Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 11/02/2020) 13/05/2020, n. 14818 intorno alle ore 4,30, alcuni malviventi perpetrarono una tentata rapina ai danni di un furgone portavalori della dittaai danni di un furgone portavalori

Mercoledì, 13 Maggio 2020 05:55

Il (OMISSIS), intorno alle ore 4,30, alcuni malviventi perpetrarono una tentata rapina ai danni di un furgone portavalori della ditta "North East Service", che stava percorrendo l'autostrada A13 all'altezza del comune di Boara Pisani.

... la morte N.G., rimasto coinvolto in quanto autista dell'autocarro usato, previo impossessamento, dai malviventi per bloccare la marcia del furgone portavalori ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente -

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -

Dott. CAPPUCCIO Daniele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/03/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CAPPUCCIO DANIELE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CESQUI ELISABETTA, la quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avvocato CAPUZZO FRANCO del foro di PADOVA, in difesa di B.A., il quale conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 23 marzo 2018, la Corte di assise di appello di Trieste, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha dichiarato B.A. colpevole del reato di omicidio aggravato e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

2. Il (OMISSIS), intorno alle ore 4,30, alcuni malviventi perpetrarono una tentata rapina ai danni di un furgone portavalori della ditta "North East Service", che stava percorrendo l'autostrada A13 all'altezza del comune di Boara Pisani.

L'attuazione del progetto criminoso fu interrotta dal casuale intervento di una pattuglia della Polizia stradale, uno dei cui componenti, l'Agente S.A., ingaggiò un conflitto a fuoco con i malviventi, nel corso del quale restarono feriti lo stesso S. ed uno dei criminali e trovò la morte N.G., rimasto coinvolto in quanto autista dell'autocarro usato, previo impossessamento, dai malviventi per bloccare la marcia del furgone portavalori.

Il fuoco venne aperto da uno dei rapinatori, mentre S., raggiunto all'inguine da un colpo di fucile, reagì esplodendo con la pistola di ordinanza sei colpi, tra i quali quello che attinse mortalmente N..

In prima battuta, i responsabili del fatto rimasero ignoti, cosicchè il procedimento penale venne archiviato.

A distanza di molti anni, le indagini furono riaperte a seguito delle dichiarazioni rese tra il 2003 ed il 2004, nell'ambito di altro procedimento penale, da G.S. - componente del gruppo delinquenziale, organico alla c.d. "(OMISSIS)", capeggiata da M.F., responsabile del fatto, ma estraneo a quello specifico episodio - il quale riferì delle confidenze ricevute da uno dei partecipi, l'odierno ricorrente B.A., successivamente rinviato a giudizio unitamente ad Sa.Er., nei cui confronti è stata pronunziata sentenza di assoluzione, ormai divenuta irrevocabile.

B., assolto, in primo grado, dalla Corte di assise di Padova, è stato, invece, condannato dalla Corte di assise di appello di Venezia con sentenza del 3 maggio 2013, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, Prima Sezione, con sentenza n. 22550 del 4 febbraio 2015.

Il giudice del rinvio, rinnovata l'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione di G.S. ed acquisite le dichiarazioni spontanee dell'imputato, ha condiviso le valutazioni contenute nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione e dichiarato B. colpevole del reato di omicidio aggravato, condannandolo alla pena dell'ergastolo.

La Corte di cassazione, Sezione Quinta, investita del nuovo ricorso di B., ha annullato, con sentenza n. 28195 del 7 aprile 207, quella emessa dal giudice del rinvio rinvenendo una grave carenza motivazionale in ordine alla possibile ed alternativa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 586 c.p. (morte come conseguenza di altro delitto), anzichè di omicidio volontario, reato che sarebbe estinto per intervenuta prescrizione.

Tema, questo, che la Corte di cassazione aveva ritenuto, nella precedente decisione n. 22550 del 4 febbraio 2015, assorbito ma non precluso ma che, nondimeno, il giudice del rinvio non aveva affrontato.

3. Il secondo giudizio di rinvio si è svolto innanzi alla Corte di assise di appello di Trieste, che ha disposto l'espletamento di una perizia balistica, al fine di risolvere i dubbi sulla dinamica dei fatti e, quindi, sulla loro qualificazione giuridica.

Sulla base delle testimonianze e degli esiti dell'indagine peritale, la Corte giuliana ha escluso che N. sia stato colpito perchè scambiato, dall'Agente S., per uno dei rapinatori, ipotesi nella cui ricorrenza, a giudizio della Corte di cassazione, la sua morte non avrebbe potuto essere addebitata a titolo di dolo ai rapinatori, i quali ne sarebbero stati, piuttosto, responsabili per colpa, sì da imporre l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 586 c.p., in cui la morte è conseguenza non voluta di delitto doloso - di rapina aggravata, in questo caso - diverso dalle percosse e dalle lesioni.

A tal fine, la Corte triestina ha sinergicamente valorizzato una serie di elementi, quali:

a) la distanza alla quale N. si trovava nel momento in cui è stato raggiunto dal colpo mortale, talmente modesta da rendere evidente che egli, a differenza dei rapinatori, non era armato, non indossava un giubbotto antiproiettile e, cosa che più conta, non aveva il volto coperto da passamontagna;

b) negli istanti precedenti al ferimento, il camionista stava correndo in direzione del furgone della Polizia Stradale, evidentemente per chiedere aiuto, mentre, per essere confuso con un rapinatore intenzionato a darsi alla fuga, egli avrebbe dovuto prendere una direzione diversa, presumibilmente allontanandosi verso i campi circostanti alla sede autostradale;

c) quand'anche si assumesse N. era corso fuori dalla linea di tiro per darsi alla fuga, sarebbe inverosimile che S. abbia sparato nella sua direzione e non in quella dei banditi armati.

Stabilito che S. non ha ferito N. per averlo erroneamente identificato in uno dei rapinatori, la Corte di assise di appello ha ritenuto che l'evento morte debba essere addebitato ai rapinatori, e quindi anche a B., a titolo di dolo eventuale.

I delinquenti, infatti, avrebbero posto in essere una sequenza di azioni tali da dimostrare che la morte di N. era stata da loro prefigurata come probabile, anche se non voluta direttamente, sì da integrare il requisito dell'accettazione del relativo rischio.

La Corte di assise di appello ha, inoltre, escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che, all'interno di una valutazione comparativa, il dolo eventuale, unico elemento di giudizio che potrebbe essere valorizzato a tal fine, è soverchiato da altri elementi di rilevante spessore, tra i quali l'organicità dell'imputato all'associazione criminale gestita da M.F., le modalità con cui la rapina è stata realizzata ed il fatto che, prima di dileguarsi a bordo di un'autovettura guidata da un complice, nessuno dei rapinatori, e dunque neanche B., ha prestato soccorso ai feriti.

4. B.A. propone, con l'assistenza dell'avv. Franco Capuzzo, ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè travisamento del fatto e della prova in ordine alla ritenuta sussistenza, nella fattispecie, dell'antecedente casuale.

Assume, in specie, che la Corte di assise di appello avrebbe risolto la questione di fatto posta dalla Corte di cassazione con la seconda sentenza di annullamento attraverso argomentazioni apodittiche e, in più punti, non coerenti con il compendio probatorio, che la hanno condotta a ritenere, assiomaticamente, come acclarati passaggi della ricostruzione che sono rimasti, invece, oscuri.

4.2. Con il secondo motivo, eccepisce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè travisamento del fatto e della prova in ordine alla ritenuta sussistenza, nella fattispecie, del dolo eventuale.

Osserva che, se può, forse, ritenersi che, in sede di programmazione, il gruppo di malviventi avesse previsto e accettato la possibilità di un conflitto a fuoco con le guardie giurate che erano a bordo del furgone portavalori, mancherebbe, invece, la prova che i rapinatori avessero previsto o almeno si fossero rappresentati la possibilità dell'intervento della polizia, il cui arrivo determinò l'immediata interruzione della rapina e, in esito ad un breve conflitto a fuoco, la fuga dei criminali.

4.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 62-bis, 69 e 133 c.p., con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed all'esito del giudizio di comparazione con l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 2), nonchè manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto.

Espone, al riguardo, che la Corte di assise di appello, oltre a sovrastimare elementi di ridotta significatività, avrebbe ingiustificatamente trascurato che l'omicidio è stato realizzato con dolo eventuale, senza che i rei avessero intenzione di cagionare la morte di N., che il fatto risale ad epoca assai remota e che B. ha patito, nel frattempo, una unica condanna definitiva.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza del 7 aprile 2017, ha demandato al giudice del rinvio un "pieno accertamento del fatto" finalizzato, specificamente, a verificare con esattezza la sequenza degli accadimenti esitati nella morte di N.G., sì da consentire l'inquadramento della condotta dell'odierno ricorrente nel delitto di omicidio volontario ovvero in quello di morte come conseguenza di altro delitto, ormai estinto per intervenuta prescrizione.

A tal fine, ha ritenuto rilevante "stabilire se N., nel momento in cui venne colpito, fosse ancora ostaggio dei banditi, se fosse utilizzato come scudo umano, se, invece, fosse riuscito a divincolarsi ma si trovasse ancora nella traiettoria di fuoco fra S. e il rapinatore armato oppure se egli fosse già libero e si stesse dirigendo verso i poliziotti in una zona diversa da quella ove si trovava il rapinatore armato (ipotesi adombrata a pagina 9 della sentenza di primo grado), così da far ritenere plausibile l'ipotesi che S. l'abbia colpito avendolo scambiato per un bandito".

In dettaglio, ha osservato che "Se il giovane N. venne ucciso in quanto, nel corso della sparatoria, intercettò un proiettile sparato dall'Agente S. all'indirizzo dei rapinatori e, in particolare, verso quello dei tre che lo stava tenendo in ostaggio, l'evento morte sarebbe addebitabile quantomeno a titolo di dolo eventuale ai rapinatori, che ne accettarono certamente il rischio nel momento in cui usarono la vittima quale scudo nel conflitto con la polizia".

Ha, poscia, aggiunto che "Se, invece, la vittima venne uccisa per errore, dall'agente, che l'aveva scambiato per uno dei rapinatori, la sua morte non sarebbe addebitabile ai rapinatori nemmeno a titolo di dolo eventuale, ma sarebbe una conseguenza non voluta dei delitti di rapina e di resistenza loro addebitabili; essi potrebbero risponderne eventualmente a titolo di colpa nell'ambito di applicabilità dell'art. 586 c.p., in cui la morte è conseguenza non voluta di un delitto doloso diverso dalle percosse e dalle lesioni (in questo caso la tentata rapina)".

Ha, infine, rilevato che se "non fosse ipotizzabile neppure una colpa dei rapinatori per la morte di N., non da essi coinvolto nel conflitto a fuoco, dovrebbe escludersi l'applicabilità anche dell'art. 586 c.p., essendo a tale fine insufficiente il solo nesso di causalità ed essendo, invece, richiesta la violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina il reato previsto e voluto, nel nostro caso la tentata rapina) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. (Sez. 5, n. 14302 del 07/02/2006 Rv. 23458401; Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009 Rv. 24338101)".

3. Essendo pacifico che N. fu ucciso da un colpo esploso da S., l'approfondimento sollecitato dalla Corte di cassazione attiene, da un canto, alla reciproca posizione dei soggetti coinvolti e, dall'altro, agli eventuali movimenti che gli stessi stavano compiendo nel momento in cui l'Agente della Polizia Stradale esplose il colpo mortale.

Stando alla ricostruzione della vicenda avallata dalla Corte di assise di appello, il conflitto a fuoco vide fronteggiarsi S. ed uno dei rapinatori, armato di un fucile a pompa, che colpì l'agente ferendolo alla gamba, mentre un altro dei malviventi teneva in ostaggio N., facendosi scudo del suo corpo.

La Corte di assise di appello di Trieste, nell'espletamento del compito demandatole dal giudice di legittimità, ha, pertanto, disposto un accertamento peritale, affidato a B.D.B.L. ed esteso, tra l'altro, a verificare quanti colpi siano stati sparati dalla pistola di S. e, sulla base del luogo di rinvenimento dei bossoli, quale fosse la posizione di S., di N. e del rapinatore armato del fucile a pompa, nonchè da quale distanza sia stato esploso il colpo che ha ucciso N. e con quale angolatura, descrivendo anche il tramite di penetrazione del corpo.

4. La Corte di assise di appello, al paragrafo 2.2. della motivazione della sentenza impugnata, che impegna le pagg. 14-16, ha combinato le risultanze dell'indagine peritale con le residue emergenze probatorie, di natura innanzitutto testimoniale.

A tal fine, ha preso le mosse dall'assunto che il rapinatore che, imbracciando il fucile a pompa, sparò a S. e che, a sua volta, venne ferito ad un gluteo, è persona diversa da quella che tratteneva N. e che, al contrario, non fu attinta da colpi di arma da fuoco.

La Corte di assise di appello ritiene che costui debba essere individuato con certezza nell'odierno ricorrente B.A..

Tale affermazione non appare adeguatamente argomentata atteso, da un canto, che i rapinatori erano in numero non inferiore a tre e, dall'altro, che, se le dichiarazioni di G.S. hanno indotto gli investigatori ad identificare in Sa.Er. il malvivente che sparò a S. (intuizione, comunque, non confermata in sede processuale), nessuna attendibile informazione è stata, per contro, acquisita (cfr., sul punto, la motivazione della sentenza di primo grado, pag. 43) in merito al ruolo svolto, nell'occasione, da B.A..

Si ravvisa, per questa via, una tangibile incongruenza tra il corredo probatorio e l'interpretazione che ne fornisce il giudice di merito; il vizio, tuttavia, non incide sulla complessiva attitudine della sentenza impugnata ad adempiere al compito assegnato dalla Corte di cassazione ai giudici di merito, posto che la qualificazione del fatto attribuito a B. prescinde dal ruolo in concreto da lui assunto nel contesto della rapina e del suo tragico sviluppo.

Ulteriore imprecisione, parimenti irrilevante nell'ottica considerata, concerne il numero dei colpi che S., caduto a terra perchè ferito dal delinquente, esplose in risposta, che la Corte di assise di appello indica in dodici anzichè in sei, come pacificamente risultante dagli atti.

4.1. Scrive, a questo punto, la Corte di assise di appello che S. sparò "mentre uno dei rapinatori si faceva scudo del N. cingendolo alla vita", conclusione tratta dalle deposizioni di Ba. e Z..

Coerente con tale assunto sembrerebbe l'affermazione - contenuta in un successivo snodo del percorso argomentativo e, a dire il vero, di non immediata comprensione sotto il profilo logico - secondo cui "Nessuna soluzione di continuità v'è stata tra chi tratteneva il N. e l'avvenuto sparo del colpo che lo attinse accidentalmente e questo nel contesto di una legittima difesa da parte del poliziotto già a sua volta attinto dai rapinatori al momento ancora armati".

Nel formulare tale ipotesi ricostruttiva che, in sostanza, vede S. sparare in direzione del rapinatore che lo ha appena ferito e colpire N., che è trattenuto da altro rapinatore, la Corte di assise di appello richiama, come detto, le testimonianze di Ba.Pi. e Z.F. che, nondimeno, per come riportate nella sentenza di primo grado, si prestano ad una diversa lettura.

Z., in particolare, avrebbe riferito (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 8-9) di avere notato "una persona che impugnava un fucile e si faceva scudo con un ragazzo cingendolo con un braccio, minacciandolo di stare fermo perchè gli avrebbe sparato", di avere brevemente interloquito con il malvivente e di essersi, quindi, gettato a terra, posizione dalla quale aveva udito l'esplosione dei colpi, provenienti dalla sua sinistra, senza, però, riuscire ad osservare la scena sino al momento in cui i rapinatori si erano allontanati a bordo di una Volkgwagen Golf.

Il contributo di Z., dunque, non chiarisce, a dispetto di quanto attestato dalla Corte di assise di appello, dove, nel momento in cui S. rispose al fuoco, si trovasse N.G..

Più dettagliato è, invece, il racconto di Ba., il quale, riporta la Corte di assise di Padova alla pag. 9 della motivazione, così si espresse: "...Però ho visto quando lui ( S.) ha sparato, che lo ero là per terra, così, che anche l'altro bandito aveva lasciato l'ostaggio, diciamo, però nel conflitto, là, quando il poliziotto ha sparato, ho visto proprio che stava scappando, diciamo verso la macchina della polizia ad un certo punto l'ho visto crollare giù, diciamo".

4.2. Tangibile si palesa il travisamento della prova operato dalla Corte di assise di appello nel descrivere, in contrasto con le fonti menzionate, l'acme del tragico episodio individuando, all'atto dell'esplosione del colpo mortale, una fisica contiguità tra la vittima ed uno dei rapinatori.

Di tanto, del resto, sembra rendersi conto la stessa Corte di assise di appello quando, dato atto degli esiti della perizia in relazione alla posizione di N. al momento dell'impatto con il proiettile, asserisce, diversamente da quanto in altri punti attestato, che N. venne colpito in un frangente in cui, liberatosi dalla presa del rapinatore, stava fuggendo in direzione del furgone della polizia.

Tale ricostruzione, congruente, in effetti, con le dichiarazioni testimoniali, con i dati medico-legali e con quanto esposto dal perito circa la traiettoria del proiettile che uccise N., non offre, tuttavia, appagante risposta al quesito posto dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento del 7 aprile 2017.

Ed invero, qualora, sulla base delle evidenze richiamate, si muova dal presupposto che N., nel momento in cui venne colpito, si era divincolato dalla presa del rapinatore e stava correndo verso il furgone della polizia, resta esclusa la prima delle tre alternative enunciate dalla Corte di cassazione, sicchè il fuoco dell'indagine si sposta sull'accertamento della posizione di N. rispetto alla linea di fuoco che contrapponeva S. ed il rapinatore armato di fucile a pompa.

4.3. La Corte di assise di appello risolve il dilemma ricorrendo ad argomenti di carattere logico, che la portano ad escludere che S. si sia confuso, scambiando N. per uno dei malviventi e che attengono, rispettivamente, al fatto che la vittima non era armata nè travisata ed alla direzione da lui seguita, sintomatica di una richiesta di aiuto e non di intenzione di fuga.

Conclude, pertanto, nel senso che N. fu colpito dopo essere riuscito a divincolarsi ma quando ancora si trovava nella traiettoria di fuoco tra S. ed il rapinatore armato.

5. Ritiene il Collegio che il descritto iter motivazionale non soddisfi le esigenze sottese alla pronunzia della Corte di cassazione del 7 aprile 2017.

Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata scontano, infatti, l'omesso approfondimento di un tema centrale nell'indagine devoluta alla Corte di assise di appello giuliana, attinente alla posizione del rapinatore che sparò a S., così stimolando la sua reazione difensiva.

La collocazione di detto malvivente in un punto individuato quantomeno con sufficiente grado di approssimazione consentirebbe di tracciare la linea di fuoco lungo la quale si mosse il proiettile che intercettò la vittima in fuga.

Se, invero, si assume che N., liberatosi dalla morsa del rapinatore che lo teneva in ostaggio, si diresse verso il furgone della polizia e, pertanto, in direzione dello stesso S., ne deriva, in ossequio a semplici canoni razionali, che quanto era minore la distanza tra i due correi, tanto più il colpo di S. era diretto a difendersi dall'aggressione di colui che lo aveva appena ferito.

Ad analoghe conclusioni potrebbe, del resto, pervenirsi ove si assumesse che i due rapinatori, pur separati, si collocavano, rispetto a S., in modo lineare, giustapponendosi l'uno all'altro nella visuale dell'Agente.

Per converso, laddove fosse accertato che la dislocazione dei due, per distanza ed angolazione, era tale da escludere che S., sparando all'uno, potesse avere colpito chi si era appena liberato dalla presa dell'altro e stava correndo verso di lui, dovrebbe accreditarsi l'opposta ricostruzione che vede l'Agente puntare l'arma, in forza di un tragico errore di percezione o di esecuzione, contro la vittima.

5.1. Il riscontrato deficit informativo priva di sicura efficacia dimostrativa le considerazioni svolte dalla Corte di assise di appello, che ben avrebbero potuto essere utilizzate in funzione confermativa di un'ipotesi ricostruttiva incentrata, in primis, sulla collocazione e sui movimenti dei soggetti coinvolti.

In assenza di tali conoscenze, l'abbigliamento e la postura di N. e la direzione da lui intrapresa costituiscono elementi privi di sufficiente univocità, tanto più in un contesto connotato dalla concitazione di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso S..

A questo proposito, non può trascurarsi che S. faceva parte, insieme al collega Z., della pattuglia che, casualmente transitata sul luogo dell'aggressione, arrestò la marcia convincimento di trovarsi al cospetto di un sinistro stradale per finire, nel brevissimo volgere di attimi, al centro di un drammatico e cruento scontro a fuoco.

S., in particolare, dovette affrontare i rapinatori, uno dei quali lo ferì, e fu quindi costretto a porre in essere una reazione difensiva, così versando, in piena notte, in una condizione tale da incrinare, almeno in potenza, la sua lucidità e da influenzare le sue immediate - e certo non ponderate determinazioni.

In proposito, appare utile rammentare che i colpi esplosi da S. si distribuirono lungo un ventaglio ampio circa 90, ciò che rimanda alla necessità di adattare la mira ai movimenti del bersaglio ovvero, in alternativa, ad una reazione meno "chirurgica" e a largo raggio, volta ad attingere tutte quelle che S., comprensibilmente, percepiva quali fonti di pericolo.

Non sorprende, da questo punto di vista, che egli, rendendo deposizione, abbia esposto di non essersi reso conto di avere attinto uno dei rapinatori ed escluso di avere comunicato tale circostanza a Ba., il quale ha consegnato un opposto ricordo, e specificato di avere risposto al fuoco prima di cadere anzichè, come asserito da Ba. e confermato anche dal perito B.D.B.L., da terra.

Considerato, poi, che il conflitto armato coinvolse persone che si trovavano nel raggio di pochi metri (il perito B.D.B. ha stimato in 1,80-2,00 metri la distanza tra S. e N. nel momento in cui il secondo venne ferito mortalmente), appare manifestamente illogico - in assenza, si ribadisce, di cognizioni anche orientative sulla dislocazione di N. e di ciascuno dei due rapinatori, in termini assoluti e rispetto alla posizione di S. - affidare la ricostruzione dei momenti fatali ad argomenti congetturali, quali quelli valorizzati dalla Corte di assise di appello, cui rimettere, in sostanza, la prova, al di là del ragionevole dubbio, dell'avere S. colpito N. mentre questi transitava sulla linea di fuoco tra lo stesso S. ed il bandito con il fucile a pompa.

6. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di assise di appello di Venezia al fine di ripetere l'accertamento già demandato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 28195 del 7 aprile 2017, avendo cura di individuare, ove possibile, la posizione, oltre che dell'Agente S., del rapinatore che teneva in ostaggio N.G. e di quello che sparò, con un fucile a pompa, all'Agente S., ferendolo, di determinare la direzione seguita da N. dopo essersi svincolato dalla presa del malvivente e di verificare se, percorrendola, N. abbia o meno intercettato le linee di fuoco dei proiettili che S. esplose all'indirizzo del rapinatore.

Restano assorbiti, ma non preclusi, gli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Venezia.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

 

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