Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 10/03/2010) 12/04/2010, n. 13566. Furgone portavalori tentata il (OMISSIS), dell'omicidio della guardia giurata M. E. e del tentato omicidio di altre due guardie giurate di scorta al furgone predetto

Lunedì, 12 Aprile 2010 11:52

furgone portavalori tentata il (OMISSIS), dell'omicidio della guardia giurata M. E. e del tentato omicidio di altre due guardie giurate di scorta al furgone predetto ... perso la vita una guardia giurata, insieme a coimputati pacificamente coinvolti in quella precedente 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere

Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) G.A. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 2028/2009 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 12/10/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. MARTUSCIELLO Vittorio che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito il difensore avv. Pappalardo Salvatore che ha insistito nel gravame.

La Corte osserva:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Giudicando sulla istanza proposta da G.A. per il riesame dell'ordinanza con la quale, in data 4.3.2009, il G.I.P. del Tribunale di Lodi ha applicato in suo danno la misura della custodia cautelare in carcere, perchè gravemente indiziato, in concorso con altri, della rapina ad un furgone portavalori tentata il (OMISSIS), dell'omicidio della guardia giurata M. E. e del tentato omicidio di altre due guardie giurate di scorta al furgone predetto, nonchè di una serie di condotte criminose connesse alla tentata rapina, quali la ricettazione dell'autofurgone utilizzato per fermare quello portavalori, l'aver sparato contro la volante intervenuta sul luogo della rapina, l'utilizzo di cinque fucili mitragliatori kalashnikov e quattro pistole, armi tutte clandestine, la sostituzione di targhe di una BMW modello 530 rubata, al fine di ostacolarne la identificazione, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 12.10.2009, la rigettava.

1.2 A sostegno della decisione il giudice territoriale osservava che:

- per i fatti contestati all'indagato, Ma.Ma. è stato condannato dalla Corte di Assise di Milano;

- il 6.12.2006 il G. fu arrestato in flagranza di reato mentre si accingeva ad una rapina analoga a (OMISSIS) insieme al Ma. e ad altri coimputati coinvolti nel presente processo;

- il 6.12.2006, in seguito a perquisizioni domiciliari presso un garage nella disponibilità del Ma., furono trovate le autovetture usate nella rapina del (OMISSIS) precedente ed, in una di queste, armi usate in detta rapina e due guanti con le impronte digitali del G.;

- un'ora dopo la rapina del (OMISSIS), l'utenza cellulare (OMISSIS) in uso al G. si trovava a (OMISSIS), base logistica della banda in uso al Ma., reo confesso della rapina;

- la riferibilità dell'utenza detta a G., unitamente ad altra utenza rilevante per gli accertamenti acquisiti al processo, viene dedotta dal ritrovamento dei relativi telefoni cellulari nell'alloggio del coimputato B., dal fatto che il B. aveva ospitato il G. e l'altro coindagato S., dal fatto che sia il B. che il S. avevano la disponibilità di proprie utenze, di guisa che l'unico a non averne era proprio in G., al quale logicamente le stesse vengono, pertanto, attribuite, dalla circostanza che tali utenze viaggiarono dal nord a (OMISSIS), dopo la rapina andata male, e da (OMISSIS) verso il nord in occasione della rapina dell'(OMISSIS) (quella impedita dagli arresti in flagranza anche del G.) dal fatto ulteriore che, i viaggi detti, vennero effettuati nell'autovettura del S. con le utenze di quest'ultimo e con quelle di ignoto titolare, per cui è verosimile sia che il compagno di viaggio sia stato il G., che a (OMISSIS) abita, sia che le utenze siano al medesimo riferibili, dalla considerazione logica, infine, che in una occasione è provato che una utenza del S., il (OMISSIS), sia stata chiamata dall'utenza riferita al G., di guisa che l'utenza, per così dire, ignota non può essere attribuita al S..

2. Ricorre a questa istanza di legittimità per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il G., con l'assistenza del suo difensore di fiducia, denunciando, con un unico ma articolato motivo di impugnazione, difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 273 e 192 c.p.p..

2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che:

- il Collegio di merito avrebbe violato le regole della logica costruendo il proprio ragionamento sull'incerto, sul non provato e sul non conosciuto;

- nel caso di procedimento di natura indiziaria devono trovare puntuale applicazione le regole di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2;

- a fondamento del provvedimento impugnato i giudici di merito hanno posto la detenzione e comunque l'uso di due telefonini cellulari rinvenuti nell'abitazione del coindagato B., accreditati (la detenzione e l'uso) in assenza di un qualsivoglia riscontro obbiettivo;

- del pari illogico appare coinvolgere tutti gli individui arrestati perchè coinvolti in una rapina, in un'altra precedente rapina (quella di cui al presente giudizio) consumata un mese prima;

- altro elemento di accusa a carico del ricorrente è stato individuato nel ritrovamento all'interno dell'auto rinvenuta nel box auto di via (OMISSIS) di un guanto e delle impronte digitali ivi rilevate, riferibili all'indagato ed al coindagato Ma.;

- ancora sui due telefonini di cui innanzi osserva la difesa ricorrente che l'attribuzione di essi all'indagato sarebbe stata affermata dai giudici di merito sul rilievo che tutti i coimputati erano titolari di telefoni cellulari, che detti cellulari viaggiarono dal nord verso (OMISSIS) all'interno dell'autovettura del S. e che la prova di tale assunto risulterebbe dalla celle trasmettitrici agganciate;

- se così è, la presenza del G. in quell'auto è frutto di apodittica affermazione così come la disponibilità in capo al medesimo dei due cellulari;

- anche le deduzioni tratte dalle impronte digitali sul guanto ove sono state rilevate le impronte del Ma. appaiono prive di base logica;

- non v'è prova, infatti, che il guanto sia stato utilizzato per la rapina di cui al presente giudizio.

3. Il ricorso è infondato.

Giova premettere che, ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante:

Cass., Sez. 6^, 06/07/2004, n. 35671; Cass., Sez. 1, 27.01.2009, n. 8475).

Orbene, nel caso di specie il quadro indiziario attentamente delineato e lodevolmente precisato dal giudice di merito, appare, ben oltre le giustificabili semplificazioni difensive, di apprezzabile consistenza probatoria e logicamente articolato a sostegno della decisione impugnata.

Gli elementi di ordine logico, indiziario e probatorio utilizzati dal tribunale possono in tal guisa essere riassunti:

- l'arresto in flagranza di reato per una rapina della stessa gravissima tipologia di quella per la quale si procede e nella quale ha perso la vita una guardia giurata, insieme a coimputati pacificamente coinvolti in quella precedente ed insieme al verosimile ispiratore e regista di entrambe, quel Ma.Ma., reo- confesso e per questo già condannato dalla Corte di Assise milanese, integra prova apprezzabile del coinvolgimento del G. in un gruppo malavitoso assiduamente impegnato nell'assalto a portavalori, pericolosamente armato e pronto ad affrontare ogni conseguenza delle azioni delittuose programmate, come provato dal violento scontro a fuoco con le forze dell'ordine ingaggiato il (OMISSIS), dall'audacia dei comportamenti registrata e dall'uso in quella occasione di un vero e proprio arsenale;

nel covo del Ma. ed in una delle autovetture usate dai malviventi per la fuga dopo il vano tentativo di aprire il furgone portavalori, sono stati trovati il guanto destro e quello sinistro usati dall'indagato perchè in essi rilevate le sue impronte digitali;

il dato che nel reperto 14.A e solo in questo sia stata trovata anche l'impronta del Ma. non esclude anzi conferma che il paio di guanti fu usato dal G.;

i guanti sono stati trovati nell'autovettura e vicino ad armi usate per la rapina per cui è causa;

in occasione della seconda rapina, quella in preparazione della quale vennero eseguiti gli arresti in flagranza, furono trovati altri guanti, tanti quanti erano i coimputati in quel fatto;

una utenza cellulare nella disponibilità del G. viene registrata come presente nel covo di Ma. un'ora dopo il fallimento della rapina e la fuga dei rapinatori;

la stessa utenza, unitamente ad altra registrata sempre insieme alla prima, risulta presente nella casa del coimputato B. insieme alle utenze dell'altro coimputato S.;

le utenze del S. e le altre due utenze, diverse da quelle del B., viaggiarono dal (OMISSIS) in occasione delle due rapine dedotte in giudizio, quella per cui è causa e quella impedita con gli arresti il mese successivo;

le utenze vengono logicamente e ragionevolmente attribuite alla disponibilità del G., perchè registrate come presenti nell'abitazione del B. insieme a quelle del B. stesso ed a quella del coimputato S., perchè nella casa del B. sono stati ospitati il S. ed il G., perchè nella data innanzi indicata il S. viene contattato da una di queste due utenze attribuite alla disponibilità del G., perchè viaggiano, dette utenze, come già detto, verso (OMISSIS) insieme alle utenze del S..

Ciò posto, giova rammentare la lezione giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati, come accaduto nel caso in esame, seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Di qui l'ulteriore corollario che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo). Orbene, nel caso di specie, lo si ribadisce, la motivazione, lodevolmente diffusa ed ampia, non merita censura alcuna quanto ad esaustività, coerenza logica e correttezza giudica.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ordina la comunicazione ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

Pubblicato in Assalti Portavalori