Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 15/12/2020) 22/01/2021, n. 2741 dei reati di rapina a mano armata ai danni di un furgone portavalori, di porto d'arma, lesioni personali, ricettazione e danneggiamento

Venerdì, 22 Gennaio 2021 06:56

dei reati di rapina a mano armata ai danni di un furgone portavalori, di porto d'arma, lesioni personali, ricettazione e danneggiamento ...

Nè è mancato il confronto con il dato dissonante, costituito dal mancato riconoscimento del P. da parte della guardia giurata F.N., giustificato in forza del grande stress emotivo vissuto da quest'ultimo, attinto da uno dei colpi di pistola esplosi dai rapinatori.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -

Dott. FILIPPINI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.C., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FILIPPINI STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. SECCIA DOMENICO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

uditi i difensori:

l'avvocato BARBATO ANTONIO in difesa di D.P.G. e F.N. dopo intervento deposita le conclusioni scritte e la nota spese in udienza.

L'avvocato SANSEVERINO GIUSIDA in difesa di P.C. dopo intervento chiede l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 12/6/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata secondo il rito abbreviato dal GUP del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, in data 21/9/2018, nei confronti di P.C. confermava la condanna in relazione al concorso nella commissione dei reati di rapina a mano armata ai danni di un furgone portavalori, di porto d'arma, lesioni personali, ricettazione e danneggiamento. Secondo la ricostruzione dei fatti concordemente accolta nelle due sentenze di merito, l'imputato è uno dei componenti del gruppo armato che ha compiuto la rapina al furgone portavalori della società di vigilanza "Il notturno" in (OMISSIS); rapina compiuta portando il luogo pubblico due pistole e un fucile, nel corso della quale sono stati feriti i vigilanti F.N. e D.P.G., per la cui commissione sono state ricettate due vetture provento di furto ed è stato danneggiato il furgone portavalori mediante esplosione di più colpi di arma da fuoco.

L'individuazione del P. quale componente del gruppo di rapinatori è frutto della lettura congiunta di risultanze indiziarie, consistenti nell'analisi delle risultanze delle celle di aggancio dell'utenza cellulare dell'imputato, di quelle di aggancio delle utenze degli altri correi, di intercettazioni ambientali raccolte su vetture in uso al P. nonchè sulla individuazione fotografica in termini di forte somiglianza operata dal F..

2. Propone due ricorsi per cassazione l'imputato, tramite medesimo difensore, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo ricorso si lamenta l'omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata rispetto sia ai motivi di appello relativi a profili circostanziali (quelli con cui si chiedeva l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e la concessione delle attenuanti generiche), sia rispetto al profilo dell'affermazione di responsabilità, non avendo la Corte territoriale fornito adeguata risposta alle plurime censure sollevate già con memoria depositata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado, e riproposte nell'atto di appello, con le quali si evidenziavano plurime discrepanze (in relazione alla presunta età del rapinatore che indossava una tuta arancione, al mancato riconoscimento da parte del teste Carpeniello e da parte del F.N., alla presenza sul luogo di altro soggetto di nome C., all'assenza di prova sulla riconducibilità all'imputato dell'utenza telefonica oggetto di analisi della localizzazione nonchè all'assenza di prova circa l'essere il ricorrente uno degli interlocutori nelle intercettazioni ambientali registrate).

2.2. Con un secondo ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, dal momento che gli indizi valorizzati in senso accusatorio sono tutti parimenti leggibili al contrario in senso assolutorio, o comunque di genericità, e dunque inidonei a formare prova di colpevolezza; quanto al contenuto delle prove da intercettazioni, sì censura la genericità ed equivocità delle captazioni, mentre forte incertezza scaturisce dalle mancate individuazioni di persona da parte dei testi oculari F.N. e C.. Nè la Corte distrettuale si è confrontata con la discrepanza relativa all'età del ricorrente, di ben 20 anni inferiore a quella ipotizzata dai testi.

Motivi della decisione
Il doppio ricorso è inammissibile perchè riposa su argomenti non consentiti in sede di legittimità e comunque generici.

1. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, invece, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La novella codicistica, introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

1.1. Ciò posto, va anche considerato che, in caso di doppia conforme pronuncia di condanna (come è nella fattispecie, in relazione alla affermazione di responsabilità), le motivazioni offerte dai giudici del merito si sommano, formando un tutt'uno da valutare complessivamente ai fini del sindacato di legittimità.

1.2. All'esito della disamina delle motivazioni emerge che i motivi di ricorso riproducono gli argomenti già prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera nè specificatamente censura. Il giudice di appello, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, in primo luogo richiamato e condiviso gli elementi accusatori già valorizzati dal Tribunale (cfr. pagg. 11 e segg. della sentenza di primo grado -si veda, in particolare, il dettaglio del fotogramma n. 76- e poi 20 e segg. della medesima sentenza -celle di aggancio dell'utenza di P. in occasione dei sopralluoghi effettuati con i correi L., R. e N.; traffico registrato sull'utenza attribuita all'imputato rispetto alla moglie e alla madre dello stesso; conversazione intercettata a bordo dell'auto dell'imputato, in data 4.11.2017, costituente una sostanziale confessione; sostanziale riconoscimento ad opera di F.P. -); successivamente (cfr. pag. 8 e segg. della sentenza d'appello), ha ulteriormente valorizzato le risultanze delle captazioni raccolte a bordo dell'auto del P., in data (OMISSIS), dal tenore ancora una volta fortemente indiziante per il ricorrente, come pure il riconoscimento (in termini di forte somiglianza) operato dal F.P..

Nè è mancato il confronto con il dato dissonante, costituito dal mancato riconoscimento del P. da parte della guardia giurata F.N., giustificato in forza del grande stress emotivo vissuto da quest'ultimo, attinto da uno dei colpi di pistola esplosi dai rapinatori.

Nessuno di questi elementi accusatori ha poi trovato smentita alcuna in sede processuale, attesa la scelta del rito abbreviato.

Nè le odierne censure, contenute nei motivi di ricorso, sono capaci di scardinare con evidenza il richiamato ragionamento probatorio; invero, la disamina degli argomenti relativi alle pretese discordanze indiziarie (quali quella inerente alla corporatura e all'età del ricorrente, alle sue fattezze fisiche, alla presenza di equivoco circa l'individuazione del soggetto conversante nelle intercettazioni, alla generale inidoneità dimostrativa delle geolocalizzazioni e alla riferibilità al P. del cellulare in questione) dimostra come le stesse siano rimaste ad un livello di genericità assoluta, che non consente di attribuire agli argomenti difensivi, nella presente sede di legittimità, la necessaria capacità eversiva rispetto alle risultanze accusatorie.

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

2. Quanto poi ai motivi relativi ai profili circostanziali, trattasi di questioni manifestamente infondate o genericamente dedotte.

2.1. Invero, il tema della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 (incentrato sulla mancata dimostrazione che il P. fosse parzialmente travisato), anche a non ritenere dirimente quanto già affermato dal primo giudice a pag. 30 della relativa motivazione (circa l'idoneità di travisamenti anche parziali dei correi al fine della integrazione dell'aggravante), è reso evidentemente irrilevante dalla ricorrenza degli ulteriori due elementi di fatto integrativi dell'aggravante in parola (e cioè l'essere l'azione violenta realizzata con armi e da più persone riunite); del resto, la configurabilità, nella fattispecie, dell'aggravante ex art. 628 c.p., comma 4 era stata già esclusa dal primo giudice -cfr. pag. 30 della sentenza del GUP-, fattore che rende evidente la carenza di interesse rispetto alla questione.

2.2. La questione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 risulta manifestamente infondata, poichè la ricorrenza di un danno patrimoniale di rilevante gravità è implicitamente affermata dalla considerazione del valore del bottino (che ammonta ad oltre 300 mila Euro), la cui obiettiva entità priva di rilevanza ogni riferimento alle condizioni economiche dell'offeso dal reato (Sez. 2, n. 3667 del 12/12/1984, Rv. 168785; nonchè massime n. 153791, n 153410, n 151026).

2.3. Il motivo relativo alle attenuanti generiche è generico, perchè si limita a censurare l'omessa risposta del giudice d'appello al motivo di gravame, senza esplicitare puntuali censure e senza prendere in considerazione i plurimi profili di diniego già espressi dal primo giudice (cfr. sentenza GUP, pag. 29, laddove si sottolinea che l'imputato è dedito alle rapine ai portavalori, e pag. 30, laddove si valorizza la spregiudicatezza dei malviventi, la gravità dei fatti, la pericolosità della condotta per l'incolumità pubblica e il ferimento dei vigilanti).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende; segue infine la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili D.P.G. e F.N..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili D.P.G. e F.N. che liquida in complessivi Euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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