BIELLA (TORINO): FURTO RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO RAPINA Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 17/05/2012) 31/08/2012, n. 33536

Venerdì, 31 Agosto 2012 06:33

FURTO RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO RAPINA Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 17/05/2012) 31/08/2012, n. 33536

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -

Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere -

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -

Dott. RAGO Geppino - Consigliere -

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1)ALLSYSTEM S.P.A.;

2) C.A. N. IL (OMISSIS) C/;

3) C.P. N. IL (OMISSIS);

4) CI.AL. N. IL (OMISSIS);

5) D.R.S. N. IL (OMISSIS);

6) D.G. N. IL (OMISSIS);

7) F.G. N. IL (OMISSIS);

8) M.C. N. IL (OMISSIS);

9) P.R. N. IL (OMISSIS);

10) P.G. N. IL (OMISSIS);

11) R.L. N. IL (OMISSIS);

12) S.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5994/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 16/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Roberto Aniello che ha concluso:

- per l'inammissibilità per: C., D., M., P. R., P. G., S., D.R. e R.;

- per il rigetto dei ricorsi per Ci. e F.;

- per l'annullamento con rinvio per C.;

Udito il Difensore delle parti civili All System e Zurich Insurance, Avv. R.L., che si riporta alle conclusioni scritte per AllSystem;

Uditi: l'Avv. Siniscalchi Giovanni C.A., che chiede il rigetto del ricorso della parte civile Allsystem, e inoltre l'avv. Antonio (ndr.: testo originale non comprensibile) per C.;

Avv. Campana Saverio per D. nonchè, in qualità di sostituto dell'Avv. Pezzullo, anche per F.; Avv. Duso Domenico per S., Avv. Aricò Giovanni per P.; i quali tutti si riportano ai motivi di ricorso; l'Avv. Aricò non conclude per il difeso D.R. stante la rinuncia formulata dal medesimo;

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

Svolgimento del processo
C.P.;

CI.AL.;

D.G.;

F.G.;

M.C.;

P.R.;

P.G.;

R.L.;

S.A.;

D.R.S.;

C.A.;

1.1)-venivano condannati dal Gup presso il Tribunale di Biella per il reato di rapina aggravata ai danni dell'istituto di vigilanza "All System" ascritto al capo a) della rubrica e dei connessi reati di sequestro di persona, ricettazione e in materia di armi di cui ai capi da b) ad f);

C.A., R.L., S.A., venivano condannati anche per i delitti di furto aggravato in danno di supermercati ed autogrill di cui a capi g) h) i) m) l);

C., infine, anche del delitto di ricettazione delle somme provenienti dalla rapina alla All System, ricettazione a lui ascritta al capo n);

1.2)-Con successiva sentenza del 14.05.2010 il Gup di Biella condannava D.R.S., nei cui confronti si era proceduto separatamente, per il delitto di rapina al capo a), nonchè per i reati satellite ai capi b) c) d), e per i reati in materia di armi di cui ai capi e) f) limitatamente all'ipotesi del porto illegale, in essa assorbita quella della detenzione delle stesse armi;

1.3)- Sui gravami del Procuratore della repubblica e dei predetti imputati, la Corte di appello di Torino, riuniti i due procedimenti, in riforma delle sentenze del Gup:

a)- pronunciava l'assoluzione di C., Ci., D., F., M., P., P. G., R., S., dal reato al capo f) e di C. dal reato al capo n) perchè il fatto non sussiste;

b)- assolveva S. dai reati ai capi g) h) i) l) m) per non aver commesso il fatto;

c)- rideterminava conseguentemente le pene, confermando nel resto le sentenze di primo grado;

2.0) - Ricorrono per cassazione: C., Ci., D., F., M., P., P. G., R., S., D.R., nonchè:

- agli effetti civili, la società "Ali System spa, nei confronti di C. in relazione alla sua assoluzione dal reato di ricettazione al capo n);

- MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).

D.:

1)- Nullità della sentenza per insufficienza ed illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 110, 628 c.p. e reati satellite, per avere illogicamente sopravvalutato alcuni elementi di carattere equivoco, come l'età ed il sesso degli occupanti la vettura BMW risultata solo sporadicamente nella disponibilità del D. ma in uso alla di lui madre P. S. e, analogamente, per l'utenza cellulare n. (OMISSIS);

2)-ugualmente illogica sarebbe la sopravvalutazione del dichiarato dei coniugi B., nonostante le perplessità emerse nei loro confronti e condivise anche dalla Corte di appello, stante l'evidente interesse dei predetti di stornare da sè la maggiore responsabilità per il delitto di rapina; e così anche per la testimonianza della Mo. per la sua posizione di interesse;

M.;

3)- Propone motivi analoghi a quelli sopra esposti per D., ai punti 1 e 2;

4)- in particolare censura la ritenuta sussistenza autonoma del reato di sequestro di persona, atteso che la privazione della libertà delle persone durante la rapina si era protratta solo nel tempo necessario alla consumazione del delitto;

D.R.:

5)- Nullità della sentenza per avere omesso di valutare e motivare sulle deduzioni difensive di cui all'atto di appello e per avere fondato la decisione su elementi equivoci, come: - l'incerto esito degli accertamenti biologici, validamente contrastati dal consulente della difesa e, come: - il riferimento all'attività del ricorrente contenuta in alcune conversazioni intercettate;

6)- mancherebbe l'indicazione del ruolo specifico del D.R. nell'esecuzione della rapina;

7)- le individuazioni fotografiche sarebbero inficiate dalla loro particolari modalità e sarebbero state precedute da descrizioni fisiche incompatibili con quelle del ricorrente;

8)- le chiamate in correità dei coniugi B. sarebbero in più punti inattendibili;

9)- sarebbero stati sopravvalutati i rapporti del D.R. con gli altri coimputati, spiegabili in modo alternativo all'ipotesi accusatoria e sarebbe stata trascurata la circostanza che nessuna somma di denaro era stata trovata in suo possesso;

10)- con motivo subordinato si lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla pena eccessiva ed alle negate attenuanti generiche, trascurando le modalità incruente del fatto, il comportamento processuale e la parziale offerta risarcitoria;

P.:

11)- illogicità della motivazione che avrebbe incongruamente valorizzato i presunti contatti telefonici del P. con gli altri coimputati, pur in assenza di riscontri specifici, che non potevano desumersi dalle dichiarazioni della L. sul luogo in cui era nascosta la refurtiva, specie considerando che costei non aveva riconosciuto il ricorrente;

- Anche il rinvenimento all'interno dell'abitazione del ricorrente di una parte del denaro proveniente dalla rapina avrebbe carattere equivoco perchè giustificabile con i rapporti del ricorrente con il R. per l'affitto di un capannone di sua proprietà;

- In ogni caso, mancherebbe la prova della preventiva consapevolezza del ricorrente circa l'organizzazione dell'impresa criminale, potendosi al più ipotizzare diverse e meno gravi ipotesi di reato;

12)- Il trattamento sanzionatorio sarebbe stato eccessivamente aspro e si sarebbe trascurato il comportamento processuale collaborativo e la "concretezza dell'imputazione";

F.:

13) - Nullità della sentenza per omessa indicazione di prove certe in ordine all'effettiva contribuzione del F. alla rapina, essendosi la Corte di appello limitata ad elencare illogicamente meri indizi, tutt'altro che concludenti, specie riguardo ai movimenti dell'imputato nel giorno della rapina ed ai rapporti con il R.;

14)- illogicità della motivazione per avere sopravvalutato le dichiarazioni dei coniugi B.- L., chiaramente interessati a stornare da sè la maggiore responsabilità per l'impresa criminale;

-in particolare la L. non era credibile per essere stata coinvolta in altro procedimento penale per il reato di appropriazione indebita ai danni del proprio datore di lavoro ed il B. aveva stretto accordi illeciti con R., S., Ci., per l'esecuzione di furti in supermercati del B.;

-entrambi i coniugi avevano sperato in benefici premiali e nel godimento di una parte del bottino, mentendo sull'entità delle somme effettivamente ricevute;

-illogica sarebbe stata la valorizzazione del traffico telefonico dell'utenza del F., tanto più che i rapporti con il R. erano stati esigui ed anteriori alla rapina;

15)-in particolare andrebbe censurata per violazione di legge la ritenuta sussistenza autonoma del reato di sequestro di persona, atteso che la privazione della libertà delle persone durante la rapina si era protratta solo nel tempo necessario alla consumazione del delitto;

16)- analogamente andrebbe censurato il mancato assorbimento, nel delitto di rapina, dei reati in materia di armi di cui al capo e), considerando che le armi erano state asportate dai rapinatori dalla sede della ditta rapinata;

17)- il trattamento sanzionatorio era da censurare per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, secondo un criterio di prevalenza, essendo state trascurate illogicamente le modalità incruente del fatto e l'impiego di una sola arma a scopo intimidatorio;

18)- erroneamente sarebbe stata negata l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., nonostante il ruolo marginale del F., riconosciuto anche dal giudice di primo grado;

R., Avv. Foti:

19)- Illogicità della motivazione riguardo al bilanciamento delle circostanze ed alla concreta entità della pena irrogata in misura esagerata, in contraddizione con l'effetto mitigatore che andava riconosciuto alle attenuanti ex art. 62 bis c.p.;

R., Avv. Mazza:

20)- premesso che con l'atto di appello erano state proposte questioni solo sul trattamento sanzionatorio ricorda che, con memoria del 16.02.2011, la difesa aveva chiesto l'estensione al ricorrente a sensi dell'art. 587 c.p.p. dei motivi di gravame formulati dagli altri imputati e deduce conseguentemente il vizio di violazione di legge per la disparità di trattamento del ricorrente rispetto al S. per i furti di cui ai capi g) h) i) m), lamentando che il S. era stato assolto dai medesimi reati in base ad una diversa valutazione degli stessi elementi di prova che però avevano condotto alla conferma della responsabilità del R.;

21)-andava inoltre censurata per violazione di legge la ritenuta sussistenza autonoma del reato di sequestro di persona, atteso che la privazione della libertà delle persone durante la rapina si era protratta solo nel tempo necessario alla consumazione del delitto;

CI.:

22)- Denuncia violazione di legge per omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625 bis c.p., essendo stato indebitamente svalutato il suo contributo collaborativo in ordine ai furti, nonostante che le sue dichiarazioni avevano avuto carattere decisivo per l'accertamento dei furti e dei colpevoli e nonostante che riguardavano fatti non compresi nell'imputazione cautelare;

P.:

23)-lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 267 c.p.p., comma 1, per avere la Corte di appello ritenuto l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nonostante l'illegittimità del decreto autorizzativo del 05.0.2008, fondato su una denuncia anonima alla quale nulla aggiungevano le note della Questura di Biella, infondatamente richiamate dalla Corte di appello nella decisione di rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni;

24)- denuncia inoltre la violazione dell'art. 192 c.p.p. perchè la Corte di appello avrebbe valorizzato: per un verso, degli evanescenti elementi di prova e: per altro verso, le ricognizioni fotografiche effettuate con modalità inaccettabili e precedute da una descrizione fisica non compatibile con quella del ricorrente; - l'insufficienza della descrizione della teste Ba. che inspiegabilmente avrebbe omesso di riferire alcuni dettagli menzionati dai coniugi B.; l'insufficienza dei risultati dei tabulati telefonici e dell'episodio della chiamata al soccorso ACI;

25)- insufficienza della motivazione nell'individuazione del ruolo assunto dal P. nell'esecuzione della rapina atteso che, per altro, i dichiaranti si erano limitati a riferire la loro conoscenza con "(OMISSIS)";

- al riguardo, le dichiarazioni dei coniugi B. sarebbero vaghe e generiche, rese all'indomani di servizi giornalistici e televisivi che riferivano dell'arresto del P.; i due coniugi non erano attendibili, sia per avere cercato di minimizzare il profitto ricavato dalla rapina e, sia per avere affermato il B. di avere raccomandato al P. di non lasciare cicche sul luogo della rapina perchè egli in passato era stato individuato grazie all'analisi di reperti su mozziconi di sigarette, circostanza quest'ultima risultata non vera;

26)-mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona di cui al capo b) nel delitto di rapina;

S.:

27)-I difensori dell'imputato denunciano violazione di legge per avere ritenuto la penale responsabilità del S. con motivazione carente ed illogica;

-lamentano in particolare:

-la sottovalutazione dei profili di criticità relativi all'attendibilità dei coniugi B., sottolineati dalla stessa Corte di appello;

- l'illogica sopravalutazione dei riconoscimenti fotografici effettuati dai coniugi B. e dal Ci. nonostante l'erroneità delle descrizioni fisiche;

-il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni della teste L. riguardo alla circostanza che il S. fosse insieme al R. circostanza, in realtà, smentita dalla stessa teste;

- arbitrarietà delle valutazioni della Corte di appello riguardo al possesso da parte del ricorrente di schede telefoniche prepagate usate nei suoi contatti con R.C.;

- erroneità delle valutazioni sulle chiamate in correità contraddette dagli elementi sopra citati;

28)-violazione d legge per mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona di cui al capo b) nel delitto di rapina;

C.P.:

29)-La difesa dell'imputato denuncia violazione di legge per avere ritenuto la penale responsabilità del C. con motivazione carente ed illogica;

-in particolare:

-sarebbe arbitraria l'attribuzione al ricorrente dei dati del traffico telefonico sull'utenza (OMISSIS) che invece era intestata ad altro soggetto;

-sarebbe non concludente il contenuto dell'unica conversazione intercettata in data 25.0.2008 ed intervenuta tra C. e P.;

-mancherebbero pertanto i riscontri alle chiamate in correità dei coniugi B.;

- sarebbero contraddittorie e divergenti le descrizioni di alcuni testi sulle caratteristiche fisiche e sull'abbigliamento del rapinatore che dovrebbe identificarsi con il ricorrente, ivi compresa la caratteristica della difficoltà di respirazione dello stesso soggetto, di per sè equivoca;

-incomprensibile l'omessa rilevazione del marcato accento napoletano del ricorrente da parte di una testimone;

-ingiustificata la svalutazione delle dichiarazioni del R. che aveva escluso la partecipazione del C. alla rapina;

-al riguardo la difesa esamina tutte le varie fonti di prova relative al ricorrente, censurando le valutazioni operate dalla Corte di appello;

30)-violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza autonoma del reato di sequestro di persona, atteso che la privazione della libertà delle persone durante la rapina si era protratta solo nel tempo necessario alla consumazione del delitto; nonchè in relazione al mancato assorbimento, nel delitto di rapina, dei reati in materia di armi di cui al capo e), considerando che le armi erano state asportate dai rapinatori dalla sede della ditta rapinata;

infine: - l'affermazione di responsabilità riguardo ai fatti di ricettazione sarebbe apodittica;

31)- il trattamento sanzionatorio sarebbe da censurare perchè eccessivo, in violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo state trascurate illogicamente le modalità incruente del fatto e le iniziative risarcitone;

PARTE CIVILE ALLSYSTEM:

32)-censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto la mancanza di responsabilità di C. in relazione al delitto di ricettazione al capo n), atteso che, per un verso, gli stessi giudici di appello avevano riconosciuto che alcune banconote rinvenienti dalla rapina erano state trovate nell'abitazione del C. e che il ritrovamento era stato determinato dai contatti telefonici tra il C. ed il P. e, per altro verso, avevano contraddittoriamente proceduto all'assoluzione dell'imputato.

CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione
- in relazione alle censure sul merito:

3.1)- Tutti i ricorrenti propongono censure riguardo alla motivazione ed alla valutazione delle prove, richiamando una diversa interpretazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

2)- Per completezza della presente motivazione si ritiene opportuno ricordare sinteticamente i fatti di cui all'imputazione, per come emergenti dalla decisione impugnata:

3)- fra le ore 8,10 e le ore 9,20 di domenica 31.08.2008 veniva commessa una rapina in danno dell'istituto di vigilanza Ali System- Mondialpol sito in (OMISSIS), -mentre si stava terminando il lavoro di conta delle banconote depositate presso il predetto istituto, il caposervizio D.A., muovendosi all'interno delle varie sale, notava che la guardia giurata Ci.

A. in servizio nella sala operativa veniva minacciato con una pistola da un soggetto che indossava una divisa da carabiniere ed un passamontagna;

-subito dopo anche il D. veniva immobilizzato da un secondo soggetto parimenti abbigliato e travisato che gli legava i polsi dietro la schiena con fascette di plastica; -successivamente, Ci. riferiva agli ufficiali di PG che poco dopo le ore 8 erano giunti all'esterno dell'istituto due uomini in divisa di carabiniere, a bordo di una Fiat Punto di colore blu, che avevano affermato al citofono di dovere consegnare dei documenti ad uno dei dipendenti dell'istituto; il Ci. faceva accedere i due al piano superiore aprendo la porta e poco dopo veniva aggredito dai predetti che lo immobilizzavano e si impossessavano delle pistole delle guardie giurate, custodite in un mobiletto;

-subito dopo sopraggiungeva la guardia giurata P.M. che veniva disarmato, immobilizzato e rinchiuso nel bagno unitamente al D.;

-a questo punto i due finti carabinieri convocavano con una ricetrasmittente gli altri complici che sopraggiungevano nel numero di quattro, travisati con casco e vestiti di scuro, a bordo di un furgone Fiat Scudo targato (OMISSIS), che entrava nel cortile dopo che il Ci. era stato costretto ad aprire i cancelli;

-dalle dichiarazioni rese alla PG dai dipendenti presenti al fatto, emergeva che, verso le ore 8,30/8,40, entravano nella sala conta tre soggetti vestiti con tute blu e casco integrale ed un quarto con abiti da carabiniere, passamontagna e armato di pistola, che immobilizzavano i sei impiegati presenti, legando loro le mani con fascette di plastica e le caviglie con nastro adesivo; successamene i predetti si impossessavano del denaro sito nel cavou e di quello ancora nella sala nonchè, oltre alle pistole delle guardie giurate, anche di due computer e delle cassette dell'impianto di video sorveglianza;

- infine, verso le ore 9,20 i rapinatori, dopo avere chiuso il Ci. in un altro bagno, erano ruggiti a bordo del furgone Scudo, dell'autovettura Fiat Punto, e di un furgone Ford Transit targato (OMISSIS) con le insegne della All System, sottratto alla stessa;

-dopo alcuni minuti dalla fuga dei malviventi la guardia giurata P. riusciva a liberarsi, attivava l'allarme e slegava D.; entrambi liberavano tutte le altre persone;

-dalla relazione di servizio della questura di Biella emergeva che l'allarme era stato dato alle ore 9,23;

-dagli accertamenti e conteggi risultava che la somma di denaro sottratta era pari ad Euro 22.403.599,69;

4)-le ricerche dei rapinatori immediatamente attivate non ne impedivano la fuga ma consentivano di rinvenire, abbandonato sull'autostrada Torino-Milano, presso l'uscita Balocco, il furgone Fiat Scudo usato per la rapina e risultato provento di furto;

-sul mezzo venivano rinvenute quattro pistole ed altri oggetti sottratti durante la rapina, un biglietto autostradale con impronta digitale ed altri oggetti e documenti;

- più tardi veniva rinvenuto in località (OMISSIS), non lontana dall'uscita di Balocco, un'autovettura Fiat Punto di colore blu, simile a quella usata dai rapinatori, anch'essa provento di furto;

-infine veniva rinvenuto in (OMISSIS) anche il furgone Ford Transit della All System;

5)-dall'esame dei filmati relativi al transito di veicoli lungo l'Autostrada Torino-Milano, si accertava che il furgone Transit aveva effettuato il percorso autostradale dal casello di Carisio fino alla barriera di Milano Ghisolfa, preceduto o seguito a breve distanza da quattro autovetture: una Fiat Stilo di colore grigio, una BMW serie 3 di colore grigio, un'Audi 3 di colore scuro, una Peugeot Ranch di colore chiaro; -dai fotogrammi emergevano anche i numeri di targa della Stilo e della Ranch;

6)-si procedeva all'intercettazione di alcune utenze telefoniche dei soggetti collegati con la vicenda criminosa;

7)-il giorno 01.09.2008 si presentava spontaneamente ai carabinieri tale L.S. che riferiva che il giorno della rapina, verso le ore 9,30 circa, mentre transitava in auto in compagnia della fidanzata e di due amici sull'autostrada Torino-Milano, nei pressi di Villarboit, notava un'autovettura BMW di colore grigio metallizzato chiaro che, dopo averli sorpassati ad alta velocita, si fermava nei pressi di un furgone Fiat Scudo da cui scendeva un uomo, sui trent'anni circa, alto circa mt. 1,80, vestito con tuta di colore blu e con un casco scuro nelle mani, che saliva sulla medesima BMW; la stessa auto, poco dopo, sorpassava nuovamente la macchina su cui viaggiava il L. che, insospettito, prendeva il numero di targa della BMW;

8)- dagli accertamenti eseguiti emergeva che l'auto risultava intestata a P.S., madre dell'imputato D.G.;

- nel corso delle intercettazioni disposte emergeva in data 16.11.2008 che il D. riferiva all'interlocutore di essere diretto in Germania per acquistare un camion onde "quei soldi";

9)-dagli accertamenti dattiloscopici emergeva che l'impronta digitale trovata sul biglietto autostradale rinvenuto a bordo del furgone Fiat Scudo apparteneva all'attuale imputato E.G.;

10)-in data 04.09.2009 i carabinieri di Biella riferivano di avere ricevuto una segnalazione confidenziale secondo cui, nei giorni precedenti la rapina, in (OMISSIS)) era stata notata la presenza sospetta di tre uomini di origine napoletana nell'alloggio di tale S., ex guardia giurata della All System; il S. veniva identificato nell'attuale imputato B.S., coniugato con l'imputata L. A.G., ex dipendente Mondialpol;

11)- la fonte confidenziale veniva identificata in L.V. che confermava l'informazione sui tre uomini di origine napoletana, viaggianti su un'auto Stilo di colore verde chiaro, e che riconosceva uno dei tre nell'attuale imputato R.L.;

-il Ri.s. di Parma precisava che il confronto dell'immagine dell'autista della Fiat Stilo estrapolata dai videogrammi autostradali era compatibile con quella del R.L.;

12)- dalle intercettazioni ambientali disposte sui coniugi B., emergeva il coinvolgimento dei medesimi nella vicenda delittuosa, per alcuniriferimenti alla rapina, fra quali: -la precisazione della L. di avere visto nei pressi di un furgone uno degli uomini che avevano commesso la rapina vestito da carabiniere, di nome (OMISSIS), mentre: - il B. riferiva a tale F.T. particolari significativi della rapina indicando esplicitamente la guardia giurata, odierno imputato, Ci.Al. come complice nella commissione del reato;

13)-in data 06.0.2008 la PG sentiva la teste Ba.Al.

che aveva notato una Fiat Punto blu nella mattina della rapina nei luoghi in cui poi era stata ritrovata l'auto usata per l'azione delittuosa e che forniva gli elementi per un identikt somigliante all'odierno imputato P.G., poi indicato dalla medesima teste in sede di riconoscimento fotografico;

14)-in data 13.9.2008 il P. si recava in Abruzzo insieme all'odierno imputato C.P., il quale ultimo risultava (vedi nota: sovrintendente di PS S.I.) essere affetto da difficoltà respiratorie, con respiro affannoso, simile a quello con il quale era stato indicato uno dei rapinatori (vedi testi V., C., A., F., P. e R.) nonchè con fisico di mt. 1,60, affetto da obesità, simile alla descrizione del rapinatore con il respiro affannoso resa dai testi A. e F.;

15)-a questo punto venivano emesse ordinanze di custodia cautelare a carico dei predetti indagati;

-in sede di interrogatorio i coniugi B.- L. rendevano dichiarazioni auto ed etero accusatone: - ammettevano che la loro abitazione in (OMISSIS) era stata utilizzata come base di appoggio dagli autori materiali della rapina di (OMISSIS), giunti a bordo di una Fiat Stilo ed indicati come: R.L., tale A. o A. (dai medesimi riconosciuto nell'attuale imputato S.A.), e tale N. (dai medesimi riconosciuto nell'attuale imputato F.G., ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Campobasso);

-entrambi i coniugi riconoscevano nelle foto anche gli altri indagati già menzionati nonchè gli attuali imputati: D.R.S. e D.G.;

-la Corte di appello sottolinea (pag. 40) che il B. corroborava i riconoscimenti aggiungendo dei particolari significativi, qui - l'uso della Fiat Stilo di colore verde, segnalata più volte in relazione alla rapina;

-la circostanza che il P. era chiamato "(OMISSIS)";

-la circostanza che l' E. era ricordato come il ragazzo abbronzato;

-la circostanza che il C. era ricordato come (OMISSIS) il (OMISSIS);

-la circostanza che D.R. corrispondeva al S. indicato come titolare di un caseificio;

-la circostanza che M.C. era ricordato come (OMISSIS) normale, in contrapposizione con (OMISSIS) il (OMISSIS);

-la circostanza che il riconoscimento di D.G. era riscontrato dagli accertamenti sulla BMW usata dopo la rapina e che anche le altre particolarità segnalate dal B. venivano riscontrate essere corrispondenti alla realtà;

16)-anche il coimputato Ci. rendeva nei suoi interrogatori dichiarazioni auto ed etero accusatorie sostanzialmente coincidenti con quanto già accertato, fornendo così ulteriori riscontri agli elementi indiziari raccolti dagli investigatori e alle dichiarazioni dei coniugi B.- L.;

-in particolare, il Ci..

-ammetteva di avere concorso nella commissione della rapina mediante stretti rapporti con R.L. nei giorni precedenti il delitto ed anche nella mattina dell'azione delittuosa, nonchè mediante l'apertura delle porte;

-riconosceva fotograficamente: - R.L. e - S. A. come partecipanti alla rapina, nonchè; - F. per averlo visto in casa B. nei giorni precedenti la rapina allorchè aveva fissato la data dell'azione delittuosa insieme a R. e S., nonchè: - P. per averlo visto insieme a R. allorchè questi gli aveva consegnato il secondo congegno per l'apertura delle porte blindate, nonchè: - C. per averlo visto in Napoli, insieme a R. e S., allorchè aveva fornito spiegazioni relativamente al posizionamento delle telecamere dell'istituto di vigilanza, nonchè: - P. per averlo visto con R. in una occasione in cui si parlava di un possibile assalto ad un furgone blindato, nonchè:

- M. e - D.R. riferendo che si trattava di due dei rapinatori vestiti da carabinieri e precisando che proprio il M. era quello che gli aveva puntato contro la pistola in occasione della rapina;

-riferiva di avere appreso dal R. la partecipazione alla banda anche di un appartenente alla polizia di stato ( F.);

-precisava di avere visto alcuni dei partecipanti alla rapina durante i preparativi in casa B.;

-ammetteva di avere concorso con R.L. nella consumazione di altri furti in danno di esercizi commerciali descritti nell'imputazione dal capo -g) al capo -m);

17)-dalla circostanza del rinvenimento in Cinisello Balsamo del furgone sottratto alla All System emergevano ulteriori elementi di accusa anche a carico dell'odierno imputato P.R., elementi confermati dal rinvenimento, durante una perquisizione effettuata nella sua abitazione, di banconote dell'importo di Euro 42.500,00 alcune delle quali con timbri indicativi della provenienza dalla All System; -al riguardo la Corte di appello sottolinea che il P. era proprietario di un capannone sito in (OMISSIS), locato ad un cittadino cinese, circostanza cui aveva fatto riferimento la dichiarante L., che aveva sentito il F. riferire agli altri complici che i soldi della rapina erano andati in un capannone di Milano vicino ai capannoni dei cinesi; (pag. 44);

18)-anche il F., dinanzi a questi elementi e ad altri relativi al traffico telefonico della sua utenza cellulare, rendeva parziali ammissioni in sede di interrogatorio, menzionando di avere avuto rapporti con R.L.;

19)- la Corte di appello sottolinea che le dichiarazioni accusatorie sopra riportate venivano riscontrate anche da comparazioni di materiale biologico relativamente a M., D.R. e R., nonchè dalle ricognizioni di persona, ove la teste Ba. riconosceva P. e la teste L. riconosceva S. e R..

20)-Si tratta di una motivazione congrua perchè completa ed aderente agli elementi probatori acquisiti in giudizio, condotta mediante un percorso motivazionale che partendo dalla ricostruzione delle indagini individua singolarmente tutti gli imputati, con l'indicazione degli elementi da cui emerge il loro specifico coinvolgimento nell'azione delittuosa in esame;

-opportunamente la sentenza sottolinea come gli elementi probatori raccolti a carico di ciascuno degli imputati siano in realtà strettamente collegati tra loro, così da corroborarsi e riscontrarsi a vicenda e come si sia pervenuti alla individuazione dei singoli imputati attraverso il filo delle indagini che, egregiamente condotte, hanno consentito di individuare uno per volta gli imputati, sfruttando i collegamenti ed i contatti pregressi tra gli stessi.

21)-Va pertanto disatteso il tentativo di parcellizzazione dei vari elementi probatori, come effettuato dai ricorrenti, atteso che gli elementi di prova raccolti a carico degli imputati (indagini di PG, plurime chiamate in correità, testimonianze, intercettazioni, ricognizioni di persona, comparazioni biologiche, dattiloscopiche e somatiche, etc.) sono stati correttamene letti in una visone unitaria, ed atteso che anche gli elementi indiziari sono stati valutati mediante una considerazione unitaria e sintetica dei dati fattuali conosciuti, in modo da colmare le lacune che ciascuno degli elementi fatalmente porta con sè e che rappresentano, sul piano deduttivo, il limite dalla capacità del singolo fatto noto di dimostrare l'esistenza del fatto ignoto, in piena adesione ai principi espressi al riguardo dalla Giurisprudenza di legittimità.

(Cassazione penale, sez. 5^, 20/04/2006, n. 16493).

-In tale ottica risultano infondate le deduzioni difensive laddove, come ad esempio, nel caso di D.G. propongono censure limitatamente all'effettiva disponibilità della BMW segnalata nei circuiti televisivi dell'autostrada, trascurando di considerare che tale elemento era stato correttamene considerato dalla Corte territoriale in relazione al riconoscimento del medesimo D. ad opera dei coniugi B. (pag. 50) ovvero, sempre a titolo di esempio, come nel caso di P.R. le censure difensive riguardano la valenza probatoria da assegnare al ritrovamento presso l'abitazione di banconote provenienti dalla All System ritenuta di per sè equivoca, o come nel caso del C.,ove vengono proposte censure relativamente alla valenza incerta del tratto distintivo del respiro affannoso, trascurando di considerare che per entrambi i predetti le circostanze richiamate sono state considerate dalla Corte territoriale in relazione alla precisa chiamata in correità effettuata dal coimputato Ci. per il P. e dal Ci. e dal B. per il C., oltre agli altri elementi indiziari ed investigativi sopra elencati;

-In sostanza la Corte territoriale risulta avere compiuto una valutazione in fatto del tutto esente da illogicità manifesta, mentre i ricorrenti propongono ciascuno proprie valutazioni ed interpretazioni alternative delle medesime prove -sinteticamente riportate nella parte descrittiva- sottolineando singole censure che, però, sono inammissibili in questa sede, ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007. n. 12255.

22)- Tutti i ricorrenti censurano la sentenza per avere attribuito attendibilità alle dichiarazioni dei coimputati B. S., L.A. e Ci.Al., e sottolineano le incertezze ed i motivi di criticità ai loro riguardi, ma i motivi trascurano del tutto la motivazione impugnata che, lungi dal consistere in un giudizio affrettato, ha operato in piena osservanza dei principi affermati in sede di legittimità riguardo alla valutazione delle chiamate di correità (Cass. pen. sez. 6^, 09.03.2010 n. 14909) procedendo:

a)-in primo luogo, alla verifica della credibilità soggettiva dei dichiaranti, ritenuta positivamente atteso: -che (medesimi erano dediti ad attività lavorativa -che risultavano esenti da precedenti penali e da ragioni di malanimo nei confronti dei coimputati -che avevano deciso di collaborare immediatamente dopo il loro arresto;

b)-in secondo luogo, al controllo dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, ritenuta positivamente atteso: -che i medesimi avevano descritto gli eventi in maniera verosimile e coerente con le circostanze di tempo e di luogo risultanti dalle altre fonti di prova -che avevano ribadito con costanza le rispettive versioni ed accuse nei vari interrogatori e durane l'incidente probatorio;

c)-in terzo luogo, al controllo dei riscontri esterni ricavati sia dalla sostanziale convergenza delle chiamate in correità, sia dalla sostanziale coincidenza delle dichiarazioni accusatorie con gli altri elementi probatori ed indiziari sopra sinteticamente richiamati, come : -indagini di PG, -testimonianze, -intercettazioni, -ricognizioni di persona, -comparazioni biologiche, dattiloscopiche e somatiche, etc., in uno alla complessa e concatenata acquisizione delle prove nel corso delle indagini;

d)-dal complesso di questi elementi la Corte territoriale trae la convinzione, adeguatamente motivata, che i profili di criticità relativi: -alla attitudine criminosa dei coniugi B.- L., - alle incertezze dei dichiaranti, -al tentativo di sminuire gli importi dei corrispettivi loro spettanti per la collaborazione prestata, abbiano carattere marginale e comunque non decisivo, non riuscendo ad inficiare la complessiva valenza delle dichiarazioni dei predetti, sostanzialmente e corposamente riscontrate da una serie numerosa di elementi probatori raccolti a carico di ciascuno degli imputati, ivi compresi i riconoscimenti fotografici, nonostante le modalità non avvedute con cui sono state effettuate le operazioni di ricognizione;

e)-si tratta di una motivazione congrua atteso che i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie e, al riguardo la Corte di appello ha congruamente sottolineato: -la convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; -la mancanza di pregresse intese fraudolente, attesa l'immediatezza delle dichiarazioni; -la specificità delle dichiarazioni, attesa la loro specifica valenza individualizzante;

-al riguardo, non va dimenticato che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. (Cassazione penale, sez. 2^, 04/03/2008, n. 13473);

- invero, il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perchè un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento.

(Cassazione penale, sez. 5^, 17/09/2009, n. 2086) - quanto alle censure in diritto:

23)-Tutti i ricorrenti lamentano il mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona nel delitto di rapina ma i motivi non colgono nel segno in quanto trascurano di considerare la corretta motivazione della Corte territoriale che ha dedotto: -che nella specie il reato di sequestro di persona ha assunto una valenza autonoma atteso che i rapinatori, con la minaccia di una pistola, avevano legato singolarmente tutte le persone presenti nell'istituto così da rendere effettiva e totale la loro privazione della libertà, e:

-che tale condizione si era protratta non solo per il tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina ma anche per un apprezzabile tempo successivo, in quanto i malviventi, nell'uscire dall'istituto, avevano deliberatamente lasciato tutti i presenti ancora avvinti dai legacci, onde potere fuggire ed avere un lasso di tempo a disposizione per assicurarsi l'impunità, tanto che -secondo il racconto di D.- era intercorso un tempo di cinque minuti dall'uscita dei rapinatori prima che la guardia P. riuscisse a liberarsi dai lacci e a liberare i colleghi.

-La motivazione ora richiamata deve ritenersi congrua in fatto e del tutto aderente ai principi in diritto espressi della Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, che ha sottolineato come in tema di rapina, la privazione della libertà personale di un soggetto, attuata dall'agente dopo l'impossessamento violento (come nel caso - ove si è già dimostrata l'avvenuta consumazione del delitto principale) allo scopo di potersi allontanare più agevolmente dal luogo in cui essa è consumata, costituisce non già una condotta integrativa del delitto di rapina, bensì la figura delittuosa autonoma del sequestro di persona. (Cassazione penale, sez. 2^, 24.11.2011 n. 4986, -conforme: sez. 2^, 05.05.2009 n. 24837 ; sez. 1^, 06/12/1982).

- La privazione dell'altrui libertà acquista una valenza autonoma di reato quando si protragga anche dopo la consumazione della rapina perchè tale condizione della vittima resta priva del rapporto di funzionalità con l'esecuzione del delitto principale di rapina che, di per sè, è già perfezionato nei suoi elementi costitutivi con l'acquisizione e l'impossessamento del bene mediante violenza o minaccia;

-in tale situazione, la privazione della libertà della vittima, essendo successiva alla consumazione del delitto di rapina non è più funzionale all'esecuzione delitto principale ma, integra un "post-delictum" autonomo e diverso dalla rapina (ormai consumata) e finisce con il divenire funzionale ad altra attività illecita, quale; -il favorire la fuga dell'agente, ovvero: -la volontà di infierire contro la vittima, ed altro, così da determinare la consumazione autonoma del delitto di sequestro di persona.

24)-Ugualmente infondati risultanoi motivi relativi al mancato assorbimento dei delitti relativi alle armi nel delitto di rapina, proposto dai ricorrenti sulla scorta della considerazione che le armi erano state asportate dai rapinatori nella sede della ditta rapinata;

-al riguardo, la sentenza impugnata motiva implicitamente allorchè ritiene provato il concorso dei coniugi B. e L. nei medesimi delitti, osservando che i predetti vanno ritenuti corresponsabili a titolo di concorso morale con gli autori della rapina ed osservando altresì che la condanna per il delitto di porto di armi andava limitata alle armi sottratte nel corso della rapina, di cui al capo e), con esclusione dell'imputazione di cui al capo f) relativa ad una diversa pistola della cui esistenza non vi era prova certa perchè mai rinvenuta, (pag. 104-105).

-Si tratta di una motivazione aderente ai fatti di causa e del tutto condivisibile in punto di diritto, atteso che:

a)- nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi (e quindi del porto abusivo delle stesse) per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato. (Cassazione penale, sez. 2^, 29/10/1981);

b)-la circostanza aggravante speciale dell'uso dell'arma nel delitto di rapina non assorbe la circostanza aggravante comune del nesso teleologico in relazione ai reati connessi di detenzione o di porto illegale di armi, perchè essa non implica che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente. (Cassazione penale, sez. 2^, 30/10/2008, n. 44906).

c)-la circostanza aggravante ex art. 628 c.p., comma 3, n., non assorbe il delitto, separatamente contestato, di porto della stessa arma usata per la rapina in quanto le due fattispecie riguardano tutele diverse;

-invero, l'aggravante dell'uso dell'arma è prevista per sanzionare, sia la maggiore gravità della condotta criminosa diretta a rappresentare una situazione di fatto più pericolosa agli occhi della vittima nel momento in cui subisce la violenza o la minaccia e, sia la maggiore intensità del dolo dell'agente diretto a far credere tale realtà alla vittima stessa;

-mentre la norma sulle armi è diretta al controllo della detenzione e porto delle armi, a fini di ordine e sicurezza pubbliche sanziona chi proceda alla loro detenzione e porto senza le necessarie autorizzazioni;

d)-la situazione non muta nel caso che le armi siano state oggetto dell'azione delittuosa venendo asportate nel corso della rapina, atteso che tale circostanza non fa venire meno l'autonomia dei reati sulle armi, essendone comunque vietata la detenzione ed il porto, e sussistendo la piena consapevolezza da parte degli agenti della illegittimità della loro detenzione e porto;

-per la sussistenza del dolo previsto da tali reati non occorre l'intenzione di violare la legge penale, nè si esige la conoscenza dell'antigiuridicità del fatto, essendo sufficiente, tranne i casi di dolo specifico, che l'evento delittuoso sia previsto e voluto dal reo quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria.(Cassazione penale, sez. 1^, 30/10/1980); i reati in oggetto rivestono la qualità di reati di pericolo, per la cui punibilità è richiesto il dolo generico. (Cassazione penale, sez. un., 27/06/1987).

25)- Parimenti infondati risultano i motivi sulla mancanza dell'elemento soggettivo nel delitto di ricettazione e degli altri reati satellite, anche riguardo agli imputati che non hanno partecipato direttamente alla rapina, perchè anche in questo caso si trascura la motivazione impugnata, che ha sottolineato come la rapina in esame sia stata progettata fin nei minimi particolari, per come emerso dalle complesse indagini, sicchè non era ipotizzabile che i coniugi B., il D., il C. e gli altri complici, non fossero stati "informati delle modalità con cui l'azione delittuosa si sarebbe sviluppata e si siano accordati con i complici" per ogni aspetto della complessa e coordinata azione delittuosa, (pag. 107-139);

-Si tratta di una motivazione in fatto incensurabile in questa sede e conforme al principio per il quale la prova logica della responsabilità dell'imputato che derivi da un ragionamento corretto può essere legittimamente posta come caposaldo della sequenza indiziaria, laddove la suddetta responsabilità si presenti come l'unica realistica. (Cassazione penale, sez. 1^, 21/05/2008, n. 31456).

26)-Sulla scorta di tali principi risultano infondati anche i motivi relativi alla negata attenuante di cui all'art. 114 c.p., sollevati da alcuni ricorrenti (in particolare F.) atteso che la sentenza ha evidenziato la decisiva e paritaria partecipazione di tutti i correi nella realizzazione dell'evento finale, attraverso l'indicazione dei vari elementi probatori descritti nella ricostruzione del fatto e di cui si è dato conto nella prima parte;

-la sentenza impugnata ha inoltre aggiunto, per ciascuno degli imputati, un'attenta disamina delle singole condotte e degli specifici elementi probatori e indiziari a carico, tale da evidenziare per ciascuno la piena e decisiva partecipazione, idonea a giustificare il diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p.; per altro, in tema di motivazione della sentenza, deve escludersi che sussista l'obbligo di motivare il diniego di ciò che non è concedibile per il difetto di ogni presupposto, (Cassazione penale, sez. 6^, 15/11/1989) risultando, anche in questa sede, insufficienti le argomentazioni proposte ove ragguagliate agli elementi indicati nella sentenza impugnata; più specificamente, per il F., costituiti: -dalle risultanze del traffico telefonico, -dalla presenza del medesimo nei momenti decisivi per la preparazione della rapina, -dal possesso di parte del bottino, -dalle chiamate di correo, (pag. 156-158-159-160).

27)-Le censure sui vizi procedurali relativi: -alla illegittimità del decreto autorizzativo le intercettazioni del 05.0.2008 che sarebbe stato disposto sulla scorta solo di una denuncia anonima (ricorrente P.); -alla illegittimità dei riconoscimenti fotografici effettuati senza idonea descrizione fisica dei soggetti da riconoscere ovvero con descrizione dei tratti somatici difformi dalla realtà (ricorrente S.), risultano del tutto infondate:

a)-sia in fatto:

-perchè la sentenza precisa che il decreto autorizzativo delle intercettazioni sull'utenza del P. era fondato sui gravi indizi di reato desumibili dalle notizie di reato e dalle comunicazioni della Questura di Biella del 01.09.08 e 5.09.08 (pag.

164);

-perchè la sentenza precisa che i riconoscimenti fotografici sono stati confermati quasi totalmente in sede di incidente probatorio (pag. 49) nonchè dalla convergenza delle chiamate in correità; e:

b)- sia in diritto:

- perchè i ricorrenti dimenticano di avere chiesto il giudizio abbreviato, sicchè le eccezioni relative ad eventuali nullità relative non sono ammissibili.

- Invero, il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". -Ne consegue che, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, circostanza che non ricorre nella specie (anche nel caso di fondatezza delle suesposte eccezioni) avendo il giudice agito nell'ambito della prevista procedura. (Cassazione penale . sez. un. 21 giugno 2000. n. 16).

28)- Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche; atteso che al riguardo si è richiamata la gravità del fatto e la personalità degli imputati, specificandosi che l'enorme entità del bottino, la pericolosità dimostrata attraverso il ricorso alle armi, attraverso la partecipazione di molte persone e la meticolosa preparazione, costituivano elementi che impedivano di ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, e che i parziali risarcimenti, le modalità non cruente dell'azione e gli altri elementi favorevoli agli imputati, erano stati già considerati in sede di riconoscimento delle attenuanti generiche; in articolare, andavano tenuti presenti:

-per l' E., il C., il S., il M., il ruolo rimario rivestito anche nella consumazione materiale della rapina, tale da non consentire la prevalenza delle attenuanti nonostante: l'assenza di particolare violenza, le parziali ammissioni ( E.) e le parziali offerte risarcitorie ( C., S.), pur tenendo conto dei precedenti penali di alcuni;

( C., M.);

-per il F., P. G., P.. rilevava la partecipazione ad un'impresa delittuosa, caratterizzata dall'uso di armi, dall'impiego di molte persone, dal grave danno economico cagionato, dalla violazione degli obblighi di istituto ( F.), dai precedenti penali ( P.), tali da non consentire la prevalenza delle attenuanti, nonostante l'assenza di particolare violenza e l'assenza di precedenti penali ( F., D.,) mentre i precedenti penali sono ritenuti ostativi per il P.;

- per il Ci., che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625 bis c.p. in relazione ai furti di cui il medesimo si sarebbe autodenunciato, la Corte territoriale ha osservato con motivazione congrua ed esente da illogicità, che il contributo del medesimo non risultava completo, avendo consentito l'individuazione solo di due dei complici, tacendo sugli altri; si tratta di una motivazione in fatto, congruamente motivata e pertanto ineccepibile in questa sede di legittimità, restando di pertinenza del giudice di merito la verifica della completezza e congruità della collaborazione che la lettera dell'art. 625 bis c.p. richiede sia piena ed efficace; nè può ritenersi che la Corte del merito abbia trascurato tale circostanza a fini della determinazione della pena nel suo complesso, atteso che la particolare condotta processuale del ricorrente era stata già considerata nel senso di renderlo meritevole delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti proprio in virtù della sua collaborazione..

- Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio in generale e della concessione o del diniego, ovvero comparazione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, come nella specie.

- Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.

(Cassazione penale. ses. 4^, 04 luglio 2006, n. 32290.

29)- Deve ritenersi infondato anche il ricorso presentato ai fini degli interessi civili dalla parte civile All System nei confronti di C.A., atteso che la Corte di appello ha congniamente motivato in ordine all'assoluzione dall'imputazione di ricettazione di un sia pur notevole somma di denaro trovata nella sua abitazione, osservando che sebbene su alcune delle banconote figuravano annotazioni riconosciute come scritte di pugno da due impiegati della All System, tuttavia, non poteva ritenersi raggiunta la prova della provenienza di tale denaro dalla rapina in oggetto, per la sostanziale inattendibilità delle predette dichiarazioni;

-a parere della Corte territoriale tale inattendibilità derivava dal numero esiguo delle banconote individuate, -dalla natura estremamente semplice dei segni grafici segnalati, tali da non integrare alcuna specifica caratteristica, -da alcune contraddizioni in cui erano caduti i due predetti impiegati nell'effettuare riconoscimenti dei segni, - dalla irrilevanza degli altri elementi segnalati, quali: -la equivocità degli accertati contatti telefonici intervenuti tra il C. ed il P., e -la equivocità delle modalità di conservazione del denaro.

-Si tratta di valutazioni in fatto congrue perchè aderenti ai fatti di causa ed esenti da illogicità evidenti, sicchè le avverse considerazioni della ricorrente si risolvono in valutazioni alternative dei medesimi mezzi di prova, inammissibili in questa sede, ove la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.(Cassazione penale, sez. 4^ 12 giugno 2008, n. 35318).

30)- I ricorrenti D.R.S. e R.L., hanno formulato dichiarazioni di rinuncia al ricorso.

Alla dichiarazione di rinuncia al ricorso consegue la pronuncia di inammissibilità dello stesso, essendo venuto meno l'interesse della parte all'esame dei motivi proposti. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per giurisprudenza consolidata, consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ritenuta equa nella misura di Euro 1.000,00.

Segue il rigetto dei restanti ricorsi atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;

Ai sensi dell'art. 592, comma 1, e art. 616 c.p.p tutti gli imputati ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento.

Segue infine la condanna di tutti gli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile All System, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibili i ricorsi di D.R.S. e R.L.;

- Rigetta tutti gli altri ricorsi compreso quello della parte civile All System spa;

- Condanna tutti gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e D.R. e R. anche al pagamento ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

- Condanna tutti gli imputati ricorrenti alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile All System spa, spese che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Conclusione
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2012

Pubblicato in Assalti Caveau