Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 27/04/2016) 16/05/2016, n. 20271. Tre imputazioni sono scaturite dalla finta rapina del furgone portavalori della società "COSTANTINI DIVISIONE SICUREZZA"

Lunedì, 16 Maggio 2016 07:25

Più precisamente, le prime tre imputazioni sono scaturite dalla finta rapina del furgone portavalori della società "COSTANTINI DIVISIONE SICUREZZA", in data 20.07.2011... avvenuta con la complicità della guardia giurata S.A., dipendente della società anzidetta nonchè incaricato di pubblico servizio, e di altri soggetti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere -

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -

Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.A., nato il (OMISSIS);

M.G., nato il (OMISSIS);

N.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/09/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANGELILLIS CIRO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore Avv. CLAUDIO BELTRAME, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 28.09.2015 la Corte di appello di Venezia, in riforma di quella del Tribunale di Vicenza, ha ridotto ad anni sei e mesi sei di reclusione (peraltro in conformità al calcolo sviluppato in parte motiva dal primo giudice) la complessiva pena inflitta a M.G., ferma la declaratoria di condanna in relazione ai reati ascrittigli ai capi a), b), d) ed e) della rubrica - rispettivamente, peculato, detenzione e porto di arma comune da sparo, simulazione di reato, detenzione e porto di materiale esplodente - afferenti a due distinti episodi criminosi.

Più precisamente, le prime tre imputazioni sono scaturite dalla finta rapina del furgone portavalori della società "COSTANTINI DIVISIONE SICUREZZA", in data 20.07.2011, che si accertava essere consistita nella sottrazione del denaro e dei beni di valore trasportati, per oltre Euro 260.000,00, avvenuta con la complicità della guardia giurata S.A., dipendente della società anzidetta nonchè incaricato di pubblico servizio, e di altri soggetti all'uopo indicati fra i quali il prevenuto, con connessa falsità della denuncia sporta dal menzionato S. e sussistenza anche dei reati in materia di armi, legati alla sparizione della pistola in possesso della stessa guardia giurata, sempre al fine di accreditare la falsa ipotesi della rapina. La quarta imputazione, invece, è originata dalla predisposizione, accertata grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali attivate a seguito dell'episodio criminoso di cui sopra, dei mezzi per la consumazione di una successiva rapina: ciò che conduceva al sequestro di quasi 11 chili di materiale esplodente ad alto potenziale.

Con la medesima sentenza, inoltre, la Corte veneziana ha confermato la condanna ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa a carico di D.A., concorrente nel reato di detenzione e porto di esplosivo di cui si è appena detto; nonchè quella ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa nei confronti di N.M., colpevole di due distinti episodi di ricettazione, unificati per continuazione, concernenti entrambi oggetti di valore rivenienti dalla refurtiva della finta rapina del 20.07.2011, di cui sopra.

2. Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione i tre imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1 In particolare, il legale del M. formula tre motivi di doglianza, così strutturati:

violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla condanna per detenzione e porto di arma comune da sparo, in difetto di qualsivoglia prova "che sia stato il M. ad asportare l'arma al S., che ne abbia mai avuto la disponibilità o che fosse quantomeno presente nell'auto nella quale la stessa veniva trasportata, giacchè non è dato comprendere in forza di quali elementi - tra l'altro non indicati in motivazione - i giudicanti abbiano potuto concludere per la corresponsabilità del M. nei reati a lui ascritti"; non senza aggiungere l'omessa esplicazione della "ragione per la quale si è ritenuto di non dover accogliere lo specifico motivo d'appello... secondo il quale, nel caso di specie, il reato di detenzione abusiva d'arma sarebbe stato assorbito da quello di porto d'armi, vista la contestualità, concomitanza e coincidenza tra le due condotte";

analoghe violazioni in ordine alla condanna per simulazione di reato, alla luce della tesi, già prospettata con l'atto di appello, della effettiva commissione di un reato, ancorchè diverso da quello denunciato, da ciò discendendo come l'Amministrazione della giustizia non sia stata inutilmente sollecitata; e della circostanza - ammessa dallo stesso giudice distrettuale e significativa della contraddittorietà del ragionamento dallo stesso svolto, relativamente allo "spreco o dispendio di attività in una direzione sbagliata" - della pressochè immediata confessione del S., grazie alle cui dichiarazioni è stato possibile pervenire all'identificazione di tutti i correi;

difetto di motivazione circa il reato di detenzione e porto di materiale esplodente, non essendo all'uopo sufficiente il dato legato al pregresso tentativo di reperimento di materiale di siffatta natura da parte dell'imputato, non avendo sortito alcun concreto risultato.

2.2 Anche la difesa del D., per parte sua, propone tre motivi di ricorso:

- reitera l'eccezione già sollevata nel corso di entrambi i giudizi di merito, collegata alla nullità del decreto ex art. 429 c.p.p. per via della mancata possibilità data ai difensori di rassegnare le proprie conclusioni nel corso dell'udienza preliminare, contestando la ritenuta tardività nella formalizzazione dell'eccezione medesima, per effetto dell'applicabilità, nella fattispecie, del combinato disposto dell'art. 181 c.p.p., comma 3 e art. 491 c.p.p., comma 1;

lamenta "erronea applicazione della legge processuale penale - art. 533 c.p.p.", nonchè vizi alternativi della motivazione, in riferimento alla chiamata in correità proveniente da F. R., le cui dichiarazioni sarebbero state reputate affidabili senza procedere alla rigorosa e sequenziale verifica della attendibilità del dichiarante, della attendibilità intrinseca del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni della sua narrazione, giusta l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità;

deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in rapporto alla "mancata disapplicazione della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale ex art. 99 c.p., comma 4", nonchè vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, con valutazione di prevalenza, ovvero di equivalenza.

2.3 Due, infine, sono i motivi di doglianza a base del ricorso proposto nell'interesse di N.M.:

il primo ha ad oggetto la medesima eccezione di nullità precedentemente illustrata, con riferimento alla posizione del D.;

il secondo si fonda sulla violazione della legge processuale penale (in rapporto all'art. 533 c.p.p.) e sul vizio di motivazione (per contraddittorietà e manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento) in cui la Corte veneta sarebbe incorsa nel far luogo alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato, pur in difetto di prova adeguata della consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza delittuosa dei beni in questione, di cui sono espressione le carenze motivazionali della sentenza impugnata.

Motivi della decisione
1. I ricorsi proposti sono tutti manifestamente infondati o comunque inammissibili, con ogni conseguente statuizione, ex art. 616 c.p.p., così come specificato in dispositivo.

2. Senz'altro inammissibile è il ricorso relativo al M., le cui doglianze si risolvono nella mera reiterazione di quelle già portate all'attenzione del giudice d'appello e dallo stesso motivatamente disattese, senza alcun reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Per ciò che concerne il primo motivo di doglianza, occorre premettere che l'imputato è reo confesso quanto al suo coinvolgimento nei fatti del 20.07.2011 e, dunque, alla sua piena adesione al programma criminoso che prevedeva di simulare una rapina ai danni del furgone portavalori della "COSTANTINI-DIVISIONE SICUREZZA", la credibilità della quale imponeva di far luogo alla sottrazione della pistola in dotazione alla guardia giurata e complice, S.A..

Su tale base la Corte veneziana ha opportunamente concluso per la condivisibile responsabilità di tutti i complici nel reato di porto in luogo pubblico dell'arma in questione, indipendentemente dalla non avvenuta identificazione dell'autore materiale della detta sottrazione. Il che vale anche per la conseguente detenzione, con la doverosa precisazione seguente.

Risponde indubbiamente a verità che, al fine del prodursi dell'assorbimento del reato di detenzione illecita di arma, che perde la sua individualità, in quello più ampio e più grave di porto in luogo pubblico, è necessario che la detenzione inizi contestualmente al porto, così come nella presente vicenda, atteso che, fino al momento della consensuale sottrazione, l'arma era legittimamente nella disponibilità del S., per l'espletamento dei suoi compiti di servizio quale guardia giurata. Nondimeno, è altrettanto notorio che il prodursi del detto assorbimento richiede altresì che la condotta della detenzione coincida temporalmente con quella del posto, sì da esaurirsi in essa (cfr., per tutte, Cass. Sez. 1, sent.

n. 18410 del 09.04.2013, Rv. 255687, in parte motiva): il che pacificamente non è nel caso di specie, in cui addirittura l'arma non risulta esser mai stata ritrovata, malgrado la collaborazione prestata dal S..

2.1 Anche il secondo profilo di doglianza si risolve nella reiterazione del medesimo motivo già portato all'attenzione del giudice d'appello e dallo stesso motivatamente disatteso, essendo appena il caso di osservare che il tempestivo smascheramento della falsità della denuncia del S., a seguito delle prime indagini effettuate, non introduce alcun elemento di contraddittorietà rispetto all'ovvio sviamento delle indagini inizialmente scaturito, che vale di per sè a concretizzare la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 367 c.p..

2.2 Infine, quanto alla terza ed ultima censura, ancorchè la risposta fornita dalla sentenza d'appello risulti eccessivamente sintetica, vale nondimeno la dettagliata ricostruzione della vicenda risultante dalla compiuta motivazione sviluppata dai primi giudici, che con quella impugnata si fonde in un unico costrutto decisorio.

Essa, infatti, attraverso la puntigliosa disamina del contenuto delle intercettazioni, consente di seguire l'evoluzione del progetto criminoso e soprattutto - per quanto qui rileva - l'attività connessa all'acquisizione del materiale esplodente, rispetto alla quale proprio il M. emerge aver svolto il ruolo centrale, essendo del tutto destituita di fondamento l'apodittica affermazione del ricorrente circa l'esito negativo del tentativo di acquisto di cui riconosce la paternità: ciò in quanto dalla piana lettura della sentenza del Tribunale si ricava che l'acquisto con l'ignoto fornitore fu concordato e concluso proprio dal M., pur se la consegna slittò rispetto ai tempi inizialmente previsti, donde l'esito negativo della perquisizione eseguita il 09.08.2015, all'interno della vettura su cui era trasportato anche l'odierno ricorrente.

2.3 Nulla sulla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore del M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non ricorrendone i presupposti di legge.

3. Quanto al ricorso del D., non ha alcun pregio la questione di nullità reiterata nella presente sede: ferma la sussistenza della lesione sul piano oggettivo - per come riconosciuto da entrambe le sentenze di merito - il richiamo al disposto dell'art. 181 c.p.p., comma 2 omette di considerare la portata derogatoria generale di cui al successivo art. 182, a mente del quale, ove la parte vi assiste, la nullità dell'atto deve essere eccepita prima del suo compimento, ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo, in tal caso non valendo quindi i termini stabiliti dal summenzionato art. 181 dello stesso codice, così come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata e, prima ancora, da quella del Tribunale.

3.1 Palesemente inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, con cui il difensore, in particolare, a riprova della dedotta inaffidabilità della chiamata di correo ai danni del proprio assistito, ha lamentato non esser stati tenuti nel debito conto "il grave rancore che il F.R. nutre nei confronti del D. A.", per avere la moglie di quest'ultimo svelato la relazione extra-coniugale che il F. intratteneva al tempo e che lo portò alla separazione dalla moglie; l'incoerenza delle dichiarazioni accusatorie dello stesso F.; l'assenza del D. all'incontro programmato per la definizione degli ultimi preparativi della rapina, che, infatti - come riferito da altro coimputato, in persona di M.A. - non avrebbe dovuto vederlo come autore materiale.

Trattasi, all'evidenza, di profili di fatto, che non si traducono tuttavia in vizio della motivazione, poichè vale qui quanto rilevato dalla sentenza d'appello, con riferimento sia all'inconsistenza del preteso motivo di rancore - non risultando mai avvenuta alcuna reazione ed avendo il F. tranquillamente continuato la sua relazione extra-coniugale, nel frattempo divenuta stabile - sia alla sussistenza di precisi ed inequivocabili elementi di riscontro alla chiamata in correità a carico del prevenuto primo fra tutti, il fatto che il D. si sia recato a caricare l'esplosivo sulla vettura del F., ove verrà poi rinvenuto dalle Forze dell'Ordine (giusta le chiare e non contestate risultanze delle intercettazioni telefoniche, ampiamente riportate nella parte motiva della sentenza di primo grado).

Ne discende la congruità della sentenza impugnata, a maggior ragione ove letta di concerto con la più ampia ed esaustiva pronuncia del Tribunale, con la quale il ricorso non si confronta affatto, limitandosi alla sterile prospettazione della propria soggettiva lettura di taluni dati fattuali.

3.2 Palesemente infondato è il terzo ed ultimo motivo di doglianza.

Può senz'altro convenirsi con il ricorrente circa l'esistenza di uno specifico onere motivazionale a carico del giudice, ove egli ritenga di applicare in concreto la recidiva facoltativa che sia stata contestata, tanto essendo conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 5859 del 27.10.2011 - dep. 15.02.2012, Rv. 2511690; adde, in senso conforme, Cass. Sez. Fer.

sent. n. 35526 del 19.98.2013, Rv. 256713). E tuttavia deve ritenersi che ben detto onere possa essere adempiuto anche implicitamente, ove la sentenza dia conto della ricorrenza di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, che sono alla base dell'aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all'art. 99 c.p. cfr., a contrario, Cass. Sez. 2, sent. n. 39743 del 17.09.2015, Rv. 264533, secondo cui "Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali)".

Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, si ha che il Tribunale, nel momento in cui ha posto l'accento sulla "altissima pericolosità sociale della condotta, in relazione alla finalizzazione della stessa al compimento di una rapina, come per la pubblica incolumità", ha debitamente evidenziato le ragioni legittimanti l'applicazione della recidiva, onde correttamente il giudice distrettuale ha espressamente qualificato "imponente" l'aggravante in questione, escludendo la ricorrenza di ragioni per "essere disapplicata".

4. Inammissibile, infine, è pure il ricorso proposto nell'interesse del N..

Vale il richiamo alle argomentazioni di cui sopra, per ciò che concerne la questione di nullità, come detto identica a quella proposta dal D..

Per il resto, tralasciando considerazioni astratte che afferiscono alla stessa oggettività del reato e non appaiono perciò pertinenti alla delimitazione delle doglianze sul piano dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 c.p., quale operata dallo stesso ricorrente, l'impugnazione in esame, all'esito della sintesi delle dichiarazioni rese dal N., si risolve nell'affermazione, totalmente apodittica, relativa alla mancata dimostrazione del dolo in capo al prevenuto, non essendo all'uopo sufficiente una mera "condotta omissiva o connivente". Affermazione certo corretta, ma altrettanto certamente non conferente rispetto alla presente vicenda, in cui è stato accertato che due degli orologi provenienti dalla rapina simulata sub a) furono trovati in possesso del N. (ed altri due furono da lui venduti a tal C., giusta quanto emerge dalla sentenza di primo grado): ciò che la Corte territoriale ha valorizzato, in uno con il significato inequivocabile di talune telefonate intercettate, già rimarcato dal Tribunale, e con il rapporto affettivo che legava all'epoca il prevenuto con la figlia del F., con conseguente ragionevole conoscenza dello stato di detenzione di quest'ultimo, da cui partì (l'input per la vendita della refurtiva, veicolata in effetti dalla moglie e dalla figlia del predetto, e comunque (quam minime) della incompatibilità delle condizioni economiche di quel gruppo familiare con la disponibilità di oggetti di valore quali gli orologi in questione. Elementi - ai quali, per vero, altri se ne potrebbero aggiungere, tratti dalla motivazione del Tribunale - con cui il ricorso non si confronta affatto, del tutto ignorandoli e limitandosi, in aggiunta a quanto detto, ad un non meglio comprensibile richiamo all'art. 47 c.p., comma 3.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2016

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