Tribunale Bari, Sez. lavoro, Sent., 13/01/2022, n. 57 Nel 2015 con cui si contestava al T. la circostanza che, con riguardo a 3 "sacche/buste sigillo portavalori"

Giovedì, 13 Gennaio 2022 05:10

Nel 2015 con cui si contestava al T. la circostanza che, con riguardo a 3 "sacche/buste sigillo portavalori", così come ... - in data 17.10.2014 alle ore 15,00 circa risultava consegnato al personale dell'IVRI un sacco-sigillo portavalori contrassegnato da n. (...), ricevuta mittente (...), per Euro 5.691,00.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 13.1.2022, ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020 nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9762 R.G. dell'anno 2019 del Tribunale di Bari e vertente

TRA

C.S. s.r.l., in persona del legale rappr. p.t.,

rappr. e dif. dall'Avv. Gianluca Pescolla (c.f. (...)),

RICORRENTE

E

O.T. nato il (...) e residente a P. a M. (B.) alla Via G. P. 1, cod. fisc.: (...) rappr. e dif. dall'Avv. Emma Favia (Cod. Fisc: (...))

NONCHE'

E.R. S.P.A., P.I. (...), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Daniela De Santis (C.F. (...) ) e dall'Avv. Domenica Maria Manti (C.F. (...))

RESISTENTE

NONCHE'

T. S.p.A. (CF (...)), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti Nicola Nero (C.F. (...)) Pietro Boccardi (CF: (...))

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 1, comma 51, L. n. 92 del 2012 depositato in data 7.8.2019, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 32587/2019 del 09.07.2019 emessa dal Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, a conclusione della fase urgente nel procedimento di cui all'art. 1, comma 47 e ss., L. n. 92 del 2012, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio, invocando, tra l'altro, il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), D.Lgs. n. 151 del 2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 151 del 2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente - nell'ordine di svariate migliaia - tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90, nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 e assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92 del 2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari - dott.ssa P., G., A., T., D., dott. A., dott. L. -, la causa, trattata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020, veniva decisa.

Rileva preliminarmente, in punto di fatto, il Giudicante che con ricorso depositato il 17.10.2015 T.O., premesso di essere stato dipendente della C.S. S.r.l. - società che in ATI con la E.R. S.p.a. - gestisce il servizio di ristorazione a bordo treno, in forza di contratto di appalto con T. S.p.a., adiva il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla C.S. S.r.l. con lettera racc A/R recapitata il 2.3.2015 per mancanza di giusta causa, con reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno mediante il versamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento alla reintegra effettiva. Si costituivano in giudizio le società convenute C.S. S.r.l., la T. S.p.a. e la E.R. S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, invocando il rigetto del ricorso.

La controversia, precedentemente in carico ad altro Magistrato, Dott. L. A., poi trasferito ad altro Ufficio, veniva assegnata a questo Giudice il 22.1.2019, e, ritenuta sufficientemente istruita, veniva trattenuta in riserva per la decisione all'udienza del 18.6.2019. Questo Giudicante, pertanto, con ordinanza n. 32587/2019 del 09.07.2019 accoglieva il ricorso (procedimento recante n.r.g. 11987/2015) così disponendo "ACCOGLIE il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente con missiva a/r pervenuta il 2.3.2015;

ORDINA alla C.S. S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;

CONDANNA la C.S. S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con i limiti di cui in motivazione, oltre accessori;

CONDANNA la C.S. S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge;

CONDANNA la C.S. S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa;

PONE definitivamente a carico della C.S. S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU liquidate con separato decreto;

COMPENSA le spese tra il ricorrente e le altre parti convenute;

ORDINANZA ESECUTIVA come per Legge (art. 1, comma 49, L. n. 92 del 2012)".

Venendo alla presente fase, come appare agevolmente dalla lettura del ricorso in opposizione, la società ricorrente ripropone sostanzialmente le argomentazioni in fatto e in diritto sviluppate nella fase sommaria. Pertanto, il Giudicante non può che confermare quanto argomentato nell'ordinanza oggi opposta, non ravvisando motivo alcuno per discostarsene, anche alla luce della corposa istruttoria svolta nella fase sommaria (cfr. verbali di causa).

Ai fini della valutazione e della definizione del caso di specie, si premette che la presente decisione (la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) viene adottata sulla scorta del criterio della "ragione più liquida", in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n. 9936/2014).

Detto questo, si ribadisce che nella fase sommaria è stata svolta una approfondita istruttoria a mezzo di 6 testi, ed è stata espletata altresì CTU grafologica. Trattasi di corredo probatorio assolutamente idoneo a fornire gli elementi utili alla presente decisione. Infatti, è noto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "Il giudice di merito può utilizzare in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva" (Cass. civ., sez. II 11-08-1999, n. 8585 ; ex multis: Cass. civ., sez. II 01-04-1997, n. 2839; Cass. civ., sez. Lavoro 24-07-1990, n. 7473). E ancora "Il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, di risultanze di relazioni tecniche acquisite in un diverso processo, tanto più quando la relazione sia stata predisposta in relazione ad un giudizio tra le stesse parti ed abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi" (Cass. civ., sez. III 18-04-2001, n. 5682). In forza di tanto, la presente causa può essere decisa allo stato degli atti senza necessità di espletare ulteriore attività istruttoria.

Ne consegue che, per quanto sopra esposto, nella presente fase di opposizione va confermata integralmente l'ordinanza n. 32587/2019 del 09.07.2019 emessa all'esito della fase sommaria di cui all'art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92 del 2012 (procedimento recante n.r.g. 11987/2015).

Orbene, si rammenta che nel caso in parola si verte in tema di cd. licenziamento disciplinare per giusta causa. Come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, infatti, nella celeberrima sentenza n. 204 del 1982 ha definito il licenziamento ontologicamente disciplinare come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto come sanzione dalla normativa di legge o collettiva. Dal punto di vista delle garanzie procedimentali, l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori indica, in generale, i vincoli cui è subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa (comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni (comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma 6), sospensione della sanzione per mancata partecipazione del datore al tentativo di conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8).

Nel caso di specie, il fatto che il licenziamento sia stato intimato per giusta causa lo si desume dalla missiva inviata al lavoratore dalla C.S. S.r.l. (d'ora innanzi, per brevità, anche Società) che fa espresso riferimento alla "lesione del vincolo di fiducia che deve necessariamente sussistere tra lavoratore e datore di lavoro" (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente fase sommaria).

In particolare, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi che il licenziamento intimato per le mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Infatti, a seguito della già menzionata sentenza n. 204 del 1982 della Corte Costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, deve essere considerato licenziamento disciplinare, per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa, ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un grave inadempimento in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso; esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, perché dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e la giusta causa che si concreti in fatti diversi dalla inadempienza contrattuale del lavoratore (si veda, ex plurimis, Cass. n. 9953/1991).

Va ribadito pertanto che, a fronte del suindicato tenore letterale della comunicazione del licenziamento, non può che trattarsi, nel caso di specie, di un'ipotesi di espulsione del lavoratore per giusta causa ontologicamente disciplinare.

Orbene, quanto al grave inadempimento ascritto al lavoratore, è necessario richiamare la lettera di contestazione degli addebiti del 3.2.2015 con cui si contestava al T. la circostanza che, con riguardo a 3 "sacche/buste sigillo portavalori", così come analiticamente indicate in detta missiva (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente fase sommaria) la società di vigilanza IVRI aveva dichiarato di non averle mai ritirate dal Presidio di Bari, nonostante dalle "ricevute di ritiro/consegna" risultassero consegnate.

In dettaglio:

- in data 17.10.2014 alle ore 15,00 circa risultava consegnato al personale dell'IVRI un sacco-sigillo portavalori contrassegnato da n. (...), ricevuta mittente (...), per Euro 5.691,00;

- in data 7.11.2014 alle ore 16,25 circa risultava consegnato al personale dell'IVRI un sacco-sigillo portavalori contrassegnato da n. (...) ricevuta mittente (...), per Euro 6.490,50;

- in data 7.11.2014 alle ore 16,25 circa risultava consegnato al personale dell'IVRI un sacco-sigillo portavalori contrassegnato da n. (...), ricevuta mittente (...), per Euro 3.420,00.

I sacchi-portavalori in questione, contenenti i relativi importi, risultavano formalmente consegnati ad IVRI dal T., secondo la tesi della società responsabile del Presidio di Bari, così come risultante da n. 3 ricevute (cfr. doc. n. 13 fascicolo società resistente fase sommaria).

Ancora, la società imputava al lavoratore il fatto che nel periodo novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015, numerose bustine portavalori, sempre contenenti il corrispettivo delle vendite eseguite a bordo treno, analiticamente indicate in 3 allegati alla lettera di contestazione (cfr. all. A, B e C) non erano state consegnate all'IVRI.

Dunque, poiché all'odierno resistente si ascrive una condotta costituente grave violazione dei fondamentali doveri contrattuali posti alla base del proprio rapporto di impiego, e che il lavoratore contesta recisamente gli addebiti mossigli, ai fini della valutazione del merito del giudizio, l'indagine del Giudicante deve essere compiuta in ordine ad un duplice profilo.

In primo luogo, occorre accertare in fatto (come già accadeva anteriormente alla cd. riforma Fornero) la sussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro. Qualora tale prima fase si concluda in senso positivo per la parte datoriale, non v'è evidentemente ragione di passare alla seconda. Ove, invece, essa si risolva, di contro, in una valutazione di ingiustificatezza del licenziamento per mancanza di giusta causa, si deve ulteriormente valutare, al fine di selezionare il regime di tutela applicabile, se, sulla base del materiale fattuale già raccolto e ponderato, si tratti di un'ingiustificatezza rientrante nelle formule di cui al comma 4 dell'art. 18, oppure di un "altro caso" di ingiustificatezza ai sensi del comma 5, in accordo con la nuova disciplina delle conseguenze giuridiche del licenziamento ingiustificato per motivi disciplinari.

Con riferimento al primo momento dell'accertamento giudiziale, va detto che dalla corposa istruttoria svolta in fase sommaria, pienamente utilizzabile nel presente giudizio, non si ritiene raggiunta con tranquillante certezza la prova dell'accadimento dei fatti contestati e l'imputabilità degli stessi al lavoratore.

Innanzitutto, l'istruttoria complessivamente considerata ha sconfessato il presupposto fattuale degli accadimenti addebitati al lavoratore, ossia la circostanza che egli avesse la responsabilità, anche di cassa, del Presidio di Bari.

Invero, l'odierno resistente, inquadrato nell'area C CCNL di categoria, è risultato, piuttosto, un Tecnico di presidio, responsabile della gestione del personale, dell'organizzazione dei turni, ferie, permessi e problematiche connesse ai dipendenti.

In pratica, la sua attività lavorativa consisteva, in buona sostanza, nell'organizzare i turni di lavoro per il personale di bordo e fornire assistenza operativa. Presso il Presidio di Bari, infatti, vi erano altri colleghi con mansioni superiori rispetto a quelle del ricorrente, ossia "area Manager," come ad esempio R.G., N.R..

Sul punto, il teste F., operatore a bordo treno, ha dichiarato che "per quanto attiene ai turni il ricorrente era l'unico responsabile sia per me, sia per gli altri operatori di bordo e tanto per l'assistenza operativa ... il ricorrente mi impartiva disposizioni in ordine ai turni da espletare e orari, pertanto era il mio responsabile anche per quanto riguarda questioni operative, per esempio, si bloccava il palmare ed io chiamavo il ricorrente ... presso il Presidio di Bari lavoravano i lavoratori indicati, fatta eccezione per il C. che in quel periodo era a Roma e non sono sicuro il P. che in un periodo ha lavorato a Milano". Il teste, inoltre, ha precisato che P., R. e N. svolgevano le attività di controllo, infatti "erano sia nell'ufficio/presidio...ed inoltre sul treno controllavano che gli operatori di bordo non rubassero".

Lo stesso teste R., di parte resistente, ha confermato che "all'epoca dei fatti ero nell'area manager ..... il mio ruolo era quello di impartire le direttive al personale tra cui il ricorrente......".

E ancora, il teste M., dipendente di magazzino, ha ribadito che il T. era "un punto di riferimento per il personale viaggiante e per quello addetto al presidio in materia di gestione del personale, organizzazione dei turni di lavoro, sostituzione dei lavoratori per malattia ed anche quando c'erano problemi, per esempio a causa dei controlli effettuati a bordo treno; in queste evenienze, in prima battuta cercava di risolvere i problemi che si trovava nel presidio ma, se il problema era più complesso gli addetti si rivolgevano al Torresi ... a me non risulta che il T. avesse responsabilità di cassa".

Le mansioni sopra descritte rientrano appieno nella declaratoria di inquadramento contrattuale dell'istante, Area C, livello retributivo 1, (cfr. buste paga fascicolo parte ricorrente e CCNL prodotto sub doc. n. 7) che fa riferimento proprio a quei lavoratori con profili "tecnici" che "svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche specialistiche, commerciali e/o gestionali ... finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso ... il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore".

Inoltre, non può dirsi acclarato al presente giudizio che il ricorrente avesse responsabilità contabile, di cassa.

Ciò è emerso non solo dalle dichiarazioni sopra citate del teste M., ma anche da quelle dei testi della società che, a seguito di domande a chiarimento, hanno chiarito che "per la gestione di cassa del presidio per il materiale di consumo intendo cancelleria ed acquisti simili di qualche centinaio di euro mensili" (così il teste D.T., citato dalla società, responsabile amministrativo della società datrice di lavoro; negli stessi termini si è espresso anche il teste R. - cfr. verbale udienza del 23.11.2017, pag.3), con ciò evidenziando che trattasi della gestione minima della dotazione del presidio, non della responsabilità del maneggio degli incassi. Anzi, lo stesso D.T., ha precisato che "per quanto ne so,T. era inquadrato come tecnico di presidio; lui si qualificava come responsabile del presidio di Bari". E' evidente, quindi che il ricorrente era un tecnico e non può attribuirsi a quest'ultimo la responsabilità contabile del presidio per il sol fatto che egli si qualificasse come "responsabile". Del resto, anche le email prodotte dalla C.S. (cfr. docc. nn.3, 4, 5, 6 e 7 fascicolo società fase sommaria), nulla provano a sostegno della tesi datoriale ma da esse si evince, invece, che il T. era addetto all'organizzazione dei turni e alla assistenza operativa.

In secondo luogo, dalle deposizioni dei testi del lavoratore, si trae conferma della procedura e delle modalità di immissione delle bustine contenenti il denaro degli incassi nella cassaforte così come dedotta in ricorso.

In pratica è emerso che gli operatori di bordo, una volta scesi dal treno, muniti di bustine chiuse contenenti il denaro degli incassi, e sulle quali avevano scritto il relativo importo, si recavano presso il presidio e, alla presenza di un addetto, provvedevano a porre le bustine nella feritoia della cassaforte, firmando un rapporto collocato sulla stessa. A cadenza fissa, si provvedeva all'apertura della cassaforte e al versamento delle bustine in sacchi sigilli portavalori che venivano consegnati a dipendenti IVRI. Infatti, gli addetti dell'Istituto di vigilanza ritiravano i sacchi sigilli chiusi, firmando una ricevuta e, successivamente, i sacchi e le bustine venivano aperte presso la sede IVRI.

La procedura sopra descritta è stata chiaramente confermata dal teste F., operatore di bordo treno, il quale ha anche precisato che "io provvedevo ad inserire nelle feritoie della cassaforte gli incassi giornalieri, gli addetti al presidio stavano presso le loro postazioni e non si avvicinavano alla cassaforte per assistere all'inserimento delle bustine, ma si avvicinavano soltanto quando si bloccava la feritoia se non si riuscivano a inserire le bustine ... preciso che gli addetti lavorano con le spalle alla cassaforte; posso aggiungere che ove dalla oro postazione gli addetti al presidio si voltassero e si sporgessero forse potrebbero vedere i movimenti di chi effettua il versamento delle bustine in cassaforte".

Il teste ha poi precisato che le operazioni relative all'apertura della cassaforte erano gestite non esclusivamente dal T., ma anche da altri addetti al presidio.

Infatti, ha dichiarato che "erano operazioni che si svolgevano in presenza degli addetti Ivri e degli addetti al presidio. Quanto agli addetti al presidio preciso che non si trattava delle stesse persone in quanto a me è capitato di vedere partecipare a dette operazioni sia il T. sia il ... R. ... aggiungo che a dette operazioni partecipavano tutti gli addetti al presidio di turno, mentre a noi operatori di bordo veniva detto di uscire. Aggiungo che a me è capitato ... di trovarmi presso il presidio per sottoscrivere il foglio con l'indicazione degli orari di partenza e di arrivo e in quelle occasioni vi erano anche gli addetti al presidio con i quali ci siamo intrattenuti per scambiare due chiacchiere nei pressi della cassaforte e ad un certo punto hanno detto a noi operatori di uscire ... nelle occasioni in cui sono dovuto uscire furi dal presidio per le operazioni di svuotamento della cassaforte e quelle successive ho avuto modo di vedere, mentre attendevo l'arrivo dei treni, gli operatori dell'Ivri con i sacchetti portavalori".

In terzo luogo, dall'istruttoria è emerso che il lavoratore, tecnico di presidio, non aveva responsabilità di cassa, che le operazioni di svuotamento cassaforte, riempimento sacchi e consegna all'IVRI erano svolte da più soggetti e che il T. non era l'unico detentore delle chiavi della cassaforte.

Sul punto la testimonianza di F. assume particolare rilievo in quanto evidenzia che il T., contrariamente a quanto sostenuto dalla società, non era l'unico soggetto in presenza del quale potevano avvenire le operazioni di svuotamento della cassaforte.

Il teste infatti, con nitidezza del ricordo, ha affermato che "in una delle occasioni in cui sono stato mandato fuori dal presidio poiché bisognava procedere alle operazioni di svuotamento della cassaforte, il T. non c'era in quanto fui mandato fuori dal R. e non dal T. che non c'era ... preciso che nell'unica occasione in cui mi è capitato di essere mandato fuori da presidio da parte del R., in assenza del T. ... vidi gli addetti dell'Ivri uscire con i sacchi portavalori dal presidio".

Il fatto che alle operazioni di svuotamento della cassaforte potessero partecipare altri soggetti è stato confermato anche dal teste M. il quale ha affermato che "in prevalenza mi è capitato di vedere il T. effettuare questa operazione, mentre all'occorrenza ho visto anche il R., il D.C., il R., ma meno frequentemente del T.".

Ancora, dalle dichiarazioni di tale teste si evince addirittura che l'inserimento delle bustine contenenti gli incassi poteva avvenire da parte dell'operatore di bordo treno, anche senza la presenza degli addetti al presidio, evenienza, peraltro, risultante anche dal "Mansionario E." (cfr. doc. n. 16 fascicolo parte ricorrente fase sommaria). Il teste, infatti, ha affermato: "confermo la procedura sub 5 del ricorso, confermando, altresì che l'operazione di inserimento delle bustine contenenti gli incassi nella cassaforte poteva anche essere effettuata dal solo operatore di bordo quando mancavano gli addetti al presidio......riconosco il mansionario E. allegato sub (...) del fascicolo di parte ricorrente. Conosco il mansionario in quanto sono dipendente della E. ed era E. ad impartire le direttive anche ai dipendenti della C.S.".

In buona sostanza, da tutto quanto innanzi esposto si evince che le operazioni di svuotamento cassaforte, riempimento sacchi erano svolte da più colleghi, non soltanto dal T., il quale provvedeva, come gli altri, a versare il contenuto della cassaforte nei sacchi/sigilli portavalori e consegnarli all'IVRI, senza essere titolare di alcuna responsabilità di cassa/ contabile.

Ma v'è di più, le dichiarazioni testimoniali dei testi citati dal lavoratore depongono univocamente nel senso che non fosse il T. l'unico soggetto a detenere le chiavi della cassaforte.

Infatti, sul punto il teste M. ha dichiarato: "non so dire che detenesse le chiavi della cassaforte, posso solo dire che mi è capitato di vedere frequentemente il T. provvedere all'apertura della cassaforte con le chiavi, occasionalmente ricordo di aver visto altri effettuare questa operazione, tra cui il R., P., C. e R.".

Del resto, la società non ha fornito prova del fatto che l'unico detentore delle chiavi fosse il ricorrente, producendo documentazione scritta attestante, ad esempio, la presa in consegna delle chiavi della cassaforte da parte del T.. Anzi, agli atti risulta un "verbale di presa consegna" delle chiavi della cassaforte sottoscritto da tale D.L. (doc. n. 14 fascicolo ricorrente fase sommaria), a conferma del fatto che non era il T. l'unico custode delle chiavi.

Non sfugge al Giudicante che i testi della società in fase sommaria hanno invece confermato tutti i capitoli di prova articolati dalla società. Tuttavia, sul punto, si impone una accurata valutazione delle risultanze istruttorie nel loro complesso. Ebbene, le dichiarazioni dei testi del lavoratore appaiono particolarmente qualificate, in quanto gli stessi hanno constatato direttamente i fatti in discorso presso il presidio di Bari. E' pur vero che i testi si fermavano all'interno di tale ufficio per il tempo necessario a svolgere le operazioni di loro competenza, tuttavia, i soggetti sopra citati erano costantemente presenti all'interno del presidio o nelle zone immediatamente limitrofe. Infatti, vi si recavano con cadenza fissa ed in vari momenti della giornata; pertanto, hanno fornito un quadro particolarmente dettagliato dell'attività svolta dal ricorrente. A ciò aggiungasi che le dichiarazioni testimoniali rese appaiono particolarmente attendibili anche perché sono caratterizzate dalla precisione e dalla specificità del ricordo ed inoltre non sono state minimamente influenzate né dal tempo trascorso tra il momento della testimonianza e l'accadimento dei fatti, né da giudizi o convinzioni personali dei testi. Inoltre, le propalazioni in questione sono chiare, limpide, cristalline, prive di contraddizioni di sorta, e sono contraddistinte da concludenza ed intrinseca coerenza logica.

Non può pervenirsi ad analogo giudizio di attendibilità con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi della società. Infatti, quelle del R. appaiono caratterizzate da evidente parzialità in quanto lo stesso è stato direttamente coinvolto nella vicenda in esame, infatti, ha dichiarato "sono stato destinatario di provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio per i medesimi fatti di cui è causa ... Preciso che oltre a me anche i colleghi D.C. e C. sono stati destinatari del provvedimento di sospensione cautelativa dal servizio per poi essere riammessi in servizio". Appare ben probabile, quindi, che il teste possa essere stato indotto a fornire argomentazioni a sostegno della tesi difensiva di parte resistente anche al fine di tutelare la propria posizione nella vicenda in questione. Quanto al Brigida, sembra evidente l'interesse, quantomeno indiretto in relazione ai fatti di causa, in quanto nelle attività del presidio, era anche il superiore gerarchico del T., come da egli stesso ammesso "....all'epoca dei fatti ero nell'area manager ..... il mio ruolo era quello di impartire le direttive al personale tra cui il ricorrente". Con riguardo al D.T., poi, trattasi di dichiarazioni che hanno una limitata rilevanza in quanto sono state rese da soggetto che non era a diretta conoscenza dei fatti poiché non svolgeva la sua attività presso il Presidio di Bari.

Per tali ragioni le propalazioni dei testi della società non possono non cedere il passo di fronte a quelle dei testi del lavoratore che, essendo caratterizzate da chiarezza, logicità, intrinseca coerenza e indubitabile attendibilità, assumono valore preponderante e dirimente.

Quindi, sulla scorta di quanto sinora esposto, il Giudicante ritiene che, anche in questa sede, posso ritenersi acclarato che la società non abbia fornito la prova, su di essa incombente, né dell'accadimento dei fatti contestati, né dell'imputabilità al ricorrente degli stessi.

A ciò aggiungasi che, come rilevato in fase sommaria, il lavoratore aveva anche ritualmente disconosciuto la sottoscrizione apposta alle ricevute di consegna di cui alla lettera di contestazione. Ebbene, la perizia grafologica espletata nel corso della fase precedente ha confermato l'assunto difensivo del lavoratore. Infatti la dott.ssa D.D., con limpidezza cristallina, ha affermato che le sottoscrizioni apposte alle ricevute di consegna indicate nella lettera di contestazione sopra citata "non risultano apposte dal ricorrente T.O.; esse, pertanto, sono apocrife" (cfr. elaborato peritale, pag,68). Tale elemento va a corroborare la conclusione a cui si è pervenuti dell'insussistenza del fatto contestato al T..

I risultati della relazione tecnica vanno totalmente condivisi, anche in questa sede, siccome fondati su corrette rilevazioni ed esenti da errori tecnici o logici. In virtù di tutto quanto sinora esposto, nel caso di specie, può ritenersi accreditato al presente giudizio che non ricorrano gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro, per cui il licenziamento impugnato deve considerarsi ingiustificato.

Orbene, a fronte della valutazione di ingiustificatezza del licenziamento per mancanza di giusta causa, nell'ottica di cui alla L. n. 92 del 2012, si deve a questo punto ulteriormente valutare, al fine di selezionare il regime di tutela applicabile, se, come ravvisato in dottrina, sulla base del materiale fattuale già raccolto e ponderato, si tratti di un'ingiustificatezza rientrante nelle formule di cui al comma 4 dell'art. 18, oppure di un "altro caso" di ingiustificatezza ai sensi del comma 5, in accordo con la nuova disciplina delle conseguenze giuridiche del licenziamento ingiustificato per motivi disciplinari.

In materia, al fine di individuare le conseguenze giuridiche della ritenuta ingiustificatezza, va evidenziato che l'art.18 L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, stabilisce che "il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione...".

Si osserva in proposito come sulla nozione di "fatto contestato" si è incentrato il dibattito interpretativo dottrinale e giurisprudenziale all'indomani dell'entrata in vigore della norma appena riportata. Orbene, a fronte di una impostazione tesa ad intendere l'espressione de qua come limitata al fatto materiale (con conseguente massimo restringimento della tutela reintegratoria), si è affermata altra tesi secondo cui sarebbe rilevante la nozione di fatto giuridico.

Ad avviso del Giudicante (che si è peraltro già espresso in tal senso in precedenti pronunce), la nozione di fatto valevole ai fini della scelta della sanzione, non può che comprendere tutto il fatto nella pienezza dei suoi elementi costitutivi - sia l'elemento oggettivo (condotta, anche omissiva, evento e nesso di causalità) che l'elemento soggettivo e l'antigiuridicità - alla luce della nozione di giusta causa rilevante nella fattispecie considerata.

Del resto, la ragione per cui tale fatto deve essere inteso come potenzialmente inclusivo anche di elementi "non materiali" può essere desunta dalla circostanza che nella norma l'insussistenza è predicata del "fatto contestato" come potenziale infrazione disciplinare, da valutare sempre in una con l'atto di intimazione del licenziamento, per cui è doveroso prendere in considerazione anche gli altri elementi idonei a qualificare, nella prospettazione versata nella procedura dal datore di lavoro, l'antigiuridicità del fatto oggetto di contestazione.

E nel caso di specie, non v'è prova neppure dell'elemento soggettivo, in tesi ascrivibile al lavoratore. Infatti, considerando le concrete circostanze nel loro complesso, va detto che non è stata fornita alcuna prova dell'elemento psicologico sotteso ai fatti contestati indebita appropriazione.

Infatti, dall'istruttoria espletata non emerge in alcun modo la precisa volontà del T. di sottrarre denaro per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto ovvero qualsiasi altra illegittima utilità. Del resto, analizzando la concatenazione degli eventi, non è dato in alcun modo evincere alcun intento o disegno premeditato dal lavoratore ai danni della società resistente.

A riprova del difetto dell'intento doloso, inoltre, può addursi il fatto che il T. ha espletato la propria attività di lavoro senza essere attinto da alcuna sanzione disciplinare, o, per lo meno, nessun elemento è stato dedotto in tal senso; se ne deduce che non sono neppure riscontrabili altri elementi tali da far ritenere pregiudicata l'esattezza dei successivi adempimenti. Del resto, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso della necessarietà della prova dell'elemento psicologico in tema di licenziamento per giusta causa, sancendo che "sul piano probatorio, premesso che l'elemento soggettivo è necessaria parte di ogni atto umano, se all'integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è necessario il dolo, l'onere datoriale di provare la sussistenza dei fatti si estende alla prova del dolo e, pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento, la prova della sussistenza del fatto nella sua materialità è insufficiente" (così Cass. n. 1469/2011; nello stesso senso si vedano Cass. n. 22321/2013, Cass. n. 1788/2011).

In virtù di tutto quanto innanzi esposto, dunque, il Giudicante ritiene che, nel caso di specie, non ricorrano gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro, pertanto il licenziamento, deve considerarsi ingiustificato (per tale ragione, quindi, non può neppure accogliersi la domanda azionata in via subordinata dalla società avente ad oggetto la conversione del licenziamento da giusta causa a giustificato motivo).

Venendo ora alla seconda fase dell'accertamento giudiziale, ossia, come detto sopra, quella finalizzata alla selezione delle conseguenze giuridiche della ritenuta ingiustificatezza, va evidenziato che l'art.18 L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, stabilisce che "il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro".

Da tanto riviene che, nel caso di specie, l'acclarata "insussistenza del fatto contestato" posto alla base della comunicazione di licenziamento, determina l'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui al comma 4 dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.

Ne consegue che va confermata l'ordinanza emessa nella fase sommaria che aveva annullato il licenziamento ai sensi della predetta norma e aveva, per l'effetto, condannato la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Deve essere, quindi, altresì confermata la statuizione di cui all'ordinanza oggi impugnata che condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Va precisato che, nel caso di specie, in ossequio al citato comma 4, la misura dell'indennità risarcitoria incontra il limite massimo delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

Inoltre, anche in questa sede va ribadito che non può essere effettuata alcuna detrazione a titolo di aliunde perceptum et percipiendum, in quanto, anche a voler prescindere dal fatto che nessuna allegazione è stata effettuata sul punto dal datore di lavoro, va detto che nessuna prova è stata fornita dalla società. Infatti, come noto, "in riferimento ai licenziamenti illegittimi rispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della L. n. 300 del 1970, ai fini della liquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore non e' necessaria la dimostrazione da parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno" (così Cass. n. 5662/1999).

Va altresì confermata la condanna della società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge.

Infine è solo il caso di precisare che è priva di pregio l'eccezione d'improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del licenziamento in quanto -a dire della società- la stessa "non è pervenuta alla sede legale". Invero il licenziamento è stato ritualmente impugnato con racc. a.r. datata 21.04.2015 e recapitata il 23.04.2015, presso la sede operativa in via G. 50 R. (All.5 fascicolo parte resistente) (cfr. Cass. n. 17014/2007, Cass. n. 9978/2000). Ebbene, suddetta sede era, peraltro, indicata anche nella lettera di licenziamento, nonché sede da cui è stato comminato il licenziamento ed ivi indicato come mittente (All. 22 racc. a.r. fascicolo C.S.), nonché sede indicata nella convocazione inviata al ricorrente per incontro giustificazioni orali, nonché sede dove si è tenuto l'incontro stesso (All. 21 fascicolo C.S. Ns. fascicolo All.ti 12 e 13). Parimenti priva di pregio è la doglianza relativa al fatto che "la firma apposta in calce alla ricevuta della racc. a.r. era illeggibile e non riferibile alla società". Infatti, essendo una certificazione attestante l'avvenuta consegna al destinatario rilasciata dalle P.I., la stessa fa fede sino a querela di falso nei confronti di P.I.. In senso analogo, va rigettata l'eccezione di "tardività di disconoscimento" delle firme apposte alle ricevute di consegna IVRI, oggetto di contestazione e poste a base del licenziamento, in quanto il disconoscimento in questione è tempestivo, giacché effettuato dall'odierno opposto con il ricorso introduttivo della "fase sommaria".

In ultima analisi, va confermata la statuizione contenuta nell'ordinanza impugnata con riferimento alle altre parti convenute in giudizio. In particolare, va ribadito che le domande spiegate dal lavoratore ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 e art. 1676 c.c. nei confronti delle società resistente E.R. S.p.a. e T. S.p.a. nella fase sommaria e meramente riprodotte nelle conclusioni contenute nelle memoria di costituzione nel presente giudizio, devono ritenersi inammissibili ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 48 dell'art. 1, L. n. 92 del 2012. Esse, infatti, si fondano su fatti costitutivi del tutto differenti, rispetto ai quali le ragioni della interruzione del rapporto di lavoro non costituiscono nemmeno un antecedente indiretto. Sul punto si osserva altresì che nel proprio ricorso in opposizione, la C. non ha fatto menzione alcuna circa la posizione della E.R. S.p.A. e della T. S.p.a. né ha impugnato il capo del provvedimento che dispone in merito alle domande spiegate dal lavoratore nei confronti della E. e di T.. Ancora, neppure il T. ha proposto opposizione in relazione al capo dell'ordinanza n. 32587/2019 ove il Tribunale ha statuito in relazione ai rapporti con le suindicate società. Ne consegue che la riproposizione in questa sede delle richieste avanzate dal T., anche nei confronti della E. e di T., deve ritenersi inammissibile anche per mancata proposizione di tempestiva opposizione avverso la ordinanza n. 32587/2019.

Sulla scorta delle considerazioni innanzi rassegnate, quindi, l'opposizione va integralmente rigettata, rimanendo assorbite ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti (ivi compresa l'eccezione di estinzione che rimane, quindi assorbita).

Quanto alle spese della presente fase (fermo restando quanto disposto nell'ordinanza opposta su tale capo in relazione alla fase sommaria), le stesse seguono la soccombenza della società ricorrente. Mentre, in considerazione delle ragioni della decisione e della posizione processuale delle altre parti di causa, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra la società e le altre parti convenute in giudizio.

La liquidazione delle spese, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi senza fase istruttoria) e al valore della presente controversia (indeterminabile scaglione 26.000,01 - 52.000,00) e tenendo presenti valori prossimi ai minimi in considerazione del fatto che nel presente giudizio sono state sostanzialmente riproposte questioni già sollevate in fase sommaria.

Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfetarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).

Tali sono i motivi della presente decisione.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa rigettate o assorbite, così statuisce:

- Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza impugnata n. 32587/2019 del 09.07.2019;

- Condanna la società ricorrente a pagare, in favore di O.T., le spese di lite che liquida in Euro 3.513,00, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- Compensa le spese tra la parte ricorrente e le altre parti convenute.

Conclusione
Così deciso in Bari, il 13 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022.

Pubblicato in Assalti Portavalori