TAR UMBRIA: SENTENZA -OMISSIS- procedura CIG -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- contro -OMISSIS- l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le aziende sanitarie della Regione Umbria

Martedì, 04 Marzo 2025 12:07

SENTENZA -OMISSIS- procedura CIG -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- contro -OMISSIS- l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le aziende sanitarie della Regione Umbria

Pubblicato il 28/02/2025
N. 00225/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2024 REG.RIC.

N. 00153/2024 REG.RIC.

N. 00154/2024 REG.RIC.

N. 00155/2024 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

*sul ricorso numero di registro generale 151 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-. (Già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- – -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Formichetti, Antonio Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

**sul ricorso numero di registro generale 153 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-. (Già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Formichetti, Antonio Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio 

***sul ricorso numero di registro generale 154 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-. (Già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- – -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Formichetti, Antonio Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; 

****sul ricorso numero di registro generale 155 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

-OMISSIS-. (Già -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- – -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Formichetti, Antonio Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio

per l'annullamento

* quanto al ricorso n. 151 del 2024:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della determinazione dell'Amministratore Unico di -OMISSIS- datata -OMISSIS- di approvazione dei verbali di verifica dell'anomalia, di esclusione del -OMISSIS- e -OMISSIS- e di aggiudicazione dell'appalto a -OMISSIS- (lotti 1, 2 e 3 - CIG -OMISSIS-, CIG -OMISSIS- e CIG -OMISSIS-); di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale con particolare riferimento: ai verbali di verifica della congruità delle offerte del -OMISSIS-, a tutti gli altri verbali delle sedute della Commissione di gara ed al documento istruttorio del -OMISSIS-, nonché del provvedimento del -OMISSIS- di parziale diniego istanza di accesso;

ed infine per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere copia delle richieste offerte tecniche dei partecipanti alla gara di appalto con conseguente ordine di esibizione dei documenti stessi ai sensi dell'art. 116 quarto comma c.p.a.;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il -OMISSIS-:

per l'annullamento

- della Determinazione dell'Amministratore Unico del -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore della controinteressata della “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le aziende sanitarie della Regione Umbria” nella parte in cui non ha disposto l'esclusione di -OMISSIS- - in proprio e quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo con -OMISSIS-;

- per quanto possa occorrere, della lex specialis, nella parte in cui ha consentito la partecipazione di

operatori – quali -OMISSIS-- sprovvisti dei requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 del Disciplinare di Gara e/o non ha previsto, quale causa ulteriore causa di esclusione, l'omessa allegazione di comprova dei requisiti professionali;

- per quanto possa occorrere, di tutti gli atti di gara, dei verbali e di ogni altro atto connesso e/o

consequenziale, ancorché non conosciuti in quanto lesivi e precisamente (nella parte in cui non escludono la ricorrente principale) di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il -OMISSIS- :

per l’annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari:

- della Determinazione dell’Amministratore Unico del -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 dell’aggiudicazione già disposta in favore della controinteressata nell’ambito della procedura aperta in oggetto, con riferimento ai lotti 1, 2 e 3, e dei relativi allegati, quali il Documento Istruttorio del -OMISSIS- e il Verbale degli esiti di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sugli aggiudicatari -OMISSIS-;

- della Determinazione dell’Amministratore Unico -OMISSIS- con la quale la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione del servizio (di cui ai Lotti nn. 1, 2 e 3) in favore della società -OMISSIS-e degli eventuali allegati;

- degli atti prodromici alla precedente determina, quali il Verbale del RUP de-OMISSIS- e il Documento Istruttorio dell’-OMISSIS-, nonché tutti i verbali di gara, ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, ed in particolare di tutti i verbali del Seggio di gara, del Rup e della Commissione giudicatrice;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 14\11\2024 :

per l’annullamento dei medesimi atti già fatti oggetto di impugnativa con i precedenti motivi aggiunti, unitamente alla comunicazione del -OMISSIS-, con la quale la stazione appaltante ha comunicato l'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta i-OMISSIS- in favore della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a far data dal -OMISSIS-, avendo concluso positivamente i controlli nei confronti dell'impresa aggiudicataria;

nonché, con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.;

e per la condanna di -OMISSIS- alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di -OMISSIS- , ovvero in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi da quest’ultima;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\12\2024 :

per l’annullamento, sotto ulteriori profili, degli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti depositati nei distinti ricorsi rubricati al R.G. n. 153, 154 e 155 del 2024;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-e da -OMISSIS- il 16\12\2024 :

del Verbale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, acquisito a seguito di accesso agli atti in data -OMISSIS-, con il quale la Stazione Appaltante ha concluso positivamente la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria -OMISSIS-, nonché dei relativi allegati;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3\1\2025 :

per l’annullamento:

- della nota del -OMISSIS- con la quale-OMISSIS- comunicava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta in favore di -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a far data dal -OMISSIS-, avendo concluso positivamente i controlli nei confronti dell'impresa aggiudicataria;

- del verbale del -OMISSIS- contenente gli esiti della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicataria;

- di ogni atto presupposto, inerente e/o conseguenziale e segnatamente del provvedimento del -OMISSIS- con il quale -OMISSIS- rigettava l'istanza di accesso presentata da -OMISSIS-;

**quanto al ricorso n. 153 del 2024:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione dell'Amministratore Unico del -OMISSIS-, pubblicata sul profilo di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS- della procedura aperta già oggetto di impugnazione nel ricorso 151/2024 con riferimento al Lotto 1;

- ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice;

- ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuale soccorso istruttorio in relazione alle dichiarazioni rese dalle Società controinteressate con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione, nonché di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione ovvero ha provveduto alla verifica di anomalia in capo alle Società controinteressate;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente,

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale si formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.;

e per la condanna di -OMISSIS- alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della -OMISSIS-, ovvero in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/4/2024:

per l’annullamento, sotto altri profili, dei medesimi atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso principale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/05/2024:

per l’annullamento, sotto ulteriori profili, dei medesimi atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso principale;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- -OMISSIS- il -OMISSIS-:

per l'annullamento:

- della Determinazione dell'Amministratore Unico del -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore della controinteressata della “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le aziende sanitarie della Regione Umbria” nella parte in cui non ha disposto l'esclusione di -OMISSIS- - in proprio e quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo con -OMISSIS-;

- per quanto possa occorrere, della lex specialis, nella parte in cui ha consentito la partecipazione di

operatori – quali -OMISSIS-- sprovvisti dei requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 del Disciplinare di Gara e/o non ha previsto, quale causa ulteriore causa di esclusione, l'omessa allegazione della comprova dei requisiti professionali;

- per quanto possa occorrere, di tutti gli atti di gara, dei verbali e di ogni altro atto connesso e/o

consequenziale, ancorché non conosciuto in quanto lesivi e precisamente nella parte in cui non escludono -OMISSIS-, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il -OMISSIS- :

per l’annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari:

- della Determinazione dell’Amministratore Unico del -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 dell’aggiudicazione già disposta in favore della -OMISSIS- nell’ambito della procedura aperta in oggetto, con riferimento al lotto 1, e dei relativi allegati, quali il Documento Istruttorio del -OMISSIS- e il Verbale degli esiti di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sugli aggiudicatari -OMISSIS-;

- della Determinazione dell’Amministratore Unico -OMISSIS- con la quale la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione del servizio di cui al Lotto 1 in favore della società -OMISSIS-e degli eventuali allegati;

- degli atti prodromici alla precedente determina quali il Verbale del RUP de-OMISSIS- e il Documento Istruttorio dell’-OMISSIS-, nonché tutti i verbali di gara, ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, ed in particolare di tutti i verbali del Seggio di gara, del Rup e della Commissione giudicatrice;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 14\11\2024 :

per l’annullamento dei medesimi atti già fatti oggetto di impugnativa con i precedenti motivi aggiunti, unitamente alla comunicazione del -OMISSIS-, con la quale la stazione appaltante ha comunicato l'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta i-OMISSIS- in favore della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a far data dal -OMISSIS-, avendo concluso positivamente i controlli nei confronti dell'impresa aggiudicataria;

nonche’ con riferimento al Lotto 1, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.;

e per la condanna di -OMISSIS- alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di -OMISSIS- , ovvero in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi da quest’ultima;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\12\2024 :

per l’annullamento, sotto ulteriori profili, degli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-e da -OMISSIS- il 16\12\2024 :

del Verbale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, acquisito a seguito di accesso agli atti in data -OMISSIS-, con il quale la Stazione Appaltante ha concluso positivamente la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria -OMISSIS-, nonché dei relativi allegati;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3\1\2025 :

per l’annullamento :

- della nota del -OMISSIS- con la quale -OMISSIS-comunicava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta in favore di -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a far data dal -OMISSIS-, avendo concluso positivamente i controlli nei confronti dell'impresa aggiudicataria;

- del verbale del -OMISSIS- contenente gli esiti della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicataria;

- di ogni atto presupposto, inerente e/o conseguenziale e segnatamente del provvedimento del -OMISSIS- con il quale -OMISSIS- rigettava l'istanza di accesso presentata da -OMISSIS-;

***quanto al ricorso n. 154 del 2024:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione dell'Amministratore Unico del -OMISSIS-, pubblicata sul profilo di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS- della procedura aperta già oggetto di impugnazione nel ricorso 151/2024 con riferimento al Lotto 2;

- ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice;

- ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuale soccorso istruttorio in relazione alle dichiarazioni rese dalle Società controinteressate con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione, nonché di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione ovvero ha provveduto alla verifica di anomalia in capo alle Società controinteressate;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente,

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale si formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.;

e per la condanna di -OMISSIS- alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della -OMISSIS-, ovvero in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/05/2024:

per l’annullamento, sotto ulteriori profili, dei medesimi atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso principale;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- -OMISSIS- il -OMISSIS-:

per l'annullamento:

- della Determinazione dell'Amministratore Unico del -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore della -OMISSIS-della “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le aziende sanitarie della Regione Umbria” nella parte in cui non ha disposto l'esclusione di -OMISSIS- - in proprio e quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo con -OMISSIS-;

- per quanto possa occorrere, della lex specialis, nella parte in cui ha consentito la partecipazione di

operatori – quali -OMISSIS-- sprovvisti dei requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 del Disciplinare di Gara e/o non ha previsto, quale causa ulteriore causa di esclusione, l'omessa allegazione della comprova dei requisiti professionali;

- per quanto possa occorrere, di tutti gli atti di gara, dei verbali e di ogni altro atto connesso e/o

consequenziale, ancorché non conosciuto in quanto lesivi e precisamente nella parte in cui non escludono -OMISSIS-, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il -OMISSIS- :

per l’annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari:

- della Determinazione dell’Amministratore Unico del -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 dell’aggiudicazione già disposta in favore della -OMISSIS- nell’ambito della procedura aperta in oggetto, con riferimento al lotto 1, e dei relativi allegati, quali il Documento Istruttorio del -OMISSIS- e il Verbale degli esiti di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sugli aggiudicatari -OMISSIS-;

- della Determinazione dell’Amministratore Unico -OMISSIS- con la quale la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione del servizio di cui al Lotto 2 in favore della società -OMISSIS-e degli eventuali allegati;

- degli atti prodromici alla precedente determina quali il Verbale del RUP de-OMISSIS- e il Documento Istruttorio dell’-OMISSIS-, nonché tutti i verbali di gara, ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, ed in particolare di tutti i verbali del Seggio di gara, del Rup e della Commissione giudicatrice;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 14\11\2024 :

per l’annullamento dei medesimi atti già fatti oggetto di impugnativa con i precedenti motivi aggiunti, unitamente alla comunicazione del -OMISSIS-, con la quale la stazione appaltante ha comunicato l'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta i-OMISSIS- in favore della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a far data dal -OMISSIS-, avendo concluso positivamente i controlli nei confronti dell'impresa aggiudicataria;

nonche’ con riferimento al Lotto 2, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.;

e per la condanna di -OMISSIS- alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di -OMISSIS- , ovvero in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi da quest’ultima;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\12\2024 :

per l’annullamento, sotto ulteriori profili, degli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-e da -OMISSIS- il 16\12\2024 :

del Verbale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, acquisito a seguito di accesso agli atti in data -OMISSIS-, con il quale la Stazione Appaltante ha concluso positivamente la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria -OMISSIS-, nonché dei relativi allegati;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3\1\2025 :

per l’annullamento:

- della nota del -OMISSIS- con la quale -OMISSIS-comunicava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta in favore di -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a far data dal -OMISSIS-, avendo concluso positivamente i controlli nei confronti dell'impresa aggiudicataria;

- del verbale del -OMISSIS- contenente gli esiti della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicataria;

- di ogni atto presupposto, inerente e/o conseguenziale e segnatamente del provvedimento del -OMISSIS- con il quale -OMISSIS- rigettava l'istanza di accesso presentata da -OMISSIS-;

****quanto al ricorso n. 155 del 2024:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione dell'Amministratore Unico del -OMISSIS-, pubblicata sul profilo di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore di -OMISSIS- della procedura aperta già oggetto di impugnazione nel ricorso 151/2024 con riferimento al Lotto 3;

- ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice;

- ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuale soccorso istruttorio in relazione alle dichiarazioni rese dalle Società controinteressate con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione, nonché di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione ovvero ha provveduto alla verifica di anomalia in capo alle Società controinteressate;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente,

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale si formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.;

e per la condanna di -OMISSIS- alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della -OMISSIS-, ovvero in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/4/2024:

per l’annullamento, sotto altri profili, dei medesimi atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso principale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/05/2024:

per l’annullamento, sotto ulteriori profili, dei medesimi atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso principale;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- -OMISSIS- il -OMISSIS-:

per l'annullamento:

- della Determinazione dell'Amministratore Unico del -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore della controinteressata della “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le aziende sanitarie della Regione Umbria” nella parte in cui non ha disposto l'esclusione di -OMISSIS- - in proprio e quale Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo con -OMISSIS-;

- per quanto possa occorrere, della lex specialis, nella parte in cui ha consentito la partecipazione di

operatori – quali -OMISSIS-- sprovvisti dei requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 del Disciplinare di Gara e/o non ha previsto, quale causa ulteriore causa di esclusione, l'omessa allegazione della comprova dei requisiti professionali;

- per quanto possa occorrere, di tutti gli atti di gara, dei verbali e di ogni altro atto connesso e/o

consequenziale, ancorché non conosciuto in quanto lesivi e precisamente nella parte in cui non escludono -OMISSIS-, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il -OMISSIS- :

per l’annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari:

- della Determinazione dell’Amministratore Unico del -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 dell’aggiudicazione già disposta in favore della -OMISSIS- nell’ambito della procedura aperta in oggetto, con riferimento al lotto 1, e dei relativi allegati, quali il Documento Istruttorio del -OMISSIS- e il Verbale degli esiti di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sugli aggiudicatari -OMISSIS-;

- della Determinazione dell’Amministratore Unico -OMISSIS- con la quale la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione del servizio di cui al Lotto 1 in favore della società -OMISSIS-e degli eventuali allegati;

- degli atti prodromici alla precedente determina quali il Verbale del RUP de-OMISSIS- e il Documento Istruttorio dell’-OMISSIS-, nonché tutti i verbali di gara, ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, ed in particolare di tutti i verbali del Seggio di gara, del Rup e della Commissione giudicatrice;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 14\11\2024 :

per l’annullamento dei medesimi atti già fatti oggetto di impugnativa con i precedenti motivi aggiunti, unitamente alla comunicazione del -OMISSIS-, con la quale la stazione appaltante ha comunicato l'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta i-OMISSIS- in favore della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a far data dal -OMISSIS-, avendo concluso positivamente i controlli nei confronti dell'impresa aggiudicataria;

nonche’ con riferimento al Lotto 3, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.;

e per la condanna di -OMISSIS- alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore di -OMISSIS- , ovvero in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi da quest’ultima;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\12\2024 :

per l’annullamento, sotto ulteriori profili, degli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-e da -OMISSIS- il 16\12\2024 :

del Verbale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, acquisito a seguito di accesso agli atti in data -OMISSIS-, con il quale la Stazione Appaltante ha concluso positivamente la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria -OMISSIS-, nonché dei relativi allegati;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3\1\2025 :

per l’annullamento:

- della nota del -OMISSIS- con la quale -OMISSIS-comunicava l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta in favore di -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, a far data dal -OMISSIS-, avendo concluso positivamente i controlli nei confronti dell'impresa aggiudicataria;

- del verbale del -OMISSIS- contenente gli esiti della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicataria;

- di ogni atto presupposto, inerente e/o conseguenziale e segnatamente del provvedimento del -OMISSIS- con il quale -OMISSIS- rigettava l'istanza di accesso presentata da -OMISSIS-;

 

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-., di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con Determinazione di -OMISSIS- n. -OMISSIS- è stata indetta la “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria” da svolgersi con modalità telematiche, per la durata di 48 mesi rinnovabili per altri 24. La procedura si articolava in tre lotti: il primo, del valore pari ad € -OMISSIS- IVA esclusa, concerneva il “Servizio di vigilanza armata e non armata per l'-OMISSIS-, per la -OMISSIS- e per -OMISSIS-”; il secondo, pari ad € -OMISSIS- IVA esclusa, riguardava il “Servizio di vigilanza armata e non armata per la -OMISSIS-”; infine il terzo, del valore di € -OMISSIS- IVA esclusa, si riferiva al “Servizio di vigilanza armata e non armata per l'-OMISSIS-”.

2. All’esito dell’apertura delle offerte economiche la graduatoria era la seguente: prima classificata -OMISSIS-, seguivano il Rti costituendo con mandataria -OMISSIS-, quindi -OMISSIS-, a seguire il RTi con mandataria-OMISSIS-, ed infine -OMISSIS-.

3. In sede di operazioni di verifica dell’anomalia, svoltesi il -OMISSIS-, la seconda classificata -OMISSIS- è stata esclusa per tutti e tre i lotti per la mancata separata indicazione in sede di offerta economica dei costi della manodopera, oltre che per l’incongruità dell’offerta sotto ulteriori profili; allo stesso modo sono state escluse per analoghe ragioni anche la prima classificata in tutti e 3 i lotti e la quarta classificata -OMISSIS- limitatamente al solo lotto 2. Rimanevano quindi in gara, nell’ordine, per i lotti 1 e 3 -OMISSIS- , -OMISSIS- e-OMISSIS-, mentre per il lotto 2 soltanto -OMISSIS- e-OMISSIS-.

4. Con Determinazione di -OMISSIS- del -OMISSIS- è stato approvato il documento istruttorio ed i relativi allegati, rendendo definitiva l’esclusione delle tre offerenti sopra indicate, ed è stata disposta l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- per tutti e tre i lotti.

5. Con il ricorso rubricato al n. 151/2024, notificato il 25 marzo 2024, -OMISSIS- (di qui in seguito solo -OMISSIS-) ha impugnato la propria esclusione e l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- per tutti e tre i lotti, articolando i motivi di impugnazione in tre gruppi.

5.1. Con il primo gruppo di motivi si sono spiegate due censure a carattere demolitorio dell’intera procedura, e segnatamente:

- la violazione dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 9 della lex specialis di gara, nella parte in cui la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione senza chiedere il rinnovo della garanzia provvisoria (che a tale data era scaduta, essendo trascorsi più di 365 giorni dal termine della presentazione delle offerte) neppure all'aggiudicataria;

- la violazione dell’art. 8 del disciplinare telematico di gara, in quanto l’Amministrazione non aveva mai dato comunicazione alle offerenti delle date in cui si sarebbero tenute le sedute di gara, di fatto violando il principio di pubblicità delle sedute e il relativo diritto degli interessati a parteciparvi.

5.2. Con il secondo gruppo di motivi -OMISSIS- ha contestato la propria esclusione da gara, come visto disposta per due autonome ragioni, ovvero la mancata indicazione specifica dei costi della manodopera, oltre alla ritenuta incongruità dell’offerta.

5.2.1. Quanto alla mancata separata indicazione dei costi della manodopera, la ricorrente deduce che il relativo obbligo di legge non era riprodotto nel bando di gara, il modulo messo a disposizione dalla stazione appaltante non prevedeva lo spazio “fisico” per inserire tale dato ed inoltre all’art. 16 del disciplinare si prevedeva la facoltà di specificare le singole voci di prezzo in sede di verifica di anomalia, così ingenerando nei concorrenti il legittimo affidamento circa la facoltà di precisare i costi della manodopera anche in sede di giustificativi nel giudizio di anomalia o mediante soccorso istruttorio.

5.2.2. In merito invece al giudizio di ritenuta anomalia della propria offerta, -OMISSIS- contesta il difetto di motivazione rispetto alle giustificazioni presentate, e nello specifico:

- quanto al costo medio orario del lavoro riscontrato inferiore alle tabelle ministeriali di riferimento, innanzitutto deduce che tali importi non sono inderogabili in assoluto come quelli dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, ma vanno valutati ai fini della verifica di anomali, ed inoltre l’offerente era in grado di raggiungere tali importi in ragione di economie di scala derivanti dalla prestazione del servizio con modalità standardizzate e informatizzate, oltre alla fruizione di contribuiti INPS in misura ridotta e di premi INAIL inferiori al tasso medio;

- quanto alla riduzione, in termini di ore annue non lavorate, inferiore di circa il 50% rispetto al totale delle ore non lavorate previsto dalle Tabelle ministeriali, l’Amministrazione non considerava che il costo sostenuto per le assenze dei lavoratori per maternità, malattie ed infortuni solo in parte è coperto dal datore di lavoro, e per la restante parte è sostenuto dall’INPS e dall’INAIL;

- il lavoro straordinario sarebbe un legittimo strumento di gestione aziendale anche ordinaria, che può essere utilizzato per abbattere il costo orario del lavoro per ciascun dipendente.

5.3. Con il terzo gruppo di motivi -OMISSIS- censura l’aggiudicazione adottata in favore di -OMISSIS- , che avrebbe dovuto essere esclusa per incongruità della sua offerta economica sotto i seguenti profili:

- -OMISSIS- non aveva considerato che -OMISSIS- vi sarebbe stato il rinnovo del CCNL di settore, con conseguenti aumenti dei costi del lavoro non coperti dagli aumenti prudenziali già previsti dall’aggiudicataria;

- l’offerta di -OMISSIS- non terrebbe conto del fatto che oltre ai servizi di piantonamento sono necessarie ore ulteriori di servizio per la vigilanza ispettiva, le ronde ispettive e il collegamento allarme h24;

- non sono considerati gli aumenti dei costi del lavoro previsti dai contratti integrativi territoriali.

5.4. In allegato al ricorso è stata altresì proposta domanda di accesso all’offerta dell’aggiudicataria, sinora negata in ragione dell’avvenuta esclusione della ricorrente, da cui deriverebbe il difetto di interesse all’ostensione. Peraltro, da informazioni apprese su di una testata online, l’aggiudicataria si sarebbe resa responsabile di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, da cui discenderebbe l’obbligo di revocare l'aggiudicazione.

6. Si sono costituite in giudizio sia -OMISSIS- che la controinteressata, che hanno spiegato difese sostanzialmente conformi. In particolare è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso cumulativo per tutti e tre i lotti, per mancanza di connessione oggettiva tra gli atti impugnati.

Sul primo gruppo di censure si è dedotto che:

- sia l’art. 93 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 che la Delibera ANAC n. 125 del 12.02.2020 chiariscono che spetta alla stazione appaltante la facoltà di richiedere il rinnovo della garanzia provvisoria, cui l’aggiudicatario potrà aderire, rinnovando la garanzia ovvero potrà sciogliersi dal vincolo “recedendo” dalla stipula: nel caso di specie, peraltro, con nota del -OMISSIS- l’aggiudicataria si sarebbe impegnata a mantenere la validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni, per cui nulla quaestio;

- ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare di gara, tutte le sedute di gara si sarebbero svolte in modalità telematica, dunque la mancata convocazione delle offerenti per le sedute di gara era espressamente prevista in sede di lex specialis.

Quanto all’omessa indicazione dei costi della manodopera -OMISSIS- ha confermato la legittimità dell’esclusione della ricorrente, giacchè il modello di offerta economica era semplicemente uno strumento di facilitazione, peraltro modificabile da parte dei concorrenti (tanto è vero che due delle cinque offerenti hanno presentato offerta regolare): quindi da tale circostanza non poteva sorgere alcun legittimo affidamento circa l’integrabilità dei costi della manodopera in un secondo momento. In merito alla ritenuta incongruità dell’offerta della ricorrente (peraltro valutazione connotata da discrezionalità tecnica e quindi sindacabile entro i ristretti limiti dell’illogicità e del travisamento del fatto) -OMISSIS- non corredava le proprie giustificazioni con documenti a comprova, e quindi le osservazioni non potevano essere accolte; d’altro canto la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria sarebbe dimostrata dal fatto che la sua offerta economica è notevolmente superiore a quella della ricorrente.

7. Con separati ricorsi per ciascun lotto rubricati rispettivamente al numero 153/24, 154/24 e 155/24 e notificati il 22 marzo 2024, l’originaria quinta graduata -OMISSIS- ha impugnato l’aggiudicazione intervenuta in favore di -OMISSIS- , e più in generale lo svolgimento della gara, sotto plurimi profili.

7.1. Violazione dell’art. 80 del D.lgs. 50 del 2016: l’attuale aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione di gravi violazioni fiscali suscettibili di incidere sulla sua affidabilità ed emerse dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Roma in data -OMISSIS-, in virtù delle quali essa era già stata esclusa da alcune procedure di gara.

7.2. Violazione del già richiamato art. 80 sotto altro profilo, violazione del principio del cd. clare loqui, in considerazione del fatto che l’aggiudicataria nel DGUE avrebbe falsamente dichiarato di avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

7.3. In via prudenziale-OMISSIS- ha dedotto altresì di aver diritto all’ostensione, non ancora consentita, della documentazione inerente l’offerta tecnica e i relativi giustificativi dell’aggiudicataria.

7.4. Con un quarto ed un quinto motivo, spiegati limitatamente ai lotti 1 e 3 (dato che nel lotto 2 la predetta offerente era già stata esclusa)-OMISSIS- contesta la mancata esclusione della quarta graduata (che quindi la precedeva in graduatoria) -OMISSIS- mandataria dell’omonimo RTi in ragione dell’omessa indicazione dei costi della manodopera oltrechè in ragione della sospetta anomalia dell’offerta in virtù di una serie di irregolarità riscontrate dalla stazione appaltante ma alle quali non era stato riconosciuto carattere escludente.

8. Con un primo atto di motivi aggiunti notificato il -OMISSIS- solo nei ricorsi n. 153/24 e n. 155/24 (ovvero limitatamente ai lotti 1 e 3)-OMISSIS- ha ampliato i motivi di ricorso già spiegati a sostegno della necessaria esclusione di -OMISSIS-, e ha addotto nuove ragioni inerenti il mancato rispetto dei livelli minimi retributivi applicabili.

9. Con un secondo atto di motivi aggiunti notificato -OMISSIS- per tutti i lotti, -OMISSIS- ha contestato nuovamente l’aggiudicazione intervenuta in favore di -OMISSIS-, ampliando le censure circa la mancanza dei requisiti di ordine generale in ragione di ulteriori gravi irregolarità fiscali che sussisterebbero in capo all’aggiudicataria, e di cui la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza a seguito della certificazione dell’Agenzia delle Entrate del -OMISSIS-, conosciuta-OMISSIS- a seguito del deposito documentale operato in altra causa.

10. Contemporaneamente-OMISSIS- ha notificato e depositato intervento ad opponendum nel ricorso 151/2024, diretto a confutare la fondatezza dell’impugnativa di -OMISSIS-.

11. L’aggiudicataria -OMISSIS- il -OMISSIS- ha notificato in tutti i giudizi identico ricorso incidentale diretto a sorreggere, da un lato, la correttezza dell’esclusione di -OMISSIS- anche sulla base di ulteriori motivi e, dall’altro lato, la necessaria esclusione del RTi ricorrente nel giudizio n. 151/24 altresì in quanto la mandante -OMISSIS- sarebbe ulteriormente carente dei requisiti di idoneità morale. Segnatamente:

- -OMISSIS- non avrebbe dimostrato il possesso della licenza prefettizia necessaria ex art. 134 del TULPS per l’espletamento del servizio di vigilanza armata (licenza che deve essere posseduta per tutte le province in cui si svolgerà il servizio alla data di presentazione dell’offerta, o comunque entro la medesima data l’offerente deve dimostrare di aver notificato alla prefettura competente l’estensione per le province mancanti);

- la medesima offerente avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata specificazione dei costi della manodopera già in sede di valutazione delle offerte economiche e non in sede di verifica di anomalia, perché tale inversione procedimentale avrebbe consentito l’ingresso in graduatoria di offerenti non legittimate, falsando quindi i parametri per il calcolo dei ribassi consentiti; peraltro la suddetta offerta era assolutamente insostenibile, dato che le carenze riscontrate dalla stazione appaltante erano idonee ad elidere l’utile realizzando un‘offerta sostanzialmente in perdita;

- il RTi con mandataria -OMISSIS- avrebbe dovuto essere escluso altresi perché la mandante -OMISSIS- non avrebbe dichiarato l’esistenza di alcune gravi violazioni fiscali.

12. Medio tempore, anche a seguito delle informazioni assunte informalmente tramite le impugnative proposte nei presenti giudizi, -OMISSIS- ha avviato una ulteriore verifica dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicataria -OMISSIS- : dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate di Roma, sono emerse 22 violazioni fiscali non definitivamente accertate, di cui l’aggiudicataria non aveva fatto menzione nel DGUE, e in riferimento alle quali la Stazione Appaltante con nota prot. n. -OMISSIS- ha richiesto di riferire le ragioni per cui tali irregolarità non risultavano regolarmente segnalate, ed inoltre di specificare per ciascuna delle posizioni le date in cui sono state formulate le istanze di rateizzazione, quelle di rottamazione, le impugnative nonché ogni altra iniziativa avviata dall’operatore economico per evitare il consolidamento delle irregolarità fiscali, chiarendo altresì per ciascuna di esse se erano state effettuate prima o dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

13. -OMISSIS- ha risposto in -OMISSIS- allegando una relazione in cui ha specificato le ragioni di mancata rilevanza quale grave violazione di ciascuna delle fattispecie contestate; a seguito di ulteriore richiesta del Rup, in data -OMISSIS- l’aggiudicataria ha presentato una tabella con gli importi dei tributi dovuti e le relative sanzioni per ciascuna violazione. Nel verbale degli esiti della verifica -OMISSIS- il Rup ha osservato che:

- l’offerente “non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla omessa indicazione, all’interno del DGUE depositato in gara, dei carichi pendenti di natura tributaria in palese violazione del principio del clare loqui, in particolare trascurando di fornire alcuna argomentazione a sostegno del comportamento palesemente omissivo attraverso il quale ha reiteratamente evitato di comunicare in due successive dichiarazioni (DGUE del -OMISSIS- e DGUE del -OMISSIS-) di evidenziare la sussistenza a proprio carico di ben 22 violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale;

- L’obbligo di clare loqui, è munito di espressa sanctio iuris per il tramite dell’art. 80, comma 5, lett.f-bis) d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto (…) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere” .

- La giurisprudenza costante evidenzia che la violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il “grave illecito professionale” endoprocedurale, indicato, nell’elencazione esemplificativa delle cause di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50/2016 come “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; III, 23 agosto 2018, n. 5040; CdS, sez. V, sentenza n. 2511, 17 aprile 2019);

- quanto alla valutazione della possibile esclusione dell’Operatore Economico con pendenze fiscali non definitivamente accertate: “Nel caso di specie come si evince dalla documentazione trasmessa dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS- (tabella Allegato 2) ricorre sicuramente il presupposto della gravità, poiché l'inottemperanza tributaria complessiva non definitivamente accertata corrisponde ad Euro -OMISSIS- che, oltre a essere un importo superiore alla soglia minima di rilevanza fissata dalla norma in misura pari a Euro -OMISSIS-, inoltre è di gran lunga eccedente il 10% del valore dell'appalto per 48 mesi corrispondente in Euro -OMISSIS-.

Nel caso di specie sussistono altresì i presupposti affinché la stazione appaltante, in considerazione della violazione degli obblighi informativi sopra richiamati in ordine alla posizione di regolarità fiscale può legittimamente disporre l’esclusione del concorrente anche in considerazione del fatto che l’omissione dichiarativa riguarda fatti che incidono evidentemente sull’affidabilità professionale o sull’integrità dell’operatore, minando la relazione di fiducia venutasi a creare in seguito alla partecipazione alla gara”.

14. Sulla base di tali considerazioni, con Determinazione dell’Amministratore Unico di -OMISSIS- del -OMISSIS-, all’esito della verifica dei requisiti, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della -OMISSIS-, con il conseguente annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990 dell’aggiudicazione precedentemente dichiarata in favore della stessa; con la successiva determinazione dell’Amministratore Unico -OMISSIS- -OMISSIS- ha disposto l’esclusione da gara del RTI con mandataria -OMISSIS- - relativamente ai lotti 1 e 3 - per la mancata separata indicazione dei costi della manodopera, e l’aggiudicazione del servizio di vigilanza in oggetto per tutti e 3 i lotti in favore di-OMISSIS-.

15. Tutti i giudizi sono stati originariamente chiamati all’udienza in camera di consiglio del-OMISSIS- per la trattazione della domanda cautelare, che è stata però rinviata, su accordo delle parti, una prima volta al -OMISSIS-, quindi al -OMISSIS- ed infine al -OMISSIS- in ragione della necessità per la stazione appaltante di concludere la verifica del possesso dei requisiti in capo alla precedente aggiudicataria; con memoria del 17 luglio 2024-OMISSIS- ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, stante l’intervenuta aggiudicazione in suo favore. All’udienza in camera di consiglio del -OMISSIS- il difensore di-OMISSIS- ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi proposti nei giudizi n. 153, 154 e 155 del 2024 ed ai relativi motivi aggiunti, chiedendo l’estinzione dei giudizi o, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero l’improcedibilità; si sono opposti sia il difensore di -OMISSIS- che di -OMISSIS-, segnalando che erano in corso di notifica motivi aggiunti avverso la nuova aggiudicazione.

16. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- questo Tribunale ha riunito i ricorsi rinviando la trattazione al -OMISSIS-.

17. Con un primo atto di motivi aggiunti notificato il -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la propria esclusione e la nuova aggiudicazione in favore dell’originaria quinta graduata-OMISSIS-, articolando due gruppi di motivi.

17.1. Con il primo motivo -OMISSIS- denuncia il difetto di motivazione e di istruttoria da cui sarebbe inficiato il provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti per la presenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. Innanzitutto non corrisponderebbe al vero che l’offerente avrebbe omesso di fornire le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante in sede procedimentale, inoltre le singole fattispecie non rilevavano quali violazioni fiscali e quindi non avrebbero dovuto essere dichiarate perché alla data della presentazione delle offerte erano state rateizzate o erano in ammortamento o impugnate, dunque il giudizio di non integrità/inaffidabilità emesso dalla stazione appaltante era travisato, tanto è vero che le stesse fattispecie sono state ritenute non rilevanti ai fini espulsivi in molte altre omologhe gare; inoltre il giudizio di inaffidabilità del concorrente è stato operato con riguardo non alle violazioni fiscali, ma all’omissione di dichiarazioni, che invece non erano obbligatorie.

17.2. Con il secondo motivo l’originaria aggiudicataria sostiene che-OMISSIS- andava esclusa perché innanzitutto era carente della prescritta licenza prefettizia e nel DGUE aveva dichiarato di non essersi resa colpevole di illeciti professionali, anche se poi nell’allegata relazione dava atto (seppure in maniera incompleta e parziale) di una serie di esclusioni cagionate da precedenti illeciti professionali, omettendo di riferire che molte di quelle che si affermavano impugnate erano state in realtà già definite in senso negativo per la nuova aggiudicataria: ciò poteva costituire motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettere c), c bis) ed f bis) del D.lgs. 50 del 2016.

Inoltre-OMISSIS- avrebbe omesso di dichiarare che -OMISSIS- sarebbe stata fatta oggetto di Commissariamento per ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, per accuse di caporalato. Infine la medesima offerente avrebbe omesso di presentare in allegato all’offerta tecnica il progetto di riassorbimento del personale, imposto a pena di esclusione all’art. 15 del disciplinare di gara.

18. Nel frattempo il RUP ha dato atto di aver concluso positivamente la verifica del possesso dei requisiti in capo a-OMISSIS- e di poter dichiarare definitivamente efficace l’aggiudicazione disposta in suo favore, come da verbale del -OMISSIS-, comunicato alle altre offerenti il -OMISSIS-. In particolare la stazione appaltante ha esaminato le tre iscrizioni nel casellario ANAC a carico di-OMISSIS- per precedenti inadempimenti contrattuali fatti oggetto di altrettante impugnative tuttora pendenti, ed ha altresì considerato le 5 violazioni fiscali non definitivamente accertate - di cui una sola superava la soglia di gravità in relazione all’importo dell’appalto, di importo complessivo pari ad € -OMISSIS- ed al momento della verifica integralmente versata- . -OMISSIS- ha ritenuto entrambi tali elementi insuscettibili di rilievo ai fini espulsivi.

19. Avverso il provvedimento di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in favore di-OMISSIS- è insorta -OMISSIS- con il secondo atto di motivi aggiunti, notificato-OMISSIS- e recante due ulteriori motivi di impugnazione.

19.1. Con il primo l’originaria aggiudicataria ribadisce l’illegittimità della propria esclusione, già gravata con il primo atto di motivi aggiunti, segnalando altresì che in una gara analoga la stessa -OMISSIS- aveva ritenuto le medesime violazioni fiscali non idonee a determinare l’esclusione di -OMISSIS- , che infatti era risultata aggiudicataria del servizio in data -OMISSIS-.

19.2. Con il secondo motivo si è contestata nuovamente l’aggiudicazione disposta in favore di-OMISSIS-, invitando la stazione appaltante a soprassedere dalla stipula del contratto in quanto sarebbero emerse nuove vicende ostative a carico della neo aggiudicataria, la quale sarebbe stata sottoposta a controllo giudizio da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e due dei suoi amministratori sarebbero stati colpiti da misure cautelari interdittive secondo articoli di giornale; all’uopo produceva altresì la sentenza n. -OMISSIS- del Tar Calabria Catanzaro (oscurata per motivi di privacy) che avrebbe accolto il ricorso avverso la mancata esclusione di-OMISSIS- per la mancata menzione di violazioni in materia previdenziale che avevano altresì dato luogo a plurimi verbali di accertamento dell’Ispettorato territoriale di Avellino fatti oggetto di apposite impugnazioni tuttora pendenti. Di tali fatti -OMISSIS- faceva espressa menzione in due successive diffide alla -OMISSIS-, recanti rispettivamente le date -OMISSIS- e successivamente del -OMISSIS-, senza ottenere alcun effetto da parte della stazione appaltante.

20. La nuova aggiudicataria-OMISSIS- con motivi aggiunti notificati il -OMISSIS- ha introdotto nuove ragioni a sostegno della già disposta esclusione di -OMISSIS-, in riferimento a fatti acclarati soltanto successivamente all’aggiudicazione disposta in suo favore, da cui discenderebbe la carenza dei requisiti di ordine generale in capo a detta offerente.

20.1. Con un primo motivo si è dedotto che la stazione appaltante avrebbe dovuto operare la verifica del possesso dei requisiti di moralità di -OMISSIS- quale affittuaria (in virtù di contratto stipulato il -OMISSIS- ma poi divenuto efficace solo il -OMISSIS- successivo, allorchè si verificava la condizione sospensiva per cui Verux otteneva la necessaria licenza prefettizia) del ramo di azienda di -OMISSIS- in cui è compreso l’appalto in oggetto: il principio di continuità nel possesso dei requisiti di ordine generale impone infatti che i relativi controlli siano svolti in caso di vicende dell’aggiudicatario che coinvolgono altri soggetti, quindi in tal caso i controlli avrebbero dovuto riguardare non solo l’affittante di azienda ma anche l’affittuaria.

20.2. Con un secondo motivo si sostiene che -OMISSIS- sarebbe altresì incorsa in gravi violazioni previdenziali in ragione del mancato pagamento dei contributi ai propri dipendenti (tramite mancato riversamento degli importi trattenuti sulle retribuzioni all’Ente bilaterale di categoria) per un importo di circa -OMISSIS- all’anno, con il conseguente mancato rilascio della certificazione liberatoria che attesta l’ottemperanza delle disposizioni contrattuali di cui all’articolo 6, 7 e 8 del CCNL di settore e perdita del requisito di ordine generale sotto tale profilo.

21. Con un terzo atto di motivi aggiunti notificati il -OMISSIS-, -OMISSIS- censura nuovamente il verbale di positiva verifica del possesso dei requisiti in capo a-OMISSIS-, asserendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto ritenere l’aggiudicataria carente dei requisiti in ragione delle tre annotazioni Anac inerenti altrettante vicende di gravi illeciti professionali, dichiarate genericamente da quest’ultima, e soprattutto affermando che sulle stesse permanevano contenziosi pendenti, mentre invece alla data della verifica essi si erano tutti conclusi negativamente per l’offerente, che ometteva di chiarirlo, incorrendo così in gravi infedeltà dichiarative. Inoltre la stazione appaltante non poteva limitarsi a dare atto dell’esistenza di tali pregresse vicende semplicemente ritenendole “non ostative all’aggiudicazione” bensì avrebbe dovuto espressamente motivare le ragioni di tale scelta, imponendosi una congrua motivazione non soltanto in caso di determinazione espulsiva ma comunque anche nel caso di permanenza in gara.

22. Infine con atto di motivi aggiunti notificati il -OMISSIS- anche -OMISSIS- ha gravato la positiva verifica del possesso dei requisiti in capo a-OMISSIS-, premettendo che il verbale del -OMISSIS- veniva da costei conosciuto in data -OMISSIS- senza allegati e solo all’esito della produzione in giudizio da parte di -OMISSIS-, quindi la predetta impugnativa doveva ritenersi tempestiva.

22.1. Con un primo motivo di censura -OMISSIS- asserisce il difetto di motivazione circa la valutazione della stazione appaltante di mantenere in gara-OMISSIS- nonostante i gravi illeciti professionali emergenti dalle tre annotazioni Anac erroneamente ritenute vicende ancora sub iudice (anche a seguito delle dichiarazioni fuorvianti di-OMISSIS-) ed invece conclusesi negativamente per la stazione appaltante.

22.2. Sotto un secondo profilo-OMISSIS- si sarebbe resa colpevole di dichiarazioni non veritiere laddove ha dichiarato di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro laddove invece dai verbali dell’accertamento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino (menzionati nel provvedimento Consip prot. n. -OMISSIS- di esclusione, da cui era scaturita la prima annotazione sul casellario ANAC) emerge che-OMISSIS- è incorsa in numerose violazioni lavoristiche, tra cui la mancata fruizione delle ferie nella misura minima prevista per legge per gli anni -OMISSIS-, nei confronti dell’intero personale della sede di Avellino, omesso e/o ritardato pagamento delle indennità di malattia e degli assegni per il nucleo familiare nei confronti -OMISSIS- dipendenti della sede di Avellino, con contestuale percezione in forma di conguagli contributivi (da parte dell’INPS) delle risorse pubbliche necessarie a finanziare le suddette indennità/assegni, mancato pagamento di alcune spettanze retributive (ad es. mensilità correnti, residui ferie/ROL, ratei tredicesima, ratei TFR) circoscritte a singoli mesi e nei confronti di soli 18 lavoratori della sede di Avellino. Il provvedimento, nella parte in cui è stata omessa l’esclusione è viziato altresì per difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo l’Amministrazione chiarito le ragioni di irrilevanza di tali addebiti, oltre che per disparità di trattamento, in quanto per fattispecie di omissioni dichiarative paragonabili ad esse -OMISSIS- era stata correttamente esclusa, ed invece-OMISSIS- veniva mantenuta in gara.

Inoltre la verifica del possesso dei requisiti in capo alla-OMISSIS- era risultata quantomeno carente anche perchè aveva omesso di dare atto delle misure cautelari interdittive (divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese) emesse nei confronti dei soci e dei legali rappresentanti di-OMISSIS- dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza, per i reati di “...estorsione, caporalato ed indebita percezione di finanziamenti pubblici...” nonché nei confronti della stessa società “...per violazioni del decreto legislativo n. 231 del 2001”.

23. A seguito delle argomentazioni spese da -OMISSIS- e da -OMISSIS- nelle impugnative più recenti il Rup ha svolto un ulteriore supplemento di istruttoria risultante dal verbale del-OMISSIS- quanto alla verifica dei requisiti di ordine generale in capo a-OMISSIS- ed ha confermato l’irrilevanza ai fini espulsivi delle annotazioni sul profilo Anac perché trattavasi di vicende non aventi automatica efficacia ostativa, trattandosi di illeciti professionali risalenti nel tempo e comunque estranei alle spettro temporale triennale di rilevanza dell’illecito professionale.

24. In vista della pubblica udienza di discussione dei ricorsi, tutte le parti hanno depositato memorie e repliche. -OMISSIS- e-OMISSIS- hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso proposto da -OMISSIS- per omessa impugnazione della determina del -OMISSIS- con cui era stata disposta l’aggiudicazione del servizio in favore di-OMISSIS-, avendo gravato solo il successivo verbale di verifica del possesso dei requisiti del -OMISSIS-

-OMISSIS- ha dato atto di essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva ex articolo 44, n.1, lettera a) CCII, innanzi al Tribunale di Roma, Sezione XIV Fallimentare (R.G.N. -OMISSIS-), con richiesta di applicazione di misure protettive ex art. 54 e 55 comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14 come successivamente modificato: tali richieste sono state entrambe accolte dal Tribunale di Roma con decreto del -OMISSIS- e -OMISSIS-. Da tali circostanza le altre parti hanno tratto argomenti a conferma della criticità della situazione finanziaria di quest’ultima già emersa dalle violazioni fiscali;-OMISSIS- ha messo in dubbio la permanenza della capacità dell’offerente di stipulare il contratto di servizio in ragione della possibile perdita dei requisiti di ordine generale.

25. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025 i giudizi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

26. In limine litis, ed iniziando l’esame dalle impugnative di cui al giudizio n. 151/24, introdotto con ricorso promosso da -OMISSIS-, si chiarisce che in presenza di un ricorso principale e di un ricorso incidentale simmetricamente escludenti deve essere data continuità all'orientamento (originato da Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2020, n. 6151, in coerenza con quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione con sentenza 5 settembre 2019, causa C-333/18) per cui devono essere esaminati entrambi, con priorità al gravame principale: infatti l'accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l'improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al processo, laddove "il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale" (Cons. Stato, sez. V, 03 marzo 2022, n.1536).

27. Con riferimento quindi al ricorso principale di -OMISSIS-, deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione cumulativa, promossa dall’offerente esclusa, congiuntamente per i tre lotti.

La previsione di cui all’art. 120, comma 11 bis, cod. proc. amm. è stata infatti interpretata nel senso che l’impugnativa congiunta delle aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando è subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti: in tali casi infatti, si verifica una identità di causa petendi e del petitum che ne legittima la trattazione congiunta. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 29 aprile 2022, n. 5304, T.A.R. Veneto, sez. I , 20 maggio 2021, n. 682, Cons. Stato, sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8539). La ricorrente, infatti, impugna il medesimo provvedimento riguardante tutti i lotti per identiche ragioni, e peraltro i paralleli giudizi introdotti da-OMISSIS- per ciascun lotto separatamente si presentano identici sia quanto a soggetti che quanto ad impugnative e difese, dunque il ricorso cumulativo - quando non vi siano ragioni di differenziazione nelle difese - oltre che ammissibile è altresì auspicabile per motivi di economia processuale.

28. Ciò chiarito, l’impugnativa di -OMISSIS- è in parte improcedibile e per la restante parte infondata, per le ragioni che si vengono ad esporre.

28.1. Innanzitutto il ricorso dell’originaria seconda graduata poi esclusa è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell’omessa impugnazione delle Determine di -OMISSIS- del-OMISSIS- e -OMISSIS-, recanti l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- e la nuova aggiudicazione in favore di-OMISSIS-. Infatti il ricorso avverso l'esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata nei termini, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione definitiva, che costituisce l'atto che rende definitiva la lesione dell'interesse azionato dal soggetto escluso: l'eventuale annullamento della sua esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l'aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile. Infatti l'interesse principale perseguito dall’offerente escluso coincide con l'aggiudicazione della gara, rispetto alla quale la rimozione dell'esclusione costituisce un passaggio solo strumentale; conseguentemente, il difetto di impugnazione dell'aggiudicazione avrebbe come conseguenza l'inutilità di un'eventuale decisione di annullamento dell'esclusione, la quale non varrebbe a rimuovere anche l'aggiudicazione, e precluderebbe il reinserimento dell'escluso nella procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile. (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2023, n.7946, id., 24 maggio 2022, n. 4124, id. 15 luglio 2020, n. 4572, T.A.R. Marche, sez. I, 04 luglio 2022, n. 402, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 13300).

28.2. Sotto questo profilo non coglie nel segno la difesa di -OMISSIS- secondo cui costei, pur in difetto di rituale impugnativa dell’aggiudicazione, potrebbe comunque giovarsi dell’annullamento del provvedimento derivante dall’accoglimento dell’analoga impugnativa spiegata nel medesimo giudizio da altra offerente, nello specifico -OMISSIS- : tale argomento non tiene conto del fatto che nel processo amministrativo, quale giurisdizione a carattere soggettivo, è il principio della domanda a tracciare il perimetro del thema decidendum e del thema probandum e a vincolare la decisione del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. II, 04 novembre 2024, n.8756). Discende da ciò che anche in un giudizio articolato come quello de quo, con parti e domande contrapposte, in difetto di rituale ed autonoma impugnativa del relativo provvedimento il ricorrente non potrà mai conseguire l’aggiudicazione.

28.3. Né potrebbe costituire valida impugnativa quella rivolta da -OMISSIS- avverso la verifica del possesso dei requisiti di-OMISSIS-, a seguito della quale l’aggiudicazione è divenuta definitivamente efficace. Per costante giurisprudenza l'aggiudicazione va impugnata dalla sua conoscenza, e non da quando la stessa diventa efficace (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 770, id., 28 febbraio 2023, n. 2066, ma anche T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 15 aprile 2024, n.1281, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 04 aprile 2024, n. 6557, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I , 11 maggio 2021, n. 3116). La verifica dei requisiti è, infatti, una fase che concettualmente si situa a valle dell'aggiudicazione, e rappresenta “condizione integrativa dell'efficacia dell'aggiudicazione già intervenuta, non assumendo un'autonoma valenza provvedimentale in grado di traslare l'interesse all'impugnativa, che va comunque indirizzata da parte del controinteressato avverso il provvedimento effettivamente lesivo, ovvero l'aggiudicazione definitiva” (Cons. Stato, sez. V, 09 maggio 2023, n. 4642).

Non viene quindi in rilievo l’eccezione di tardiva impugnazione con motivi aggiunti del verbale di verifica del possesso dei requisiti del -OMISSIS-, perché è questione pregiudiziale l’omesso gravame avverso l’aggiudicazione intervenuta nei confronti di-OMISSIS-, che determina una doppia improcedibilità: a monte, come visto, quella del ricorso introduttivo di -OMISSIS- non avendo essa più interesse a contestare la propria esclusione, giacchè non potrebbe ritrarre più alcun risultato utile dall’accoglimento della propria impugnativa; d’altro canto la stessa mancata impugnazione dell’aggiudicazione rende parimenti improcedibili per difetto di interesse, a valle, i motivi aggiunti diretti avverso la definitiva efficacia dell’aggiudicazione che, come anticipato, non ha autonoma valenza provvedimentale rispetto all’aggiudicazione. Peraltro il contenuto di tale impugnativa è in larga parte coincidente con le ragioni di cui al secondo e al terzo motivo aggiunto di -OMISSIS-, pertanto su di essi si tornerà in seguito.

28.4. Ugualmente improcedibile è la domanda di accesso spiegata in allegato al ricorso introduttivo da -OMISSIS-, che per espressa ammissione è stata soddisfatta all’esito della produzione in giudizio della documentazione di rilevo ad opera delle altre offerenti.

28.5. Sopravvivono all’improcedibilità del ricorso di -OMISSIS- le due censure aventi carattere demolitorio dell’intera procedura, quindi idonee, se accolte, a soddisfare l’interesse strumentale alla riedizione della gara.

28.5.1. E’ infondata la censura di violazione dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 9 della lex specialis di gara, nella parte in cui la stazione appaltante avrebbe disposto l'aggiudicazione senza chiedere il rinnovo della garanzia provvisoria, ormai scaduta, all’allora aggiudicataria -OMISSIS- : a parte che, in ragione dello scorrimento della graduatoria, la censura non è più attuale, ma in ogni caso il decorso del termine di validità della garanzia provvisoria non potrebbe mai comportare l’inefficacia delle offerte, giacchè la richiesta di rinnovo della garanzia è una potestà della stazione appaltante, non un obbligo, e ove l’Amministrazione non se ne avvalga non potrà esigere dal concorrente alcun risarcimento in caso di mancata stipula del contratto a quest’ultimo addebitabile. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 01 dicembre 2022, n. 7502).

28.5.2. Deve essere parimenti disattesa la censura inerente la mancata pubblicità della procedura per omessa convocazione dei concorrenti a partecipare alle singole fasi: l’art. 21 del Disciplinare telematico tra l’altro, prevede infatti che: “tutte le operazioni di gara sono svolte interamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma Net4market che ne assicura, pur senza presenza di pubblico, la tracciabilità di tutte le fasi e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017, n. 5388). Non si terranno, pertanto, sedute pubbliche di gara. Il RUP e la Commissione giudicatrice svolgeranno le operazioni gara di propria competenza attraverso la citata piattaforma, eventualmente anche riunendosi virtualmente mediante dispositivi di videoconferenza nel rispetto delle vigenti norme ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”), e la documentazione circa lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione sarà riportata su pedissequo verbale che darà conto delle operazioni effettuate.”. E’ chiaro che gli offerenti, resi edotti di tale modus procedendi, l’hanno implicitamente accettato allorchè hanno partecipato alla procedura avvalendosi della piattaforma telematica, ed hanno comunque potuto accedere ai verbali di gara sulla relativa piattaforma.

29. Il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS- e recante tre motivi di impugnazione diretti a sorreggere l’esclusione della ricorrente principale per ragioni ulteriori a quelle contenute negli atti di gara, è divenuto improcedibile a seguito della definitività dell’esclusione da gara di -OMISSIS-.

30. Passando ad esaminare i ricorsi promossi da-OMISSIS- nei giudizi rubricati ai numeri 153, 154 e 155 del 2024 - integrati da un solo atto di motivi aggiunti per il lotto 2 - , gli stessi erano diretti, in virtù dei primi due motivi di gravame, ad ottenere l’esclusione da gara di -OMISSIS- per la sussistenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate oltre che per la violazione dei relativi obblighi dichiarativi. Mentre in virtù dei motivi tre e quattro, poi ampliati, per i soli lotti 1 e 3 (nel lotto 2 l’offerente era già stata esclusa) con un secondo atto di motivi aggiunti, si sosteneva la necessaria esclusione dell’originaria quarta graduata, -OMISSIS-. All’udienza in camera di consiglio del -OMISSIS- il legale delegato dal difensore di-OMISSIS- ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ai motivi aggiunti in ragione della sopravvenienza dell’esclusione di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e della nuova aggiudicazione in suo favore; tuttavia la rinuncia deve ritenersi irrituale, mancando la procura speciale.

Peraltro in ragione della natura integralmente satisfattiva delle Determine del -OMISSIS- e -OMISSIS- rispetto alla pretesa della-OMISSIS- in riferimento al ricorso e ai motivi aggiunti deve dichiararsi cessata la materia del contendere, anche in considerazione dell’espressa dichiarazione della parte contenuta nella memoria depositata in atti il 17 luglio 2024.

Analogamente a quanto disposto nel giudizio n. 151/24, anche nei giudizi promossi da-OMISSIS- è stato proposto identico ricorso incidentale diretto ad escludere l’originaria seconda graduata per ulteriori motivi: anch’esso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in ragione dell’intangibilità dell’esclusione di -OMISSIS-.

31. A seguito dell’esclusione di -OMISSIS-, dello scorrimento della graduatoria e della nuova aggiudicazione in favore di-OMISSIS-, tutti e quattro i giudizi sono proseguiti con identiche impugnative, e possono quindi essere trattati congiuntamente, anche in virtù del provvedimento di riunione di cui all’ordinanza n. -OMISSIS-.

32. Devono quindi essere esaminati il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti di -OMISSIS-, nella parte in cui censurano la propria esclusione da gara ed il conseguente annullamento dell’aggiudicazione, poi disposta in favore di-OMISSIS-.

I motivi che sorreggono le impugnative sono infondati.

32.1. Il provvedimento di esclusione di -OMISSIS- poggia su due presupposti:

- la violazione dell’obbligo di clare loqui ex art. 80, comma 5, lettere c bis) ed f bis) rispettivamente quanto all’omessa menzione delle pregresse violazioni fiscali in due successivi DGUE (quello del -OMISSIS-, redatto in sede di presentazione dell’offerta, e quello del 25 marzo 2024, presentato in sede di controlli successivi all’aggiudicazione) valutabili ai fini dell’integrità dell’operatore economico nonché quanto alla dichiarazione non veritiera di essere in regola dal punto di vista fiscale;

- la sussistenza di 22 gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate per l’importo complessivo di € -OMISSIS-.

Pur dovendo osservarsi l’inapplicabilità al caso di specie della fattispecie di cui al comma 5, lettera f bis) - che ha carattere meramente residuale e si applica ai soli casi di documenti e dichiarazioni false in rerum natura, ovvero quelle in cui l’offerente rappresenti una circostanza di fatto diversa dal vero, tale non potendo essere l’affermazione di essere in regola da un punto di vista fiscale perché, trattandosi di concetto giuridico opinabile, non ammetterebbe una risposta inquadrabile nell’alternativa logica vero/falso (cfr. Ad. Plen. n. 16 del 2020, e, più di recente, Cons. St., sez. V, 31 marzo 2021, n. 2708, e T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 6 febbraio 2023, n. 247) - tale questione non rileva ai fini del presente giudizio giacchè non è stata fatta oggetto di specifico motivo di censura.

32.2. Tornando ai presupposti dell’esclusione, la valutazione degli stessi da un punto di vista logico va più correttamente rovesciata: si può parlare di omissione dichiarativa rilevante quale illecito professionale “endoprocedurale” solo se non sono state rese le informazioni “dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura” (cfr. art. 80, comma 5, lett. c bis), e deve chiaramente ritenersi che l’offerente fosse tenuta a dichiarare le proprie irregolarità fiscali solo se le stesse potevano integrare violazioni fiscali non definitivamente accertate ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50 del 2016.

Ed infatti l’operatore economico escluso sostiene – correttamente, dal punto di vista logico – di non aver dichiarato le irregolarità fiscali perchè le stesse non rilevavano quali violazioni non definitivamente accertate, trattandosi di pretese impositive rateizzate, rottamate o impugnate, o comunque emerse in data successiva rispetto al termine di presentazione delle offerte. Dunque la stazione appaltante avrebbe errato per difetto di istruttoria non avvedendosi dell’insussistenza delle circostanze di fatto a fondamento della propria determinazione di esclusione, in ragione del mancato esame delle singole fattispecie di irregolarità.

L’argomento non può essere condiviso.

32.3. L’art. 80, comma 4, del codice Appalti distingue le violazioni accertate da quelle non accertate in ragione del fatto di essere contenute in sentenze ovvero atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione: le violazioni non definitivamente accertate che superino gli importi di gravità previsti per legge (qui ampiamente superati, siccome superiori al 10% del valore dell’appalto) non rilevano ai fini espulsivi quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte comprensive di interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Rispetto alla norma, la giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire che il requisito di regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l'istanza di rateizzazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo (cfr. Cons. Stato, sez. V , 06 febbraio 2024, n. 1219, id., 02 maggio 2023, n. 4374, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 09 settembre 2024, n. 1641, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 01 luglio 2022, n. 9012) e che la decadenza dal beneficio concesso con la rateizzazione per omesso pagamento delle rate dovute comporta la riemersione della precedente situazione di irregolarità tributaria e, dunque, della conseguente causa di esclusione dalle procedure di gara, a nulla rilevando una nuova e più recente rateizzazione in corso di gara (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 01 febbraio 2024, n. 1998).

32.4. Dall’esame delle giustificazioni rese da -OMISSIS- alla stazione appaltante in sede di contradditorio procedimentale-OMISSIS- emerge che detraendo dalle 22 violazione fiscali quelle rateizzate (con rateizzazione accettata), quelle in ammortamento e quelle il cui avviso di accertamento era stato ricevuto dall’offerente dopo il -OMISSIS- (data di presentazione dell’offerta) – dovendo invece computarsi quelle il cui atto di accertamento era semplicemente sub iudice – , ne rimanevano comunque in piedi circa la metà, per un importo superiore ad € -OMISSIS- dunque pacificamente oltre la soglia di rilevanza della gravità.

32.5. Se dunque da un punto di vista fattuale sussistevano gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate (seppur di importo inferiore di quello acclarato dal RUP, ma tale fatto era sostanzialmente influente ai fini della motivazione del provvedimento) -OMISSIS- era sicuramente onerata di dichiararle, quindi nel caso di specie la stazione appaltante ha correttamente ravvisato sia la fattispecie oggettiva integrante omissione dichiarativa ai sensi del comma 5, lettera c bis), che le gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate.

Entrambe le fattispecie peraltro non generano un effetto espulsivo automatico, bensì la sanzione dell’esclusione è subordinata ad una motivata valutazione espressa dalla stazione appaltante in ordine all’ incidenza negativa dei precedenti sull’ affidabilità del concorrente (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 ottobre 2024, n. 2033). Ciò è testualmente confermato dall’uso dell’espressione riferita all’operatore economico, che in tali casi “può essere escluso” mentre invece nei commi 1, 2, 3, e 4 primo periodo “è escluso”.

32.6. Quanto alla valutazione svolta da -OMISSIS-, nel verbale del RUP -OMISSIS- si legge: “la situazione di irregolarità fiscale, seppur non definitivamente accertata a carico della -OMISSIS-, risulta aggravata dalla dichiarazione resa nel DGUE prodotto in sede di gara (-OMISSIS-) nonché in quello presentato successivamente in data -OMISSIS-, ove l’operatore economico ha attestato di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. Tale complesso di elementi porta a esprimere un giudizio negativo sulla integrità e affidabilità del concorrente [..] la reiterata reticenza manifestata in ordine alla mancata informazione nei confronti della Stazione Appaltante ha irreversibilmente incrinato l’attendibilità, affidabilità del concorrente impedendo il consolidamento di quel rapporto fiduciario intercorrente tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico, vieppiù destinatario del provvedimento di aggiudicazione”.

Come noto, rientra nel sindacato del Giudice la valutazione circa la correttezza dell’accertamento in fatto della sussistenza dei presupposti delle fattispecie espulsive, “la cui valutazione in termini di inaffidabilità dell’operatore ai fini dell’esclusione dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2022, n. 10483).

32.7. Nel caso di specie, per quanto esposto, sussistevano pacificamente gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate, che quindi andavano dichiarate da -OMISSIS-,: tale omessa dichiarazione, unitamente alle irregolarità fiscali stesse, sorregge validamente la valutazione di inaffidabilità dell’offerente e la sua meritevolezza di esclusione, apprezzata discrezionalmente dalla stazione appaltante con determinazione esente da censure.

32.8. Peraltro non può soccorrere l’impugnativa neppure la disparità di trattamento invocata da -OMISSIS- rispetto ad un altro analogo appalto in cui -OMISSIS- ha ritenuto le identiche violazioni fiscali insuscettibili di determinarne l’esclusione (cfr. in un caso simile, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 04 ottobre 2024, n. 5222): come ben chiarito supra, la causa di esclusione di cui alle violazioni fiscali, nonché l’omissione dichiarativa integrante grave illecito professionale endoprocedurale è non automatica, nel senso che presuppone una valutazione circa l’idoneità ad incidere sull’integrità/affidabilità del concorrente, che tra l’altro in quel caso aveva diligentemente dichiarato i pregressi fatti alla stazione appaltante, la quale aveva ritenuto che tale circostanza deponesse in favore dell’affidabilità di -OMISSIS-. E’ evidente che la diversità di alcuni elementi giustificano differenti valutazioni della stazione appaltante.

Quindi il primo e il secondo atto di motivi aggiunti di -OMISSIS- vanno respinti limitatamente alle censure avverso la propria esclusione.

33. La riscontrata correttezza dell’esclusione di -OMISSIS- non induce a ritenere improcedibili per difetto di interesse le ulteriori censure proposte dalla medesima concorrente avverso l’aggiudicazione disposta a seguito dello scorrimento della graduatoria nei confronti della concorrente successiva ed ultima graduata (ovvero-OMISSIS-) perché in caso di ritenuta fondatezza delle stesse la gara andrebbe dichiarata deserta per mancanza di ulteriori graduati, così tutelando l’interesse strumentale alla riedizione della gara.

34. Devono quindi essere esaminate le censure contenute nel primo, nel secondo e nel terzo atto di motivi aggiunti di -OMISSIS-, inerenti l’omessa esclusione di-OMISSIS- in riferimento a pregressi illeciti professionali (risoluzioni contrattuali, applicazioni di penali e conseguenti esclusioni), all’asserita applicazione di misure cautelari per il reato di caporalato in capo agli amministratori di-OMISSIS- e alle gravi violazioni previdenziali non dichiarate e scaturenti dai verbali di accertamento dell’ Ispettorato territoriale di Avellino. Tutte le censure devono essere respinte.

34.1. Va innanzitutto premesso che pressochè tutti gli illeciti professionali a cui -OMISSIS- fa riferimento nel primo e nel secondo atto di motivi aggiunti sono stati diligentemente dichiarati dall’attuale aggiudicataria già nel DGUE del -OMISSIS-, e poi integrate nel DGUE del -OMISSIS-; né può avere alcun rilievo, per quanto si dirà, che tali dichiarazioni siano in qualche caso sintetiche o redatte con modalità tali da ingenerare l’errata convinzione che la relativa impugnativa si sia risolta in senso favorevole per l’offerente: innanzitutto anche l'omessa dichiarazione di precedenti vicende astrattamente suscettibili di integrare un grave illecito professionale non comporta l'automatica espulsione dell'operatore economico, ma impone alla stazione appaltante di valutare se le circostanze celate siano di rilevanza tale da incidere negativamente su integrità e affidabilità dell'operatore economico. E’ chiaro, tuttavia, che in tal caso l’Amministrazione dovrà svolgere una puntuale attività istruttoria ed in seguito operare un adeguato apprezzamento di rilevanza delle circostanze acquisite, preceduto da effettivo contraddittorio endoprocedimentale con il soggetto interessato (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8431).

34.2. Quanto sopra vale a maggior ragione in considerazione del fatto che in alcuni casi i precedenti di-OMISSIS- consistevano nell’avvenuta irrogazione di penali contrattuali, cui erano seguite esclusioni in gare successive anche per le relative omissioni dichiarative: quanto alle penali, la giurisprudenza maggioritaria neppure ravvisa la sussistenza di un obbligo dichiarativo, in quanto se di importo inferiore all’1% dell’appalto tali sanzioni neppure potrebbero costituire illecito professionale. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 10 giugno 2024, n. 11698, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II , 05 marzo 2024, n. 266).

Non solo. Il partecipante ad una gara non è neppure tenuto a dichiarare le esclusioni disposte nei suoi confronti in precedenti gare, poiché la causa di esclusione che potrebbe dar luogo all'omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva si riferisce e si conclude all'interno della procedura di gara in cui è maturata, non avendo efficacia ultrattiva in altre procedure, pena, in caso contrario, l'inammissibile riproducibilità a strascico della medesima sanzione espulsiva. (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 03 maggio 2024, n.1635, e Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2023, n. 9721). Quindi un conto sono i precedenti illeciti professionali, e specificamente, i gravi inadempimenti, le risoluzioni contrattuali, e le penali di rilevante importo per i quali vale l’obbligo dichiarativo (puntualmente osservato da-OMISSIS-) - in quanto i fatti che hanno portato altre stazioni appaltanti a disporre esclusioni devono poter essere oggetto di valutazione anche in diverse gare (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 05 aprile 2023, n.5786 e T.A.R. Emilia- Romagna, Bologna, sez. I ,03 aprile 2023, n. 191) - altra cosa sono i provvedimenti di esclusione, che di per sé non rileverebbero ai fini degli obblighi dichiarativi. Peraltro si osserva che-OMISSIS- ha curato l’obbligo dichiarativo anche in riferimento alle esclusioni, avendo già dichiarato nel DGUE del -OMISSIS- quelle disposte nei suoi confronti dal Consiglio Regionale della Campania, dalla Giunta Regionale della Campania, dalla Procura di Matera e dalla Cittadella Giudiziaria di Salerno.

34.3. È in ogni caso la stazione appaltante “a fissare il punto di rottura dell'affidamento nel pregresso o futuro contraente perché è ad essa che è rimesso il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale.” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 09 settembre 2024, n. 1641).

Nel caso che occupa, sia in seguito alle dichiarazioni di-OMISSIS-, che alle informazioni contenute nelle impugnazioni proposte dalle altre offerenti, -OMISSIS- è venuta a conoscenza di alcuni precedenti suscettibili di costituire illeciti professionali e li ha valutati, ritenendoli irrilevanti ai fini espulsivi anche in ragione del fatto che le fattispecie riferite cui le esclusioni facevano riferimento sarebbero risalenti nel tempo, o comunque precedenti rispetto al termine triennale di rilevanza ai fini dell’esclusione. Nello specifico, in sede di verifica dei requisiti del -OMISSIS- il RUP ha svolto tutti i necessari controlli sulla-OMISSIS-, partendo dalle informazioni antimafia, proseguendo con la regolarità contributiva e fiscale, quindi con il casellario fallimentare, il casellario giudiziale ecc. Sono state oggetto di diffusa e puntuale motivazione nel verbale suindicato le riscontrate violazioni fiscali non definitive, tra le quali solo una era grave, e le annotazioni sul casellario ANAC, relative a precedenti professionali all’epoca oggetto di impugnazione, tutte ipotesi non ritenute indici di inaffidabilità della-OMISSIS-.

34.4. Quanto all’affermato Commissariamento della-OMISSIS- da parte della Direzione distrettuale Antimafia di Milano, nonché all’applicazione di misure cautelari nei confronti di ex amministratori per caporalato, l’unica fonte di “prova” di tali addebiti erano alcune testate giornalistiche, ma tali informazioni non hanno trovato riscontro nei controlli operati dalla stazione appaltante, che quindi non potendo “dimostrare con mezzi adeguati” l’esistenza di rilievi penali, non poteva neppure valutarli ai fini espulsivi.

34.5. Quanto poi alle gravi violazioni previdenziali asseritamente nascenti dai verbali di accertamento dell’Ispettorato Territoriale di Avellino relative ad illeciti di pertinenza delle annualità -OMISSIS-, gli stessi (che comunque hanno inciso sul regolare rilascio nel DURC), sono stati puntualmente dichiarati dalla-OMISSIS- nel DGUE del -OMISSIS-, in cui si legge altresì che, da un lato, le relative ordinanze - ingiunzione sono state fatte oggetto di apposta impugnativa e, dall’altro lato, comunque sarebbero state sospese direttamente dall’Ispettorato. Inoltre la ditta ha altresì affermato di aver adottato apposite misure di self- cleaning, facendosi seguire da un nuovo studio di consulenza previdenziale, conseguendo ulteriori e successive certificazioni di regolare osservanza delle norme a tutela dei lavoratori. Tali fattispecie – segnalate anche nei motivi aggiunti di -OMISSIS- già dichiarati improcedibili supra – sono state portate a conoscenza di -OMISSIS- prima dell’aggiudicazione, consentendo all’Amministrazione di svolgere tutte le verifiche del caso, anche in contraddittorio con l’offerente; e, come già chiarito, l'esito di tali verifiche in termini di affidabilità dell’offerente è ampiamente discrezionale, ed “il sindacato che il g.a. è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della 'non pretestuosità' della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera 'non condivisibilità' della valutazione stessa.”(T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 30 luglio 2024, n. 284, nonché, conforme, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 03 giugno 2024, n. 3521).

Nel caso de quo, a prescindere dal fatto che la maggior parte dei precedenti è antecedente al 2019, e dunque non doveva neppure essere dichiarata, la stazione appaltante ha potuto compiere le sue valutazioni ed ha ritenuto con motivazione non illogica-OMISSIS- meritevole di conseguire l’aggiudicazione.

34.6. Quanto infine alle censure contenute nei terzi motivi aggiunti di -OMISSIS-, le stesse si appuntano sul contenuto delle tre annotazioni nel casellario ANAC di-OMISSIS-, in riferimento alle quali l’offerente affermava - e ciò emergeva letteralmente anche dal contenuto dell’annotazione – che si trattava di vicende sub iudice, mentre in realtà alla data della dichiarazione tutte le impugnative erano già state definite con la soccombenza di-OMISSIS-.

Anche la presente censura non è meritevole di condivisione.

34.6.1. Nel verbale di ulteriori verifiche redatto dal RUP il-OMISSIS- innanzitutto si precisa che nessuna delle annotazioni aveva rilevanza interdittiva automatica bensì erano tutte suscettibili di autonomo apprezzamento. Quanto alla prima, si trattava di un’esclusione disposta da Consip per l’omessa dichiarazione degli illeciti previdenziali accertati dall’Ispettorato di Avellino di cui sopra, cui erano seguite numerose impugnative definite con la soccombenza di-OMISSIS-; la seconda riguardava una penale contrattuale irrogata -OMISSIS- per l’importo di € -OMISSIS- (inferiore all’1% del valore dell’appalto). Infine, quanto alla terza annotazione si trattava di una risoluzione contrattuale disposta nel 2013, cui era seguito un lungo contenzioso conclusosi anch’esso sfavorevolmente per l’offerente. In tutti i casi il RUP ha ritenuto le annotazioni non rilevanti principalmente sulla base della risalenza nel tempo dei fatti costitutivi delle relative esclusioni suscettibili di annotazione.

34.6.2. Va peraltro premesso che la pubblicità del casellario informatico “non è costitutiva e neppure vincolante per quanto riguarda le modalità con cui il fatto viene descritto; se un episodio della vita professionale viene inserito nel casellario informatico, le stazioni appaltanti non possono ignorarlo, ma sono autonome nel valutarne la rilevanza nelle gare di loro competenza” (Cons. Stato, sez. V, 03 maggio 2024, n. 4042); ma in ogni caso, come sopra anticipato, bisogna distinguere - quanto alla rilevanza temporale ai fini espulsivi di un illecito professionale- i presupposti di fatto integranti precedenti professionali negativi, dai successivi provvedimenti di esclusione da essi originati.

Segnatamente per poter rilevare quali illeciti professionali, devono essere contenuti nel limite di tre anni dall’indizione della gara non già le sentenze di accertamento degli illeciti o i provvedimenti di esclusione, ma i fatti originariamente integranti illecito professionale: nel caso di specie è vero che il contenzioso sull’esclusione Consip era terminato -OMISSIS-, ma gli illeciti previdenziali che l’avevano originato risalivano -OMISSIS- ed ancora più indietro; analogamente per la terza annotazione, in cui si trattava di fatti risalenti addirittura -OMISSIS-. La seconda, come visto, riguardava invece una penale di importo talmente esiguo da non poter nemmeno rilevare quale illecito professionale.

34.6.3. Sul punto è stato ritenuto “irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 che sia stato commesso oltre tre anni prima dell'indizione della procedura di gara; conclusione alla quale si è giunti, dapprima, richiamando il principio generale di proporzionalità di derivazione unionale e osservando come la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implicasse un evidente contrasto con tale principio, per la possibilità riconosciuta all'Amministrazione appaltante di dare rilevanza a fatti che, per il tempo trascorso, non rappresentano più un indice su cui misurare l'affidabilità professionale dell'operatore economico. Un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza l'individuazione di un preciso limite di operatività, infatti, potrebbe rivelarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della Stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di un'impresa.” (T.A.R. Campania, Napoli sez. I, 31 marzo 2022, n. 2149, nonché, conforme, Cons. Stato, sez. V, 05 luglio 2023, n. 6584).

La valutazione di irrilevanza dei pregressi illeciti professionali in ragione della risalenza delle vicende di fatto sottostanti come svolta da -OMISSIS- appare del tutto condivisibile, a fortiori in quanto trattavasi comunque di fattispecie diligentemente dichiarate prima dell’aggiudicazione; inoltre deve comunque essere rammentato il principio dell'onere motivazionale "attenuato" in caso di ammissione a gara conseguente ad un positivo giudizio di affidabilità del concorrente che sia incorso in illeciti professionali in precedenti commesse pubbliche. Diversamente dal caso di esito espulsivo, la scelta conservativa può anche essere tacita e/o per facta concludentia (id est, sottesa allo stesso provvedimento di ammissione alla gara) anche se tale regola trova un limite in presenza di motivi di rilevante impatto, richiedendo che la stazione appaltante espliciti le ragioni per le quali ritiene credibile l'impresa, al fine di evitare che le scelte operate risultino insindacabili. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2024, n. 6520, nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 13 giugno 2024, n. 11928).

La motivazione di ammissione di-OMISSIS-, seppur sinteticamente esplicitata di -OMISSIS-, ha dato congruamente atto dei presupposti della ritenuta affidabilità dell’offerente, e quindi risulta immune da vizi.

35. Infine residuano le censure contenute nei primi motivi aggiunti di -OMISSIS-, con cui contestava la mancata esclusione di-OMISSIS- per il mancato possesso della licenza prefettizia per tutte le Province oggetto di esecuzione del servizio, ed infine per la mancata presentazione del progetto di riassorbimento.

35.1. Quanto alla mancata allegazione in gara della copia conforme all’originale della richiesta di estensione provinciale licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, la notifica della dichiarazione di estensione alla prefettura di Avellino per tutte le province umbre è stata regolarmente effettuata da-OMISSIS- il -OMISSIS-, e la stessa è stata acquisita dalla stazione appaltante a seguito di soccorso istruttorio, così come la dichiarazione del Prefetto di Avellino del -OMISSIS- nella quale si dava atto della tempestiva presentazione da parte di-OMISSIS- della richiesta di rinnovo della relativa licenza. Al riguardo non appare revocabile in dubbio la pacifica sussumibilità di tale certificazione nelle carenze documentali sanabili, trattandosi di un elemento “formale” della domanda, sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

35.2. Infine, sebbene-OMISSIS- non abbia allegato un apposito progetto di riassorbimento, ha tuttavia ottemperato all'onere disposto dalla lex specialis di gara, accettando formalmente la clausola sociale, e dunque garantendo ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e del relativo trattamento economico applicati dal precedente gestore.

In subiecta materia è stato chiarito che il rispetto della c.d. clausola sociale “implica unicamente (questo, sì, a pena di esclusione) che il concorrente dichiari in sede di domanda di partecipazione che, in caso di aggiudicazione, osserverà tale clausola, procedendo al riassorbimento del personale impiegato dall'appaltatore uscente. Esorbita, invece, dalla clausola l'obbligo di presentare in sede di gara, a pena di esclusione, il piano di riassorbimento del personale. Qualora il concorrente al momento della presentazione della domanda abbia accettato tutte le previsioni del disciplinare di gara, compresa dunque la clausola sociale, il piano di riassorbimento del personale potrà essere acquisito anche a seguito del c.d. soccorso istruttorio “ (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 aprile 2024, n. 2793, nonché Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2022, n. 2814).

Si è, quindi, correttamente valorizzato l’aspetto sostanziale delle dichiarazioni dell’operatore che, pur senza presentare da un punto di vista formale il progetto di riassorbimento, garantisce osservanza alla ratio di tutela dei lavoratori cui è preordinata l’introduzione della clausola sociale.

Dunque sia il primo, che il secondo e il terzo atto di motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- devono essere respinti.

36. In merito invece ai motivi aggiunti notificati da-OMISSIS- il -OMISSIS- - e recanti ulteriori motivi a sostegno dell’esclusione di -OMISSIS- emersi successivamente alla sua esclusione (il cui esame quindi doveva pacificamente intendersi subordinato all’accoglimento della relativa impugnativa) - gli stessi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’acclarata correttezza dell’esclusione di -OMISSIS- già disposta dalla stazione appaltante, che dunque deve ritenersi definitiva senza la necessità di scrutinare eventuali possibili ragioni di esclusione della concorrente per perdita dei requisiti di ordine generale.

37. Conclusivamente i giudizi riuniti sono definiti, come meglio specificato in motivazione, con la parziale improcedibilità, la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto con il rigetto.

La complessità del thema decidendum, in considerazione delle plurime impugnative contrapposte, induce a ritenere equa la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, e sui motivi aggiunti, così dispone:

a) con riferimento al giudizio n. 151/24:

- dichiara il ricorso introduttivo in parte improcedibile e per la restante parte infondato, e dichiara altresì improcedibili i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

b) con riferimento ai giudizi n. 153/24 e 155/ 2024:

- dichiara cessata la materia del contendere quanto al ricorso introduttivo e ai due successivi ricorsi per motivi aggiunti;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

c) con riferimento al giudizio n. 154/24:

- dichiara cessata la materia del contendere in riferimento al ricorso introduttivo e al successivo ricorso per motivi aggiunti;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

d) con riferimento a tutti i giudizi sopra indicati:

- respinge il primo, il secondo e il terzo atto di motivi aggiunti proposti da -OMISSIS-;

- dichiara improcedibili i motivi aggiunti proposti da-OMISSIS- in data -OMISSIS-.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati: 

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Elena Daniele, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elena Daniele Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Pubblicato in Sentenze TAR