Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 21/02/2012) 23/03/2012, n. 11452 avevano rapinato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, tre milioni e ottantamila Euro, sottraendoli dal furgone blindato della ditta Battistolli

Venerdì, 23 Marzo 2012 10:05

I giudici di merito hanno accertato: M. e S., in concorso con altri compartecipi, avevano rapinato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, tre milioni e ottantamila Euro, sottraendoli dal furgone blindato della ditta Battistolli

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) M.T. N. IL (OMISSIS);

2) N.G. N. IL (OMISSIS);

3) S.P. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 784/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 24/09/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 9/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Uditi, altresì, nella pubblica udienza del 9 febbraio 2012;

- il Pubblico Ministero in persona del dott. ANIELLO Roberto, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;

gradatamente per la rimessione alle Sezioni Unite in ordine al contrasto di giurisprudenza in ordine al termine dilatorio di comparizione al dibattimento, concesso ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., comma 3;

- i difensori, avvocati Giovanni Aricò (per i ricorrenti M. e S.) e Raul Donato Pellegrino (per il ricorrente M.), i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e, gradatamente, per la rimessione alle Sezioni Unite nei sensi indicati.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con sentenza, deliberata il 24 settembre 2010 e depositata il 23 dicembre 2010, la Corte di appello di Bologna - per quanto qui importa - ha confermato la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di quella stessa sede, 21 dicembre 2009, di condanna alle pene principali (appresso indicate in parentesi in relazione a ciascun appellante) a carico di M.T. (nove anni di reclusione e seimila Euro di multa), a carico di P. S. (dieci anni, otto mesi di reclusione e seimila Euro di multa) e a carico di N.G. (un anno, due mesi di reclusione e centottanta Euro di multa), imputati:

- i primi due ( M. e S.) di associazione per delinquere (capo H della rubrica) e del concorso nei delitti di omicidio tentato (capo A, ibidem) di rapina aggravata (capo B, ibidem), di danneggiamento seguito da incendio (capo C, ibidem), di violenza privata (capo D, ibidem), dei connessi reati concernenti le armi (capo F, ibidem) e di ricettazione (capi E e G ibidem), commessi in (OMISSIS) e successivamente;

- il terzo ( N.) del concorso con G.F. (separatamente processato) nella detenzione illegale tentata della pistola, occultata nella abitazione, sita in (OMISSIS), e sequestrata il 28 ottobre 2008 (così qualificata nei confronti del succitato giudicabile la condotta contestata al capo F ibidem).

2. - I giudici di merito hanno accertato: M. e S., in concorso con altri compartecipi, avevano rapinato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, tre milioni e ottantamila Euro, sottraendoli dal furgone blindato della ditta Battistolli; i malviventi avevano bloccato, incendiando una autovettura, la carreggiata della autostrada A14, così costringendo il conducente del mezzo corazzato e gli altri automobilisti in transito ad arrestare la marcia; avevano aperto il fuoco, facendo uso di fucili mitragliatoli, contro il ridetto veicolo e contro il furgone blindato della ditta Coopservice; sparando ad altezza d'uomo avevano compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte degli equipaggi dei furgoni, F.G., S.V., B.B., P.N., S.M. e R. M., senza conseguire l'intento per causa indipendente dalla loro volontà costituita dalla resistenza "eccezionale" opposta dalla blindatura dei mezzi; avevano quindi appiccato il fuoco ai veicoli utilizzati per la concorsuale azione delittuosa al fine di sopprimere le tracce; M. e S., inoltre, si erano associati agli altri sodali al fine di perpetrare analoghi delitti contro il patrimonio e contro la pubblica incolumità; N. aveva compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco (ingaggiando un fabbro per forzare la serratura della porta di ingresso) per recuperare la pistola occultata (tra gli ingranaggi della lavatrice) nell'appartamento sito in (OMISSIS), nella disponibilità della associazione per delinquere.

3. - In relazione ai motivi di gravame la Corte territoriale, premettendo la disamina delle censure formulate in rito dagli appellanti, ha osservato con riferimento a quanto assume rilevanza nella sede del presente scrutinio di legittimità e ai fini della decisione: l'eccezione difensiva di nullità degli atti del giudizio, per l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore di M., avvocato Dellacroce, è infondata; la nomina del legale, effettuata in relazione al procedimento incidentale de liberiate in sede di ricorso per cassazione, non ha effetto nel giudizio di merito.

La Corte di appello ha, quindi, disatteso le ulteriori eccezioni proposte in rito dagli appellanti e i motivi di gravame sui punti della rinnovazione della istruzione dibattimentale, dell'accertamento delle condotte, della qualificazione dei fatti e del trattamento sanzionatorio.

4. - Ricorrono per cassazione gli imputati, col ministero dei rispettivi difensori di fiducia: M., mediante atto del 5 febbraio 2011, redatto dall'avvocato Giuseppe Stefano Perrone;

N., mediante atto recante la data del 3 gennaio 2011, redatto dall'avvocato Gabriele Bordoni; e S., mediante atto del 5 febbraio 2011, redatto dall'avvocato Raoul Pellegrini.

RAGIONI DELLA DECISIONE:

1. - I ricorsi meritano accoglimento, nei termini che seguono, limitatamente ai motivi, in rito, comuni ai tre ricorrenti (pur se variamente articolati) circa la inosservanza del termine dilatorio di comparizione davanti alla Corte di appello.

2.- M. sviluppa nove motivi.

2.1 - Col primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen. riproponendo l'eccezione di nullità delle sentenze di primo e di secondo grado, per l'omesso avviso al difensore, avvocato Giovanni Antonio Dellacroce, dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'avviso della udienza preliminare.

Il difensore deduce: M., prima della nomina dell'avvocato Dellacroce, era assistito soltanto dall'avvocato Barbaro; la nomina dell'avvocato Dellacroce - da non reputarsi inefficace per eccedenza del numero dei difensori consentiti - vale non solo per il giudizio incidentale de liberiate (in occasione del quale fu effettuata) ma anche per il procedimento principale, in difetto di revoca e a fronte della volontà del M. di essere assistito da entrambi i difensori; l'avvocato Dellacroce ha, peraltro, assistito l'imputato nel giudizio abbreviato.

2.2 - Col secondo motivo il difensore denunzia ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. e L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2 per violazione del termine dilatorio di comparizione di venti giorni, in quanto il decreto di fissazione della udienza del 1 settembre 2010 davanti la Corte di appello è stato intempestivamente notificato il 19 agosto 2010. 2.3 - Col terzo motivo il difensore denunzia ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, 179 e 180 cod. proc. pen. sotto il profilo della o-messa adozione della revoca della ordinanza 6 luglio 2010, dichiarativa della urgenza del processo, cui aveva fatto seguito il decreto 7 luglio 2010 di fissazione della udienza del 1 settembre 2010; sotto il profilo della diretta investitura - ritenuta illegittima - del Collegio della Sezione 3^ per l'udienza del 24 settembre 2010 a opera del giudice feriale; e sotto l'ulteriore profilo che neppure tra la fine del periodo di sospensione feriale del decorso dei termini processuali e il giorno della nuova udienza fissata (24 settembre 2010) era maturato il termine dilatorio per la comparizione.

2.4 - Con gli ulteriori motivi (dal quarto e al nono) il ricorrente censura, sotto vari profili, l'accertamento delle condotte delittuose, la qualificazione giuridica dei fatti e il trattamento sanzionatorio. Sicchè la Corte tralascia la relativa esposizione in osservanza dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1. 3.1 - Con il primo motivo il difensore eccepisce la inosservanza del termine dilatorio di venti giorni di comparizione davanti alla Corte di appello, contestando la legittimità della "sommatoria" dei periodi intercorsi dalla data della notificazione del decreto di citazione e il 1 agosto 2010 e dal 16 settembre 2010 fino alla "udienza di celebrazione", in quanto la data di celebrazione (originariamente) fissata era " irrituale", in quanto compresa nel periodo feriale; colla conseguenza della invalidità della dichiarazione di contumacia dell'appellante.

3.2 - Con gli altri due mezzi di impugnazione - dei quali si tralascia l'esposizione per il motivo indicato sub 2.4 - il ricorrente censura l'accertamento della responsabilità penale e la dosimetria della pena.

4. - S. sviluppa dieci motivi.

4.1 - Con il primo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, deducendo la violazione del termine dilatorio di comparizione, di giorni venti, davanti alla Corte di appello (in termini analoghi a quelli esposti dagli altri ricorrenti) ed eccependo la conseguente nullità della sentenza impugnata.

4.2 - Con gli ulteriori mezzi di impugnazione (dal secondo al decimo), dei quali si tralascia l'esposizione per il motivo indicato sub 2.4, il ricorrente ripropone la eccezione di inutilizzabilità della intercettazione della conversazione tra presenti disposta dal Pubblico Ministero, in via di urgenza, con decreto del 22 novembre 2008; l'eccezione di nullità degli accertamenti dattiloscopici irripetibili, disposti con nota del 12 dicembre 2008; si duole del diniego della rinnovazione della istruzione dibattimentale in relazione alla mozione di ammissione dei processi verbali del 12 gennaio 2010, del 2 febbraio 2010 e dell'8 marzo 2010 del giudizio celebrato a carico dei compartecipi con riferimento alla testimonianza del sovrintendente della Polizia di Stato P. S.; censura, variamente argomentando l'accertamento e la definizione giuridica delle condotte; il trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla ritenuta recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; e la applicazione della misura di sicurezza patrimoniale.

5, - Nello scrutinio dei motivi in rito assume carattere assolutamente preliminare quello formulato da M., col primo mezzo di impugnazione, in quanto l'accoglimento della eccezione di nullità generale (per l'omesso avviso all'avvocato Giovanni Antonio Dellacroce degli avvisi di conclusione delle indagini e della fissazione della udienza preliminare) comporterebbe la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari travolgendo le sentenze di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Il motivo in parola è infondato.

Prive di pregio giuridico sono le disquisizioni del ricorrente, sotto il profilo che l'avvocato Dellacroce ben avrebbe potuto assistere l'indagato nella fase di merito delle indagini preliminari, in qualità di secondo difensore (oltre l'avvocato Barbaro già nominato), e che, successivamente il prefato avvocato Dellacroce difese il giudicabile nel giudizio abbreviato.

La giurisprudenza di questa Corte suprema è affatto consolidata e univoca nella affermazione del principio di diritto secondo il quale "La nomina del difensore di fiducia fatta dall'indagato per il procedimento incidentale di riesame non dispiega effetto alcuno nel procedimento principale, del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente che viene avvisata della richiesta di riesame ai soli fini della trasmissione degli atti" (Sez. 3^, n. 4653 del 3 marzo 1999, Ventriglia, massima n. 213091; Sez. 1^, n. 38648 del 18 settembre 2008, Narciso, massima n. 241303; Sez. 4^, n. 22042 del 6 maggio 2009, Curraj, massima n. 243968; Sez. 1^, n. 17702 del 21 gennaio 2010; Di Lauro, massima n. 247057; e, in materia di procedimento incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il medesimo principio è stato ribadito da Sez. 1^, n. 45785 del 2 dicembre 2008, Ambrosino, massima n. 242576 e da Sez. 6^, n. 31343 del 18 marzo 2011, Nappa, massima n. 250535).

Epperò, in difetto di espresso riferimento al procedimento principale (in fase di indagini preliminari), la nomina dell'avvocato Dallacroce (iscritto nell'albo speciale di questa Corte), fatta da M. in relazione al procedimento incidentale de liberiate in sede di legittimità, ebbe effetto esclusivamente nella ridetta sede, colla conseguenza che gli avvisi della conclusione delle indagini e della fissazione della udienza preliminare non erano dovuti al succitato legale.

6. - La Corte territoriale è incorsa nella inosservanza del termine dilatorio di comparizione (di venti giorni) stabilito dell'art. 601 cod. proc. pen., commi 3 (per l'imputato) e 5 (per i difensori).

Effettivamente il decreto di citazione, emesso il 7 luglio 2010, pel giudizio di appello fissato alla udienza del 1 settembre 2010 (unitamente al decreto del 6 luglio 2010 dichiarativo della urgenza del processo ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2) risulta notificato:

- il 7 luglio 2010 a M. (e non il 19 agosto 2010 come erroneamente indicato dal difensore del ricorrente a p. 10 del ricorso);

- l'8 luglio 2010 a S.;

- il 12 luglio 2010 a N.;

- il 19 luglio 2010 all'avvocato Pietro Barbato, difensore di M. e di S..

In atti non è dato rinvenire le relazioni di notificazione del decreto all'avvocato Raul Pellegrini (condifensore di S.).

Alla udienza del 1 settembre 2010, preliminarmente e di ufficio, la Corte territoriale ha dato atto che (spirando il termine di fase della custodia cautelare in carcere il 20 dicembre 2010) non ricorrevano "i presupposti di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 2, per la urgenza del processo" - e, quindi, per la deroga alla sospensione del decorso dei termini nel periodo feriale - e ha immediatamente aggiornato il dibattimento alla udienza del 24 settembre 2010, anche per il concorrente motivo che il consigliere relatore (in servizio feriale del 30 agosto 2010) "non aveva avuto a disposizione il tempo necessario per svolgere la relazione".

Quindi, alla udienza del 24 settembre 2010, la Corte di appello ha motivato la reiezione delle eccezioni difensive di nullità, per inosservanza del termine dilatorio di comparizione, e le connesse mozioni di differimento del dibattimento (e ha proceduto al giudizio), sulla base della considerazione che erano "da cumulare i termini intercorrenti fra la data del decreto di citazione e il 1 agosto 2010 e quello decorso dal 16 settembre 2010" al 24 settembre 2010.

Orbene, emerge incontestabilmente che prima della sospensione del termine feriale, nè per N. nè per il difensore degli altri due appellanti (l'avvocato Barbato) erano maturati i rispettivi termini dilatori di comparizione: erano, infatti, decorsi diciannove giorni liberi per l'appellante e, appena, undici per il difensore degli altri due giudicabili.

Sicchè, una volta esclusa la urgenza del processo, giusta l'ordinanza del 1 settembre 2010, la prima udienza (di pari data) davanti alla Corte di appello risulta essere stata illegittimamente fissata, in violazione dei termini dilatori di comparizione.

In seguito alla eccezione difensiva di nullità - tempestivamente proposta in esito alla (e per effetto della) succitata ordinanza la quale, nel contempo, aveva immediatamente aggiornato il dibattimento alla successiva udienza del 24 settembre 2010, così impedendo ogni intervento difensivo - doveva essere assicurato agli appellanti e ai difensori un nuovo termine dilatorio di comparizione ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., comma 3.

La norma dispone che "quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento il termine non può essere inferiore a quello di venti giorni stabilito dell'art. 429" cod. proc. pen..

Mentre, nella specie, il termine trascorso dalla fine del periodo della sospensione feriale (15 settembre) alla data della udienza in cui la causa fu trattata e decisa (24 settembre 2010) fu di appena di tredici giorni liberi.

La tesi della Corte territoriale circa la possibilità della sommatoria del termine illegale, inferiore a quello dilatorio, con l'ulteriore intervallo, successivamente decorso fino alla nuova udienza, è contraddetta dalla positiva disciplina, la quale prescrive la concessione di un nuovo termine (intero) di venti giorni liberi.

E questa Corte, a Sezioni Unite, con specifico riferimento al termine dilatorio di tre giorni per la udienza camerale di riesame, ha fissato il principio di diritto (estensibile, a fortiori, a tutti i termini dilatori di comparizione) della illegittimità della concessione di ogni "termine ad integrazione di quello originario" colla conseguenza, in caso di inosservanza, della nullità generale a regime intermedio (sentenza n. 8881 del 30 gennaio 2002, M. C., massima n. 220841). Ed, e-sattamente in termini, successivi arresti hanno ribadito che "in tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di venti giorni, stabilita dall'art. 601 cod. proc. pen., comma 5, in relazione alla notifica dell'avviso al difensore, comporta una nullità .., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, sempre che detta nullità, non risulti sanata" (Sez. 5^, Sentenza n. 30075 del 18 giugno 2010, Mallia, massima n. 247908, cui adde; Sez. 5, sentenza n. 2954 del 10 novembre 2009, Maggiolini, massima n. 245844).

La rilevata nullità si propaga, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., alla sentenza impugnata e comporta la regressione del procedimento.

7. - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Restano assorbite (e impregiudicate) le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti in rito, in ordine all'accertamento delle rispettive responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2012

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