Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 26/03/2021) 01/06/2021, n. 21540 portavalori in Puglia fossero state poste in essere per conto e nell'interesse del clan " R. - Z."

Martedì, 01 Giugno 2021 05:32

portavalori in Puglia fossero state poste in essere per conto e nell'interesse del clan " R. - Z."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente -

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere -

Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere -

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.F., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 10/09/2020 della CORTE ASSISE di COSENZA;

udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

lette le conclusioni del PG. Cuomo Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge.

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 10 settembre 2020, la Corte di Assise di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di B.F., tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Catanzaro del 22.11.2017, irrevocabile dal 7.4.2018, e della Corte di Assise di appello di Catanzaro del 18.12.2017, irrevocabile dal 5.12.2018 (rispettivamente, reato di partecipazione ad associazione mafiosa e reati di omicidio aggravato ai danni di Br.Lu. e in materia di violazione della disciplina sul controllo delle armi, accertati dal luglio 2012 al marzo 2015), già riuniti tra loro sotto il vincolo della continuazione, giusta ordinanza dell'1.4.2019, e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Bari del 23.5.2008, irrevocabile dal 19.2.2009 (reati di partecipazione ad associazione per delinquere e di rapina aggravata, commessi fino al marzo 2005).

A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione valorizzava la distanza temporale tra i reati per i quali era intervenuta condanna (sette anni dal 2005 al 2012 e dieci anni dal 2005 al 2015), la circostanza che detti delitti erano stati commessi in luoghi diversi (Calabria e Puglia), il fatto che il B. era stato ritenuto responsabile, nel processo celebrato dinnanzi la Corte di appello di Bari, di partecipazione ad associazione per delinquere semplice e non di stampo mafioso e che in quest'ultimo processo era stata esclusa, in relazione agli altri reati, la ricorrenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; aggiungeva che tali circostanze dimostravano che i reati posti in essere dal B. con il gruppo pugliese nulla avevano a che vedere con il programma ben delineato della cosca mafiosa degli " Z.", poi, " R. - Z.", finalizzato a ottenere profitti per l'intero gruppo mafioso, attraverso la consumazione di delitti contro il patrimonio, e ad accrescere la propria supremazia sul territorio cosentino attraverso l'eliminazione degli altri gruppi criminali locali.

2. Avverso la predetta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato Giuseppe Tessitore, ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), l'erronea applicazione della legge penale in tema di disciplina del reato continuato, nonchè il difetto di motivazione della stessa.

Ha, in proposito, osservato che il Giudice dell'esecuzione - pur avendo, in accoglimento della tesi difensiva, retrodatato l'ingresso del B. nel clan mafioso degli " Z." all'anno 2000 - non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni del B., che, avendo scelto di collaborare con la giustizia in epoca successiva a quella nella quale era stato condannato, avrebbe chiarito come le rapine commesse ai portavalori in Puglia fossero state poste in essere per conto e nell'interesse del clan " R. - Z." e, quindi, avrebbe escluso la sussistenza di una programmazione unitaria esclusivamente sulla base della lettura della sentenza della Corte di appello di Bari, dalla quale non poteva evincersi l'appartenenza del B. a detto clan mafioso e soprattutto la riconducibilità delle rapine alla predetta associazione mafiosa.

Ha, altresì, osservato che la motivazione dell'ordinanza impugnata contrasterebbe con la decisione assunta in sede esecutiva, con la quale è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di partecipazione all'associazione mafiosa e l'omicidio di Br.Lu..

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, Dott. Luigi Cuomo, ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile perchè affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità.

Il Giudice dell'esecuzione, invero, non ha errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poichè, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

In particolare - come in precedenza cennato - l'ordinanza impugnata ha congruamente osservato che: tra i reati per i quali era intervenuta condanna era intercorsa una considerevole distanza temporale; detti reati erano stati commessi in luoghi diversi e il B. non aveva riportato condanna nel processo conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Bari per partecipazione ad associazione mafiosa; il gruppo criminale pugliese non poteva costituire espressione della medesima struttura associativa relativa alla consorteria cosentina.

2. Tale valutazione ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla generica tendenza a delinquere sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro; essa non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive, in parte, in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali e, in parte, in doglianze non scandite dalla necessaria analisi critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, con le quali non si confrontano.

Più specificatamente, il ricorso non contesta il rilievo posto in evidenza nell'ordinanza impugnata relativo alla sussistenza di una considerevole distanza temporale tra i reati e neppure quello riguardante la ritenuta diversità strutturale tra le associazioni in questione, soffermandosi sull'avvenuta retrodatazione dell'inserimento del B. nell'associazione mafiosa all'anno 2000 dalla quale conseguirebbe, alla stregua delle stesse dichiarazioni del condannato, che i reati commessi in Puglia sarebbero stati consumati per conto e nell'interesse del clan degli " Z.".

3. Tuttavia, quest'ultima osservazione è palesemente infondata perchè è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine può sussistere vincolo di continuazione sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondanti.

In tal senso è, dunque, necessario che le linee essenziali del reato fine siano state programmate, con sufficiente specificità, fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; fin dall'inizio del vincolo associativo devono, dunque, essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria; pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, e anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non sono stati però lefer&Gg& programmati ab origine; in definitiva, il fatto che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni od esterni, non integra di per sè vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine (cfr. Cass. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259481; Cass. Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334).

4. Del tutto generica, infine, va ritenuta l'osservazione contenuta in ricorso secondo cui l'ordinanza impugnata contrasterebbe con l'altra decisione assunta in sede esecutiva, con la quale era stata applicata la disciplina della continuazione tra il reato associativo di stampo mafioso e l'omicidio di Br.Lu. con i connessi reati in materia di armi, sia perchè non chiarisce le ragioni di tale notazione sia perchè non spiega come l'omicidio del Br. possa essere, a sua volta, ricondotto a una progettualità criminosa del tutto diversa (quella cioè che aveva sorretto i delitti consumati in Puglia).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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