Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 27/02/2014) 03/04/2014, n. 7833 A., dipendente della S.p.A. VIGILANZA MONDIALPOL TORINO con mansioni di portavalori ed incaricato del trasporto

Giovedì, 03 Aprile 2014 09:10

A., dipendente della S.p.A. VIGILANZA MONDIALPOL TORINO con mansioni di portavalori ed incaricato del trasporto dei due plichi, una ...

Con riguardo alla deduzione del lavoratore circa la non adeguatezza della formazione ed istruzione sulle mansioni di portavalori da parte dell'azienda la Corte ne ha evidenziato l'inconsistenza, atteso che lo Z. aveva una anzianità trentennale e aveva ricoperto incarichi sindacali, per cui era perfettamente al corrente delle procedure prescritte per quel tipo di prestazioni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. POZZA MASSIMO del foro di Torino (con studio in Via Garibaldi n. 44), che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

VIGILANZA MONDIALPOL TORINO S.p.A., in persona del procuratore speciale Dott. S.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Gulfi n. 13, presso lo studio dell'Avv. CARLO GE', rappresentata e difesa dall'Avv. DATTILO CARLO del foro di Torino come da procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 111/2010 della Corte di Appello di Torino del 2.02.2010/26.02.2010 nella causa iscritta al n. 79 R.G. dell'anno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.02.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE FENZIS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, ha ravvisato nella vicenda in esame (mancata consegna o perdita di un plico contenente la somma di Euro 32.000,00) a carico di Z.A., dipendente della S.p.A. VIGILANZA MONDIALPOL TORINO con mansioni di portavalori ed incaricato del trasporto dei due plichi, una sua responsabilità, per avere omesso l'annotazione relativa al plico non consegnato, impedendo di riscontrare immediatamente la mancanza di esso e rendendo estremamente più difficoltosa l'indagine avviata solo giorni dopo, quando l'istituto di credito destinatario del plico aveva richiesto il denaro mancante.

La stessa Corte, ribaltando la decisione di primo grado, ha osservato che le presunte carenze organizzative della datrice di lavoro non potessero giustificare o in qualche modo aver favorito l'evento, giacchè lo Z. non aveva posto in essere un adempimento procedurale prescritto, che avrebbe potuto agevolmente consentire la "tracciabilità" del plico scomparso.

Con riguardo alla deduzione del lavoratore circa la non adeguatezza della formazione ed istruzione sulle mansioni di portavalori da parte dell'azienda la Corte ne ha evidenziato l'inconsistenza, atteso che lo Z. aveva una anzianità trentennale e aveva ricoperto incarichi sindacali, per cui era perfettamente al corrente delle procedure prescritte per quel tipo di prestazioni.

Quanto al profilo del concorso di colpa della società datrice ai fini della limitazione del danno la Corte territoriale ha puntualizzato sulla base delle dichiarazioni del teste B. che stessa la società non aveva trascurato l'esistenza di un contratto di assicurazione ai fini della copertura del sinistro, ma che il danno non era rimborsabile in relazione alla franchigia prevista nella relativa polizza. Il lavoratore ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. La società resiste con controricorso.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo lo Z. deduce che l'impugnata sentenza appare inficiata da erronea e contraddittoria motivazione, in quanto ha ritenuto provata la responsabilità del lavoratore nel momento in cui la parte (datrice di lavoro), onerata della medesima responsabilità, non solo non aveva dato la prova della medesima, ma addirittura non aveva dato la prova dell'accadimento dei fatti materiali da cui potesse discendere detta responsabilità.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione rispetto a capo diverso della sentenza circa l'esistenza del danno, sostenendo che la datrice di lavoro non solo non aveva dato la prova di avere agito con correttezza ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., ma non aveva neppure, in relazione al disposto di cui all'art. 1227 cod. civ., limitato i danni, e ciò in presenza dell'assicurazione e della relativa franchigia.

Con il terzo motivo lo Z. denuncia vizio di motivazione rispetto ad altro capo della sentenza impugnata con riguardo all'insussistenza di elementi tali da escludere la responsabilità di esso ricorrente.

In particolare viene contestata la sentenza nel punto dell'idonea formazione e/o informazione da parte della datrice di lavoro, senza alcuna considerazione della situazione caotica in cui versava la stessa società. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, perchè non trascrivono il testo integrale delle dichiarazioni testimoniali e non specificano i punti ritenuti decisivi.

Gli stessi motivi, inoltre, tendono ad ottenere un riesame in fatto delle acquisizioni probatorie poste dal giudice di appello a fondamento del proprio convincimento circa la responsabilità dello Z., limitandosi ad opporre alla valutazione dello stesso giudice, poggiante su congrua e logica motivazione, un diverso apprezzamento non consentito in sede di legittimità. Ciò concerne in particolare le testimonianze del teste C., quanto alla perdita del plico, del teste G., quanto alla confusione nel caveau, e del teste B., quanto all'esistenza della franchigia contrattuale, testimonianze esaminate dal giudice di appello e ritenute attendibili.

2. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. in relazione all'art. 1175 cod. civ., sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto nella dovuta considerazione la condotta della società resistente sia nella causazione dell'evento (insufficiente organizzazione ed insussistenza di formazione ed informazione) sia nella causazione del danno (omessa richiesta di copertura assicurativa) Le censure sono infondate.

L'impugnata sentenza, con riguardo al primo profilo, ha dato una ragionevole ed esauriente risposta evidenziando, come già detto, come lo Z. svolgesse l'attività di guardia giurata con mansioni di piantonamento e portavalori da circa trenta anni e ricoprisse anche incarichi sindacali, sicchè lo stesso era perfettamente a conoscenza delle procedure prescritte relative alle attività svolte.

La stessa sentenza, con riferimento all'altro profilo, peraltro già presente nel secondo motivo, ha precisato, come riportato nella parte espositiva, che la stessa società non era venuto meno all'obbligo di correttezza per ridurre o elidere il danno, e sul punto ha richiamato la deposizione del teste B. circa la non operatività della polizza di assicurazione in ragione della franchigia, il cui importo non consentiva il rimborso del danno in questione.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida a favore della resistente società in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2014

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