REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
E.G. n. a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 289+290+291+292+294+295/200910 del Tribunale per il Riesame di Torino 16.11.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott.ssa Giovanna VERGA. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Sante SPINACI il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore Avv. GUARINO Alfredo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso osserva:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ordinanza in data 16.11.2010 il Tribunale del Riesame di Torino accoglieva l'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza emessa in data 26.1.2010 dal GIP presso il Tribunale di Biella nei confronti di E.G. e in riforma della predetta ordinanza disponeva il ripristino della custodia cautelare in carcere.
Il GIP presso il Tribunale di Biella all'esito del giudizio abbreviato che aveva portato alla condanna di E.G. alla pena di anni 7 gg. 20 di recl. per concorso in rapina, ricettazione, detenzione illegale e porto d'armi da sparo, sequestro di persona, con l'accertato compito di esecutore materiale della rapina, componente del comando d'assalto, perveniva alla revisione in melius delle esigenze cautelari, sostituendo la misura della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari.
Avverso il provvedimento presentava appello il P.M.. Il Tribunale del riesame accoglieva l'appello condividendo le doglianze dell'appellante e ritenendo la persistenza di più intense esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p..
Sottolineava la gravità del fatto, l'imputato era stato condannato in concorso per una rapina realizzata nell'(OMISSIS) di entità notevole sia in ragione del target prescelto (la sede e il caveau della società di vigilanza privata e trasporto/custodia di valori All-System/Mondialpol) sia del provento ricavato (dai 12 milioni di Euro originariamente denunciati si era poi quantificato il totale, comprese le valute straniere, in circa 23 milioni di Euro), sia dell'organizzazione, espressione di una elevata professionalità.
Aggiungeva che non poteva essere considerato comportamento collaborativo ai fini di una attenuazione delle esigenze di prevenzione sociale la scelta del rito e l'anomala ammissione degli addebiti, considerato che non vi era stata alcuna presa di distanza dai fatti e dalle conseguenze. Nessuno si era adoperato nel fare ritrovare la refurtiva o nell'indicare i percorsi di reimpiego o riciclaggio.
L'incertezza sul destino delle refurtive portava il Tribunale a ritenere in capo ai correi dell'interesse a recuperarle al fine non solo di consolidarne il possesso, ma anche di assicurarsi un lungo stato di latitanza, eventualità che assumeva concretezza all'approssimarsi del passaggio in giudicato della sentenza.
Sottolineava il notevole danno economico liquidato in sentenza con provvisionali solidali ammontanti ad Euro 2.300.000 coperte in frazioni decisamente limitate dalle offerte restitutorie ( erano state soddisfatte solo le parti offese dei sequestri di persona) nonchè l'irreparabile danno all'immagine della società di vigilanza.
Con riguardo agli aspetti soggettivi sottolineava il Tribunale il particolare ruolo dell' E. componente del commando d'assalto Riteneva pertanto sussistenti l'esigenze cautelari di prevenzione sociale e del pericolo di fuga idoneamente tutelabili solo con la detenzione in carcere.
Ricorre per Cassazione il difensore di E.G. deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. illogicità della motivazione per travisamento del fatto con riguardo alla richiesta dell'imputato del rito abbreviato condizionato considerato che l' E. aveva optato per il rito abbreviato incondizionato.
2. mancanza di motivazione in ordine all'avvenuto parziale risarcimento e alla situazione personale dell' E., tossico dipendente in cura al SERT. 3. erronea applicazione della legge penale per assenza del pericolo di fuga;
4. manifesta illogicità con riguardo al denegato valore della confessione, erronea applicazione della legge penale con riguardo al pericolo di reiterazione della condotta. Contesta il ricorrente l'assenza di motivazione in ordine alla personalità dell'imputato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè relativo ad un evidente errore materiale nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla scelta del rito abbreviato indicato come condizionato, anzichè come incondizionato, che nessuna influenza ha avuto nel successivo argomentare, considerato che il Tribunale si è limitato ad affermare che la scelta del rito, avendo garantito un processo celere e lineare, correttamente ha avuto incidenza sulla dosimetria della pena, ma non poteva essere assunta a rango di comportamento collaborativo.
Anche i restanti motivi sono inammissibili.
Deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, "ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla gravità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto (Cass., sez. 5^, 7 aprile 2004, Rascunà, m. 228098).
La valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi infatti dagli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce sicuramente un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente" (Cass., sez. 4^, 19 gennaio 2005, Miranda, m. 231583, Cass., sez. 3^, 18 marzo 2004, Ristic, m. 228882, Cass., sez. 3^, 13 novembre 2003, Plasencia, m. 227039). Per quanto attiene, infine, ai criteri da seguire per valutare l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla "extrema ratio" della custodia in carcere l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati (Cass. sez. 2, 14 gennaio 1999 n. 2170 rv. 212294.
Ciò detto deve rilevarsi che con motivazione specifica, coerente e razionale i giudici del Riesame hanno dato contezza delle ragioni che hanno militato per la scelta della misura più grave considerando il comportamento tenuto dall'imputato in occasione del reato e nel corso del procedimento. Hanno infatti tenuto conto della missiva inoltrata dall' E. e valutato l'avvenuto risarcimento delle vittime dei sequestri e le limitate offerte risarcitorie nei confronti della società di vigilanza, ma hanno ritenuto che tali comportamenti, a fronte della oggettiva gravità del fatto, connotato da una serie di gravi reati in connessione Ideologica (rapina, porto detenzione di armi, ricettazione di veicoli, sequestro di più persone) e caratterizzato da una gravità qualificata in ragione dell'elevato numero di esecutori e fiancheggiatori che rispecchia un livello di notevole professionalità e un collegamento con ambienti criminali, anche al fine "di ripulire" il bottino, non erano in grado di sminuire il grave quadro cautelare che poteva essere idoneamente tutelato solo con la detenzione carceraria in quanto tali "gruppi" erano sicuramente in grado di condizionare l'efficacia e la dinamica dei controlli del rispetto delle prescrizioni inerenti agli AA.DD. La notevole incertezza sul destino della refurtiva, fattore che porta a riconoscere in capo ai correi un interesse a recuperarla e a consolidarne il possesso definitivamente, è stato valutato dal Tribunale anche come circostanza in grado di incidere sulla possibilità economica concreta di mantenere un lungo stato di latitanza, eventualità indicata come inattuale in questa fase processuale, come affermato dalle stesse difese, ma che può assumere valore preponderante a fronte dell'approssimarsi dell'irrevocabilità della sentenza, circostanza che depone in termini negativi in ordine all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a far fronte alle esigenze di tutela della collettività e del sistema economico.
A fronte di tale congruo e specifica motivazione gli argomenti esposti dal ricorrente sono assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui il provvedimento impugnato sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sullo stesso Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011
