REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo - Presidente -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10129/2019 proposto da:
ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo studio degli avvocati MAURIZIO HAZAN, e STEFANO TAURINI, che la rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 10, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE BOCCONGELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO DI CAGNO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1695/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2022 - tenutasi ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 176 del 2020 (ed oggetto di successive proroghe) - dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
Svolgimento del processo
1. - Con atto di citazione del dicembre 2009, G.V. convenne, dinanzi al Tribunale di Trani, Allianz S.p.A. (di seguito anche solo "Allianz"), in qualità di impresa designata, per la Regione Puglia, alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (anche solo F.G.V.S.), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale, occorso nel (OMISSIS), allorquando, alla guida di un furgone blindato portavalori, perdeva il controllo dell'automezzo, che si ribaltava, a seguito dell'assalto, seguito da sparatoria e furto dei valori contenuti nel furgone, condotto da malviventi a bordo di autovetture (tra cui una "Lancia Kappa" che gli aveva intenzionalmente tagliato la strada) "rubate, prive di copertura assicurativa e con targhe evidentemente false".
1.1. - Si costituì in giudizio Allianz che eccepì l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda, nonchè la prescrizione del diritto e, comunque, l'infondatezza della pretesa risarcitoria, adducendo che il danno fosse sottratto alla circolazione stradale ed estraneo alla normativa sull'assicurazione obbligatoria, altresì evocando la corresponsabilità nel sinistro del G..
1.2. - Con sentenza del febbraio 2014, l'adito Tribunale di Trani, espletata c.t.u. medico-legale, accolse la domanda attorea, condannando Allianz, "purchè nei limiti del massimale di legge", al pagamento, in favore del G., di Euro 907.256,00, oltre interessi, da rivalutare, dalla data della domanda e sino al soddisfo.
2. - Avverso tale sentenza interponeva gravame Allianz S.p.A., che l'adita Corte di appello di Bari, nel contraddittorio con G.V. e dopo aver disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente all'importo eccedente Euro 400.000,00, accoglieva parzialmente con sentenza resa pubblica il 4 ottobre 2018, contenendo la responsabilità dell'appellante compagnia di assicurazioni, quale impresa designata dal F.G.V.S., nei limiti del massimale di cui all'importo di Euro 774.686,35 (fissato dal D.P.R. 10 aprile 1993), "revocando, quindi, ogni statuizione di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione" e confermando nel resto la decisione del Tribunale.
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che: a) "l'attore (aveva) introdotto il giudizio di primo grado dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice delle Assicurazioni, applicando correttamente la norma processuale vigente dell'art. 287, che disciplina espressamente l'azione diretta nei confronti dell'impresa designata, con esclusione del responsabile del danno, nell'ipotesi di veicolo circolante prohibente domino e privo di copertura assicurativa"; b) il primo giudice "(aveva) quindi ritenuto e correttamente motivato che, nel caso di specie, come desumibile dal verbale di ispezione dei luoghi in atti (manomissione e danneggiamento del bloccasterzo dei collegamenti elettrici e della messa in moto), il veicolo (fosse) stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario"; c) "le norme che prescrivono l'obbligo del litisconsorzio sono norme processuali, le quali, in mancanza di diversa disposizione di diritto transitorio, non si applicano ai giudizi introdotti prima della loro promulgazione"; d) erano infondate le doglianze (mosse con i motivi dal secondo al quarto) sull'erronea applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria, sulla mancanza di prova della scopertura assicurative e sulla mancanza di prova di responsabilità del conducente della "Lancia Kappa", giacchè: d.1) "la compagnia di assicurazione, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non (aveva) contestato la dinamica dell'evento (...) ma si (era) limitata ad eccepire l'inapplicabilità al caso in esame della disciplina sull'assicurazione obbligatoria"; d.2) pertanto, il primo giudice aveva correttamente "ritenuto provata la dinamica del sinistro in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., in assenza di specifiche contestazioni dei fatti dedotti", nonchè "ritenuto superata la presunzione ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2, attesa la manifesta intenzionalità ed imprevedibilità della manovra posta in essere dal conducente della Lancia".
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Allianz S.p.A., affidando le sorti dell'impugnazione a sei motivi.
Resiste con controricorso G.V..
Motivi della decisione
1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 283 e 287 ("Codice delle Assicurazioni Private", di seguito anche c.a.p.), 11 preleggi, nonchè della L. n. 990 del 1969, artt. 1, 19 e 23, per aver la Corte territoriale, pur accertando che il veicolo danneggiante era privo di copertura assicurativa, erroneamente omesso di disporre la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo medesimo, litisconsorte necessario ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b), applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa in ragione dell'essersi verificato il sinistro nel marzo 2002, ossia in epoca precedente all'entrata in vigore del codice delle assicurazioni.
Peraltro, il giudice di appello sarebbe incorso nella stessa omissione anche in forza della, pur errata, applicazione dell'art. 287 c.a.p., poichè esso richiama l'art. 283, lett. b), c.a.p., il quale impone comunque di estendere il contraddittorio al responsabile del danno.
2. - Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sussistenza di un vizio di motivazione, "per aver la Corte territoriale fornito una motivazione insanabilmente contraddittoria e apparente" in ordine alla necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo non assicurato.
La motivazione della sentenza impugnata, infatti, non consentirebbe di comprendere - una volta accertato che il danno derivato dalla circolazione stradale sarebbe stato causato da veicolo "circolante prohibente domino e privo di copertura assicurativa" ed affermato, in diritto, che le norme processuali non trovano applicazione retroattiva - come si possa logicamente conciliare l'omessa integrazione del contraddittorio con il proprietario del veicolo danneggiante con la ritenuta applicazione ratione temporis dell'art. 287 c.p.a. e l'esclusa operatività della L. n. 990 del 1969, art. 23, in quanto entrambe le norme impongono che il contraddittorio sia esteso al proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa.
Del pari, sarebbe insanabilmente contraddittoria la motivazione adottata dal secondo giudice se avesse sostenuto l'applicazione del citato art. 287 "per il (solo) caso di circolazione prohibente domino" in quanto norma processuale che "esclude il litisconsorzio", ribadendo, tuttavia, al tempo stesso, "che la disciplina sostanziale è quella prevista dalla L. n. 990 del 1969", che detta esclusione non contempla.
3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la "errata applicazione del principio di non contestazione e della conseguente ricostruzione del fatto processuale" ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il secondo giudice "erroneamente escluso dal thema decidendum e dal conseguente thema probandum un fatto costitutivo (scopertura assicurativa) del diritto al risarcimento" vantato nei confronti della società d'assicurazione, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b).
A tal riguardo la ricorrente sostiene che: a) le allegazioni attoree su "quale fosse il danneggiante" erano generiche, venendo specificate solo con la comparsa conclusionale di primo grado, là dove era stato indicato che l'evocazione in giudizio del Fondo era in ragione dei danni causati "dalla circolazione di veicoli non coperti di assicurazione (L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. B)"; b) essa Allianz aveva , sin dalla comparsa di risposta, chiesto che la domanda fosse dichiarata "improponibile e/o inammissibile", essendo la "fattispecie in esame... sottratta alla tutela risarcitoria prevista dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 293 e segg.", altresì contestando, quanto alla verificazione del sinistro, l'assenza di nesso causale tra condotta ed evento di danno, la carenza di diligenza dell'attore alla guida del furgone e la necessità di prova circa l'attribuibilità del sinistro stesso al conducente della Lancia Kappa; c) essa Allianz, in comparsa conclusione di primo grado, aveva contestato la mancata prova, a carico dell'attore, della "circostanza fondamentale della scopertura assicurativa".
Argomenta, quindi, parte ricorrente sull'erroneità dell'applicazione del principio di non contestazione in riferimento alla circostanza della scopertura assicurativa del veicolo danneggiante in quanto: a) detta circostanza era stata contestata sin dall'inizio e, comunque, nel corso del giudizio di primo grado; b) la relativa allegazione attorea era, comunque, generica e resa specifica solo con la comparsa conclusionale; c) trattandosi di circostanza integrante un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, essa poteva essere oggetto di contestazione in base a mere difese, senza incorrere nella decadenza di cui dell'art. 167 c.p.c., comma 2.
4. - Con il quarto mezzo, in connessione con il terzo mezzo, è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 345, 167 c.p.c., nonchè art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale: a) erroneamente ritenuto sussistente un onere di contestazione sull'assenza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante, in quanto, trattandosi di "un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio", detta circostanza "può essere negata dal convenuto con una mera difesa" e rilevata d'ufficio dal giudice; b) non considerato che, venendo in rilievo una mera difesa, non operava il divieto di nova in appello, previsto dall'art. 345 c.p.c..
5. - Con il quinto mezzo è dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di fatto storico decisivo per il giudizio, identificato nella "contestazione di Allianz sulla scopertura assicurativa".
6. - Con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per "omessa motivazione" della sentenza impugnata, per aver la Corte territoriale "sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure".
7. - I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
7.1. - Costituiscono circostanze di fatto pacifiche sia l'epoca di verificazione del sinistro - marzo 2002 -, sia il momento di proposizione del presente giudizio, ossia dicembre 2009.
Va ulteriormente rilevato che l'accertamento di fatto del giudice di appello ha riguardato sia che la circolazione del veicolo danneggiante è avvenuta prohibente domino, sia che la stessa circolazione è avvenuta senza copertura assicurativa.
Ciò posto, la ratio decidendi della sentenza di appello è (pur sinteticamente espressa, ma inequivocabilmente) nel senso che, sul presupposto che l'azione risarcitoria è stata proposta nella vigenza del D.Lgs. n. 209 del 2005 (c.a.p.) e che la circolazione del veicolo danneggiante è avvenuta prohibente domino e senza copertura assicurativa, dovesse trovare applicazione la "norma processuale vigente" e cioè l'art. 287 c.a.p., che individua nell'impresa designata il soggetto esclusivamente tenuto (comma 3) alla liquidazione dei danni (anche) per i sinistri di cui all'art. 283, lett. d), c.p.a., ossia nei casi in cui "il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria", escludendo che in tale ipotesi (diversamente da quelle di cui alle lettere b) - veicolo non coperto da assicurazione - d-bis) e d-ter)) sia necessario convenire in giudizio anche il " responsabile del danno".
7.2. - Tale ratio decidendi resiste alle critiche di parte ricorrente.
Critiche che, peraltro, avuto riguardo alla censura (veicolata con il secondo motivo) di motivazione "insanabilmente contraddittoria" ossia, in violazione del c.d. "minimo costituzionale" (Cass., S.U., n. 8053/2014) -, sono inammissibili in quanto non sussumibili nel paradigma legale del vizio denunciato (ossia, nella sostanza - sebbene sia indicato l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), poichè, venendo in rilievo una quaestio iuris e non una quaestio facti, è irrilevante il vizio di "apparente" o "insanabilmente contraddittoria" motivazione, giacchè a tale radicale difetto o incongruenza, là dove la soluzione adottata dal giudice di merito sia corretta sotto il profilo strettamente giuridico, può comunque porre rimedio questa Corte nell'esercizio della funzione nomofilattica (R.D. n. 12 del 1941, art. 65) e alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), così da addivenire, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., alla correzione della motivazione anche a fronte di un error in procedendo, come quello della violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, enunciando le ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che (come nella specie) non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass., 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., S.U., 2 febbraio 2017, n. 2731).
7.3. - Ciò posto, va osservato quanto segue.
Questa Corte, in una fattispecie materiale sovrapponibile a quella in esame (sinistro causato da autovettura rubata e ritenuta sussistenza, da parte del giudice della sentenza impugnata, della legittimazione passiva dell'impresa designata in luogo di quella l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2005, nonostante l'incidente risalisse a data anteriore) ha enunciato il seguente principio di diritto (che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità): "il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, che individua i casi in cui il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che la legittimazione passiva per le azioni risarcitorie correlate a tali sinistri spetta non all'impresa designata ai sensi dell'art. 286 del D.Lgs. citato, ma alla compagnia assicuratrice per la r.c.a. della vettura che ha provocato l'incidente".
Ad integrazioni delle ragioni assunte dal precedente appena richiamato, giova osservare che la norma dell'art. 283 c.a.p. è di natura sostanziale, poichè individua i casi in cui opera la garanzia ex lege del F.G.V.S., dando struttura e contenuti ad una fattispecie legale in forza della quale sorgono, in presenza dei presupposti e requisiti da essa stabiliti, diritti e obblighi, rispettivamente in favore e a carico del danneggiato e del soggetto gravato (in base alla legge) di provvedere al risarcimento del danno.
Di qui, l'irretroattività della norma stessa, ai sensi dell'art. 11 preleggi, non avendo il legislatore provveduto diversamente, anche con disposizioni transitorie, nè essendovi indici inequivoci di segno contrario che possano fare ritenere altrimenti, stante la previsione di fissazione della vigenza del c.a.p. dal 1 gennaio 2006 (art. 355).
Non può, dunque, operare la disciplina recata dall'art. 287 c.a.p., sull'azione diretta nei confronti dell'impresa designata se non in connessione con quella, di carattere sostanziale, di cui al citato art. 283 e, quindi, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 2005.
Siffatta conclusione, seppur valida nella sua portata generale, assume certamente specifico rilievo nel caso di specie, di veicolo circolante prohibente domino, giacchè è proprio rispetto a tale ipotesi che il combinato disposto degli artt. 283 e 287 c.a.p., introduce un novum, mentre in altre ipotesi (come quella del veicolo circolante sprovvisto di assicurazione) dispone senza soluzione di continuità rispetto alla previgente disciplina di cui della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 23.
Pertanto, dovendo trovare nella specie applicazione la disciplina di cui della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 23, l'impresa designata sarebbe certamente carente di legittimazione passiva quanto all'ipotesi di circolazione del veicolo danneggiante prohibente domino, spettando tale legittimazione passiva all'assicuratore del proprietario del veicolo stesso (cfr. anche Cass., 21 maggio 1991, n. 5698).
Il giudice di appello, come detto, ha accertato, però, che, nel sinistro per cui è causa, la circolazione del veicolo danneggiante è avvenuta anche senza copertura assicurativa.
In forza della disciplina recata dalla L. n. 990 del 1969, la proposizione dell'azione risarcitoria diretta contro l'impresa designata per circolazione di veicolo privo di assicurazione è consentita dall'art. 19, lett. b); così come, secondo quanto già evidenziato, la stessa azione, in ragione della medesima fattispecie e in continuità con la pregressa regolamentazione, è consentita dall'art. 283, lett. b), c.a.p..
Di qui, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva ad causam della convenuta Allianz nel presente giudizio.
7.4. - Tuttavia, una volta accertata detta condizione dell'azione, nel caso in esame non si pone la necessità di integrare il contraddittorio con il "responsabile del danno", come richiede la disposizione (di natura processuale e, dunque, applicabile secondo il principio del tempus regit actum) dell'art. 287, comma 4, c.a.p. nell'ipotesi di veicolo danneggiante non coperto da assicurazione, al pari di quanto imponeva la L. n. 990 del 1969, art. 23.
Queste le ragioni.
7.4.1. - Giova, anzitutto, rammentare che, nell'ambito dell'azione diretta della r.c.a. (nei casi anzidetti riguardanti l'impresa designata dal F.G.V.S., ma anche negli altri casi previsti dal codice della assicurazioni: artt. 141, 144 e 149), la ratio dell'integrazione necessaria del contraddittorio con il "responsabile del danno" - ossia, il responsabile civile ex art. 2054 c.c. - è quella di "rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l'indennizzo" (Cass., 2 dicembre 2014, n. 25421; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2665).
A tal fine, quindi, il responsabile civile, litisconsorte necessario dell'assicuratore, è stato individuato, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., 28 novembre 1981, n. 6333; Cass., 4 dicembre 1996, n. 10833; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2665; Cass., 7 maggio 2007, n. 10304), nel proprietario del veicolo, giacchè soltanto questi può essere agevolmente identificato in base ai pubblici registri.
7.4.2. - A siffatta individuazione fanno, però, eccezione talune ipotesi previste dalla legge e tra queste (usufruttario e acquirente con patto di riservato dominio - art. 2054 c.c., comma 3, nonchè utilizzatore del veicolo concesso in leasing: art. 91 C.d.S.) rileva, nel caso in esame, quella, ulteriore, del veicolo che abbia circolato prohibente domino.
E siffatta eccezione viene in rilievo in quanto, come detto, il giudice di appello ha comunque accertato che il veicolo danneggiante era un veicolo rubato e, dunque, posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
In questo caso, di circolazione di veicolo contro la volontà del proprietario, quest'ultimo non potrà, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, ultimo periodo, essere ritenuto responsabile civile e, dunque, "responsabile del danno", quand'anche quello stesso veicolo avesse circolato senza essere coperto da assicurazione, venendo, quindi, meno la necessità di integrare il contraddittorio con il proprietario stesso, potendo l'assicuratore, per soddisfare le proprie ragioni in base al diritto di rivalsa, rivolgersi soltanto al conducente del veicolo, rimasto unico responsabile in forza del citato art. 2054 c.c..
In tal senso, del resto, deponeva la disciplina recata dalla L. n. 990 del 1969 (artt. 1 e 18), secondo cui - alla stregua dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 21 maggio 1991, n. 5698; Cass., 18 febbraio 1997, n. 1502; Cass., 29 maggio 2003, n. 8622) - il danneggiato in seguito a sinistro derivante dalla circolazione di autoveicolo, per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno anche quando la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario, restando in tal caso il diritto di rivalsa dello assicuratore esercitabile nei confronti del solo conducente dell'autoveicolo e non del proprietario dello stesso.
Dunque, alla stregua delle norme da ultimo richiamate e di quanto previsto dalla stessa L. n. 990 del 1969, art. 23 (che imponeva la presenza nel processo anche del "responsabile del danno"), in combinato disposto con l'art. 2054 c.c., comma 3, ultimo periodo, il "responsabile del danno" litisconsorte necessario dell'assicuratore, in caso di veicolo danneggiante rubato, era da individuarsi, semmai, nel conducente del veicolo stesso.
7.4.3. - L'attuale disciplina del D.Lgs. n. 209 del 2005, come detto, ha previsto, all'art. 283, lett. d), per la fattispecie in esame, che il risarcimento del danno sia dovuto dall'impresa designata dal F.G.V.S. e, al contempo, l'art. 287, comma 1, del medesimo D.Lgs., ha disciplinato l'azione diretta nei confronti di detta impresa, escludendo, però, che, in tal caso, debba essere convenuto in giudizio il "responsabile del danno", giacchè del citato art. 287, comma 4, non contempla l'ipotesi dell'art. 283, lett. d).
L'impresa designata potrà, semmai, chiamare in giudizio conducente del veicolo rubato in qualità di litisconsorte facoltativo, ma non verrà comunque in rilievo questione di integrazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 102 e 331 c.p.c..
7.4.4. - Ne consegue che, non potendo reputarsi il proprietario del veicolo rubato responsabile civile del danno cagionato dalla circolazione del veicolo medesimo, quand'anche quest'ultimo abbia circolato sprovvisto di assicurazione (come nella specie), e trovando, comunque, applicazione, ratione temporis, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, la norma processuale vigente - art. 287 c.a.p. -, non era necessario che fosse chiamato in giudizio il conducente del veicolo anzidetto, peraltro mai individuato e identificato da Allianz (circostanza rilevante anche a far escludere l'integrazione del contraddittorio nel regime precedente di cui alla L. n. 990 del 1969).
8. - Il terzo, quarto, quinto e sesto mezzo devono essere congiuntamente scrutinati in quanto tra loro connessi.
Il terzo, quarto e sesto motivo sono infondati; il quinto motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile.
8.1. - E' prioritario l'esame della doglianza proposta con il sesto motivo.
Essa va disattesa in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. sintesi al p. 2.1. dei "Fatti di causa" e pp. 3 e 4 della sentenza impugnata) dà contezza, pur sinteticamente, delle ragioni per cui ha disatteso i motivi di appello e, segnatamente, quelli (secondo e terzo) concernenti l'applicabilità della legge sulla assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e la mancanza di prova della "scopertura assicurativa", non solo prestando adesione alla decisione di primo grado, ma anche mettendo in evidenza le circostanze, specifiche, per cui la compagnia di assicurazione non aveva opposto contestazioni rispetto allegazioni fattuali dell'attore. Ciò con motivazione affatto intelligibile e rispettosa del c.d. "minimo costituzionale" (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053).
8.2. - Con specifico riferimento al terzo e al quarto motivo, va poi considerato che l'allegazione attorea circa la scopertura assicurativa dei veicoli danneggianti si appalesa, di per sè, allegazione puntuale, in quanto fatto materiale idoneo a individuare la fattispecie legale rispetto alla quale esso opera da presupposto.
Peraltro, non si tratta di un fatto materiale che poteva reputarsi nel perimetro della conoscenza dell'attore, così da richiedere ulteriori e circostanziate specificazioni.
Nè assume rilievo che l'attore abbia dedotto soltanto con la comparsa conclusionale in primo grado che la citazione in giudizio del fondo di garanzia era da reputarsi in connessione alla circostanza di fatto che la circolazione riguardava veicoli scoperti da assicurazione, perchè tale deduzione non attiene al fatto materiale che determina l'operatività della fattispecie legale invocata, ma appunto riguarda la stessa applicazione di quella fattispecie legale in forza di un fatto materiale, già tempestivamente allegato, la cui sussistenza è stata provata proprio in base al principio di non contestazione.
E quel fatto materiale non risulta contestato in modo specifico dalla compagnia di assicurazione convenuta, la quale si è limitata inizialmente a contestare genericamente l'ammissibilità e la proponibilità della domanda attorea e soltanto in sede di comparsa conclusionale - dunque, tardivamente - ha discusso in ordine alla sussistenza della prova circa la scopertura assicurativa.
A tal riguardo, infatti, va rammentato che la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegate, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (Cass., 2 dicembre 2019, n. 31402).
E tanto vale anche in riferimento alla prova della titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, quale un elemento costitutivo della domanda e riguardante il merito della decisione; all'attore, quindi, spetta allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero, per l'appunto, li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass., 27 giugno 2018, n. 16904).
8.3. - Infine, quanto al profilo di censura veicolato con il quinto, esso non solo è infondato alla luce delle considerazioni che precedono, ma ancor prima si palesa inammissibile, giacchè la censura di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda un fatto storico e nel paradigma dell'evocato vizio non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 14 giugno 2017, n. 14802; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035).
9. - Il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,0, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2022
