REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo - Presidente -
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. BONITO Francesco - Consigliere -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.A. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 142/2014 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 14/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Cioce Renato G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 14.02.2014 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da A.A. avverso l'ordinanza 07.01.2014 del Gip del Tribunale di Como con la quale era stata imposta al predetto la misura cautelare della custodia in carcere.
L' A. è indagato per i delitti di concorso, con tale D. G. e con numerosi altri non ancora identificati, in rapina pluriaggravata, tentato omicidio plurimo, detenzione, ricettazione e porto di armi e munizioni anche da guerra, furto continuato pluriaggravato ed altri reati connessi all'azione criminosa perpetrata sull'autostrada A9 ((OMISSIS)) in prossimità di (OMISSIS), consistita nell'assalto armato a due furgoni portavalori della ditta Battistolli. L'azione criminosa fruttava la somma contante di oltre 1.300.000 Euro ed oro, in lingotti e lavorato, per oltre Euro dieci milioni.
Quanto alla sussistenza di gravi indizi, l'ordinanza rilevava come le indagini si fossero giovate delle dichiarazioni di tale M. M. che, indotto dal D., aveva avuto un ruolo marginale e - a suo dire - inconsapevole nelle fasi preparatorie dell'azione criminosa e che aveva poi riconosciuto nell' A. il capo del gruppo di sei persone giunte dalla Puglia per commettere prima i furti dei mezzi necessari all'assalto e poi la rapina. Tali dichiarazioni venivano ritenute di alta attendibilità, attesa la corrispondenza con i dati di indagine in ordine agli accertamenti espletati (sia sui mezzi, sia sui capannoni, sia ancora quanto a presenza e movimenti dell' A. e del D.). Le indagini sui dati telefonici consentivano invero di accertare che, nel periodo di interesse, l' A. era effettivamente in Lombardia, in luoghi prossimi a quelli dei reati (telefonate da impianti fissi) ed aveva invece spento il cellulare in uso personale. A carico dell'indagato sussistevano poi altri elementi: in data (OMISSIS), in sede di perquisizione, a causa della quale egli era fuggito attraverso il tetto, al domicilio dell' A. era stato rinvenuto un lingotto d'oro del peso di oltre 6 chili e, in un suo portafogli, un biglietto contenente il calcolo della divisione del valore dell'oro per dodici persone; era risultato poi che egli aveva noleggiato, nel periodo di interesse, un furgone Renault di colore grigio ben compatibile con quello usato dai rapinatori evidenziato dalle riprese delle telecamere; infine si dava atto dell'alto tenore di vita dell'indagato nonostante la mancanza di redditi leciti da lavoro.
Tanto rilevato, il Tribunale milanese respingeva tutte le deduzioni difensive poste a base del chiesto riesame: - quella di nullità dell'ordinanza genetica, in quanto - contrariamente all'assunto dell'indagato - il Gip non si era limitato alla recezione acritica della richiesta del P.M., ma aveva svolto considerazioni e valutazioni sue proprie; - quella relativa al riconoscimento operato dal M., perchè preceduto da dichiarazioni dettagliate ed approfondite; - quella relativa al riconoscimento, da parte del M., di due persone che erano ristrette, perchè una agli arresti domiciliari ben avrebbe potuto comunque essere presente ai preparativi, l'altra perchè carcerata solo alla vigilia della rapina; era quindi confermato l'alto valore indiziario degli altri elementi che reggevano alle critiche difensive: i traffici telefonici; la fuga al momento della perquisizione, il possesso del lingotto che ben poteva corrispondere a quelli sottratti, il furgone noleggiato. Era altresì confermata la configurabilità del reato di tentato omicidio plurimo, atteso che erano stati sperati non meno di 57 colpi di kalashnikov contro l'abitacolo ove erano i vigilanti.
Era infine ritenuta la sussistenza di esigenze cautelari, attesa l'alta pericolosità rivelata da organizzazione professionale ed esecuzione di tipo militare di un'impresa criminosa complessa attuata da molte persone; vi era poi pericolo di inquinamento delle prove, poichè dovevano essere identificati altri complici con tutta probabilità provenienti dalla stessa città (o zona); il pericolo di reiterazione di reati consimili poteva essere scongiurato, quindi, solo con la più rigorosa delle misure cautelari.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando - in sintesi - nei seguenti termini:
a) in rito: nullità della notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame, trasmesso a mezzo fax;
b) nel merito: difetto di motivazione in ordine alle plurime argomentazioni svolte dalla difesa alle quali non era stata data risposta ovvero lo era stata in termini illogici: 1. quanto al riconoscimento eseguito dal M. (senza garanzie) ed al suo errore nell'indicare due soggetti all'epoca ristretti;
2. quanto ai telefoni ed alle relative comunicazioni; 3. quanto al possesso del lingotto (poi restituito dall'A.G. pugliese); 4. quanto al furgone noleggiato (diverso da quello usato dai rapinatori); 5.
quanto ai redditi percepiti (documentati); su tutto ciò non vi era stata reale risposta alle deduzioni difensive che avevano tolto valore indiziario a tali elementi; le motivazioni dell'impugnato provvedimento erano inoltre inficiate da contraddizioni ed illogicità.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.
2. Non ha fondamento il primo motivo di impugnazione (v. sopra sub ritenuto, al p. 2.a) sul rilievo che, a prescindere da ogni altra considerazione, la notificazione ha raggiunto comunque il suo scopo, tanto che la difesa ha potuto depositare tempestivo ed argomentato atto di ricorso (v. art. 183 c.p.p.).
Sono altresì infondati gli altri motivi di ricorso (v. sopra sub ritenuto, al p. 2.b).
Va premesso, peraltro, come sia pacifico che questa Corte di legittimità non deve procedere - come sembra richiedere il ricorrente - ad una revisione in fatto della vicenda sottoposta al suo giudizio, nè dare una lettura alternativa delle risultanze, ma deve verificare logicità e congruenza del discorso giustificativo dell'impugnato provvedimento. Ciò posto, risulta evidente l'infondatezza di tutti i motivi proposti nel merito degli indizi. Va invero subito rilevato come l'ordinanza impugnata - contrariamente agli errati assunti difensivi - ben abbia tenuto presente le deduzioni del ricorrente e vi abbia dato completa risposta, nè illogica, nè contraddittoria.
Tra i principali argomenti dell'ordinanza del riesame milanese vi è il riconoscimento dell' A. operato da M.M..
Le doglianze versate dal ricorrente sul punto (v. sopra sub ritenuto, al p. 2.b.1) non hanno pregio. Sulla validità e sufficienza indiziaria di un riconoscimento fotografico reso informalmente davanti alla polizia giudiziaria, non resta che riportarsi alla consolidata giurisprudenza di legittimità; cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 5043 in data 15.01.2004, Rv. 227511, Acanfora, e le successive conformi: "In tema di misure cautelari personali, poichè i gravi indizi di colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 c.p.p., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare".- Tale fondamentale elemento accusatorio va, peraltro, inquadrato nell'ampia e circostanziata ricostruzione operata dal predetto M., con indicazione di plurimi particolari che si sono rivelati veritieri (in relazione agli accertamenti operati dagli inquirenti) o noti solo a chi avesse effettivamente avuto una qualche parte nella vicenda. Ciò comporta un crisma di consistente attendibilità anche all'effettuato riconoscimento, in un quadro rievocativo quanto mai plausibile. Nè ha pregio, sempre su questo tema, l'obiezione difensiva che fa leva sull'identificazione, da parte del M., anche di due soggetti che - si sostiene - non avrebbero potuto essere presenti nel milanese nel periodo d'interesse. Sul punto il Tribunale del riesame ha fornito logica risposta alla quale si fa rimando; peraltro va anche ricordata la giurisprudenza (sia pur legata alla tematica della chiamata in correità, ma valida come riferimento logico-giuridico di sistema) sulla frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie. Piuttosto va sottolineato che, sulla specifica posizione, l'indicazione dell' A. ed il suo riconoscimento trovano robusta conferma nella sicura presenza dell'indiziato nei luoghi e nei tempi della complessa azione delittuosa, come viene dimostrato dai riscontri telefonici.
Sono parimenti infondate le deduzioni del ricorrente in ordine alle risultanze relative ai traffici telefonici (v. sopra sub ritenuto, al p. 2.b.2). Risulta invero logica e coerente l'argomentazione del Tribunale secondo cui rivestiva alto significato la circostanza che, nel periodo d'interesse, l' A. avesse fatto numerose telefonate, da posti pubblici ubicati nella zona in cui si preparava e poi si realizzava la complessa azione criminosa, a familiari (moglie e figlio) e conoscenti (la Z.), periodo in cui il telefonino normalmente a lui in uso (intestato alla suddetta Z.) risultava spento; si tratta di elementi ben eloquenti per dimostrare la presenza dell' A. nella zona e nel periodo rilevante per le indagini, nonchè le prudenze da lui attuate per tentare di nascondere tale sua significativa presenza. Il dato è esaltato da tutti quei rapporti telefonici che ruotano tra gli apparecchi riconducibili all' A. e familiari e quello di tale P. (legata ad altro coindagato) domiciliata a (OMISSIS), tra il primo ed il 9 Aprile 2013; infine il 07.11.2013 veniva intercettata una conversazione tra l' A. e la P. nella quale si faceva riferimento a precedente soggiorno dell'odierno ricorrente preso l'abitazione di essa P..
Si tratta di elementi d'indagine di alta rilevanza dimostrativa che il ricorrente non riesce a contrastare se non in modo generico (possesso di altri cellulari in capo ad esso indagato) ed evasivo (procedere a verifiche testimoniali). Si tratta di deduzioni che tentano di svilire e svuotare di significato l'intrinseca valenza dei dati discendenti dai tabulati, di per sè ben autosufficienti.
Anche il successivo motivo di ricorso, relativo alla perquisizione domiciliare ed ai suoi esiti (v. sopra sub ritenuto, al p. 2.b.3), è privo di pregio. La restituzione del lingotto d'oro (del peso di oltre 6 chili, esito di fusione artigianale) da parte dell'A.G. pugliese è stata disposta per altro titolo, e non pregiudica le presenti indagini. Piuttosto di ben alta rilevanza è il rinvenimento, nel portafogli dell' A. (significativamente fuggito per i tetti all'arrivo dei carabinieri), di un foglietto con i calcoli per la spartizione di 6 chili d'oro tra 12 persone.
I collegamenti logici sono di tutta evidenza. Vale piuttosto ricordare, per tenere presente il quadro sistematico, come il M. avesse riferito (v. f. 7 dell'impugnata ordinanza) che il complice D. avesse trasferito il compendio, subito dopo l'impresa criminosa, proprio ad (OMISSIS) (città dell' A.).
La vicenda del furgone noleggiato da un lato conferma la presenza dell'indagato in Lombardia al tempo dei fatti, dall'altro si pone in piena compatibilità con i mezzi usati per l'impresa criminosa.
Le deduzioni difensive sul punto (v. sopra sub ritenuto, al p. 2.b.4) si incentrano solo sul secondo aspetto e sono di tipo ipotetico, dunque aspecifiche.
Infine le motivazioni dell'impugnata ordinanza sul non giustificato tenore di vita dell' A., per quanto confluenti, sono del tutto marginali e non decisive, rispetto alle corpose e determinanti, sul piano indiziario, sopra ricordate risultanze, di tal che le deduzioni del ricorrente a tale proposito (v. sopra sub ritenuto, al p. 2b5) non possono incidere sull'esito - allo stato ed a questi fini - della presente vicenda cautelare.
3. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere respinto.
Al completo rigetto dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2014
