Tribunale Torino, Sez. I, Sent., 12/03/2021, n. 1252. Servizio bancario delle cassette di sicurezza; furto del contenuto delle cassette di sicurezza; azione di responsabilità ex art. 1839 del codice civile e risarcimento del danno.

Venerdì, 12 Marzo 2021 11:57

In tal modo si evitava che altri dipendenti dell'Istituto di vigilanza A.S. in servizio potessero accorgersi del messaggio apparso sulla schermata video. ... Successivi accertamenti informatici, unitamente alle timbrature di ingresso ai tornelli dell'Istituto di vigilanza, consentivano di verificare che all'interno della control room di Milano, priva di telecamere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

1 Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa iscritta al R.G. n. 22415/2018 tra:

D.A.G.E.R., sia in proprio, sia unitamente a D.A.R., in qualità di eredi di F.M.C.F. e S.E.

G.F. e G.P.

B.C.

B.C., B.S. e M.R.M.

P.L. e C.M.

elettivamente domiciliati in Torino alla via Bertola n. 2 presso lo studio degli avvocati Renato Ambrosio e Riccardo Catalano del Foro di Torino rappresentanti e difensori

parte attrice

e

I.S. S.p.A.

elettivamente domiciliata in Torino alla via Santa Teresa n. 12 presso lo studio dell'avvocato Nicola Rossini del Foro di Torino rappresentante e difensore

parte convenuta

OGGETTO: servizio bancario delle cassette di sicurezza; furto del contenuto delle cassette di sicurezza; azione di responsabilità ex art. 1839 del codice civile e risarcimento del danno;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio.

Gli attori agiscono in giudizio al fine di far accertare la responsabilità della banca convenuta I.S. S.p.A. in ordine ai danni patiti in conseguenza del furto con scasso avutosi nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2016 in relazione alle cassette di sicurezza di cui disponevano presso la Filiale n. 4 di T. al corso P. n. 151.

Si tratta - in particolare - delle seguenti n. 6 cassette di sicurezza:

1) cassetta n. 1464 → per la quale agiscono in giudizio gli attori D.A.G.E.R. (anche in proprio) e R.D.A., nella qualità di eredi della signora M.F. (contratto di concessione in uso di cassetta di sicurezza n. 01464 stipulato in data 5.06.1992 da D.A.G.E.R. e F.M.);

2) cassetta n. 182 → per la quale agiscono in giudizio gli attori F.C. ed E.S. (contratto di concessione in uso di cassetta di sicurezza n. 00182 stipulato in data 22.06.2010 da F.C. ed E.S.);

3) cassetta n. 640 → per la quale agiscono in giudizio gli attori F.G. e P.G. (contratto di concessione in uso di cassetta di sicurezza n. 000640 stipulato in data 20.10.2010 da D.F.G. e P.G.);

4) cassetta n. 24/003001 → per la quale agisce in giudizio l'attrice C.B. (contratto di concessione in uso di cassetta di sicurezza n. 24/003001 stipulato in data 3.7.2012 da C.B.);

5) cassetta n. 2984 → per la quale agiscono in giudizio gli attori C.B., S.B. e R.M.M. (contratto di concessione in uso di cassetta di sicurezza n. 002984 stipulato in data 15.1.2013 da C.B., S.B. e R.M.M.);

6) cassetta n. 1487 → per la quale agiscono in giudizio gli attori L.P. e M.C. (contratto di concessione in uso di cassetta di sicurezza n. 001487 stipulato in data 4.10.2011 da L.P. e M.C.).

Gli attori chiedono quindi al Tribunale di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte convenuta nonché condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti a cagione dell'avvenuta sottrazione e dispersione di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza.

La parte convenuta banca I.S. S.p.A., ritualmente citata in giudizio, dopo essersi costituita e aver argomentato in fatto e in diritto (eccependo in particolare, in rito, l'improcedibilità della domanda in ragione dell'asserita nullità del tentativo di mediazione effettuato ante causam, e, nel merito, la ricorrenza di un caso fortuito ex art. 1839 del codice civile), ha chiesto pronunciarsi l'improcedibilità delle domande avversarie ovvero il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto e in diritto.

2. L'istruttoria svolta.

L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

Più specificamente, con ordinanza del 17 dicembre 2019, si è ritenuto opportuno procedere previamente alla delibazione e decisione ex art. 187 comma 2 del c.p.c. delle sollevate questioni preliminari di rito (in punto di mediazione) e di merito (in ordine all'an della responsabilità contrattuale evocata dalla parte attrice in capo alla parte convenuta), trattandosi di questioni preliminari astrattamente idonee a definire il giudizio.

3. Sull'eccezione di improcedibilità per asserita nullità del procedimento di mediazione svolto ante causam ex art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010.

La parte convenuta I.S. S.p.A. in via preliminare chiede al Tribunale di dichiarare "l'improcedibilità della domanda per nullità del procedimento di mediazione".

In particolare, secondo la Difesa convenuta, il procedimento di mediazione effettuato ante causam sarebbe nullo in quanto:

a) "nella fattispecie il procedimento di mediazione nei confronti dell'esponente Istituto è stato promosso, con unica domanda, da undici soggetti, titolari di sei diversi contratti di servizio bancario di cassette di sicurezza (vedi la domanda di mediazione, doc. 4 di parte attrice), ciascuno ovviamente con pretese, esigenze, documenti ed elementi di prova diversi tra loro. E, per di più, come sopra detto, senza mai quantificare le loro diverse pretese, così rendendo di fatto impraticabile una qualsivoglia seria e fattiva trattativa con la banca. E sostanzialmente eludendo l'obbligo di legge. Da ciò solo, anche alla luce dei principi esposti dalla succitata giurisprudenza, la nullità del procedimento di mediazione e la conseguente improcedibilità della domanda giudiziaria" (v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta);

b) le parti non sono comparse personalmente in sede di mediazione: "nella fattispecie all'incontro fissato davanti al mediatore nessuno degli attori era personalmente presente, essendo comparsi, in rappresentanza di tutti e undici i soggetti istanti, soltanto gli avvocati Riccardo Catalano e L.A. (vedi il verbale di mediazione, doc. 5 di parte attrice). Al contrario, per l'esponente I.S., oltre al sottoscritto difensore, era presente il procuratore speciale dott. M.M. (come parimenti risulta dal succitato verbale) (v. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta);

c) la procura rilasciata dagli attori all'avv. L.A. non ha i requisiti necessari per essere considerata una valida procura alla luce del pronunciamento di cui alla sentenza n. 8473/2019 della Corte Suprema di Cassazione.

L'eccezione di improcedibilità è infondata e, pertanto, va disattesa, e ciò per i seguenti dirimenti motivi:

1) la Corte Suprema di Cassazione ha chiaramente affermato che la condizione di procedibilità in questione può ritenersi integrata e realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione in corso, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre (Cass., Sez. III, sent. n. 8473/2019); in altri termini, il legislatore (che non ha positivamente posto alcuna ipotesi di nullità testuale ed espressa legata ad eventuali omesse formulazioni di proposte transattive o atteggiamenti dilatori o non collaborativi) prevede e richiede esclusivamente che le parti debbano comparire innanzi al mediatore partecipando effettivamente al procedimento di mediazione, senza che vi sia ulteriore spazio valutativo circa l'atteggiamento "conciliativo" o meno assunto nella circostanza; la dizione normativa adottata dal legislatore (all'articolo 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010) ("chi intende esercitare in giudizio un'azione ... è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto") consente ex post un controllo limitato alla sola effettiva partecipazione mediante comparizione innanzi al mediatore, senza alcuna ulteriore indagine circa l'atteggiamento assunto durante la partecipazione al procedimento;

inoltre, agire cumulativamente in riferimento a più posizioni soggettive relative al medesimo evento generatore di danno è circostanza processuale pienamente conforme alle vigenti disposizioni del codice di rito e, pertanto, giammai può comportare, per ciò solo, le conseguenze evocate sul punto dalla Difesa attrice;

2) la Corte Suprema di Cassazione ha altresì chiarito che, sebbene l'articolo 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 preveda che le parti partecipino al procedimento di mediazione comparendo innanzi al mediatore, ciò non esclude e non vieta che tale attività sia comunque delegabile (v. Cass., Sez. III, sent. n. 8473/2019); ancor prima la giurisprudenza di merito aveva già affermato la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), e ciò in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato di cui all'articolo 1392 del codice civile, ritenuti pacificamente applicabili anche alla transazione (v. sul punto, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1181/2012) e che risultano del tutto conformi e funzionali anche alla ratio sottostante al D.Lgs. n. 28 del 2010 (v. Tribunale Ordinario di Massa, sentenza n. 398 del 29 maggio 2018).

3) la procura rilasciata dagli attori all'avv. L.A. deve ritenersi idonea a costituire procura sostanziale valida al fine dell'espletamento della procedura di mediazione secondo l'insegnamento reso dalla Corte Suprema di Cassazione nella sopra citata sentenza (Cass., Sez. III, sent. n. 8473/2019) la quale, sul punto, ha affermato quanto segue:

"Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale";

nel caso in esame le procure sostanziali rilasciate dagli attori avevano il seguente tenore:

Noi sottoscritte B.C. (nata a T. il (...), C.F. (...), res.te in T., Via dei M., 26), B.S. (nata a T. il (...), C.F. (...), res.te in T., Via M., 8) e M.R.M. (nata a T. il (...), C.F. (...), res.te in T., Via M., 8), tutte elettivamente domiciliate in Torino, alla Via Bertola n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Renato AMBROSIO (C.F. (...)) e dell'Avv. Riccardo CATALANO (C.F. (...)), che ci rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtù del mandato loro conferito in data 18.05.16 , deleghiamo l'Avv. L.A. e, anche disgiuntamente, l'Avv. E.C. a rappresentarci e sostituirci al primo incontro di mediazione nonché agli eventuali altri successivi, conferendo loro all'uopo ogni opportuna facoltà di legge, compresa la facoltà di transigere, conciliare, riscuotere somme e rilasciarne quietanza, rinunciare agli atti e accettare rinunzie.

Torino, 25.10.17

B.C.

B.S.

M.R.M.

(v. il doc. n. 44 del fascicolo di parte attrice);

ebbene si tratta di procure certamente aventi lo specifico scopo di partecipazione al procedimento di mediazione e conferenti il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, con ciò assolvendo pienamente al condivisibile principio di diritto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione.

Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi pienamente integrata la condizione di procedibilità di cui all'articolo 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010.

4. Sulla responsabilità della banca convenuta I.S. S.p.A. ex art. 1839 del codice civile in ordine al furto del contenuto delle cassette di sicurezza avutosi in T. presso la Filiale di corso P. n. 151 nei giorni 24, 25 e 26 aprile 2016.

L'articolo 1839 del codice civile, rubricato come "Cassette di sicurezza", così espressamente dispone:

"Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito".

Ebbene, sussiste la responsabilità della banca convenuta ex art. 1839 del codice civile in ordine al furto con scasso avutosi nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2016 presso la Filiale della banca convenuta sita in Torino al corso Peschiera n. 151.

Il Tribunale Ordinario di Torino, Prima Sezione Civile, ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto nell'ambito di un processo avviato da altro soggetto titolare di cassetta di sicurezza in relazione al medesimo furto avutosi nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2016, giudizio poi definito con la sentenza n. 3824/2019 pubblicata il giorno 1.8.2019.

Le statuizioni contenute nella predetta decisione (sentenza n. 3824/2019) sono pienamente condivisibili e, pertanto, devono essere qui richiamate anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c..

Nel caso in esame, come detto, sussiste la responsabilità della banca convenuta per il danno patito dagli attori a seguito della sottrazione dei beni contenuti nelle cassette di sicurezza per cui è causa, e ciò in ragione dei seguenti dirimenti motivi.

In primo luogo, per pacifica giurisprudenza di legittimità, deve escludersi che il furto costituisca caso fortuito ex art. 1839 del codice civile, idoneo di per sé a escludere la responsabilità della banca; è stato invero affermato che il furto predatorio di tipo economico è evento sicuramente prevedibile in considerazione della natura stessa della prestazione dedotta nel contratto (v., per tutte, Cass. n. 28835/2011 e Cass. 7084/2005).

Si tratta di un principio pacifico in giurisprudenza e dottrina, non revocabile in dubbio, anche in considerazione della nozione consolidata di caso fortuito che attiene a circostanze eccezionali e straordinarie alle quali non può certamente essere assimilato l'ordinario e ricorrente accadimento della commissione del reato patrimoniale del furto di preziosi, valori e contanti presso gli istituti di credito deputati alla loro custodia.

In secondo luogo, in tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto, grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile, non essendo sufficiente, ad escludere la colpa, la prova generica della sua diligenza (v., ex multis, Cass. 28835/2011; cfr. anche Cass. 7081/2005).

Secondo la corretta ripartizione dell'onere di cui all'articolo 2697 del codice civile, spetta dunque alla banca di chiarire le ragioni per le quali il furto è stato possibile nonostante le misure di sicurezza previste e di provare che si tratta di ragioni escludenti una sua condotta gravemente colposa.

Peraltro, va altresì osservato che alla banca è richiesto un maggior grado di diligenza rispetto ad un ordinario e comune consociato, ovverosia la c.d. diligenza professionale o del bonus argentarius.

E' infatti principio giurisprudenziale consolidato e tralatizio quello secondo cui con il contratto disciplinato dall'art. 1839 del codice civile (in materia di cassette di sicurezza) - che assume le caratteristiche di un contratto consensuale simile alla locazione di cose ed alla "locatio operis" - la banca (verso il corrispettivo di un canone) assume le obbligazioni tipiche di concedere in uso dei locali idonei all'espletamento del servizio, di provvedere alla custodia dei locali medesimi e di tutelare l'integrità delle cassette; l'oggetto del contratto va ravvisato non nella custodia, né nella garanzia delle cose contenute nelle cassette (la cui presenza è meramente eventuale), bensì nella sicurezza degli stessi locali dell'azienda di credito in cui le cassette sono situate.

Ne consegue che le prestazioni della banca dedotte in contratto consistono essenzialmente in un facere avente come esclusivo termine di riferimento i locali in questione (e non già il contenuto delle cassette, non essendosi la banca obbligata a rispondere direttamente del contenuto delle cassette, né a garantirne la restituzione) e che le modalità di esecuzione dal facere debbono corrispondere alla professionalità del c.d. bonus argentarius, richiedente un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili (v., per tutte, Cass. sent. 5421/1992).

Ebbene, calando tali principi generali nel caso in esame, il Tribunale ritiene che emerga dagli atti - con chiarezza ed evidenza - la responsabilità della banca convenuta ex art. 1839 del codice civile.

Dalla documentazione versata in atti emerge invero che gli autori del furto, approfittando del c.d. ponte per la festività del 25 aprile 2016, si sono introdotti nel palazzo dove ha sede la Filiale in corso P. n. 151 in T., attraverso un locale tecnico, hanno forato la parete di delimitazione dei locali di sicurezza, così raggiungendo il caveau.

Risulta altresì che il furto è stato possibile grazie alla complicità di due dipendenti della società A.S. S.p.A. (anch'essi imputati nel relativo procedimento penale), i quali, secondo il capo di imputazione loro addebitato, "utilizzando le credenziali di accesso" di altro dipendente "tramite i computer presenti nella controol room ubicata in M. via B. n. 120, si introducevano abusivamente nei sistemi informatici della banca e violavano le norme di sicurezza al fine di disattivare i sistemi di allarme" (v. quanto riportato nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. n. 17/216 prodotta sub doc. n. (...) del fascicolo di parte attrice; nonché la sentenza n. 17/215 prodotta dalla parte convenuta sub doc. n. (...) del proprio fascicolo).

In particolare, circa le modalità del furto, appare utile e opportuno richiamare quanto ricostruito in sede di sentenza penale:

1) La commissione del fatto il 24 aprile 2016:

Nella mattinata del giorno 26 Aprile 2016 personale della Squadra Mobile della Questura di Torino si recava presso la filiale bancaria della I.S.P. di corso P. 151 a T. dove era stato consumato un grave furto con un danno di oltre dieci milioni di Euro, nel corso del quale gli autori avevano asportato il contenuto delle cassette di sicurezza custodite nel caveau.

I primi accertamenti consentivano di riscontrare che alcune telecamere di videosorveglianza, presenti nel piano interrato, erano state oscurate con della vernice blu e che la porta che consentiva l'accesso al locale tecnico, in cui sono presenti i server della filiale, era stata scardinata. Inoltre, il cristallo della porta a vetri che conduceva al locale antistante il caveau, in cui è presente la porta blindata che da accesso alla camera di sicurezza vera e propria, era stato quasi totalmente infranta dall'esterno verso l'interno della stanza.

In questa piccola anticamera erano riverse sul pavimento numerose cassette di sicurezza, tutte forzate ed accatastate lungo il muro perimetrale, nonché un enorme cumulo di raccoglitori ed involucri in metallo, plastica e stoffa, in cui in precedenza erano custoditi gli oggetti preziosi prelevati dalle cassette e trafugati dai malviventi. La porta corazzata del caveau presentava la tastiera digitale a combinazione numerica manomessa, con alcune parti elettroniche danneggiate ed altre asportate e mancava la parte elettronica della tastiera che registra gli eventi di apertura e chiusura della stessa.

All'interno dell'anticamera del caveau, luogo in cui erano state accatastate tutte cassette di sicurezza aperte, oltre alla porta a vetri (che era stata infranta) era presente una porta in metallo che dà accesso ai locali tecnici presenti nel seminterrato del palazzo. Dopo aver percorso un piccolo corridoio, vi era un'altra porta visibilmente scardinata, la quale dava accesso ad altri locali, sempre di tipo tecnico, ove era possibile notare un grosso pannello di controllo del quadro elettrico spostato dal suo naturale alloggiamento, dietro il quale si distingueva chiaramente un buco fatto nel muro di mattoni, inoltre, la telecamera posta immediatamente sopra la porta scardinata era stata oscurata con della vernice blu, proprio come accaduto per quelle presenti all'interno dei locali interrati della filiale.

Il buco era stato effettuato nel muro di una cantina privata in disuso, da cui si accedeva dai locali sotterranei dello stabile dalla via retrostante l'ingresso principale dell'Istituto bancario ovvero via C., fronte civico nr. 3, in cui era presente sia un'entrata carraia - che conduce ai locali tecnici della Banca ed ai garage interrati del plesso condominiale posto al civico 28 della via S. P. - sia un'entrata pedonale, protetta da una porta anti-panico facilmente superabile, che conduceva proprio alla porta della citata cantinola e poi ai garage.

A seguito delle attività di indagine del personale operante, il percorso di accesso ai locali della Banca veniva così ricostruito: i malviventi dopo aver praticato il foro nella parete confinante con il muro della banca e, dopo aver spostato il quadro elettrico, oscuravano la prima telecamera che incontravano e forzavano una porta, per percorrere lo stretto corridoio dei locali tecnici fino alla porta metallica che da accesso direttamente al locale antistante il caveau come in precedenza descritto: le modalità di realizzazione dell'apertura nel muro, proprio all'altezza del quadro elettrico, facevano propendere per una profonda conoscenza dei luoghi, in quanto la localizzazione del quadro elettrico permetteva di nascondere quanto in corso di realizzazione in caso di un eventuale controllo del personale preposto alla vigilanza.

In seguito si accertava, inoltre, che la porta di ferro presente "nell'anticamera" del caveau, che consente l'accesso ai locali tecnici, non veniva mai chiusa a chiave , per consentire agli addetti alla vigilanza di effettuare il giro di perlustrazione cosiddetto "ronda", qualora fosse scattato un allarme in filiale o segnalate anomalie o avvisi di intrusione.

Nel corso del sopralluogo da parte del personale tecnico della Polizia Scientifica, che procedeva ai rilievi al fine di rilevare tracce e/o elementi utili al prosieguo delle indagini, si procedeva alla repertazione di involucri, buste, materiale elettronico verosimilmente abbandonato dagli autori sul luogo del delitto che veniva sottoposto a sequestro.

Nel corso della raccolta e della catalogazione del materiale accumulato sul pavimento "dell'anticamera" del caveau, dove erano state accatastate le cassette di sicurezza svuotate e i vari involucri di gioielli e monili vari, si rinvenivano anche due "mazzette" di piccole dimensioni ed un telefono cellulare di colore azzurro marca Nokia mod. rm 1134 (all'esito delle indagini attribuito ad A.G.) sulla cui parte posteriore vi era applicata un etichetta con la scritta "Julius", sicuramente appartenente ad uno dei rei,

(...)

Verificato il percorso ed eseguito il sopralluogo tecnico, veniva aperta la porta del caveau.

All'interno della camera blindata, posta su due livelli circolari nelle cui pareti erano inserite le cassette di sicurezza, si accertava che parte di queste erano state forzate ed aperte e, sparsi sul pavimento, vi erano ancora una serie di oggetti in metallo nobile, pietre preziose, vari altri oggetti in argento e altri in metalli non pregiati che i malviventi avevano lasciato per terra. Dalle risultanze dell'inventario eseguito dal personale della banca emergeva che nr. (...) (ottocentosessantasette) cassette di sicurezza erano state fraudolentemente aperte, L'ammontare del valori custoditi all'interno delle cassette di sicurezza è stato stimato in una cifra superiore ai 10 milioni di Euro.

Gli immediati accertamenti e le verifiche effettuate mediante le chiavi a doppia mandata in possesso del tesoriere, consentivano di accertare che i criminali, per aprire il mezzoforte, avevano reso inutilizzabile la tastiera elettronica, scardinandola, dopodiché avevano praticato un foro, della lunghezza di 30-40 cm, nella blindatura della porta nel punto esatto in cui sono inseriti i cilindri della serratura manuale.

Agendo sui predetti cilindri erano riusciti ad allinearli meccanicamente sbloccando il fermo-porta e, con l'ausilio di chiavi a doppia mappa, verosimilmente alterate, erano riusciti ad aprire la porta corazzata. L'operazione svolta era stata possibile solo da parte di soggetti in possesso di una profonda conoscenza ed una lunga esperienza nel settore serraturiero, e di una non comune esperienza in materia di sistemi elettronici e videosorveglianza che comprovava l'elevato spessore criminale del gruppo.

Nella visione dei filmati dell'impianto di sicurezza trovavano una totale conferma le ipotesi investigative sulle modalità di accesso dei rei all'interno della filiale. Si appurava, infatti, che l'ingresso era avvenuto alle ore 16:06 del 23 aprile 2016 e che, in una prima fase, i malviventi visibili erano almeno tre (nel prosieguo delle indagini la Squadra Mobile accertava che i malviventi che avevano fatto ingresso nella banca erano in raltà SETTE: ma i primi tre, appena entrati, avevano oscurato le telecamere, impedendo la visione dell'ingresso degli altri quattro): prima che fossero oscurate le videocamere, era possibile distinguere tre soggetti che varcavano la soglia della porta a vetri (quella che divide l' "anticamera" del caveau dagli altri locali della banca posti nella zona seminterrata): dapprima due soggetti vestiti di scuro e completamente travisati in volto si dirigevano, senza esitazione, verso la porta di un locale tecnico posto subito a destra dell'anticamera del caveau, in cui sono presenti i server, cercando di aprirla con violenza, mentre qualche istante più tardi un terzo soggetto, munito di spray, oscurava l'occhio della telecamera che riprendeva i correi nell'intento di forzare il predetto accesso.

Il materiale fotografico tratto dagli organi investigativi dal sistema di video-sorveglianza presente nella banca (cfr. fotografie inserite nella richiesta di applicazione di misura cautelare emessa dal PM di Torino, in atti), appare eloquente ed esplicativo, e ad esso si fa integrale riferimento: questa la sequenza cronologica delle immagini che ritrae i malviventi durante il loro accesso nei locali della banca:

- ha inizio alle ore 16.06 del 23 aprile 2016: pochi minuti dopo, alle ore 16.20, due soggetti entrano all'interno dei locali della filiale, mentre il terzo fa il palo sulla porta a vetri che separa i locali dall'anticamera del caveau ed oscura la telecamera;

- alle ore 16:26 il palo oltrepassa la porta a vetri che si chiude ermeticamente e, per tale motivo, i soggetti prendono un estintore ed iniziano a colpire la porta a vetri, rompendola, rientrando nell'anticamera del caveau;

- subito dopo escono tutti e tre chiudendo la porta dell"intercapedine;

- alle ore 17:22 i tre soggetti ritornano nei pressi della porta di ferro e, mentre uno rimane a svolgere le funzioni di "palo", gli altri non escono più dai locali bancari, quindi fanno ingresso nella banca due soggetti e, dopo un minuto, altri due con un borsone;

- il giorno successivo 24-5-2016 si vedono dunque due soggetti che stazionano nell'androne e poi uno sale al primo piano ed osserva la strada attraverso le finestre della banca;

- dopo un altro controllo, alle ore 10:56 riescono ad aprire la porta blindata ed entrano all'interno del Caveau e, con estrema precisione si dirigono verso le due telecamere presenti oscurandole con della vernice blu, dopodiché scendono le scale ed oscurano anche la terza.

Orbene: gli organi investigativi svolgevano accertamenti in ordine ai due elementi indiziari presenti sul luogo del fatto:

1) la avvenuta disattivazione del sistema di allarme della banca;

2) il telefono cellulare smarrito dai malviventi all'interno del caveau.

(...)

Nel presente paragrafo verranno analizzati gli elementi che hanno consentito la identificazione dei primi due responsabili del delitto in esame: S.A. e P.M., dipendenti della società A.S. spa (qui costituita parte civile) che curava il sistema di sicurezza della banca. Essi hanno confessato ed hanno definito la propria posizione con sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. emessa in data odierna.

Questi i primi passi dell'indagine.

Gli inquirenti accertavano fin dal 26-4-2016 che l'accesso dei malviventi nella B.I.S. di Torino veniva registrato dal sistema di allarme e registrato presso la "control room" ubicata nella sede di via B. 120 a M., sulla piattaforma di controllo centralizzato denominata "Keeper, presidiata da personale della ditta A.S. spa.

Gli accertamenti svolti nella immediatezza del fatto consentivano di verificare che, relativamente al segnale di allarme, presso quella sala si era verificata un'anomalia a seguito della quale non scattava l'allarme relativo all'accesso e non venivano attuate le misure a difesa della banca. Gli inquirenti assumevano a sommarie informazioni G.G., consulente informatico accreditato presso l'I.S.P., il quale riferiva che, a seguito di una prima attività di analisi del sistema di sicurezza informatica della banca, il furto in danno della filiale di T., era stato preceduto dalla disattivazione del sistema di allarme di quell'agenzia, attraverso un comando impartito da una postazione di lavoro presente nella "Control Room" ubicata nella sede della B.I.S. di via B. 120 a M., sulla piattaforma di controllo centralizzato denominata "Keeper".

Più precisamente, il sabato 23 aprile 2016 la filiale di T. veniva posta "fuori scansione" direttamente dalla centrale allarmi di Milano (la control room), a seguito dell'invio del predetto comando che non consentiva ai segnali di allarme rilevati dall'impianto periferico, perfettamente funzionanti, di essere trasmessi al sistema di controllo centrale governato e gestito nella stessa sala. L'attivazione del comando di "fuori scansione" genera comunque un "alerf che compare a video nella control room, tuttavia, anche tale segnalazione video risultava essere stata subito rimossa per impedire che altri addetti potessero rilevare le attività illecite in ano come meglio si preciserà in seguito.

(...)

L'analisi dei file di "log" del sistema "Keeper" consentiva di accertare che nel pomeriggio del 23 aprile alle ore 15.24.11 era stato lanciato il comando di "fuori scansione" per la filiale oggetto del furto, con le credenziali (user (...) e password) del dipendente della S. M.A., in un primo momento sospettato. Con le stesse credenziali, circa due secondi dopo, veniva inviato il comando " elimina configurazione di controllo", cancellando di fatto il messaggio di avvenuta esecuzione del comando di "fuori scansione" Alle successive ore 15.24.31 veniva eseguita la cancellazione a video degli eventi illeciti occorsi nella filiale che appare automaticamente anche sulle altre postazioni della control room. In tal modo si evitava che altri dipendenti dell'Istituto di vigilanza A.S. in servizio potessero accorgersi del messaggio apparso sulla schermata video. Il G. riferiva altresì che anomalie simili (la disattivazione del sistema di allarme della filiale di T.) venivano riscontrate nei due fine settimana precedenti il furto, ovvero il 9/10 e il 16/17 Aprile 2016. Anche in questi due casi la filiale in oggetto veniva posta "fuori scansione'" e, due secondi dopo, veniva cancellato il messaggio di avvenuta esecuzione del comando, il tutto sempre con le credenziali di M.A. che non risultava in servizio. All'evidenza, tali eventi servivano ai malviventi da un lato a tastare e collaudare l'efficienza del piano criminale al fine verificare se gli "oscuramenti" dell'agenzia di corso Peschiera fossero rilevati dal sistema informatico dell'istituto attivando le procedure di controllo con conseguente invio di personale di sorveglianza: dall'altro a consentire la realizzazione dell'apertura nella parete del vano cantina, poi utilizzata per l'accesso il 23 aprile 2016.

Successivi accertamenti informatici, unitamente alle timbrature di ingresso ai tornelli dell'Istituto di vigilanza, consentivano di verificare che all'interno della control room di Milano, priva di telecamere di sorveglianza, in cui lavorava M.A., nei giorni incriminati lo stesso non era mai in servizio, ad eccezione di sabato 9 aprile u.s.. in cui. insolitamente, aveva fatto ingresso nella control room in mattinata per poi uscire (per svolgere un corso di formazione on-line) nel primo pomeriggio.

Orbene: gli inquirenti accertavano che in tutti i fine settimana, presso la control room, era presente soltanto personale dell'istituto di vigilanza A.S., che ruotava in base ai turni di servizio. I successivi approfondimenti sui file log del "Keeper" permettevano di rilevare le postazioni da cui erano state eseguite le attività illecite il giorno del furto, identificate con il codice (...). nonché quelle utilizzate in occasione delle due "prove", identificate con il codice (...) e (...) Inoltre, esaminando gli accessi al sistema informatico della B.I.S.. emergeva che in occasione dei due "oscuramenti prova" anche il comando di rimessa in scansione" (cioè la riattivazione ed il collegamento di tutti i sistemi di vigilanza della filiale di T. con la control-room di Milano), era avvenuto rispettivamente in data 1004 alle ore 09.03.14 ed in data 17/04 alle ore 13.38.30 sulle postazioni (...) e (...), sempre con le credenziali di accesso di M.A..

Venivano quindi analizzati tutti gli accessi effettuati sulle postazioni da cui erano stati inviati i comandi illeciti ed emergeva che, nelle date incriminate, il sistema informatico aveva registrato i log-in della guardia giurata S.A.L., dipendente della A.S., tramite la propria userid (...)

L'imputato dopo essere stato arrestato ha confessato in sede di interrogatorio di garanzia ed ha patteggiato la pena ex art. 444c.p.p., applicata con sentenza emessa in data odierna. Questi, brevemente, gli elementi che hanno consentito agli inquirenti di individuarne le responsabilità.

In base al comunicato ricevuto dall'ufficio Information Security e Business Continuity della B.I.S. relativo alla registrazione della presenza del personale in servizio nella control room, tramite le timbrature effettuate ai tornelli d'ingresso, il S. risultava in servizio ogni volta che si erano verificati gli oscuramenti. In particolare, il giorno del furto, ovvero il 23 Aprile:

-il TD (...) del S. risulta collegato al computer abbinato alla postazione (...) dalle ore 06.51.02 alle ore 15.10.42 quando effettua il log-out:

- immediatamente dopo, e precisamente alle ore 15.12.51 sulla postazione (...) veniva eseguito il log-in con le credenziali di M., da cui è partito il comando di "fuori scansione" alla filiale di T. ponendola, di fatto, fuori della vigilanza informatica della control room;

- il successivo logout veniva registrato alle ore 15.24.50:

- un minuto più tardi, e precisamente alle ore 15.26.03, ITD (...) del S. effettua nuovamente un log-in sulla postazione avente identificativo (...) che è adiacente a quella su cui è stato eseguito l'illecito accesso:

- dopo essersi scollegato dalla citata postazione, alle successive ore 15.58.54 ITD di S. si loggava nuovamente alla postazione originaria (...) sino a fine turno.

La PG delegata delle indagini accertava senza ombra di dubbio che erano avvenuti contemporaneamente: lo scollegamento dal sistema informatico del S.A., l'ingresso da un'altra postazione computer con le credenziali (userid e password) del collega M.A., il successivo scollegamento con immediato log-in in una postazione attigua con le proprie credenziali: questa coincidenza di operazioni conseniva di ritenere che S. fosse direttamente coinvolto nell'isolamento della filiale di T..

Ulteriori accertamenti circa la qualifica e le competenze professionali consentivano di accertare che il S.A.L., in qualità di operatore CSC era abilitato all'inserimento e disinserimento degli allarmi, da remoto, all'interno delle filiali I.S.P. ed aveva, quindi, le competenze tecniche per operare sui sistemi, in modo da lanciare il comando di "fuori scansione" di impedire la rilevazione degli allarmi provenienti dalla filiale di T., ed anche il comando di "elimina configurazione di controllo". con l'effetto di eliminare la registrazione dell'avvenuto comando di esclusione. Orbene: gli investigatori accertavano che S. era sempre presente quando si sono verificati gli oscuramenti. Tuttavia, il giorno 9 aprile 2016, ovvero la prima volta che la filiale di T. veniva posta "fuori scansione ", emergeva che il predetto aveva terminato il proprio turno alle ore 19.00 uscendo dall'edificio della B.S.P. alle successive ore 19.03, mentre il comando era stato lanciato alle ore 19:43.

Gli inquirenti individuavano altresì il complice del S., anch'egli dipendente dell'Istituto di vigilanza A.S.: P.M., anch'egli giudicato ex art. 444 c.p.p. con sentenza emessa in data odierna, dopo la sua confessione. Analizzando la documentazione completa relativa alle presenze di dipendenti nella control room nei giorni interessati emergeva infatti la contemporanea presenza della guardia particolare giurata P.M.. Nei giorni 10-16-17 e 23 aprile S.A.L. aveva la possibilità, l'occasione e la competenza necessaria per accedere al sistema informatico ed inviare i comandi illeciti di "fuori scansione" ed il successivo riallineamento al sistema, e, con la sola eccezione del giorno 16 aprile, il collega" P. è risultato presente nella control room.

Conclusivamente, gli inquirenti accertavano che il 9 aprile, il S. lasciava il posto di lavoro prima che venisse manomesso il sistema di allarme, mentre il P. era presente: verosimilmente dunque nell'occasione era stato proprio lui a manomettere il sistema di allarme ed effettuare l'operazione.

(v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte convenuta).

Dunque, appaiono evidenti due circostanze:

a) la blindatura dei locali del caveau è stata facilmente vinta dai ladri i quali hanno forato i muri perimetrali, sebbene dispiegando una evidente abilità manuale e tecnica;

b) il furto è stato possibile grazie alla disattivazione dei sistemi di allarme, ottenuta mediante la complicità di due addetti della società incaricata di gestire la sicurezza dei locali (mediante controllo remoto dei sistemi da apposita control room).

Dalla documentazione prodotta in atti, risulta infatti con chiarezza che il furto di cui trattasi è stato posto in essere grazie alla complicità di due addetti alla sicurezza dipendenti della società A.S. S.p.A. (società a cui il contraente diretto di I.S., la società S. S.p.A., ha affidato la gestione della c.d. control room), di cui i malfattori hanno potuto beneficiare nella realizzazione del proprio disegno criminoso.

Anche la Corte di Cassazione, al cui vaglio è stata sottoposta la vicenda di cui trattasi in sede penale, ha appurato come il "furto è stato reso possibile in ragione della disattivazione del sistema di allarme della filiale presidiato da personale della ditta A.S. S.p.A." (v. Cass. pen. n. 31295/2018).

Ebbene, entrambe le predette circostanze escludono che la banca abbia posto in essere un comportamento contrattuale diligente al fine di assicurare l'idoneità dei locali allo scopo della custodia efficiente delle cassette di sicurezza, omettendo pertanto di porre in essere quei comportamenti richiesti al bonus argentarius.

Quanto al primo profilo, circa le misure fisiche di sicurezza dei locali, è d'uopo osservare che i malfattori non sono ricorsi a tecniche eccezionali o a tecnologie particolari non conosciute o non assolutamente prevedibili.

Essi si sono dimostrati esclusivamente abili, ma l'abilità criminosa di un malvivente dedito ai furti presso gli istituti di credito è evenienza ricorrente e prevedibile, e non rappresenta di certo circostanza eccezionale.

Le stesse tecniche adottate nel concreto dagli autori del furto non sono state di particolare fattura, evidenziando solamente un'elevata conoscenza del settore serraturiero.

D'altra parte, deve ritenersi circostanza del tutto prevedibile che chi si determini a progettare e realizzare un furto presso un caveau di una banca sia un soggetto avente elevata conoscenza ed esperienza nel settore dei serramenti professionali e della blindatura dei locali adibiti alla custodia dei valori.

Le stesse misure di sicurezza adottate dalla banca a presidio dei locali (si veda in tal senso la documentazione di cui ai docc. nn. 4, 5 e 6 del fascicolo di parte attrice custodita in Cancelleria in cassaforte con la busta n. 626/2019) sono in realtà misure rilevanti, ma del tutto ordinarie (porta corazzata principale, portina corazzata di soccorso, cassette di sicurezza a sistema modulare, area anticaveau, articolato impianto di allarme e videoregistrazione, servizi di vigilanza tramite Control Room in Milano ove sono trasmesse tutte le segnalazioni di vigilanza).

Ciò che in realtà è risultato decisivo - così venendo al secondo profilo sopra anticipato - è l'avvenuta disattivazione dei sistemi di allarme, con neutralizzazione di fatto del controllo da remoto su cui era incentrato il sistema di controllo, fondato su una serie di alert e segnalazioni da far pervenire presso la Control Room in Milano.

In altri termini, l'elemento che ha consentito il successo dell'azione criminale intrapresa va invero individuato - a ben vedere - nella complicità dei due sopra menzionati addetti alla sicurezza della società A.S. S.p.A., i quali hanno reso vano tutto l'apparato di sicurezza automatico, telematico e audivisivo predisposto dall'Istituto di credito per garantire la sicurezza dei locali di cui trattasi.

Tale evenienza esclude di per sé la ricorrenza di un'ipotesi di impossibilità della prestazione non imputabile al debitore, in quanto è pacifico che il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione (in questo caso si tratta dell'obbligazione di custodia connessa al servizio di cassette di sicurezza) di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro, indipendentemente dal fatto che questi ausiliari siano a lui legati da un rapporto di dipendente o di altra natura (quale l'appalto o il subappalto).

In altre parole, la banca avrebbe dovuto garantire la sicurezza dei locali.

L'infedeltà dei due cennati addetti alla sicurezza ha consentito il furto.

L'infedeltà dei propri dipendenti o ausiliari, non è evento imprevedibile, anzi consueto e spessevolte ricorrente tanto da essere entrato nella nozione del notorio con espressioni gergali (quali il "basista" o la "talpa"), ciò che dimostra che si tratta di un accadimento frequente di cui tener conto nella predisposizione di un adeguato ed efficiente apparato di sicurezza.

D'altra parte, proprio le difficoltà connesse alla gestione della filiera della sicurezza fondano e motivano la scelta dei singoli contraenti privati di rivolgersi a operatori professionali dai quali - nel momento in cui ad essi ci si affida dietro versamento di apposito corrispettivo - ci si aspetta il dispiegamento di una peculiare competenza e diligenza nell'approntamento di adeguate misure di sicurezza, fra le quali rientra certamente l'ottimale, efficace ed efficiente scelta del personale preposto ai compiti di vigilanza fisica, audiovisiva e informatica.

Va poi ribadito che è principio giurisprudenziale noto e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale, il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi dei cennati terzi: dunque ove si tratti di fatto doloso dell'ausiliario, il debitore è responsabile anche per i danni non prevedibili e tale responsabilità (al pari di quella per colpa grave) non può, ai sensi dell'art. 1229 codice civile, essere esclusa o limitata sulla base di un patto preventivo (v. Cass. 20808/2010).

La circostanza che la complicità nel furto non sia riconducibile a dipendenti diretti della convenuta banca I.S. S.p.A., bensì a dipendenti di un suo subappaltatore, non esclude in alcun modo la responsabilità della stessa ex art. 1228 del codice civile, e ciò proprio in considerazione del principio suddetto secondo cui il debitore che si avvale di ausiliari nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale su di esso gravante (nella fattispecie in esame, l'obbligazione di custodia dei locali ove erano allocate le cassette di sicurezza) risponde - come già sopra detto - anche dei fatti dolosi e colposi di costoro, indipendentemente dalla circostanza che questi ausiliari siano a lui legati da un rapporto di dipendenza o di altra natura (quali l'appalto o il subappalto).

La responsabilità per fatto dell'ausiliario e del preposto prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato con il debitore, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, e assumendo invece rilievo dirimente la circostanza che dell'opera del terzo il debitore si sia comunque avvalso nell'attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore, di modo che la stessa risulti a tale scopo inserita e integrata nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

Come poi correttamente osservato nella cennata sentenza n. 3824/2019 del Tribunale Ordinario di Torino, "la Banca era perfettamente consapevole del fatto che il proprio ausiliario avrebbe potuto a sua volta valersi di altri ausiliari (che dunque devono essere a loro volta considerati ausiliari della convenuta), e tale consapevolezza rende pertanto evidente la responsabilità della Banca per il fatto del proprio ausiliario ex art. 1228 c.c." (v. pag. 6 della sentenza predetta n. 3824/2019).

Alla luce di quanto precede, di conseguenza, la banca risponde verso il cliente dell'operato infedele del terzo-ausiliario (appaltatore o subappaltatore) di cui si sia concretamente servita per l'espletamento di una parte delle obbligazioni (quella di custodia dei locali) che aveva assunto direttamente verso il cliente stesso.

In altri termini, avendo la parte convenuta deciso di affidare la vigilanza a una società di sicurezza esterna con controllo remoto mediante Control Room in Milano, la stessa convenuta banca I.S. S.p.A. è tenuta a rispondere dell'efficienza e dell'efficacia di tale sistema.

A ciò si aggiunga che detta responsabilità - nella fattispecie qui delibata - va certamente qualificata come grave atteso che:

1) i malviventi si sono introdotti nei locali della banca attraverso un mero muro di mattoni, non rinforzato o comunque adeguatamente protetto, e per ciò solo facilmente permeabile;

2) gli autori del furto hanno potuto beneficiare di complici interni riconducibili, per quanto sopra detto, alla sfera di responsabilità della convenuta:

3) la via di accesso ai locali della banca era già stata aperta nelle date del 9.4.2016 e del 16.4.2016 (dieci giorni prima del furto), senza che nessun dipendente dell'istituto bancario si sia accorto della presenza di dette aperture nelle strutture murarie;

4) vi è stata comunque una tardiva reazione degli addetti alla sicurezza, tanto è vero che i malviventi hanno potuto operare indisturbati rimanendo per due giorni all'interno dei locali della banca e nei locali attigui ad essa, arrivando a forzare e aprire ben 867 cassette di sicurezza;

5) vi è stata una mancata attivazione di misure di controllo da parte del personale di vigilanza malgrado il segnale di allarme di "fuori scansione";

6) detto episodio era ricorso anche nelle settimane precedenti al furto (nelle date del 9/10 e 16/17 aprile), evidentemente anche allo scopo di testare il grado di attenzione e reazione dei sorveglianti, senza che vi sia stata reazione alcuna, ciò da cui deve inferirsi che il livello di reattività ed efficienza del complessivo sistema di vigilanza approntato dalla convenuta I.S. S.p.A. non era adeguato alle necessità del caso; a pagina pag. 21 della sentenza penale n. 215 del 2017 (che ha giudicato sui fatti per cui è causa), emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, si legge invero quanto segue:

"Il G. riferiva altresì che anomalie simili (la disattivazione del sistema di allarme della filiale di T.) venivano riscontrate nei due fine settimana precedenti il furto, ovvero il 9/10 ed il 16/17 Aprile 2016. Anche in questi due casi la filiale in oggetto veniva posta "fuori scansione" e, due secondi dopo, veniva cancellato il messaggio di avvenuta esecuzione del comando ... All'evidenza, tali eventi servivano ai malviventi, da un lato, a tastare e collaudare l'efficienza del piano criminale al fine di verificare se gli "oscuramenti" dell'agenzia di corso Peschiera fossero rilevati dal sistema informatico dell'istituto attivando le procedure di controllo con conseguente invio di personale di sorveglianza; dall'altro a consentire la realizzazione dell'apertura nella parete del vano cantina, poi utilizzata per l'accesso il 23 aprile 2016";

7) non erano previste ronde o controlli fisici con regolarità, e, in particolar modo, in periodi temporali coincidenti con chiusure di maggior ampiezza dovuti a ponti festivi (il 25 aprile 2016).

Sul punto va invero richiamato l'insegnamento della Corte Suprema di Cassazione secondo cui in tema di responsabilità della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza, la motivazione con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della "colpa grave", contemplata dall'art. 1229 del cod. civ., l'omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza "affidato ad elementi umani"", idoneo a rilevare tempestivamente l'esecuzione dell'impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell'istituto bancario (v. Cass. n. 9640/1999).

Nel caso in esame è evidente la ricorrenza di una colpa grave della banca convenuta atteso che il sistema di sicurezza da essa predisposto si è rilevato del tutto fallace, sia perché connotato da inadeguati presidi fisici, sia perché facilmente superabile (e in concreto superato) mediante la connivenza del personale di vigilanza ad esso preposto.

Sulla base di tali considerazioni va dunque affermata la responsabilità della banca convenuta ex art. 1839 del codice civile.

5. Sulle statuizioni finali della presente sentenza parziale, la rimessione in istruttoria della causa e il proseguo del giudizio.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze in ordine alle domande sopra delibate.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto accertarsi la responsabilità della banca convenuta I.S. ex art. 1839 del codice civile in ordine al furto avvenuto in Torino nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2016 presso la Filiale di corso P. n. 151.

A ciò consegue la risoluzione dei relativi contratti aventi ad oggetto il servizio delle cassette di sicurezza (sopra analiticamente indicati) per inadempimento, grave e colpevole, della banca convenuta.

Quanto alle domande risarcitorie avanzate dagli attori, appare opportuno rimettere la causa sul ruolo d'udienza al fine della prosecuzione dell'istruzione come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) Accerta e dichiara la responsabilità ex art. 1839 del codice civile della parte convenuta I.S. S.p.A. in ordine al furto del contenuto delle cassette di sicurezza avvenuto in T. presso la Filiale sita in corso P. n. 151 nei giorni 23, 24 e 25 aprile 2016.

2) Dichiara la risoluzione dei contratti aventi ad oggetto il servizio delle cassette di sicurezza stipulati fra gli attori e la banca convenuta I.S. S.p.A. per grave e colpevole inadempimento della predetta convenuta I.S. S.p.A..

3) Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza di pari data.

4) Spese al definitivo.

Conclusione
Così deciso in Torino, il 10 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2021.

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