fine di spaccio contestatigli nei medesimi capi di imputazione (79 e 79U). Rileva in ciò una contraddizione in quanto in tal modo non residuerebbe nessuna condotta che attesti la sua partecipazione. Quanto infine alla associazione mafiosa, una volta esclusa la sua responsabilità per l'omicidio C. non vi sarebbe alcun elemento di riscontro alle dichiarazioni di B.D., tale non potendosi considerare l'affermata fedeltà del ricorrente a tale M.F. perchè non sintomatica di un'affectio societatis. Queste considerazioni già espresse nell'appello non avrebbero trovato alcuna risposta nella sentenza impugnata.
Nei confronti del C. ha proposto ricorso il p.m. lamentando che la sentenza abbia escluso la responsabilità del predetto per il reato di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti. In realtà una corretta lettura degli elementi probatori considerati dalla pronunzia ed un corretto esame dei motivi d'appello a suo tempo presentati avrebbe consentito l'affermazione di responsabilità anche per l'art. 73 LS. 6.5. Ricorre B.G. censurando la sentenza in esame nella parte in cui, in accoglimento dell'appello del p.m., lo ha ritenuto responsabile della estorsione di cui al capo 16. Denunzia che, erroneamente e in contrasto con i principi affermati dalla Cassazione, l'appello è stato ritenuto ammissibile in questa parte e che comunque la decisione ha affermato la sua responsabilità, senza una reale motivazione e senza confrontarsi con quella di primo grado che l'aveva assolto.
Con un secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negategli in contrasto con il principio di diritto che la Cassazione aveva affermato sul punto.
6.6. C.A., G.O., D.R. e A. R. con il medesimo atto ricorrono contro la sentenza in esame nella parte in cui ha riformato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche senza considerare se l'esito dell'appello del p.m. avesse aggravato la loro posizione, così come imponeva il principio affermato dalla Corte di Cassazione. E ciò quando l'appello del p.m. non aveva in alcun modo modificato le assoluzioni nei loro confronti già pronunziate in primo grado. La modifica in ogni modo sarebbe stata operata in base al tipo di reato per cui erano stati condannati e non su una valutazione concreta del disvalore della loro condotta.
6.7. Ricorre E.D. che con un primo motivo censura la mancanza di motivazione dei diversi aumenti di pena apportati per i reati posti in continuazione, benchè tali reati appaiano di eguale disvalore.
Con un secondo motivo lamenta che sia stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 al reato di partecipazione ad associazione diretta al narcotraffico, in base ad una motivazione che non lascia capire se tale aggravante riguardi il metodo mafioso o la finalità di agevolare il sodalizio mafioso.
Caratteristiche che in ogni modo la sentenza impugnata attribuirebbe all'associazione diretta al narcotraffico in sè e non alle condotte dei singoli partecipanti.
6.8. Anche F.G.A. censura il riconoscimento nei suoi confronti dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 rilevando l'ambiguità della motivazione (che sembra non scegliere tra metodo o finalità di agevolazione) e l'illogicità di ritenere applicabile una tale circostanza a chi, come lui, è stato assolto dal reato di associazione mafiosa ed è stato condannato solo per la partecipazione all'associazione diretta al narcotraffico e non per aver commesso specifici reati fine.
6.9. Ricorre F.V. il quale si duole del mancato riconoscimento della continuazione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per cui è stato condannato con precedente condanna per reato analogo. Afferma che tale disconoscimento deriva dall'erroneo riferirsi a sentenza diversa da quella già indicata dal ricorrente nei motivi d'appello e anche dai fatto che il giudice d'appello non si è avveduto che anche nella sentenza erroneamente citata v'era stata una condanna per l'art. 416 bis c.p..
6.10. M.V. nel suo ricorso si duole del fatto che, senza alcuna motivazione e senza risposta al motivo d'appello, il reato d'armi per cui è stato condannato (capo 53) sia stato ritenuto aggravato dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
Si duole poi di essere stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile P., pure essendo stato assolto dal reato di cui al capo 52 riguardante una rapina ai danni della ditta Petrone.
6.11. L.R. si duole del riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 al reato di partecipazione ad associazione diretta al narcotraffico di cui è stato ritenuto responsabile. Ritiene che la sentenza impugnata, basandosi su una concezione erronea dei rapporti tra i due sodalizi, non abbia sciolto il senso in cui tale aggravante ricorrerebbe nella specie (metodo mafioso o agevolazione del clan mafioso) e soprattutto, riferendosi alla attività dell'associazione in quanto tale, non abbia considerato la concreta condotta attribuibile al ricorrente.
6.12. Ricorre G.A. che si duole del fatto di essere stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. sulla scorta di intercettazioni telefoniche prive di rilevanza e di una chiamata generica da parte dei collaboratori M. e B., i quali, esternando proprie valutazioni, in nessun modo hanno descritto un ruolo del ricorrente nell'associazione per delinquere da cui inferirne la partecipazione societaria.
Lamenta poi il mancato riconoscimento di attenuanti generiche rilevando che la condotta per cui è stato ritenuto responsabile si è esaurita, a tutto concedere, nel 2007.
6.13. P.D. formula tre motivi.
Con il primo assume di essere stato condannato in appello per i reati di cui ai capi 15 e 25 in assenza di impugnazione da parte del p.m. o, il che è lo stesso, in assenza di motivi di impugnazione da parte del medesimo.
Con il secondo si duole del riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 al reato di partecipazione ad associazione diretta al narcotraffico di cui è stato ritenuto responsabile negli stessi termini formulati anche da L.R..
Con il terzo censura il mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna per il reato di cui all'art.416 bis c.p. in base soltanto al dato temporale, quando la Cassazione aveva demandato al giudice del rinvio di accertare la sussistenza o meno della persistenza di un identico disegno criminoso in concreto, al di là del lasso di tempo tra le due condanne.
Con altro ricorso il P. sostiene l'invalidità delle rinunzia all'impugnazione a suo tempo effettuata senza le forme previste dalla legge (e cioè in forma orale e non in un'udienza dibattimentale).
Lamenta quindi l'affermazione della sua responsabilità per le estorsioni ItalSistemi e T..
Censura che sia stato ritenuto assurgere a rilevanza penale la condotta accertata nell'episodio L..
Rileva, ancora, l'illogicità della motivazione nel ritenere l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 non essendo stata acquisita alcuna prova di collegamento tra il sodalizio di cui all'art. 416 c.p. e quello di cui all'art. 74 LS. Lamenta infine l'esclusione della continuazione con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 2 febbraio 2000.
6.14. A.N.G., ritenuto responsabile in sede di rinvio dei reati di armi e di tentata rapina di cui ai capi 69 e 70, si duole in primo luogo che la sentenza impugnata nulla abbia detto in ordine alle sue deduzioni sull'inattendibilità di V. G. e di C.A..
Con secondo e articolato motivo censura che l'affermazione della sua responsabilità sia avvenuta violando l'art. 192 c.p.p., comma 3 e con argomentazione illogica.
Lamenta infine che senza motivazione sia stata ritenuta applicabile alla specie l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e che ancora la pena inflittagli sia stata determinata senza motivazione.
Il p.m. ricorre nei confronti del G.A. chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la perdurante condotta di associazione mafiosa fosse stata già definita da precedenti sentenze.
6.15. S.G., ritento responsabile in sede di rinvio di reati di armi, associazione diretta allo spaccio e spaccio di stupefacenti, si duole del mancato riconoscimento della continuazione con precedente sentenza di applicazione della pena. Rileva che la sua responsabilità per il reato associativo e di spaccio è stata affermata ritenendo la convergenza delle dichiarazioni attuali con quelle riguardanti imputazioni per le quali era stato già condannato, proprio ritenendosi il collegamento tra i relativi reati;
che è erroneo ritenere che la continuazione non sia applicabile a sentenze di patteggiamento; che convergeva sull'applicabilità dell'art. 81 c.p. anche il disposto dell'art. 671 c.p.p., comma 1 essendo il S. tossicodipendente.
Si duole poi che sia stata ritenuta applicabile alla specie l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, senza alcuna indagine sul necessario elemento soggettivo.
Contro l'assoluzione del Santoro dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. ricorre il p.m. che afferma che le prove raccolte nel corso delle intercettazioni mostrano da sole la partecipazione dell'imputato al sodalizio. Esse non richiedono che siano reperiti riscontri di sorta.
6.16. M.B. si duole dell'affermazione della sua responsabilità per la partecipazione all'associazione diretta al narcotraffico con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
In primo luogo lamenta la violazione della legge processuale ritenendo che la Corte d'Assise d'Appello non avrebbe potuto trattare l'impugnazione del p.m. contro una sentenza che lo condannava in un giudizio abbreviato, posto che lui, M., aveva rinunziato all'appello contro detta sentenza.
Assume poi che in ogni caso l'impugnazione del p.m. nei suoi confronti era limitata al mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 per il capo 50 e non per i capi 79 e 79 AZ, riguardanti i reati di droga, in relazione ai quali la Cassazione non aveva operato alcun annullamento.
Lamenta infine che il giudice d'appello abbia confermato la condanna per l'associazione di cui all'art. 74 LS non considerando affatto le dichiarazioni di V.G. acquisite con riapertura del dibattimento, dichiarazioni che evidenziavano l'estraneità del ricorrente da qualsiasi contesto associativo.
6.17. B.M., ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p., nega in primo luogo di aver mai rinunziato ai motivi d'appello, siccome erroneamente è stato ritenuto nella sentenza impugnata e prima ancora in quella annullata dalla Cassazione. Si duole di conseguenza del fatto che nella decisione in esame sia stata ignorata la corposa produzione diretta a dimostrare come i collaboratori di giustizia M.V. e B. L. avessero ordito un piano diretto a scaricare su altri le proprie responsabilità e come nessun altro collaboratore parlasse del ricorrente come di un partecipe all'associazione mafiosa e tanto meno con posizione di vertice. Circostanza confermata dall'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni di V. G., capo della consorteria, che la Corte d'Assise d'Appello, seguendo il p.m., non ha ritenuto di utilizzare nella parte in cui sono favorevoli al ricorrente.
Si duole con un secondo motivo del diniego delle attenuanti generiche nonostante l'assoluzione riportata per tutti i reati fine che gli erano stati addebitati.
6.18. C.M. lamenta che siano state escluse nei suoi confronti le attenuanti generiche, in violazione dei criteri cui si sarebbe dovuto attenere il giudice del rinvio. Non essendo stato altrimenti accolto l'appello del p.m. nei suoi confronti, nè riguardandolo e l'esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e le dichiarazioni sopravvenute di V. G., il giudice del rinvio non avrebbe avuto alcuno spazio per apprezzare nuovamente il disvalore della condotta del C. e avrebbe dovuto attenersi alla valutazione già operata dal giudice d'appello. Tanto più che nella nuova valutazione sono state ignorate le argomentazioni della difesa.
6.19. B.D., come già aveva fatto il L., si duole del riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 al reato di partecipazione ad associazione diretta al narcotraffico di cui è stato ritenuto responsabile. Ritiene che la sentenza impugnata, basandosi su una concezione erronea dei rapporti tra i due sodalizi, non abbia sciolto il senso in cui tale aggravante ricorrerebbe nella specie (metodo mafioso o agevolazione del clan mafioso) e soprattutto, riferendosi alla attività dell'associazione in quanto tale, non abbia considerato la concreta condotta attribuibile al ricorrente.
6.20. C.G. lamenta che con motivazione illogica sia stato escluso il vincolo della continuazione tra il reato di partecipazione mafiosa del quale è stato ritenuto responsabile e una precedente condanna per analogo reato. Rileva che si è conferito valore risolutivo al tempo trascorso e alla lunga detenzione sofferta, senza una vera e propria indagine concreta sulla sua carriera criminale nella quale v'è stata una progressione di ruolo.
6.21. B.L., classe (OMISSIS), lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso l'esame del suo appello diretto a contestare il ruolo di promotore dell'associazione mafiosa che in primo grado gli era stato riconosciuto. Lamenta poi che, proprio in relazione a tale ruolo, gli siano state negate le attenuanti generiche con ulteriore violazione di legge in quanto, anche a voler ammettere la qualità di promotore, il diniego è avvenuto in considerazione dell'ipotesi astratta di reato e non delle sue concrete caratteristiche.
6.22. C.P. lamenta la mancata applicazione dell'art. 81 c.p. nei suoi riguardi negli stessi termini espressi da C. G..
6.23. Ricorre F.A. che, pur avendo a suo tempo rinunziato ai motivi d'appello sulla responsabilità, con i primi due motivi si duole del giudizio positivo espresso sulla credibilità dei collaboratori e della violazione di legge in relazione all'accertamento dei reati.
Censura poi il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione in ordine a una condanna pronunziata dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 10 ottobre 2006. Si duole infine del diniego di attenuanti generiche e del riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione al traffico di stupefacenti.
Nella memoria successivamente presentata il F. rileva che, a seguito della pronunzia n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, la sentenza dovrà essere annullata quanto meno per la rideterminazione della pena, dato che lo spaccio addebitatogli comprendeva anche droghe leggere.
6.24. M.A. lamenta innanzitutto l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 LS rilevando come in primo grado le dichiarazioni dei collaboratori, ritenute generiche sul punto, non erano state ritenute riscontrate. La Corte d'Assise d'Appello avrebbe ribaltato il giudizio con decisione meramente apodittica.
Si duole poi dell'aumento di pena apportato in continuazione per il presente reato e del mancato riconoscimento di attenuanti generiche.
Dal diniego delle attenuanti generiche muove il secondo atto di ricorso, nel quale ci si duole che l'appello del p.m., privo dell'indicazione delle ragioni di diritto che lo avrebbero dovuto sostenere, sia stata ritenuto ammissibile. Si ritorna quindi - sull'accertamento del reato di spaccio osservando che le chiamate sono prive di collocazione temporale, in modo tale da non essere suscettibili di riscontro.
Rileva che è incerta la determinazione della pena apportata in aumento per questo reato (p. 283 e 331 della motivazione) e che v'è stato un diniego di attenuanti generiche senza motivazione.
6.25. G.F. lamenta che la sentenza in epigrafe, nel condannarlo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione della precedente sentenza d'appello, non abbia espletato le valutazioni probatorie che erano state commesse. Tanto relativamente ai capi 17 e 49 per i quali non sarebbe stato evidenziato alcun riscontro individualizzante sia per la consumazione del delitto, sia per l'identificazione del ricorrente nel F. evocato nelle conversazioni. Analoga mancanza di motivazione dovrebbe riscontrarsi in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso al reato di cui all'art. 74 LS, frutto di un'arbitraria lettura delle conversazioni intercettate e di dichiarazioni non riscontrate.
Contro l'assoluzione del G. dal reato di spaccio di stupefacenti ricorre il p.m. che rileva come sul punto sia la sentenza impugnata che quella di primo grado non hanno motivazione, nonostante il nutrito panorama probatorio che attesta una condotta di acquisto, detenzione e consegna agli acquirenti di droga di ogni tipo da parte dell'imputato.
6.26. Ricorre R.P..
Premesso di non aver mai rinunciato ai motivi d'appello riguardanti la sua responsabilità, denunzia, in primo luogo, la lacuna grafica della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la cui realtà viene affermata senza dare una risposta adeguata ai rilievi prodotti con l'impugnazione della sentenza di primo grado. Altrettanto dovrebbe dirsi per le condotte tenute dal R. dalle quali desumere la sua colpevolezza addirittura nella posizione di promotore. Nulla era stato acquisito sulla continuità e la sistematicità dello spaccio, non v'era prova di un accordo costitutivo di un vincolo permanente e nemmeno di un apporto per raggiungere gli obbiettivi sociali.
D'altronde non sarebbe stato affrontato nemmeno il problema del concorso di una tale associazione con il sodalizio di stampo mafioso detto dei "papaniciari" e finalizzata al compimento di estorsioni, la cui esistenza, a sua volta, in mancanza di dichiarazioni univoche e specifiche, sarebbe stata desunta da quella dedita al traffico in un processo circolare.
Il ricorrente censura poi l'applicazione al reato di cui all'art. 74 LS dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 nei termini già espressi dal B. e dal L..
Anche per il reato di cui all'art. 416 bis mancherebbe una risposta ai motivi d'appello e in ordine all'esistenza della societas sceleris e in ordine all'attendibilità dei collaboratori.
Per i reati di estorsione per i quali già v'era stata condanna in primo grado (capi 4, 6, 12, 17, 18, 20 e 54) il R. svolge una puntuale critica alla valutazione fatta degli elementi di prova, in ordine alla quale lamenta lo svilimento delle circostanze favorevoli all'imputato, l'insufficienza dei dati utilizzati, il travisamento di alcuni dati, la mancanza di riscontri.
Per le estorsioni per le quali è intervenuta una reformatio in peius da parte del giudice del rinvio, il ricorrente, con riferimento al capo 7 afferma che la sentenza ha stravolto le conclusioni raggiunte in primo grado, senza peraltro superare la circostanza valorizzata in quella sede che il ricorrente non poteva essere il mandante e perchè detenuto e perchè l'autore dei danneggiamenti non faceva parte del suo clan, come del resto confermato dalle dichiarazioni di V. G..
Per le estorsioni di cui ai capi 9, 15, 16, 24 e 25 il giudice del rinvio non avrebbe valutato, come pure la Cassazione aveva richiesto, l'ammissibilità dell'impugnazione del p.m. che si sarebbe limitato a contrapporre brani di dichiarazioni agli argomenti formulati nella sentenza di primo grado, brani privi del corredo di uno sviluppo logico. In ogni modo e partitamente anche per questi capi il R. svolge una puntuale critica alla valutazione fatta degli elementi di prova, in ordine alla quale lamenta lo svilimento delle circostanze favorevoli all'imputato, l'insufficienza dei dati utilizzati, il travisamento di alcuni dati, la mancanza di riscontri.
Infine in ordine alla pena il ricorrente rileva come in maniera arbitraria siano stati apportati aumenti per la continuazione riguardanti i singoli reati, aumenti in nessun modo giustificato per la natura eguale dei reati in questione. In particolare mentre per i reati già ritenuti in primo grado s'è avuta una diminuzione di pena per quelli oggetto di reformatio in peius la pena è stata ben maggiore.
6.27 B.A. censura in primo luogo l'affermazione della sua responsabilità riguardo all'associazione di cui all'art. 74 LS sottoponendo a critica serrata la valutazione delle chiamate da cui è stata tratta.
Afferma poi che si sarebbe dovuto ritenere inammissibile per genericità il motivo del p.m. diretto a contestare l'assoluzione del ricorrente per l'art. 73 LS e rileva a tal fine che la Cassazione, nell'annullare la precedente dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in quanto operata senza distinguere all'interno dell'impugnazione, aveva peraltro riservato al giudice del rinvio il compito di valutare se l'appello fosse ammissibile in riferimento ai singoli capi e punti. In ogni modo, nel merito, contesta che le generiche dichiarazioni dei collaboranti possano essere poste a base per fondare una responsabilità su singoli episodi di spaccio.
Si duole infine della determinazione della pena, anche con riferimento a quella determinata per la continuazione interna tra i reati, e del diniego delle attenuanti generiche.
6.28 C.M. denunzia, con ampia e articolata argomentazione, che l'affermazione della sua responsabilità per il reato di estorsione è avvenuta con travisamento della prova e con illogica svalutazione degli elementi probatori in suo favore.
Lamenta, poi, che nella determinazione della pena manchi ogni motivazione circa la valenza delle riconosciute attenuanti generiche.
Contro l'assoluzione della C. dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa ascrittole al capo 1A ha promosso ricorso il p.m. Rileva che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, gli elementi probatori acquisiti al processo e specialmente le intercettazioni ambientali, dimostrano l'appartenenza della donna alla cosca dei Papaniciari e non soltanto il rapporto di coniugio con il capo di essa R.P.. Nella memoria successivamente presentata la C. replica al ricorso del p.m. deducendone in primo luogo l'inammissibilità, in quanto il cosiddetto ricorso sarebbe invece un atto di gravame con completa devoluzione in sede di legittimità dell'accertamento del fatto. Nel merito poi sarebbe palese come il p.m. abbia errato nel qualificare come partecipazione ad associazione mafiosa condotte che invece erano esplicitazioni di un ordinario rapporto coniugale. Avverso la sua condanna, la C. ribadisce, poi, come la sentenza non sia stata in grado di rappresentare un qualsiasi apporto causale della ricorrente all'estorsione che le è stata addebitata.
6.29. F.A. nel suo ricorso rileva che la Corte d'Assise d'Appello nel determinare la pena ha ritenuto la continuazione con reati per cui era stato assolto con sentenza del 19 ottobre 2010 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Anzi da questa stessa sentenza sarebbero stati tratti elementi per ritenere la sua responsabilità anche per il reato di spaccio, sicchè il F., oltre l'illogicità della pronunzia, denunzia la violazione del ne bis in idem. Nel merito la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna risposta ai motivi dedotti con l'atto di appello e in particolare a quello nel quale si osservava che altri soggetti nella stessa posizione del F. erano stati assolti, in quanto le accuse de relato non trovavano conferma nella fonte principale. Del resto vi sarebbe errore anche circa la qualificazione di alcune dichiarazioni fatte da collaboratori di giustizia a carico del ricorrente (de relato o dirette) e sulla loro precisione.
Del tutto immotivata sarebbe poi l'applicazione dell'art. 80 LS alla specie.
Nella memoria successivamente presentata il F., richiamando la sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, osserva che l'aumento di pena per il ritenuto spaccio di hashish è stato effettuato in applicazione della legge dichiarata incostituzionale.
Ne consegue che la sentenza della Corte d'Assise d'Appello dovrà essere annullata quanto meno per la rideterminazione della pena inflitta.
Il p.m. ricorre nei confronti del F. chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui lo ha assolto dal reato di associazione mafiosa di cui al capo 1 della rubrica.
6.30. D.B.A. con un primo motivo, premesso di non aver mai rinunziato a questa censura, rileva la nullità della sentenza di primo grado perchè alcune udienze sono state tenute senza che il ricorrente fosse stato tradotto, benchè ne avesse fatto richiesta.
Afferma poi che, in base a una determinazione errata del periodo di appartenenza associativa, la sentenza in esame abbia escluso la continuazione tra i reati rubricati al capo 79 V e quelli giudicati l'il marzo 2002 dalla Corte d'Appello di Catanzaro.
Si duole infine che sia stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in base alla dichiarazione di un solo collaboratore di giustizia priva del necessario riscontro.
Nella memoria successivamente presentata il D.B. rileva che, a seguito della pronunzia n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, la sentenza dovrà essere annullata quanto meno per la rideterminazione della pena, dato che lo spaccio addebitatogli comprendeva anche droghe leggere.
6.31. C.R. ricorre contro la sentenza in punto di applicazione delle attenuanti generiche, non ritenute prevalenti per il R. senza prendere in esame gli argomenti che aveva avanzato al riguardo.
6.32. M.G. lamenta l'applicazione dell'aggravante alla L. n. 203 del 1991, art. 7 senza una motivazione che riguardi la sua condotta. Rileva, peraltro, di non essere stato condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, condizione che la sentenza impugnata pone a p. 28 per ritenere aggravato dalla circostanza in esame il reato di associazione per delinquere diretta allo spaccio. Rileva ulteriormente che non si è data risposta al suo motivo d'appello relativo al riconoscimento di attenuanti generiche.
Ricorre nei confronti del M. il p.m. chiedendo che si annulli l'assoluzione dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti date le convergenti dichiarazioni dei collaboratori sulla responsabilità dell'imputato.
6.33. P.S. lamenta che non sia stato dichiarato inammissibile il motivo d'appello avanzato dal p.m. nei suoi confronti perchè privo di qualsiasi specificità. Si duole che gli sia stata applicata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per i delitti di droga, benchè non sia stata addotta alcuna fonte probatoria dimostrativa del fatto che la sua attività di spaccio si svolgesse in un contesto mafioso.
Il p.m. impugna la sentenza nei confronti del P. nella parte in cui questi è stato assolto dal reato di cui all'art. 73 LS perchè la dichiarazione del collaboratore in tal senso sarebbe priva di riscontri. Elenca e riporta nel ricorso plurime dichiarazioni che a suo dire costituiscono valido riscontro.
6.34. Ancora sull'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 verte il ricorso di B.R., il quale fa anche riferimento alla mancanza del necessario contesto probatorio. Rileva di essere stato condannato sia per la partecipazione al sodalizio mafioso che per quella di cui all'art. 74 LS e propone, in diritto, il problema della compatibilità dell'aggravante in presenza di una simile situazione in cui il sodalizio di narcotraffico pare un reato fine di quello di cui all'art. 416 bis, con il paradosso che si sarebbe ritenuto di maggior disvalore l'intento di agevolare se stessi.
Contro l'assoluzione del B. dal reato di cui all'art. 73 LS ricorre il p.m. lamentando che non si sia tenuto conto degli elementi probatori che attestano numerosi episodi di spaccio in cui la condotta dell'imputato era quella di consegnare la droga agli acquirenti. Il p.m. impugna anche l'assoluzione del B. dal reato di tentativo di estorsione di cui al capo 14 della rubrica.
6.35. G.C., ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti fuori da un contesto associativo, si duole del fatto che il reato sia stato accertato in base a dichiarazioni di cui non è stata correttamente definita la natura (chiamate in correità o in reità, diretta o de relato) e conseguentemente l'esatto regime giuridico. Osserva poi che alcune di queste dichiarazioni sono irrimediabilmente generiche, altre invece inattendibili.
Contro l'esclusione del G. dal contesto associativo ex art. 74 LS ha promosso ricorso il p.m. dolendosi che il giudice d'appello non abbia correttamente valutato gli elementi probatori dai quali emergeva che l'imputato, insieme a L.G., faceva parte di uno stabile gruppo minore specializzato nel traffico Bologna - Crotone, gruppo collegato con la più vasta associazione dedita allo spaccio.
36. B.G. al pari del P. lamenta che non sia stato dichiarato inammissibile il motivo d'appello avanzato dal p.m. nei suoi confronti perchè privo di qualsiasi specificità. In ogni modo rileva il difetto di motivazione della condanna per spaccio, pronunziata in accoglimento dell'appello del p.m., in quanto la sentenza in esame non indica specifici episodi di commercio. Mancanza di motivazione dovrebbe ancora riscontrarsi nel diniego di attenuanti generiche collegato alla qualità di promotore e non alla condotta specifica. Nella memoria successivamente presentata il B., richiamando la sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, osserva che l'aumento di pena per il ritenuto spaccio di hashish è stato effettuato in applicazione della legge dichiarata incostituzionale, come del resto è dimostrato anche dalla sua misura (anni tre e mesi tre). Ne consegue che la sentenza della Corte d'Assise d'Appello dovrà essere annullata quanto meno per la rideterminazione della pena inflitta. Il p.m. ricorre contro l'assoluzione del B. dal reato di associazione mafiosa di cui al capo 1 della rubrica.
6.37. L.G. con due atti di ricorso afferma di essere stato condannato per il reato di spaccio in assenza di un appello del p.m. Tale condanna peraltro è stata pronunziata senza verifica di attendibilità dei dichiaranti e dei narrati(come richiesto dalla Cassazione), con travisamento dei contenuti delle dichiarazioni e senza una reale convergenza. Si duole poi della determinazione della pena nella quale non sarebbe dato individuare il reato per il quale è stata applicata la pena base nè sarebbe possibile dedurre l'indicazione temporale dei fatti reato anche per l'applicabilità del condono.
Nel secondo ricorso L.G. censura la sentenza per la mancata risposta ai motivi d'appello riguardanti l'attendibilità di B.D. e degli altri collaboratori di giustizia.
Si duole quindi del difetto di motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena apportati per la continuazione dei reati e per la determinazione della misura della pena base ai sensi dell'art. 133 c.p..
Contro l'esclusione del L. dal contesto associativo ex art. 74 LS ha promosso ricorso il p.m. dolendosi che il giudice d'appello non abbia correttamente valutato gli elementi probatori dai quali emergeva che l'imputato, insieme a G.C., faceva parte di uno stabile gruppo minore specializzato nel traffico Bologna - Crotone, gruppo collegato con la più vasta associazione dedita allo spaccio.
6.38. M.G. si duole in primo luogo che sia stata applicata l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per un reato di coltivazione di stupefacenti, in base a motivazione illogica e stereotipa tenuto anche conto che il ricorrente non apparteneva alla cosca mafiosa.
Si duole ancora dell'esclusione della continuazione con precedenti condanne che, seppur risalenti, riguardano reati analoghi a quelli oggi contestati e con in parte i medesimi imputati dell'attuale processo.
Contro il M. ricorre il p.m. il quale chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui l'ha assolto dal reato di cui all'art 416 bis di cui al capo 1 A della rubrica.
6.39. P.F. lamenta il vizio di motivazione con il quale è stato escluso il valore prevalente delle attenuanti generiche per i reati di cui è stato ritenuto responsabile.
Contro il P. ricorre il p.m. chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata in relazione all'assoluzione dell'imputato dalle estorsioni di cui al capo 7 della rubrica.
6.40. B.G. si duole che la Corte d'Assise d'Appello non abbia ritenuto inammissibile l'impugnazione del p.m. in base alla quale è stato condannato in secondo grado per il reato di spaccio di stupefacenti. Tale impugnazione era generica e del resto altrettanto generica è la sentenza in esame che non riesce ad ancorare la condanna a delimitati episodi di commercio. Le dichiarazioni dei collaboratori, B., B. e M. sarebbero di natura diversa da quella ritenuta (non di scienza diretta ma de relato), non vi sarebbe una verifica di attendibilità, non sarebbero genuine, non sarebbero convergenti.
6.41. C.T. assume che dalle conversazione intercettate non sarebbe dato inferire una sua partecipazione all'associazione diretta al traffico di stupefacenti, tanto più che lui aveva rapporti solo con L.R. e quindi del tutto inconsapevole della esistenza di un sodalizio formato da almeno tre persone. Nega poi che in qualche modo sia stata data contezza nella sentenza del dolo specifico necessario ad integrare l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
6.42. V.L. deduce sei motivi di ricorso.
Col primo lamenta che sia stato ritenuto ammissibile l'appello che il p.m. aveva presentato nei suoi confronti, che invece era privo di ogni specificità nella censura della sentenza di primo grado. Tanto che la Corte d'Assise d'Appello avrebbe ampliato il tema dell'impugnazione applicando al ricorrente la non richiesta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
Col secondo, terzo e quarto motivo, premessa la genericità della contestazione che gli era stata mossa, si duole della maniera illogica con cui è stato condotto il giudizio di attendibilità delle chiamate ed è stato trovato riscontro ad esse, non tenendosi conto delle censure avanzate con l'atto di appello, sulla conoscenza dei chiamanti delle altre chiamate, sulla vaghezza dei narrati che non convergono tra loro. L'accertamento derivatone sarebbe inoltre intrinsecamente illogico, contraddetto da atti processuali e sostanziato da mere clausole di stile.
Con il quinto motivo censura la qualificazione giuridica data alla sua condotta ritenendolo responsabile di appartenenza ad associazione a fini di spaccio e di singoli episodi di spaccio.
Col sesto motivo prospetta vizi di motivazione in ordine alla sussistenza di aggravanti, al mancato riconoscimento di attenuanti e in ordine alla commisurazione della pena irrogata.
Nella memoria successivamente presentata il V. rileva che la sentenza dovrà essere annullata anche e quanto meno nella parte in cui determina la pena a seguito della decisione n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale e in considerazione del fatto che il capo 79 BI comprende anche droghe leggere.
6.43 Ricorre S.S..
In primo luogo sostiene l'invalidità delle rinunzia all'impugnazione a suo tempo effettuata, perchè senza le forme previste dalla legge (e cioè in forma orale e non in un'udienza dibattimentale).
Lamenta quindi l'affermazione della sua responsabilità per l'estorsione "(OMISSIS)".
Censura che sia stato ritenuta assurgere a rilevanza penale la condotta accertata nell'episodio L..
Rileva l'illogicità della motivazione nel ritenere l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 non essendo stata acquisita alcuna prova di collegamento tra il sodalizio di cui all'art. 416 c.p. e quello di cui all'art. 74 LS. Lamenta infine l'esclusione della continuazione con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 2 febbraio 2000.
Contro il S. ricorre il p.m. chiedendo che venga annullata l'assoluzione per il reato di spaccio di stupefacenti dato che le dichiarazioni che lo riguardano non sono affatto generiche come invece sostiene la sentenza impugnata.
6.44. S.E. lamenta di essere stato condannato per il capo 79 in cui egli non era stato menzionato, mentre il capo 79 AN, nel quale è menzionato, non suppone necessariamente la partecipazione all'associazione per delinquere.
In ordine all'affermazione di responsabilità per il capo 43 lamenta la totale assenza di motivazione cui contrappone il testo di un'ordinanza del Tribunale del riesame del 15 maggio 2008 e le dichiarazioni di M.V..
Quanto alle associazioni mafiosa e di narcotraffico sottopone ad analisi critica le dichiarazioni dei collaboranti e il senso delle intercettazioni ambientali.
Si duole infine del diniego di attenuanti generiche.
6.45. Ricorrono con il medesimo atto P.G., R. G., T.P., V.M., V. A. e V.U..
Nel riprodurre sostanzialmente le doglianze già avanzate dal V., i ricorrenti lamentano altresì il travisamento di determinati atti processuali nonchè la mancata applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati e quelli oggetto di sentenze già pronunziate.
Nella memoria successivamente presentata il Valente prospetta violazione di legge relativamente alla pena in applicazione della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale. E' vero che nel capo di imputazione non si identifica quale sia la droga spacciata, ma per il principio del favor rei dovrebbe intendersi che ci si riferisca a droga leggera.
Stessa richiesta avanzano il P., il T., V. A. e V.U. in quanto i capi di imputazione che li riguardano (79 BT, 79 BG, 79 BZ e 79 CB) si riferiscono esplicitamente anche a droghe leggere. Ed egualmente fa il R., il quale, peraltro, nella memoria deduce la nullità della sentenza d'appello perchè priva di un dispositivo nei suoi confronti.
6.46. R.A.F. fa valere un unico motivo di ricorso. Lamenta l'inconciliabilità tra motivazione e dispositivo in punto di rideterminazione della pena finale inflitta e il mancato riconoscimento di attenuanti generiche deliberato nei suoi confronti con motivazione contraddittoria rispetto alla premessa generale di negare l'applicazione dell'art. 62 bis c.p. ai promotori e ai capi dell'associazione diretta al narcotraffico.
6.47. Ricorre F.L. il quale, dopo aver premesso di non aver mai rinunziato ai motivi d'appello riguardanti la sua responsabilità denunzia la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione diretta al narcotraffico, in ordine alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e in ordine alla determinazione della pena, negli stessi termini già visti nel ricorso di R.P..
6.48. Ricorre B.L. (cl.(OMISSIS)) il quale lamenta che a torto non è stata riconosciuta in suo favore l'operatività dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 anche ai reati aggravati dalle circostanze previste dal precedente art. 7 e in particolare alla partecipazione all'associazione per delinquere diretta allo spaccio.
Con memoria depositata il 21 ottobre 2014 il ricorrente ha, con il primo punto ribadito le ragioni poste a fondamento dei due motivi di ricorso; con il secondo punto segnalato vizi inficianti la determinazione della pena in primo e secondo grado (il numero di reati, 21 piuttosto che 24, portati in continuazione; la mancata indicazione dei criteri di determinazione della riduzione legata all'art. 8; l'omessa considerazione della continuazione con il giudicato esterno portato da una sentenza del 1994; l'omessa pronunzia sulle contestazioni legate ai capi 69 e 70); con il terzo punto si evidenzia che, quale effetto della espunzione dell'aggravante dell'art. 7, si sono prescritti, dopo la sentenza di appello, i capi 2, 20, 33, 45, 69.
6.49. Ricorre C.F. che con due motivi censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ricorrere l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 in assenza di qualunque prova specifica che attestasse l'uso di metodi mafiosi o il finalismo di agevolare l'associazione mafiosa nella sua partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico.
Contro il C. ricorre il p.m. dolendosi che l'imputato sia stato assolto dal reato di cui all'art. 73 LS. Nonostante le dichiarazioni del collaboratori e le intercettazioni che ne attestano l'attività di spacciatore (trasporto, detenzione e consegna agli acquirenti) per conto della famiglia Macrì.
6.50. Ricorre O.G.G. condannato in appello per il reato di concorso in tentata rapina (capo 69), reato dal quale era stato assolto in primo grado.
Afferma che la Corte d'Assise d'Appello nel ritenerlo responsabile di tale reato ha ritenuto determinanti le dichiarazioni di V. G., non accorgendosi che tali dichiarazioni in realtà confermavano quanto già era stato acquisito dal GUP che cioè egli non aveva dato, in sede di esecuzione del reato, l'appoggio promesso agli altri soggetti concorrenti nel reato.
Ma in realtà la sentenza impugnata ha ritenuto di poter attribuire al ricorrente un ruolo di organizzatore della rapina che mai gli era stato contestato e del quale nessun collaboratore aveva fatto cenno.
Così operando tuttavia la sentenza ha violato l'art. 521 c.p.p. per la mancata corrispondenza tra l'accusa e il reato ritenuto.
Rileva poi la contraddizione nella motivazione laddove da un lato l' O.G. aveva rifiutato le chiavi ai rapinatori perchè questi avevano cambiato i piani e dall'altro i rapinatori avevano cambiato i piani perchè l' O.G. non aveva fornito loro le chiavi.
Inoltre i narrati di tutti gli altri collaboratori hanno escluso che il ricorrente avesse in qualche modo svolto il ruolo di organizzatore, sicchè il giudice d'appello si è fondato solo su una chiamata, quella del V., priva di riscontri. Di qui anche la violazione dell'art. 192 c.p.p..
6. 51. Nel suo ricorso, ancora, il p.m.:
- quanto ad G.A. chiede l'annullamento della sentenza nella parte in cui lo ha assolto dal reato di tentativo di estorsione aggravata di cui al capo 27 della rubrica e lamenta, inoltre, che il G. sia stato assolto da reato di partecipazione a sodalizio mafioso (capo 1 B della rubrica);
- nei confronti di M.D., richiede annullamento nella parte in cui non è stata riconosciuta una perdurante condotta di partecipazione ad associazione mafiosa contestatagli al capo 1 A della rubrica e l'imputato non è stato ritenuto responsabile delle estorsioni di cui al capo 4 della rubrica.
- invoca un ulteriore annullamento nei confronti di M.V. per la rapina di cui al capo 52 della rubrica e per l'esclusione dalla responsabilità per l'estorsione di cui al capo 13;
- sostiene che la sentenza meriterebbe annullamento anche in relazione all'assoluzione di V.D., di G.A. E. e di V.G. dal reato di associazione mafiosa ascritto rispettivamente al capo 1 A, al capo 1 B e al capo 1 della rubrica nonchè nei confronti di V.G. in riferimento alla assoluzione per l'estorsione di cui al capo 37 della rubrica, di R.G. dai reati di cui agli artt. 73 e 74 LS i cui ai capi 79 e 79 BU della rubrica, di S.P. per il reato d'armi di cui al capo 64 della rubrica, di G.F. dai reati di cui agli artt. 73 e 74 LS di cui ai capi 79 e 79 BS della rubrica.
6.52. Infine, con memoria di replica i resistenti S., M.D. e M.V. hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della Procura o in subordine ne hanno invocato la reiezione.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che, per una migliore intellegibilità della decisione assunta, la disamina dei singoli motivi di ricorso, articolati con riferimento alla posizione di ciascun imputato, debba essere preceduta dalla definizione di alcuni temi generali che attraversano trasversalmente molte delle situazioni in giudizio.
Ne viene che, trattate e definite a monte, le relative questioni comuni verranno poi sistematicamente richiamate e non più analiticamente esaminate in occasione della verifica dei ricorsi afferenti ciascun imputato.
2. Il primo tema generale attiene all'ammissibilità del gravame interposto dalla Procura Generale, involgente numerose imputazioni in relazione alle quali la Corte distrettuale ha mandato assolti, totalmente o parzialmente, gli imputati interessati.
Ricorso, questo, articolato in via unitaria con riguardo a tutte le assoluzioni contrastate (all'infuori di quella inerente C. F., trattata separatamente con autonomo gravame), che la Corte ritiene inammissibile per più ragioni.
2.1. Con identica tecnica redazionale, ribadita posizione per posizione (anche nel ricorso autonomamente predisposto avuto riguardo al C.), il gravame interposto dalla parte pubblica ha assunto il tenore di una contestazione sostanzialmente ed esclusivamente rivolta al portato della motivazione assunta dal Giudice distrettuale rispetto alle diverse assoluzioni ricomprese nel ventaglio delle decisioni contrastate con l'impugnazione.
Motivazione, di volta in volta, tacciata di contraddittorietà avuto riguardo alle emergenze probatorie acquisite in processo, in alcuni casi integralmente pretermesse o comunque travisate nel loro tenore effettivo; o, ancora, contrastata in punto di manifesta illogicità del ritenere.
Vero è che i singoli motivi recano anche, nella relativa intestazione, il riferimento nominale ad affermate violazioni di legge, sostanziali (afferenti i diversi fatti di reato oggetto dell'imputazione non seguita dalla condanna) e processuali (sistematicamente inerenti le regole di valutazione del materiale probatorio acquisito in atti).
La disamina del tenore sostanziale delle relative doglianze rende tuttavia manifesto come le stesse non risultino mai prospettate in termini di effettiva e autonoma, erronea, interpretazione e applicazione di regole normative.
Costituiscono, piuttosto, nell'impostazione seguita dalla Procura Generale ricorrente l'effetto conseguenziale - sul piano della disciplina sostanziale o della regola processuale afferente la valutazione delle prove - dell'originario vizio di motivazione per ciascuna posizione addotto sotto i diversi versanti sopra segnalati.
2.2. Tanto premesso, le diverse doglianze articolate con il ricorso della parte pubblica soffrono, tutte, di genericità e aspecificità, così da motivare il giudizio di inammissibilità del gravame.
2.2.1. Connotazione comune a tutte le doglianze è quella del mancato confronto effettivo con il tenore della decisione contrastata, non adeguatamente riscontrabile dalla mera e pedissequa trascrizione della motivazione adottata dalla Corte distrettuale.
Sia che si lamenti la manifesta incongruenza delle valutazioni logiche espresse a sostegno della decisione assunta, sia che ci si dolga del travisamento del materiale probatorio in atti, resta indefettibile la necessità, per il ricorrente, di confrontarsi con il portato della decisione impugnata.
Quanto alla ipotesi del vizio di motivazione per manifesta illogicità della stessa, infatti, è di tutta evidenza che eventuali vizi logici addotti con il ricorso devono essere tali da mettere in crisi l'intero portato del percorso argomentativo tracciato dai giudice del merito per giungere alla decisione, non potendo il ricorrente limitare la propria deduzione alla mera indicazione di una lettura logica del dato fattuale acquisito in processo alternativa a quella offerta con la decisione impugnata.
Parimenti, il substrato imprescindibile del travisamento probatorio è sempre fornito dalla decisività della prova, travisata nel suo tenore effettivo o integralmente pretermessa; e tanto presuppone un confronto critico con le valutazioni operate in sentenza e con la restante parte del materiale probatorio indicato dal giudice del merito a supporto della decisione assunta, occorrendo argomentare in che termini la prova travisata, ove correttamente considerata, sarebbe stata tale da destrutturare radicalmente la soluzione adottata.
2.2.2. Tanto manca integralmente, in ogni sua parte, nel ricorso della parte pubblica, caratterizzato, piuttosto, da una reiterata indicazione di valutazioni logiche alternative del dato fattuale e probatorio in atti estranee ad un confronto effettivo con il diverso segno logico tracciato alla decisione impugnata. Ancora, il ricorso si rivela connotato da una mera indicazione del portato delle prove erroneamente lette o radicalmente pretermesse da parte del giudice distrettuale, in genere attraverso la trascrizione, non sempre completa, del relativo tenore letterale senza che risulti adeguatamente e puntualmente precisata la decisività del risultato istruttorio tralasciato, rimessa alle valutazioni del Giudice di legittimità che, tuttavia, sul punto non può e non deve sostituirsi alla parte che impugna.
2.2.3. Il riferimento alla puntualità della allegazione probatoria del materiale pretermesso, infine, porta la Corte ad evidenziare un ulteriore profilo di inammissibilità delle doglianze della parte pubblica la dove correlate al travisamento probatorio.
Ciascuno dei motivi di ricorso, di volta in volta destinati ad aggredire le statuizioni assolutorie oggetto di imputazione, reca un insufficiente richiamo al materiale probatorio travisato, non puntualmente allegato al gravame.
Sono molteplici, infatti, i riferimenti al tenore dei colloqui intercettati, assertivamente travisati, non integralmente trascritti nel gravame (ma solo inadeguatamente riportati tramite il sunto del relativo atto di indagine e le specificazioni indicative dello stesso) nè allegati, nel relativo tenore documentale, al ricorso.
Del pari, in molte delle doglianze in disamina, laddove la pretermissione o il travisamento addotti sono caduti sulle dichiarazioni dei collaboranti, risulta al contempo tralasciata la trascrizione delle stesse o la allegazione documentale del relativo tenore, anche in parte qua solo sunteggiato nell'esposizione sottesa al motivo.
Tanto vizia ulteriormente il ricorso della parte pubblica, sistematicamente non autosufficiente rispetto al materiale probatorio oggetto di addotto travisamento, essendo onere della parte ricorrente allegare, se del caso anche tramite la trascrizione integrale del relativo tenore, il portato dei momenti probatori sottesi al difetto di motivazione fatto oggetto di doglianza.
Da qui la inammissibilità del ricorso della Procura Generale.
3. Passando ai temi di doglianza articolati dagli imputati, è comune lagnanza riscontrata in molti dei ricorsi, quella in forza alla quale la Corte distrettuale, in esito all'annullamento disposto da questa Corte, avrebbe dovuto valutare la specificità dei motivi del ricorso in appello originariamente interposto avverso la sentenza del GUP da parte della Procura.
3.1. Il rilievo è manifestamente infondato.
Compulsata dal ricorso della Procura Generale, questa Corte (si veda la sentenza nr 9267/13 più volte richiamata, pagine 76 e ss e in particolare pagina 82, sesto capoverso) ha espressamente valutato, alla luce dei principi in diritto espressi in sede di legittimità quanto alla specificità dei motivi di appello, le doglianze sottese al ricorso proposto dal PM avverso la sentenza di primo grado, concludendo per la concretezza e la specificità delle stesse avuto riguardo a tutte le posizioni coinvolte dalla riferita impugnazione, oggetto di assoluzione totale o parziale.
E' stata, dunque, annullata la sentenza (in quella occasione) oggetto di impugnazione nella parte in cui dichiarava inammissibile, sul versante della genericità delle doglianze, l'appello del PM proprio attraverso la puntuale disamina dei motivi di appello, ritenuti tutt'altro che generici.
A fronte di tale chiara statuizione, è di tutta evidenza come la relativa valutazione non era limitata alla inadeguatezza della motivazione spesa dalla Corte di Appello nel ritenere inammissibile l'appello; piuttosto, a fronte della riscontrata specificità dei motivi di ricorso si segnalava l'erroneità della detta decisione, contraddetta dal tenore dell'atto di appello. Tale valutazione era ed è dunque da ritenersi coperta dal giudicato; ed in coerenza non residuavano spazi di disamina sul punto in capo al giudice del rinvio.
Da qui la manifesta infondatezza del relativo assunto difensivo esplicitato nei ricorsi di alcuni degli imputati.
4. Alcune delle posizioni processuali sottoposte alla disamina di questa Corte, pur nella diversità fattuale delle relative imputazioni, tutte comunque ricondotte all'egida dell'art. 73 LS, sottendono una contestazione comune.
La motivazione adottata dalla Corte distrettuale, avuto riguardo a siffatte imputazioni, difetterebbe al fine della necessaria puntualità nel delimitare e delineare il tenore oggettivo delle condotte sanzionate, nel collocare le stesse nel tempo e nello spazio, nel precisare la natura della sostanza oggetto dell'illecito traffico sanzionato dalla norma assertivamente violata.
4.1. Ci si riferisce in particolare alla contestazione ed alla relativa condanna resa con riferimento alla ipotesi di reato di cui all'art 73 LS nei confronti di B.G. (capo 79 BP), + ALTRI OMESSI .
4.2. Con riferimento a siffatte posizioni, avuto riguardo alla detta imputazione ex art. 73 LS, deve convenirsi con le difese dei ricorrenti in ordine alle doglianze prospettate sul punto.
Per giungere alla condanna in ragione della riscontrata colpevolezza dell'imputato per il reato in questione è comunque imprescindibile che in motivazione si proceda alla individuazione, con conseguente indicazione del materiale probatorio di riferimento, di concreti eventi fattuali da ricondurre alle condotte elencate nell'art. 73 D.P.R. cit..
E nel caso, mentre, come si vedrà per quelle situazioni processuali laddove il tema è in contestazione, anche in ragione delle propalazioni dei collaboranti, le posizioni dei relativi ricorrenti risultano adeguatamente stagliate quanto alla partecipazione nell'associazione ex art. 74 LS loro rispettivamente imputata, per contro la motivazione della sentenza impugnata si rivela gravemente deficitaria con riferimento al reato in oggetto.
Manca, infatti, la precisa indicazione di fatti specifici, identificati sul piano della collocazione nel tempo e nello spazio, utili a delineare, con il dovuto dettaglio, una della condotte tipiche sanzionabili ex art. 73 LS. 4.3. Nè vale ritenere, così come ha mostrato di fare la Corte distrettuale, che nel caso, dall'insieme delle indicazioni probatorie in atti, emergerebbe comunque il coinvolgimento dei soggetti ricorrenti nell'attività di commercializzazione delle sostante stupefacenti di volta in volta oggetto di traffico illecito di talchè la relativa condotta, non altrimenti dettagliata, andrebbe punita ex art. 73 LS prevedendo siffatta norma, tra le azioni illecite alternative suscettibili di sanzione, anche il "commercio" illecito di stupefacenti.
La condotta afferente il commercio, calendata tra quelle ricomprese nell'art. 73 LS, comma 1 non si sostanzia in altro che nello svolgimento, continuativo e professionale (e dunque tramite un minimo supporto organizzativo), delle attività per altro verso tipizzate dalla citata disposizione normativa, prime tra tutte quelle di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti. La stessa costituisce, di norma, il substrato di ordinario riferimento dell'accordo associativo, laddove l'attività di commercializzazione coinvolga più soggetti legati da un accordo finalizzato ad una serie indeterminata di reati afferenti il narcotraffico. Fuori da questa ipotesi, presuppone comunque la indicazione di specifici e ben identificati contegni riconducibili all'egida dell'art. 73 LS. E nel caso viene impropriamente richiamata nel tentativo, erroneamente perseguito, di dare corpo ad una motivazione altrimenti inadeguata proprio sotto l'aspetto della precisa delimitazione dei profili identificativi concreti inerenti una delle condotte tipiche da sussumere all'egida della citata disposizione normativa.
4.4. Con riferimento alle dette posizioni, dunque, si impone l'annullamento con rinvio perchè il giudice distrettuale competente proceda a colmare le lacune riscontrate, precisando al contempo la natura della sostanza oggetto del traffico contestato nell'ottica del trattamento sanzionatorio e della attualità della pretesa punitiva alla luce del dato fornito dalla sentenza della Corte Costituzionale nr 32/14.
5. Altro tema generale destinato a coinvolgere unitariamente le posizioni di diversi imputati è quello inerente l'applicabilità della contestata aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 con riferimento alle contestazioni afferenti il narcotrattico. Aggravante che nel primo giudizio di appello era stata esclusa e che, in esito all'annullamento di siffatta statuizione da parte di questa Corte su ricorso del PM, la Corte di Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto configurabile per tutte le posizioni coinvolte dalla relativa impugnazione all'uopo interposta dalla parte pubblica.
5.1. Sul punto ritiene la Corte fondate le doglianze diversamente articolate nei rispettivi ricorsi dagli imputati B. D., + ALTRI OMESSI .
Nella sentenza impugnata risultano, infatti, integralmente travisati principi e valutazioni espressi dal Giudice di legittimità nel procedere in parte qua all'annullamento della prima sentenza di appello.
In particolare, la sentenza appare viziata da erronee indicazioni di principio cui va aggiunta una valutazione chiaramente incompleta del materiale probatorio in atti, avendo il Giudice distrettuale omesso di dare puntuale corso all'onere di approfondimento argomentativo imposto dall'annullamento in precedenza reso da questa Corte.
5.2. Con la sentenza resa dalla Corte di Cassazione si era evidenziata la contraddittorietà della prima sentenza di appello laddove nella stessa per un verso sottolineava la facilitazione garantita all'associazione esercente l'attività finalizzata al narcotraffico dalla presenza, sul medesimo ambito territoriale, della associazione di matrice mafiosa che vedeva partecipi la gran parte dei sodali della prima mentre, per altro verso, si riteneva non adeguatamente comprovato il dato della presenza della strumentalità corrente tra i detti gruppi associativi. Piuttosto, in aperto contrasto con tale asserito deficit probatorio, si rimarcava la presenza di palesi travisamenti del dato istruttorio, posizione per posizione, avuto riguardo ai sopra indicati imputati, partecipi dell'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74; e, al fine, venivano segnalati gli elementi probatori pretermessi dal Giudice distrettuale nell'escludere, a seconda dei casi, il metodo mafioso dell'azione relativa al narcotraffico o la finalizzazione di tale attività alla agevolazione dell'associazione mafiosa di riferimento.
5.3. Nel rivisitare l'argomento in sede di rinvio il Giudice distrettuale, con una valutazione generale resa in premessa, poi pedissequamente richiamata nel trattare le singole posizioni, ha ritenuto:
- di dover a monte precisare in linea di principio cosa debba intendersi per azione illecita colorata dal metodo mafioso, muovendo al fine dal tenore letterale della norma in oggetto, non circoscritto al solo utilizzo della forza intimidatrice tipica della azione propria dell'associazione di matrice mafiosa (che rappresenterebbe solo una delle molteplici opzioni contenute nella previsione normativa e mal si adatterebbe alla fattispecie associativa del narcotraffico) ma da estendere in genere a tutte le condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. in linea con quanto espressamente sancito dal dato di riferimento;
- in conseguenza, di sostenere che se l'associazione finalizzata al narcotraffico è caratterizzata, nell'affermazione, nell'organizzazione e nel modulo di funzionamento, dalle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., può e deve configurarsi la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per i soggetti che ne sono partecipi;
- infine, di evidenziare che "l'aggravante in questione può essere riconosciuta anche per il profilo di agevolazione rispetto all'associazione mafiosa, risultando evidente che i proventi del traffico degli stupefacenti appaiono orientati a consentire proficui guadagni agli associati, quindi a fini di retribuzione economica e di mantenimento di questi ultimi, ed in definitiva perciò a mantenere e rafforzare il vincolo associativo mafioso".
In ragione di tanto, l'aggravante è stata ritenuta sussistente nei confronti di tutti i soggetti contestualmente partecipi della associazione mafiosa di volta in volta parallela, o, comunque, particolarmente vicini alla stessa senza ulteriori approfondimenti di sorta.
5.4. L'assunto è in parte erroneo in diritto e, in parte, non adeguatamente motivato in fatto, in aperta contrapposizione all'onere di approfondimento argomentativo che, posizione per posizione, era stato imposto da questa Corte con la sentenza di annullamento più volte citata.
5.4.1. In primo luogo, va ribadito che il "metodo mafioso" richiesto dalla aggravante in questione riceve definizione normativa attraverso il riferimento all'impiego "delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.".
Queste ultime, tuttavia, vanno esclusivamente ricostruite guardando ai profili costitutivi, tipici, dell'azione propria dell'associazione mafiosa, comunemente rintracciati nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Gli ulteriori aspetti presi in considerazione dall'art. 416 bis cod. pen., comma 3 non valgono, per contro, a connotare l'azione mafiosa;
rappresentano piuttosto le finalità, alternative e non cumulative, che l'associazione mafiosa tipicamente ha di mira; scopi illeciti che assumono rilievo, nell'ottica dell'associazione ex art. 416 bis cod. pen., sempre se perseguiti avvalendosi della carica intimidatrice nascente dal vincolo e in ragione dello stato di assoggettamento che all'esterno ne consegue.
5.4.2. Cosi perimetrato il dato afferente il metodo mafioso, e di tutta evidenza la eccentricità di alcuni elementi fattuali e logici utilizzati in sentenza dalla Corte distrettuale per ritenere presente l'aggravante in questione sotto siffatto versante.
5.4.3. Cosi quanto al riferimento al "modulo di funzionamento interno e di organizzazione" dell'azione associativa finalizzata al narcotraffico siccome replicati pedissequamente da quella sanzionata ex art. 416 bis cod. pen. parallelamente contestata alla gran parte degli imputati.
Prescindendo, infatti, dalla genericità dell'assunto oltre che dal fatto che alcuni degli imputati cui è stata ascritta l'aggravante in questione non sono stati riconosciuti colpevoli della partecipazione associativa ex art. 416 bis cod. pen., non può non rimarcarsi come si tratta di aspetti che nulla hanno a che vedere con la forza intimidatrice che deve colorare l'azione delittuosa aggravata ex art. 7, caratterizzata da modalità dell'azione tali da evocare, nei soggetti passivi, lo stato di soggezione che tipicamente promana dalla riconducibilità della condotta al vincolo associativo di matrice mafiosa;
quelli evidenziati altro non costituiscono che elementi logici destinati a portare ad una conclusione inaccettabile, quella della sistematica presenza dell'aggravante in questione ogni qual volta ci si trovi innanzi ad associazioni, mafiose e finalizzate al narcotraffico, parallele avuto riguardo alla posizione dei relativi partecipi ad entrambi i gruppi criminali, restando indifferente il modo di esercizio della azione correlata al mercato illecito delle sostanze stupefacenti, che ben potrebbe essere attuata senza alcun appiglio al "metodo mafioso".
5.4.4. Ancora, è palesemente inconferente il riferimento alla facilitazione delle modalità di approvvigionamento, favorita dai contatti con realtà proprie di ambiti territoriali diversi della criminalità organizzata: si tratta, come è evidente, di modalità di esecuzione del programma dell'associazione che nulla hanno a che fare con le connotazioni sopra descritte dell'azione di matrice mafiosa.
5.5. Vero è, poi, che, come indicato in sentenza, siffatta lettura interpretativa finisce per restringere, di fatto, gli spazi di operatività dell'aggravante in questione, sotto il versante del metodo mafioso dell'azione criminale, siccome riferita al reato associativo di cui all'art. 74 LS e in genere ai reati afferenti il narcotraffico (tipica è l'ipotesi della violenza ma anche della minaccia implicita destinata a riposare sulla carica intimidatrice garantita dalla matrice mafiosa dell'azione esercitata nei confronti dei soggetti debitori per l'approvvigionamento dalla cosca della sostanza stupefacente, acquistata per uso personale o per cederla a terzi).
Ma tanto non vale a portare l'interprete al di fuori degli ambiti consentiti dalla norma di riferimento.
5.6. Del resto, sempre in sentenza, appare puntualmente delineato un riferimento coerente all'aggravante in esame sotto il versante del metodo mafioso, segnatamente quello afferente le modalità di affermazione attraverso il radicamento ed il controllo del territorio di pertinenza della cosca, che, tramite la parallela associazione finalizzata al narcotraffico, proprio profittando della forza intimidatrice garantita dal vincolo di matrice mafiosa, monopolizza il relativo mercato illecito, assoggettando alla sua gestione gli eventuali controinteressati al medesimo circuito criminale.
Ma su tale versante la sentenza appare decisamente viziata sul piano argomentativo.
5.6.1. Tanto perchè, sia nel rispondere ai rilievi sollevati con l'appello dai diversi imputati che nel colmare le lacune probatorie rimarcate con l'annullamento da questa stessa Corte, il Giudice dell'appello avrebbe dovuto meglio precisare, con una puntuale indicazione dei momenti probatori di riferimento, in che termini e secondo quali modalità le diverse associazioni di matrice mafiosa oggetto delle imputazioni in processo hanno esercitato il dominio espresso in sentenza sul mercato di riferimento; quindi rimarcare il ruolo svolto dai singoli imputati all'interno dell'azione programmata dall'associazione finalizzata al traffico illecito delle sostanze stupefacenti e correlarla al ruolo assunto nella parallela associazione mafiosa; infine, per i soggetti estranei alla imputazione ex art. 416 bis cod. pen., dettagliare con assoluta precisione i momenti di contatto con i canali associativi colorati dalla matrice mafiosa per escludere a monte ogni dubbio in ordine al profilo soggettivo quantomeno sotto il versante di cui all'art. 59 c.p..
Tanto non si riscontra dalla lettura della sentenza impugnata nè trova puntuale risposta nella disamina delle singole posizioni interessate.
5.7. Un altrettanto, inadeguato, substrato argomentativo va riferito alla motivazione adottata nel giustificare l'aggravante sotto il versante della agevolazione dell'associazione mafiosa di riferimento.
Costituiscono di certo validi spunti di riferimento al fine il reimpiego da parte della cosca mafiosa dei proventi derivanti dalle altre attività delittuose nel traffico illecito ricompreso nel programma dell'associazione ex art. 74 LS; ancora i flussi in entrata, per l'associazione ex art. 416 bis cod. pen., derivanti dall'attività legata al narcotraffico, sia come ricavi diretti che indiretti (il cd. "fiore" pagato dai soggetti esterni al sodalizio mafioso quale riconoscimento del dominio territoriale collegato all'assoggettamento mafioso, elemento fattuale utile in via logica anche alla dimostrazione del metodo mafioso). Tutti elementi, fattuali e logici, questi, sui quali, il Giudice di legittimità posizione per posizione, aveva sollecitato l'approfondimento argomentativo imposto con il precedente annullamento (si veda da fl.
117 in poi della sentenza più volte citata); e che nel caso la Corte distrettuale ha integralmente pretermesso, esondando, in senso opposto, gli argini stessi dell'annullamento e cioè pervenendo a conclusioni aprioristiche in ordine alla sussistenza dell'aggravante senza in alcun modo motivare da quali momenti probatori le stesse sono state tratte.
Ne viene l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla citata aggravante, correlata alle contestazioni in materia di narcotrattico stupefacenti, avuto riguardo alle posizioni processuali sopra indicate.
6. Merita, infine, una trattazione separata e anticipata il tema afferente le posizioni di quegli imputati che, rimesse in discussione dall'annullamento reso dal Giudice di legittimità in ordine ad alcune delle assoluzioni disposte nei loro confronti dai giudici del merito, in esito al rinvio hanno visto inalterato il relativo assetto di responsabilità e, ciò malgrado, hanno patito una modifica in peius del giudizio sulle generiche e sul bilanciamento con le contrapposte aggravanti siccome cristallizzato dalla precedente sentenza di appello.
6.1 Ci si riferisce in particolare alle posizioni di C. A., G.O., D.R., condannati in primo grado per alcune delle imputazioni e assolti da altre, per i quali le generiche vennero concesse in primo grado e ritenute equivalenti con valutazione confermata dalla precedete sentenza di appello; A. R., C.M., R.A.F., R. C., per i quali le generiche sono state riconosciute dalla originaria sentenza di appello; P.F., B.M. e B.L. (classe (OMISSIS)) per i quali le generiche riconosciute nel precedente giudizio di appello, sono state ritenute prevalenti per il primo, equivalenti per gli altri due.
6.2. Avverso le decisioni rese in appello inerenti le generiche e il giudizio di bilanciamento, la Procura generale ebbe a proporre ricorso per cassazione. E questa Corte, in relazione a siffatti punti, ha ritenuto assorbita la questione (si veda fl. 126, in particolare il terzo capoverso) perchè immediatamente legata alla eventuale rideterminazione della pena correlata alla definizione dei profili di responsabilità ascritti ai suddetti imputati.
Responsabilità, questa, posta nuovamente in discussione dall'annullamento della decisione di appello in ordine alla ammissibilità del gravame interposto dalla parte pubblica avverso la decisione di primo grado; all'applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, negata con la sentenza di appello e annullata in parte qua;
alle conseguenze correlate alla rinnovazione istruttoria afferente la deposizione del collaborante V.G..
6.3. Con la sentenza impugnata, le assoluzioni rese dai precedenti giudici del merito sono state confermate, avuto riguardo agli imputati sopra elencati, senza che, dunque, gli spazi di rivalutazione aperti dalla precedente decisione di legittimità abbiano di fatto mutato il quadro delle responsabilità loro ascritte.
Ciò malgrado, la Corte di appello quale giudice del rinvio ha rivisitato, in peius rispetto ai consolidati interessi degli imputati, le valutazioni rese con riferimento alle generiche ed al giudizio di bilanciamento.
Tanto, tuttavia, non attenendosi al dictum imposto in sede di annullamento da questa Corte.
6.4. Lungi dall'accogliere le doglianze articolate dalla Procura Generale con l'originario ricorso in cassazione avverso le valutazioni originariamente rese dalla Corte distrettuale con riferimento ai temi sopra indicati, il giudice di legittimità, nell'occasione, ebbe a subordinare i poteri di valutazione in parte qua rimessi al giudice del rinvio al mero verificarsi di una diversa considerazione da rendere quanto al giudizio di responsabilità ascritto ai suddetti imputati.
Giudizio rimasto, per contro, inalterato.
Innanzi a tale immutata situazione processuale, la Corte distrettuale non avrebbe potuto incidere sul tema delle generiche e del bilanciamento delle stesse. Così facendo, ha piuttosto esercitato un potere che non le competeva avuto riguardo al perimetro di azione delimitato dal rinvio e si è di fatto sostituita al giudice di legittimità nel vagliare le doglianze originariamente articolate con il ricorso per cassazione. Doglianze che, per contro, ferma la valutazione resa in parte qua nella precedente sentenza di appello a fronte di un immutato giudizio di responsabilità, se del caso andavano rinnovate su iniziativa della parte pubblica attraverso un nuovo ricorso per cassazione sul punto.
6.5. Rispetto a siffatte posizioni dunque, può sin da ora evidenziarsi, anticipando la valutazione che verrà effettuata posizione per posizione, come la infondatezza degli altri motivi di ricorso da ciascun imputato sollevati o l'assenza di ulteriori doglianze consente a questa Corte, in esito all'annullamento sul punto della sentenza impugnata, di rideterminare la pena già in questa sede in piena coincidenza alla misura della sanzione inflitta con l'originaria sentenza di appello.
6.6. Situazione parzialmente analoga, infine, va riscontrata avuto riguardo alla posizione di B.G. e P. G..
Per quanto si dirà da qui a poco con riferimento a siffatte situazioni, infatti, l'annullamento dei capi di condanna che differenziavano la prima sentenza di appello da quella oggetto della odierna imputazione (nel senso che le condanne per tali capi non erano presenti nella prima sentenza di appello), ha comportato, per tali imputati, una situazione sostanzialmente analoga a quella relativa ai ricorrenti sopra segnalati con conseguente retroazione della sanzione da applicare in via definitiva ai suddetti in termini corrispondenti a quella cristallizzata dalla prima sentenza di appello.
7. I singoli ricorsi degli imputati.
7.1. S.S.. L'intervenuto decesso del ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata in parte qua per la estinzione dei fatti di reato allo stesso ascritti.
Nè, del resto, dalla congiunta lettura della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso si rinvengono spazi per l'applicazione nella specie del disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2.
7.2. M.F..
7.2.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva assolto dai reati di cui ai capi 79 e 79 AM per non aver commesso il fatto, statuizione appellata dal P.M. Dichiarato inammissibile l'appello del PM, questa Corte ha poi annullato con rinvio siffatta statuizione.
In sede di rinvio, esclusa la responsabilità per l'associazione, la sentenza di primo grado è stata riformata quanto alla imputazione ex art. 73 LS. 7.2.2. Il ricorso è fondato ed impone l'annullamento senza rinvio.
7.2.3. La sentenza riposa sul riscontro fornito dalle intercettazioni in atti alle dichiarazioni dell' E.A.. In particolare, secondo il collaborante, l'imputato, che per distogliere l'attenzione su di sè si faceva chiamare A., era un abituale fornitore di eroina e cocaina del gruppo di riferimento tanto che insieme ad A. e S. più volte si era recato presso la sua abitazione in Rosarno per il necessario approvvigionamento.
7.2.4. I colloqui intercettati, richiamati in sentenza, tuttavia, non forniscono un adeguato riscontro alle citate propalazioni in quanto privi di qualsivoglia efficacia individualizzante nei confronti del ricorrente.
La prima intercettazione, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, è evidentemente inidonea al fine. Così come riportata nelle due sentenze di merito, conferma al più l'approvvigionamento dell' E. nella zona di Rosarno, ma nulla consente di affermare in ordine alla riferibilità di tali cessioni al ricorrente, giacchè l'unico momento di riscontro fornito al narrato del dichiarante è esclusivamente quello, tutt'altro che determinante, della mera coincidenza territoriale quanto alla zona di acquisizione della sostanza.
La seconda intercettazione riscontra soltanto il dato in forza al quale l' E., come dallo stesso affermato, si riforniva di sostanza da un soggetto chiamato A..
Ma tanto non vale a riscontrare adeguatamente il propalato dell' E. avuto riguardo alla posizione del ricorrente.
Dalla intercettazione non emergono ulteriori momenti di riconducibilità del dato captato al ricorrente. E per potersi affermare efficacia individualizzante al colloquio captato, occorreva a monte dare prova che, effettivamente, come segnalato dall' E., il suo fornitore, indicato nel M., si faceva chiamare A., nome diverso da quello di battesimo dell'imputato.
Sul punto, non emergono dal tenore della sentenza impugnata validi momenti a riscontro.
Nè, ancora, fanno gioco, nell'ottica accusatoria, le indicazioni emergenti dal narrato del collaborante relative alla descrizione dello stabile di residenza del ricorrente: non emerge, infatti, in alcun modo, dalla decisione contrastata alcuna precisazione atta a supportare la coincidenza esterna di siffatto narrato con un conseguente approfodimento della realtà.
7.2.5. Del resto, si tralascia integralmente ogni confronto critico con la sentenza di assoluzione di primo grado e soprattutto con le incertezze già cadute con i profili di omonimia segnalati dalla difesa e ripresi dal GUP nella citata decisione. Ragioni che, nell'ottica del superamento di ogni ragionevole dubbio in punto di responsabilità da ascrivere all'imputato, avrebbero imposto un portato valutativo talmente radicato e decisivo da destrutturare integralmente la valenza logica sottesa alla assoluzione resa in primo grado.
Tanto non si riscontra nella specie laddove, piuttosto, la palese recessività delle considerazioni espresse dal Giudice di appello rispetto alla valutazione, di segno opposto, resa dal giudice di prime cure, non lascia spazi per ulteriori approfondimenti argomentativi e impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
7.3. A.R., C.M., D.R., C. A., P.f.R.C., R.A. F..
Con riferimento a siffatte posizioni, vale al fine richiamare quanto segnalato al superiore punto 6 della presente motivazione considerando che la questione sulle generiche, fondata nei termini sopra rassegnati, costituiva l'unica ragione sottesa ai rispettivi ricorsi.
In riferimento ai suddetti imputati, in conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata, la relativa pena va rideterminata, per quanto accennato, in termini coincidenti con l'originaria decisione di appello e dunque:
per A.R., C.M., D.R., in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ciascuno;
per C.A., G.O., P.F., R. A.F. in anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno;
per R.C., in anni cinque di reclusione.
7.4. M.B..
7.4.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 (in esso assorbita la contestazione di cui al capo 1A), 50 (riqualificato in quello di lesioni di cui all'art. 582 c.p.), 51, 64, 75, 79 e 79 AZ, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione al solo reato di cui al capo 50, unificati per il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione.
L'appello del P.M. investiva l'esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Quello dell'imputato le ragioni di condanna.
La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, escludeva la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, anche per gli stupefacenti, riducendo la pena inflitta ad anni sette di reclusione. Dichiarava, inoltre, inammissibile l'appello del pm. Con la sentenza impugnata la Corte di appello, attivata in sede di rinvio in ragione dell'annullamento della declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal PM, dichiarava inammissibile il relativo ricorso avuto riguardo l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 con riferimento all'imputazione di cui al capo 50; confermava la sentenza di primo grado con riferimento alla medesima aggravante relativa ai reati afferenti il narcotraffico.
7.4.2. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso.
7.4.3. Se ben compreso, per la modesta intellegibilità della doglianza, che per ciò solo meriterebbe la declaratoria di inammissibilità, il primo motivo appare legato all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 con riferimento al capo 50. Ma la questione è coperta dal giudicato per avere la Corte dichiarato inammissibile in parte qua l'appello del PM con conseguente carenza di interesse dell'imputato ad impugnare sul punto.
7.4.4. Il terzo motivo è palesemente inconferente. Le dichiarazioni del V. infatti sono intervenute quando era già maturato definitivamente il giudicato progressivo sulla responsabilità per il reato associativo, in ragione della rinunzia all'appello sul punto formulato dall'imputato.
7.4.5. Il secondo motivo è fondato.
Nè il ricorso per cassazione del PG nè in coerenza la sentenza resa da questa Corte con riferimento all'imputato in disamina, hanno toccato il tema dell'aggravante ex art. 7 quanto ai reati di narcotraffico una volta esclusa la stessa con l'originaria sentenza di appello.
La decisione resa dal Giudice di rinvio dunque è evidentemente eccentrica rispetto al perimetro del giudizio allo stesso rimesso e si pone in aperto contrasto con un tema di giudizio divenuto intangibile.
L'aumento di pena riconosciuto in parte qua va dunque espunto dalla determinazione della pena.
Pertanto, dalla pena base ritenuta nella sentenza di primo grado per il reato di cui al capo 79 in anni 10 di reclusione, aumentata per la continuazione interna di mesi sei (si perviene a 126 mesi), applicata la diminuzione per la scelta del rito, si avrà la pena finale di anni 7 di reclusione.
7.5. P.G..
7.5.1. Il P., condannato per l'associazione di cui al capo 1A) ex art. 416 bis cod. pen., è stato mandato assolto in primo grado dalle imputazioni sub 79 e 79 BT, legate agli stupefacenti.
Dichiarato inammissibile l'appello del PM, con la sentenza di secondo grado gli sono state riconosciute le generiche prevalenti.
In sede di legittimità, siffatti due punti di decisione sono stati annullati.
La sentenza che occupa, in sede di rinvio, ha riconosciuto la responsabilità limitatamente al reato di cui all'art. 73 LS e negato la prevalenza delle generiche, rimodulando al fine la pena.
7.5.2. Il fatto oggetto di imputazione ex art. 73 LS, definito in motivazione nei suoi tratti identificativi essenziali, risale al 2000 e riguarda droghe leggere.
Il ricorso non è manifestamente infondato ed il fatto deve ritenersi prescritto anche precedentemente alla decisione di appello.
Tanto considerando al fine l'applicabilità alla specie dei limiti edittali previsti - per tale ipotesi di reato e con riferimento alla sostanza oggetto della contestazione - dal dato normativo previgente alla L. n. 49 del 2006; e ciò in ragione della reviviscenza degli stessi quale conseguenza della declaratoria di incostituzionalità sancita con la sentenza 32/14 resa dalla Corte Costituzionale.
Non emergono in parte qua elementi, ricavabili dalla sentenza o dal tenore del ricorso, per ritenere applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2.
7.5.3. L'annullamento, senza rinvio, della sentenza in ordine alla condanna resa in appello per il reato previsto dall'art. 73 LS porta con sè anche la rivisitazione della decisione impugnata anche con riferimento alla diversa valutazione resa in punto al bilanciamento delle circostanze.
Tanto pur in assenza di una puntuale doglianza in tali termini, giusta il disposto di cui all'art. 587 c.p.p., comma 2.
Il venir meno della condanna aggiuntiva resa in appello, toglie, infatti, legittimazione alla rivisitazione del tema afferente la prevalenza delle generiche resa dalla Corte distrettuale e favorisce in coerenza una riderteminazione della pena in termini corrispondenti a quella applicata nel primo giudizio di appello, inflitta in misura di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
7.6. B.G..
7.6.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 16 bis e 20, ed unificati dal vincolo della continuazione, condannato alla pena di anni dodici di reclusione.
Veniva assolto dai reati di cui al capo 16 perchè il fatto non sussiste e dai capi 72, 79 e 79 A per non aver commesso il fatto.
In esito all'appello del PM e dell'imputato, alla rinunzia ai motivi di appello da parte di quest'ultimo, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello dal parte della Corte distrettuale, all'annullamento da parte della Cassazione di tale ultima statuizione e in ragione della parziale conferma delle assoluzioni rese in primo grado, rimangono in processo, alla luce dell'interposto ricorso, la questione della responsabilità per il capo 16, riqualificato come tentativo di estorsione, e quello del riconoscimento delle generiche, ritenute equivalenti nella precedente sentenza di appello e oggi denegate con la sentenza impugnata.
7.6.2 Il primo motivo è fondato nella parte in cui si contesta la motivazione resa a fondamento della ritenuta responsabilità per il capo sub 16.
Giova ribadire come in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni.
(cfr tra le tante Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 - dep. 14/01/2014, Pg in proc. Ricotta, Rv. 258005).
Nel caso, nella sentenza di assoluzione di primo grado si evidenziava che l'imputazione riguardava vessazioni assertivamente patite dall'imprenditore L. con riferimento alla fornitura di calcestruzzo, che R.P. e B. volevano convogliare in direzione di un imprenditore loro vicino;
che le intimidazione riscontrate e patite dal L. si riferivano ai fatti di estorsione successivi compendiati al capo 16 bis per i quali vi è stata condanna; che le emergenze delle dichiarazioni dei collaboranti sono rimaste confinate nel solco dei rapporto interni tra i diversi componenti delle cosce interessate e degli equilibri tra le stesse quanto alla spartizione degli ambiti imprenditoriali di riferimento senza che si stato fatto riferimento o sia stata acquisita prova di una effettiva concretizzazione delle intimidazioni rivolte all'imprenditore vessato, che le ha radicalmente escluse.
La sentenza appellata non si confronta in alcun modo con il portato di siffatte valutazioni; piuttosto, riposa sulla lettura del medesimo portato probatorio senza indicare i punti delle emergenze istruttorie tralasciate o sottovalutate dal giudice di primo grado.
In particolare, la decisione impugnata non riempie di contenuti il vuoto probatorio segnalato dal Gup in ordine alla concretizzazione di tale prospettazioni estorsive in danno del L., finendo, del tutto contraddittoriamente, per porre sul medesimo piano la vittima indicata nell'imputazione e lo I. quali destinatari delle pressioni (ma quest'ultimo soggetto non era indicato come vittima nell'imputazione), alterando il tenore sostanziale della contestazione. Il tutto in ragione del fatto che le uniche pressioni emergenti dagli atti e riportate dalle decisioni di merito risultano articolate ai danni dello I. che, nel reagire, ebbe a compulsare C.P. e quindi V.S. a tutela della posizione di vantaggio che aveva nei confronti del L.. Lo stesso episodio accaduto al ristorante del V., richiamato in sentenza, non è poi determinante nell'ottica asseverativa dell'accusa in tal senso perchè si pone in linea con le indicazioni offerte dal primo giudice nel ritenere possibile il conflitto siccome ancora interno alle logiche spartitorie delle cosche interessate.
Analogamente con quanto osservato per il M., si impone nella specie l'annullamento senza rinvio. E da tale presupposto discende quale conseguenza diretta la reviviscenza della pena sancita con la originaria sentenza di appello. Tanto, in linea con quanto segnalato con il P., per il venir meno in capo alla Corte distrettuale del potere di rivisitare il tema delle generiche, qui puntualmente contestato, nei termini accolti, con apposito motivo di gravame. Al ricorrente va dunque applicata la pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione.
7.7. B.L. (nato nel (OMISSIS)).
7.7.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 16 bis, 69 e 70, unificati dal vincolo della continuazione e condannato alla pena di anni dieci di reclusione.
Veniva assolto dai reati di cui ai capi 79 e 79 C per non aver commesso il fatto.
La decisione del GUP veniva impugnata dal P.M. e dall'imputato.
La Corte d'Assise d'Appello, dichiarato inammissibile l'appello del PM e rinunciati dalla difesa i motivi sulla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1, 16 bis, 69 e 70, riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti, riducendo la pena inflitta in primo grado ad anni cinque di reclusione.
Interposto sia dalla procura che dall'imputato ricorso, la Corte di Cassazione annullava la sentenza di secondo grado sia con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello come anche in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo assorbito il ricorso dell'imputato, che contestava la posizione di partecipazione qualificata all'associazione mafiosa, nell'annullamento con rinvio in relazione alla necessità di una nuova complessiva valutazione della sua posizione.
Con la sentenza impugnata sono state confermate le assoluzioni rese in primo grado e negate le attenuanti originariamente concesse dal giudice dell'appello.
7.7.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per più profili.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa il tema legato al riconoscimento dell'aggravante legata al ruolo di promotore dell'associazione di cui al capo 1 non era più in discussione avendo il ricorrente rinunziato in appello ai motivi afferenti le valutazioni rese dal primo giudice in punto di responsabilità, in esse ricompreso anche il tema della aggravante in questione.
In ogni caso, poi, nel corpo della motivazione contrastata, per quanto sintetico, vi è un puntuale riferimento alle ragioni poste a fondamento del riconoscimento della aggravante contestata. Tanto si legge nel riferimento alle "dichiarazioni di B.L. cl.
(OMISSIS) rese nel verbale di interrogatorio del 9.3.2007 laddove il collaboratore inserisce l'imputato tra i destinatari dei proventi del traffico di stupefacenti, circostanza che sta semmai a comprovare il ruolo di vertice di (OMISSIS) all'interno dell'associazione mafiosa, ruolo accreditato da tutti i collaboratori di giustizia".
Avverso siffatta valutazione manca ogni considerazione critica specifica, non ricavabile dal mero richiamo reiterativo ai profili di doglianza fatti oggetto della originaria impugnazione in appello.
7.7.3. La conferma delle assoluzioni rese in primo grado e dunque l'inalterato quadro di responsabilità ascritte al ricorrente porta la relativa posizione, quanto al tema delle generiche, introdotto con il secondo motivo di ricorso e a prescindere dal tenore stesso della doglianza, in ambiti identici a quelli rassegnati per gli imputati sopra esaminati.
Ne viene l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con rideterminazione della pena in termini coincidenti a quelli imposti dalla sentenza di secondo grado originariamente resa, id est in misura di anni cinque di reclusione.
7.8. B.M..
7.8.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole del reato di cui al capo 1 e condannato alla pena di anni dieci di reclusione.
Veniva assolto dai reati di cui ai capi 42, 69, 70, 79 e 79 D per non aver commesso il fatto, statuizioni appellate dal P.M. Proponeva appello anche l'imputato.
La Corte d'Assise d'Appello, sul presupposto della rinunzia resa dalla difesa in punto ai motivi sulla responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1, riconosceva all'imputato circostanze attenuanti generiche equivalenti nonchè la continuazione rispetto ai reati oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14.1.1997, riducendo la pena inflitta in primo grado ad anni cinque e mesi otto di reclusione.
In esito al ricorso per cassazione, proposto esclusivamente dalla Procura, la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza di secondo grado in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla riconosciuta continuazione, oltre ovviamente all'appello del P.M. erroneamente dichiarato inammissibile.
Con la sentenza di appello in sede di rinvio sono state confermate le decisioni assunte originariamente in appello con esclusione del tema relativo alle generiche, negate in linea con quanto statuito sul punto dal primo giudice.
7.8.2. Sono inammissibili le prime tre ragioni di doglianza.
Vi sia stato o meno errore da parte del giudice di appello originario in ordine alla effettiva sussistenza della ritenuta rinunzia, operata dall'imputato, quanto ai profili di responsabilità sottesi alla condanna resa in primo grado per il fatto associativo di cui al capo 1 dell'imputazione, è comunque pacifico che il B. non ebbe ad interporre ricorso in cassazione avverso la decisione di appello con la quale, fermo il ritenuto giudizio di responsabilità sopra indicato, la pena inflitta in primo grado venne ridotta in ragione del riconoscimento delle generiche.
Sul punto si è dunque formato il giudicato progressivo che non consente al ricorrente, come ha inteso fare con il ricorso che occupa attraverso le prime tre doglianze, di mettere nuovamente in discussione capi della decisione definitivamente e irreversibilmente cristallizzati dall'evolversi processuale.
7.8.3. Rimasto, in esito al giudizio di rinvio inalterato il quadro delle responsabilità ascritte al ricorrente, la posizione del B.M. finisce per assumere identità di contenuti con quella del B.L. quanto al tema delle generiche, introdotto con l'ultimo motivo di ricorso e a prescindere dalla pertinenza delle relative doglianze.
In esito all'annullamento in parte qua della sentenza impugnata la pena inflitta al ricorrente va dunque determinata, in linea con la originaria statuizione di appello, in anni cinque e mesi otto di reclusione.
7.8. V.S., L.R., B.R..
Avuto riguardo ai ricorsi relativi ai suddetti imputati, basta al fine richiamare quanto evidenziato al punto 5 della motivazione in ordine all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, giacche i relativi gravami affrontatane esclusivamente il detto tema in contestazione. Ne viene l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al giudice di appello competente perchè, alla luce delle considerazioni esposte renda al fine una nuova valutazione sul tema in questione.
7.9. E.D..
L'imputato con la sentenza di primo grado è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1A, 4 (riqualificato in tentata estorsione), 12, 17, 18, 23 e 25 (riqualificati in tentata estorsione), b, 54, 79 e 79 CQ, escluse le circostanze aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 e art. 80, ed unificati i reati per il vincolo della continuazione.
E' stato assolto dai reati di cui ai capi 5, 7, 9, 24, 28, 53, 55 e c per non aver commesso il fatto e dai reati di cui ai capi 3, 10, 13, 15, 16, 19, 22, 27, 60, 61, a perchè il fatto non sussiste, statuizioni impugnate dal P.M. La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione ai delitti concernenti gli stupefacenti, ha ridotto la pena inflitta in primo grado. Ha dichiarato altresì inammissibile l'appello del PM. Interposto ricorso dalla Procura Generale, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado in relazione alla esclusione della circostanza L. n. 203 del 1991, ex art. 7, oltre che in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'appello del P.M..
Con la sentenza impugnata la sentenza di primo grado è stata riformata, in accoglimento del gravame del P.M. in relazione ai capi 14, 15, e 24 e confermata in relazione alle altre statuizioni assolutorie nonchè in punto di riconoscimento della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 sempre riferita ai reati in materia di stupefacenti, in precedenza negata dalla Corte distrettuale. E' stato in conseguenza modificato il trattamento sanzionatorio, nuovamente considerando al fine l'aumento per l'aggravante e quelli per la continuazione avuto riguardo ai nuovi capi di condanna in aggiunta a quelli già riconosciuti per come modificati, nell'entità dei singoli aumenti, dalla precedente statuizione di appello.
7.9.2. E' fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla motivazione legata agli aumenti in continuazione per i capi di condanna definiti in appello in sede di rinvio.
In linea di principio va ribadito che non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. (Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011 - dep. 13/07/2011, Franceschi e altro, Rv. 250465).
E' tuttavia evidente che in caso di più reati portati in continuazione ricondotti in tutto o in parte alla medesima fattispecie, l'eventuale quantificazione diversificata di fatto in fatto impone una indicazione delle ragioni che giustificano il trattamento sperequato (cfr Sez. 6, n. 7777 del 29/01/2013 - dep. 18/02/2013, Bardeggia, Rv. 255052; Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013 - dep. 23/12/2013, Foria, Rv. 258108).
Nel caso, la sentenza impugnata ha visto attestarsi la pena inflitta in continuazione per i fatti di reato già ritenuti in termini di colpevolezza dal primo decidente nei termini quantitativi siccome modificati dalla prima decisione di appello; e, come ovvio, in assenza di un gravame sul punto da parte della Procura, non poteva essere diversamente.
E' parimenti evidente, considerata la sostanziale diversità degli aumenti disposti con riferimento alle nuove statuizioni di condanna, che il giudice del rinvio, privo di vincoli in tal senso, ha ritenuto, per fattispecie coincidenti nel titolo con (alcune tra) quelle già oggetto di condanna, ha ritenuto di attestarsi su ambiti quantitativi di pena evidentemente superiori rispetto a quelli definitivamente cristallizzati dalla precedente decisione di appello.
Occorreva, tuttavia, per discostarsi dalle pene in aumento indicate dal precedente intervento giudiziale con riferimento agli altri reati già giudicati connotati da identico titolo, che siffatta distonia venisse adeguatamente motivata, se del caso anche a motivo del ritenuto diverso e maggiore disvalore complessivo della condotta relativa ai fatti oggetto delle nuove condanne.
Il tutto alla luce di una esigenza di unitarietà della relativa valutazione finale sulla pena da applicare che non può essere posta in crisi dalla frammentazione dei momenti di giudizio, nel caso prodotta dall'evolversi della specifica realtà processuale.
7.9.3. Quanto al secondo motivo di impugnazione, relativo all'aggravante ex art. 7 legata ai reati in tema di narcotraffico, vanno richiamate le considerazioni generali espresse nel trattare la questione al punto 5 della presente motivazione. Ne viene l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio sui predetti punti.
7.10. B.G..
7.10.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli ai capi 79 e 79 BP, limitatamente all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Veniva assolto dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come contestato ai capi 79 e 79 BP perchè il fatto non sussiste.
L'appello del P.M. investiva tali ultime assoluzioni e l'esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione alla fattispecie associativa del narcotraffico.
La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi sulla responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 74 cit., riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti e, unificato il delitto per il vincolo della continuazione con quelli oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 19.10.2010, condannava B.G. alla pena complessiva di anni sei e mesi sei di reclusione.
In esito al ricorso della Procura generale, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado sia in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che in relazione alla ritenuta continuazione, oltre che in punto alla ritenuta inammissibilità dell'appello del P.M. Con la sentenza impugnata, per quel che qui immediatamente interessa, è stato dichiarato inammissibile l'appello in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. E' stato rigettato l'appello stesso con riferimento all'assoluzione del B.G. dal reato di cui al capo 1 e condannato l'imputato per il fatto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
7.10.2. La posizione del ricorrente risulta integralmente assorbita dalle considerazioni generali espresse in precedenza.
Ciò, in primo luogo, in negativo rispetto agli interessi del ricorrente, avuto riguardo al tema della ammissibilità dell'appello del PM, manifestamente infondato per quanto addotto al punto 2 della presente motivazione.
Parimenti, anche se con soluzione opposta con riferimento alle altre due doglianze.
Quella afferente la condanna D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, giacche la motivazione adottata risente dei difetti di incompiutezza ed erroneità in diritto segnalati al punto 4. E tanto assorbe l'ulteriore tema della motivazione relativa alle generiche, destinato, per quanto indicato in precedenza trattando la relativa questione (punto 6 della motivazione) a risultare condizionato dalla decisione da assumere in ordine alla condanna inerente l'ipotizzata violazione dell'art. 73 citato, l'unica aggiuntiva rispetto all'assetto afferente le responsabilità ascritte al ricorrente prima del giudizio di rinvio. Da qui l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
7.11. G.C. e L.G..
7.11.1 I due ricorrenti hanno una storia processuale ed una imputazione sostanziale comune.
Entrambi sono stati assolti in primo grado dall'imputazione di cui all'art. 73 ma non per il 74 LS, rispettivamente ascritta ai capi 79 AS e AR. In appello, il ricorso della Procura è stato dichiarato inammissibile; è stato accolto quello degli imputati quanto alla contestazione associativa per il 74.
Interposto ricorso in cassazione, la Corte ha annullato la declaratoria di inammissibilità, destinata ad incidere sulla imputazione ex art. 73 LS; ancora, ha annullato la sentenza di appello nella parte in cui si provvedeva all'assoluzione per la partecipazione associativa ex art. 74 stessa legge.
La sentenza oggi impugnata ha integralmente invertito il giudizio di primo grado, annullando la condanna per l'associazione e condannando i ricorrenti per l'ipotesi di cui all'art. 73 LS. 7.11.2. La decisione impugnata riflette il vizio di motivazione in via generale rassegnato al punto 4 della motivazione che precede e merita per tale motivo l'annullamento con rinvio.
7.11.3. L'eccezione pregiudiziale sollevata nell'interesse del solo L. (nel ricorso a firma dell'avvocato Stortoni) è travolta dalle considerazioni generali spese nel valutare la fondatezza dei rilievi che tendono a porre in discussione la specificità dei motivi di appello del PM con riferimento a tutte le assoluzioni rese in primo grado.
7.11.4. Ritiene poi la Corte non fondate le contestazioni mosse nei ricorsi avuto riguardo alla attendibilità dei dichiaranti e del narrato degli stessi nonchè quelle relative alla assenza di validi riscontri utili a confortarne il propalato.
Nella sentenza si evidenzia che il tenore delle propalazioni, se inadeguato a fondare la partecipazione associativa, da per contro adeguato sostegno all'accusa in punto al coinvolgimento dei due ricorrenti in una attività di commercializzazione di sostanza stupefacente, reperita in Bologna dal L. e poi smerciata in Crotone anche con l'ausilio del G. che provvedeva anche a detenerla.
Ruolo essenziale assume la dichiarazione del B.L..
Per fatti dallo stesso immediatamente appresi nel contatto diretto con il L., il collaborante da conto del coinvolgimento del suddetto nella citata tratta illecita e con l'ausilio del G. quale spacciatore sulla piazza crotonese.
Per il L. si tratta di chiamata diretta, de relato per il G..
Non sono indicate puntuali ragioni nei ricorsi volti a contrastare l'attendibilità soggettiva del propalante nè il tenore oggettivo del suo racconto, vieppiù reso credibile dall'aver sostanzialmente escluso il L. da ogni partecipazione associativa al clan del quale il propalante era partecipe.
La sentenza individua un riscontro, sempre limitatamente al solo commercio in concorso, nelle dichiarazioni del B.. Tanto senza ravvisarsi i vizi di contraddittorietà segnalati dalle difese.
La Corte precisa il periodo di riferimento del commercio in questione (dal 2002 al 2007) successivo all'arresto del G. che prima con il L. collaborava nello stesso smercio. E quando fa cenno alla confessione stragiudiziale operata nel 2007 dal L. al B., diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, non lega indefettibilmente a siffatto momento la consapevolezza di siffatto coinvolgimento del L. in tale traffico in capo al propalante siccome esclusivamente acquista in quel determinato momento temporale.
Piuttosto, coerentemente al racconto del dichiarante, fa riferimento a tale confessione per supportare la forza della fonte di riferimento. La conoscenza del coinvolgimento, piuttosto, risale ad epoca precedente tant'è che lo stesso collaborante ha anche indicato il luogo ove il G. avrebbe detenuto anche nell'interesse del L. la sostanza proveniente da Bologna e smerciata in Crotone.
Il B. ha dunque percezione diretta dei fatti, solo in parte riferitigli dal L.; in parte li ha acquisiti direttamente per aver constatato ove il G., nell'interesse comune con l'altro ricorrente, avrebbe detenuto la merce illecita.
Del resto e infine, in ordine ai riscontri esterni, non può non rimarcarsi come la sentenza impugnata si sia allineata in parte qua alle indicazioni di principio offerte sul punto da questa stessa Corte nel rendere l'annullamento (cfr i fogli da 108 a 110).
7.11.5. Ciò precisato, resta da dire che la decisione appare influenzata dalla inesatta lettura interpretativa offerta della condotta di "commercio" delineata dall'art. 73 LS, in linea con quanto già in precedenza stigmatizzato.
Difetta, dunque, di una puntuale specificazione delle singole condotte sanzionabili nell'ottica della norma assertivamente violata;
condotte non altrimenti dettagliate anche nella loro collocazione temporale (perchè ricomprese, in una sorta di non specificata continuazione interna, all'interno di una forbice cronologica, quella corrente tra il 2002 ed il 2007, talmente ampia da tradire l'inadeguatezza del relativo portato argomentativo) e nella analitica indicazione della sostanza stupefacente coinvolta negli affermati contegni illeciti ascritti in concorso ai ricorrenti (risvolto in fatto, alla luce della già citata sentenza 32/14 della Corte Costituzionale, divenuto determinante in caso di condotte involgenti il traffico illecito di droghe leggere, sia per la individuazione dei parametri edittali di riferimento sia per la stessa attualità della pretesa punitiva una volta precisato il dato temporale di collocazione delle condotte eventualmente da sanzionare).
Tanto giustifica l'annullamento con rinvio, risultando al fine assorbito, nel vizio all'uopo riscontrato, anche l'ulteriore tema della determinazione della pena, sollevato nei ricorsi articolati nell'interesse del L. ed evidentemente condizionato dalla definizione della questione a monte afferente il giudizio di responsabilità.
7.12. G.F..
7.12.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 79 e 79 AY, limitatamente all'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione.
Veniva assolto dai reati di cui ai capi 79 e 79 AY relativamente alla fattispecie per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perchè il fatto non sussiste, statuizione appellata dal P.M. nonchè dall'imputato quanto alla condanna resa in suo danno.
La Corte d'Assise di Appello accoglieva i motivi di appello difensivi assolvendo l'imputato dal delitto di cui al capo 79 e 79 AY per il quale aveva riportato condanna in primo grado. Dichiarava inammissibile l'appello del PM La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del G. in relazione alla predetta assoluzione nonchè per la ritenuta inammissibilità dell'atto di appello del P.M..
Con la sentenza impugnata è stata confermata la condanna per il reato associativo; è stata altresì riformata la sentenza di primo grado in ordine alla assoluzione per i fatti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
7.12.2. Nei confronti del G. la sentenza impugnata va annullata con rinvio per una nuova valutazione avuto riguardo sia l'imputazione associativa, sia quella addotta ex art. 73 Ls, sia, infine, con riferimento all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
Sia l'imputazione associativa che quella afferente la violazione del disposto di cui all'art. 73 LS riposano sul medesimo materiale probatorio, id est le dichiarazioni dei collaboranti B., B., E. e M.. La stessa Corte distrettuale tuttavia ha cura di porre ai margini quelle del M. per la genericità delle dichiarazioni di quest'ultimo collaborante, di fatto non considerato nel supportare la decisione assunta.
La sentenza non merita censure nell'escludere che il B. sia teste de relato, riferendo lo stesso di fatti allo stesso noti in ragione della posizione apicale dal suddetto assunta all'interno della organizzazione criminale di riferimento.
B. ed E. sono poi testi de relato, il primo riferendo notizie assunte anche dal ricorrente. Ma anche in parte qua la sentenza non merita censure.
I dichiaranti hanno indicato la matrice soggettiva delle relative propalazioni afferenti il ricorrente: quanto a quelle provenienti dallo stesso ricorrente, il problema della conferma appare evidentemente vanificato dall'immediato coinvolgimento del soggetto interessato; quanto al riferimento alle dichiarazioni di terzi non escussi, la questione appare superata dal rito adottato, id est l'abbreviato non condizionato dal ricorrente alla escussione delle fonti dei dichiaranti.
Piuttosto la sentenza appare priva di motivazione su due rilievi essenziali articolati dalla difesa e destinati ad assumere decisività nel valutare l'attendibilità del narrato dei dichiaranti.
In primo luogo, si tralascia integralmente di considerare la credibilità delle propalazioni laddove si descrive il ricorrente contiguo ad esponenti di una cosca al cui vertice sarebbe posto C.E., padre di V., per il cui omicidio G. è stato condannato con sentenza passata in giudicato.
II dato, come è di tutta evidenza, non è privo di una ponderante dote logica : andava dunque affrontato per smentirne eventualmente l'incidenza sul giudizio reso in parte qua dai giudici del merito.
Non v'è poi risposta puntuale rispetto alle contraddizioni segnalate dalla difesa in ordine ad alcuni aspetti del narrato dei collaboranti, ritenuto, senza idonei approfondimenti argomentativi, adeguato perchè sostanzialmente sovrapponibile.
In particolare ci si riferisce alla individuazione del luogo di approvvigionamento, diversamente riferito dal B. e dal B. secondo le indicazioni difensive; lo stesso Bumbaca, inoltre, ricostruirebbe diversamente l'organigramma della relativa associazione di riferimento.
Anche su tali punti la sentenza non risponde con la necessaria puntualità, finendo per inficiare radicalmente il portato argomentativo sotteso alla valutazione resa in ordine alla attendibilità ed alla sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboranti.
7.12.4. Il difetto, per quanto sopra accennato, finisce per rifluire anche sulla motivazione spesa per il reato di cui all'art. 73 LS, costruita in termini assolutamente speculari rispetto a quella afferente la condanna per l'associazione.
Si aggiunga sul punto, anche in parte qua, l'assoluta genericità delle indicazioni rese quanto alla delimitazione delle condotte sanzionabili, si che, colmate le lacune argomentative sopra indicate, sempre nei termini del confermato giudizio di responsabilità, in sede di rinvio la Corte distrettuale avrà anche cura di supportare più specificatamente la valutazione resa in punto al reato di cui all'art. 73 LS, in linea con quanto segnalato punto 4 della motivazione che occupa.
7.12.5. Infine, al G. è stata applicata, con riferimento alla ritenuta ipotesi associativa ex art. 74 LS, l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (si veda pagina 328 della sentenza). Tanto in assenza radicale di alcuna indicazione argomentativa a supporto della stessa, anche nei termini del mero riferimento per relationem alle considerazioni generali espresse sul tema.
Anche in parte qua, dunque, si rivela necessario l'annullamento con rinvio per colmare, alla luce delle considerazioni in diritto espresse da questa Corte, le lacune argomentative riscontrate.
7.13. M.G..
7.13.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole del reato di cui ai capi 79 e 79 BB, limitatamente all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, unificato per il vincolo della continuazione con quello oggetto della sentenza Gup di Crotone dell'8.7.2005.
Veniva assolto dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto, e dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ascritto al capo 79 e 79 BB perchè il fatto non sussiste, statuizioni appellate dal P.M..
Proponeva appello anche l'imputato, lamentando tra l'altro, anche il mancato riconoscimento delle generiche.
La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, ha escluso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, riducendo la pena. Dichiarava inammissibile l'appello del PM. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del M.G. in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 oltre che per la ritenuta inammissibilità dell'appello del P.M..
Con la sentenza impugnata, la decisione di primo grado è stata modificata solo in punto di intervenuto riconoscimento delle generiche, confermandosi l'assoluzione quanto alla contestazione ex art. 73 LS. 7.13.2. La sentenza impugnata, avuto riguardo alla posizione del M., va integralmente annullata.
Tanto per le ragioni esposte nel trattare gli aspetti legati alla applicazione della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 con riferimento alla fattispecie associativa ex art. 74 LS;
argomentazioni qui integralmente richiamate, in risposta al primo motivo di ricorso.
Il tema delle generiche, esposto con il secondo motivo di ricorso, appare poi integralmente assorbito, per quanto anticipato dalla definizione della questione afferente la citata aggravante, l'unica in grado di mutare il quadro di responsabilità riferibile all'imputato legittimando il giudice dell'appello alla relativa verifica per quanto espresso sub 6 della motivazione che precede.
7.14. P.S..
7.14.1. L'imputato con la sentenza di primo grado è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1A, (proc. Pen. 4573/08 riunito), 79 e 79 DD, limitatamente all'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74,. Per quel che qui immediatamente interessa veniva assolto dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come contestato al capo 79 e 79 DD perchè il fatto non sussiste.
Hanno interposto appello l'imputato e il P.M..
La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, ha dichiarato inammissibile l'appello del PM ed escluso la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7, riducendo la pena.
Interposto ricorso della procura generale, questa Corte ha annullato con rinvio in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, oltre che per la ritenuta ammissibilità dell'appello del P.M..
Con la decisione impugnata il Giudice del rinvio ha confermato la statuizione assolutoria ma ha riconosciuto l'aggravante dell'art. 7 avuto riguardo alla contestazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74.
7.14.2. La posizione del Pettinato trova soluzione quanto al primo motivo di ricorso nelle considerazioni generali espresse sulla infondatezza della contestazione relativa alla inammissibilità originaria dell'appello del PM. In ordine al secondo motivo, nelle considerazioni espresse in via generale con riferimento alla fondatezza dei rilievi articolati in punto alla applicazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
In ragione di tanto va disposto l'annullamento con rinvio.
7.15. B.A. e B.G..
7.15.1. I due ricorrenti sono accomunati da contestazioni e percorsi processuali sostanzialmente identici. Con la sentenza di primo grado sono stati riconosciuti colpevoli del reato ascritto loro ai capi 79 e 79 BO ( A.) e BQ ( G.), limitatamente all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, escluse le aggravanti di cui all'art. 74 cit., comma 1 e quella di cui L. n. 203 del 1991, art. 7.
Venivano assolti dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come contestato ai capi 79 e 79 BO e BQ, perchè il fatto non sussiste.
L'appello del P.M. investiva tale ultima assoluzione, l'esclusione della circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 e quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Quello degli imputati i ritenuti profili di responsabilità associativa.
La Corte d'Assise di Appello, dichiarato inammissibile l'appello del PM, assolveva i due B. dal delitto di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per non aver commesso il fatto.
Interposto ricorso per cassazione, questa Corte ha annullato la declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pm e quella di assoluzione dei ricorrenti per il reato di cui all'art. 74 LS. Con la sentenza impugnata è stata confermata la responsabilità dei ricorrenti per l'ipotesi associativa e riconosciuta quella per i fatti sanzionati ex art. 73 LS. 7.15.2. I ricorsi degli imputati sono fondati solo con riferimento alla contestazione ex art. 73 LS. 7.15.3 E' infondato il motivo, comune ai due ricorsi, immediatamente correlato alla contestazione associativa.
Tanto perchè si mettono in discussione temi (quello della natura delle chiamate del B. e del B.) pienamente definiti da questa Corte con la sentenza di annullamento e non suscettibili più di rivisitazione con la sentenza di rinvio (si veda fl. 110 della sentenza di annullamento, anche laddove richiama le considerazioni già espresse nel trattare la posizione del B. G.);
ancora, perchè vengono ribadite le contestazioni mosse in appello sul portato delle dichiarazioni dei collaboranti, già esaminate con puntualità dal primo giudice, prontamente superate anche dalla Corte di appello; perchè i gravami in parte qua non si confrontano, inoltre, con specificità sulle risposte fornite dalla Corte sulla attendibilità soggettiva del B., tralasciando di evidenziare i profili di illogicità manifesta del ritenere che potrebbero inficiare il portato della valutazione operata dal Giudice del merito; perchè, avuto riguardo al ricorso prospettato nell'interesse del B.G. si introducono mere indicazioni suggestive, frutto di congetture (le modalità delle propalazioni) o si adducono valutazioni in fatto non altrimenti riscontrate e non proponibili in questa sede (la negazione del fatto legato all'accoltellamento del G.); perchè, infine, non viene intaccato il tenore delle argomentazioni rese dal Giudice dell'appello in piena linearità con il dato normativo applicato, sia guardando ai reciproci riscontri garantiti dalla lettura congiunta delle dichiarazioni del B., del B. e dell' E. (sui quali primariamente si fonda il giudizio) sia considerando la puntualità di riferimento rispetto a condotte inserite certamente nell'area del traffico illecito di sostanze stupefacenti e ricondotte ad iniziative chiaramente riconducibili al gruppo associativo di riferimento, rappresentato dal padre dei ricorrenti, dai ricorrenti stessi e dai Foschini, secondo moduli organizzativi ben prefissati e con una linea di continuità nel tempo tracciata tra il dato emergente dalle dichiarazioni del B. (che riporta le condotte alla fine degli anni 90) e la condanna nel processo Harem (che vede coinvolti pressochè gli stessi imputati facenti parte del citato gruppo).
7.15.3. Guardando alla contestazione ex art. 73 LS, i rilievi pregiudiziali volti a ribadire in questa sede l'originaria genericità dell'appello del PM sono travolti dalle considerazioni spese in precedenza sulla inammissibilità della doglianza.
7.15.4. Il terzo motivo invece impone l'annullamento quanto alle contestazioni ex art. 73 LS sempre per la genericità della motivazione spesa in punto alla individuazione di concrete condotte, individuate nello spazio e nel tempo, suscettibili di sanzione in ragione della norma citata.
Va dunque richiamata in parte qua l'argomentazione tracciata al punto 4 della presente motivazione, con le conseguenti indicazioni rivolte al giudice del rinvio anche in ordine alla puntuale indicazione della sostanza oggetto delle condotte eventualmente identificate nell'ottica correlata agli effetti legati alla sentenza della Corte Costituzionale 32/14.
7.15.5. Le doglianze articolate con l'ultimo motivo del ricorso di B.A. non meritano accoglimento.
Quanto alle generiche, la cui valutazione è favorita dalla conferma della condanna per l'associazione resa solo in sede di rinvio, deve escludersi il difetto di motivazione risultando la relativa valutazione puntualmente argomentata grazie al riferimento alla continuità nel tempo della condotta associativa. Del resto, nel ricorso non si segnalano validi ragioni positive pretermesse dal giudice del merito cui legare il riconoscimento delle stesse.
In ordine alla misura dell'aumento per la continuazione, lo stesso appare reso in termini coincidenti con quanto disposto in occasione della prima sentenza di appello senza che sul punto il ricorrente ebbe, in quella occasione, ad articolare alcuna doglianza in cassazione.
7.16. M.A..
7.16.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole del reato di cui ai capi 79 e 79 X, limitatamente all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ed esclusa la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7, condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Veniva assolto dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto, e dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ascritto al capo 79 e 79 X perchè il fatto non sussiste, statuizioni appellate dal P.M. oltre alla ritenuta esclusione della circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7.
La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena. Al contempo ha dichiarato inammissibile l'appello del PM. Interposto ricorso per cassazione, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del M. in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che in relazione all'appello del P.M..
Con la sentenza impugnata, per quel che qui immediatamente interessa, l'imputato, a differenza della sentenza di primo grado, è stato ritenuto responsabile anche per l'ipotesi di cui all'art. 73 LS. Sono state altresì escluse le generiche, riconosciute dalla precedente sentenza di appello annullata sul punto.
7.16.2. Dei motivi di doglianza sottesi ai due ricorsi articolati nell'interesse dell'imputato coglie nel segno la contestazione legata alla assenza di adeguata motivazione in punto alla indicazione delle condotte oggetto di sanzione da sussumere all'egida dell'art. 73 LS, il tutto alla stregua delle considerazioni esposte in via generale al punto 4 della presente motivazione.
Per il resto, il motivo afferente la ribadita genericità dell'appello del PM appare superato dalle considerazioni più volte richiamate stese al punto 2 della motivazione; le altre ragioni di doglianza, immediatamente condizionate dalla definizione del tema legato alla contestazione ex art. 73 LS, risultano assorbite da tale profilo pregiudiziale. Da qui l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
7.17. F.A..
7.17.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 79 e 79 BR, limitatamente all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ed esclusa la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7.
Veniva assolto dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come contestato ai capi 79 e 79 BR perchè il fatto non sussiste.
L'appello del P.M. investiva l'esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e le altre statuizioni assolutorie.
La Corte d'Assise di Appello ha confermato la sentenza impugnata anche in relazione al trattamento sanzionatorio per le statuizioni di condanna, pur riconoscendo un parziale bis in idem rispetto ai fatti oggetto di pronuncia da parte della Corte di Appello di Catanzaro del 19.10.2010 per il limitato periodo ivi in contestazione, ovvero quello ricompreso negli anni 2001-2002.
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado in relazione al F.A. quanto alla ritenuta inammissibilità dell'appello del P.M., in esso dichiarando assorbito il ricorso presentato dall'imputato.
Con la sentenza impugnata è stata confermata l'assoluzione per la partecipazione associativa di cui al capo 1; riconosciuta la continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 19.10.2010; rigettato per il resto l'appello dell'imputato e del Pm.
7.17.2. Il ricorso è parzialmente fondato e solo con riferimento alla contestazione associativa.
Nel ricorso la difesa dell'imputato ribadisce il travisamento della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 19.10.2010, originariamente fatta oggetto di puntuale indicazione nel primo ricorso in cassazione. Si sostiene, ancora una volta, nel gravame, che con detta sentenza il ricorrente venne assolto dalle imputazioni mosse D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 74. La detta pronunzia, dunque, non legittimava l'aumento in continuazione apportato con la sentenza di appello; e, in ragione della piena coincidenza delle relative contestazione anche sul piano cronologico, imponeva il non luogo a provvedere per intervenuto giudicato in applicazione del ne bis in idem.
La prima sentenza di appello ha ritenuto la sussistenza della lamentata duplicazione di giudizi avuto riguardo alla contestazione coperta dall'arresto sopra riferito; tanto tuttavia, ancorando il giudicato ad un perimetro temporale limitato.
Nell'annullare la sentenza in questione con riferimento alla posizione del F. questa Corte (cfr l'ultimo capoverso di pagina 138) ebbe inoltre a sollecitare il giudice del rinvio ad esaminare la questione, sollevata con il gravame di legittimità dal F., legata non solo all'integrale copertura temporale ma anche al tenore assolutorio di siffatta decisione.
Tale sollecitazione è rimasta integralmente inevasa, avendo la Corte integralmente pretermesso l'argomento. Essendo la questione immediatamente correlata a valutazioni in fatto non suscettibili di disamina in questa sede e considerando la valenza assorbente del tema rispetto alle ulteriori tematiche indicate in ricorso quanto alla condanna inerente l'imputazione associativa, la sentenza va annullata con rinvio per consentire al giudice del merito di fornire sul punto la risposta imposta dal motivo di ricorso.
Tanto non impedisce di rilevare l'inammissibilità delle ulteriori doglianze articolate in ricorso nonchè con la memoria aggiuntiva in atti, tutte correlate ad una asserita condanna resa ai danni del ricorrente per la contestazione mossa ai sensi dell'art. 73 LS, non riscontrata guardando alla motivazione adottata in sede di determinazione della pena laddove si fa riferimento solo alla conferma della condanna per l'imputazione associativa.
7.18. F.L..
7.18.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, in esso assorbita la condotta di cui al capo 1A, 2, 7, 8, 20, 21, 79 e 79 I, escluse le circostanze aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 ed art. 80 e ritenuto il vincolo della continuazione con il reato oggetto della sentenza del Gup di Catanzaro del 21.7.2008.
E' stato per contro assolto dai reati di cui ai capi 9, 49, 67 e 48 perchè il fatto non sussiste.
L'appello del P.M. investiva l'esclusione delle circostanze aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 ed art. 80 nonchè le altre statuizioni assolutorie.
La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, escludeva la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione ai reati afferenti la materia degli stupefacenti, riducendo la pena inflitta in primo grado.
Veniva dichiarato inammissibile l'appello del PM. Interposto ricorso per cassazione, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 ed all'inammissibilità dell'appello del P.M..
Indi, con la sentenza impugnata, è stata confermata l'assoluzione con riferimento ai capi 9, 67 e 48; esclusa la partecipazione qualificata nell'associazione finalizzata al narcotraffico; riformata la decisione di prime cure in relazione al capo 49 con conseguente condanna in parte qua; riconosciuta l'aggravante ex art. 7, in linea con la decisione assunta sul punto dal GUP. 7.18.2 Il ricorso è fondato limitatamente alla sola contestazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 correlata al reato ex art. 74 LS, in ordine al cui motivo, utile a giustificare l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, basta al fine richiamare le argomentazioni spese in precedenza al punto 5 della presente motivazione.
7.18.3. Per il resto, rileva la Corte la inammissibilità delle doglianze (primo motivo del ricorso e parte del secondo) legate alla imputazioni sub art. 74 LS e quelle relative alla estorsione sub 7 del capo di imputazione.
Tanto per aver il F. rinunziato ai motivi inerenti la responsabilità così da giustificare la conferma della condanna sul punto resa dalla precedente statuizione di appello.
Anche a voler pedissequamente seguire la difesa del ricorrente nel negare che nella specie ebbe effettivamente ad intervenire la rinunzia, in ogni caso il F., con riferimento a siffatte imputazioni, avrebbe comunque dovuto impugnare la sentenza in cassazione.
Impugnazione nella specie operata, ma per profili diversi, peraltro rigettati nell'occasione dalla Corte con la decisione più volte citata.
E' anche inammissibile per assoluta aspecificità e genericità la contestazione mossa con riferimento alla condanna, emessa in sede di rinvio, per il capo 49, non confrontandosi il ricorso in alcun modo con il tenore della decisione impugnata.
Quanto, infine, al tema della continuazione, infine, il gravame appare connotato da una evidente confusione che ne inficia a monte il portato sul piano della puntuale comprensione della doglianza, come inequivocabilmente confermato dal riferimento a momenti della motivazione adottata dalla Corte di appello diversi da quelli oggetto della statuizione resa nei confronti del ricorrente (si veda al fine la penultima pagina del ricorso dal penultimo capoverso in poi da raffrontare alla motivazione resa nel determinare la pena per il F., pagina 326 della sentenza impugnata).
7.19 F.A..
L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 30, 31, 42, 79 e 79 Q, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione.
Veniva assolto dal reato di cui al capo 43 per non aver commesso il fatto, statuizione appellata dal P.M.. Proponeva appello anche l'imputato.
La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, ha escluso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione ai reati concernenti gli stupefacenti, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 10.10.2006, per l'effetto riducendo la pena originariamente inflitta.
Veniva dichiarato inammissibile l'appello del PM. In esito al ricorso della Procura, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado sia in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7, sia in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che in relazione alla ritenuta continuazione, oltre che all'appello del P.M..
Con la sentenza che occupa, confermata l'assoluzione per il capo 43, è stata negata la continuazione esterna e ribadita l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
7.19.2. Anche per il F. l'unica ragione di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento con rinvio è immediatamente correlata al motivo inerente l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 siccome legata all'associazione ex art. 74 LS. 7.19.3. Le ulteriori ragioni di doglianza non colgono nel segno.
Non di certo quelle contenute sino all'ultimo capoverso di pagina 6 del ricorso, la cui disamina è preclusa irrimediabilmente dalla rinunzia ai motivi afferenti la responsabilità ed al giudicato caduto sulle relative ragioni di condanna, confermate in appello senza che sia stato proposto ricorso per cassazione. Del pari inammissibile è la contestazione afferente la continuazione. In sentenza si da atto della continenza temporale del reato giudicato separatamente rispetto al perimetro d'azione dell'associazione la cui partecipazione è stata ascritta al ricorrente; si conferma, inoltre, che il fatto separatamente giudicato, in linea di principio poteva anche essere considerato reato fine dell'associazione.
Si nega, piuttosto, la presenza di utili elementi, dai quali ricavare, seppur nelle rispettive linee essenziali, che il fatto di reato esternamente giudicato venne programmato al momento della costituzione del sodalizio criminale di riferimento; elementi che andavano addotti dalla parte interessata.
Questa considerazione non risulta contrastata dal ricorso nè appare superata dalla avvenuta introduzione, in questa fase del processo, di indicazioni fattuali a supporto della tesi difensiva incompatibili con il giudizio di legittimità.
Sulle generiche e sulla dosimetria, il ricorso appare inoltre assolutamente aspecifico perchè privo di un effettivo confronto con il tenore complessivo della motivazione adottata sui due punti in contestazione, compiuta e priva di vuoti logici; motivazione, avuto riguardo in particolare alla determinazione della pena, da leggere congiuntamente alla decisione di primo grado, pedissequamente condivisa dal Giudice dell'appello nel ribadirne i relativi contenuti.
7.19.4. Infine è inconferente il riferimento, contenuto nei motivi aggiunti, alla natura delle sostanze oggetto del traffico illecito sanzionato ex art. 73 LS nell'ottica volta a far valere i diversi limiti edittali oggi imposti dagli effetti della incostituzionalità sancita dalla sentenza 32/14 del Giudice delle leggi.
Quale che sia il futuro esito del giudizio di rinvio, in ogni caso il reato in questione è destinato ad assumere, nella determinazione della pena, valenza recessiva rispetto alle altre imputazioni già cristallizzate in termini di condanna dal giudicato progressivo maturatosi nel corso del procedimento (prime tra tutte le due imputazioni associative).
Il diverso riferimento edittale riferibile al reato ex art. 73 LS non farà dunque gioco nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 81 cpv giacchè, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti.
(Sez. 6, n. 21608 del 25/03/2014 - dep. 27/05/2014, P.G. in proc. Mauti, Rv. 259698; N. 12727 del 2014 Rv. 258777; INI. 25807 del 2014 Rv. 259201; N. 27066 del 2014 Rv. 259392).
7.20. G.F..
7.20.1. L'imputato, con la sentenza di primo grado, è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1A, 17 (tentata estorsione), 79 e 79 AX, limitatamente all'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, unificati per il vincolo della continuazione. E' stato invece assolto dai reati di cui ai capi 48 (tentato omicidio), 79 e 79 AX relativamente alla fattispecie D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, perchè il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 49 (detenzione e porto illegale con riferimento al tentato omicidio di cui al capo 48) per non aver commesso il fatto.
Hanno proposto appello il PM e l'imputato.
La Corte d'Assise di Appello accogliendo in parte i motivi di appello difensivi, ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 17;
escluso la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione ai delitti concernenti gli stupefacenti, riducendo la pena inflitta in primo grado.
Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del PM. Interposto ricorso dalla Procura generale dal G., questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del G. sia in relazione all'assoluzione per il capo 17, sia avuto riguardo all'esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, oltre che per la ritenuta inammissibilità dell'appello del P.M..
Con la sentenza oggi impugnata, la Corte, rispetto alle condanne già emesse in primo grado, per quel che qui immediatamente interessa, ha confermato l'assoluzione per l'imputazione di cui all'art. 73 LS; ha condannato il ricorrente anche per l'imputazione sub 49; ha confermato la condanna per la imputazione di cui al capo 17 e ribadito l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 7 per il reato imputato ex art. 74.
7.20.2. La fondatezza del motivo inerente la aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, per le ragioni esposte sub 5 della motivazione che precede, impone in parte qua l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
Sono invece infondate le altre ragioni di doglianza del ricorso.
7.20.3. La sentenza, infatti, quanto al capo 17, non merita censura alcuna perchè fornisce una lettura dei fatti priva di vuoti logici, coerente al materiale probatorio.
La difesa contesta le ragioni in forza alle quali si è ritenuto che il " F." cui viene ascritto il ruolo di materiale esecutore dell'atto di intimidazione sotteso al tentativo di estorsione contestato, debba essere identificato nel ricorrente. Siffatto rilievo trova puntuale risposta nel quadro probatorio delineato in sentenza, rappresentato:
in primo luogo, dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, tutti concordi nel riferire che " F." era il soprannome del ricorrente, dato vieppiù confermato dal tenore del colloquio intercettato, puntualmente richiamato dalla Corte distrettuale;
dalla pacifica intraneità del ricorrente alla cosca dei papaniciari ed al gruppo Macrì - nei cui ambito è maturata la tentata estorsione in giudizio - quale soggetto particolarmente attivo nel settore delle estorsioni e in particolare quale soggetto dedito alle azioni intimidatorie;
dalla non riscontrata sussistenza di altri soggetti che, nel medesimo ambito di riferimento, risultino appellati con il suddetto soprannome.
Considerata la sopra descritta cornice fattuale, non vi sono spazi per contestare la linearità della decisione impugnata.
7.20.4. Anche con riferimento al tenore delle intercettazioni poste a fondamento della condanna per detenzione e porto illegale di armi da fuoco, la lettura offerta dalla Corte appare coerente al dato istruttorio e sprovvista di vuoti e manifeste incongruenze.
Di certo, poi, la relativa valutazione non si pone in contraddizione con l'assoluzione dal tentato omicidio di cui al capo 48.
Tanto per la incontroversa disponibilità delle armi in contestazione, essendo rimasta piuttosto incerta solo la finalizzazione dell'attentato da realizzare attraverso le stesse (in direzione del tentato omicidio contestato piuttosto che in una ottica diversa e anche meno nociva).
7.21. M.G..
7.21.1. L'imputato con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole del reato di cui ai capi 79 e 79 CY, unificati per il vincolo della continuazione.
Veniva assolto dal reato di cui al capo 1A per non aver commesso il fatto.
Statuizione appellata dal P.M..
Avvero siffatta decisione hanno proposto appello il PM e l'imputato.
La Corte d'Assise di Appello ha dichiarato inammissibile l'appello del PM. Quanto all'appello dell'imputato, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, ha escluso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e ritenuto il vincolo della continuazione con i fatti oggetto delle sentenze della Corte di Appello di Catanzaro del 17.9.1991, dell'11.9.1995, 28.9.1996 e del Pretore di Crotone 8.5.1992, già riuniti con ordinanza del Tribunale di Crotone, rideterminando in conseguenza la pena complessiva inflitta al ricorrente.
Interposto ricorso per cassazione, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del M. G. in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7, alla continuazione esterna ed alla ritenuta inammissibilità dell'appello del P.M..
Con la sentenza impugnata, è stata confermata l'assoluzione per il reato associativo di cui al capo 1 A nonchè l'aggravante ex art. 7 in relazione all'art. 74 LS, come già deciso dal GUP; è stata esclusa la continuazione originariamente riconosciuta dalla sentenza di appello poi annullata.
7.21.2. La sentenza, con riferimento al M.G., va annullata con rinvio per un nuovo giudizio in punto all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
Tanto per le ragioni già anticipate al punto 5 della motivazione che precede. Per il resto il ricorso va rigettato.
7.21.3. Il residuo motivo sulla continuazione non coglie infatti nel segno. Infatti, a fronte della puntualità e coerenza a norma della motivazione adottata dalla Corte distrettuale nell'escludere la continuazione, ancorata al decorso del tempo tra i fatti oggetto dei diversi giudizi nonchè alla natura eterogenea dei reati prospettati siccome assertivamente connotati dalla identità del disegno criminoso, il ricorso contrappone inammissibili considerazioni in fatto, estranee al perimetro proprio del giudizio di legittimità, peraltro, nel caso di specie, prive di qualsivoglia conferma probatoria.
7.22. P.D..
7.22.1. L'imputato con la sentenza di primo grado è stato giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 1A, 18, 79 e 79 DA, escluse le aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 ed art. 80. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 7 e 25 per non aver commesso il fatto, e dai reati di cui ai capi 15, 22, 27, 60, 61, a) (capo 14) perchè il fatto non sussiste.
Hanno interposto appello il PM e l'imputato.
La Corte d'Assise di Appello, dichiarato inammissibile l'appello del Pm e rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, esclusa la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7, ha ritenuto il vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 2.2.2000, rimodulando la pena.
Proposto ricorso per cassazione, questa Corte ha annullato con rinvio con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del P. D. in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7, alla ritenuta continuazione e per la ritenuta ammissibilità dell'appello del P.M..
Con la sentenza impugnata è stata riconosciuta, rispetto a quanto stabilito in primo grado, la responsabilità per i reati di cui ai capi 14, 15 e 25. E' stata inoltre riconosciuta la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 ed esclusa la continuazione in precedenza accordata con i reati fatti oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 2.2.2000.
7.22.2. Coglie nel segno e impone l'annullamento con rinvio, per quanto in precedenza già rappresentato, solo la doglianza afferente l'aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7, dedotta in entrambi i ricorsi articolati nell'interesse del Pace.
7.22.3. Per il resto, il tema afferente la validità della rinunzia operata nel corso del primo giudizio di appello (ricorso a firma dell'avvocato Sammarco) è comunque coperto dal giudicato progressivo caduto sui capi di condanna inerenti i fatti relativi ai profili di responsabilità oggetto della detta rinunzia. Confermata in appello la condanna resa in primo grado su tali punti, non risulta che la difesa abbia proposto ricorso in Cassazione avverso siffatta stauizione sì che oggi i relativi temi non possono più essere messi in discussione.
7.22.4. Parimenti, va ribadito quanto osservato al punto 2 della presente motivazione in ordine all'ulteriore questione pregiudiziale (introdotta dal ricorso a firma dell'avvocato Rotundo) legata al giudizio di asserita genericità dei motivi di appello articolati dalla Procura avverso la decisione di primo grado.
7.22.5. Quanto alla estorsione posta in essere in danno del T. (ricorso Sammarco), rileva la Corte come la doglianza non consideri l'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione.
Tanto avuto riguardo in particolare alle dichiarazioni del V. G. (che ha confermato le pressioni intimidatorie operate dal R. sul T., rese mandando per l'appunto il P. presso il negozio della persona offesa a prelevare merce gratis, tali da spingere il V. a consigliare al commerciante di pagare al R.) e, ancora più a monte, all'atto intimidatorio compiuto dall' E. sempre su mandato del R. in danno della rivendita del Trippini. In questo quadro di riferimento, la lettura offerta dalla Corte distrettuale della intercettazione contestata finisce per apparire evidentemente immune da illogicità, fornendo adeguata conferma delle visite direttamente operate dal ricorrente presso il negozio del T. così da rendere la decisione contrastata immune da censure rilavabili in questa sede.
7.22.6. Quanto alla tentata estorsione " L." (contrastata nel ricorso a firma dell'avvocato Sammarco), va rimarcata la genericità e aspecificità della relativa doglianza. Nel gravame non si contrastano, se non solo in apparenza, senza articolare mirati rilievi critici, gli snodi essenziali dell'argomentare tracciato dalla Corte per ritenere integrato il tentativo punibile ascritto, tra gli altri, al ricorrente. Con valutazione immune da manifeste illogicità è stata infatti correlata la spedizione della lettera anonima, certamente accusata sul piano intimidatorio dalle parti offese, all'attività di pedinamento e controllo spiegata nei mesi successivi; e si è dato spazio al contegno programmato ed eseguito l'11.9.2006 laddove al pedinamento avrebbe dovuto fare seguito un ulteriore atto intimidatorio (investire la donna pedinata, figlia del soggetto sottoposto ad estorsione), non eseguito perchè gli autori del pedinamento ebbero a perdere di vista la donna, programmato in precedenza come confermato dal rendiconto successivamente operato al mandante, il R.L..
Manca nel ricorso ogni rilievo critico su tali considerazioni argomentative, aprioristicamente considerate quali mere congetture in contrasto con la linearità logica e la coerenza al dato normativo di riferimento che le connota. 7.22.7. Non coglie nel segno, infine, la contestazione afferente il mancato riconoscimento della continuazione esterna. Prescindendo dalla anteriorità dei fatti giudicati fuori dal presente procedimento rispetto alla associazione ex art. 416 bis cod. pen. oggetto della condanna resa nel giudizio che occupa, resta da dire che nel ricorso manca ogni accenno alla indicazione degli elementi fattuali e logici dai quali ricavare la presenza di un identico disegno criminoso sotteso alle due diverse associazioni (semplice e mafiosa) prese in considerazione nella specie, non esclusivamente ricavabile dalla parziale coincidenza soggettiva dei partecipi.
Quanto alla continuazione interna, infine, la mancata motivazione sui singoli aumenti non è determinante, occorrendo guardare alle considerazioni espresse nel determinare la pena per il reato ritenuto più grave.
7.23. R.G..
7.23.1. L'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 79 e 79 BE, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, unificati per il vincolo della continuazione.
L'appello del P.M. riguardava l'esclusione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Interponeva ricorso anche l'imputato.
La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, escludeva la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, riconosceva il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 9.5.2002 e riduceva di conseguenza la pena inflitta in primo grado.
Questa Corte, in esito al ricorso della Procura Generale, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del R.G. in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 ed alla ritenuta continuazione.
Con la sentenza resa in sede di rinvio è stata confermata la decisione di primo grado, ritenendo la Corte distrettuale applicabile alla specie l'aggravante ex art. 7 quanto alla associazione finalizzata al narcotraffico; è stata esclusa la continuazione esterna riconosciuta dalla precedente sentenza di appello.
7.23.3. La sentenza va annullata con rinvio quanto all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
Per il resto, il ricorso proposto dall'imputato non rassegna altre doglianze meritevoli di accoglimento.
In particolare, quanto alla continuazione esterna, la valutazione operata sul punto dalla Corte, correlata alla distanza nel tempo delle condotte separatamente processate, peraltro anteriori al reato associativo giudicato nel processo che occupa appare priva di manifeste incongruenze logiche. Nè, del resto, il ricorso contiene indicazioni puntuali dalle quali ricavare la identità del disegno criminoso destinata a connotare le condotte oggetto della invocata continuazione.
Il dato, poi, rimarcato nelle memorie aggiuntive in atti, in forza al quale il R. non troverebbe riscontro immediato nel dispositivo della sentenza impugnata è, quantomeno, inconferente.
La reiezione dei motivi di appello correlati alla posizione del ricorrente porta, infatti, inevitabilmente a ritenere ricompresa la stessa nella omnicomprensiva formula della "conferma nel resto" della sentenza impugnata, destinata ad assorbire tutte le decisioni che non si sono risolte in una modifica della sentenza del GUP. 7.24. S.G..
7.24.1. In primo grado il S. è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi ai capi 75, 79 e 79 BF, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, unificati per il vincolo della continuazione. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 1A e 17 per non aver commesso il fatto, e dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come contestato sub 79 e 79 BF perchè il fatto non sussiste.
Interponevano appello il PM e l'imputato stesso.
La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, escludeva la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e riconosceva la continuazione con i reati, puniti ex art. 73 LS giudicati con la sentenza GIP di Catanzaro del 19.4.2001, riducendo di conseguenza la pena inflitta in primo grado.
In esito al ricorso in cassazione proposto dalla Procura generale, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del S. in relazione alla esclusione della circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, alla continuazione ed ovviamente in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'appello del P.M..
Con la sentenza impugnata la Corte distrettuale ha confermato l'assoluzione dal reato associativo ex art. 416 bis; ha applicato l'aggravante ex art. 7 ai reati inerenti gli stupefacenti; ha escluso la continuazione con la sentenza GIP Catanzaro sopra indicata.
7.24.3. Il ricorso è fondato esclusivamente avuto riguardo il motivo afferente l'applicabilità al reato ex art. 74 Ls dell'aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 e impone l'annullamento con rinvio sul punto.
In ordine alla continuazione, la motivazione resa con la sentenza di appello non merita censure, essendo fondata su considerazioni (in particolare, l'anteriorità delle condotte separatamente giudicate rispetto al successivo fatto associativo) immuni da manifeste incongruenze logiche, si che il relativo tema finisce per assumere, così come prospettato dalla difesa, le connotazioni tipiche di una questio facti estranea ai poteri di disamina ascritti a questa Corte di legittimità. Del resto, lo stesso tema in fatto legato alla tossicodipendenza del ricorrente quale filoconduttore unico delle diverse condotte in esame non risulta sia stato puntualmente sollevato innanzi al giudice del merito così da giustificare in parte qua il lamentato vizio argomentativo. Pur in esito alla modifica dell'art. 671 cod. proc. pen., comma 1 la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione; ne costituisce, piuttosto, un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice solo qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dall'imputato (cfr in termini, pur se con riferimento al giudizio di esecuzione, Sez. 1, Sentenza n. 18242 del 04/04/2014 Cc. Rv. 259192).
7.25. D.B.A..
7.25.1. In primo grado l'imputato è stato condannato per i reato di cui ai capi 1, 69, 70, 79 e 79 V, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, unificati i reati per il vincolo della continuazione.
Interposto appello dall'imputato e dalla Procura, la Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi sulla responsabilità, ha escluso la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione ai delitti concernenti gli stupefacenti e riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro dell'11 marzo 2002, riducendo di conseguenza la pena inflitta in primo grado.
In esito al ricorso per cassazione proposto dalla Procura Generale, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado in relazione alla esclusione della circostanza L. n. 203 del 1991, ex art. 7, ed alla ritenuta continuazione. Con la sentenza impugnata è stata riconosciuta l'aggravante ex art. 7 e negata la continuazione con la sentenza sopra indicata della Corte di appello di Catanzaro.
7.25.2. Il ricorso merita l'accoglimento e impone l'annullamento con rinvio della decisione impugnata in ordine alla ritenuta applicabilità alla specie della aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 con riferimento ai capi di imputazione sub 79 e 79 AV e, ancora, quanto alla continuazione esterna.
7.25.3. E' manifestamente infondato il primo motivo. A tacer d'altro, tralasciando il tema della omnicomprensività della rinunzia, resta da dire che, confermata la statuizione di condanna in forza della citata rinunzia, il D.B. non ebbe a proporre ricorso per cassazione, favorendo il giudicato progressivo sulle statuizioni di condanna rese in appello così da travolgere anche i profili pregiudiziali in rito oggi tardivamente addotti in ricorso.
7.25.4. E' fondato il secondo motivo di ricorso, legato alla continuazione esterna con i fatti oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro dell'11 marzo 2002.
La Corte distrettuale ha evidenziato che i fatti risalgono al 2000 e riguardano la illegale detenzione di sostanza stupefacente di vario tipo (eroina, hashish e marijuana). Mancherebbe in ragione di tanto coerenza temporale tra tale fatto e la contestazione associativa ex art. 74 LS in quanto la appartenenza del ricorrente al gruppo creato da B.L. sarebbe coeva al 2002 considerato quanto evidenziato dal B. e dal B..
In linea con le indicazioni offerte dal ricorrente, tale assunto non appare in realtà corrispondente con le emergenze istruttorie richiamate in sentenza.
Sia le dichiarazioni del B., trascritte in ricorso, che quelle del B., parimenti riportate, portano a ricondurre il reato esternamente giudicato all'egida temporale coperta dalla contestazione associativa e risultano evidentemente travisate nella valutazione operata dal giudice del rinvio.
In particolare assumono rilievo quelle del B. (interrogatori del 7 e 22 marzo 2002, riportate a pagina 6), che smentiscono apertamente in tesi il fondamento della decisione assunta dalla Corte.
Si rivela dunque necessario annullare con rinvio perchè si risponda al quesito posto da questa Corte con l'originario annullamento in punto di effettiva programmazione del fatto al momento della costituzione dell'associazione.
7.25.5. Il terzo motivo attiene al tema dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7; e la questione, in termini utili all'annullamento con rinvio, anche con riferimento alla posizione del D.B. è assorbita nelle valutazioni generali rese al punto 5 della presente motivazione.
7.25.6. Infine, è inconferente il riferimento, contenuto nei motivi aggiunti, alla natura delle sostanze oggetto del traffico illecito sanzionato ex art. 73 LS nell'ottica volta a far valere i diversi limiti edittali oggi imposti dagli effetti della incostituzionalità sancita dalla sentenza 32/14 del Giudice delle leggi.
Tanto potendosi richiamare al fine le medesime considerazioni esposte sul tema trattando la posizione del F. (si veda il superiore punto 7.19.4).
7.26. G.A.N..
7.26.1.Assolto in primo grado per non aver commesso i fatti allo stesso imputati (segnatamente quelli di cui ai capi 1b, 69 e 70), in esito all'appello del PM, originariamente dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale con sentenza poi annullata da questa Corte con la decisione più volte citata, il ricorrente, in sede di rinvio, è stato giudicato colpevole limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 69 (detenzione e porto di armi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e dalla connessione con la rapina di cui al capo successivo) e 70 (tentata rapina aggravata art. 628, ex comma 3 e sempre in ragione del citato art. 7).
E' stata per contro confermata l'assoluzione con riferimento alla imputazione associativa di cui al capo 1B. 7.26.2. Il ricorso proposto dall'imputato avverso tale ultima statuizione di condanna merita l'accoglimento e impone l'annullamento della decisione impugnata.
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso nella parte in cui si contrasta la valutazione di attendibilità del narrato del V. G..
Il fulcro della diversa valutazione operata nei due giudizi di merito, conclusi in senso opposto quanto alle citate imputazioni sub 69 e 70, riposa sulle dichiarazioni del V.G., acquisite nel giudizio di rinvio in esito alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale favorita dall'annullamento, reso da questa Corte, della precedente decisione di appello.
Sempre nel giudizio di appello, l'attendibilità del citato collaborante e del suo narrato erano state oggetto di puntuale contestazione dal parte dell'imputato.
Tanto per il tramite della memoria depositata in occasione delle spontanee dichiarazioni rese dal G.A. alla udienza del 30/11/2013 con documentazione allegata, acquisita in ragione del disposto di cui all'art. 495 c.p.p., comma 2, una volta riaperta l'istruttoria.
Dichiarazioni, memoria ed allegata documentazione destinate ad evidenziare ragioni di inconcilibilità oggettiva del narrato del V., dotate di particolare decisività avuto riguardo non solo e tanto alle modalità di collocazione ma anche di partecipazione soggettiva che ebbero a connotare l'incontro avvenuto preso l'abitazione dell'imputato per concordare i termini della rapina da realizzare oggetto della imputazione di cui al capo 70 (si vedano i contrasti segnalati a pagina 3 del ricorso che occupa tra le propalazioni rese nel corso dell'interrogatorio del 28 dicembre 2010 e quelle successive del 23/2/2011 e quelli afferenti il luogo di collocazione dell'abitazione del ricorrente addotte a pagina 4);
quanto, piuttosto, alla inconciliabilità dell'affermazione, riferita dal V. e ripresa poi in sentenza, in forza alla quale, in occasione di tale incontro sarebbe stato ratificato l'accordo sulla spartizione dei proventi in precedenza raggiunto dall'imputato con il fratello del collaborante, B.G., allorquando i due si trovavano ristretti nel medesimo carcere, quello di Catanzaro (fatto questo documentalmente smentito dalla circostanza della contestuale detenzione dei due siccome avvenuta solo in epoca successiva al tentativo di rapina oggetto di imputazione: cfr pagina 4 del ricorso).
Tali punti risultano integralmente pretermessi nella valutazione della Corte distrettuale; omessa motivazione che inficia radicalmente il portato della decisione assunta.
In linea di principio, la inconciliabilità oggettiva da ultimo rimarcata assume rilievo nell'ottica finalizzata alla valutazione del narrato del V. e meritava un approfondimento della situazione fattuale ad essa sottesa e ove riscontrata, una considerazione critica quanto alla tenuta del dato propalato rispetto al contrasto eventualmente riscontrato.
A sua volta, poi, la centralità delle dichiarazioni del V., le uniche espressamente richiamate in sentenza siccome destinate a riscontrare quelle del C., originariamente ritenute inadeguate dal GUP perchè non ulteriormente supportate, finisce per tradire la rilevanza del difetto di motivazione sul punto, proprio perchè afferente momenti di imprescindibile valutazione della prova dichiarativa posta a fondamento essenziale della diversa valutazione operata nei due diversi gradi di merito.
Si impone dunque l'annullamento con rinvio perchè venga colmato siffatto difetto di argomentazione, vizio che assorbe gli ulteriori motivi di doglianza articolati in ricorso.
7.27. C.F..
7.27.1. L'imputato in primo grado è stato giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 1, 44, 45, 79 e 79 U, limitatamente all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, unificati dal vincolo della continuazione. E' stato assolto dal reato di cui al capo 79 e 79 U, relativamente all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perchè il fatto non sussiste.
Interposto appello, dal PM e dall'imputato, la Corte d'Assise di Appello assolveva l'imputato dal delitto di omicidio ed armi contestati ai capi 44 e 45 e, ferme le ulteriori statuizioni di condanna, riconosciute le generiche, ha ridotto la pena inflitta in primo grado.
In esito al ricorso proposto dalla Procura generale e dalla difesa, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado sia in relazione all'assoluzione per i reati di cui ai capi 44 e 45 che in relazione alla esclusione della circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 per i delitti riguardanti gli stupefacenti, dichiarando per il resto assorbiti nell'annullamento con rinvio i motivi di ricorso presentati nell'interesse dell'imputato. Con la sentenza impugnata è stata confermata la condanna in ordine alle imputazione di cui ai capi 1, 44, 45, 79 e 79 U limitatamente all'associazione ex art. 74 LS. E' stata altresì confermata l'assoluzione in punto alla fattispecie ex art. 73 LS. Nel ricorso proposto dall'imputato oggi all'esame di questa Corte si contesta la condanna per i capi 44, 45, per l'associazione ex art. 74 LS nonchè per quella di cui al capo 1, ascritta ex art. 416 bis cod. pen..
7.27.2. E' fondata solo la doglianza afferente le imputazioni di cui ai capi 44 e 45, inerenti la partecipazione all'omicidio C. e, in coerenza, involgenti le armi utilizzate per tale omicidio.
7.27.3. Quanto a siffatte ultime imputazioni, osserva la Corte come nella decisione impugnata il supporto probatorio al quale risulta ancorato il giudizio di responsabilità operato dalla Corte distrettuale risulta delimitato ai momenti di riscontro reciproco offerti dalle dichiarazioni accusatorie propalate dal B. (chiamante diretto quale mandante del fatto in processo) e dal B. (chiamante de relato, che vede la sua fonte nelle dichiarazioni del B. e del C. stesso).
Si rimarca in particolare la piena sovrapponibilità dei due racconti quale momento di essenziale rilievo nella valutazione, complessivamente positiva, resa quanto all'attendibilità riconosciuta al B. ed al suo narrato. Sollecitata dall'imputato a rendere conto del diverso portato valutativo e della opposta conclusione assunta da altro giudice (segnatamente la Corte di Assise di Catanzaro che ha assolto altri concorrenti nel fatto sulla base del medesimo materiale probatorio, riscontrando incompatibilità tra le versioni riferite dai citati collaboranti), decisione allegata nel corso del processo e non presa in considerazione da questa Corte in occasione del precedente annullamento, la Corte distrettuale ha giustificato la diversa soluzione adottata all'uopo rimarcando come, nella presente realtà processuale, alle dichiarazioni del B. andrebbe ascritto un maggiore rilievo trovando le stesse riferimento nel C. e dunque nella peculiare referenzialità della fonte di provenienza.
Tale risposta è chiaramente inappagante in quanto estranea ad un doveroso e puntuale confronto critico con il dato emergente dalle risultanze istruttorie riportate nella sentenza acquisita ex art. 238 bis cod. proc. pen.. Va ribadito che le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238 c.p.c., comma 2 bis (Sez. 1, n. 11488 del 16/03/2010 - dep. 25/03/2010, Bisio, Rv. 246778; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009 - dep. 27/02/2009, Cafarella, Rv. 242768; Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006 - dep. 05/10/2006, Acampora e altro, Rv.
234400). Nel caso, è lo stesso imputato che ne sollecita la valutazione, potendo trarre dalle emergenze istruttorie riportate nel diverso titolo giudiziale momenti a discarico rispetto al reso giudizio di responsabilità.
Non v'è dubbio, dunque, che la Corte avrebbe dovuto tenere conto di quanto emergente dalla sentenza acquista in atti e confrontarsi, non in termini di mera apparenza, con le stesse nell'argomentare in punto di attendibilità delle dichiarazioni del B. e di funzionalità delle stesse quale valido momento di riscontro.
Tanto ancor di più considerando quella rigorosità di accertamento, cui nel corso della motivazione lo stesso Giudice del rinvio ha inteso coerentemente richiamarsi nel trattare la posizione del ricorrente; rigorosità imposta dalla natura, de relato, della chiamata del B. destinata, per forza di cose, a riposare, sul piano della oggettività del riscontro esterno, esclusivamente sulle notizie riferite al ricorrente dallo stesso imputato.
Ciò premesso, nella citata sentenza del 12/05/2011 della Corte di Assise di Catanzaro, vengono riportate le dichiarazioni rese in quell'occasione processuale dal B. quanto alla partecipazione al fatto del C. per come dallo stesso riferite al collaborante.
Tali dichiarazioni assumono un contenuto distonico rispetto a quelle del B., segnatamente con riferimento al ruolo assunto dall'imputato nella dinamica del fatto oggetto di specifica imputazione.
Vero è che entrambi i dichiaranti descrivono il C. come presente sulla scena del delitto. Il B., tuttavia, nel descrivere il piano come dallo stesso progettato e poi eseguito senza differenti modalità realizzative, ha descritto il C. siccome fermo all'interno dell'auto sulla quale si trovavano a bordo il M. ed il M., individuati dal collaborante quali componenti del commando che usciti dall'auto, ebbero ad attingere la vittima. Il B., per contro, nelle dichiarazioni rese in quel processo, nel riportare le notizie riferitegli direttamente dall'imputato, ha descritto tutt'altra condotta posta in essere dal C., incompatibile con quella riferita dal B..
Secondo quanto riportato in sentenza rispetto a siffatte dichiarazioni, il C. avrebbe infatti attirato la vittima nel tranello poi conclusosi con l'omicidio.
Emerge, dunque, un contrasto tra le dichiarazioni tutt'altro che indifferente, destinato ad assumere decisività nell'ottica sottesa alla valutazione di sovrapponibilità dei diversi propalati perchè afferente il ruolo svolto dal ricorrente nella dinamica che portò all'omicidio.
Conflitto che la Corte distrettuale omette integralmente di esaminare, tralasciando di valutare un dato essenziale sia con riferimento al giudizio di attendibilità del B. e del suo narrato sia in ordine alla effettiva presenza di un riscontro ab externo alle dichiarazioni del B. siccome ricavabile dal propalato del B., nell'ottica della ritenuta sovrapponibilità delle versioni riferite dai due chiamanti.
Tanto impone una rinnovazione del giudizio sul punto, occorrendo procedere in sede di rinvio ad una effettiva valutazione del tenore di siffatte propalazioni per come riportate nella sentenza allegata, vagliandole criticamente rispetto agli ulteriori elementi in atti.
2. E' manifestamente infondato il rilievo articolato in ordine alla condanna afferente la partecipazione all'associazione ex art. 74 LS. Va osservato al fine come il capo di imputazione riferito al C., in linea con le altre contestazioni mosse in processo rispetto agli altri imputati avuto riguardo ai reati correlati al traffico di sostanze stupefacenti, risulta articolato in termini tali da descrivere contestualmente elementi fattuali destinati ad assumere profili di ambivalenza, sia nell'ottica associativa e che in quella correlata alle condotte tipizzate dall'art. 73 LS. L'assoluzione resa con riferimento alla contestazione ex art. 73 LS trova ragion d'essere nella mancata individuazione di specifiche e delineate condotte punibili ai sensi della citata norma. Tanto, tuttavia, non toglie spazio alla possibile condanna per partecipazione associativa ai sensi dell'art. 74 LS, non occorrendo al fine che il partecipe alla organizzazione finalizzata al narcotraffico sia contemporaneamente responsabile di determinate e specificate condotte riconducibili a quelle tipizzate e punite dall'art. 73 LS. Piuttosto, in sentenza, è stata puntualmente segnalata la convergenza delle dichiarazioni dei diversi collaboranti quanto al ruolo assunto dal ricorrente nell'associazione di riferimento, prima quale soggetto vicino al M.F. e poi al B.L. detto "(OMISSIS)", con compiti definiti quale quello di custode delle merce e di spacciatore nell'interesse del gruppo.
E tanto giustificava adeguatamente il giudizio di responsabilità reso sul punto, non contraddetto dalla assoluzione per l'imputazione ex art. 73 LS, non risultando altrimenti meglio indicate singole, specifiche e delineate - sul piano del tempo e dello spazio - condotte utili al fine.
Quanto all'imputazione ex art. 416 bis cod. pen., il relativo giudizio di responsabilità ricavabile dalla sentenza impugnata appare dotato di adeguato supporto argomentativo anche ponendo nel dubbio la partecipazione del ricorrente all'omicidio C., oggetto dell'annullamento disposto con riferimento ai capi 44, 45 della rubrica.
La motivazione spesa in parte qua dalla Corte distrettuale riposa infatti primariamente sulle dichiarazioni dei collaboranti B. e del B., in particolare sull'investitura conferita dal primo nella casa di abitazione del secondo nonchè sulla partecipazione del C. ad altre affiliazioni relative a ulteriori sodali nonchè a riunioni importanti nell'ottica sottesa alla definizione di argomenti di primaria importanza nell'interesse della cosca Vrenna-Bonaventura-Corigliano.
Dichiarazioni, quanto all'investitura mafiosa, confermate anche dal M..
La difesa sostiene che le dichiarazioni del B. sarebbero state travisate nella lettura offerta dalla Corte del relativo propalato, avendo il collaborante riferito solo della partecipazione del C. alla propria affiliazione ed a quelle di altri due sodali.
La contestazione non coglie nel segno.
Il rilievo difetta della necessaria decisività giacchè anche seguendone pedissequamente l'assunto resta comunque incontroverso sul piano logico che la mera partecipazione a riunioni dedicate alla affiliazione di altri sodali lascia coerentemente pensare ad una già acquisita intraneità del C., a riscontro delle affermazioni del B. e del M.. Resta da dire, peraltro, che si verte in ipotesi di travisamento probatorio mal posto perchè non risultano riportate le dichiarazioni assertivamente travisate dalla Corte distrettuale, così da precludere ogni verifica in ordine alla sussistenza effettiva della erronea lettura del dato probatorio di riferimento.
7.28. R.P..
7.28.1. In primo grado l'imputato è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1A, 4 (riqualificato in estorsione tentata), 12, 17, 18, 54, b) e c) (capi 6 e 20), 79 e 79 L, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80.
E' stato assolto dai reati di cui ai capi 2, 5, 7, 9, 24, 25, 28 e 55 per non aver commesso il fatto, e dai reati di cui ai capi 3, 10, 13, 15, 16, 27 e 28 perchè il fatto non sussiste.
La sentenza del Gup veniva impugnata dal PM e dal R..
La Corte d'Assise di Appello, rigettati i motivi di appello difensivi, ha escluso la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione al reato di cui al capo 79 e 79 L e, ferme le assoluzioni decretate dal GUP in ragione della inammissibilità del ricorso del PM, ha conseguentemente ridotto la pena inflitta in primo grado.
Interposto ricorso in cassazione sia dall'imputato che dalla Procura Generale, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione dell'odierno ricorrente in relazione alla esclusione della circostanza L. n. 203 del 1991, aggravante ex art. 7, avuto riguardo alla imputazione ex art. 74 LS oltre che per la ritenuta ammissibilità dell'appello del P.M., dichiarando altresì assorbiti in siffatto annullamento i motivi di ricorso proposti dal R. avverso la conferma delle statuizioni di condanna rese in primo grado.
Con la sentenza impugnata, confermato il tenore della decisione di primo grado quanto ai capi di imputazione per i quali il ricorrente era stato ritenuto responsabile, il R. è stato altresì condannato avuto riguardo ai capi 7, 9, 15, 16, quest'ultimo da riqualificarsi in tentata estorsione, 24 e 25.
La pena è stata in coerenza rimodulata in coerenza alle nuove condanne disposte in esito al rinvio.
7.28.2. Il ricorso è fondato con riferimento alla condanna emessa in ordine al reato di cui al capo 16; ancora in ordine alla riconosciuta applicabilità della L. n. 203 del 1991, art. 7 rispetto alla contestazione ex art. 74 LS e con riferimento ai motivi sollevati in punto alla continuazione interna.
Va dunque disposto l'annullamento con rinvio perchè si proceda, oltre che alla rivalutazione del tema afferente la citata aggravante, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Sono per contro infondati tutti gli altri motivi di ricorso.
7.28.3. Quanto alle ragioni di doglianza che portano all'annullamento, basta al fine richiamarsi alle considerazioni generali espresse al punto 5 della motivazione che precede quanto all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 vista in relazione alla imputazione di cui all'art. 74 LS; ancora, a quelle rese affrontando la posizione del B.G. relativamente alla imputazione di cui al capo 16, da estendere, malgrado il tenore del ricorso sul punto del R., alla posizione di quest'ultimo imputato giusta il disposto di cui all'art. 587 c.p.p., comma 1;
infine, con riferimento alla continuazione interna e segnatamente agli aumenti apportati per le condanne rese in esito al rinvio ed in riforma della sentenza di primo grado, alle indicazioni argomentative spese nel trattare la posizione di E.D. (vedi in particolare il punto 7.9.2.), trattandosi di doglianza dal tenore sostanzialmente identico.
7.28.4. Le ulteriori ragioni di ricorso meritano una disamina ripartita a seconda che riguardino:
- i temi legati alle imputazioni associative;
- le contestazioni cadute sulle condanne rese in primo grado dal Gup e confermate in appello;
- le condanne rese in riforma della sentenza di primo grado e in esito all'annullamento con rinvio reso da questa Corte.
7.28.5. Quanto al primo versante tra quelli evidenziati nel punto che precede (compendiato nei motivi 1 e 3 del ricorso), osserva la Corte come in parte qua le due decisioni di merito si pongano in termini di sostanziale sovrapponibilità quanto alle argomentazioni spese per rispondere alle obiezioni difensive.
Le due decisioni meritano, dunque, una lettura congiunta che rende infondate le contestazioni sollevate in ricorso, peraltro sostanzialmente reiterative di quelle a suo tempo articolate tramite l'originario appello.
Muovendo dai rilievi sollevati in ordine alla mancanza di motivazione sulla attendibilità soggettiva dei diversi collaboranti utilizzati per ritenere sussistente le due associazioni, quella ex art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 1A) e quella di cui all'art. 74 LS di cui al capo 79, è facile osservare, in senso contrario, come la doglianza risulti inconferente non solo perchè travolta dalla puntualità della motivazione resa in primo grado sul punto, ma anche e primariamente, per la stessa genericità della contestazione, tutta fondata su una apodittica, mai adeguatamente specificata nè tantomeno comprovata, previa concertazione del tenore delle dichiarazioni rese dai diversi chiamanti.
Il ricorso, soffre, peraltro, sul tema della sussistenza e della partecipazione all'associazione ex art. 416 bis e della partecipazione qualificata ascritta al ricorrente, di una evidente aspecificità.
La sentenza di appello rimarca con puntualità come già il tenore della intercettazione legata ai colloqui tra il R. ed l' E., caduta sul programma criminale da realizzare una volta tornato in libertà il ricorrente (avuto riguardo ad estorsioni, controllo sul territorio e dotazioni di armi, investimenti sugli stupefacenti) costituiva snodo di per sè assorbente e decisivo della presenza e della continuità dell'associazione mafiosa contestata. Il tutto in linea, proprio sul piano della continuatività dell'azione criminale, con la storia giudiziale della cosca di riferimento, puntualmente tracciata nella sentenza di primo grado, ad integrale ed ulteriore conferma del ruolo di promozione e primariato da ascrivere al ricorrente.
E su tale snodo argomentativo, di decisiva importanza, il ricorso tace. Vale poi ribadire che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Ciò perchè, si è condivisibilmente sottolineato, "i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi, il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - finalità tipica di tutti i delitti associativi - mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. In effetti il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416 c.p., perchè a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. cit.. Cosicchè se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'art. 416 c.p. e dell'art. 74 D.P.R. cit., mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati" (così Sez. U, n. 1149/09 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883; conf., in seguito, Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, Abbrescia, Rv. 253892). Ne consegue che è ben possibile la coesistenza di due distinte organizzazioni criminali, con una parziale coincidenza soggettiva ed oggettiva, che integrino gli estremi di entrambi i delitti associativi in questione; così come la totale identità dei soggetti e delle strutture organizzative, messe in comune tra le due organizzazioni, non preclude affatto il riconoscimento del concorso di tali due reati, laddove dovesse risultare che la medesima associazione di stampo mafioso sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti.(così da ultimo pedissequamente richiamata cfr (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013 - dep. 20/11/2013, P.G., Corso e altri, Rv.
258163).
Di tale regula iuris le due sentenze di merito hanno fatto corretta applicazione. Sia dalla sentenza di primo grado (per il vero più dettagliatamente) che dalla sentenza di appello emerge con chiarezza che parallela all'associazione di matrice mafiosa, il gruppo dei papaninciari e segnatamente la (Ndr: testo originale non comprensibile) capeggiata dal ricorrente, presentava anche una componente organizzata e strutturata dedicata al narcotraffico.
Componente definita attraverso una precisa indicazione sia dei partecipi dediti al narcotraffico (si vedano le dichiarazioni dei collaboranti E.A. e M.V., coinvolgenti tutti soggetti ritenuti sodali al ricorrente, la cui posizione risulta cristalizzata dal giudicato con sentenza passata in giudicato); sia della continuità dell'azione nel tempo (sempre l' E. riferisce della compagine sin dagli anni 96/97) anche in una visione prospettica, tipica della natura permanente dell'accordo sociale (in tal senso è inequivoca la intercettazione riportata nella sentenza impugnata nella quale proprio il ricorrente segnala l'importanza per il gruppo di radicarsi stabilmente nel mercato della cocaina, intessendo cointeressenze con altre realtà locali), costituendo il narcotraffico strutturato in via organizzata e stabile uno dei momenti del programma dell'associazione mafiosa (in parte qua, determinate è l'apporto argomentativo offerto dalla sentenza di primo grado, sia in generale guardando all'azione del gruppo diretto dal ricorrente sia più specificatamente nella parte in cui viene trattata la posizione del R.: si veda da fl. 678). 7.28.6.
Sono parimenti infondati, in alcuni casi anche inammissibili, i motivi legati alle condanne emesse in primo grado (capi di imputazione trattati e contrastati nella prima parte del punto 4 del ricorso).
7.28.6.1. Quanto al capo di imputazione sub 4 (tentata estorsione ai danni dell'imprenditore D.F.) le doglianze risultano travolte dal tenore del colloquio intercettato posto a fondamento della decisione impugnata, dato probatorio la cui lettura offerta dalla Corte appare evidentemente immune da vizi logici, considerata, inoltre, anche la inequivocità dei riferimento (soprattutto in ordine alle recriminazioni dei colloquianti rispetto alla risposta fornita dal D.F. alla richiesta illecita veicolata allo stesso, che aveva evidenziato di essere già sottoposto all'attenzione, di affermata identica matrice estorsiva, di M. e M.L.).
In questo quadro, a fronte della immediatezza del tenore della conversazione, non contrastato in ricorso sotto il versante della illogica interpretazione offertane dalla Corte, le dichiarazioni della persona offesa perdono di rilievo e divengono coerentemente recessive così come correttamente ritenuto dai giudici del merito.
7.28.6.2. Quanto al capo 6 (estorsione alla Elettrosud), la doglianza è inammissibile per più versi.
Non si rinviene traccia di analogo rilievo nell'originario ricorso in cassazione, sì che sul tema si sarebbe formato il giudicato.
In ogni caso, nel motivo oggi addotto si tralacia di considerare che la decisione riposa, in parte qua, sulle dichiarazioni, tutte convergenti, dei collaboranti, che coinvolgono evidentemente nel fatto il ricorrente.
Il gravame è dunque aspecifico rispetto al nucleo argomentativo fondante il reso giudizio di responsabilità.
7.28.6.3. Quanto al capo 12, la motivazione resa dalla Corte distrettuale riposa sulle dichiarazioni dei collaboranti (Bonaventura e M.), riscontrate anche documentalmente (si veda pagina 75 della sentenza quanto alle emergenze del libro matricola) avuto riguardo all'assoggettamento della Gres 2000 rispetto alla assunzione di alcuni soggetti, se non sodali comunque contigui alla cosca, siccome disposte su sollecitazione forzata del R. in esito alle numerose intimidazioni patite dalle persone offese.
Dichiarazioni vieppiù integrate dal tenore delle intercettazioni richiamate in sentenza (una immediatamente coinvolgente il ricorrente e la moglie che, per conto del primo, nel corso della detenzione dello stesso, si interessava delle vicende di pertinenza del marito), immediatamente inerenti la vicenda legata alla assunzione dell' E., sollecitata, seguendo lo stesso metodo illecito, dal B.R..
Imposizione, quest'ultima, resa violando le prerogative che in parte qua si era riservato lo stesso R. quanto alla individuazione dei soggetti da far coattivamente assumere dalla Gres, tanto da provocare le reazione del ricorrente e della moglie, cristallizzata dalla citata captazione, a conferma definitiva dell'assunto dell'accusa.
A fronte di una siffatta argomentazione, la doglianza addotta in ricorso sul punto si rivela inammissibile.
Tramite la stessa, infatti, si sollecita una diversa valutazione del fatto a fronte di una lettura del materiale probatorio, quella offerta dalla Corte distrettuale riassunta nei termini sopra esposti, immune da manifeste incongruenze logiche.
7.28.6.4. In ordine al capo 17 (estorsione alla impresa M.) va ribadita, anche per questo capo di imputazione, l'assenza di riscontri in ordine alla precedente proposizione del ricorso per cassazione con conseguente formazione del giudicato sul punto.
In ogni caso, anche con riferimento a tale imputazione la doglianza è manifestamente infondata giacchè, alla luce di quanto indicato in sentenza, è proprio grazie alla intercettazione espressamente indicata dalla Corte distrettuale, immediatamente coinvolgente il ricorrente, che emerge con evidenza la finalità estorsiva del danneggiamento operato dal G. su mandato del R. in danno dell'impresa interessata. Finalità resa manifesta non solo dal tenore complessivo dei colloqui captati ma anche dalle inequivoche affermazioni dell'imputato nel rimarcare come i responsabili dell'azienda, che avevano denunziato il fatto, non avessero ancora adeguatamente compreso il significato del gesto intimidatorio.
7.28.6.5. In ordine al capo 18 (estorsione a M.S.), le censure esposte in ricorso sono manifestamente infondate.
Osserva infatti la Corte come nella sentenza impugnata si evidenzi con puntualità e logica immuni da vizi che nella conversazione intercettata, in parte qua richiamata, immediatamente coinvolgente il ricorrente, i partecipi al colloquio si riferiscano al M. è dato che trova riscontro nelle stesse dichiarazioni della persona offesa che, per quanto reticente, ha riferito elementi oggettivi (il riferimento alla disponibilità della macina di pietra) tali da consentire di raccordare quel colloquio alla sua persona, senza che su tale punto il ricorso muova contestazioni critiche specifiche.
Tale conversazione conforta adeguatamente le due chiamate rese dai collaboranti, non idoneamente contrastate nel gravame. Non quella del B., che diversamente da quanto indicato in ricorso, indica la fonte delle notizie dallo stesso riferite (la cui mancata escussione è stata favorita dalla adozione del rito abbreviato, non condizionato dall'imputato alla assunzione della testimonianza in questione); nè, ancora, quella del B., contrastata evidenziando elementi in fatto in alcun modo riscontrati.
In questo quadro probatorio, la Corte ha ritenuto deprivata di forza logica la circostanza della avvenuta negazione del fatto da parte della persona offesa. Il tutto secondo una regola valutativa - quella della omertà e dell'assoggettamento consequenziali all'intimidazione di matrice mafiosa, tali da giustificare il silenzio della vittima - che deve ritenersi immune da censure quando, come nella specie, sono inequivocabili le emergenze istruttorie a conferma della minaccia estorsiva.
7.28.6.6. In ordine alla imputazione di cui al capo 20 (l'estorsione posta in danno di P.F.), nel ricorso si lamenta uno stravolgimento del dato istruttorio valutato senza considerare il dato offerto dalle dichiarazioni della persona offesa che, pur confermando di aver subito l'estorsione, non ha coinvolto nella stessa l'imputato ma altri soggetti. La doglianza è manifestamente infondata.
Nella sentenza impugnata si da atto che sia il B. che il M., con dichiarazioni sovrapponibili e pressochè integralmente confermate dallo stesso P., coinvolgano nella estorsione il R., sollecitato ad intervenire dallo stesso imprenditore per garantirgli definitiva protezione a fronte della conflittualità emersa tra i diversi gruppi di riferimento nella zona proprio in ordine alla gestione della estorsione da realizzare in danno della impresa in oggetto. Ed il dato trova definitiva conferma nella intercettazione indicata in sentenza, dalla quale emerge l'interessamento del ricorrente concretatosi nell'ordine rivolto al M. e destinato ai sodali, volto ad interrompere le azioni di fastidio poste in danno del P..
In questa cornice, dal tenore non equivocabile quanto alla responsabilità da ascrivere al ricorrente, perde di consistenza il mancato coinvolgimento del ricorrente nelle dichiarazioni della persona offesa, vieppiù ulteriormente giustificato dal fatto che l'intervento del R. venne di fatto sollecitato, sempre nell'ottica del mantenimento della estorsione pur se diversamente orientata dal punto di vista soggettivo quanto alla percezione del relativo compenso, dallo stesso P..
7.28.6.7. Quanto al capo 54, nel ricorso non viene mossa alcuna critica specifica sulla linearità del ragionamento attraverso il quale la Corte distrettuale ha superato il contrasto tra le dichiarazioni del B. (che ha ricondotto la disponibilità delle armi oggetto di imputazione al R. ed al suo gruppo) e quelle del B. (che le ha riferite al gruppo di M.L.), lamentando piuttosto il ricorrente l'assenza di riscontri alle dichiarazioni (quelle del B.) prese a sostegno della condanna all'uopo resa. Dato, questo, contraddetto dalla motivazione adottata sul punto, grazie al riferimento alla intercettazione, richiamata in sentenza, dalla quale emerge la consapevolezza del luogo di custodia della armi in oggetto in capo all' E.D., vicino al R. ed intraneo al relativo gruppo, così da rintracciare, con valutazioni immuni da manifeste incongruenze un riscontro logico alle propalazioni del B..
7.28.7. Nel ricorso del R., segnatamente nella seconda parte del punto 4 del ricorso, vengono addotti vizi di violazione di legge e difetto di motivazione riferiti alle condanne rese dalla Corte distrettuale in riforma della sentenza di primo grado.
7.28.7.1. Quanto al capo 7 (estorsione ai (OMISSIS)) la sentenza di primo grado risulta modificata in ragione delle dichiarazioni del V., acquiste nel giudizio di appello, grazie alle quali si è pervenuti alla conclusione della riferibilità al R. degli atti di intimidazione posti in essere dal F.L. in danno della famiglia Marchese.
La difesa adduce due profili di evidente illogicità: nel periodo di riferimento il R. era detenuto; il F., inoltre, non apparteneva alla cosca dei papaniciari si che sarebbe illogico ritenere che per tale azione il ricorrente si sia avvalso di un soggetto estraneo al suo gruppo.
Le due censure non intaccano il portato logico della decisione impugnata. L'estorsione alla Gres 2000 e il materiale probatorio nell'occasione esaminato e riportato in sentenza fornisce adeguata dimostrazione di come, in linea di principio, il ricorrente fosse attivo nel monitorare anche nel corso della detenzione, gli interessi illeciti della cosca. La detenzione, dunque, non altrimenti supportata da altri aspetti fattuali, non costituisce un fattore di manifesta illogità del ritenere.
Quanto al ruolo del F., soccorre al fine la descrizione contenuta in primo grado quanto alla relativa posizione soggettiva (si cfr in particolare il fl 495) dalla quale emerge che il suddetto era intraneo al gruppo Macrì, conferderato al clan Vrenna-Corigliano- Bonaventura. Negli anni 2000 il relativo gruppo di riferimento ebbe ad assumere profili di contiguità con i papaniciari e segnatamente alla frangia capeggiata dal R., finendo per rappresentare per tale ultima cosca snodo essenziale per l'espansione nel territorio crotonese oltre gli originari confini di competenza.
Da qui la manifesta inconsistenza dell'indicazione difensiva siccome emergente dal tenore complessivo delle due decisioni di merito.
7.28.7.2. Quanto ai capi 9, 15, 16, 24, 25, preliminare in rito è la contestazione relativa alla aspecificità dell'appello del PM, che avrebbe dovuto portare ad una declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso.
Valutazione pregiudiziale, questa, tuttavia superata da quanto evidenziato in precedenza al punto 2 della motivazione.
7.28.7.3. In ordine al capo 9, la difesa sostiene che le dichiarazioni del V. destinate ad integrare e riscontrare quelle del B. e del M., sarebbero tuttavia relative a fatti, accaduti nel 2008, dunque successivi rispetto all'epoca presa in considerazione nella contestazione.
La doglianza è infondata.
In sentenza si precisa che nel rendere le proprie dichiarazioni il V. ebbe a collocarle temporalmente all'anno 2008 o comunque al periodo nel quale furono poste in essere le intimidazioni ai danni del D.P. (realizzate nel 2007, come precisato sempre in sentenza trattando la medesima imputazione). Ed in ragione di tanto viene ancorato a tale momento l'incontro del collaborante con gli emissari del R., reso a ridosso del pestaggio del D.P. D., pacificamente compatibile con il periodo in contestazione e con le successive evoluzioni fattuali, coerentemente descritte nel racconto dei diversi collaboranti, che videro la consegna di parte dell'estorsione suddetta ai papaninciari guidati dal R. oltre che al V.P. (suddivisa in misura analogamente riferita sia dal V. che dal M.).
7.28.7.4. In ordine al capo 15, ritiene la Corte che possa farsi riferimento a quanto già segnalato nel trattare la posizione del P.D. (si veda il punto 7.22.5 della motivazione che precede) nel ritenere sussistenti i presupposti costitutivi del tentativo di estorsione oggetto di imputazione.
7.28.7.5. Quanto al capo 24, secondo la difesa del ricorrente la dichiarazione del V., acquisita in appello, non troverebbe riscontro nella intercettazione relativa al colloquio occorso tra l' E. ed il R. nel quale si parla della estorsione oggetto della presente imputazione siccome effettuata dal M.L..
La lettura offerta dalla Corte distrettuale del relativo colloquio captato sarebbe illogica e contrastante con il dato letterale della stessa. La doglianza è infondata.
La interpretazione del dato captato offerta della Corte distrettuale - in forza della quale il M. era il materiale percettore della somma oggetto della estorsione senza che tanto potesse portare ad escludere dal fatto il ricorrente - non appare viziata da manifesta illogicità. Il Giudice dell'appello ha infatti attribuito al colloquio in questione principalmente il valore di una acquisita conferma sia della percezione del contributo estorsivo da parte della detta impresa; sia della riconducibilità della estorsione ai papaninciari, tanto che dal colloquio emergeva la piena consapevolezza in capo al R. ed all' E. delle connotazioni essenziali dell'estorsione stessa.
Il tutto in linea con i dati offerti dalla propalazione del V., che ha ricondotto l'estorsione al ricorrente, specificando tratti indicativi del fatto pienamente coincidenti (sul piano cronologico, su quello afferente l'importo del contributo illecito percepito nonchè in punto alla individuazione della impresa ed alla natura dei lavori resi dalla persona offesa) con quelli riferiti dai due colloquianti nel dato captato.
7.28.7.6. In ordine alla imputazione di cui al capo 25 (tentata estorsione T.), la difesa contesta il significato ascritto alla intercettazione dei colloqui tra P.D. e R., piuttosto equivoci. E sarebbe stato tralasciato integralmente il tenore delle dichiarazioni della persona offesa che ha negato di aver ricevuto richieste estorsive, di conoscere gli imputati, di aver dato materiale al R. senza ricevere il corrispettivo. La doglianza non coglie nel segno.
Le credibilità del teste non merita censure e si sottrae al vaglio del giudizio di legittimità perchè viene valutata dalla Corte distrettuale alla luce del quadro ambientale complessivo che ha connotato molte delle dichiarazioni delle persone offese, apertamente smentite, come nel caso, dal tenore del quadro istruttorie emerso in corrispondenza con la prospettazione accusatoria. Nel caso, dalla lettura della decisione impugnata, appare coerentemente ascritto, un valore decisivo al tenore della seconda intercettazione tra quelle riportate dalla Corte distrettuale. Intercettazione dalla quale emerge l'attentato posto in essere personalmente dall' E. ai danni del T. (perfettamente individuato senza che sul punto possa emergere dubbio in ragione dell'erronea indicazione del nome di battesimo, essendo determinante in senso contrario la natura dell'attività esercitata dalla vittima). Ed è proprio grazie a tale intercettazione, la cui lettura interpretativa offerta dalla Corte appare immune da manifeste incongruenze logiche, che la relativa attività di intimidazione strumentale all'imputazione mossa nella specie viene coerentemente ascritta ad una iniziativa comune ai soggetti coinvolti nel colloquio (il P., l' E. e il R.), cosi da privare radicalmente di fondatezza il motivo di ricorso.
7.28.7.7. Infine va evidenziato come, relativamente alle sole condanne rese in riforma della sentenza di primo grado, la difesa ha contestato il difetto di motivazione in punto alla ritenuta aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, contestata e ritenuta con riferimento a tutte le imputazioni in questione. La lettura delle due decisioni di merito rende palesemente inconferente il rilievo alla luce di un dato inequivoco che caratterizza la valutazione sottesa ai profili di responsabilità ascritti, tra gli altri, anche all'odierno ricorrente con riferimento alle imputazioni oggetto di giudizio:
l'attività estorsiva diretta a gravare le iniziative imprenditoriali presenti nel territorio di riferimento costituiva snodo essenziale dell'azione criminale del gruppo dei papaninciari. Il territorio di riferimento era integralmente battuto dalla cosca in questione e anche le due frange, del R. e del M.L., per quanto in grave contrapposizione, non raramente condividevano il frutto delle estorsioni, rivolte ad una massa indistinta di imprese senza sostanzialmente lasciare spazio ad attività criminali non riconducibili alla relativa egida associativa. Il campo delle estorsioni, in sostanza, risultava inscindibilmente connotato dalla iniziativa di matrice mafiosa tanto da determinare quella situazione di omertà e assoggettamento riscontrata nelle deposizioni testimoniali. Del resto, come confermato dai collaboranti, il ricavato dalle estorsioni veniva acquisito in una cassa comune e poi ripartito in quote dalle diverse cosche.
Inequivoco deve ritenersi dunque, sotto entrambi i versanti, il dato dell'aggravante in contestazione, non esplicitata nella motivazione perchè immediatamente attratta alla dinamica complessiva delle vicende in fatto relative alle estorsioni in oggetto, di volta in volta tracciate argomentando sui singoli reati.
Di ciò appare peraltro consapevole la stessa difesa, tanto da non aver sollevato obiezione alcuna nei confronti delle altre imputazioni già riconosciute in primo grado, essendo pacifica la riconducibilità delle stesse all'egida del metodo e della agevolazione mafiosa, al pari di quanto è a dirsi per quelle oggetto della presente contestazione, senza che mai sul punto vi sia stato esplicito approfondimento argomentativo.
7.29. T.P., V.M., V.A. e V.U.. Tutti questi ricorrenti sono accomunati dalla proposizione delle relative doglianze, in parte comuni, attraverso un unico ricorso. Con riferimento agli stessi, la decisione assunta da questa Corte ha un tenore identico quanto a due dei temi prospettati, per tutti gli imputati, con il ricorso, segnatamente quelli afferenti la condanna per i fatti sanzionati ex art. 73 LS e l'aggravante riconosciuta L. n. 203 del 1991, ex art. 7 avuto riguardo l'associazione ex art. 74 LS. Tanto ne giustifica un trattamento unitario.
7.29.1. Avuto riguardo ai due profili sopra indicati, utili a giustificare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento a tutti i sopra elencati ricorrenti, vanno ribaditi i momenti argomentativi tracciati in precedenza ai punti 4 e 5 della presente motivazione.
Con l'ulteriore precisazione che graverà sul giudice del rinvio, una volta rinnovato il giudizio sui profili di responsabilità ascritti ai diversi imputati con riferimento al reato ex art. 73 LS, valutare, anche in risposta ai motivi aggiunti all'uopo depositati, la possibile sussistenza di eventuali conseguenze correlate alla declaratoria di inconstituzionalità resa dal Giudice delle leggi con la citata sentenza nr 32/14 in punto di determinazione della pena.
7.29.2. Nel ricorso viene prospettata la inammissibilità originaria dell'appello del PM avuto riguardo tutte le imputazioni involgenti i detti imputati definite in sede di rinvio con condanna degli stessi in riforma della decisione del Gup. Ed anche questo tema, nella sua infondatezza, risulta assorbito dalla valutazione generale spesa al punto 2 della motivazione che precede.
7.29.3. V.U. e A. hanno contestato il giudizio di responsabilità reso dalla Corte distrettuale quanto alla imputazione ex art. 74 LS. Condannati in primo grado per l'associazione ex art. 74 LS ed assolti per il 73 stessa legge, in secondo grado la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che V.U. avesse rinunziato, confermando per il resto la sentenza, avuto riguardo alla imputazione associativa, quanto all' A..
Interposto ricorso per cassazione, questa Corte ha accertato l'errore caduto sulla ritenuta rinunzia operata dal V.U., annullando con rinvio la statuizione nella parte afferente la detta posizione e decretando l'assorbimento dei profili di doglianza sollevati dal V.A. nell'annullamento correlato alla declaratoria di inammissibilità dell'appello del PM. Quanto alla contestazione associativa, i motivi di ricorso non colgono nel segno.
La motivazione dei giudici del merito riposa sulle convergenti dichiarazioni di diversi collaboranti che segnalano elementi utili per tracciare la continuità dell'azione illecita comunemente ascritta ai sodali in coerenza alla permanenza che connota l'associazione ex art. 74 LS. Tanto avuto riguardo all'azione posta in essere dai due ricorrenti quali coadiutori del fratello F. quanto al traffico di sostanze stupefacenti, in particolar modo droghe leggere.
Il tenore delle propalazioni richiamato in sentenza si conforta vicendevolmente, dando luogo al tipico fenomeno della convergenza del molteplice, in presenza di informazioni tutte sovrapponibili senza che vi sia alcuna concreta emergenza dalla quale ricavare l'ipotesi della medesimezza della fonte di riferimento. E si tratta tutti di chiamanti che riferiscono di contatti diretti con i componenti di questo gruppo associativo, già adeguatamente stagliato, sul piano della partecipazione costituiva e soggettiva anche dalla sola presenza dei tre fratelli sopra indicati.
Nè, ancora, colgono nel segno le contestazioni relative al giudizio di attendibilità soggettiva dei dichiaranti. La sentenza contiene una valutazione in parte qua del tema, sintetica ma lineare e priva di manifeste incongruenze logiche; per contro, i rilievi articolati in ricorso, sono meramente reiterativi di quelli sollevati in appello e soffrono della medesima genericità così da giustificare la sinteticità della risposta offerta dalla Corte.
Le dichiarazioni dei collaboranti, si è detto, danno conto della continuità nel tempo dell'azione. Descrivono una ripartizione di compiti tra i tre indicati componenti: F., giudicato separatamente con il rito ordinario, con compiti di sovraordinazione e coordinamento; U. chiamato allo spaccio; A. al taglio. Il tutto a conferma di una seppur basilare e soggettiva struttura organizzativa, caratterizzata ulteriormente dalla precisa indicazione dei canali sistematici di approvvigionamento.
E tanto vale per distinguere adeguatamente la condotta riscontrata dal mero concorso, risultando configurati gli estremi tipici dell'affectio e della societas sceleris, primariamente connotati, nel caso dell'associazione ex art. 74, nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, qui agevolmente riscontrata ex post per la disponibilità, duratura ed indefinita nel tempo, mostrata dai detti componenti al perseguimento del programma criminoso del sodalizio.
7.29.4. Sono infondati anche i motivi caduti sul mancato riconoscimento della continuazione esterna. Correttamente, infatti, la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 81 cod. pen. in assenza della dimostrazione della unitarietà del progetto sotteso al reato separatamente giudicato rispetto all'associazione ex art. 74 LS. 7.29.5. L'annullamento con rinvio per le ragioni sopra specificate rimette in discussione i temi e assorbe in sè le doglianze afferenti le generiche e la dosimetria della pena da rivalutare in esito al giudizio da rinnovare sulle condanne rese per la violazione dell'art. 73 LS, resa in riforma della decisione di primo grado.
7.29.6. Quanto alla posizione del V.M., definitiva la responsabilità per le imputazioni fatte oggetto di condanna in primo grado (per quel che qui primariamente interessa, cadute sull'associazione di cui al capo 1 e quella di cui ai capi 79 - 79 BI ex art. 74 LS), la posizione del ricorrente viene in gioco nella presente fase di legittimità avuto riguardo alla condanna ex art. 73 LS, resa in sede di rinvio in riforma della decisione di primo grado e caducata per quanto sopra specificato, al pari della valutazione spesa per ritenere sussistente l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 con riferimento all'imputazione ex art. 74 LS; involge ancora la condanna per la estorsione di cui al capo 9 e quella per la detenzione e il porto delle armi di cui al capo 49.
I temi di ricorso inerenti tali ultimi due condanne non colgono nel segno. La condanna per l'estorsione di cui al capo 9, nella puntuale motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale, trova fondamento nel reciproco riscontro fornito alle dichiarazioni del M. dalle propalazioni del V., non presenti in primo grado, sulla partecipazione dell'imputato alle intimidazioni poste in essere ai danni dei D.P. nel conflitto che si rea creato tra i Macrì e Russelli per un verso e V. dall'altro.
Del pari, la condanna per l'imputazione di cui al capo 49 trova coerente sostegno nella intercettazione richiamata, coerentemente letta dalla Corte distrettuale rispetto al tenore della stessa, espressamente riportato, non contrastato adeguatamente in ricorso senza l'indicazione dei profili di manifesta illogicità che potrebbero viziarne il portato.
Il mancato riconoscimento delle generiche, contrastato in ricorso, trova una puntuale giustificazione nel giudizio di particolare pericolosità ascritto al ricorrente vieppiù supportato dalle nuove condanne rese in appello in esito al rinvio.
Il tema della dosimetria della pena, infine, è assorbito, come sopra riferito per i Vallone, dall'annullamento con rinvio disposto sui temi afferenti l'aggravante ex art. 7 e la responsabilità per l'ipotesi di reato sanzionata ex art. 73 LS. 7.29.7. Quanto a T.P., l'anticipato annullamento con rinvio per i capi e punti della decisione sopra precisati, assorbe le ulteriori tematiche afferenti le generiche e il rispetto dei criteri seguiti per la dosimetria della pena segnalati in ricorso e ribaditi con i motivi aggiunti.
7.30. V.L..
7.30.1. L'imputato con la sentenza di primo grado è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1 (in esso assorbita la condotta di cui al capo 1A), 35, 36, 75, 78, 79 e 79 BH, limitatamente all'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, unificati per il vincolo della continuazione.
E' stato assolto dai reati di cui ai capi 9, 76 e 77 per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come contestato al capo 79 e 79 BH perchè il fatto non sussiste.
Interposto appello sia dal PM che dall'imputato la Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, ha escluso la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena inflitta dal primo giudice.
Proposto ricorso per cassazione, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del V. in relazione alla esclusione della circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre alla ritenuta ammissibilità dell'appello del P.M..
Con la sentenza impugnata è stata riconosciuta la responsabilità per la estorsione di cui al capo 9, quella per i reati ex art. 73 di cui al capo 79 BH; è stata riconosciuta l'aggravante ex art. 7 e negato il beneficio delle generiche.
7.30.2. Il ricorso segue integralmente la sorte del gravame interposto dal V., essendo caratterizzato da una sostanziale identità delle relative doglianze.
Vanno accolti i motivi afferenti la condanna ex art. 73 LS (con esclusione delle asserzioni difensive dirette a contrastare l'attendibilità soggettiva dei collaboranti, non solo per la genericità dell'assunto ma anche perchè valutazione coperta dal giudicato caduto sul punto una volta rinunziati i motivi legati alla responsabilità per l'associazione, fondata sulla identica prova dichiarativa) in linea con l'argomentare speso al punto 4 della motivazione che precede.
Ancora, si impone l'annullamento con rinvio relativamente all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 con riferimento all'associazione ex art. 74 LS, sempre per le considerazioni svolte in precedenza al punto 5.
Le due questioni sopraindicate assorbono poi il tema afferente la dosimetria della pena ed il rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
Non meritano l'accoglimento, per contro, le doglianze mosse avverso la condanna afferente l'estorsione D.P. (capo di imputazione sub 9).
La decisione correttamente riposa sul riscontro, acquisito in secondo grado, puntualmente garantito dalle dichiarazioni del V. G. alle propalazioni auto ed etero-accusatorie rese dal M. nel coinvolgere il ricorrente nell'azione estorsiva, specificamente con compiti esecutivi quanto alle intimidazioni rese presso il centro commerciale della persona offesa.
Riscontro contrastato adducendo un asserito travisamento probatorio rispetto alle affermazioni rese dal collaborante V. senza tuttavia allegare al ricorso il testo delle dichiarazioni assertivamente travisate dalla Corte distrettuale così da rendere non autosufficiente il gravame.
Infine, in punto di generiche, negate in esito al rinvio a differenza di quanto effettuato dal precedente Giudice di Appello in linea (non tanto con la condanna legata alla contestazione per la violazione dell'art. 73 LS quanto piuttosto) con la condanna per il capo sub 9, la doglianza, a tacer d'altro, è inammissibile per non avere il ricorrente indicato gli elementi di segno positivo che, pretermessi dal Giudice del merito, avrebbero nella specie giustificato la invocata concessione delle attenuanti in questione.
7.31. C.M..
7.31.1. Condannata in primo grado per estorsione aggravata ex art. 7 (capo 12) e partecipazione all'associazione di cui al capo 1A, in appello è stata mandata assolta da entrambe le ipotesi per non aver commesso il fatto.
Proposto ricorso in cassazione, la sentenza di appello è stata annullata per non avere la Corte motivato appieno sugli elementi probatori addotti a sostegno dell'accusa; in particolare, con riferimento al tenore delle intercettazioni, integralmente pretermesse.
In sede di rinvio la Corte distrettuale ha confermato l'assoluzione per l'associazione limitando la condanna alla sola estorsione.
7.31.2. Sono infondati, ai limiti della inammissibilità, i motivi, compresi quelli nuovi depositati in data 8 ottobre 2014, articolati dalla difesa del ricorrente.
La sentenza riposa su un percorso argomentativo perfettamente coerente al quadro probatorio ed appare immune da vuoti e incongruenze logiche. Nel motivare, la Corte distrettuale muove dalle intimidazioni oggettivamente patite dall'impresa in questione nel corso degli anni, dato incontrovertibilmente acquisito. Viene poi coerentemente ascritto rilievo alle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti B. e M., in forza alle quali si da conto dell'assoggettamento della impresa in questione agli interessi della cosca dominata dal marito della C., come confermato dall'imposta assunzione di soggetti contigui, se non sodali, alla detta associazione su indicazione forzosa proveniente dal R. (si veda sul punto quanto già evidenziato nel trattare la posizione del R. anche con riferimento agli acquisiti riscontri documentali alle dichiarazioni dei chiamanti).
Ancora si da particolare spazio argomentativo alle intercettazioni legate all'assunzione di E.D., resa senza seguire l'impulso immediato in tal senso reso dal R. (e per esso della moglie e del fratello F. lungo la detenzione di quest'ultimo), ma sempre in linea con le forzature legate all'imposizione mafiosa correlata alla cosca, nel caso grazie all'interessamento del B..
Questa violazione di prerogative costituisce, come si è già anticipato guardando alla posizione del R., l'argomento essenziale dei colloqui richiamati in sentenza, occorsi tra l' E., il B. ed il R.S. per un verso nonchè di quelli occorsi e captati tra il R. e la moglie, intercettati in carcere; e segna in modo inequivoco la partecipazione della ricorrente all'estorsione contestata, costituendo ausilio essenziale per la veicolazione al marito detenuto delle relative vicende legate alla gestione della imposizione legata alla Gress 2000, così da garantire al consorte di mantenere intatto il ruolo di egemonia anche con riferimento al suddetto affare illecito malgrado la carcerazione.
Questo il quadro argomentativo oggetto di contrasto, la sentenza impugnata appare immune da censure utilmente prospettabili in questa sede. Il percorso tracciato dal giudice del rinvio non rivela spazi di illogicità, di certo non ravvisabili nella contemporanea assoluzione per la contestazione associativa, correlata alla ritenuta natura isolata della condotta ascritta alla ricorrente. Appare, inoltre, coerente a norma. Tanto sia nel ritenere sussistenti i profili costitutivi dell'estorsione, non potendosi dubitare che l'imposizione dei dipendenti rappresenti un danno per la persona offesa, decisivamente limitata nella scelta di una delle componenti essenziali attraverso le quali si dipana l'attività aziendale, mentre, piuttosto, rappresenta situazione in fatto, eccentrica rispetto ai rilievi suscettibili di articolazione in sede di legittimità, quella della affermata non contiguità al R. ed alla cosca dallo stesso retta, dei soggetti indicati in sentenza siccome assunti su sollecitazione coattiva del suddetto; sia, ancora, nel tracciare la funzionalità e la strumentante della condotta ascritta alla ricorrente nell'ottica afferente il contestato concorso.
Riposa, infine, su un substrato probatorio letto in termini assolutamente coerenti ed inequivoco quanto ai profili di responsabilità ascrivibili alla ricorrente. Per contro le osservazioni di segno contrario esposte in ricorso e nei motivi aggiunti assumono il tono della lettura alternativa, non consentita in questa sede mentre il giudizio di inattendibilità reso quanto alle dichiarazioni dei testi a difesa appare puntualmente superato dal preponderante e decisivo rilievo ponderale ascrivibile al quadro accusatorio siccome correlato alla lettura integrata e complessiva delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei chiamanti, dati pretermessi nella originaria valutazione resa in appello, coerentemente cassata già da questa Corte con la sentenza di annullamento già resa. Non emerge poi dagli atti che, con l'originario appello, sia stato contestato il giudizio caduto sulla applicazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7; in ogni caso, il ricorso non solo tace oggi sui motivi originariamente articolati ma appare anche deprivato di un attuale interesse.
Vero è che la decisione impugnata non modifica sul punto quella di primo grado quanto alla citata aggravante; di fatto, tuttavia, non ne tiene conto in sede di determinazione della pena (si veda il fl 323) laddove vengono tenute presenti solo le generiche già riconosciute in primo grado, implicitamente considerate nel determinare la pena poi ridotta per il rito, senza operare alcun giudizio di comparazione con la citata aggravante. E tanto assorbe anche l'ulteriore doglianza caduta sulla prevalenza delle generiche.
La valutazione della condotta, emergente dal tenore complessivo della motivazione, rende, infine, inconferenti le generiche doglianze rivolte alla argomentazione spesa per sostenere il trattamento sanzionatorio applicato alla ricorrente in esito alla parziale riforma della decisione di primo grado.
7.32. G.A..
7.32.1. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole in primo grado del reato di cui al capo 1A. E' stato assolto dai reati di cui ai capi 79 e 79 CV per non aver commesso il fatto.
Proposto appello sia dal G. che dal PM la Corte d'Assise di Appello ha assolto l'imputato anche dal delitto di cui al capo 1 A, dichiarando al contempo inammissibile il ricorso della parte pubblica.
Interposto ricorso in Cassazione, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del G. in relazione all'assoluzione per il capo 1 A ed in relazione alla ritenuta inammissibilità dell'appello del P.M. Con la sentenza impugnata, la condanna per il reato associativo di cui al capo 1 A, già resa dal GUP, è stata confermata; condanna si è avuta anche per l'associazione in punto ai reati legati al narcotraffico.
7.32.2. Il gravame del G. è infondato e merita la reiezione.
In esito all'annullamento disposto da questa Corte si sollecitava il Giudice del rinvio ad operare un nuovo giudizio in punto ai profili di possibile convergenza del narrato dei collaboranti M. e B.; ancora a considerare il tenore delle intercettazioni, deprivate di rilievo con la sentenza annullata in base ad una valutazione non tanto contrastante con il tenore letterale delle stesse bensì meramente apparente, per averne la corte integralmente tralasciato il contenuto. In ragione di tanto, la Corte distrettuale, in linea con le valutazione del giudice di prime cure ha segnalato la reciprocità dei riscontri forniti vicendevolmente dalle dichiarazioni dei due collaboranti, in punto alla affermata intraneità del G.. Si rimarca all'uopo in sentenza che il B., nel riferire della latitanza, ha dato conferma di aver ricevuto la collaborazione del gruppo dei papaninciari, indicando, tra quelli partecipi a siffatto gruppo che ebbero materialmente a prestare tale attività, segnatamente il G..
Dichiarazioni queste cui si sovrappone il racconto del M., intraneo al medesimo gruppo, che ha, seppur con ruoli diversi, confermato la partecipazione del ricorrente alla cosca riferita dal B.. La condotta specifica riferita dal B., nella valutazione spesa dalla Corte distrettuale, ha assunto un rilievo logico determinante. Tanto perchè siffatta collaborazione andava inquadrata nella collaborazione tra le due cosche; ancora, in ragione del fatto che l'assumere ed eseguire un ruolo di cosi marcato rilievo (curare la latitanza di un soggetto al vertice di altra cosca) costituisce conferma logica dell'elevato livello di fiducia assunta all'interno del gruppo, a conferma della intraneità riferita dai collaboranti.
Cogliendo la sollecitazione resa da questa Corte, il giudice del rinvio ha poi dato spazio argomentativo al tenore di tre diverse intercettazioni, lette in coerenza con l'interpretazione del dato captato fornita dal GUP. Si tratta delle intercettazioni distinte dai nn 139, 1142, 2103 del 2006 dalle quali emerge la disponibilità del ricorrente a porre in essere azioni delittuose nell'interesse del gruppo nonchè il ruolo di assoluta fiducia che lo legava al capo della cosca, M.L..
7.32.3. Alla luce di tale portato argomentativo, la prima doglianza sollevata in ricorso non coglie nel segno.
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, le dichiarazioni dei due collaboranti si riscontrano reciprocamente quanto al dato centrale della intraneità ascritta al ricorrente. Vero è che le due propalazioni accusatorie non convergono in termini di assoluta identità quanto al ruolo assunto dall'imputato all'interno e nell'interesse del gruppo facente capo al M.L.. Ma in parte qua le indicazioni offerte dai due dichiaranti non si pongono in termini di reciproca inconciliabilità logica (per la compatibilità delle condotte specifiche descritte) e, soprattutto, per quel che qui primariamente interessa, trovano un determinante elemento di supporto esterno a conferma nel portato delle intercettazioni, idoneo a riscontrare la disponibilità mostrata dal ricorrente rispetto alle esigenze del gruppo in funzione della realizzazione del relativo programma criminale. Il travisamento probatorio correlato al risultato delle intercettazioni appare infine mal posto.
Non solo lo stesso cade su un materiale istruttorio conformemente letto da entrambi i giudici del merito; ma, ancor più radicalmente, risulta non adeguatamente supportato sul piano della autosufficienza del ricorso, avendo il ricorrente omesso di allegare le relative trascrizioni al gravame così da precludere ogni eventuale disamina da parte della Corte quanto alla sussistenza effettiva del vizio addotto.
7.32.4. Il secondo motivo è inammissibile.
La contestazione di cui al capo 1A è mossa in permanenza oltre l'entrata in vigore della novella del 2008 quanto al tenore dell'art. 416 bis cod. pen.. Coerentemente, dunque, il dato normativo applicato è quello vigente all'epoca della decisione (cfr Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259482).
Sono generici, poi, i rilievi volti a contrastare la motivazione adottata in ordine al reso giudizio di equivalenza delle circostanze.
Rilievi che si sostanziano in una elencazione delle ragioni fondanti la concessione delle generiche, senza che risultino specificati i motivi che, inficiando sul piano logico la scelta operata dai Giudici del merito, avrebbero dovuto imporre il giudizio di subvalenza delle aggravanti contestate.
7.33. O.G.G..
Il ricorrente è stato assolto in primo grado dalle imputazioni di cui ai capi 69 e 70 relative alla detenzione ed al porto delle armi meglio descritte nel capo sub 69, finalizzate al compimento della rapina, poi non portata a termine, di cui al capo 70 e dunque contestata nella forma tentata, aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, da realizzare in danno dei furgoni portavalori dei Vigili Notturni di Crotone.
In particolare, il ruolo ascritto nella imputazione afferiva alla consegna delle chiavi di un immobile adiacente la sede dei Vigili Notturni in modo da favorirne l'accesso al commando che avrebbe dovuto eseguire l'assalto.
In primo grado l'assoluzione è stata motivata dal contrasto tra le dichiarazioni dei due chiamanti in correità divenuti collaboranti, B.L. e C.A., avendo il primo affermato che al momento della esecuzione, l'imputato ebbe a negare la consegna delle chiavi, il secondo ad affermare che tale consegna venne effettuata.
Interposto appello, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso con decisione poi annullata da questa Corte con rinvio.
In sede di rinvio e con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado l'imputato è stato condannato in ragione del peso assunto dalle dichiarazioni del V.G., acquisite ex art. 603 cod. proc. pen. il quale ha definitivamente conclamato, secondo la valutazione della Corte distrettuale il ruolo di basista e organizzatore della tentata rapina ascritta al ricorrente.
7.33.2. I motivi di ricorso articolati dalla difesa dell'imputato non meritano l'accoglimento.
Non è fondata l'addotta violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen..
E' pacifico che il ricorrente non risulta espressamente indicato nel capo di imputazione tra gli organizzatori del fatto poi non compiutamente portato a termine. E in linea di principio non può negarsi che il diverso ruolo ascritto ai concorrenti nella specie potrebbe assumere un rilievo determinante nella configurazione esatta dell'accusa oggetto di imputazione, considerando che risulta contestato il reato nella forma tentata.
Va tuttavia evidenziato come il presupposto in fatto della mancata consegna delle chiavi dell'immobile da parte del ricorrente, sul quale risulta imperniata la strategia difensiva, altro non costituisce se non un mero sviluppo processuale, estraneo alla imputazione in processo. In termini fuorvianti, finisce, dunque per essere considerato nella valutazione funzionale al giudizio di correlazione tra accusa e sentenza.
Piuttosto, proprio le caratteristiche della vicenda per come emergenti ab origine dalla imputazione e segnalatamente la natura del ruolo ascritto al ricorrente (che doveva consentire l'accesso alla sede logistica funzionale alla realizzazione del fatto, snodo primario del programma criminale comune) ne ricostruiscono, in termini di ovvietà logica, una partecipazione per forza di cose correlata alla fase ideativa del programma criminale.
La considerazione del ruolo dell'imputato quale partecipe del fatto sin dalla fase della ideazione del programma criminale da realizzare, siccome emergente dalle valutazioni rese a fondamento del giudizio di responsabilità reso dalla Corte distrettuale in sede di rinvio, appare dunque logicamente ricompresa nella imputazione originaria, finendo pertanto per negare in radice l'idea difensiva della violazione delle prerogative difensive sottesa alla lamentata violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen..
7.32.3. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo.
Vero è che nella sentenza è dato scorgere una contraddizione intrinseca sul piano logico. In linea con quanto osservato nel ricorso, non pare dubitabile che, seguendo le dichiarazioni del B. per come riportate nella stessa decisione, fu il dissenso mostrato dal ricorrente rispetto alla consegna delle chiavi dell'immobile a deviare la esecuzione del programma e non, come ritenuto in sentenza, l'opposto.
Ciò tuttavia non inficia integralmente il portato della decisione.
La Corte distrettuale, muovendo dalle dichiarazioni del V. G. siccome acquisite in esito alla rinnovazione istruttoria disposta in esito all'annullamento con rinvio reso da questa Corte, ha concentrato l'attenzione sul ruolo di partecipe del ricorrente sin dalla ideazione del fatto così da farlo rispondere con gli altri correi considerata l'idoneità non equivoca degli atti riscontrati all'atto dell'intervento della polizia. E, diversamente da quanto segnalato nel ricorso, questo ruolo, non pare esclusivamente supportato dalle dichiarazioni del V.. Trova ragione logica, per quanto sopra già anticipato, nella natura del compito riservato al ricorrente; e, a ben vedere, per quanto emerge dalla decisione impugnata, nei tratti delle dichiarazioni dello stesso B. laddove il collaborante, a conferma dell'assunto in parte qua del V., segnala che gli incontri ideativi furono effettuati presso la casa ed alla presenza del ricorrente, così da confortare l'idea, già adeguatamente supportata sul piano logico, della partecipazione dello stesso sin dalla fase di organizzazione dell'evento.
In questo quadro di riferimento, il fulcro del giudizio afferente la responsabilità del ricorrente attiene dunque al significato ed alla forza da ascrivere alla mancata consegna delle chiavi nell'ottica della possibile applicazione alla specie del disposto di cui all'art. 56 c.p., comma 3.
In parte qua, ritiene la Corte che il contegno sopra descritto non porti comunque all'applicabilità alla specie della desistenza volontaria.
In tema di tentativo afferente un reato plurisoggettivo, il concorrente, per giovarsi del disposto di cui all'art. 56 c.p., comma 3, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (Sez. 1, Sentenza n. 9284 del 10/01/2014, Rv. 259250;
Sez. 6, Sentenza n. 27323 del 20/05/2008 Rv. 240737).
Elementi nel caso di specie non riscontrabili nella condotta ascritta al ricorrente che non ebbe a porre in essere alcune effettiva iniziativa volta ad ostacolare radicalmente l'ulteriore esecuzione del piano pur seguendo una linea di attuazione alternativa rispetto a quella originariamente programmata.
Da qui la infondatezza dei motivi di ricorso.
7.34. B.L. (nato nel (OMISSIS)).
7.34.1. Riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 2, 16 bis, 20, 21, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 41, 42, 44, 45, 57, 69, 70, 71, 79 e 79 B, a, b, e, unificati dal vincolo della continuazione, al ricorrente il Gup ha riconosciuto le generiche prevalenti sulle contestate aggravanti oltre alla attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8.
In appello, su ricorso dell'imputato in punto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'Assise di Appello, pur se nel dispositivo escludeva per tutti gli imputati la circostanza aggravante di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione alle violazioni concernenti gli stupefacenti, e quindi anche in relazione al B.L. cl.
(OMISSIS), confermava le statuizioni e la pena irrogata in primo grado allo stesso imputato.
La Corte di Cassazione annullava la sentenza di secondo grado in relazione all'esclusione della citata circostanza aggravante, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato.
Con la sentenza impugnata è stata confermata la pena dovendosi riconoscere la circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
7.34.2. Il ricorso è inammissibile.
Anche a voler ritenere fondata in diritto ed in linea di principio la questione legata alla non applicabilità alla specie dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in ragione del disposto di cui all'art. 8 comma 2 stessa legge e pur tralasciando il fatto che nel precedente ricorso in cassazione, nel quale il tema era presente in termini identici, la questione non era stata sollevata, resta da dire che l'appello originario e in coerenza oggi l'odierna impugnazione sul punto sono inammissibili per carenza di interesse perchè in primo grado, non importa se legittimamente o meno, l'aggravante in questione venne bilanciata e ritenuta subvalente alle generiche e dunque non ebbe a far gioco sulla pena.
L'ulteriore motivo addotto con il gravame risulta proposto per la prima volta in questa sede e dunque va ritenuto inammissibile.
7.34.3. Quanto alla memoria aggiuntiva, depositata fuori dai termini previsti dall'art. 585 c.p.p., comma 4, osserva la Corte come con il primo punto ivi dedotto vengono ribaditi i motivi di ricorso addotti con il gravame originario senza che le considerazioni esposte incidano sulle superiori e assorbenti conclusioni.
Il terzo punto dedotto con la citata memoria (l'intervenuta prescrizione dopo l'ultima sentenza di appello di alcuni reati una volta espunta dalla contestazione la citata aggravante L. n. 203 del 1990, ex art. 7) non tiene conto del fatto che l'inammissibilità del ricorso rende indifferente il maturarsi della prescrizione nelle more del gravame di legittimità. Nè, del resto, l'eventualità che il reato si estingua per prescrizione nelle more del ricorso di legittimità finisce per attribuire concretezza all'interesse dell'imputato quanto alla proposizione del gravame rispetto ad una contestazione che, per quanto sopra segnalato, non potrebbe comunque incidere sulla pena legittimamente inflitta, sul piano della attualità della pretesa punitiva, al momento della decisione da contrastare. Il secondo punto della memoria reca l'indicazione di tematiche inammissibili per più versi, tutti assorbiti, a tacer d'altro, dal mancato rispetto del termine di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4.
7.35. C.G. e C.P..
7.35.1. Con riferimento ai suddetti imputati, ferma la definitività della condanna già resa in primo grado avuto riguardo alla imputazione associativa ex art. 416 bis cod. pen., il tema ancora in discussione, sollevato autonomamente dai due ricorrenti, attiene alla continuazione esterna con la condanna per partecipazione associativa sempre di matrice mafiosa, resa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 5 marzo 1994. Continuazione originariamente riconosciuta in sede di appello; poi fatta oggetto di annullamento con la decisione di questa Corte più volte citata resa in esito al gravame sul punto interposto dalla Procura generale competente; infine negata dalla decisione impugnata resa in esito al rinvio disposto da questa Corte in occasione del citato annullamento.
7.35.2. I ricorsi sono inammissibili.
Giova ribadire che in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (cfr da ultimo Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 - dep. 28/12/2012, Pappalardo, Rv. 254006). Nel caso, con riferimento alle posizione dei due suddetti ricorrenti, la Corte distrettuale, peraltro in piena linearità con il principio in diritto indicato nella sentenza di annullamento (avuto riguardo espressamente alla posizione del C.), ha individuato, con argomentazione puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche, spunti logici e fattuali ritenuti tali da escludere la addotta identità del disegno criminoso sotteso ai due fatti di reato separatamente giudicati. Tanto ancorandosi al fine alle rilevante distanza temporale corrente tra le condotte, alla cesura determinatasi dalla detenzione carcerari consequenziale alla prima condanna, alla diversa composizione soggettiva, mutata soprattutto negli equilibri di vertice, riscontrata successivamente al periodo di detenzione (tanto limitatamente al solo C.).
Così motivata la decisione resa sul punto con riferimento ai suddetti imputati si sostanzia in una valutazione in fatto, puntuale e non illogica, che si sottrae per l'effetto ad ogni valutazione in sede di legittimità, rendendo inammissibili i gravami dei due ricorrenti.
7.36. F.V..
7.36.1. Anche con riferimento al F., condannato, già in primo grado, per l'associazione di cui al capo sub 1A con decisione divenuta definitiva per la rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena operata dall'imputato, il tema rimasto in processo attiene esclusivamente alla continuazione esterna, segnatamente quella inerente i reati oggetto della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 6.6.2005. Continuazione anche qui riconosciuta dalla originaria sentenza di appello, poi annullata in parte qua da questa Corte e definitivamente negata dalla sentenza oggetto della odierna impugnazione.
7.36.2. I motivi di ricorso sono inammissibili.
Secondo la difesa, in ragione di quanto esplicitato con il primo motivo, la sentenza da portare in continuazione non era quella nel caso considerata dalla Corte distrettuale (peraltro in esito alla trafila processuale sfociata anche nel giudizio di legittimità), bensì quella nr 15/10 della medesima Corte di Assise di Catanzaro resa nel procedimento cd. "(OMISSIS)", già emessa in continuazione con quella espressamente ed erroneamente considerata nella decisione qui contrastata, relativa alla operazione definita "(OMISSIS)".
Pur a voler tralasciare il fatto che la valutazione operata da questa Corte con la sentenza di annullamento sarebbe caduta, seguendo la prospettazione difensiva, su tale diversa statuizione (e tanto in radice precluderebbe la proponibilità del tema su questo versante, oramai cristallizzato dalla valutazione operata in sede di legittimità), resta da dire che al ricorso non risulta allegata la sentenza da portare in continuazione in linea con l'originario motivo di appello; nè, ancora, risultano esplicitate le ragioni in fatto che dovrebbero portare a ritenere presente l'unicità del disegno criminoso tra il reato separatamente giudicato e quello oggetto della condanna resa nel processo che occupa. Anche il secondo motivo è manifestamente inconferente.
La difesa mostra, in termini di aperta incoerenza, di abbandonare la linea difensiva tracciata con il primo motivo, ponendo, con tale seconda doglianza, nuovamente al centro della valutazione afferente la rivendicata continuazione, non più la sentenza resa nel processo "(OMISSIS)" bensì quella emessa nel processo "(OMISSIS)" dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro. In ogni caso, la mancata indicazione, rimarcata con il motivo, nella sentenza impugnata, del fatto che la condanna resa nel processo (OMISSIS) riguardava anche una imputazione associativa, non assume rilievo nel caso, considerato il tenore della doglianza.
Tanto sia perchè in ricorso non si precisa in che modo l'associazione ivi giudicata avesse caratteristiche utili a giustificare la continuazione con quella oggi in processo, sempre nell'ottica della unicità del disegno criminoso. Ancor di più, perchè nella sentenza qui contrastata si precisa che l'omicidio trattato in quel giudizio ebbe a palesarsi all'interno di un contesto associativo di matrice diversa da quella afferente l'associazione oggetto del processo che occupa; e tanto avrebbe dovuto ancor di più imporre una precisazione sulle connotazioni della associazione separatamente giudicata per pervenire alla utile applicazione dell'art. 81 c.p., comma 2.
7.37. M.V..
Il ricorrente è stato ritenuto colpevole dal Gup in primo grado quanto ai reati di cui ai capi 1A e 53, unificati per il vincolo della continuazione. E' stato altresì condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile P. ed al contempo assolto dai reati di cui ai capi 13, 23, 52, 79 e 79 CX. Ha proposto appello il PM ma anche la difesa, lamentando anche l'applicazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 per il capo 53 e l'errore materiale relativo alla statuizione risarcitoria legata ad una imputazione in relazione alla quale il M. era stato mandato assolto (la rapina di cui al capo 52). La Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, riduceva la pena inflitta ad anni cinque di reclusione e confermava nel resto la decisione impugnata.
Veniva proposto ricorso per cassazione solo dalla Procura Generale e questa Corte annullava la decisione impugnata limitatamente alla ritenuta inammissibilità dell'appello del PM. In sede di rinvio, con la sentenza impugnata la Corte distrettuale ha confermato le statuizioni assolutorie e la pena già stabilità dalla precedente sentenza fatta oggetto di annullamento.
7.37.2. Nel ricorso si contesta violazione di legge e difetto di motivazione in punto all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 legata all'imputazione di cui al capo 53. Ancora, si adduce l'errore che avrebbe viziato la condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa del reato di cui al capo 52, dal quale tuttavia il ricorrente è stato mandato assolto.
Trattasi, all'evidenza, di alcuni degli originari motivi di appello articolati nell'interesse del M., non accolti dalla Corte distrettuale con la prima decisione resa in appello, non importa in questa sede se correttamente o meno. Ciò che rileva, piuttosto, è che avverso la detta decisione di appello l'imputato non ha proposto ricorso per cassazione, reiterando siffatte doglianze e dunque favorendo la cristallizzazione del giudicato su tali punti e capi della decisione. Punti che conseguentemente non possono nuovamente essere messi in discussione tramite l'odierno ricorso.
7.38. S.E..
7.38.1. L'imputato con la sentenza di primo grado è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1, 43, 79 e 79 AN, limitatamente all'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. E' stato assolto dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, come contestato sub 79 e 79 AN. Proposto appello dal PM e dall'imputato, la Corte d'Assise di Appello, rinunciati dalla difesa i motivi di appello sulla responsabilità, ha escluso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ridotto la pena inflitta in primo grado.
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per la posizione del S. in relazione alla esclusione della circostanza aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'appello del P.M. Con la sentenza impugnata è stato altresì condannato per l'ipotesi di cui all'art. 73 LS; è stata altresì riconosciuta l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
7.38.2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è talmente generico da non consentire alla Corte di comprendere se la contestazione involge l'imputazione associativa (comunque coperta dal giudicato maturatosi in esito alla rinunzia) o gli episodi oggetto di condanna D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73.
I motivi diversi da quelli afferenti le generiche sono altrettanto evidentemente inammissibili perchè pongono in discussione profili di responsabilità oramai coperti dal giudicato una volta intervenuta la rinunzia ne corso dell'originario giudizio di appello sfociata in una condanna mai impugnata, su tali capi, dal ricorrente.
II motivo sulle generiche è aspecifico. Si segnalano infatti le ragioni utili alla concessione delle stesse quasi a rivendicare una rivalutazione nel merito del punto senza che nel ricorso vi sia un confronto effettivo e critico rispetto alle considerazioni espresse in parte qua dalla Corte distrettuale con la decisione impugnata.
7.39. Alla reiezione dei ricorsi di C.M., G.A., O.G.G. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La declaratoria di inammissibilità dei gravami proposti da B.L. (classe 71), C.G., C.P., F.V., M.V. e S.E., impone, oltre la condanna alle spese anche quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata, in via equitativa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dal P.g..
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S. S., perchè i reati sono estinti per morte del ricorrente.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M.F., per non aver commesso il fatto. Annulla la medesima sentenza senza rinvio nei confronti di:
A.R., C.M., D.R., limitatamente alle attenuanti generiche e ridetermina la pena inflitta in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione ciascuno;
C.A., G.O., P.F., R. A.F. limitatamente alle attenuanti generiche e ridetermina la pena inflitta in anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno;
R.C., limitatamente alle attenuanti generiche e ridetermina la pena inflitta in anni cinque di reclusione;
M.B., limitatamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e ridetermina la pena inflitta in anni sette di reclusione;
P.G. limitatamente al reato di cui all'art. 73 l.s.
nonchè al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e ridetermina la pena in anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione;
B.G., limitatamente al reato di estorsione di cui al capo 16) ed al diniego delle attenuanti generiche e ridetermina la pena inflitta in anni quattro e mesi dieci di reclusione;
B.L. classe (OMISSIS), e B.M., limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e ridetermina la pena inflitta in anni cinque di reclusione nei confronti del primo ed in anni cinque e mesi otto di reclusione nei confronti del secondo;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di:
B.G., B.R., E.D., G. C., G.F., L.R., L.G., M.G., P.S., V.S.;
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B.A., B.G., M.A., limitatamente al reato di cui all'art. 73 l.s.;
nei confronti di F.A., limitatamente al reato di cui all'art. 74 l.s.;
nei confronti di B.D., C.F., C.T., F.G.A., F.L., F.A., G.F., M.G., P. D., R.G., S.G., limitatamente all'applicabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
nei confronti di D.B.A. limitatamente all'applicabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed alla continuazione;
nei confronti di G.A.N., limitatamente ai capi 69) e 70);
nei confronti di C.F., limitatamente al capi 44) e 45);
nei confronti di R.P. limitatamente al reato di cui al capo 16), nonchè all'applicabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione all'art. 74 l.s.
ed alla determinazione della pena;
nei confronti di T.P., V.L., V. M., V.A., V.U. limitatamente al reato di cui all'art. 73 l.s., nonchè all'applicabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro.
Rigetta i ricorsi nel resto.
Rigetta i ricorsi di C.M., G.A., O. G.G. e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di B.L. classe (OMISSIS), C.G., C.P., F.V., M. V., S.E., e li condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015
