Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 18/04/2012) 18/09/2012, n. 35627. I fatti giudicati fanno riferimento alla rapina di lire 350.000.000 consumata il 3 marzo 1990, in Padova, mediante l'assalto a mano armata ad un furgone portavalori

Martedì, 18 Settembre 2012 11:07

I fatti giudicati fanno riferimento alla rapina di lire 350.000.000 consumata il 3 marzo 1990, in Padova, mediante l'assalto a mano armata ad un furgone portavalori che aveva appena ritirato l'incasso di un centro commerciale.

... 13.5.1 Col quinto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell' art. 192 c.p.p., comma 3 e difetto di motivazione in relazione al reato di cui al capo 42 B) (reato di lesioni gravissime conseguenza di una tentata rapina in danno di una guardia giurata rimasta paralizzata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -

Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere -

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -

Dott. BONITO F. M.S. - rel. Consigliere -

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;

nei confronti di:

1) A.M. N. IL (OMISSIS);

2) B.A. N. IL (OMISSIS);

3) BO.GI. N. IL (OMISSIS);

4) G.A. N. IL (OMISSIS);

5) C.G. N. IL (OMISSIS);

6) D.V. N. IL (OMISSIS);

7) D.G.C. N. IL (OMISSIS);

8) F.S. N. IL (OMISSIS);

9) FI.GA. N. IL (OMISSIS);

10) GI.GU. N. IL (OMISSIS);

11) L.D. N. IL (OMISSIS);

12) M.M. N. IL (OMISSIS);

13) R.I. N. IL (OMISSIS);

14) MA.SI. N. IL (OMISSIS);

15) ME.AN. N. IL (OMISSIS);

16) P.G.R. N. IL (OMISSIS);

17) p.a. N. IL (OMISSIS) C/;

18) PA.AN.ER. N. IL (OMISSIS) C/;

19) pa.pa. N. IL (OMISSIS);

20) RI.AL. N. IL (OMISSIS) (posizione stralciata);

21) S.G. N. IL (OMISSIS);

22) P.P. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 693/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 14/12/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

udito il P.G. in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso domandandosi per Bo.Gi., C.G. e p. p. l'annullamento senza rinvio per i capi 16/b e 18/d per prescrizione e rigetto nel resto; per M.M. l'annullamento senza rinvio per il capo 44/b per prescrizione e rigetto nel resto;

per Gi.Gu., D.G.C. e A.M. l'inammissibilità del ricorso; rigetto degli altri ricorsi;

l'accoglimento del ricorso del P.G. con rinvio della sentenza per il capo 1;

uditi i difensori avv.ti Capuzzo Andrea anche in sost. dell'avv. Augenti e dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), Gentilini Giovanni, (Ndr: testo originale non comprensibile), avv. Foresta Santino, avv. Sisti N.P.; avv. Rutin P., avv. Longo P., Sanniello A.P., avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) anche in sost. dell'avv. Cicchetti e dell'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile).

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. PREMESSA. Quella di cui questa Corte di legittimità è stata chiamata ad occuparsi, è una assai complessa vicenda processuale che ha visto coinvolti, se si guarda alla richiesta di rinvio a giudizio del 30.8.2004 avanzata dalla Procura della Repubblica di Venezia, 141 imputati, ai quali sono state contestate, a vario titolo, plurime condotte criminose, da quelle associative di cui all'art. 416-bis c.p. e di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, a quelle riferite a sequestri di persona a scopo estorsivo, a numerose rapine pluriaggravate, a diffusi episodi di narcotraffico, alla violazione della disciplina in materia di armi, al furto, alla ricettazione, al riciclaggio, fino alla corruzione di pubblici ufficiali, al falso in atto pubblico ed al reato di evasione.

Il richiamato rinvio a giudizio peraltro è parte di ancor più complesse indagini, avviate dieci anni avanti a carico del sodalizio malavitoso capeggiato da m.f. noto come "mafia del Brenta", sodalizio malavitoso che per oltre un ventennio, nel periodo compreso tra la fine degli anni settanta e gli anni novanta, ha imperversato nell'area veneta.

Le numerosissime condotte criminali accertate dagli inquirenti sono poi confluite in vari filoni processuali, alcuni dei quali ormai definitivamente esauriti, come quelli relativi alle condotte omicidiarie attribuite al gruppo e, con riferimento specifico al presente processo, come quelle relative alle numerose posizioni definite con riti alternativi, in sede di udienza preliminare, con pronunce del 20.6.2006, data in cui il GUP lagunare provvide, altresì, al rinvio a giudizio degli imputati nel procedimento ora pervenuto all'esame dei giudici di legittimità.

Detto procedimento, dopo il richiamato rinvio a giudizio, si è sviluppato attraverso la sentenza resa il 22 dicembre 2008 dal Tribunale di Venezia e quella pronunciata in secondo grado, il 14 dicembre 2010, dalla Corte di appello della stessa sede.

Avverso tale ultima sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ventidue imputati ed il Procuratore Generale della Repubblica del distretto, proponendo le censure e le doglianze che di qui a breve, singolarmente si esporranno.

2. LE CHIAMATE IN CORREITA' DI m.f. E DEGLI ALTRI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA. 2.1 Preliminarmente all'esame delle singole impugnazioni, appare utile e sistematicamente opportuno considerare in via generale la questione giuridica e processuale posta nel processo dalle chiamate di correo dei cugini m. e degli altri collaboratori di giustizia, giacchè ritenute esse, dalle istanze di merito, di rilevantissimo peso probatorio e per questo diffusamente e reiteratamente trattate da più ricorsi, tanto da porsi come la più rilevante premessa del sillogismo logico della decisione.

La tematica della chiamata in correità richiama sul piano normativo la disciplina di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 e, in concreto, la coerenza giuridica ed ermeneutica delle motivazioni al riguardo illustrate dalla corte distrettuale, con riferimento alle accuse mosse a numerosi imputati ricorrenti da parte dei coimputati - collaboratori di giustizia, tra i quali, di particolare importanza per la vastità delle dichiarazioni e per la decisività dell'apporto investigativo, m.f. e m.g..

2.2 Con riferimento a m.f. la corte territoriale ha innanzitutto richiamato i rilievi critici attraverso cui le varie difese hanno sostenuto l'inattendibilità del dichiarante, rilievi i quali, per quanto di interesse nel presente processo, possono in tal guisa sintetizzarsi: il suo interesse processuale e quello alla conservazione del patrimonio accumulato; il perseguimento dell'impunità per alcuni parenti; l'incompletezza della confessione (silenzio sull'omicidio Ba.); i bigliettini al complice Do. per la gestione della droga nel corso della prima fase della collaborazione; l'incontro, nel corso della detenzione di entrambi, con m.g. e la circolazione in tal modo resa possibile delle notizie; la reticenza sugli incontri con il cugino g. e sull'invio dei bigliettini al Do..

Alle critiche difensive la corte ha replicato assai diffusamente evidenziando:

- la credibilità di confessioni che hanno riguardato condotte omicidiarie per le quali il dichiarante non era neppure indiziato (omicidio Ri. ed omicidio P., sequestro (OMISSIS));

- la piena consapevolezza della decisione collaborativa, assunta, per modi e tempi, in assenza di condizionamenti emotivi;

- l'assenza di dissidi ed inimicizie con i soggetti accusati, tutti viceversa legati al dichiarante da collaudata solidarietà criminale;

- per m. la prospettiva premiale della collaborazione, quanto meno in relazione alla possibile detenzione, non poteva ritenersi con certezza favorevole, dappoichè confessati reati gravissimi per i quali le condanne avrebbero superato i vantaggi;

- m. è stato il primo della banda a collaborare, circostanza questa che ha implicato l'accettazione di rischi concreti di vendette trasversali, che affievoliscono di molto la motivazione per interesse familiare;

- m.f. ha dato una giustificazione verosimile e credibile alla sua decisione di collaborare, indicandola nella stanchezza della vita sino ad allora condotta, nella volontà di evitare l'ergastolo ed in quella di rifarsi una vita;

- la pretesa trattativa del m. con lo Stato è del tutto estranea alla decisione di collaborare, se non altro perchè estranea alla prima fase della collaborazione e da questa lontana nel tempo;

- sulla reticenza per l'omicidio Ba. il m. ha dato giustificazioni logiche del tutto credibili: l'omicidio fu consumato dal cugino all'epoca minorenne su suo mandato ed egli intese così tutelare il minore per l'unico omicidio dallo stesso commesso; la motivazione è credibile perchè, avendo il m.f.

confessato altri omicidi, per quell'unica reticenza non aveva apprezzabile interesse;

- altre reticenze enfatizzate dai difensori in realtà, attesa anche la loro contenuta rilevanza, sono giustificabili come dimenticanze giustificate dal tempo trascorso;

- sui tre bigliettini trasmessi al Do. non v'è prova che i medesimi siano attribuibili al m.; comunque questi aveva interesse a non allarmare i sodali nella imminenza del loro arresto, avvenuto dopo pochi giorni, del quale il m. stesso era al corrente, ed a comparire pertanto, anche in quei frangenti, come il capo.

Valutata in tal modo l'attendibilità soggettiva del collaborante, la corte è quindi passata a valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, evidenziando e valorizzando la spontaneità delle medesime, la costanza negli anni del loro contenuto, i numerosi atti processuali intervenuti negli anni (interrogatori e sentenze) nei quali hanno sempre trovato conferma la fermezza e la precisione degli iniziali contenuti.

2.3 Anche con riferimento a m.g. la corte territoriale ha diffusamente argomentato, passando in rassegna punto per punto i rilievi critici dei vari difensori, i quali hanno essenzialmente valorizzato le reticenze relative all'omicidio Ba., per il quale i giudicanti hanno ribadito le tesi articolate per le analoghe critiche mosse alla credibilità del cugino f.. La valutazione di credibilità, autonomia ed attendibilità intrinseca ed estrinseca risulta poi motivata secondo i moduli logici innanzi sintetizzati a margine della posizione di m.f..

2.4 Per i rimanenti collaboratori le cui dichiarazioni sono state utilizzate nel presente processo, ancorchè non sempre con efficacia decisiva ai fini della costruzione delle prove di accusa, la corte ha diffusamente argomentato, per ognuno di essi valutando ogni singolo rilievo difensivo, rilevandone poi la complessiva spontaneità nel momento in cui ciascuno dei propalanti ebbe ad acquisire la consapevolezza del collasso in corso della banda. Per tutti ha poi il giudice di secondo grado sostenuto la non incidenza dell'interesse processuale perseguito sulla loro veridicità considerati tempi e modi della collaborazione.

2.5 Ritiene il Collegio che la motivazione articolata dai giudici distrettuali si appalesi coerente nel suo articolato logico e del tutto conforme all'insegnamento del giudice di legittimità in relazione alla efficacia probatoria della chiamata in correità, ponendosi le critiche difensive, delle quali si darà conto al momento della valutazione delle singole impugnazioni, come alternativa interpretazione degli esiti processuali, improponibile in questa sede di legittimità.

Quanto ai profili di più stretto diritto, rammenta il Collegio che in costanza di valutazione probatoria della chiamata di correo, secondo la metodologia più volte indicata da questa Corte (cfr. sez. 6A, del 20/04/2005, Aglieri, e ivi citate Cass. S.U. n. 1653 del 22/02/1993, Marino, sez. 2A n. 15756 del 3/04/2003, Papalia e n. 2350 del 26/01/2005, Contrada) al fine della necessaria rigorosa verifica della sua attendibilità, il giudice non può esimersi dall'affrontare innanzitutto "il problema della credibilità del dichiarante, in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato e ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi e alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici".

Deve, in secondo luogo, verificare "l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità ed autonomia, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza" (sent. Aglieri, citata).

Deve infine, ai fini della necessaria conferma di attendibilità, autonomamente esaminare i riscontri esterni cogliendone le possibili implicazioni e diversi significati, ma senza tentare di adattarne ad ogni costo la lettura alle dichiarazioni del collaborante.

I riscontri necessari ex art. 192 c.p.p., comma 3, per superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono quindi consistere in elementi di qualsivoglia natura, e dunque anche in altre dichiarazioni aventi il medesimo rango probatorio, ma essi debbono, comunque, fornire argomenti, fattuali o logici, "esterni" alla chiamata, allo scopo di evitare che la verifica sia per l'appunto "circolare", e cioè "tautologica ed autoreferente", in guisa da utilizzare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa, riferita de relato, e cioè lo stesso dato da riscontrare (sez. 4A, sent. 6343 del 31/03/1998). Ed è necessario che detti riscontri esterni siano individualizzanti, ossia riguardino direttamente e sicuramente l'imputato e lo specifico fatto storico a lui contestato.

Tanto premesso, la motivazione impugnata si appalesa del tutto rispettosa degli esposti principi in relazione alla valutazione della prova desunta dalle chiamate in correità di m.f., m.g. e degli altri collaboratori di volta in volta chiamati in causa.

I SINGOLI RICORSI. 3.1 GI.Gu., condannato alla pena di sei anni di reclusione e 30.000,00 Euro di multa perchè giudicato colpevole della violazione della disciplina in materia di stupefacenti meglio descritta al capo 108 C della rubrica, assistito dal difensore di fiducia, sviluppa un solo motivo di ricorso, con il quale denuncia difetto di motivazione in ordine alla omessa riduzione di pena invocata in sede di appello ed alla mancata, massima estensione delle concesse circostanze attenuanti generiche. A sostegno della doglianza la difesa ricorrente sottolinea che le ragioni argomentate dalla Corte di merito a fondamento delle contrastata decisione (gravità dei fatti, la tipologia e la quantità di droga di cui alle condotte giudicate, la capacità a delinquere dedotta dai gravi precedenti penali, tra cui l'omicidio continuato in concorso) riguardano tutti dati e circostanze confessate e disvelate dal ricorrente in occasione della sua scelta collaborativa, e contrastano sia con la speciale attenuante riconosciutagli ai sensi della L. n. 203 del 1981, art. 8, sia con la concessione in suo favore della detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies.

Deduce altresì la difesa ricorrente che l'imputato ha dato ampia dimostrazione della sua certa volontà di cambiare stile di vita, di guisa che non può ritenersi legittimo ignorare, sostanzialmente, dati di primaria importanza quali la scelta collaborativa, la dissociazione dagli ambienti criminali, la piena e totale confessione dei crimini commessi, l'abbandono di logiche devianti, il recupero di valori socialmente condivisi, la consapevole partecipazione all'opera di rieducazione.

La Corte di merito, conclude infine il difensore, non ha considerato le esposte circostanze favorevoli all'imputato e, soprattutto, non ha motivato le ragioni di siffatta omissione.

Di qui la censura di illegittimità come innanzi denunciata.

3.2 La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte di merito ha diffusamente motivato in ordine alla mancata massima estensione delle applicate attenuanti generiche e, come ripetutamente ribadito da questa corte di legittimità (Cass., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 10713) rientra nella valutazione discrezionale tipica del giudice di merito bilanciare, dandone conto, l'effetto delle attenuanti in relazione alla pena da infliggere secondo canoni di equità riferiti alla condotta ed alla sua gravità.

E' quanto ha fatto, nello specifico, la corte di merito, adeguatamente motivando il suo pronunciamento, nè il richiamo alle circostanze, anteriori alla decisione, di collaborare con la giustizia ovvero di confessare i crimini commessi possono ritenersi necessariamente, col mutato stile di vita, di maggior valore, ai fini della decisione, rispetto a quelli, gravemente negativi, puntualmente indicati dai giudicanti, i quali proprio considerando gli indicati profili di disfavore, pur riconoscendo le attenuanti generiche che in assenza degli elementi positivi giammai sarebbero state concesse, ha loro assegnato un effetto riduttivo non esteso al massimo consentito, ma comunque utile al fine di contenere in termini ritenuti equi la pena finale inflitta all'imputato.

Giova infine annotare che le massime evocate difensivamente riguardano tutte una diversa fattispecie e precisamente l'omessa concessione delle circostanza attenuanti e non la mancata massima estensione nella loro applicazione concreta.

3.3 Il ricorso in esame va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

4. D.G.C., condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 550,00 Euro di multa perchè giudicato colpevole dei reati di cui ai capi 93 C-E-F, personalmente, sviluppa tre motivi di ricorso.

4.1.1 Con il primo di essi denuncia il ricorrente difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, in particolare sottolineando che ha la corte di merito avrebbe omesso l'invocato riconoscimento, nonostante lo stato di collaboratore e la sua resipiscenza, a cagione della ritenuta gravità della condotta.

Denuncia altresì sul punto l'imputato che la medesima corte, in relazione alla posizione processuale di G.C., peraltro raggiunto da accuse più gravi, avrebbe valutato le riconosciute attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Deduce ancora il ricorrente di aver reso piena confessione dei suoi reati, che gli è stata riconosciuta la speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1981, art. 8 e che gli è stata altresì concessa la detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 82 del 1991, art. 16- nonies, di guisa che palese apparirebbe, a suo avviso, la disparità di trattamento tra situazioni identiche, ed anzi un ingiustificato trattamento di miglior favore per l'imputato di un comportamento più grave, anche sul piano processuale (mancata presentazione all'udienza, per il suo esame, del Gi.).

Lamenta l'istante, inoltre, l'incongruo ed ingiusto bilanciamento tra i dati negativi, tutti antecedenti la sua collaborazione e quelli nettamente positivi ad essa successivi, del pari sottolineando l'illogicità di rivolgere in negativo fatti e condotte le quali, se non confessate, sarebbero rimaste sconosciute e mai avrebbero consentito la particolare severità della sanzione inflitta, da ritenersi illogicamente motivata per le ragioni sin qui sintetizzate.

4.1.2 La doglianza è manifestamente infondata.

Va in primo luogo rammentato che non costituisce legittimo motivo di doglianza la rilevata disparità di trattamento sanzionatorio tra imputati astrattamente posti sulla stessa posizione processuale e gravati di analoghe fonti probatorie, dappoichè il vizio relativo al trattamento sanzionatorio in tanto può rilevarsi e concepirsi in quanto in sè viziato in riferimento a precise norme di legge, ovvero perchè incongruamente motivato rispetto alle risultanze del processo, e non già in forza del confronto con altra posizione processuale più favorevolmente valutata. Un tale confronto è inibito al giudice di legittimità, anche perchè non conoscibili le ragioni che hanno indotto il libero convincimento del giudicante.

Per il resto, la Corte di merito ha diffusamente motivato in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle applicate attenuanti generiche, e rientra nella discrezionalità del giudice bilanciare l'effetto delle attenuanti in relazione alla pena da infliggere secondo canoni di equità riferiti alla condotta ed alla sua gravità (Cass., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 10713, già citata).

E' quanto ha fatto, anche in relazione a questa posizione processuale, la Corte di merito, adeguatamente motivando il suo pronunciamento.

4.2.1 Col secondo motivo di impugnazione censura il ricorrente la omessa pronuncia in ordine alla continuazione tra le condotte di causa e quelle definitivamente giudicate con la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli il 22.10.2007, in particolare osservando che, nonostante lo specifico motivo di gravame illustrato con i motivi aggiunti, la corte distrettuale ha omesso qualsivoglia argomentazione sul punto.

4.2.2 La doglianza è manifestamente infondata. L'applicazione della disciplina in materia di continuazione è stata chiesta dall'imputato soltanto con un nuovo motivo di appello e non con quelli originari, eppertanto in forme processualmente inammissibili ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a) (Cass., Sez. 2, 04/11/2003, n. 45739).

Su di essa, quindi, la Corte di merito non aveva onere di motivazione (Cass., Sez. 1, 16/10/1991, Giordano).

Non solo. Nel caso di specie al momento della sentenza di primo grado il Tribunale non è stato investito della richiesta di applicazione della continuazione, di guisa che su di essa non ha potuto pronunciarsi. Ne consegue che non poteva l'appellante dolersi di una omissione non riferibile al giudice di primo grado e che, ai sensi dell'art. 597 c.p.p., non v'era quindi capo della decisione di prime cure appellabile sul punto.

4.3.1 Col terzo motivo di ricorso lamenta il ricorrente ancora difetto di motivazione in relazione alla omessa pronuncia circa la richiesta esclusione della recidiva infraquinquennale, sul rilievo che sul punto era stato proposto apposito motivo di gravame e che la considerazione della evocata recidiva ha avuto conseguenze importanti sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.

4.3.2 La censura non ha pregio.

La complessiva motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ampiamente esaustiva delle ragioni della decisione, ha necessariamente considerato, ancorchè implicitamente, la contestata recidiva, sul cui mantenimento non è necessaria motivazione alcuna, conseguendo essa da dati oggettivi. E' la mancata considerazione di essa, se in contrasto con la decisione di prime cure, che avrebbe imposto ai giudicanti un preciso onere di motivazione (Cass. pen., Sez. 3., 21/04/2010, n. 22038).

Appare comunque decisivo ai fini della valutazione della doglianza in esame la considerazione che, vertendosi in ipotesi di recidiva facoltativa, la corte di merito, se investita della questione relativa alla sua esclusione, avrebbe dovuto in ordine ad essa adeguatamente motivare, ma nella fattispecie concreta, come già con la domanda di applicazione della disciplina in materia di continuazione, la doglianza di merito è stata proposta in contrasto con la regola processuale di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), eppertanto in termini inammissibili, con le conseguenze appena richiamate quanto all'insussistenza di un onere motivazionale al riguardo per la corte di secondo grado (cfr. precedenti giurisprudenziali appena innanzi richiamati).

4.4 Anche il ricorso in esame va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

5. P.G.R., condannato alla pena di quattordici anni e nove mesi di reclusione perchè giudicato colpevole, per quanto di interesse nel presente processo, di ripetute violazioni dell'art. 73 L.S. (capi 110A e 128A) e della violazione dell'art. 74 L.S. (capo 99A), con l'assistenza del difensore di fiducia, sviluppa quattro motivi di ricorso, integrati da due motivi aggiunti.

5.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 74 L.S. in relazione alla condotta contestata al capo 99A della imputazione, in particolare osservando:

- la stessa sentenza ascrive all'imputato un unico episodio di azione intermediatrice (quello poi contestato al capo 110A) di per sè inidonea ad integrare una condotta altresì partecipativa all'associazione e per questo riferibile, tutt'al più, al concorso nel reato;

- ancora la sentenza, in riferimento alla condotta di cui al capo 110A), descrive il semplice ritiro dello stupefacente, azione questa non coincidente con la condotta associativa addebitatagli al capo 99A);

- comunque decisiva ai fini della contestazione in esame è la prova, acquisita ampiamente nel processo, che il gruppo dei mestrini, del quale avrebbe fatto parte il ricorrente, era in posizione di soggezione assoluta rispetto a quello, diverso, capeggiato da m.f., e questo con specifico riferimento al rifornimento della sostanza stupefacente, il quale doveva avvenire esclusivamente da un unico fornitore, il m., pena conseguenze anche esiziali per chi contravveniva;

- ciò esclude un accordo associativo e la consapevolezza di operare nell'interesse del gruppo del m.;

- non può automaticamente ritenersi che acquistare reiteratamente stupefacente dall'associazione capeggiata dal m. integri adesione volontaria e consapevole ad essa.

5.1.2 Con motivo aggiunto la difesa ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine alla estraneità dell'imputato all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 capeggiata dal m., rispetto alla quale il P. avrebbe avuto un ruolo del tutto autonomo, come dimostrato, secondo avviso difensivo, dall'assoluzione del prevenuto sia dall'accusa inizialmente mossagli ai sensi dell'art. 416-bis c.p., sia da quella relativa al concorso nell'omicidio Ri., momento decisivo nella storia criminale dell'associazione malavitosa in parola.

5.1.3 I motivi sono manifestamente infondati.

A) Nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, peraltro ripetitive delle doglianze già prospettate in sede di appello e dalla Corte di merito adeguatamente confutate, giacchè volte le medesime, a fronte di un'ampia ed esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente ricostruito con la sentenza impugnata.

Ha la corte infatti ben evidenziato e logicamente valutato il collegamento strettissimo tra il gruppo maniero ed i mestrini, tra i quali, rilevantissimo, il ruolo del ricorrente, indicato con dovizia di specifici riferimenti dai coimputati, dai m., dal T., come uno dei cinque di quel gruppo che, mensilmente, si divideva una somma assai cospicua, pari a 20.000.000 di lire circa, e come parte attivissima nel passaggio di quantità sempre ingenti di eroina prima e cocaina dopo. Logicamente rilevante ai fini probatori è stata poi considerata dai giudici territoriali la visita, riferita dal coimputato Z., alla madre dell'imputato, per aiutarla economicamente, su incarico di m.g., dopo l'omicidio Ri..

In conclusione sul punto, ogni volta che i dichiaranti hanno riferito del ruolo e dell'attività, intensissima, dei "mestrini", i medesimi facevano riferimento ad un gruppo ristretto di persone, rimasto inalterato nel tempo, del quale il P. faceva parte a pieno ed indubitabile titolo, come evidenziato dai giudici di merito attraverso i diffusi richiami a quell'imputato da parte dei coimputati innanzi indicati.

B) La motivazione impugnata appare inoltre coerente con i principi costantemente affermati nella materia per cui è causa da questa Corte di legittimità in assenza di apprezzabili contrasti. Va innanzitutto precisato che, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la cui realtà peraltro nella fattispecie non è contestata dai difensori, non è richiesta l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Cass., Sez. 6, 13/02/2009, n. 25454). E neppure è richiesto, sempre con riferimento alla configurabilità dell'associazione D.P.R. n. 306 del 1990, ex art. 74, un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, come detto, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Cass., Sez. 6, 17/06/2009, n. 40505).

Ciò posto, e transitando dalla nozione giuridica di associazione D.P.R. n. 306 del 1990, ex art. 74 alla partecipazione ad essa, questa può essere desunta, secondo insegnamento di questa Corte, anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purchè siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Cass., Sez. 6, 21/10/2008, n. 44102); di più, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Cass., Sez. 4, 11/11/2008, n. 45128; Cass., Sez. 6 Sent. 14/01/2008, n. 6867). Come innanzi premesso (sub punto A) con motivazione ampia e diffusa, il giudice a quo ha evocato una serie numerosissima di episodi riconducibili alla nozione di narcotraffico in cui protagonista è sempre costantemente il cd. gruppo dei "mestrini" del quale il ricorrente ha sempre fatto parte, gruppo le cui imprese sono state descritte da collaboratori di giustizia, da consumatori, da operatori di P.G. e dai partecipi al gruppo stesso ( T. e C.).

Su tali premesse nella sentenza puntualmente elencate, il giudice territoriale ha desunto l'esistenza e le caratteristiche del sodalizio, la condivisione di intenti tra i sodali, le comuni preoccupazioni per la custodia e la conservazione della droga, le modalità di vendita e spaccio, una precisa distinzione di ruoli:

quelli volti allo spaccio, quelli volti al recupero dei crediti inevasi e quelli relativi al pagamento al m., al vertice del gruppo. Non può pertanto, conclusivamente, negarsi compiutezza motivazionale e logicità di sillogismo dialettico alla motivazione impugnata.

5.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per il reato contestato al capo 110A) nonchè difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando:

- le dichiarazioni accusatorie del T., molto valorizzate dai giudicanti, in realtà non fanno mai esplicita menzione del ricorrente in relazione all'episodio in esame;

- il riferimento al P. rinviene dalle dichiarazioni del teste Bi.En., il quale richiama il controllo dei CC del 29.1.1992 nel corso del quale fu accertata la presenza a bordo dell'autovettura controllata dell'imputato;

- ma il riferimento del T. "a quelli controllati dai CC" è genericamente indirizzato ai "mestrini" e la presenza nell'auto del P. al momento del controllo non prova la sua presenza al momento del ritiro dello stupefacente.

5.2.2. Il motivo è manifestamente infondato giacchè anch'esso palesemente di merito. Con esso la difesa istante travisa, di molto riducendolo, l'argomentare impugnato, per il quale il P., secondo quanto dichiarato dal T., era sull'autovettura in occasione del controllo dei CC, ed il gruppo controllato, quello dei "mestrini" appunto, è lo stesso che aveva portato "la roba" al garage di C..

Ricorre nella fattispecie, pertanto, una logica e coerente ricostruzione dei fatti da parte dei giudici territoriali negata difensivamente sulla base di una riduttiva lettura degli esiti processuali.

5.3.1 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per il reato contestato al capo 128A) nonchè difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando:

- quanto alla condotta contestata di aver acquistato stupefacente dal gruppo maniero, la sentenza ritiene riscontrata la chiamata in correità del T. dalle dichiarazioni dei fornitori, i quali hanno fatto generiche affermazioni in ordine all'appartenenza del P. al gruppo dei "mestrini" ed al fatto che questi acquistassero droga, ma nulla di specifico viene riferito circa acquisti pagati dall'imputato;

- con riferimento alle condotte successive al 1992 il P. viene ritenuto colpevole sulla base della considerazione logica che le consegne affidate a Bo. e pa. erano stata decise in comune dal gruppo e, quindi, anche dall'imputato, ma ciò comporta una illegittima inversione dell'onere della prova;

- le deposizioni di m.g., Za., ma., Pa.Gi. e m.f. indicano l'imputato, genericamente, come uno dei "mestrini", ma non individuano una condotta specifica e contestualizzata;

- la sentenza ritiene provata una sola cessione di droga in favore di r.m., ed il riscontro dell'accusa verrebbe dalle dichiarazioni di Le. e r. stesso, i quali, però, indicano i "mestrini" ma non il P. in particolare.

5.3.2 Il motivo, ancora una volta di merito, è manifestamente infondato.

Come logicamente chiarito dai giudicanti, il gruppo dei "mestrini", di continuo evocato in tutti gli atti processuali, è composto, pacificamente, da cinque persone e precisamente Bo., C., P., pa. e T., come tali conosciuti ed indicati da numerosi coimputati e dal teste Pa., dirigente della squadra mobile di Venezia. I mestrini, tutti, - annotano i giudicanti territoriali - trattano con r. indifferentemente, come riferito dal r. medesimo, che conferma sul punto la chiamata in correità del T.e le analoghe dichiarazioni di Le.Gi..

Nonostante il contrario opinare difensivo, corretto è pertanto il sillogismo logico per il quale, approvvigionando i mestrini il cliente r., il P. approvvigionava il r., posto che questi ha riferito che indifferentemente poteva avere contatti con tutti e cinque i mestrini (poco rileva se non di tutti ha ricordato i nomi). Di qui l'inconsistenza delle censure di genericità delle accuse e di mancanza di specificità delle condotte contestate.

5.4.1 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena in misura superiore ai minimi edittali, sul rilievo che non è stata adeguatamente valorizzata la scelta dell'imputato di limitare la sua condotta alle vicende riguardanti lo stupefacente, senza coinvolgimenti nei ben più gravi reati consumati dagli altri coimputati.

5.4.2 Con motivi aggiunti (con il secondo in particolare) la difesa ricorrente è tornata a censurare il trattamento sanzionatorio a carico dell'imputato deducendo, altresì, che la sanzione inflitta, pari a 14 anni di reclusione, si appaleserebbe non motivata se considerata l'esclusione dell'aumento di pena per la recidiva, il riconoscimento del suo ruolo di mero partecipe dell'associazione criminale e l'esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 de 1990, art. 74, comma 4.

5.4.2 Anche l'esposto motivo (unitariamente considerando la censura del ricorso principale e quello aggiunto) si appalesa manifestamente infondato sulla base dei principi, certi e costanti, elaborati dal giudice di legittimità, il quale, come è noto, ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (tra le tante: Cass., Sez. 3, 17/10/2007, n. 1182; Cass., Sez. 2, 19/03/2008, n. 12749). Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato l'entità della pena inflitta evidenziando la genericità della richiesta difensiva relativa alle attenuanti di cui all'art. 62- bis c.p., non concesse per questo e per la gravità delle condotte, la mancanza di resipiscenza da parte del P., la reiterazione e la natura dei reati commessi.

Nessun rilievo appare pertanto legittimo, sul punto, in ordine alla motivazione impugnata.

5.5 Tanto premesso il ricorso proposto nell'interesse del P. deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

6. R.I., condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 20.000,00 multa, perchè giudicato colpevole del reato di cui al capo 107 F) della rubrica per aver detenuto, al fine di spaccio, kg.

1 di cocaina, condotta risalente alla prima metà del 1991, con l'assistenza del difensore di fiducia sviluppa due motivi di impugnazione.

6.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e travisamento della prova in particolare osservando:

- il fatto contestato all'imputato, risalente al 1990/1991, è consistito nell'acquisto, proveniente dal Co., al prezzo di lire 70.000.000, di kg. 1 di cocaina poi ceduta a m.f.

mediante consegna materiale nelle mani di m.g.;

- ai fini probatori l'accusa richiama le dichiarazioni di m.

f., m.g., Co.Gi. e R.I., tra loro non coincidenti e sprovviste di riscontri individualizzanti;

- non v'è prova dell'acquisto di droga da parte del Co. e le sue dichiarazioni non hanno riscontri, di guisa che, mancando l'acquisto del Co., non può esserci la cessione a R.;

- R. nega di aver mai pagato la somma di 70.000.000 al Co. e di aver mai ricevuto da questi il chilogrammo di cocaina;

- la corte, nonostante uno specifico motivo di appello sul punto, travisa le dichiarazioni di m.f., le quali non hanno mai riscontrato lo scambio Co. - R., giacchè riferite al rapporto diretto tra il m. stesso ed il Co. in relazione ad una precisa e diversa fornitura, per la quale il m. ha dichiarato di non aver pagato al Co. un kg. di stupefacente per recuperare in tal modo un suo credito;

- sul punto nulla ha motivato la sentenza impugnata, la quale valorizza, a conferma dell'assunto accusatorio, le dichiarazioni di m.g., il quale però non ha mai ricordato di aver ricevuto droga consegnatagli dal R. dopo il 1990;

- le dichiarazioni del Co. non sono credibili e sono interessate per conseguire, come sono stati conseguiti, vantaggi processuali;

- Co. e m. hanno motivi di inimicizia grave con il R., perchè questi ha soltanto parzialmente pagato i suoi debiti usurari al m. e perchè, dal 1992, per difendersi, ha assunto il ruolo di informatore della questura;

- le chiamate in correità non sono state valutate in ordine alla loro affidabilità intrinseca ed estrinseca, nè riscontrate secondo insegnamento di legittimità.

6.1.2 Il motivo è manifestamente inammissibile. Trattasi infatti di doglianza articolata secondo moduli fattuali alternativi, ed in parte generici, rispetto a quelli motivatamente argomentati dai giudici di merito, i quali, coerentemente, logicamente e correttamente, hanno dapprima dimostrato l'affidabilità del Co., autoaccusatosi dello stesso reato contestato al ricorrente, e di altro, con pesanti conseguenze sanzionatorie, il suo disinteresse rispetto al R., il quale aveva saldato il debito ingente nei suoi confronti, la precisione del racconto, per poi riportare le circostanziate accuse dello stesso relative alla cessione al R. di una partita di cocaina (un kg appunto) fornitagli da z.c., dal R. poi consegnata a m.f. mediante il cugino m.

g.. Le dichiarazioni del Co., inoltre, risultano riscontrate sia da quelle di m.g. che da quelle di m.f., il quale ha ricordato di un debito del ricorrente verso i m., debito ammesso dallo stesso R. nel corso di sue spontanee dichiarazioni dibattimentali. Diffusamente hanno poi i giudicanti motivato in ordine alla testimonianza di z.

c., il quale ha negato di aver ceduto stupefacente al Co., rilevando la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, rese non ritualmente ai sensi degli artt. 64 e 61 c.p.p., la non certa identificabilità del teste con la persona coinvolta dal Co. e, comunque, i logici esiti di un teste che evita di autoaccusarsi di un reato molto grave.

L'ampio e coerente argomentare dei giudicanti esclude la rilevanza delle censure difensive.

6.2.1 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 1, in relazione all'omesso confronto tra z.c. e Co.Gi.

nonchè difetto di motivazione al riguardo, sul rilievo che detto confronto è stato ritenuto dalla corte di merito, irritualmente, non necessario ai fini del decidere.

Viceversa il confronto era necessario, secondo avviso difensivo, per provare la veridicità o meno delle accuse del Co., presupposto della prova a carico del ricorrente, posto che lo z., in prime cure, ha negato di aver mai ceduto stupefacente al Co. stesso.

6.2.2. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte ha infatti rilevato che z.c. aveva già testimoniato la sua estraneità a traffici illeciti di stupefacenti e che tanto risultava ragionevole nella prospettiva di un teste che evita di autoaccusarsi di fatti di rilevante gravità penale, da ciò deducendo, logicamente e correttamente, l'inutilità dell'invocato confronto, che nulla era destinato ad acquisire al processo di apprezzabilmente rilevante.

E' comunque noto l'insegnamento di questo giudice di legittimità secondo il quale, nel giudizio d'appello, la rinnovazione del dibattimento, implicando una deroga alla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, rappresenta un istituto di carattere eccezionale. Ne consegue che l'art. 603 c.p.p., comma 1, non riconosce il carattere dell'obbligatorietà all'esercizio del potere di rinnovazione da parte del giudice, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma subordina tale potere alla condizione rigorosa che egli non possa decidere allo stato degli atti. Pertanto, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sindacabile in sede di legittimità nei limiti della illogicità e della non congruità) è ricavabile implicitamente dalle argomentazioni del giudice qualora abbia dato comunque conto, come nel caso in esame, delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti (tra le tantissime: Cass., Sez. 4, 28/04/2011, n. 23297).

6.3 Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

7. FI.Ga., condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 20.000 di multa perchè giudicato colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 99 A) e art. 73 (capi 102 B), 104 B), assistito dal difensore di fiducia, illustra cinque motivi di ricorso.

7.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente la incompetenza per territorio del Tribunale di Venezia a conoscere delle condotte contestate all'imputato, perchè "focus commissi delicti" a detti fini sarebbe il Comune di Tombolo e territorialmente competente, per questo, il Tribunale di Padova. Nel territorio di Tombolo, infatti, risulta consumato il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) reato per il quale non è imputato il ricorrente ma più grave tra quelli contestati in connessione con tutti gli altri reati portati originariamente a giudizio. Argomenta altresì il deducente che la competenza della DDA, ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, coinvolge quella del GUP della sede distrettuale, ma non la competenza del giudice ordinario e della cognizione, il quale deve essere individuato territorialmente sulla base degli ordinari criteri di competenza, criteri che conducono alla conclusione appena innanzi indicata. Nè può ritenersi tardiva l'eccezione in parola, come pure ritenuto dai giudici di merito, argomenta ancora la difesa istante, dappoichè, fino alla individuazione del giudice distrettuale da parte del GUP col decreto dispositivo del giudizio, non era possibile sollevare la questione processuale.

7.1.2 Il motivo è infondato.

La difesa del Fi., come sottolineato dal giudice di secondo grado, ha sollevato l'eccezione in parola per la prima volta davanti al tribunale, associandosi in quella sede all'eccezione sollevata da altro difensore nell'interesse dell'imputato C.. Tale eccezione (quella della difesa C.) risulta articolata in termini diversi quanto alla indicazione del giudice competente e quanto alla individuazione del reato più grave, tra primo e secondo grado ed è stata per questo ritenuta inammissibile. Anche l'eccezione della difesa Fi. ha subito il medesimo trattamento processuale giacchè articolata la medesima in termini sovrapponigli a quelli esposti dall'avv. Vanzetti nell'interesse di Bo. ed altri, seguendo i moduli argomentativi della difesa C.. Anche in questo caso la Corte ha sottolineato la sostanziale differenza tra l'eccezione sollevata in prime cure, identica a quella della difesa C. e quella argomentata in seconde cure, ove è stato indicato un reato di riferimento (più grave) diverso da quello di prime cure ed una competenza diversa da quella del Tribunale di Padova indicata con l'eccezione in sede di appello. Di qui, per la Corte territoriale, la inammissibilità dell'eccezione. Tanto premesso osserva il Collegio che l'eccezione di competenza di cui alla censura in esame non può trovare accoglimento ma per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice a quo. Contrariamente a quanto argomentato dalla Corte di secondo grado, non può invero ritenersi che sia intervenuta decadenza nella proposizione della eccezione di competenza territoriale solo perchè in sede di impugnazione di merito è stata essa ribadita con argomentazioni diverse da quelle iniziali in ordine all'individuazione del giudice indicato come giudice competente, giacchè scopo essenziale dell'eccezione, immutato, è quello di ottenere che il giudice adito si spogli della competenza a prescindere da quale sarà quello che dovrà conoscere del processo. Cionondimeno l'eccezione è, come innanzi anticipato, infondata alla stregua dei principi stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza di questa Corte che, a prescindere da quanto argomentato in sentenza, sono i seguenti: la speciale competenza del giudice distrettuale cessa con la definizione dell'udienza preliminare e nel successivo sviluppo processuale trovano applicazione le regole ordinarie; tali regole stabiliscono che la competenza territoriale per ciascun imputato si radica, ai sensi degli artt. 12 e 16 c.p.p., al luogo di commissione del reato più grave ascrittogli e la connessione è idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale soltanto in caso di identità di compartecipi (Sez. 1, Sent n. 38170 del 23/09/2008 Rv.

241143; conf.: Cass., n. 37156 del 2004, Rv. 229533, n. 10122 del 2006 Rv. 233714). Del tutto erroneamente quindi la difesa del Fi. individua come reato più grave, "attraente", ai fini della individuazione della competenza per territorio, quello di cui all'art. 630 c.p. di cui il ricorrente non è imputato - e che non è nemmeno tra le imputazioni oggetto del giudizio ordinario, essendo ascritto a un imputato che è stato giudicato con rito abbreviato - mentre il reato più grave ascritto al ricorrente, il solo da considerare ai fini in discussione, è quello di cui al capo 99A), e cioè il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per il quale la competenza territoriale, ai sensi dei citati artt. 12 e 16 c.p.p., è del Tribunale di Venezia, competenza peraltro che per detto reato non risulta posta in discussione da alcuno.

7.2.1 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa istante, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione del diritto di difesa perchè erroneamente dichiarata dal giudice dibattimentale la decadenza di alcuni imputati ad esprimere il loro consenso a rendere l'esame richiesto dal P.M., in particolare deducendo:

- nel giudizio di prime cure il Presidente del collegio aveva invitato i difensori a precisare quali dei propri assistiti intendessero rendere l'esame detto, nonostante i difensori avessero replicato rammentando il diritto dei prevenuti a consentire ovvero a dissentire fino al momento della chiamata;

- cionondimeno il Tribunale ha dichiarato decaduti gli imputati dall'adempimento dibattimentale perchè manifestata l'intenzione di rendere l'esarne all'udienza del 3.7.2008 in costanza di una richiesta del P.M. proposta il 20.3.2007;

- invano hanno le difese chiesto la revoca dell'ordinanza detta.

7.2.2 Il motivo è manifestamente infondato sia perchè genericamente articolato in riferimento a non individuati istanti e relativi difensori, sia perchè palesemente "contra legem".

L' interesse ad impugnare la declaratoria di decadenza in parola era infatti della pubblica accusa che aveva avanzato la relativa richiesta ai sensi dell'art. 493 c.p.p., mentre il diritto difensivo dell'imputato si esprime nella possibilità, riconosciutagli dall'art. 494 c.p.p. e rammentatagli a tempo debito dal presidente del collegio, di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento.

Nessuna violazione difensiva è stata pertanto consumata con la declaratoria di decadenza impugnata come innanzi.

7.3.1 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in relazione alle tre imputazioni contestate all'imputato e di cui alla sentenza di condanna impugnata, in particolare deducendo:

- i giudici di merito hanno ritenuto provata la colpevolezza dell'imputato in ordine alle cessioni di stupefacente a favore di m.f. ed al reato associativo, in forza delle dichiarazione di questi, come riscontrate da quelle del cugino m.g., da quelle di Z.A. e dalle sentenze di condanna del Fi. per traffico di stupefacenti svolto negli anni 1982/1984;

- le dichiarazioni di g. e m.f. non sono nè credibili, nè affidabili, giacchè i predetti con la collaborazione hanno perseguito esclusivamente un tornaconto personale;

- i due m. hanno taciuto per anni le loro colpe in relazione all'omicidio Ba., consentendo che un innocente venisse processato per questo e soltanto all'inizio del 1998, tre anni dopo l'inizio della collaborazione, m.f. ha reso su di esso la sua confessione;

- i due m. si erano incontrati ed avevano dapprima concordato di non parlare di quell'omicidio ed in seguito di confessarlo;

- di qui l'inattendibilità dei due collaboratori, il vizio di autonomia delle loro dichiarazioni (per la possibilità che siano state concordate) il palese difetto di spontaneità, dati questi che rendono illegittimo il riscontro reciproco delle loro accuse;

- venendo alle cessioni di stupefacente di cui al capo 102 B), collocate dalla fine degli anni '70 al 1984, m.f. fa dichiarazioni del tutto generiche, indica come suo fornitore E.S. e non Fi. che, viceversa, chiama in causa per il periodo successivo all'arresto dell' E., quando con il Fi. si trovarono detenuti nel carcere di Fossombrone;

- m.f. non indica nessun apporto concorsuale preciso del Fi. nelle cessioni di stupefacente ed in quella di cui alla contestazione in esame, nè appare ragionevole pensare che le condotte del Fi. siano state consumate nel corso della sua detenzione attraverso terzi in libertà;

- neppure si comprende il riscontro della sentenza 16.6.1998 della Corte di assise di Venezia;

- comunque la chiamata in correità di m.f. non ha riscontri, perchè tali non sono le dichiarazioni rese da Z. A., nè la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9.12.1996, che tratta del fratello di Fi.Ga. e non dell'imputato, attuale ricorrente;

- Z. ha fatto dichiarazioni accusatorie di F. G., indicato come fornitore di m.f., del tutto generiche e comunque non utilizzabili, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 7, perchè non indicata la fonte dalla quale è stata appresa l'accusa detta;

- in riferimento invece alle cessioni di cui al capo 104 B), collocate dal 1985 al 1986/87, le quali, secondo l'accusa, sarebbero state concordate tra il Fi. e m.f. nel corso della comune detenzione nel carcere di Fossombrone, le stesse hanno fondamento probatorio nelle dichiarazioni dei due m., inattendibili per quanto innanzi detto.

7.3.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La difesa articola ed argomenta, replicando pedissequamente i motivi di appello, esclusivamente secondo profili di merito, a fronte di una ineccepibile motivazione diffusa ed esaustiva. Il giudice di secondo grado ha, innanzitutto, ampiamente argomentato in ordine alla attendibilità delle chiamate in correità ed alle dichiarazioni collaborative dei fratelli m. (di questo si è già occupato la Corte al par. 2 della presente motivazione) confutando poi i rilievi difensivi in relazione ai quali ha, con apprezzabile coerenza logica, valorizzato, quanto al capo 102B (cessioni di partite di eroina risalenti al periodo dalla fine degli anni '70 al 1984) la precisione e l'articolazione delle dichiarazioni di m.f.

ed il riscontro ad esse di quelle rese da Z. (di tanto informato dai fratelli R.) quanto al ruolo di fornitore del Fi., ruolo altresì riscontrato dalla sentenza della Corte di assise di Venezia del 16.6.1998 di condanna, per condotte di spaccio di stupefacenti, dei fratelli Fi. (e non soltanto di uno solo come difensivamente assunto).

Quanto, invece, al reato di cui al capo 104B e, quindi, alla condotta di spaccio successiva al 1985, ha osservato la corte di merito che i rilievi difensivi hanno riguardato esclusivamente l'attendibilità dei due m., attendibilità ampiamente motivata, di guisa che alcun rilievo diverso e semplicemente contrario è in questa fase ammissibile.

7.4.1 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condotta associativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestata al capo 99 A) dell'imputazione, in particolare deducendo:

- secondo l'accusa il Fi., appartenente a "cosa nostra", e la sua "famiglia" avrebbero iniziato il m. al traffico di droga, mantenendo la collaborazione nel tempo, anche nel periodo di detenzione;

- non convincente appare la ritenuta compatibilità tra il ruolo di fornitore e di partecipe dell'associazione;

- comunque non risulta provato che vi sia stato un accordo tra il ricorrente ed il m., il quale non si è mai impegnato ad acquistare stupefacente dal F.;

- nel processo è stato provato infatti che il m. acquistava droga indifferentemente da G.N. e dal Fi.;

- il m. si qualifica nel processo come cliente del Fi. e non come associato e questo prova che tra i due non vi fosse alcun vincolo associativo ma mero rapporto commerciale;

- è lo stesso m. che colloca nel 1982 la formazione dell'associazione malavitosa dedita al traffico di stupefacenti, ed in tale epoca il Fi. era in carcere, eppertanto nella impossibilità di partecipare alla costituzione del sodalizio criminale;

- anche le dichiarazioni dei due m. in ordine agli accordi nel corso della comune detenzione carceraria con il Fi.

evidenziano l'inizio e la episodicità degli accordi medesimi e la loro cesura dal passato e dall'attività precedente dell'associazione facente capo ai m., a riprova ulteriore della insussistenza di un vincolo associativo coinvolgente l'imputato ricorrente;

- dalle dichiarazioni dei m. viene esclusa la regolarità di forniture e pagamenti e ciò rende insussistente quell'impegno reciproco caratterizzante del vincolo associativo, reciprocità incompatibile, altresì, con la decisione del m. di passare, per l'approvvigionamento, dal Fi. ad altro fornitore;

- quanto appena detto accredita comunque la presenza di più fornitori.

7.4.2 Il motivo è manifestamente infondato, perchè pedissequa riproposizione dei motivi di appello e perchè totalmente volto ad accreditare, attraverso valutazioni di merito, una ricostruzione delle vicende processuali relative al ricorrente alternativa a quella motivatamente articolata dai giudici di merito.

Gli argomenti trattati inoltre contrastano palesemente con la lezione giurisprudenziale in tema di partecipazione a sodalizio malavitoso dedita al narcotraffico innanzi richiamata al par. 5.1.3, lettera B, (posizione processuale del ricorrente P.) giacchè non è richiesto, ai fini della contestazione associati va di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, un formale accordo tra gli associati, potendosi e dovendosi dedurre il relativo vincolo da dati oggettivi e di per sè significativi, nello specifico offerti al processo dalla sistematicità dell'approvvigionamento assicurato dal ricorrente al m., nella sicura consapevolezza che questi era al vertice di un gruppo organizzato capace di porre in circolo sul territorio le ingenti quantità di eroina e cocaina fornite dall'imputato, nonchè negli accordi di volta in volta intervenuti per assicurare la sicurezza delle forniture.

Del tutto irrilevante, infine, si appalesa, in riferimento alla sussistenza del reato in parola, l'argomento difensivo volto a dimostrare che anche altri, oltre al ricorrente, riforniva il gruppo maniero, giacchè non ostativa detta circostanza all'adesione di fatto del Fi. al perseguimento delle finalità criminali del gruppo detto.

7.5.1 Col quinto ed ultimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata qualificazione, ai sensi della L. n. 685 del 1975, artt. 71 e 75, delle condotte contestate dall'accusa ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, ed in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Quanto al primo punto, quello relativo alla qualificazione giuridica delle condotte, osserva la difesa ricorrente che queste sono cessate nel 1987, di guisa che ad esse deve trovare applicazione la disciplina penale vigente in quel momento perchè di maggior favore.

Quanto, invece, alla violazione dell'art. 62-bis c.p., rileva il difensore che l'età avanzata dell'imputato, la lontananza dei fatti, la lunga carcerazione cautelare sopportata non risultano considerati ai fini di un più equo regolamento sanzionatorio, compatibile con la funzione rieducativa della pena.

7.5.2 Le esposte censure si appalesano manifestamente infondate nella parte relativa alla corretta applicazione della disciplina portata dall'art. 62-bis c.p. e, viceversa, fondate nel resto secondo quanto si passa a precisare.

A. Con i motivi di gravame è stata chiesta la riqualificazione delle condotte imputate al ricorrente ai sensi della L. n. 685 del 1975, li artt. 71 e 75 e tanto al fine di ottenere, in ipotesi di condanna, un più mite trattamento sanzionatorio.

La tesi difensiva si fonda sul tempo in cui furono consumate le condotte, collocato anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 309 del 1990 e del più severo regolamento delle pene ivi previsto per i reati in materia di stupefacenti.

Nel caso concreto il giudice di prime cure ha correttamente qualificato la condotta consumata dal Fi. ai sensi della L. n. 685 del 1975, in considerazione della decisiva circostanza che essa è cessata nel 1987, epoca che esclude inequivocabilmente la possibilità di applicare la disciplina successivamente intervenuta con il D.P.R. n. 309 del 1990 dappoichè più severa nella parte sanzionatoria.

Orbene, il giudice dell'appello ha riconsiderato la gravità della condotta tenuta dall'imputato, riducendola al ruolo di semplice partecipante, di poi applicando, ai fini sanzionatori, la disciplina della continuazione con una precedente condanna per analogo reato, assunto, ai fini detti, come fattispecie più grave. La Corte peraltro è incorsa in errore allorchè, nel quantificare la pena per il reato continuato, ha considerato il reato portato in continuazione e di cui al presente giudizio, come violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, per quanto sin qui detto, non applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 2 c.p..

Sul punto, e cioè limitatamente alla determinazione della pena, va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

B. Quanto, invece, alle censure relative alla violazione dell'art. 62- bis c.p., appare sufficiente rilevare che, secondo consolidato insegnamento di legittimità, ha la Corte sufficientemente motivato la decisione sul punto richiamando la gravità reiterata delle condotte giudicate e la mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato. Il giudice non è tenuto infatti a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (Cass., Sez. 2, 23/11/2005, n. 44322).

7.7 In conclusione, attese le premesse appena esposte, la sentenza di condanna a carico del Fi. va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato dal giudice di rinvio tenuto conto della riqualificazione della condotta contestata all'imputato al capo 99A della rubrica quale violazione della L. n. 684 del 1975, art. 75, comma 2 e non già come violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Il ricorso va invece nel resto rigettato.

8. S.G., condannato alla pena di anni undici e mesi sette di reclusione ed Euro 34.140,00 di multa, perchè giudicato colpevole del reato (capo 117 B) di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, delle rapine e reati connessi di cui ai capi 23A, 25 A-B -C, 39A e 48A nonchè del reato di cui all'art. 416-bis c.p. (capo 1), assistito dal difensore di fiducia, illustra cinque motivi di ricorso.

8.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla contestazione di cui al capo 117 B della imputazione, ed al trattamento sanzionatorio relativo, in particolare osservando:

- l'accusa riguarda la cessione di 4 o 5 partite di cocaina di 1/3 kg. consegnate a m.g. nei primi mesi del 1991;

- la colpevolezza del ricorrente si basa esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie non riscontrate di m.g.;

- l'imputato è stato assolto dal reato associativo ex art. 74 L.S. e dagli altri episodi inizialmente contestati al capo 117 B;

- S. non era affatto un fedelissimo del m., come sostenuto in sentenza e lo stesso m. di ciò da conferma nelle sue dichiarazioni dibattimentali;

- il racconto del m. non è affatto preciso e circostanziato;

- la corte ha già dichiarato non riscontrate le dichiarazioni di m.f. a carico dell'imputato in relazione ad altre forniture e nella stessa situazione processuale cadono le accuse in correità di m.g. anche per quella residuata, la quale pure andrebbe considerata unitariamente rispetto al segmento considerato provato;

- valore di riscontro non hanno le dichiarazioni di m.f., il quale si è limitato a riferire cose che assume di aver saputo dal S. stesso, il quale però ha negato decisamente ogni suo coinvolgimento in materia di stupefacenti;

- i fornitori del S. i cui nomi il m. avrebbe conosciuto dal S. stesso, tali c. e Sc., sono stati assolti definitivamente in primo grado;

- il coinvolgimento del ricorrente nella cessione di droga è stato ricostruito in sentenza secondo profili di palese inverosimiglianza, posto che il S. non avrebbe percepito nulla dal m., il m. non avrebbe mai incaricato delle forniture l'imputato, le forniture del S. non sarebbero mai state preventivamente testate nonostante l'estemporaneo fornitore non fosse esperto in stupefacenti;

- è da ritenersi comunque immotivatamente eccessiva la pena inflitta per la contestazione in esame.

8.1.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Ed invero la difesa istante ha replicato in questa sede di legittimità le medesime doglianze già prospettate col gravame in appello, doglianze dalla Corte di merito diffusamente e logicamente confutate con argomentazioni rimaste prive di replica apprezzabile con l'atto in esame.

Ha il giudice di secondo grado richiamato e valorizzato la chiamata in correità di m.f. in relazione alle forniture di cospicuo quantitativo di cocaina nel corso del 1991 (per le altre ha invece registrato il collegio giudicante la mancanza di riscontro reciproco) descritte in termini particolareggiati, contrariamente a quanto sostenuto sul punto della difesa, termini corrispondenti a quelli confermati, ed ulteriormente approfonditi, dalle dichiarazioni collaborative di m.g., indicato dal cugino f. come colui che abitualmente accompagnava a Brescia il S. per i rifornimenti.

Alla ricostruzione dei giudicanti, come detto, logica e coerente anche perchè preceduta dalla motivata considerazione dell'affidabilità e della credibilità delle chiamate in correità dei due m., la difesa istante oppone una valutazione alternativa del quadro probatorio acquisito al processo, soprattutto attraverso la valorizzazioni di circostanze di fatto logicamente valutate come ininfluenti e non in contraddizione con le chiamate in correità reciprocamente riscontrate.

Quanto, infine, alla motivazione circa la pena inflitta, ha la Corte rimarcato la gravità delle condotte, il contributo notevole all'associazione di stampo mafioso fornito dall'imputato, la gravità altresì della condotta connessa al narcotraffico, puntualmente poi specificando i singoli aumenti per la continuazione. Trattasi di motivazione ampia ed immeritevole di rilievi censori, tenuto conto, altresì, che la determinazione della sanzione penale integra uno dei momenti di maggior incisività della discrezionalità del giudicante, implicando essa una valutazione tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 10713).

8.2.1 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (capo 1) in particolare deducendo:

- appare illogico, dopo aver assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 74 L.S., ritenerlo colpevole del reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. sulla base di un unico, residuale episodio di intermediazione nel traffico di stupefacenti, e cioè quello di cui al capo 117 B appena detto;

- anche la struttura del reato associativo ex art. 416-bis c.p. richiede l'accordo per commettere una serie indeterminata di reati;

- quanto detto dimostra altresì la violazione, nella fattispecie, del principio di correlazione tra accusa e sentenza, vizio rilevabile di ufficio e causa di nullità (art. 522 c.p.p.);

- manca la prova della colpevolezza del S. per il reato associativo, perchè mancanti riscontri esterni individualizzanti dell'accusa, perchè non indicate le condotte associative poste in essere, perchè non indicati gli apporti associativi.

8.2.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte di merito, lungi dal ritenere provata la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p.p. per la sola ricorrenza del reato fine di cui al primo motivo di impugnazione, si è limitata (cfr. pag. 796 sent. app.) a considerare quell'episodio, con corretta logica motivazionale, come "un contributo sicuramente significativo che l'imputato ha fornito nella sua più vasta attività di partecipe all'associazione di stampo mafioso, unitamente alla commissione ... di.. altri reati".

Contrariamente, quindi, all'assunto difensivo la Corte di merito a sostenuto il giudizio di colpevolezza in ordine al capo 1) della rubrica, rammentando che il S. è l'unico, tra i numerosi imputati del processo, ad aver subito una condanna definitiva per aver partecipato all'associazione mafiosa evocata nel presente giudizio, a far tempo dal 1982 fino alla fine del 1989. Subito dopo, tra il 1990 ed il 1991, il S. ha partecipato a quattro rapine di particolare gravità criminale, tre delle quali ammesse e confessate, rapine coerentemente rapportate dai giudicanti all'attività dell'associazione capitanata dal m., artefice primo di quelle imprese delittuose.

Di qui l'assoluta inconsistenza dei rilievi difensivi, attesa la grave presenza di reati fine dell'associazione, la continuità certa con il passato criminale dell'istante, il riscontro fornito dalla confessione di quattro rapine su tre e dal giudizio di colpevolezza in ordine alla rapina bancaria non ammessa, ma come innanzi considerata ampiamente provata dai giudici territoriali.

8.3.1 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla condanna per la rapina di cui al capo 25 A, B e C (rapina al Banco Ambrosiano Veneto di Bassano del Grappa e correlative violazione della legge sulle armi e furto dei veicoli utilizzati) sul rilievo che il dibattimento avrebbe provato, tutt'al più, una condotta riferibile al reato di favoreggiamento, considerato che il Do., in sede di controesame, ha dichiarato espressamente che il S. non partecipò alla rapina ma si limitò a fare da staffetta.

8.3.2 Il motivo è manifestamente infondato. La rapina di cui all'imputazione fu consumata il 20 novembre 1991 e fruttò ai suoi autori 150 kg. in oro e 190.000.000 di lire. La ricostruzione della rapina da parte dei giudici di merito si fonda sulle dichiarazioni di vari collaboratori che ad essa parteciparono, m.f., Do., Fe., Z., ma., Ga.. Le dichiarazioni rese dai collaboratori inoltre, oltre a riscontrarsi vicendevolmente, trovano ad avviso dei giudici territoriali ulteriore riscontro negli accertamenti di P.G. ed in numerose testimonianze. In tale contesto i collaboratori Do., ma., Z., Ga., e Fa. hanno riferito che l'imputato, dopo la rapina, venne a prelevare m. dal capannone dove tutti i malviventi direttamente impegnati nella rapina si erano nascosti per sfuggire alle ricerche delle forze dell'ordine, per accompagnarlo in un luogo sicuro insieme all'oro rapinato, ricevendo per il suo apporto, compreso quello di staffetta prima della esecuzione del delitto, un non modesto compenso.

Trattasi, come correttamente osservato dai giudicanti, di un apporto causale rilevante alla consumazione del reato, penalmente rilevante, secondo certa lezione dottrinale e giurisprudenziale, a titolo di concorso nel reato.

Non manca la Corte inoltre di sottolineare che lo stesso S. ammette il ruolo di staffetta, che di per sè è condotta concorsualmente rilevante dappoichè parte integrante del piano criminoso, ed ammette di aver accompagnato il m. a Bassano del Grappa il giorno prima della rapina ancorchè opponendo la sua ignoranza sugli scopi del viaggio (sulla rilevanza concorsuale di condotte similari si veda: Cass., Sez. 2, 12/11/2002, n. 5126). La doglianza in esame si appalesa pertanto generica e volta ad una valutazione alternativa delle fonti di prova, peraltro molto riduttivamente considerate.

8.4.1 Col quarto motivo di ricorso la difesa istante lamenta ancora difetto di motivazione e travisamento dei fatti in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che i fatti contestati risalgono a tempi lontani e questo impedisce di ritenere l'attualità del giudizio di pericolosità posto dai giudicanti a fondamento della impugnata decisione. La Corte inoltre avrebbe mancato di considerare il comportamento processuale dell'imputato, il quale ha reso confessione di tutte le rapine commesse, ad eccezione di quella di cui al capo 25, e dal 1991 è del tutto esente da rilievi penali.

8.4.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha fondato l'impugnata decisione sulla gravità dei fatti, sulla pericolosità sociale dell'imputato e sulla sua personalità criminale, dedotta dalla costante vicinanza dello stesso con soggetti criminali anche estranei alle vicende di causa (come il Fo., aiutato a fuggire in Francia) e con le figure più importanti delle vicende trattate in questo processo.

Trattasi di motivazione esaustiva ben oltre i moduli della sufficienza, tanto più esauriente se rapportata all'apoditticità della istanza difensiva di appello sul punto (Cass., Sez. 2, 23/11/2005, n. 44322, cit.).

8.5.1 Col quinto ed ultimo motivo di ricorso, infine, il ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine alla valutazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, in particolare deducendo che i fatti di causa sono risalenti nel tempo, che il S. non ha mai subito condanne in materia di stupefacenti e che in base all'insegnamento di C. Cost. 5.6.2007, n. 192, la recidiva è legittimamente applicata se significativa di pericolosità attuale e maggiore colpevolezza, di guisa che nella fattispecie la stessa sarebbe stata irritualmente applicata.

8.5.2 Gli esposti motivi sovrapponibili a quelli rappresentati difensivamente in sede di appello, si appalesano manifestamente infondati.

Ed invero la corte di merito ha applicato nella fattispecie la recidiva reiterata, in tal guisa correggendo il tribunale che aveva ritenuto quella plurima specifica, proprio perchè non presenti, tra i precedenti, altre condanne per spaccio. La contestata recidiva reiterata trova viceversa piena rispondenza con i plurimi precedenti a carico del ricorrente per rapina, resistenza, porto abusivo di armi, minacce e rissa.

La Corte poi non manca di replicare al richiamo difensivo dei pronunciamenti del giudice delle leggi, richiamando a tal fine Cass., ss.uu. 35738/2010 e sottolineando, nella indicata prospettiva, che i reati giudicati segnano un robusto consolidamento della pericolosità criminale del ricorrente (soltanto in questo procedimento giudicato per quattro rapine a mano armata, una delle quali mortale). Su tali premesse ha considerato il giudice di merito, con giudizio di merito logico eppertanto non sindacabile in questa fase processuale, che la violazione imputata al ricorrente della normativa in materia di stupefacenti di cui al presente giudizio, costituisce un ampliamento di suoi già cospicui interessi criminali.

Logica, coerente e corretta motivazione, pertanto, incensurabile secondo le prospettate doglianze difensive.

8.6 Il ricorso in esame va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

9. M.M., condannato alla pena di anni sei e mesi uno di reclusione ed Euro 1.700,00 di multa, perchè giudicato colpevole dei reati di rapina e tentata rapina (capi 19 A, 44 A) e reati connessi al delitto tentato (44 B), assistito dal difensore di fiducia, illustra quattro motivi di ricorso.

9.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione in relazione al reato di rapina di cui al capo 19 A), in particolare osservando:

- il giudizio di colpevolezza viene motivato sul piano probatorio dai giudici territoriali in forza delle chiamate in correità di Za.Vi. e T.P., chiamate prive del requisito della specificità e non sufficientemente individualizzanti;

- la sentenza non indica alcun elemento esterno alle propalazioni dei dichiaranti di natura individualizzante;

- la Corte ritiene di superare tale lacuna valorizzando le dichiarazioni del T., il quale avrebbe indicato il luogo ove il M. abitava, peraltro anch'esso indicato in termini di palese genericità;

- il riscontro, per avere valore individualizzante, deve collegare il chiamato al fatto contestato in modo inequivoco e ciò non è riscontrabile nella fattispecie.

9.1.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Le censure difensive si appalesano infatti generiche per un verso e di merito per altro verso.

I fatti giudicati fanno riferimento alla rapina di lire 350.000.000 consumata il 3 marzo 1990, in Padova, mediante l'assalto a mano armata ad un furgone portavalori che aveva appena ritirato l'incasso di un centro commerciale.

Per la completa ricostruzione della vicenda i giudicanti hanno valorizzato le dichiarazioni di Za. e T., rei confessi dell'impresa criminale con altri quattro complici tra cui il ricorrente, avendo cure di evidenziare la sostanziale sovrapponibilità dei due racconti e la loro convergenza su numerosissimi punti salienti, contestualmente annotando la irrilevanza e la scarsezza di discrasie, comunque puntualmente giustificate logicamente.

A ciò aggiunge la motivazione, correttamente indicandolo come riscontro esterno individualizzante a carico del ricorrente, il richiamo alle dichiarazioni del T., là dove questi ha descritto adeguatamente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il luogo che i malviventi raggiunsero dopo l'impresa criminale, l'abitazione del M., effettivamente indicata, in termini precisi, nel luogo, "sotto Padova", in mezzo ai campi, casa rurale in ristrutturazione, con cancello.

Trattasi di motivazione congrua e coerente, oltre la quale rimane il giudizio di merito improponibile in questa sede sollecitato dalla difesa.

9.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione ai reati di cui alla rapina rubricata ai capi 44 A) e 44 B), in particolare osservando che la corte avrebbe dato credito a Z., le cui dichiarazioni a carico del ricorrente, relative alla sua partecipazione alla rapina fallita al furgone portavalori, sono state smentite da quattro testimonianze raccolte nel corso del dibattimento di secondo grado.

Rileva ancora il difensore che mentre Z. ha riferito di rapinatori, tra i quali il ricorrente, i quali partirono per consumare la rapina da un casolare di Vo Euganeo e qui tornarono dopo il fallimento dell'impresa criminale, i testimoni della difesa in numero di quattro hanno invece riferito che subito dopo la mezzanotte dello stesso giorno il prevenuto si trovava nella discoteca " (OMISSIS)", presenza incompatibile con la ricostruzione del collaborante.

Sul punto la Corte, ad avviso del difensore, avrebbe travisato i dati processuali (la difesa riporta le dichiarazioni del collaboratore Z.) là dove motiva escludendo che il M. fosse presente quando la banda fece ritorno al casolare.

9.2.2 La censura riguarda esclusivamente l'alibi dell'imputato e la motivazione articolata in seconde cure per confutarne la consistenza probatoria.

Orbene, annota il Collegio che, al riguardo, adeguata, coerente e logica si appalesa la motivazione impugnata, la quale considera il dato significativo che tra il luogo della tentata rapina e la discoteca evocata dall'imputato la distanza è di meno di tre km., percorribili in pochi minuti. La Corte, inoltre, ha analizzato in termini di puntualità ed approfondimento le quattro testimonianze a difesa, rilevandone, per un verso, la oggettiva incertezza di riferimenti temporali atteso il tempo trascorso e, per altro verso, l'esigenza probatoria, rimasta ampiamente insoddisfatta, di acquisire esiti istruttori convergenti verso una apprezzabile precisione temporale per consentire la ricostruzione di un albi processualmente idoneo e convincente nelle condizioni date (il luogo del delitto a pochi minuti di distanza).

Sulla base delle oggettive considerazioni appena evocate ha concluso la Corte, in termini di incensurabile logicità, la piena compatibilita della presenza in discoteca dell'imputato pochi minuti dopo la mezzanotte con la sua presenza sul luogo della rapina, si ribadisce, luoghi vicinissimi tra loro.

Altresì decisivo appare alla corte, ed il rilievo è logico e significativo, la circostanza che il M. non ha alcun alibi per i momenti antecedenti il suo incontro nella discoteca. Non può pertanto non rilevarsi, in conclusione, la manifesta infondatezza della doglianza difensiva in argomento.

9.3.1 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.c., comma 3 ed alle chiamate in reità de relato utilizzate in danno dell'imputato, in particolare rilevando:

- la prova della colpevolezza del ricorrente in ordine al tentativo di rapina contestatogli poggia sulla chiamata in correità di Z., riscontrata dalle dichiarazioni de relato di Pa.

G. e Ga., informati, questi ultimi, da altri partecipanti all'azione delittuosa, il Pa.Gi. dal F. e dallo Z., il Ga. dal M. stesso, dal B. e dal F.;

- in realtà il Pa.Gi. non indica affatto con sicurezza la fonte delle sue informazioni (la difesa riporta i verbali di causa) dappoichè oscilla tra Z., M. e F., sempre esprimendosi in termini di estrema incertezza;

- sul punto la motivazione impugnata trasforma l'incertezza in certezza ed individua, immotivatamente, gli informatori del Pa.

G. in Z. e F.;

- Z., chiamante in correità, attraverso Pa.

G., riscontra se stesso;

- quanto al Ga., questi ha fatto le sue dichiarazioni collaborative accusando de relato l'imputato ricorrente il 19.10.2007 e cioè dopo aver avuto la possibilità, legittimamente, di leggere gli atti del processo e quelli, in particolare, relativi al tentativo di rapina al blindato andato a fuoco;

- sul punto la difesa ha eccepito, discusso e scritto memorie al fine di evidenziare la non specificità e la mancanza di autonomia del dire accusatorio del collaborante, ma nessuna motivazione ha sul punto la corte di merito articolato;

- tanto integra difetto di motivazione rilevante in sede di legittimità.

9.3.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Va in primo luogo riaffermato il principio di diritto secondo cui la chiamata in correità ben può trovare sufficiente e necessario riscontro in una chiamata "de relato" eseguita da collaboratore non coimputato (da ultimo Cass., sez. 1, 23.6.2010, n. 31695, rv.

248013), schema questo ricorrente nella fattispecie ove la chiamata in correità dell'imputato ad opera del coimputato Z. è stata confermata, de relato, dai collaboratori Pa.Gi. e Ga., nè i rilievi difensivi in ordine alla credibilità ed all'autonomia delle dichiarazioni di quest'ultimo possono essere considerate decisive dappoichè rimane il riscontro dato da quelle rese dal Pa.Gi., al quale Z. ha confidato le notizie riferite prima della collaborazione, eppertanto in modi e termini che escludono la denunciata circolarità informativa.

I giudici di merito hanno inoltre ritenuto logicamente confermate le accuse del coimputato Z. in ordine alla fornitura delle armi e della granata da parte dell'imputato ricorrente ovvero dal m. perchè entrambi in relazioni con canali provenienti dalla ex Jugoslavia, dalla circostanza, di palese carattere individualizzante, che in effetti, mesi dopo, a M. furono sequestrate granate ed armi. Pa.Gi. inoltre ha come fonte anche il F., indipendente da Z..

Correttamente pertanto ha la corte territoriale applicato le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 e le censure difensive travisano, in parte, le motivazioni accusatorie.

9.4.1 Col quarto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente l'illogicità della motivazione là dove la corte distrettuale ha richiamato il ritrovamento di armi ed esplosivo analoghi a quelli utilizzati nel tentativo di rapina in esame nella disponibilità dell'imputato in epoca vicina a quella dei fatti. Rileva la difesa che detto ritrovamento era stato valutato dal giudice di prime cure non come riscontro individualizzante pieno, ma dato idoneo a rafforzare il quadro probatorio. Di qui la censura del riscontro "non pieno" come istituto estraneo alle regole processuali in tema di prova.

Ad ogni buon conto il ritrovamento detto non integrerebbe, ad avviso del difensore, riscontro rispetto a fatti verificatisi cinque mesi prima e quelle armi non possono aver alcun collegamento con il delitto giudicato.

9.4.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Il ritrovamento presso l'imputato di armi ed esplosivi è circostanza di fatto liberamente valutabile da parte dei giudici di merito, i quali, in concreto, lo hanno considerato alla stregua di un dato oggettivo collegabile alla vicenda processuale, posto che Z. e Pa.Gi. indicano il M. come possibile fornitore dell'esplosivo e delle armi utilizzate nella fallita rapina.

Il valore probatorio di tale connessione, valutabile comunque come riscontro, è stato logicamente motivato e correttamente utilizzato ai fini della decisione, di guisa che ogni contrario rilievo difensivo si manifesta come giudizio di merito improponibile in questa sede processuale.

9.5 Anche il ricorso in esame va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

10. D.V., condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa perchè giudicato colpevole della violazione della disciplina sugli stupefacenti meglio descritta al capo 108 C) della rubrica, assistito dal difensore di fiducia, illustra due motivi di ricorso.

10.1.1. Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione e violazione della legge processuale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 192 e 546 c.p.p., in particolare osservando:

- non indicano i giudicanti il ruolo specifico svolto dal ricorrente nella vicenda;

- l'unico assunto accusatorio deriverebbe dalla identificazione dell'imputato quale soggetto che avrebbe accompagnato tale " A." nella trattativa con m.f.;

- la prova a carico dell'imputato è stata indicata dai giudicanti nelle dichiarazioni collaborative, soprattutto quelle di G. G. e m.f.;

- la fondatezza e la serietà di dette dichiarazioni, peraltro generiche rispetto al coinvolgimento del D., non risultano però affatto motivate;

- manca nella chiamata in correità del m., sul punto generica, un dato individualizzante;

- m. infatti si limita a dire di aver appreso in seguito che il "(OMISSIS)" era l'imputato, la cui presenza viene riscontrata una sola volta in albergo ed al casinò, e che i soldi li aveva ricevuti da T.;

- nel caso concreto risulta provato, ammessa la veridicità del racconto del m., che il D. fu presente ad un'unica e sola trattativa, senza avere però contribuito ad essa neppure nella dazione di denaro, riferita dal m. stesso a tale " T.";

- rispetto ad una ipotesi siffatta non si ravvisano gli estremi della condotta contestata e, soprattutto, l'apporto in concorso imputato al ricorrente, giacchè del concorso nel reato difettano nella fattispecie tutti i requisiti normativi.

10.1.2 Il motivo è manifestamente infondato. Gli argomenti difensivi risultano sviluppati secondo profili squisitamente di merito e tendono ad una rappresentazione dei fatti di causa del tutto alternativa a quella motivatamente accreditata dai giudici territoriali in modi logici, coerenti e non contraddittori. Ha in particolare argomentato la Corte veneziana che gli accertamenti di polizia giudiziaria provano con certezza la presenza del D. nell'area veneziana nei primi mesi del 1991, presso alberghi di Mestre e di Campolongo ed il suo viaggio, in data 25.3.1991, con G.G., reo confesso, presso m.f..

La Corte ha poi valorizzato il racconto reso da m.f., il quale ha riferito di essersi accordato con G.G., alla presenza di due persone, D.V., da lui conosciuto come "(OMISSIS)", e tale T. in ordine alla fornitura di cocaina al prezzo di 60.000.000 di lire al kg., cocaina poi consegnata dai cugini del m. con pagamenti ricevuti da " T.". Fornitura e pagamenti riferiti al gruppo G., argomenta ancora la sentenza impugnata, sono stati confermati da m.g. e da Z. ed il G. ha poi anche reso confessione delle anzidette vicende.

Giusto rilievo assegnano poi i giudicanti sia alle dichiarazioni del Z. quando riferisce di una consegna di droga a tre soggetti collaboratori di G.G. eseguita con m.g.

nei pressi di Campolongo Maggiore, luogo dove è stata rilevata la presenza del D. il 16.2.1991, sia alle dichiarazioni di m.g., il quale ha riferito, da parte sua, di più consegne effettuate al Gi. insieme a due suoi "compari", descritti minuziosamente, come già aveva fatto il cugino f. in occasione dell'accordo innanzi richiamato. Dette descrizioni (dei compari " V. e A."), secondo motivato giudizio di merito, corrispondono alle fattezze di D.V. e M.A..

Non può pertanto negarsi esaustività argomentativa e robustezza logica alla motivazione impugnata, che ben resiste alle censure difensive peraltro palesemente assestate sulla valutazione molto parziale del quadro probatorio utilizzato a carico del ricorrente.

10.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che, immotivatamente, risulta inflitta una pena severa e non sono stati considerati, ai fini delle concessione delle attenuanti, la risalenza nel tempo dei fatti di causa e delle ultime condotte delittuose riferibili all'istante. Neppure risulta motivata, secondo la difesa, la gravità concreta della condotta, riferita astrattamente alla mera ipotesi delittuosa.

10.2.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte ha motivato la mancata concessione delle circostanza attenuanti generiche rilevando la gravità dei fatti e richiamando due condanne per analoghe condotte subite dall'imputato, da ciò logicamente e correttamente desumendo la prova della sua capacità a delinquere, giudicata ostativa alla concessione delle invocate circostanze.

Anche in ordine alla entità della pena, peraltro ridotta rispetto al giudizio di prime cure, la Corte ha richiamato il dato ponderale e la qualità dello stupefacente trattato, a ciò riferendo quella che ha ritenuto la pena di giustizia.

Nessun rilievo motivazionale può pertanto essere mosso alle sintetizzate motivazioni, tenendo conto dei principi elaborati da questa Corte di legittimità quanto alla discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nonchè dei canoni argomentativi da utilizzare per la relativa motivazione e per sostenere ogni decisione relativa alla concessione delle attenuanti generiche (Cass. ss.uu., 35738/2010). Ai fini dell'applicabilità o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, assolve infatti all'obbligo della motivazione della sentenza il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ritenuti di particolare rilievo come elementi concreti della di lui personalità, non essendo affatto necessario che il giudice di merito compia una specifica disamina di tutti gli elementi che possono consigliare o meno una particolare mitezza nell'irrogazione della pena (Cass., Sez. 5, 06/09/2002, n.30284;

Cass., Sez. 2, 11/02/2010, n. 18158) ovvero, il che è lo stesso, la gravità della condotta giudicata.

10.3 Il ricorso del D. va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

11. F.S., condannato alla pena di anni quindici e mesi nove di reclusione ed Euro 39.750,00 di multa, perchè giudicato colpevole di quattro rapine e tentate rapine e reati connessi, meglio descritte ai capi 25A-B-C, 28A-B, 31A-C, 42A-B-C, 44A-B della rubrica, dei reati commessi in occasione dell'episodio di evasione di cui al capo 93 lettere D, E, F, G della rubrica e della violazione della disciplina in materia di stupefacenti di cui al capo 142 A della rubrica, assistito dal difensore di fiducia, illustra cinque motivi di ricorso.

11.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente inosservanza ed erronea interpretazione, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. C), dell'art. 420-ter c.p.p., comma 5, in particolare osservando che, erroneamente, non avrebbe il giudice di prime cure riconosciuto il legittimo impedimento del difensore a comparire nel corso di talune udienze del processo, con ciò violando il diritto di difesa e sostanzialmente svuotando di contenuto, ancorchè in adesione alla ormai consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, la disciplina dell'art. 420-ter c.p.p., comma 5.

La censura fa riferimento a quattro ordinanze rese nel corso del giudizio di primo grado, oggetto di specifico gravame in sede di appello ed al relativo rigetto ed è stata sostenuta, altresì, con memoria.

11.1.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Come peraltro rammentato dalla stessa difesa ricorrente, in ordine alla dedotta eccezione risulta consolidato un indirizzo interpretativo secondo cui, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonchè all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Cass,, Sez. Unite, 25/06/2009, n. 29529; Cass, Sez. 6, 05/10/2010, n. 36539; Cass., Sez. 5 Sent., 11/10/2007, n. 43062).

Di tali principi i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione, mentre la difesa lamenta non già la loro disapplicazione, ma semplicemente la illegittimità di detti principi, tesi non condivisa dal Collegio che, viceversa, li richiama per dichiarare inammissibile la doglianza in esame.

11.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 62-bis c.p. e dell'art. 99 c.p. sul rilievo che all'imputato la Corte di assise di Padova, in un diverso processo, aveva concesso il beneficio viceversa negato dalla Corte veneziana, che ciò integra contrasto tra decisioni e che l'aggravante ex art. 99 c.p., comma 4 risulta applicata in danno dell'imputato ancorchè mai contestata in precedenza alcuna recidiva.

11.2.2 Le ragioni esposte appaiono manifestamente infondate. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nessun rilievo può avere nel presente processo la valutazione operata da altro giudice in distinto processo, nè possono al riguardo richiamarsi ragioni di opportunità, in concreto inesistenti, ovvero esigenze di coerenza sistematica, non contemplate dall'ordinamento e comunque non verificabili tra giudizi per fatti diversi espressi da autorità giudiziarie diverse.

In riferimento invece alla disciplina della recidiva, ha avuto modo questa Corte di legittimità di affermare che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Cass., Sez. 2, 07/05/2010, n. 18701; Cass., Sez. 5 Sent., 25/09/2008, n. 41288).

11.3.1 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in relazione ai capi nn. 25, 28, 31, 42 e 44 della rubrica, sul rilievo che la colpevolezza dell'imputato sarebbe stata dichiarata dai giudicanti in forza delle chiamate in correità, ovvero di plurime chiamate de relato giacchè ritenuto legittimo il reciproco riscontro e perchè valorizzate le discrasie non come difetto bensì come conferma di attendibilità e credibilità. Tutto ciò integrerebbe metodo illogico ed illegittimo di giudizio in assenza di riscontri esterni individualizzanti delle chiamate innanzi citate.

11.3.2 Il motivo è manifestamente infondato giacchè palesemente e totalmente generico.

Il ricorso per cassazione con il quale si intenda contrastare il fondamento probatorio dell'impugnata decisione di merito deve contenere, a pena di irrimediabile inammissibilità, la prova specifica oggetto della doglianza, le ragioni della censura, le ragioni per le quali quella data prova specifica non ha il valore probatorio assegnatole nel giudizio di merito e l'incidenza decisiva di quella valutazione sulla decisione finale.

Nel caso di specie la difesa si è limitata ad indicare genericamente cinque giudizi di colpevolezza relativi ad altrettante rapine contestate all'imputato, lamentando che la prova della colpevolezza sarebbe stata dedotta da chiamate in correità e chiamate in reità de relato sempre genericamente evocate e denunciando che nessun riscontro esterno avrebbe corroborato dette chiamate. Palese, in conclusione, la genericità della doglianza.

11.4.1 Col quarto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo 93 D, E, F e G della rubrica, in particolare deducendo:

- il teste Damiano, capo della mobile di Padova, ha escluso la partecipazione del F. e del B. all'evasione contestata;

- anche il teste pa. ha affermato che la figura del F. è emersa soltanto dopo le dichiarazioni collaborative di Z.;

- non adeguatamente ha la Corte di merito risolto il contrasto degli esiti processuali come innanzi evidenziati.

11.4.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto difensivamente sostenuto, la Corte ha diffusamente trattato il tema sollevato dal ricorrente e cioè gli esiti delle indagini del Damiano, capo della mobile. I giudici di secondo grado hanno infatti valorizzato le dichiarazioni dell'organizzatore all'esterno dell'impresa criminale, Z., e quelle dell'organizzatore interno nonchè mandante della medesima, m.f., i quali hanno sempre riferito del coinvolgimento esterno di sei persone tra le quali il F. ed il B..

La corte ha altresì ripercorso la fasi dell'evasione, soprattutto attraverso il racconto particolareggiato di Z., dimostrando in modo logico come fossero necessarie almeno sei persone per eseguirla ed evidenziando le ragioni per le quali le varie guardie carcerarie, man mano neutralizzate, non abbiano avuto la possibilità di vedere in componenti della banda uno per uno. Inoltre i giudici dell'appello hanno rilevato che il capo della Squadra mobile D. ha accertato con le sue indagini che entrarono nella struttura carceraria quattro persone, tra le quali non c'erano nè F., nè B., i quali erano però in attesa dei complici alla guida delle autovetture con le quali evasi e complici esterni si dileguarono. Anche il teste D.N. viene richiamato dai giudicanti come colui che, ancorchè con qualche fatica, ricorda un gruppo di cinque o sei persone. Il quadro probatorio a carico del F. e del B. viene infine ulteriormente rafforzato dalla dichiarazioni collaborative de relato del Ga. e dal memoriale del D.G., evaso col m..

Trattasi di motivazione esaustiva, coerente con la logica e con le risultanze processuali, oltre le quali v'è spazio esclusivamente per valutazioni alternative degli esiti istruttori e per una lettura anch'essa alternativa di essi, improponibili in questa fase processuale di legittimità.

11.5.1 Col quinto motivo di ricorso denuncia infine la difesa ricorrente violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 ed illogicità della motivazione in relazione al capo 142 della contestazione, in particolare osservando:

- in realtà nessuno dei collaboratori ha riferito dati di fatto certi significativi della partecipazione del ricorrente a reati di droga;

- il F. risulta coinvolto nei fatti di causa solo perchè amico e sodale del m.;

- lo stesso ma., incaricato del traffico dal m., evaso ed in fuga, ha riferito che il F. era contrarissimo alla droga e che fu incaricato soltanto di recuperare per conto del Pa., acquirente dello stupefacente, i crediti maturati con la cessione, condotta ben diversa dal concorso nella cessione stessa;

- l'aver percepito una percentuale sui crediti recuperati per conto del F. non integra il reato contestato.

11.5.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La difesa anche in questo caso da una lettura alternativa delle acquisizioni processuali, peraltro di molto riducendole.

Il coinvolgimento del F. nella condotta in esame è provato, ad avviso dei giudici territoriali, da una pluralità di dichiarazioni accusatorie ed in particolare da quelle di m.

f., il quale ha raccontato di essersi accordato con il Pa., con il F. e con Z., intenzionati a costituire una loro associazione, per forniture di cospicui quantitativi di eroina, forniture poi curate dal ma., suo fedele sodale e tesoriere.

La corte di merito ha valorizzato poi le dichiarazioni del ma., il quale ha affermato di essere stato presente ad un incontro tra il m. ed il Pa. accompagnato dal F., il quale giorni dopo gli fu presentato come suo alter ego. Sottolinea ancora il giudice dell'appello che il F., pur estraneo alla cessione di eroina, era però coinvolto negli ordinativi, e di tali ordinativi vi è riscontro nella contabilità del ma., il quale ha per questo indicato l'annotazione n. 15163, di poi aggiungendo l'impegno dell'imputato nella raccolta del denaro ricavato dalla spaccio e nella sua suddivisione tra i correi.

Trattasi anche in questo caso di motivazione congrua, logica ed esaustiva alla quale, come innanzi evidenziato, la difesa istante oppone una diversa e riduttiva lettura degli esiti procedimentali, al fine di dimostrare una ricostruzione della vicenda di causa alternativa a quella accreditata dai giudicanti. E' appena il caso infine di sottolineare che tutte le condotte riferite al ricorrente ed innanzi evidenziate integrano contributo causale importante alla condotta di spaccio contestata, nè al riguardo le censure evidenziano, di qui la loro genericità, le ragioni per le quali recuperare, ad esempio, i crediti delle cessioni di stupefacenti non integri concorso nella cessione medesima.

11.6 Il ricorso in esame va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

12. B.A., condannato alla pena di anni quattordici e mesi otto di reclusione ed Euro 5.700,00 di multa, perchè giudicato colpevole di sei rapine e tentate rapine e reati connessi meglio descritti ai capi 19A-C, 22A-B-C, 24A-C, 25A-B-C, 28A-B, 42A-B-C, 44A- B della rubrica, nonchè dei reati commessi in occasione dell'episodio di evasione di cui al capo 93 lettere D, E, F, G della rubrica, assistito dal difensore di fiducia, illustra quattro motivi di ricorso.

12.1.1. Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente inosservanza ed erronea interpretazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), dell'art. 420-ter c.p.p., comma 5, in particolare osservando che, illegittimamente, non avrebbe il giudice di prime cure riconosciuto il legittimo impedimento del difensore a comparire nel corso di talune udienze del processo, con ciò violando il diritto di difesa e sostanzialmente svuotando di contenuto, ancorchè in adesione alla ormai consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, la disciplina dell'art. 420-ter c.p.p., comma 5.

La censura fa riferimento a quattro ordinanze rese nel corso del giudizio di primo grado, oggetto di specifico gravame in sede di appello ed al relativo rigetto ed è sovrapponibile a quella illustrata col primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di F.S., ulteriormente argomentato con unitaria memoria aggiunta.

12.1.2 Trattasi di doglianza manifestamente infondata per le stesse ragioni già illustrate a margine del primo motivo del ricorso F., che qui devono intendersi espressamente richiamate e ribadite (cfr. par. 11.1.2).

12.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. dell'art. 99 c.p. sul rilievo che l'aggravante di cui all'art. 99 c.p., comma 4 risulta applicata in danno dell'imputato ancorchè mai contestata in precedenza alcuna recidiva.

12.2.2 Le ragioni esposte appaiono manifestamente infondate. Come già precisato in relazione al secondo motivo del ricorso F., questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Cass., Sez. 2, 07/05/2010, n. 18701; Cass., Sez. 5 Sent. 25/09/2008, n. 41288).

12.3.1 Col terzo motivo di ricorso denuncia invece la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in relazione ai capi nn. 19, 22, 24, 25, 28, 42 e 44 della rubrica, sul rilievo che la colpevolezza dell'imputato sarebbe stata dichiarata dai giudicanti in forza delle chiamate in correità, ovvero di plurime chiamate de relato, ritenendo possibile il reciproco riscontro e valorizzando le discrasie non come difetto, bensì come conferma di attendibilità e credibilità e che ciò costituirebbe metodo illogico ed illegittimo in assenza di riscontri esterni individualizzanti delle chiamate dette.

12.3.2 Il motivo, ripetitivo del terzo motivo del ricorso F., è manifestamente infondato giacchè palesemente e totalmente generico per le medesime ragioni già innanzi sintetizzate.

Il ricorso per cassazione con il quale si intenda contrastare il fondamento probatorio dell'impugnata decisione di merito deve contenere, a pena di irrimediabile inammissibilità, la prova specifica oggetto della doglianza, le ragioni della censura, le ragioni per le quali quella data prova specifica non ha il valore probatorio assegnatole nel giudizio di merito e l'incidenza decisiva di quella valutazione sulla decisione finale.

Nel caso di specie la difesa si è limitata ad indicare genericamente cinque giudizi di colpevolezza relativi ad altrettante rapine contestate all'imputato, lamentando che la prova relativa sarebbe stata dedotta da chiamate in correità e chiamate in reità de relato sempre genericamente evocate e denunciando che nessun riscontro esterno avrebbe corroborato dette chiamate.

12.4.1 Col quarto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo 93 c, d, e, f e g della rubrica, in particolare deducendo:

- il teste D., capo della mobile di Padova, ha escluso la partecipazione del F. e del B. all'evasione contestata;

- anche il teste pa. ha affermato che la figura del F. è emersa soltanto dopo la dichiarazioni collaborative di Z.;

- non adeguatamente ha la corte di merito risolto il contrasto degli esiti processuali come innanzi evidenziati.

12.4.2 Il motivo, pedissequa riproposizione del quarto motivo del ricorso F., è manifestamente infondato, per le medesime ragioni già innanzi illustrate a margine della identica doglianza appena evocata, ragioni che devono intendersi qui integralmente riproposte (cfr. par. 11,5.2) evidentemente riferendo al F. i riferimenti ivi fatti al B..

12.5 Il ricorso in esame va dichiarato pertanto inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

13. ME.An., condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 3.500 di multa, perchè giudicato colpevole della rapina meglio descritta al capo 38 A e del reato di lesioni di cui al capo 42 B della rubrica, assistito dal difensore di fiducia, illustra cinque motivi di ricorso.

13.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente inosservanza ed erronea interpretazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), dell'art. 420-ter c.p.p., comma 5, in particolare osservando che, illegittimamente, non avrebbe il giudice di prime cure riconosciuto il legittimo impedimento del difensore a comparire nel corso di talune udienze del processo, con ciò violando il diritto di difesa e sostanzialmente svuotando di contenuto, ancorchè in adesione alla ormai consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, la disciplina dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5.

La censura, oggetto altresì di ulteriore sostegno difensivo con memoria aggiunta, fa riferimento a quattro ordinanze rese nel corso del giudizio di primo grado, oggetto di specifico gravame in sede di appello ed al relativo rigetto ed è sovrapponibile a quella illustrata col primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di F.S..

13.1.2 Trattasi di doglianza manifestamente infondata per le stesse ragioni già illustrate a margine del primo motivo del ricorso F. che qui devono intendersi espressamente richiamate e ribadite (cfr. par. 11.1.2).

13.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 62-bis c.p., in particolare osservando:

- il beneficio in parola risulta negato con l'argomento che l'istante è stato condannato per vari altri reati, e che ciò ne dimostrerebbe la pericolosità sociale;

- in realtà l'unica condanna dimostrativa dell'assunto accusatorio risulta essere quella intervenuta, a cura della corte distrettuale veneziana, il 2.2.1998 eppertanto in epoca di molto successiva ai fatti dei cui al presente giudizio, risalenti al 1991/92, tempo in cui l'imputato poteva vantare uno stato di incensuratezza;

- tale stato lo avrebbe reso meritevole del beneficio, tenuto conto che le novelle 251/05 e 125/08, di natura sostanziale eppertanto non retroattive, attualmente ostative alla positiva considerazione dell'incensuratezza dell'imputato ai fini in discussione, sono entrate in vigore in tempi di molto successivi ai reati giudicati;

- di qui la conclusione che il ricorrente era meritevole sia della concessione delle attenuanti generiche perchè incensurato all'epoca dei fatti, sia di un bilanciamento delle medesime con le aggravanti contestate in termini quanto meno di equivalenza.

13.2.2 La tesi difensiva è manifestamente infondata.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche si ribadisce che, ai fini dell'applicabilità o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, assolve all'obbligo della motivazione della sentenza il riferimento alla gravità della condotta ed alla personalità dell'imputato, non essendo affatto necessario che il giudice di merito compia una specifica disamina di tutti gli elementi, come ad esempio l'incensuratezza dell'imputato, che possono consigliare o meno una particolare mitezza nell'irrogazione della pena (Cass., Sez. 5, 06/09/2002, n. 30284;

Cass., Sez. 2, 11/02/2010, n. 18158).

Nel caso specifico, come innanzi anticipato, la Corte territoriale ha sostenuto la decisione sul punto sfavorevole al ricorrente, richiamandone la spiccata pericolosità sociale desunta dai suoi significativi precedenti.

Di qui la correttezza e l'esaustività delle motivazione impugnata, la quale ben resiste alle ulteriori tesi difensive, giacchè, del tutto coerentemente con il sistema normativo, hanno i giudici di secondo grado valutato, ai fini che qui interessano, i precedenti penali a carico dell'imputato indipendentemente dall'epoca in cui le relative condotte vennero consumate, di guisa che di nessun rilievo si appalesa il richiamo alla natura sostanziale delle novelle modificative della disciplina di cui all'art. 62-bis c.p., natura di cui non dubita la Corte (Cass., Sez. 1, 19/05/2009, n. 23014).

13.3.1 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 81 c.p. e difetto di motivazione sul punto, in relazione alla invocata applicazione della disciplina in materia di continuazione tra i reati di cui al presente processo e quelli giudicati dalla Corte di appello di Venezia con sentenza n. 193/1998.

A sostegno della doglianza assume il difensore che ricorrono nella fattispecie i criteri della contiguità cronologica, l'omogeneità delle condotte e la identità dei beni giuridici tutelati immotivatamente non valutati dal giudice territoriale in senso favorevole all'istante.

13.3.2 Il motivo è infondato.

Osserva sul punto la Corte che la struttura dell'associazione per delinquere non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi (Cass., sez. 6, 03/06/1993, n. 179), ma perchè tra le due adesioni sia riconoscibile il vincolo della continuazione, devono ricorrere gli indici indicatori di elaborazione giurisprudenziale, dai quali correttamente desumere la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, nella ipotesi data, deve essere valutata dal giudice di merito, tramite una verifica puntuale del fatto, che i sodali abbiano preventivamente costituito un'associazione con il consenso dell'altra, ovvero che tra i programmi della prima associazione vi fosse, per una qualche apprezzabile ragione, anche il fine, ancorchè rappresentato nelle sue linee essenziali, di costituirne un'altra.

Nel caso in esame i giudici di merito hanno rilevato che i soggetti coinvolti nell'associazione per delinquere di cui ai fatti giudicati dalla Corte di appello di Venezia, richiamata per l'applicazione della continuazione con quelli di cui al presente giudizio, era composta da soggetti del tutto estranei agli attuali imputati e da ciò i giudicanti hanno tratto, del tutto logicamente, la deduzione che le vicende in esame si inseriscono in ambiti delinquenziali diversi, con progetti criminali distinti ed autonomi, inseriti in reti di complicità anch'esse necessariamente diverse.

Correttamente pertanto è stata negata nella specie la ricorrenza dell'invocato vincolo ai sensi dell'art. 81 c.p..

13.4.1 Col quarto motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p., comma 3, in relazione al reato di cui al capo 38/A, in particolare deducendo:

- i tre collaboratori di giustizia che accusano l'imputato hanno reso dichiarazioni imprecise e non concordanti;

- la corte ha sminuito oltre ogni limite logico le discrasie dette e le ragioni di acrimonia del Pa.Gi. nei confronti dell'imputato;

- Z. neppure ricorda la presenza del Pa.Gi. e m.g. non ha reso dichiarazioni precise;

- la Corte di merito non ha tenuto conto delle censure difensive e delle contraddizioni sottolineate (la sottrazione del fucile di cui parla Z., mai verificatasi, l'incapacità del Pa.

G. a ricordare dove l'autovettura sottratta sarebbe stata affondata);

- non v'è stata indicazione di alcun elemento di riscontro individualizzante, neppure quello relativo alla statura dell'imputato, alto m. 1,80, mentre il teste indicato in sentenza ha parlato di persona alta circa m. 1,75.

13.4.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Il capo 38A riguarda la rapina consumata in Campolongo Maggiore il 31.7.1991 ai danni della famiglia K. da m.g. e Pa.Gi., già per questo condannati dal GUP del Tribunale di Venezia, nonchè, secondo la presente accusa, dallo Z. e dal Me..

L'imputato è stato accusato dai suoi complici nell'impresa criminale con dichiarazioni motivatamente considerate credibili ed attendibili per la precisione dei rispettivi racconti e per i particolari riferiti.

Le dichiarazioni accusatorie sono state inoltre riscontrate dalle testimonianze della p.l. e da quelle dell'ispettore Zo..

Trattasi pertanto di motivazione esaustiva, logica e completa, alla quale la difesa oppone rilievi non decisivi relativi a discrasie registratesi nelle dichiarazioni collaborative, discrasie comunque non rilevanti perchè estranee al nucleo centrale del fatto e comunque adeguatamente valutate dal giudicante, che di esse ha dato giustificazione convincente, sia per la detta irrilevanza sostanziale, sia perchè raccontate le vicende di causa a molta distanza di tempo.

Oltre il logico argomentare della sentenza v'è pertanto spazio unicamente per alternativi giudizi di merito ed alternative letture degli esiti istruttori del processo, improponibili in questa sede di legittimità.

13.5.1 Col quinto motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e difetto di motivazione in relazione al reato di cui al capo 42 B) (reato di lesioni gravissime conseguenza di una tentata rapina in danno di una guardia giurata rimasta paralizzata; la tentata rapina è stata dichiarata prescritta) in particolare osservando:

- l'unico collaborante che rende dichiarazioni dirette è Z., partecipe della rapina, il quale peraltro non ricorda l'orario della medesima (l'imputato ha collocato di sera ciò che in realtà si consumò alle ore 5 del mattino) nè che vi era un'auto di scorta;

- le dichiarazioni di Z. risultano riscontrate da due dichiarazioni collaborative de relato di Pa.Gi. e Ga., i quali, a tacer d'altro, hanno letto gli atti del processo prima di rendere le loro dichiarazioni accusatorie;

- le dichiarazioni de relato, secondo i giudicanti, possono riscontrarsi reciprocamente e questo nonostante l'impossibilità della verifica tramite l'audizione del teste diretto (art. 195 c.p.p.);

- Z., Pa.Gi. e Ga., in quanto coimputati nel medesimo procedimento e raggiunti dalla medesima ordinanza di custodia cautelare, sono stati in grado di leggere gli atti processuali prima delle loro dichiarazioni;

- palese l'inconsistenza di accuse geneticamente impostate nel modo detto.

13.5.2 Il reato in parola è estinto per prescrizione.

Ed invero la condotta giudicata risulta contestata, come già innanzi anticipato, ai sensi dell'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 582 c.p. e art. 583 c.p., comma 2, art. 585 c.p. e risale al 10 novembre 1992.

Alla fattispecie pertanto, ai sensi della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, commi 2 e 3, tenuto conto che per l'imputato risulta esclusa la recidiva, trovano applicazione le norme novellate della disciplina prescrizionale di cui agli artt. 157 e segg c.p..

Orbene, posto che il reato di lesioni personali gravissime come innanzi contestato è punito fino a 12 anni di reclusione, ai sensi dell'art. 157 e art. 161, comma 2 vigenti il termine prescrizionale di anni quindici, a decorrere dal 10 novembre 1992, è, in assenza di cause di sospensione in misura rilevante, ormai maturato.

Nè nella fattispecie ricorrono le condizioni processuali per una pronuncia più favorevole al ricorrente.

E' invero noto che l'obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, da parte della Corte di cassazione, in presenza della causa estintiva della prescrizione, richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, 9944/2000 Rv. 217255, Meloni L. ed altri; massime precedenti Vedi: N. 12320 del 1998 Rv. 212320, N. 3289 del 1999 Rv. 213728).

Tale obbligo del giudice postula in concreto che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicchè la valutazione che deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Pertanto, consegue che nel giudizio di cassazione, qualora la motivazione del giudizio di merito dia contezza delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito (Sez. 6, 48524 del 03/11/2003, Rv. 228503, Gencarelli; conformi: n. 12320 del 1998, Rv. 212320).

Su tali premesse, ritiene la Corte, all'esito del logico ed argomentato giudizio di responsabilità dei giudici di merito, che l'imputato non possa considerarsi estraneo alle formulate imputazioni, tenuto conto del corretto apprezzamento delle risultanze probatorie operato dai giudicanti di prime e seconde cure.

A tal fine giova osservare che la motivazione impugnata valorizza la chiamata in correità di Z., che poi riscontra con dichiarazioni collaborative de relato ( Pa.Gi. e Ga., che hanno appreso dai colpevoli i fatti raccontati).

La motivazione parla altresì di riscontri desunti dalle testimonianze rese dalle guardie giurate e da una teste oculare. Le dichiarazioni de relato non possono infine ritenersi sospette, come difensivamente opinato, perchè non v'è dimostrazione alcuna di un condizionamento dei collaboranti Pa.Gi. e Ga..

13.6 In conclusione la sentenza in esame deve essere annullata limitatamente al punto appena trattato, con salvezza, per le ragioni dette, delle statuizioni civili, annullamento da disporsi senza rinvio dappoichè, ai sensi la lett. l), art. 620 c.p.p., è nella fattispecie possibile la rideterminazione della pena come conseguenza dell'annullamento (anni sei di reclusione e 3000 Euro di multa, eliminando l'aumento di un anno e quattro mesi e 500 Euro stabilito dai giudici del merito per il reato di cui all'art. 42 B).

Il ricorso del Me. va nel resto rigettato.

14. A.M., condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa, perchè giudicato colpevole, in concorso con persona non identificata, dell'acquisto e della detenzione, ai fine di spaccio, di eroina ricevuta dal sodalizio criminoso capeggiato dal m. e consegnatagli da Do.Fa. e Sa.Gi.

(Capo 111 C) nel padovano ed a Roma nel 1993, assistito dal difensore di fiducia, illustra due motivi di ricorso.

14.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 195 c.p.p., sul rilievo che gli atti di indagine, ai quali inopinatamente, ad avviso di essa difesa, è stata data dignità probatoria, non hanno affatto provato il reato contestato.

Osserva in particolare parte istante che la stessa sentenza impugnata ha escluso efficacia individualizzante della persona dell'imputato alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, viceversa valorizzando, in tali sensi, le dichiarazioni testimoniali, tra cui, in particolare, quelle dell'ufficiale di polizia Ri.Lu., il quale avrebbe indicato nell' A. il figlio di D.S. L., riconosciuto come "(OMISSIS)".

Di qui, per l'argomentare difensivo, i denunciati vizi di legittimità, tenuto conto che il teste di riferimento perviene alle sue affermazioni sulla base di documenti fantomatici mai dimostrati e sulla base di mere voci interne alla questura illegittimamente ed immotivatamente valorizzate dai giudicanti.

Analogamente viziata si appalesa la individuazione dell'imputato tra i quattro figli del D.S. sulla base dei semplici precedenti penali a suo carico.

Anche la testimonianza del teste Fi. è stata valorizzata sulla semplice considerazione (atto di fede la definisce la difesa) che la registrazione presso l'albergo non può che essere avvenuta previa esibizione di un documento di identità.

14.1.2 Il motivo è manifestamente infondato, perchè generico e fondato su una lettura alternativa delle emergenze processuali, oltre che pedissequamente ripetitivo delle doglianze di appello.

La sentenza opportunamente pone in rilievo che, sul piano probatorio, difensivamente si oppone la questione della individuazione dell'imputato. m. infatti ha riferito che in carcere si era accordato con tale "(OMISSIS)", tale D.S., per consentire al figlio o al nipote di approvvigionarsi di droga fornita dal suo sodalizio criminale, circostanza questa confermata da Do.

F., il quale provvide poi alle consegne che descrive con dovizia di particolari.

Sottolineano i giudicanti che l'ufficiale di P.G. Ri.Lu. ha riferito di aver individuato "Lallo lo zoppo" in D.S. L., padre di quattro figli avuti da A.L. della quale portano il nome. Di essi il Ri. escludeva il figlio deceduto e la figlia ed indicava A.M., all'epoca condannato per vari reati contro il patrimonio. Tale individuazione risulta poi confermata, sempre ad avviso dei giudici territoriali, dal pernottamento di A.M. presso l'Hotel (OMISSIS) tra il 29 e 30 aprile 1993, albergo questo indicato dal Do. come luogo del pernottamento del figlio di "(OMISSIS)" in occasione di una cessione di droga.

Trattasi all'evidenza di motivazione esauriente, logica e coerente con le risultanze processuali, oltre la quale v'è spazio unicamente per versioni alternative dei fatti fondate su letture anch'esse alternative degli esiti probatori acquisiti al processo.

14.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., sul rilievo che, pur in costanza di apposito motivo di appello relativo alla dosimetria della sanzione ivi compreso l'eccessivo aumento a titolo di continuazione, la Corte territoriale non ha applicato il minimo edittale, in ciò non considerando la risalenza nel tempo dei precedenti penali a carico dell'imputato, il suo stato di salute, il suo buon comportamento processuale, il minor quantitativo di stupefacente asseritamene trattato.

14.2.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte ha comunque accolto, ancorchè parzialmente, la doglianza difensiva in ordine alla pena, riducendola non nei termini dei minimi edittali tenuto conto della quantità di droga trattata e della personalità dell'imputato.

La motivazione è inoltre ampia ed esaustiva ed ha tenuto conto di tutti i rilievi affidati dalla difesa alla doglianza di legittimità, criticamente valutati e poi confluiti nella decisione di reformatio in melius, ciononostante impugnata.

L'aumento di mesi sei di reclusione per la continuazione relativa a due ulteriori episodi di acquisto di droga e l'aumento altresì di 2500,00 Euro di multa per ciascuno dei due episodi detti, considerata la misura della decisione sanzionatoria, rientra, per costante insegnamento di questa Corte di legittimità già innanzi ripetutamente richiamato, nella discrezionalità dei decidenti e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass., Sez. 2, 19/03/2008, n. 12749).

14.3 Il ricorso in esame va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

15. L.D., già con la sentenza di prime cure prosciolto dal reato contestatogli al capo 89 E) della rubrica (art. 319 c.p., 110 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7) per intervenuta prescrizione ed assolto con ampia formula dal reato di cui al capo 89 F) (art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1) della rubrica, assistito dal difensore di fiducia, illustra un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 319 c.p., in particolare lamentando la mancata assoluzione nel merito anche dal reato di cui al capo 89 E).

15.1.1. Deduce a tal fine la difesa ricorrente:

- il reato risulta contestato nelle forme del concorso con P. P., operando con il quale sarebbe stata procurata l'evasione dal carcere circondariale di Vicenza di m.f. ed altri;

- la posizione dei due concorrenti risulta però assai diversa, posto che fu il solo P.P. ad introdurre i seghetti necessari per l'evasione ed a ricevere in due fasi il prezzo della corruzione, mentre il ricorrente accettò semplicemente "modesti quantitativi di stupefacente e pochi denari" interpretati come mirate ad una "captatio benevolentiae";

- ciò è provato dalle minacce subite dal ricorrente da parte del m. allorchè questi si accorse che l'imputato non intendeva collaborare al piano;

- a tutto concedere si verificò un ravvedimento radicale da parte dell'imputato, il quale informò la direzione del carcere provocando il fallimento del progetto di evasione;

- il L. accettò anche di farsi installare dei microfoni occulti sulla sua persona al fine di smascherare i complici esterni del m.;

- tutte le esposte circostanze depongono per la esclusione di ogni responsabilità dell'imputato, il quale andava per questo assolto con formula di merito in luogo della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;

- di qui la violazione della norma incriminatrice, posto che l'evasione non si è realizzata nemmeno nelle forme del tentativo e che l'imputato non ha percepito nulla del compenso di trecento milioni pattuito, da ultimo, con il solo P.P. per assicurarsi i suoi comportamenti contrari ai doveri di ufficio.

15.1.2 La doglianza si appalesa manifestamente infondata. Richiama la Corte il proprio insegnamento in materia già innanzi illustrato (cfr, par. 13.5.2) secondo il quale l'obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, da parte della Corte di cassazione, in presenza della causa estintiva della prescrizione, postula in concreto che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (Sez. 4, 9944/2000 Rv. 217255, Meloni L. ed altri; massime precedenti Vedi: N. 12320 del 1998 Rv.

212320, N. 3289 del 1999 Rv. 213728; Sez. 6, 48524 del 03/11/2003, Rv. 228503, Gencarelli; conformi: n. 12320 del 1998, Rv. 212320).

Nel caso in esame la sentenza impugnata, coerentemente con l'insegnamento ora citato, rammenta che il reato è stato dichiarato prescritto sin dal primo grado e che non è possibile procedere ad una assoluzione dell'imputato prescindendo dalla prescrizione in presenza di elementi probatori a suo carico quali le dichiarazioni accusatorie del m. (principale interessato all'evasione) e del Ba., che mise a disposizione 150.000.000 di lire per la corruzione di due guardie carcerarie (secondo quando riferitogli dal m.). Lo stesso imputato ha peraltro ammesso, come opportunamente sottolineato dai giudici territoriali, la ricezione di somme di denaro.

15.2 L'impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

16. P.P., già in primo grado prosciolto dal reato di cui al capo 89 E) della rubrica (art. 319 c.p., 110 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7) per intervenuta prescrizione ed assolto con ampia formula dal reato di cui al capo 89 F) (art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1) della rubrica (tentata evasione dal carcere di Padova accertata nell'aprile del 1994), personalmente illustra due motivi di ricorso.

16.1.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini della decisione, sul rilievo che non adeguatamente avrebbe la Corte di merito motivato il rigetto della istanza istruttoria con la quale la difesa dell'imputato, con l'atto di appello, aveva richiesto l'esame dei testi m.llo F. ed isp. Bo., i quali avrebbero chiarito sia la finta e simulata adesione dell'imputato al progetto criminoso, sia il suo comportamento operoso volto ad interrompere il progetto di evasione dal carcere di Vicenza di m.f., comportamento che portò all'arresto di due complici, Tr. e Pa..

16.1.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha rilevato che i due testi di cui alla richiesta istruttoria sono stati escussi in prime cure ed agli stessi sono state poste le domande di interesse della difesa.

Di qui il rigetto dell'istanza istruttoria tenuto conto della mancata esposizione delle ragioni per le quali l'esame testimoniale di prime cure non è risultato sufficiente e della chiara ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1 essendo in grado il giudice di decidere allo stato degli atti.

Attese le esposte premesse, palese si appalesa la genericità e l'aspecificità della censura difensiva.

16.2.1 Col secondo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare deducendo:

- immotivatamente la corte di merito ha valutato inverosimili le ragioni difensive illustrate dalla difesa dell'imputato;

- nessuna motivazione ha articolato la Corte di merito in ordine alle doglianze difensive, limitandosi ad una motivazione per relationem rispetto alla sentenza di prime cure, la quale era stata oggetto di specifiche censure ignorate dal giudice dell'appello;

- la corte non ha spiegato le ragioni per le quali non ha applicato una più favorevole formula assolutoria in favore dell'imputato;

- l'imputato ha accettato denaro solo apparentemente e questo esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 319 c.p.;

- l'imputato non ha mai introdotto in carcere seghetti testati per verificarne l'idoneità all'utilizzo per fini di evasione;

- nessuna prova sul punto è stata acquisita al processo;

- le dichiarazioni accusatorie del coimputato L. sono inattendibili giacchè lo stesso è portatore di un evidente interesse personale;

- le dichiarazioni di altri coimputati, come quelle del Ro., se inattendibili, escludono il coinvolgimento criminale dell'imputato, se credibili, dimostrano le minacce ricevute dall'imputato da parte del m. a cagione del comportamento dilatorio dell'imputato stesso;

- l'adesione al piano delittuoso del m. da parte dell'imputato è stata fittizia e simulata ed il prevenuto mai ha accettato droghe, ma ha solo ricevuto denaro poi restituito;

- di qui l'impossibilità di ritenere sussistente il reato di corruzione.

16.2.2 Il motivo è manifestamente infondato. Quanto ai profili strettamente giuridici relativi alla ipotizzabilità del reato contestato nelle condizioni di fatto date ed accertate, non può non convenirsi con la tesi argomentata dai giudici dell'appello secondo cui i comportamenti volti a contrastare l'evasione difensivamente evocati al fine di dimostrare l'insussistenza del reato, sono successivi alla consumazione della condotta corruttiva, realizzatasi con l'accettazione della proposta illecita del corruttore. Il delitto di corruzione si configura infatti quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto da compiersi ovvero già compiuto (Cass., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 15208; Cass., Sez. 6, 25/05/2009, n. 36323). Nella ipotesi in esame è ampiamente provato, secondo motivato convincimento dei giudicanti, che il P.P. ha aderito al piano (ricevendo denaro, titoli e droga e fornendo seghetti e scale) salvo poi a pentirsene quando il piano di evasione è stato rivelato, e le sue giustificazioni logicamente sono state ritenute inverosimili e non credibili tenuto conto delle seguenti circostanze puntualmente elencate nella sentenza impugnata: è passato molto tempo dall'attività corruttiva alla rivelazione del piano; P. P. non ha denunciato nulla in ordine ai plurimi atti corruttivi e nulla ha riferito alla direzione del carcere; P. P. giustifica tale omissione con i suoi dubbi circa la correttezza della direzione del carcere, ma non ha spiegato il perchè dei suoi sospetti e perchè non si è allora rivolto ai CC. o alla polizia.

Trattasi di argomentazione logica e coerente, idonea a sostenere il giudizio di colpevolezza, oltre il quale residuano mere valutazioni di merito, improponibili in questa sede di legittimità.

16.3 Il ricorso in esame va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

17. G.A., BO.Gi., MA.Si., condannati, il G., a sette anni di reclusione e 20.000,00 Euro di multa per la violazione delle leggi sugli stupefacenti nei limiti precisati nel capo 134A, il Bo., a sedici anni e due mesi di reclusione per violazione dell'art. 416-bis c.p., comma 1 (capo 1), per i reati di tentata rapina e violazione delle leggi sulle armi di cui al capo 18B-D e per le violazioni delle leggi sugli stupefacenti di cui ai capi 99A (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2) e 128A-B, 129B e 155B (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), il Ma., a titolo di aumento per la continuazione con reati più gravi già giudicati, a due anni di reclusione e 5.000,00 Euro di multa per violazione dell'art. 416-bis c.p. (capo 1), per i reati di rapina e violazione delle leggi sulle armi di cui al capo 15A-B e per le violazioni delle leggi sugli stupefacenti di cui ai capi 120A e 134A (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), assistiti dal medesimo difensore di fiducia e con un comune ricorso di legittimità, sviluppano nove motivi di ricorso variamente riferiti a ciascuno ovvero a tutti i ricorrenti.

17.1.1 Col primo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, nell'interesse del solo Ma.Si., violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) per la tardiva e sostanzialmente omessa notifica della decisione collegiale relativa alla richiesta di patrocinio gratuito, richiesta avanzata in sede di appello il 20.5.2010 e dichiarata inammissibile dalla Corte distrettuale il 5 luglio successivo.

Deduce in particolare la difesa istante che la prima udienza del giudizio di secondo grado è stata celebrata il 6.10.2010, la sentenza è stata pronunciata il successivo 14.12.2010 e la decisione di inammissibilità è stata notificata il 18 aprile 2011, nove mesi dopo, pertanto, la decisione e quattro mesi dopo la sentenza. Tanto integrerebbe violazione dei diritti difensivi perchè l'imputato è stato difeso di ufficio e non con difesa fiduciaria e detta violazione, anche in costanza della recente novella abrogativa della sanzione di nullità assoluta della decisione in tale materia presa oltre i termini di legge, non può rimanere priva di effetti quanto meno nelle forme della nullità di ordine generale.

17.1.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La recente novella di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92 ha escluso, come difensivamente riconosciuto, la sanzione della nullità se violati, all'esito di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, i tempi della decisione e della sua comunicazione.

Nella fattispecie, inoltre, è non può essere ignorata la circostanza che nessun danno è stato cagionato alla difesa dell'imputato, considerata la ritenuta inammissibilità della sua domanda. La censura è pertanto inammissibile.

17.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente nell'interesse dei tre ricorrenti, violazione degli artt. 16 e 21 c.p.p. in relazione alla ritenuta tardività della proposta eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia.

Deduce in particolare, al riguardo, parte istante di aver eccepito in sede di atti preliminari al giudizio di primo grado la incompetenza detta sul rilievo che il GUP distrettuale, competente in costanza di contestazioni relative ai reati associativi ex art. 416-bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, aveva erroneamente individuato, con il decreto dispositivo del giudizio, il giudice del dibattimento, dappoichè disapplicati i criteri portati dall'art. 16 c.p.p. in ordine alla individuazione del reato più grave.

Argomentava ancora il difensore che in tale sede (di prime cure) aveva indicato il reato più grave al quale collegare poi la competenza per territorio ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere il merito della causa, tra quelli di cui ai capi di imputazione, mentre successivamente, in sede di appello, aveva indicato il giudice competente (diverso dalla prima indicazione) sulla base del reato più grave tra quelli portati dal decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Denunciava quindi la difesa istante che erroneamente la dedotta eccezione era stata ritenuta intempestiva dalla Corte distrettuale dappoichè tardivamente indicato il giudice competente e nuova tale indicazione rispetto alla erronea individuazione di prime cure. Di qui la denuncia di illegittimità avanzata dal difensore, secondo il quale l'eccezione di incompetenza territoriale è valida in sè, non essendo necessaria la indicazione contestuale del giudice competente, compito questo rimesso, con l'eccezione processuale, al giudice alla cui attenzione l'eccezione stessa viene sottoposta.

17.2.2 Il motivo è infondato nei profili sostanziali.

Pur dovendosi convenire con la difesa ricorrente in ordine alla ritualità della proposta eccezione processuale, la quale non assume la veste procedimentale di nuova eccezione in costanza di una diversa indicazione, in momenti diversi del processo, del giudice territorialmente competente da parte del difensore deducente (scopo dell'eccezione, immutato, è infatti quello di ottenere che il giudice adito si spogli della competenza a prescindere da chi sarà quello che dovrà conoscere del processo) cionondimeno, nel caso in esame, la corretta individuazione del reato più grave tra quelli di cui al decreto dispositivo del processo ascritto ai ricorrenti, e precisamente il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 di cui al capo 99A, collega la competenza territoriale al Tribunale di Venezia.

L'eccezione pertanto, ancorchè tempestiva, è infondata nel merito.

Come già chiarito a margine di identica censura processuale illustrata nell'interesse di Fi. (cfr, par. 7.1.2) i principi ermeneutica fissati in subiecta materia da questo giudice di legittimità sono i seguenti: la speciale competenza del giudice distrettuale cessa con la definizione dell'udienza preliminare e nel successivo sviluppo processuale trovano applicazione le regole ordinarie; tali regole stabiliscono che la competenza territoriale per ciascun imputato si radica, ai sensi degli artt. 12 e 16 c.p.p., al luogo di commissione del reato più grave ascrittogli e la connessione è idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale soltanto in caso di identità di compartecipi (Sez. 1, Sent. n. 38170 del 23/09/2008 Rv. 241143; conf.: Cass., n. 37156 del 2004, Rv. 229533, n. 10122 del 2006 Rv. 233714). Del tutto erroneamente quindi la difesa dei ricorrenti individua come reato più grave, "attraente", ai fini della individuazione della competenza per territorio, quello di cui all'art. 630 c.p. di cui i ricorrenti non sono imputati - e che non è nemmeno tra le imputazioni oggetto del giudizio ordinario, essendo ascritto a un imputato che è stato giudicato con rito abbreviato - mentre il reato più grave ascritto ai predetti, il solo da considerare ai fini in discussione, è quello di cui al capo 99A), e cioè il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per il quale la competenza territoriale, ai sensi dei citati artt. 12 e 16 c.p.p., è del Tribunale di Venezia, competenza peraltro che per detto reato non risulta posta in discussione da alcuno.

L'eccezione va, pertanto, rigettata.

17.3.1 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, ancora nell'interesse di tutti i ricorrenti, violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione sul punto, in particolare deducendo come, nella quasi totalità dei casi, la prova a carico degli imputati per le numerose condotte criminose contestate si fondi sulle chiamate in correità di m.f. e di altri coimputati, per i giudicanti reciprocamente riscontrate e questo in costanza di chiamate la cui indipendenza viene motivata in termini apparenti, tenuto conto dei dati oggettivi emersi nel processo.

m.f. infatti viene descritto dagli stessi giudicanti come persona scaltra, capace di perseguire proprii interessi processuali, personali e familiari attraverso il ruolo di collaborante; Do., altro chiamante in correità, ha mostrato bigliettini inviatigli dal m. dopo l'inizio della collaborazione e prima degli arresti conseguiti a detta collaborazione, bigliettini vanamente negati dall'interessato, con i quali il "capo" dava disposizioni al Do. per la gestione di stupefacente dal medesimo detenuto per conto del m.; questo dimostra che il principale collaboratore era in grado di comunicare con l'esterno; è altresì accertato nel processo che m.

f. abbia concordato con il cugino m.g., nonostante fossero entrambi detenuti, di tacere su un certo omicidio e questo dimostra, a sua volta, che i due possono aver concordato anche altro;

il m. non ha messo a disposizione dell'autorità il suo ingentissimo patrimonio, anzi di esso è stato favorito l'occultamento consentendo alla madre di depositare fondi cospicui in Svizzera, a prezzo di un procedimento penale per riciclaggio rimasto lettera morta; in una sola occasione si è preso in considerazione la circostanza che i collaboratori hanno avuto la possibilità di leggere le carte processuali in occasione degli arresti cautelari e della chiusura delle indagini preliminari con l'avviso ex art. 415- bis c.p.p., e precisamente a margine delle dichiarazioni del chiamante Ga., rispetto al quale la corte ha motivato apparentemente, affermando che non vi sarebbe prova della sua conoscenza degli atti, con ciò invertendo l'onere della prova.

17.3.2 Il motivo è manifestamente infondato giacchè palesemente generico.

La censura in esame infatti sviluppa una legittima critica in ordine alla credibilità ed affidabilità delle chiamate di correo utilizzate nel processo ed in particolare di quella riferibile a m.f., ma la tesi difensiva viene articolata in assenza di specifiche indicazioni relative alle singole posizioni processuali dei tre ricorrenti, a specifiche dichiarazioni di colpevolezza ed a precise indicazioni di fonti probatorie.

A parte ciò non può non rilevarsi inoltre che la Corte di merito ha comunque esaurientemente motivato sulla credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori (cfr.

par. 2 della presente motivazione) rispondendo puntualmente alle critiche difensive pedissequamente riproposte nei motivi di ricorso.

La doglianza è, pertanto, inammissibile.

17.4.1 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, nell'interesse di Bo. e Ma., la violazione dell'art. 416- bis c.p., in particolare deducendo:

- nella fattispecie in esame non ricorre l'ipotesi dell'associazione con carattere mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., ma semplicemente quella di cui all'art. 416 c.p.;

- il m. ha escluso di aver eseguito estorsioni ovvero di aver preteso richieste di protezione da parte degli imprenditori;

- vi è un unico caso di ristoratore poi deceduto che praticava nella zona della riviera estorsioni e minacce ai danni di altri ristoratori, condotta peraltro isolata e consumata non nell'interesse dell'associazione ma del singolo ristoratore;

- non è stato provato il clima di intimidazione e la percezione collettiva di esso;

- ai fini associativi vengono richiamati delitti ordinali come rapine, sequestri di persona, reati in materia di stupefacenti per i quali non v'è alcun apporto della intimidazione proveniente dal vincolo associativo;

- quanto alla valorizzazione in sentenza delle estorsioni nei confronti dei cambisti del casinò di Venezia, trattasi di usurai inseriti in conflitti interni alla criminalità locale;

- la forza di intimidazione collettiva dell'associazione viene individuata dai giudicanti con riferimento al mondo della criminalità e non già della società civile e viene considerata provata sulla base della considerazione che i reati fine siano rimasti per anni impuniti e senza che le forze dell'ordine percepissero denunce o informazioni più o meno riservate;

- l'abilità criminale non può essere confusa con la mafiosità;

- l'attività delittuosa principale del gruppo individuata dalla stessa sentenza impugnata è quella del narcotraffico, ma come essa si inserisca nello schema tipico dell'associazione mafiosa rimane indimostrato ed indimostrato rimane il rapporto tra detta attività criminale ed il timore incusso nella collettività.

17.4.2 La censura non può essere condivisa.

Ed invero, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'individuazione di un sodalizio, ex art. 416- bis cod. pen., sono determinanti l'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine (Cass., 5, 5153/2010). Detta associazione inoltre si distingue dall'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per la sua capacità a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (principi consolidati; tra le tante, Cass., Sez. 1, 23/04/2010, n. 29924).

Correttamente ed in piena coerenza con la consolidata lezione ermeneutica di legittimità, ha la corte distrettuale rilevato nel caso di specie la ricorrenza dei requisiti richiesti per riferire alla banda capeggiata da m.f. le caratteristiche distintive del gruppo malavitoso di cui all'art. 416-bis c.p..

A tal fine giudici di merito hanno ricordato i settori nei quali il gruppo ha espresso la sua forza criminale, le estorsioni, il gioco d'azzardo, i sequestri di persona a scopo estorsivo, rapine di estremo livello delinquenziale, il narcotraffico, l'omicidio come strumento per dirimere le controversie associative (la corte ne ha rammentate diciassette).

Con scrupolo argomentativo hanno poi i giudici di secondo grado ripercorso le varie fasi degli indicati interessi delittuosi, evidenziando, con rigore logico immune da contraddizioni, che il gruppo, man mano arricchitosi anche numericamente e ben organizzato, acquisì nel tempo il controllo del territorio, imponendo tangenti, controllando esercizi, monopolizzando il gioco di azzardo, cimentandosi in pericolose rapine di grosso rilievo criminale, eseguendo sequestri di persona e sviluppando, su larga scala e con caratteristiche monopolistiche, il narcotraffico nell'area veneta.

Risulta altresì correttamente argomentato dai giudicanti, attraverso la valorizzazione delle esposte circostanze, la diffusione nella collettività delle province di Padova e Venezia di un clima di timore per la prepotenza del gruppo, ormai capace di notevole approvvigionamento di denaro, pronto ad ogni tipo di violenza ed in grado di stringere alleanze con i gruppi malavitosi meridionali. Di tutte le attività delinquenziali del gruppo e degli atti di bullismo, hanno opportunamente sottolineato infine i giudici territoriali, nessuno mai ha fatto formale denuncia, come dimostrato in termini eclatanti dall'assoluzione del m. per la vicenda dei cambisti del casinò di Venezia, e l'insieme delle attività delinquenziali svolte, la durezza e la loro varietà criminale, le esecuzioni mortali di chi dava fastidio, aveva diffuso un senso di impunità, di paura e reticenza, dimostrata non solo dall'assenza di denunce, ma anche dall'esecuzione mortale dei fratelli Ri. del 10.3.1990, eseguita da un gruppo numeroso, omicidio motivato da motivi di controllo del territorio e dalla violazione dell'obbligo di rifornirsi di droga da m.; a riprova dell'assunto i giudici dell'appello hanno richiamato la natura particolarmente intimidatoria degli omicidi dei fratelli Ri., che per anni non sono esistiti, i cui cadaveri sono stati occultati, per i quali i familiari non hanno presentato denunce, accreditando, anzi, la tesi di un allontanamento volontario dei loro congiunti.

Analoghe circostanze si registrano, rammentano i giudicanti di secondo grado, in costanza dell'omicidio Be..

Non può infine non rilevarsi che la banda m. acquisì una notorietà nazionale, venendo riconosciuta nei mezzi di informazione e nell'opinione pubblica con la denominazione di "mala del Brenta", divenuto sinonimo di efferatezza e particolare capacità criminale, dati, questi appena evidenziati, di per sè probanti della ricorrenza dei requisiti giurisprudenziali innanzi richiamati per la riconoscibilità, in concreto, della natura associativa ex art. 416- bis c.p. di un gruppo malavitoso. Di esso, del gruppo in parola, infine, ha avuto modo già di occuparsi questa Corte di legittimità in più occasioni, sempre confermando la natura del gruppo come riferibile alla nozione giuridica tipizzata all'art. 416-bis c.p. (cfr. sentenze del 28/4/98, 10/4/00, e del 24/3/09 (quest'ultima è la sentenza n. 22619/2009 della 5 Sezione che ha deciso sui ricorsi degli imputati giudicati con rito abbreviato).

Il motivo deve essere pertanto rigettato.

17.5.1 Con il quinto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, ancora nell'interesse degli imputati Bo. e Ma., violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sul rilievo che la pronuncia di colpevolezza relativa al capo 99 A) si fonda esclusivamente sulle chiamate in correità, valutate non correttamente come indipendenti e non condizionate reciprocamente, secondo quando diffusamente argomentato col terzo motivo di impugnazione.

17.5.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Ed invero l'argomento utilizzato dalla difesa è palesemente aspecifico, giacchè non indica neppure i chiamanti in correità utilizzati dalla sentenza impugnata, il tenore delle dichiarazioni collaborative, le ragioni specifiche per le quali le medesime non sarebbero autonome, dove e perchè l'argomentare dei giudicanti è meritevole delle censure genericamente denunciate. Nè può riempire la genericità della doglianza, l'altrettanto generico richiamo alle diffuse argomentazioni affidate al terzo motivo di impugnazione, argomentazioni volte ad una critica di natura generale e complessiva della credibilità ed affidabilità del collaborante m., le cui dichiarazioni specificamente poste a sostegno del giudizio di colpevolezza impugnato non vengono neppure evocate.

L'affidabilità e la credibilità delle chiamate in correità del m., infine, come più volte rammentato, risultano adeguatamente e correttamente motivate dai giudici di merito (cfr.

par. 2 della presente motivazione).

Il motivo in esame va pertanto dichiarato inammissibile.

17.6.1 Col sesto motivo di ricorso deduce la difesa ricorrente, nell'interesse del solo imputato Ma., violazione dell'art. 416- bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 192 c.p.p., in relazione alla permanenza del vincolo associativo successivamente al 25 febbraio 1991, in particolare deducendo che:

- Ma.Lu. è stato tratto in arresto nel febbraio 1991 ed è rimasto in stato di detenzione ininterrottamente "sino almeno alla concessione dell'indulto del 2006";

- cionondimeno i giudici di merito non hanno ritenuto fondata la tesi difensiva secondo cui i due reati associativi contestati all'imputato hanno avuto come termine finale la data dell'arresto e questo perchè, da una parte, m.f. avrebbe affermato che in occasione dell'arresto del Ma. lo avrebbe raccomandato ad un suo uomo all'interno del carcere di Venezia e, dall'altra, D. G.C., giungendo al carcere di Padova nel 1994, avrebbe appreso che vi erano detenuti parecchi appartenenti alla "mala del Brenta" tra cui il Ma.;

- trattasi di argomentazioni insufficienti ai fini in discussione;

- l'affectio societatis propria di una associazione mafiosa è diversa da quella caratterizzante l'associazione malavitosa finalizzata al narcotraffico e questo per la diversità ontologica e giuridica delle due figure delittuose;

- di qui la conseguenza che le condotte attraverso le quali può essere provata l'una, non necessariamente sono idonee a provare l'altra e, nella fattispecie in esame, le argomentazioni spese a tal fine dai giudicanti di merito sono finalizzate a giustificare il permanere del vincolo associativo rispetto al sodalizio mafioso, mentre si appalesano del tutto incongrue in relazione all'associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74;

- al Ma. vengono contestate due condotte concrete, la gestione del traffico di stupefacenti nell'anno 1989, nel periodo tra l'arresto del m. e la sua scarcerazione, e la gestione del narcotraffico con G.A. nella piazza di San Donà di Piave sino al 1992, reato quest'ultimo dal quale il G. è stato però assolto per quanto accaduto dopo il suo arresto del 1988;

- di qui l'impossibilità oggettiva di contribuire dopo il 1991, da solo, in stato di detenzione, ad una attività in qualche modo riferibile al sodalizio malavitoso volto al narcotraffico;

- la sentenza non indica la partecipazione a proventi del narcotraffico da parte dell'imputato, se abbia contattato clienti, ovvero dato suggerimenti o direttive;

- con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis c.p. le circostanze addotte a sostegno della permanenza del vincolo anche dopo l'arresto del 1991 sono tutte nel dato fattuale che m.

f., nella primavera del 1991, avrebbe raccomandato presso gli altri detenuti, in occasione del suo arresto, un buon trattamento per il nipote di Gi.Gu.;

- tale raccomandazione non è stata riscontrata da alcuno, neppure dal Gu., nonostante la sua collaborazione;

- smentirebbe poi la tesi accusatoria la circostanza che, in occasione dell'evasione dal carcere di Padova, con m.f.

evasero due suoi uomini e non il Ma.;

- di qui la illogicità della motivazione impugnata.

17.6.2 Il motivo è manifestamente infondato. Giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).

Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di un'ampia ed esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata.

Ed invero la Corte territoriale, con motivazione diffusa e ineccepibile, ha valorizzato i rapporti tra imputato e m.

f. ampiamente acclarati nel processo, il ruolo assunto dall'imputato nella gestione del m.llo pa. come prezzolato informatore del gruppo, il suo accertato coinvolgimento negli omicidi a. e Ri., l'assegnazione in suo favore della zona di San Donà per lo svolgimento delle attività di narcotraffico, le comuni latitanze con i sodali del gruppo, la sua partecipazione a rapine di alto livello criminale, le dichiarazioni stesse rese dell'imputato all'udienza del 12.5.2008, da ciò deducendo, del tutto coerentemente con le regole logiche, la sua piena adesione al metodo mafioso del gruppo maniero dappoichè volte le condotte contestate al rafforzamento del gruppo stesso.

Quanto, infine, al rilievo difensivo relativo alla detenzione subita dal Ma. a far tempo dal 25.2.1991, ha osservato la Corte che l'imputato, dopo tale data, non ha denunciato il legame con il m., nè questi, con gli altri sodali, hanno fatto altrettanto;

che il D.G. ha dichiarato in dibattimento che al momento della sua detenzione il Ma. gli fu indicato in carcere come esponente della "mala del brenta" e che lo stesso gli fece confidenze in tal senso sempre accreditandosi, ancorchè come gregario, quale appartenente al gruppo.

Anche in questo caso si è in presenza di una logica argomentazione, idonea a sostenere l'ipotesi accusatoria secondo cui anche nel periodo di detenzione l'imputato non venne meno ai vincoli associativi annodati col gruppo maniero.

Il motivo di impugnazione deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

17.7.1 Col settimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, nell'interesse dell'imputato G.A., violazione della L. n. 685 del 1975, art. 71 in relazione alla pronuncia relativa al capo 134 A) della rubrica in materia di stupefacenti, sul rilievo che la colpevolezza dell'imputato è stata probatoriamente sostenuta da chiamate in correità reciprocamente riscontrate ma non correttamente valutate nella loro indipendenza ed affidabilità, soprattutto in riferimento a quelle di f. e m.g..

A sostegno della tesi il difensore richiama poi genericamente le diffuse argomentazioni sviluppate al riguardo col terzo motivo di impugnazione.

17.7.2 Il reato di cui al motivo di ricorso deve essere dichiarato estinto per prescrizione.

Ed invero, con il capo di imputazione descritto al capo 134A della rubrica al G. è stato contestato il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, commesso in San Donà fino al 1992 ma in secondo grado la condanna è stata limitata ai fatti sino al 15/5/1988. Il reato per cui vi è stata condanna va quindi qualificato ai sensi della L. n. 685 del 1975, art. 71 punito con la reclusione sino a 15 anni e, a norma della più favorevole previgente disciplina applicabile ai sensi della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, il termine di prescrizione di ventidue anni e sei mesi risulta, in assenza di cause di sospensione in misura rilevante, ormai maturato. Non vi sono gli estremi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. avuto riguardo alla congrua e corretta motivazione, che resiste alle critiche difensive, con cui la Corte territoriale ha ritenuto attendibili le chiamate in correità su cui è stata fondata l'affermazione di responsabilità del G. e quindi, non ravvisandosi cause di inammissibilità dell'impugnazione, si deve fare senz'altro luogo alla declaratoria della causa estintiva previo annullamento senza rinvio in tale parte della sentenza impugnata.

17.8.1 Con l'ottavo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente, nell'interesse del solo Bo.. la violazione dell'art. 157 c.p. in relazione ai capi 18 B) e 18 D) della rubrica, sul rilievo che, erroneamente, non risultano dichiarati prescritti i relativi reati, dichiarati viceversa estinti per questa ragione, in applicazione della disciplina previgente in quanto più favorevole all'imputato, in favore di D.C.G., la cui posizione processuale è identica a quella dell'istante.

Sul punto la difesa chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza, potendosi in questa sede di legittimità provvedersi alla correzione della sanzione inflitta.

17.8.2 Il motivo è fondato.

La Corte di merito ha correttamente dichiarato estinti i reati contestati a D.C.G. ai capi 18B e 18D della rubrica, relativi, il primo, alla tentata rapina ag. ed, il secondo, all'uso delle armi utilizzate in tale occasione, reati commessi il 15.2.1988 (norme incriminatici, rispettivamente, gli artt. 56 e 628 c.p., e L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14).

Al riguardo la Corte ha rilevato che sia il reato di tentata rapina che quello in materia di armi, ai sensi dell'art. 157 c.p. vigente all'epoca dei fatti, si sono prescritti nel termine di anni 22 e mesi 6, (termine massimo di prescrizione) tenuto conto, altresì, delle sospensioni processuali.

Contraddittoriamente non ha però la corte applicato il medesimo modulo argomentativo in favore del Bo., che con il D.C. concorse nei medesimi reati.

La sentenza in esame deve essere pertanto annullata limitatamente al punto appena trattato, con salvezza delle statuizioni civili, annullamento da disporsi senza rinvio dappoichè, ai sensi la lett. 1) dell'art. 620 c.p.p., è nella fattispecie possibile la rideterminazione della pena, necessaria come conseguenza dell'annullamento, in quindici anni e dieci mesi di reclusione, eliminando gli aumenti stabiliti dai giudici dei merito per i reati estinti, pari a mesi tre e mesi uno di reclusione.

Il Bo. va condannato, in solido con C. e pa., alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili ag.do., Lu.An. e ag.el.

che si liquidano come in dispositivo.

17.9.1 Col nono ed ultimo motivo di ricorso denuncia, infine, la difesa ricorrente, nell'interesse degli imputati Bo. e Ma., violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sul rilievo che le rimanenti contestazioni a carico dei ricorrenti si fondano sul riscontro incrociato di chiamate in correità non indipendenti e non autonome per le ragioni di cui al terzo motivo di impugnazione, genericamente richiamato.

17.9.2 Il motivo è manifestamente inammissibile perchè generico ed aspecifico per le stesse ragioni illustrate a margine del quinto motivo di impugnazione che qui devono intendersi per integralmente riprodotte (par. 17.5.2).

18. C.G., condannato alla pena di anni quindici e mesi dieci di reclusione perchè giudicato colpevole di violazione dell'art. 416- bis c.p., comma 1 (capo 1), dei reati di tentata rapina e violazione delle leggi sulle armi di cui al capo 18B-D e per le violazioni delle leggi sugli stupefacenti di cui ai capi 99A (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2) e 110A e 128A (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), personalmente, sviluppa quindici motivi di ricorso, ulteriormente integrati da tre motivi illustrati con memoria aggiunta a cura del difensore di fiducia.

18.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione al giudizio di appello perchè non tempestivamente trasmessa all'imputato detenuto, al quale era stato ritualmente notificato l'avviso di deposito della sentenza di prime cure, copia della sentenza stessa al fine di consentirgli l'esercizio del diritto al gravame di secondo grado, indipendentemente dalla facoltà riconosciuta dalla legge al difensore di fiducia.

Erroneamente inoltre la corte distrettuale, ad avviso del ricorrente, avrebbe inteso l'eccezione difensiva nei termini di una richiesta di restituzione dei termini e non come eccezione di nullità. La tesi è stata altresì illustrata col primo motivo di cui alla memoria difensiva aggiunta curata dall'avv. Giovanni Gentilini.

18.1.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, ai sensi dell'art. 128 c.p.p. l'imputato ha diritto alla notificazione del solo avviso di deposito della sentenza impugnabile, avviso nel caso in esame ritualmente notificato come da esplicita ammissione della stessa difesa.

A parte ciò il ricorrente non indica nè la norma processuale eventualmente violata dalla cancelleria (in realtà inesistente) nè in quale modo siano stati violati i suoi diritti difensivi. La censura va pertanto dichiarata inammissibile.

18.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione alla omessa traduzione dell'imputato all'udienza preliminare, sul rilievo che all'udienza del 16.2.2006 il GUP ha rinviato al 23 febbraio 2006 l'udienza preliminare in corso, omettendo però di disporre la traduzione dell'imputato per quella udienza alla quale, pertanto, lo stesso non ha partecipato, con ciò violandosi il suo fondamentale diritto di presenziare al processo. La tesi è stata altresì illustrata col secondo motivo di cui alla memoria difensiva aggiunta curata dall'avv. Giovanni Gentilini.

18.2.2 Il motivo è infondato.

E' vero, infatti, che l'imputato ha diritto di assistere a tutte le udienze del "proprio" processo - unitario, ancorchè soggettivamente plurimo, ma è altrettanto indiscutibile che, per denunciare fondatamente la inosservanza di una norma processuale, è necessario che l'eccipiente rappresenti il concreto pregiudizio che gliene sia derivato, a meno che tale pregiudizio non sia manifestamente macroscopico e tale "prima facie", cioè senza "bisogno di apposita spiegazione, da intaccare in radice la sua posizione: e nel caso concreto non si è in alcun modo dedotto in quale misura, appunto pregiudizievole, abbia influito sulla posizione dell'imputato, nonostante la presenza in udienza del suo difensore fiduciario, la mancata personale conoscenza di quanto avvenuto all'udienza del 23 febbraio 2006 in cui si è solo discusso della posizione di due coimputati (cfr. Cass., sez. 5, 24.3.2009, n. 22619 con la quale è stata respinta identica eccezione di un coimputato giudicato con rito abbreviato).

A parte ciò, tenuto conto che nel caso specifico si verte in ipotesi di udienza camerale, osserva la corte che l'imputato aveva l'onere di richiedere la sua traduzione e che non v'è prova lo abbia fatto.

L'imputato inoltre, come detto, era assistito da difensore di fiducia, il quale, a sua volta, aveva l'onere di rappresentare al GUP la volontà dell'imputato di essere presente all'udienza. Non avendolo fatto e comunque non avendo provato di averlo fatto non può oggi dedurre alcuna violazione processuale. A tutto concedere, infatti, trattasi di nullità a regime intermedio, non dedotta difensivamente nei termini di legge di cui all'art. 182 c.p.p. (Cass., Sez. 2, 27/05/2010, n. 22379) nè può condividersi la tesi difensiva secondo cui il diritto a presenziare all'udienza camerale dell'imputato varia a secondo dello status libertatis del medesimo (se libero cioè ovvero detenuto) al momento della celebrazione dell'udienza camerale.

18.3.1 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione alla eccepita incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria veneziana determinata dalla connessione di plurimi procedimenti penali.

La tesi è stata altresì illustrata col terzo motivo di cui alla memoria difensiva aggiunta curata dall'avv. Giovanni Gentilini.

18.3.2 L'eccezione è analoga a quella proposta dalle difese dei ricorrenti Fi., Bo., G. e Ma., eccezione giudicata infondata da questa Corte (par. 7.1.2 per il ricorrente Fi., par. 17.2.2 per gli altri tre).

Come già diffusamente chiarito nelle parti motivazionali appena indicate, del tutto erroneamente la difesa impugnante individua come reato più grave, "attraente", ai fini della individuazione della competenza per territorio, quello di cui all'art. 630 c.p. di cui il ricorrente non è imputato - e che non è nemmeno tra le imputazioni oggetto del giudizio ordinario, essendo ascritto a un imputato che è stato giudicato con rito abbreviato - mentre il reato più grave ascritto al predetto, il solo da considerare ai fini in discussione, è quello di cui al capo 99A), e cioè il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per il quale la competenza territoriale, ai sensi dei citati artt. 12 e 16 c.p.p., è del Tribunale di Venezia, competenza peraltro che per detto reato non risulta posta in discussione da alcuno. La connessione è infatti idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, come già ampiamente innanzi ribadito, soltanto in caso di identità di compartecipi (Sez. 1, Sent. n. 38170 del 23/09/2008 Rv. 241143; conf.: Cass., n. 37156 del 2004, Rv. 229533, n. 10122 del 2006 Rv. 233714).

L'eccezione va, pertanto, rigettata.

18.4.1 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'omesso esame dell'imputato nel giudizio di primo grado sul rilievo che trattasi di nullità assoluta ed insanabile alla quale irritualmente la Corte distrettuale ha ritenuto di porre rimedio rinnovando l'istruttoria dibattimentale e procedendo in sede di appello all'esame omesso in prime cure.

18.4.1 Il motivo è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti emerge che l'imputato non ha affatto domandato di essere esaminato, anzi ha intenzionalmente rinunciato a proporre una istanza in tali sensi. La doglianza attiene infatti al controesame dell'imputato, che il difensore non ha potuto effettuare perchè non eseguito dal P.M il preliminare esame diretto.

In questi termini l'eccezione non appare aderente agli accadimenti processuali.

In ogni caso non è soddisfatto il principio di autosufficienza del ricorso in relazione alla tempestività dell'eccezione, proponibile ritualmente "subito dopo l'assunzione dei testi di accusa nel momento in cui l'esame deve essere eseguito" (Cass., sez. 6, 8.6.2004, Alessandro).

Non solo, non può non rilevare infine la Corte che la lezione interpretativa di questo giudice di legittimità è nel senso che il mancato esame dell'imputato in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione della facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato stesso, non integra violazione alcuna del diritto di difesa, tenuto conto, altresì, che in ogni momento l'imputato ha la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni (Cass., sez. 4, 3.11.20005, n. 47345, rv.

233179).

La doglianza è pertanto inammissibile.

18.5.1 Col quinto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione alla composizione del fascicolo del dibattimento ed illogicità sul punto della motivazione.

18.5.2 Il motivo è inammissibile.

Non è infatti deducibile una nullità processuale coinvolgente la generica composizione del fascicolo del dibattimento, perchè non è esso atto processuale, ma il contenitore di atti processuali singolarmente valutabili e, se del caso, singolarmente censurabili.

La difesa si limita, nel caso in esame, a riportare un elenco di atti di indagine, ma di essi non esplicita specificamente nè le ragioni di irregolarità, nullità o inutilizzabilità, nè la incidenza dei vizi denunciati sulla decisione a carico dell'imputato.

18.6.1 Col sesto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, nonchè difetto di motivazione sul punto, in relazione alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2 con riferimento all'esame testimoniale di Z.A., teste assistito, sul rilievo che la conferma delle sue dichiarazioni collaborative era stato eseguito nel tempo di quindici minuti, tempo incongruo rispetto alle dichiarazioni oggetto della rinnovazione dibattimentale.

Ad avviso del difensore, inoltre, il mero richiamo dei principi giurisprudenziali in ordine alla ritualità della metodica procedimentale impugnata non escluderebbe in capo al giudice l'obbligo di motivare in ordine all'eccezione difensiva.

18.6.2 Il motivo è manifestamente infondato. E' infatti legittima la rinnovazione dell'esame del collaboratore di giustizia ai sensi della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26, comma 2, preceduta dagli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 2, e svolta attraverso la conferma "per relationem" delle precedenti dichiarazioni, di cui il collaboratore sia consapevole per esserne stato edotto (Cass., Sez. 5, 14/10/2009, n. 16556; Cass., Sez. 1, 17/03/2006, n. 24466;

Cass., Sez. 1, 04/12/2002, n. 2318) e soddisfa pienamente l'obbligo di motivazione in capo al giudicante il mero richiamo dei principi consolidati affermati dal giudice di legittimità in ordine alla questione proposta difensivamente. Il motivo di impugnazione in esame è pertanto inammissibile.

18.7.1 Col settimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, nonchè difetto di motivazione sul punto, in relazione alla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 2, con riferimento all'esame di Pa.

G., sul rilievo che la conferma è stata eseguita non su tutte le dichiarazioni rese dal predetto, ma soltanto su quelle riportate in un elenco preparato dal P.M., mentre l'intenzione reale del teste assistito era quella di confermare integralmente tutte le sue precedenti dichiarazioni collaborative.

18.7.2 Il motivo è manifestamente infondato, eppertanto inammissibile, per le ragioni appena dette a margine del precedente motivo di ricorso.

Per il resto la censura si appalesa del tutto pretestuosa. Non spiega il ricorrente come e perchè la lamentata limitazione confermativa abbia inciso sui diritti difensivi e come abbia eventualmente pregiudicato la posizione processuale dell'imputato.

18.8.1 Con l'ottavo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, in relazione all'art. 468 c.p.p., comma 4-bis, censurando la ritenuta inammissibilità della istanza di acquisizione dei verbali di prova acquisiti in altro procedimento, sul rilievo che irritualmente ed illegittimamente avrebbe ritenuto la corte di merito, in ciò confermando l'opinare del giudice di prime cure, soggetta a decadenza l'istanza in questione, viceversa non assoggettata a scadenze temporali ma sempre consentita nel corso del processo se utile e rilevante ai fini della decisione.

18.8.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Non spiega il ricorrente la rilevanza dell'eccezione, quali prove sarebbero state inibite, quale incidenza le medesime avrebbero avuto sulla decisione. La censura fa riferimento "all'inattendibilità del dichiarante", genericamente indicato, in assenza di illustrazione dei modi e dei termini attraverso i quali si sarebbe pervenuta alla prova invocata e come tale prova avrebbe inciso, giova ribadirlo, sulla decisione.

Di qui la genericità della doglianza e, con essa, la sua inammissibilità dappoichè non chiarito l'interesse difensivo alla formulazione della eccezione processuale.

18.9.1 Col nono motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione alla ritenuta possibilità in capo al P.M. di rifiutare il deposito di atti ai sensi dell'art. 430 c.p.p. ed alla ritenuta tassatività dei mezzi di indagine difensiva.

18.9.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Anche in questo caso, in assenza dei necessari chiarimenti della parte, non risulta dedotto l'interesse processuale alla formulazione della eccezione, di guisa che la stessa si appalesa fine a se stessa, non portando ad alcun risultato concreto ed apprezzabile ai fini del processo.

Trattatasi insomma di censura generica, e quindi inammissibile, perchè non dimostrata la eventuale incidenza delle denunciate irritualità sulla decisione.

18.10.1 Col decimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, nonchè difetto di motivazione sul punto, in relazione all'art. 141- bis c.p.p. ed all'interrogatorio reso da Fe.Gi., del quale non risulterebbe documentalmente riportata la parte relativa alle generalità, ai soggetti presenti ed agli avvisi si rito.

18.10.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La censura è palesemente, ancora una volta, fine a se stessa e generica perchè non dimostrata la sua rilevanza processuale e la eventuale, decisiva, incidenza delle denunciate irritualità sulla decisione impugnata.

18.11.1 Con l'undicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il capo 18 della rubrica, relativo alla rapina ag., in particolare deducendo:

- con l'atto di appello la difesa aveva denunciato la mancanza di un riscontro individualizzante a carico dell'imputato in costanza di palesi e decisive discrasie tra la condotta contestata, e le dichiarazioni collaborative di m.g., Za.Vi.

e m.f., nonchè quelle de relato di T.P.;

- il giudice dell'appello ha replicato ai rilievi difensivi affermando che l'aspecificità delle chiamate sono la conseguenza di mancati approfondimenti istruttori;

- la chiamata in reità de relato del T. si appalesa "di fatto insondabile., ed ... inverificabile";

- la motivazione pertanto si fonda su dichiarazioni eterogenee, generiche e contraddittorie;

- palese la contraddittorietà motivazionale in ordine alla incertezza del numero delle persone che prelevarono ag. ed all'affermazione che, nonostante la discordanza su tale dato essenziale del fatto, non può logicamente escludersi la presenza dell'imputato dalla rapina.

18.11.2 La censura riguarda la tentata rapina con sequestro di persona con lesioni personali gravissime cagionate alla vittima del reato ed i reati connessi, consumati tutti il 15.2-1988 da otto componenti della banda maniero ai danni della cooperativa di Vigilanza di ag. D., dei quali risultano residuati in appello le condotte relative alla rapina tentata ed al porto e detenzione delle armi utilizzate nell'occasione.

A. Il coinvolgimento nella rapina del C. è provata, ad avviso dei giudici territoriali, da plurime chiamate in correità di soggetti che hanno partecipato al delitto confessandolo e dai loro racconti, giudicati specifici e diffusi (in particolare: m.

g., m.f., Za.Vi., correi, ai quali la motivazione aggiunge le dichiarazioni de relato di T. P.). Sulla non specificità del concreto apporto del C. all'impresa criminale nelle chiamate di Z. e m.g.

non c'è contraddizione nè lacuna probatoria rilevante, secondo i giudici di merito, ma semplicemente un mancato approfondimento istruttorio, tenuto conto, viceversa, del preciso racconto di m.f., il quale ha invece indicato con precisione il ruolo del C.. Le parti lese escusse hanno poi confermato la dinamica degli accadimenti narrati dai collaboranti.

Quanto al preteso contrasto tra contestazione e ruolo effettivo riconosciuto al C., opportunamente ha motivato la sentenza impugnata che, seppur incerta la circostanza della presenza del C. al momento del sequestro, è invece certa la sua presenza al momento dell'arrivo degli ag. al casolare e nel momento in cui, armato, l'imputato scortava la vittima nel casolare stesso. E' appena in caso di osservare pertanto l'irrilevanza di quanto sul punto eccepito, tenuto conto dell'insegnamento di questa Corte di legittimità e della idoneità della contestazione e rendere possibile la difesa dell'imputato rispetto a quanto poi riconosciutogli a carico, rammenta la Corte che non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato per un capo di imputazione che contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato (Cass., Sez. 5, 05/07/2010, n. 37920. Il disposto normativo di cui all'art. 521 c.p.p., infatti, nella parte in cui impone la correlazione tra accusa e sentenza, trova la sua ratio nella necessità di evitare che l'imputato venga condannato per fatti in relazione ai quali non abbia potuto apprestare le opportune difese del caso, in quanto non contestati nel capo di imputazione. All'uopo deve, tuttavia, evidenziarsi che ai fini della contestazione rileva unicamente, avuto riguardo non solo alla fattispecie criminosa ma anche alle eventuali aggravanti, la compiuta descrizione del fatto (Cass. pen., Sez. 2, 07/01/2011, n. 546).

In conclusione non può pertanto non rilevarsi che, rispetto alla diffusissima motivazione della corte di merito, le censure difensive si appalesano generiche ed aspecifiche, oltre che palesemente di merito.

B. I reati di cui alla doglianza vanno però dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, dovendosi escludere nella fattispecie l'applicazione per essi dei principi di cui all'art. 129 c.p.p. per le ragioni appena argomentate.

Ed invero, come già evidenziato a margine della posizione del ricorrente Bo., la Corte di merito ha correttamente dichiarato estinti i reati contestati a D.C.G. ai capi 18B e 18D della rubrica, commessi, come innanzi precisato, il 15.2.1988. Al riguardo la Corte territoriale ha rilevato che sia il reato di tentata rapina che quello in materia di armi, ai sensi dell'art. 157 c.p. vigente all'epoca dei fatti, si sono prescritti per decorso del termine di anni 22 e mesi 6, (termine massimo di prescrizione) tenuto conto, altresì, delle sospensioni processuali.

Contraddittoriamente non ha però la Corte applicato il medesimo modulo argomentativo in favore del Bo., del quale questo giudice di legittimità si è appena occupato, e del C., che con il D.C. concorsero nei medesimi reati.

C. La sentenza in esame deve essere pertanto annullata limitatamente al punto appena trattato, con salvezza delle statuizioni civili, annullamento da disporsi senza rinvio dappoichè, ai sensi l'art. 620 c.p.p., lett. l), è nella fattispecie possibile la rideterminazione della pena, necessaria come conseguenza dell'annullamento, in quindici anni e sei mesi di reclusione, eliminando gli aumenti stabiliti dai giudici del merito per i reati estinti, pari a mesi tre e mesi uno di reclusione. Il C. va condannato, in solido con Bo. e pa., alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili ag.do., L. A. e ag.el. che si liquidano come in dispositivo.

18.12.1 Con il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il capo 110 A) della rubrica, relativo al reato di spaccio, in particolare deducendo che, rispetto alle articolate ragioni di doglianza rappresentate alla corte di merito, ragioni riportate per esteso nel ricorso di legittimità, il giudice a quo avrebbe replicato "in termini dichiaratamente illegittimi", come quando, rispetto ai tempi delle due contestate consegne di droga, ne ha sminuito l'importanza ai fini della credibilità del dichiarante e della congruità tra imputazione e sentenza.

18.12.2 Il motivo è manifestamente infondato dappoichè di palese genericità ed aspecificità.

Nulla spiega il ricorrente in ordine al lamentato vizio motivazionale, se non apoditticamente proponendo astratti giudizi valutativi privi di riferimenti concreti al fatto, alla motivazione impugnata ed agli esiti processuali. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.

18.13.1 Con il tredicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il capo 128 A) della rubrica, relativo al reato di spaccio, in particolare deducendo la contraddittorietà argomentativa nel ritenere provato il reato in parola sulla base della chiamata in correità di T.P., riscontrata da altra chiamata generica, quella riferibile a tale r., secondo il quale, poichè gli acquisti venivano fatti da tutti i "maestrini", tra gli stessi era coinvolto necessariamente anche il C..

Di qui il salto logico di ritenere colpevole l'uno perchè colpevoli tutti.

18.13.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La motivazione a carico del ricorrente in relazione al reato in parola valorizza le dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie di T.P., il quale, in termini di estrema specificità e precisione, tratta dell'attività di spaccio svolta dal gruppo dal 1989 al 1995, Dette dichiarazioni sono state ritenute adeguatamente riscontrate dai giudici di merito richiamando quelle di altri otto collaboranti e, con riferimento all'attività svolta dai "mestrini", pacificamente individuati in Bo., C., P. e pa., quelle, in particolare, di m.f., m.

g., La.Gi. e Pa.Gi..

La Corte ha altresì richiamato i servizi di osservazione approntati dal teste P., dirigente della squadra mobile di Venezia, che ha indicato il luogo ove i "mestrini", nominativamente richiamati, incontravano i clienti, nonchè le dichiarazioni del cliente ri.ma..

Quest'ultimo, differentemente da quanto riferito nel motivo di ricorso, ha indicato per nome e cognome tre dei suoi fornitori "mestrini", tra i quali ha indicato specificamente il C., ed a precisa domanda ha risposto che non faceva riferimento a qualcuno in particolare di tale gruppo bensì a tutti.

Trattasi di motivazione congrua e logica alla quale il ricorrente oppone, in alternativa, una diversa ed estremamente riduttiva lettura degli esiti processuali.

La censura va pertanto dichiarata inammissibile.

18.14.1 Con il quattordicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta natura mafiosa dell'associazione contestata al capo 1) della rubrica, in particolare argomentando, analogamente ad altri motivi di doglianza già innanzi sintetizzati a margine del ricorso Bo. ed altri, al fine di dimostrare l'insussistenza dei requisiti proprii dell'associazione di tipo mafioso e la carenza di motivazione della sentenza impugnata rispetto alle ragioni di doglianza sviluppate sul punto dal ricorrente.

18.14.2 Il motivo è infondato, e va pertanto rigettato, per le ragioni esposte al par. 17.4.2 della presente motivazione in relazione ad analogo motivo di impugnazione proposto dalla difesa dei ricorrenti Bo., G. e Ma.. Per le argomentazioni in quella sede svolte, nella fattispecie devono riferirsi alla banda criminale capeggiata da m.f. i connotati normativi propri dell'associazione a delinquere di tipo mafioso tipizzata all'art. 416- bis c.p.p., come correttamente ritenuto e motivato dal giudice territoriale.

18.15.1 Con il quindicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta appartenenza del C. all'associazione di cui al capo 1) della rubrica, in particolare deducendo:

- secondo la corte di merito il C. avrebbe fatto parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis capeggiata dal m. ed a quella dei "mestrini";

- la coabitazione in due strutture siffatte si appalesa insostenibile, posto che partecipare all'associazione mafiosa rende impraticabile l'apporto all'altra contestuale e contemporanea associazione, attese le diverse finalità ed i diversi metodi di operatività delle medesime;

- ad ogni buon conto al C. non è stata mai contestata la partecipazione ad una associazione dei "mestrini", associazione non riconoscibile in quelle di cui ai capi di imputazione sub 1) e sub 99 A);

- all'imputato era stato contestato di aver partecipato a due associazioni, quella mafiosa e quella D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 capeggiate entrambe dal m., mentre la colpevolezza a suo carico è stata giudicata in relazione alla sua partecipazione al gruppo dei "mestrini", gruppo dedito al narcotraffico;

- di qui la violazione del principio di contestazione, sul quale nulla ha motivato la sentenza impugnata.

18.15.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente ripropone sostanzialmente le stesse doglianze già rappresentate in grado di appello e dalla corte territoriale confutate con motivazione lodevolmente ampia e diffusa oltre che coerente con le regole della logica.

Secondo motivato giudizio della corte veneziana i "mestrini" hanno partecipato al sodalizio della cd. "mala del Brenta", fornendo un contributo significativo ad attività illecite non soltanto riferibili a quella del narcotraffico.

I giudicanti hanno dedotto siffatta conclusione valutando, analiticamente e con scrupolo critico apprezzabile sul piano dialettico, i reati fine consumati dal gruppo dei "mestrini", per essi argomentando la significatività, quanto alla loro adesione al sodalizio mafioso, della loro disponibilità, del loro contributo al rafforzamento del vincolo fra sodali.

Espressivi al riguardo sono state correttamente giudicati: la rapina ag. con sequestro di persona e violenza alle persone, commessa su "dritta" dei "mestrini", che ad essa hanno partecipato, compreso il C.; la eliminazione particolarmente efferata dei fratelli Ri. e di P., progettata e voluta e consumata anche dai "mestrini", tra i quali il C., veri interessati all'azione criminale finalizzata ad assicurarsi il controllo della loro zona per l'esercizio dell'attività criminale del narcotraffico e condannati per tale delitto con sentenza passata in giudicato; il concorso dei "mestrini" nella corruzione di PA.An.Er. e p..

Trattasi di motivazione adeguata sul piano logico e corretta su quello giuridico, alla quale il ricorrente oppone alternative valutazione di merito per poi da queste dedurre errate, perchè errato il presupposto del sillogismo logico, conseguenze in diritto.

Quanto al principio di contestazione giova richiamare l'insegnamento di questo giudice di legittimità secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso T'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass., Sez. Unite, 15/07/2010, n. 36551; Cass., Sez. 2, 07/01/2011, n. 546). La censura in esame va pertanto dichiarata anch'essa inammissibile.

19. pa.pa., condannato alla pena di anni 19 di reclusione perchè giudicato colpevole dei reati di associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 99 A), di associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis c.p. (capo 1) e dei reati di cui ai capi 18 B, D), 19 A, C), 23 A, C D), 25 A, B, C), 26 A), 47 A); 115 A);, 128 A, B), 129 B), 156 B), con l'assistenza del difensore di fiducia sviluppa sedici motivi di ricorso. 19.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p. ed all'art. 178 c.p.p., lett. c), sul rilievo che la corte distrettuale ha illegittimamente ritenuto inammissibili i motivi di appello non meramente processuali, con esclusione del capo relativo all'associazione di stampo mafioso, dalla difesa affidati alla memoria depositata il 6.12.2010, perchè considerati motivi nuovi disciplinati dall'art. 585 c.p.p., comma 4. Tale illegittimità conseguirebbe all'errata valutazione di quanto devoluto con l'appello principale e di quanto postulato con la memoria in discussione, posto che la collaborazione dei dichiaranti, secondo avviso difensivo, non poteva essere ritenuta attendibile relativamente all'insieme delle imputazioni.

19.1.2 Il motivo è manifestamente infondato perchè generico nella sua rappresentazione, atteso l'omesso raffronto tra quanto domandato e rappresentato con la memoria del 6.12.2010 e quanto devoluto con l'atto di impugnazione e perchè inidonea la doglianza a rappresentare il vulnus difensivo eventualmente e concretamente cagionato dell'ordinanza impugnata, la quale ha richiamato un principio normativo di generale portata, volto ad eliminare la possibilità di eludere il termine di decadenza per la proposizione dell'impugnazione.

Non ha insomma chiaramente spiegato la difesa istante le ragioni per le quali la disciplina di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4 sarebbe stata rispettata nel caso in esame.

19.2.1 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p., all'art. 178 c.p.p., lett. c), sul rilievo che la corte distrettuale ha illegittimamente ritenuto che l'atto di appello non avrebbe mosso censure specifiche alla quasi totalità dei capi di imputazione, ma soltanto censure di carattere generale, eccezion fatta per le censure in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie con riferimento esclusivo, però, alla sola associazione mafiosa.

La tesi dei giudicanti, ad avviso del difensore, si pone però in contrasto con la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 95 A) della rubrica, rispetto al quale la corte aveva addirittura sostenuto il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure. In ogni caso la memoria del 6.12.2010, sempre ad avviso del difensore ricorrente, ha investito tutti i punti della sentenza di prime cure ed il nono motivo di appello argomentava sulla credibilità dei dichiaranti non solo con riguardo alla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso, ma anche in riferimento alle chiamate in generale.

19.2.2 Il motivo è manifestamente infondato perchè aspecifico.

Non v'è in esso, infatti, alcuna illustrazione delle ragioni dell'appello e delle ragioni giuridiche per le quali lo stesso è stato dichiarato irritualmente generico e restrittivamente interpretato nel suo ambito devolutivo.

19.3.1 Col terzo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione in relazione all'art. 604 c.p.p. ed all'art. 546 c.p.p., comma 3, sul rilievo che la corte distrettuale ha illegittimamente dichiarato la nullità della sentenza di prime cure relativamente ad alcuni capi di imputazione (26 B), 27 ASCDEFGH), 28 AB) 46ABCDEFG) perchè non considerati nel dispositivo e che tale illegittimità rinverrebbe dalla circostanza processuale che l'appello della sentenza era stato proposto dal solo imputato che non aveva posto sul punto censure di merito.

19.3.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Nel caso prospettato dalla difesa ricorre una ipotesi di omessa pronuncia e non già di mero contrasto tra dispositivo e motivazione, giacchè in assenza di una decisione in ordine al reato contestato, la sentenza è sul punto radicalmente nulla, rectius inesistente, perchè insussistente un requisito costitutivo della sentenza stessa, la decisione adottata dal giudice.

Nel caso di specie ricorre pertanto l'ipotesi descritta dall'art. 546 c.p., dal terzo comma giacchè, in relazione ai reati contestati come innanzi il giudice di primo grado ha omesso di articolare il dispositivo della decisione.

E' costante la lezione giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare su alcuni capi di imputazione, il giudice d'appello deve dichiarare, anche di ufficio, la nullità della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione sui quali è mancata la pronunzia, e decidere nel merito sugli eventuali altri capi (Cass., Sez. 2, 13/02/2008, n. 9534; Cass., Sez. 1, 22/05/2008, n. 24687). Corretta si appalesa sul punto, pertanto, la sentenza impugnata.

19.4.1 Col quarto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), d) ed e), violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 603 c.p.p., ed all'art. 530 c.p.p., anche per la mancata assunzione della prova decisiva del confronto con i collaboranti, in riferimento a tre ordinanze istruttorie del 6.10, 13.10 e 6.12.2010, sul rilievo che la corte distrettuale ha "ritenuto pacifico che tutti gli esami dei dichiaranti fossero terminati prima della compresenza in varie occasioni degli stessi, illogicamente non ritenendo patimenti indispensabile, ai fini della decisione, l'acquisizione dell'elenco delle date nelle quali erano stati effettuati tutti gli esami dei collaboranti", con ciò incidendo sulla compiutezza della decisione al di là di ogni ragionevole dubbio.

19.4.2 Il motivo è manifestamente infondato, eppertanto inammissibile, perchè non precisata la sua rilevanza processuale e perchè incongrua la illustrazione delle motivazioni con la sua rubricazione.

19.5.1 Col quinto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione in relazione all'art. 185 c.p.p., ed all'art. 178 c.p.p., lett. b) e c), e con essi la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio, sul rilievo che le notifiche dei predetti atti processuali, fino al decreto di fissazione dell'udienza preliminare, è stata eseguita dalla polizia giudiziaria in una fase ormai estranea a quella delle indagini preliminari, eppertanto in violazione dell'art. 148 c.p.p..

19.5.2 Il motivo è manifestamente infondato giacchè i giudici territoriali hanno fatto puntuale applicazione dei principi giurisprudenziali affermati da questa da questa corte di legittimità secondo cui la modifica legislativa dell'art. 148 cod. proc. pen., introdotta dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche all'ipotesi prevista dall'art. 151 cod. proc. pen., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l'inesistenza nè la nullità dell'atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione, non essendo la nullità prevista dalla legge ed avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza (Cass., Sez. 1, 28/02/2006, n. 8324; Cass. Sez. 3, 06/05/2009, n. 26110).

19.6.1 Col sesto motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione in relazione all'art. 185 c.p.p., ed all'art. 178 c.p.p., lett. c), e con essi la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto dispositivo del giudizio, sul rilievo che agli imputati è stato notificata la richiesta di rinvio a giudizio unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, mentre al difensore non è stata notificata la richiesta di rinvio a giudizio.

Ciò ha comportato, secondo il difensore, una discrasia tra le contestazioni dei capi di imputazione col dispositivo del decreto di rinvio a giudizio e con lo stesso dispositivo di condanna di prime cure, discrasie riconosciute dalla stessa Corte di appello che ha provveduto a sanarle nella forma, irrituale per la difesa, della correzione degli errori materiali.

Con riferimento al pa. lamenta e denuncia poi la difesa che nel decreto dispositivo del giudizio vi era la mera indicazione numerica dei capi per i quali era disposto il rinvio a giudizio e dei capi per i quali era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione o il non luogo a procedere senza altre indicazioni, con ciò violandosi palesemente il diritto di difesa.

19.6.2 Il motivo è manifestamente infondato non soltanto perchè generico nel suo contenuto, ma soprattutto perchè articolato e sviluppato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso di legittimità. Non può infatti la Corte apprezzare i profili delle denunciate illegittimità e la loro rilevanza processuale in assenza di un esame degli atti processuali richiamati.

Ai sensi dell'art. 419 c.p.p., comma 1 e 7, inoltre, solo l'imputato ha diritto alla notifica della richiesta di rinvio a giudizio.

19.7.1 Col settimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione in relazione all'art. 185 c.p.p., ed all'art. 178 c.p.p., lett. a), nonchè all'art. 111 Cost., per la incompatibilità di due membri del Tribunale giudicante, i quali avevano prestato il proprio ufficio nell'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di uno degli imputati proprio in relazione alle accuse mosse in questo stesso procedimento.

19.7.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Le ipotesi di incompatibilità del giudice a giudicare in un determinato processo sono tipizzate agli artt. 34 e 35 c.p.p. ed esse, in quanto incidenti sulla individuazione del giudice naturale precostituito per legge, categoria procedimentale di rango costituzionale, sono norme di stretta interpretazione.

Nel caso di specie non ricorre una di queste ipotesi, nè essa può essere ricondotta a quelle introdotte nel sistema dalle sentenze additive pronunciate in materia dalla Corte costituzionale.

A parte le riferite considerazioni di ordine generale, va altresì sottolineato che l'incompatibilità non è causa di nullità del provvedimento adottato, ma può essere dedotta con l'unico mezzo processuale previsto dall'ordinamento, e cioè con la ricusazione, puntualmente proposta dall'interessato nel caso di specie e dichiarata inammissibile (Cass., sez. 2, sentenza del 13/2/08, n. 9147), 19.8.1 Col l'ottavo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la nullità derivata delle sentenze di merito per violazione di legge in relazione all'art. 185 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. a), nonchè 111 Cost., per mancanza di imparzialità dei membri del collegio giudicante, sul rilievo che la difesa istante ha proposto istanza di rimessione del processo ad altra sede, istanza dichiarata inammissibile per omessa notificazione alle innumerevoli parti processuali eppertanto esclusivamente per motivi formali e, quindi, comunque riproponibile, come da riserva al riguardo espressamente operata dal difensore.

19.8.2 Il motivo è manifestamente infondato, eppertanto inammissibile, in quanto la imparzialità del collegio giudicante può essere dedotta difensivamente nei modi e nei termini previsti dalla legge e non certo come motivo di impugnazione in sede di legittimità della sentenza di condanna.

19.9.1 Con il nono motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la nullità derivata delle sentenze di merito per violazione di legge in relazione all'art. 185 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), nonchè 111 Cost., per il mancato rispetto della ragionevole durata del processo, violazione già sanzionata ai sensi della legge Pinto in relazione alla fase delle indagini preliminari.

19.9.2 Il motivo è manifestamente infondato.

La violazione del principio della ragionevole durata del processo non integra motivo di nullità della sentenza tardivamente resa.

19.10.1 Col decimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la nullità derivata della sentenza di merito per violazione di legge in relazione all'art. 185 e art. 178, lett. c), nonchè art. 484 c.p.p., n. 2-bis, per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire del difensore.

19.10.2 Il motivo è manifestamente infondato perchè articolato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Sulla base delle mere argomentazioni difensive non è in grado il Collegio di valutare la legittimità dell'ordinanza dibattimentale che non ebbe a riconoscere il legittimo impedimento del difensore dell'imputato, sia nei suoi profili procedimentali (quanto alla tempestività della relativa istanza) sia in riferimento ai profili di merito.

A parte ciò deve altresì osservarsi che la sentenza impugnata dedica ampia e puntuale motivazione, non sindacabile in sede di legittimità, sul ritenuto carattere non assoluto dell'impedimento di cui alla doglianza, la quale va dichiarata, per quanto sin qui argomentato, inammissibile.

19.11.1 Con l'undicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la nullità derivata delle sentenze di merito per violazione di legge in relazione all'art. 185 c.p.p., ed all'art. 178 c.p.p., lett. c), nonchè all'art. 484 c.p.p., n. 2-bis, art. 525 c.p.p. e art. 477 c.p.p., n. 3, per mancato, formale ed individuale avviso al difensore del giorno e dell'ora del rientro in aula dalla camera di consiglio del Tribunale per la lettura del dispositivo.

Lamenta in particolare la difesa istante che soltanto al difensore del pa. sarebbe stata omessa la comunicazione a mezzo fax del rientro in aula del tribunale per la lettura del dispositivo e che ciò integrerebbe motivo di nullità della sentenza.

19.11.2 Il motivo è manifestamente infondato, perchè non v'è alcun onere processuale di preavviso all'imputato ed al difensore del momento in cui terminerà la camera di consiglio deliberativa della sentenza, nè tampoco una ipotesi siffatta è contemplata dall'ordinamento processuale penale come causa di nullità.

19.12.1 Con il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), violazione di legge in relazione agli artt. 185 e 584 c.p.p., perchè nulli ed inammissibili gli atti di costituzione di parte civile, in particolare deducendo:

- i motivi di appello avverso l'ammessa costituzione di parte civile della Provincia di Venezia erano stati dichiarati inammissibili perchè formulati con una deduzione ulteriore rispetto a quelle di altri difensori e precisamente sul rilievo che l'ente provinciale non aveva indicato il nesso che determinava la responsabilità degli imputati per il risarcimento del danno peraltro non provato;

- con i motivi di appello veniva altresì rilevato che la costituzione di V.D. avrebbe dovuto essere dichiarata revocata per l'assenza di essa al momento delle eccezioni preliminari al dibattimento;

- nulla ha detto la Corte sul punto;

- in riferimento, infine, alla costituzione di parte civile di ag., della moglie e della figlia, trattasi di costituzione nulla perchè omessa la notificazione dei loro atti di impugnazione al pa. ed al suo difensore.

19.12.2 Il motivo è manifestamente infondato. Le deduzioni relative alla costituzione di parte civile della Provincia di Venezia risultano non compiutamente definite, giacchè non individuata con precisione la doglianza proposta, rimasta allo stadio illustrativo del presupposto del sillogismo logico. In riferimento invece alla costituzione di parte civile di V.D., richiama il Collegio il disposto dell'art. 82 c.p.p., che prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado, ex art. 523 c.p.p., e non già di semplice mancata comparizione all'udienza (Cass., Sez. 4, 19/01/2011, n. 10653).

Per quanto riguarda, infine, la costituzione di parte civile della famiglia ag., è noto il principio stabilito dall'art. 78 c.p.p., comma 2, in forza del quale la costituzione di parte civile eseguita al di ruori dell'udienza produce effetto nei confronti delle parti alle quali la stessa sia stata ritualmente notificata e che in materia, integrando la costituzione in parola inserimento nel processo penale del rapporto civilistico tra imputato danneggiante e parte danneggiata, valgono le regole processuali del contraddittorio civile, in forza delle quali il difetto di notifica viene sanato dall'accettazione del contraddittorio della parte che avrebbe titolo all'eccezione.

Non ignora certo il Collegio il disposto dell'art. 584 c.p.p., in forza del quale l'appello della parte civile andava notificato all'imputato, ma non ignora altresì il Collegio l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'omessa notifica dell'impugnazione in parola non comporta nullità della costituzione della parte civile - ed è questa l' unica doglianza avanzata con i motivi di ricorso - ma solo rinammissibilità del gravame, la quale pure va esclusa ove l'imputato abbia comunque avuto di essa conoscenza per questo difendendosi nel merito; nel ricorso in esame, giova sottolinearlo, non si sostiene il contrario (sez. 6, sent. n. 30980, 08/02/2007, rv.

237416; n. 7026 del 2003 rv. 223750, n. 31408 del 2004, rv. 229276;

ss.uu,, n. 12878 del 2003, rv. 223724).

19.13.1 Col tredicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), violazione di legge in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 603, 493 e 495 c.p.p. e art. 584 c.p.p., perchè non eseguita la CTU grafica per accertare l'effettiva provenienza dei bigliettini consegnati da Do. ed attribuiti a m.f. e da questi disconosciuti.

19.13.2 Il motivo è manifestamente infondato, eppertanto inammissibile, perchè genericamente esposto. Non illustra infatti con chiarezza l'eccipiente la rilevanza processuale della censura in relazione alla motivazione, nè l'atto istruttorio specificamente impugnato.

19.14.1 Con il quattordicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 530 c.p.p. e art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei fatti contestati, in particolare deducendo:

- la chiamata di correo ha valore di prova allorchè ricorrano determinati requisiti di attendibilità, completezza e la stessa sia confermata da riscontri esterni individualizzanti;

- nessuno di tali requisiti è stato accertato nel presente processo;

- la corte territoriale ha evitato di esaminare eventuali diverse ricostruzione dei fatti di causa;

- in particolare nessuna motivazione è stata spesa per contrastare la falsa testimonianza commessa in aula da m.f. durante il suo esame e per accertare "la possibilità di convergenza concertata degli esami in occasione di compresenze di collaboranti"... "nel carcere di Brescia ed in occasione di altri esami";

- è stata provata la malafede di m.f. "padre di tutti i dichiaranti", allorchè ha negato rincontro con il cugino ampiamente dimostrato nel processo;

- tale fatto è stato liquidato dalla Corte irragionevolmente;

- i giudicanti non hanno tenuto conto della "presenza di particolari rapporti privilegiati tra i dichiaranti", sfociati nella tutela degli interessi superiori della famiglia maniero;

- nessuna verifica risulta eseguita sul disinteresse dei dichiaranti;

- non vi è stata da parte della Corte un completo accertamento della logicità, della coerenza e della sufficienza del quadro probatorio;

- nelle more del processo sono emersi elementi comprovanti la preordinazione delle dichiarazioni dei collaboratori m.f.

e g.;

- la corte ha minimizzato la falsa testimonianza di m.f.

sulla attribuibilità della sua firma sui bigliettini inviati al Do.;

- anche il rapporto tra m.f. e lo Stato è stato irragionevolmente minimizzato.

19.14.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente espone in termini di palese genericità le proprie doglianze, peraltro richiamando episodi valutati nel merito dai giudici territoriali dei quali non viene chiarita la rilevanza processuale e l'incidenza sui giudizi espressi dalla corte di secondo grado. Le argomentazioni difensive infatti fanno riferimento ad un numero notevolissimo di condotte delittuose, ma non indicano affatto come le critiche svolte si riferiscano ad esse. La corte di merito inoltre ha preso in considerazione le critiche alla valutazione di attendibilità soggettiva e intrinseca delle dichiarazioni dei due m. (confr. par. 2 della presente motivazione) e degli altri collaboratori, dando puntuali riposte delle quali le censure in esame non tengono alcun conto.

19.15.1 Con il quindicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 416-bis c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 192 c.p.p., in particolare deducendo:

- il processo non ha fornito la prova piena della condotta associativa contestata all'imputato al capo 1) della rubrica;

- m.f. non indica il pa. tra i suoi sodali, ma lo qualifica semplicemente come persona di assoluta fiducia;

- non v'è prova di un vincolo associativo tra l'imputato e m.

f.;

- la fiducia reciproca non è sufficiente per dedurre da essa un rapporto associativo;

- pa. non può aver partecipato, come contestatogli, alle decisioni sui fatti criminali riferiti all'associazione, perchè m. era l'unico a decidere come un monarca assoluto e ciò esclude di per sè l'esistenza di una associazione;

- m.f. nasconde fatti importanti (almeno due omicidi) e questo non può non riverberarsi sulla sua affidabilità e credibilità;

- pa. forse poteva essere un concorrente esterno dell'associazione di tipo mafioso e comunque nei suoi rapporti con m. non vi era alcun fine di aiutare alcuna associazione;

- l'associazione stessa non ha fondamento probatorio;

- gli elementi di riscontro esterno a sostegno della credibilità dei collaboranti non sono ancora oggetto di giudicato, trattandosi di accuse non ancora pervenute a sentenze definitive ovvero rimaste prive di sviluppo processuale;

- non può inferirsi la partecipazione associativa dell'imputato dalla sola partecipazione ad alcune rapine.

19.15.2 Il motivo è manifestamente infondato giacchè palesemente generico ed aspecifico.

La difesa articola argomenti dialetticamente collocati su un piano generale, senza mai entrare nello specifico dei fatti e delle condotte motivatamente riferite al pa., uno dei "mestrini", accusato di delitti gravissimi sulla base di plurime chiamate in correità, di testimonianze qualificate (il capo della squadra mobile di Venezia) di riscontri offerti dagli accertamenti di polizia sui crimini contestati.

Su nessuno di essi la difesa articola deduzioni, nulla essa esprime in ordine all'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, mentre su quella di natura mafiosa limita le osservazioni a sparute affermazioni, apodittiche e prive del tutto di apprezzabile forza argomentativa.

Quanto alla configurabilità, nella fattispecie, di una associazione per delinquere di tipo mafioso, si richiamano le motivazioni illustrate al par. 17.4.2, mentre il fondamento argomentativo a sostegno della partecipazione del ricorrente ad essa risulta argomentato in termini di coerente logicità attraverso i riferimenti al rapporto fiduciario tra il pa. ed il m.f., l'accertata partecipazione dell'imputato ad una serie di rapine di spiccato livello criminale, il coinvolgimento del medesimo in tutte le attività delittuose processualmente accertate a carico dei cinque "mestrini", uno dei quali il pa. appunto (il narcotraffico, l'omicidio Ri. per citare "i fatti" di maggiore rilevanza).

Palese pertanto l'apporto offerto dal ricorrente attraverso le menzionate condotte delittuose al rafforzamento del gruppo criminale ed al raggiungimento degli scopi delittuosi di esso, circostanze dalle quali correttamente i giudici territoriali hanno tratto il supporto probatorio per affermare l'inserimento del ricorrente nel gruppo criminale del m..

19.16.1 Con il sedicesimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 99, 81 e 133 c.p., in particolare censurando la legittimità dell'applicazione a carico dell'imputato della recidiva specifica reiterata infraquinquennale, contestando la congruità degli aumenti di pena a titolo di continuazione e lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati nel presente processo a carico dell'imputato e quelli di cui alla sentenza resa dalla Corte di assise di appello di Venezia in data 7.3.1998.

19.16.2 Il motivo è manifestamente infondato.

Quanto alla recidiva specifica infraquinquennale, la stessa è stata applicata in ossequio pieno delle condizioni di legge dettate dall'art. 99 c.p., commi 4 e 5.

In ordine alla entità degli aumenti di pena per la continuazione ed alla omessa considerazione della continuazione per condotte esterne al presente processo, la difesa istante articola doglianze generiche ed aspecifiche, posto che la determinazione della entità della sanzione è espressione precipua della potestà giudicante, nello specifico ampiamente e diffusamente motivata con la gravità sia delle condotte che dei reati consumati e giudicati, nonchè con la personalità criminale dell'imputato, mentre per la mancata applicazione della continuazione non vengono esposte le ragioni della censura.

19.17 Il ricorso in esame va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

Il pa. va inoltre condannato, in solido con Bo. e C., alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili ag.do., Lu.An. e ag.el. che si liquidano come in dispositivo.

20. PA.An.Er., condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa perchè giudicato colpevole del reato di cui al capo 155 D) della rubrica, con il quale viene contestato all'imputato, maresciallo dei CC, di essersi appropriato di un quantitativo di eroina, del peso compreso tra i due ed i tre kg,, e di averlo ceduto a f. e m.g., con l'assistenza dei difensori di fiducia, sviluppa due motivi di ricorso.

20.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 521 c.p.p., per inosservanza delle norme processuali relative alla valutazione di attendibilità delle chiamate di correo ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato e per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonchè difetto di motivazione in relazione all'art. 533 c.p.p., comma 1, artt. 546, 521 e 522 c.p.p. e art. 605 c.p.p., comma 1, in particolare deducendo: - il quadro probatorio a carico dell'imputato individuato dai giudici territoriali è dato dalle dichiarazioni accusatorie di m.f. e m.

g., considerate credibili, affidabili e dirette, dichiarazioni secondo cui la consegna della droga avvenne nelle mani di m.

f., presente il cugino ad una certa distanza, cugino che dopo la consegna tastò la sostanza prima di nasconderla;

- il giudizio di credibilità dei dichiaranti predetti non può essere condiviso;

- in tal senso la corte di merito ha omesso di considerare nella valutazione complessiva dei fatti: A) la non soddisfacente sovrapponibilità del narrato dei due dichiaranti, B) la presenza all'episodio di Bo.Gi., secondo quanto riferito da m.f., Bo. il quale non ha però nulla riferito al riguardo, C) le modalità della provvista di droga ed i nuovi apporti probatori acquisiti al processo attraverso la rinnovazione della prova dibattimentale fornita dall'esame del gen. Ga.;

- quanto alla circostanza sub A) l'appello aveva censurato la mancanza di un riscontro esterno confermativo della dichiarazioni dei due m. e sul punto nulla ha detto la motivazione di secondo grado, la quale risulta per questo insufficiente;

- in modo apodittico poi la corte di merito ha affermato che m.

g. aveva assistito, seppur a distanza, alla consegna di droga, posto che, viceversa, m.f. ha precisato che il cugino era rimasto in macchina a 50 metri di distanza ed al buio, di guisa che il predetto nulla potè vedere;

- di qui il vizio motivazionale, considerato che a carico dell'imputato viene contestato un quadro probatorio siffatto;

- difetta la motivazione di coerenza logica là dove richiama a riscontro delle dichiarazioni di m.f. quelle del cugino, che però si affretta a giustificare, quanto alla loro imprecisione circa dato ponderale e quantum, con il lungo tempo da allora trascorso;

- quanto invece alla circostanza sub B) ed alla presenza di Bo.

G., il silenzio di un tale importante chiamato in causa, peraltro accusato di aver poi acquistato dal m. la droga ceduta dal Pa.An.Er. (capo 155 b) non può non essere probatoriamente valutato alla stregua di una prova negativa, idonea a depotenziare la chiamata del m.;

- di qui la necessità, elusa dalla corte di merito, di verificare la genesi delle dichiarazioni dei chiamanti al fine di escludere ogni ipotesi di previo accordo tra i narranti;

- detta elusione riverbera in omissione totale di pronuncia e, quindi, nella violazione dell'art. 546 c.p.p.;

- quanto infine alla circostanza sub C) ed alle nuove acquisizioni istruttorie in sede di appello, la provenienza della droga che si assume ceduta dal Pa.An.Er. assume rilevante importanza ai fini dell'accusa e della decisione di essa confermativa;

- in sentenza si legge che Pa.An.Er. avrebbe detto al m. che la droga proveniva da una operazione di P.G. e dal sequestro in quella circostanza effettuato, e su questo, sulle operazioni di P.G. eseguite in quei contesti temporali, è stato escusso come teste il gen. dei CC. Ga.;

- secondo avviso della corte l'imputato può essersi procurata la droga in qualsiasi modo, ma tale argomento merita censura, tenuto conto che, inizialmente, l'imputato fu incriminato di peculato (poi dichiarato prescritto) per essersi appropriato di droga sequestrata nel corso di una operazione di polizia;

- mutare la genesi dell'approvvigionamento integra indebito ampliamento della imputazione, illegittima ed irrituale;

- sulla circostanza che il Pa.An.Er. potrebbe essersi procurato la droga "in qualsiasi modo" la difesa non ha potuto mai difendersi;

- mentre in concreto la difesa ha dimostrato che il mar. Pa.

A.E. non ha avuto mai occasione di appropriarsi di eroina sequestrata dai CC., perchè, come riferito dal gen. Ga., vi fu una indagine condotta dal m.llo Pa.An.Er. che portò ad una operazione conclusasi col sequestro di kg. 100 di eroina, ma tale sequestro venne eseguito da altri militari;

- questi dati sono stati ingiustificatamente pretermessi dalla corte di merito.

20.1.2 Il motivo è manifestamente infondato. Già a margine di precedenti impugnazioni ha premesso la Corte che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Dall'esposto principio consegue altresì, come anche in questo caso costantemente insegnamento dalla Corte di legittimità, che ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorchè altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).

Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacchè volte le medesime, a fronte di un'ampia ed esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata.

La corte di merito è pervenuta infatti al giudizio di colpevolezza valorizzando le dichiarazioni accusatorie ed autoaccusatorie di m.f., il quale ha raccontato con dovizia di specifici particolari l'intera vicenda, partendo dall'offerta di stupefacente da parte del m.llo Pa.An.Er., alla cessione, avvenuta alla presenza di Bo.Gi., di tre kg. di eroina al prezzo di 35 milioni di lire al kg., con l'indicazione del luogo e del tempo (di sera) e della presenza, altresì, del cugino m.g., rimasto a distanza (circa 50 m.) in automobile.

Il racconto, nonostante il diverso opinare difensivo, si appalesa preciso e coerente.

Il giudice territoriale ha poi rilevato che il narrato del primo chiamante risulta confermato da quello del cugino, il quale ha raccontato di aver assistito alla consegna, ricordando un quantitativo di 2, 3 kg. ed un prezzo di 20,30 milioni, rammentando di aver controllato la qualità dello stupefacente e di averne riferito subito gli esiti al cugino ed al Bo., i quali erano rimasti ad attendere parlando con il Pa.An.Er..

Anche in questo caso non può convenirsi con le censure difensive, giacchè il narrato di m.f. è coerente nelle linee essenziali con quello del cugino, apparendo ragionevole sostenere, come ha sostenuto la Corte territoriale, che le differenze sul prezzo e sul quantitativo, peraltro di poco rilievo, non possono inficiare la corrispondenza nelle parti più importanti della vicenda, la cessione, i presenti, il luogo ed il momento.

Si è pertanto in costanza di due chiamate dirette in grado di riscontrarsi vicendevolmente. E' noto al riguardo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità secondo il quale la chiamata in correità o in reità non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità, purchè totalmente autonome ed a condizione che abbiano valenza individualizzante, dovendo cioè esse riguardare non soltanto il fatto reato, ma anche la sua riferibilità all'imputato (Cass., Sez. 1, 20/10/2006, n. 1263; Cass., Sez. 2, 03/05/2005, n. 21998) requisiti e condizioni puntualmente evidenziati nel caso in esame dai giudici territoriali.

Del pari logica e coerente si appalesa la motivazione impugnata in relazione alle ulteriori censure in fatto diligentemente esposte dalla difesa ricorrente, ed in particolare quelle relative alla incertezza in cui è rimasta la provenienza al Pa.An.Er.

della droga ceduta ai m.. Non può infatti non rilevarsi che detto accertamento rimane estraneo allo schema tipico del reato giudicato, non avendo alcuna rilevanza giuridica i modi attraverso i quali l'imputato si sia procurato la droga poi ceduta, nè l'incertezza su tale circostanza può di per sè influenzare l'accertamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, delle condotte descritte dai chiamanti. Del pari alternative si appalesano le valutazioni difensive delle dichiarazioni dibattimentali di m.

f. ed il silenzio del coimputato Bo.. Quanto alle prime, m.f. mai ha detto che il cugino non era in grado di osservare la cessione della droga, in relazione alla quale peraltro m.g. eseguì il controllo qualitativo poi riferito ai tre rimasti a parlare e, quanto al silenzio del Bo., esso non può venir interpretato come idoneo ad inficiare la credibilità di quanto riferito dai due m., posto che nessuno si è peritato evidentemente di interrogarlo sul punto. Neppure fondato appare il rilievo in diritto secondo il quale, l'aver escluso che la droga sia pervenuta al Pa.An.Er. per essersene l'imputato appropriato sottraendola ad un quantitativo sequestrato dai CC. in occasione di una operazione di P.G., tanto integri mutamento della contestazione e violazione dei connessi diritti difensivi.

L'appropriazione di stupefacente sequestrato è infatti al di fuori della contestazione ed addirittura ormai al di fuori del processo, essendo intervenuto su detta vicenda una pronuncia di estinzione per prescrizione del relativo reato inizialmente contestato. Sul piano dei principi di diritto inoltre, come già innanzi affermato a margine del quindicesimo motivo di impugnazione proposto dalla difesa del coimputato C. (cfr, par., 18.15.2), con riferimento alla regola della contestazione, giova richiamare l'insegnamento di questo giudice di legittimità secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass., Sez. Unite, 15/07/2010, n. 36551; Cass., Sez. 2, 07/01/2011, n. 546).

Nessun mutamento del fatto è pertanto intervenuto nella fattispecie sul quale l'imputato non abbia avuto la possibilità di difendersi dappoichè estranea la fase dell'approvvigionamento della sostanza stupefacente alla contestazione relativa alla cessione della sostanza medesima.

La censura in esame pertanto, nella sua dimensione complessiva, va dichiarata inammissibile.

20.2.1 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 62-bis c.p. che del difetto di motivazione, la mancata concessione all'imputato delle circostanza attenuanti generiche, sul rilievo che avrebbe totalmente omesso la Corte di merito la valutazioni di significativi dati ad essa offerti ai fini della decisione sul punto e precisamente l'età avanzata dell'imputato, di anni 73, e la grave malattia oncologia da cui risulta affetto.

20.2.2 Il motivo è manifestamente infondato.

E' noto l'insegnamento di questo giudice di legittimità secondo cui, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti, tuttavia, la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Cass., Sez. 2, 22/02/2007, n. 8413; Cass., Sez. 2, 02/12/2008, n. 2769) giacchè il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (Cass., Sez. 2, 23/11/2005, n. 44322).

Ciò premesso ed in applicazione degli esposti principi deve concludersi che, ai fini dell'applicabilità o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, assolve all'obbligo della motivazione della sentenza il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ritenuti di particolare rilievo come elementi concreti della di lui personalità, non essendo affatto necessario che il giudice di merito compia una specifica disamina di tutti gli elementi che possono consigliare o meno una particolare mitezza nell'irrogazione della pena (Cass., Sez. 5, 06/09/2002, n. 30284;

Cass., Sez. 2, 11/02/2010, n. 18158) ovvero, il che è lo stesso, la gravità della condotta giudicata.

Nel caso di specie la Corte di secondo grado ha ritenuto di valorizzare la gravità della cessione di sostanza stupefacente ad una organizzazione criminale di nota pericolosità, i motivi dell'azione criminosa, da ricercarsi in ragioni di lucro, la qualità dell'imputato, ufficiale di P.G. chiamato a perseguire il reato viceversa commesso. Palese pertanto, in applicazione dei principi innanzi esposti, l'esaustività e la correttezza della motivazione impugnata, da cui consegue la manifesta infondatezza della censura in esame sia sotto il profilo del difetto motivazionale che della violazione di legge.

20.3 Il ricorso in esame va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, somma che si ritiene equo liquidare in Euro 1000,00.

21. IL RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE DI VENEZIA. Avverso la sentenza della Corte di appello nella parte in cui, riformando quella di prime cure, ha assolto Pa.An.Er. ed p.a. dal reato loro contestato ai sensi degli artt. 110 e 416-bis c.p., con la formula "per non aver commesso il fatto", ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte distrettuale veneziana.

Il P.G. denuncia, limitatamente a tale parte della sentenza, violazione di legge, perchè erroneamente interpretata la norma incriminatrice, e difetto di motivazione, per la illogicità e la contraddittorietà delle conclusioni decisionali rispetto alle premesse in diritto ed in fatto acquisite al processo.

21.1.1 Argomenta in particolare il procuratore ricorrente:

- Pa.An.Er., sottufficiale di più elevato grado dapprima della sezione anticrimine e poi del ROS dei CC. di Padova, è stato inizialmente imputato dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, di corruzione continuata e rivelazione continuata di segreti di ufficio, peculato aggravato e cessione di una partita di eroina a m.f.;

- p.a., ispettore di Polizia presso la Squadra mobile di Venezia al momento dei fatti, da parte sua è stato inizialmente imputato dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, di corruzione continuata e rivelazione continuata di segreti di ufficio, falsità continuata in atti pubblici, illegale detenzione e porto di arma, ricettazione continuata ed aggravata;

- da tutti i detti reati, ad eccezione di quello ex art. 416-bis c.p. di cui al capo 1) della rubrica e di quello ascritto al Pa.

A.E. al capo 155 D, i due imputati sono stati prosciolti perchè estinti per intervenuta prescrizione;

- le due sentenze di merito, ancorchè in contrasto quanto alle conclusioni decisionali sul punto di cui all'impugnazione, hanno entrambe diffusamente motivato e concordato sulla credibilità ed attendibilità dei collaboranti i quali, numerosi, hanno consentito la ricostruzione di un quadro probatorio utile ai fini del giudizio;

- di chiara rilevanza probatoria ai fini della impugnazione in esame si appalesano i contributi collaborativi di m.f., m.g., ma.gi., Pa.Gi., Ga.St., T.P., La.Gi. e Z.A., i quali tutti, anche se in termini diversi, hanno riferito dei ruoli dei due pubblici ufficiali i quali, per anni, ricevendosi lire 5.000.000 al mese ciascuno, hanno fornito notizie riservate utili per il malaffare nel quale il sodalizio era quotidianamente impegnato;

- il mercimonio e la corruttela dei due pubblici ufficiali non può essere pertanto contestata, nè viene dai giudici di merito contestata, giacchè, comunque, suffragata definitivamente dalla pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati medesimi formulata dal GIP di Venezia il 20.6.2006;

- il primo giudice è quindi pervenuto al giudizio di colpevolezza dei due imputati per il reato di concorso esterno nell'associazione malavitosa di tipo mafioso "mala del Brenta" sulla base delle chiamate di correo anzidette, coincidenti - come detto - nell'accusare i due sottufficiali di essere a libro paga del gruppo nella misura di 5.000.000 di lire mensili ciascuno in cambio di informazioni e notizie utili al gruppo ed ai suoi componenti, e sulla base di una serie di testimonianze relative ad operazioni di polizia fallite per evidenti soffiate giunte al malviventi;

- la Corte distrettuale, viceversa, pur concordando sulla piena attendibilità dei collaboranti eppertanto sulla piena prova in ordine alla corruzione, in ordine al versamento mensile, in ordine all'attività di propalazione di notizie di ufficio riservate, in ordine alla natura mafiosa del gruppo cd. "mafia del Brenta", ha escluso che le condotte dei due sottufficiali rientri nello schema delittuoso del concorso esterno nell'associazione malavitosa detta;

- a tale avversata conclusione la Corte distrettuale è giunta, con ciò incorrendo - ad avviso del P.G. ricorrente - nel vizio denunciato di violazione di legge, ritenendo non raggiunta, nello specifico, la prova in ordine ad ogni singola rivelazione di segreti di ufficio, giacchè su di esse le singole dichiarazioni collaborative non sono state riscontrate;

- la tesi è giuridicamente errata ex art. 192 c.p.p., dappoichè il riscontro sui singoli mementi rivelatori del segreto di ufficio non è necessario rispetto al quadro di insieme comunque abbondantemente riscontrato, con chiamate dirette, in relazione ai dati più volte ribaditi, del pagamento mensile e della sicura disponibilità dei due imputati a dare informazioni utili al sodalizio;

- la stessa tesi peraltro si appalesa, oltre che in violazione di legge, illogica e contraddittoria con l'affermazione reiteratamente ribadita circa la credibilità ed affidabilità dei dichiaranti diretti, i quali non hanno mancato di chiarire anche i modi del pagamento mensile, indicato nel prelievo dalla cassa comune dell'associazione malavitosa;

- anche D.G.C., evaso dal carcere col m.

f., indipendentemente da questi ha, in qualità di teste pertanto, riferito che il m. stesso ebbe a riferirgli che aveva a disposizione un carabiniere ed un ispettore di polizia corrotti;

- appare illogico ritenere provato il prezzo della corruzione e mandare assolti i corrotti perchè non provati gli atti nei quali si sarebbe concretizzata la corruzione;

- per tali atti di corruzione Bo., pa., P. e C. non sono stati assolti, anche se non specificamente individuati gli atti medesimi;

- e comunque qualche riscontro aliunde rispetto alle chiamate di correo risulta acquisito al processo;

- tale deve ritenersi il ritrovamento in casa di Ma.Li. dei dati anagrafici e dell'indirizzo del m.llo Pa.An.Er., ovvero il fallimento dell'operazione predisposta per sventare la rapina programmata al supermercato Rossetto di Verona, rapina non consumata per la soffiata arrivata ai malviventi da parte di qualcuno impegnato nella operazione di polizia e Pa.An.Er. era in essa impegnato;

- il riscontro non può consistere nella prova univoca del fatto;

- la Corte di merito ha ritenuto necessario, ai fini della prova del reato in parola, che oltre all'accordo tra i malviventi ed i PP.UU., si desse prova dell'efficacia causale dell'accordo, eppertanto anche dei risultati di esso, ma ciò contrasta con l'insegnamento della corte di legittimità ed in particolare con la nota sentenza Mannino, pure evocata dai giudicanti;

- i singoli episodi di rivelazioni di segreti investigativi risultano essere nove per l'imputato Pa.An.Er. e dieci per l'imputato p., e tali episodi ben possono essere riscontrati logicamente come da insegnamento della corte di legittimità, e riscontro logico può ben fornire la vicenda della mancata rapina al supermercato Rossetto;

- ha altresì ignorato la Corte di merito che il pagamento del prezzo della corruttela, nello specifico incontestato nei due gradi di giudizio, integra il reato di corruzione, per il quale non è affatto richiesto il conseguimento del fine oggetto della corruzione.

21.1.2 Ad avviso della Corte la doglianza del rappresentante della pubblica accusa appare meritevole di consenso per le ragioni che si passa ad esporre.

A. Giova preliminarmente osservare che gli imputati sono stati inizialmente imputati di partecipazione all'associazione malavitosa "mala del Brenta" e che la loro condotta è stata poi qualificata dal Tribunale come concorso esterno, concorso esterno infine escluso dalla Corte distrettuale.

La sentenza ragiona teoricamente sulle sentenza Mannino (33748/2005) e sulla sentenza Carnevale (22327/2002) delle Sezioni unite. In quest'ultima, come è noto, per la configurabilità del reato nelle dette forme concorsuali sono richiesti "non solo contiguità e compiacenza, ma anche interventi positivi ed attività suscettibili di produrre effetti positivi; nella sentenza Mannino si ritiene invece sufficiente l'impegno politico assunto in favore della cosca, purchè caratterizzato da serietà e concretezza, desunte dalla specificità dei contesti e dei contenuti.

Nella sentenza impugnata il principio di diritto affermato è il seguente: il contributo atipico del concorrente esterno deve essere apprezzato non soltanto in relazione al patto di scambio, ma anche in riferimento alla sua concreta attuazione.

Ciò premesso, nello specifico, ad avviso dei giudicanti l'accordo era senza dubbio serio e concreto in quanto concluso dai vertici dell'associazione con pubblici ufficiali posti nelle condizioni di operare proficuamente per il gruppo perchè in grado di avere (e dare) notizie di grande utilità per l'azione malavitosa e per la sua difesa dalle forze dell'ordine e dall'azione giudiziaria. Ma tale operare e le sue conseguenze sul rafforzamento del gruppo malavitoso ovvero anche sulla maggiore sicurezza del suo agire, sempre ad avviso dei giudici distrettuali, deve essere provata. Dopo aver richiamato la sentenza Contrada, 542/2008, ai fini dell'elemento psicologico del reato, la corte di merito perviene alla sua conclusione (pag. 827) retoricamente domandandosi quale efficienza causale ha avuto l'intervento del pubblico ufficiale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'organizzazione criminale, a detta domanda poi fornendo la risposta che "non v'è prova che detti fini siano stati raggiunti", e questo perchè, seguendo la motivazione impugnata, non sarebbe stata provata una modifica delle modalità operative dell'associazione ingenerate da una maggiore sicurezza dell'agire malavitoso collegabile alla disponibilità di pubblici ufficiali corrotti, da ciò conseguendo che, in assenza di una efficienza causale ex se dell'accordo, è necessario verificare i singoli contributi informativi, i quali dovranno essere provati, se affidati a chiamate di correo, da riscontri. La sentenza passa pertanto in rassegna, date le sintetizzate premesse, tutti gli episodi nei quali è identificabile l'apporto informativo dell'imputato Pa.An. E., dimostrandone l'assenza di supporto probatorio che li renda apprezzabili ai fini della decisione (su tale parte della sentenza giova osservare che nulla dice il P.G. se non richiamando il caso della rapina al supermercato Rossetto di Verona, sulla quale la sentenza si dilunga diffusamente a dimostrazione che non vi sarebbe stata, in questo caso, neppure una certa chiamata diretta).

Per l'imputato p. la Corte ripercorre il medesimo percorso logico ed argomentativo fino all'esame dei singoli episodi di apporto informativo, per i quali conclude nel senso dell'assenza di prova dei medesimi.

B. La Corte di merito, ben consapevole della complessità giuridica dell'istituto del concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, ha articolato una motivazione di notevole impegno argomentativo ma - come già premesso - in termini che non si sottraggono a censura in questa sede.

Metodologicamente giova in via preliminare richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, per poi mettere a confronto con essi le acquisizioni probatorie certe del processo e valutarne la corretta applicazione alla fattispecie. I criteri ermeneutici in materia sono dati dalla nota pronuncia di questa corte, nella sua più autorevole composizione, nota come sentenza Mannino (Cass., Sez. Unite, 12/07/2005, n. 33748), la quale, rielaborando la complessa materia ha in tal guisa stabilito: "in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno", il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Al riguardo, però, in base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato (artt. 110 e seguenti del c.p.), occorre la rigorosa dimostrazione ("oltre ogni ragionevole dubbio") che il contributo del concorrente esterno, di natura materiale o morale, abbia avuto una reale efficienza causale, ovvero sia stato condizione "necessaria" per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto. Con la precisazione che, a tal fine, non è affatto sufficiente che il contributo del concorrente esterno sia considerato - con prognosi di mera pericolosità ex ante - idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato; il relativo accertamento, infatti, va effettuato ex post, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", conducenti conclusivamente a un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale" o "conferma" dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente eventuale".

Questa corte ha quindi indicato con chiarezza i requisiti necessari per collocare la condotta concretamente accertata nello schema di rilevanza penale:

- il non inserimento stabile dell'agente nel sodalizio:

- un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, caratterizzato da apprezzabile rilevanza causale ai fini della conservazione ovvero del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione;

- la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e che il contributo del concorrente esterno non sia considerato con prognosi di mera pericolosità ex ante;

- l'accertamento, effettuato ex post, alla stregua dei comuni canoni di comune esperienza, che il contributo del concorrente esterno era idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto - reato;

- "certezza processuale", nel senso di un "alto grado di credibilità razionale" o "conferma", dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica riferita al concorrente esterno.

Ritiene il Collegio che, alla stregua di questi principi e della ricostruzione dei giudici del merito, la decisione assolutoria non risulti coerente ed adeguatamente motivata.

La condotta consumata dagli ufficiali di polizia giudiziaria, ritenuta provata in termini di certezza in entrambi i gradi di merito, è data dal pagamento mensile, da parte della banda m., della somma di 5.000.000 di lire in favore di ciascuno degli imputati per un tempo lunghissimo, al fine di assicurarsi, in cambio, la complicità degli imputati i quali, per le posizioni ricoperte nei rispettivi uffici, erano in grado di fornire notizie in ordine ad indagini in corso, operazioni preventive in preparazione, iniziative di polizia in danno dei sodali, complicità assicurata dai prevenuti.

Su queste premesse il thema decidendum era se, ponendo in essere la condotta di natura permanente appena descritta, gli imputati abbiano contribuito consapevolmente all'efficienza malavitosa del sodalizio, consentendo di programmare rapine, omicidi, estorsioni nella piena consapevolezza di poter contare su punti di osservazioni privilegiati negli uffici di polizia ed in quelli dei carabinieri dai quali ottenere notizie circa la maggiore o minore certezza del loro agire delittuoso, il quale, proprio perchè rafforzato da quelle complicità, acquisiva una copertura idonea a rendere assai più pericolose le iniziative criminali.

La risposta negativa che la Corte territoriale ha dato al quesito si limita a fare riferimento alla ritenuta assenza di prove adeguate relative a singoli episodi nei quali si sarebbe concretizzato il concorso dei prevenuti richiamati nell'atto di accusa. Sono stati così trascurati, sotto il profilo della valutazione della prova del concorso esterno al sodalizio capeggiato dal m.f.

attribuito al p. e al Pa.An.Er., gli accertati dati di fatto rappresentati dal ruolo importante ricoperto dagli imputati, che rendeva il loro impegno informativo credibile, serio e concreto, e, soprattutto, la notevole entità delle somme erogate (5.000.000 mensili a cavallo degli anni novanta costituiva apporto economico che soltanto pochissimi potevano vantare) nonchè la sistematicità, per un tempo lunghissimo, dei pagamenti promessi di per sè significativa della rilevanza data dai malviventi al contributo promesso dagli imputati.

Questi dati andavano inoltre posti in relazione con le altre emergenze processuali, come la revoca, all'ultimo momento, di una iniziativa criminale preparata nei minimi particolari per acquisita certezza circa la presenza di forze dell'ordine in qualche modo allertate, e doveva darsi spiegazione logica, che invece nella sentenza impugnata non si ritrova, di come il pagamento della mensilità anzidetta possa essersi protratto per anni senza che l'accettazione da parte degli imputati dell'impegno informativo in favore del malviventi abbia avuto concreta incidenza, così da giustificare un così oneroso esborso, rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone per questo la ideazione e l'esecuzione, il che - in assenza di elementi di segno contrario, che nella sentenza impugnata non sono stati evidenziati, circa l'idoneità di un siffatto impegno a generare, nell'azione criminale di programmazione ed esecuzione una maggiore sicurezza dell'agire malavitoso e, potenzialmente, una sua più accentuata audacia - è sufficiente per integrare, indipendentemente dalla prova specifica dei singoli apporti informativi, l'ipotesi criminosa del concorso esterno.

Si impone dunque una soluzione di annullamento parziale affinchè, alla luce degli enunciati principi, il giudice di rinvio proceda in piena libertà, ma senza ricadere nelle censurate lacune motivazionali, al riesame degli elementi acquisiti a carico dei due imputati.

P.Q.M.

la Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di G.A. relativamente al reato di cui al capo 134A per il quale ha riportato condanna perchè, qualificato il fatto come violazione della L. n. 685 del 1975, art. 71, estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Bo. e C. relativamente ai reati di cui ai capi 18B e 18D e nei confronti di Me. relativamente al reato di cui al capo 42B per essere detti reati estinti per prescrizione, ferme restando le relative statuizioni civili, e per l'effetto ridetermina la pena per il Bo. in quindici anni e dieci mesi di reclusione, per il C. in quindici anni e sei mesi di reclusione e per Me. in sei anni di reclusione e tremila Euro di multa.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di p. e P. A.E. relativamente al reato di cui al capo 1 nonchè, qualificato il fatto ascrittogli al capo 99A come violazione della L. n. 684 del 1975, art. 75, comma 2, nei confronti di Fi.

limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Rigetta nel resto i ricorsi di Bo., C., Fi. e Me.; rigetta il ricorso di Ma. e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di A., B., D., D.G., F., Gi., L., M., P., Pa.An.Er., pa., P. P., Ru. e S. e li condanna la pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Condanna B., C. e pa. in solido a rifondere le spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili ag.

d., Lu.An. e ag.el. che liquida in complessivi Euro tremilacinquecento, onorari compresi, oltre accessori come per legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2012

Pubblicato in Assalti Portavalori