T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 24/10/2024) 31/10/2024, n. 5834. OMISSIS in data 3.6.2020, del decreto di guardia giurata particolare alle dipendenze dell'istituto di vigilanza privata "-OMISSIS-

Giovedì, 31 Ottobre 2024 20:51

personale a guardia giurata n. -OMISSIS- Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio si ricava che il ricorrente è stato attributario, in data 3.6.2020, del decreto di guardia giurata particolare alle dipendenze dell'istituto di vigilanza privata "-OMISSIS-, con conseguente rilascio del libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardia particolare giurata. ...

T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 24/10/2024) 31/10/2024, n. 5834

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 3547 del 2021, proposto da: -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Formisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;

per l'annullamento

1) del provvedimento (rectius, decreto) emesso dalla Prefettura di Caserta, fasc. n.-OMISSIS- Area 1 bis, prot. n. -OMISSIS- del 13 maggio 2021, di revoca del decreto di guardia particolare giurata n. -OMISSIS- dell'autorizzazione prot. n. -OMISSIS- e del relativo libretto per la licenza di porto d'arma per difesa personale a guardia giurata n. -OMISSIS- già emessi in favore del -OMISSIS- successivamente notificato a mani del medesimo, in data 14 maggio 2021;

2) d'ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato e conseguente, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché interno e non noto;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2024, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo
Dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio si ricava che il ricorrente è stato attributario, in data 3.6.2020, del decreto di guardia giurata particolare alle dipendenze dell'istituto di vigilanza privata "-OMISSIS-, nonché dell'autorizzazione a portare per esclusiva difesa personale la pistola, con conseguente rilascio del libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardia particolare giurata. Tali atti sono stati tuttavia revocati, con il decreto in epigrafe, in seguito ai provvedimenti di ammonimento e di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti adottati nei suoi confronti, sulla scorta di una valutazione di sopravvenuta inaffidabilità dello stesso. Avverso i suddetti provvedimenti, di ammonimento e di divieto detenzione armi, il predetto non ha peraltro presentato ricorso e pertanto gli stessi sono rimasti inoppugnati, cristallizzandosi nella loro valenza lesiva.

Il decreto di revoca è stato invece, omisso medio, oggetto dell'odierno ricorso, articolato in un unico e complesso motivo:

Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 43 TULPS - Eccesso di potere per falsità dei presupposti - Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti il provvedimento impugnato - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di adeguata motivazione - Illogicità manifesta e motivazione apparente - Ingiustizia e illogicità manifesta - Travisamento dei fatti - Violazione del giudicato costituzionale (sentenza 440 del 1993) - Violazione art. 97 Cost.

Preliminarmente, il provvedimento impugnato trae fondamento dal provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Napoli in data 24.07.2020 nei confronti del-OMISSIS-da cui emerge il venir meno del requisito dell'affidabilità nella detenzione delle armi. Parte ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto la revoca sarebbe discesa, acriticamente, dalla sola diffida della-OMISSIS- senza che l'Amministrazione abbia dato adeguata contezza dell'esistenza di elementi e circostanze tali, da porre in dubbio l'affidabilità e la buona condotta del-OMISSIS-ove, invece, sussisterebbero elementi che farebbero propendere per l'inesistenza del pericolo di abuso delle armi.

Specificamente, si evidenzia l'assenza di qualsiasi automatismo tra la pendenza di un procedimento penale o amministrativo e l'emissione del divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti: tale divieto resta espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione in ordine alla affidabilità del soggetto, che dev'essere supportato da una congrua motivazione riferita alla complessiva personalità del soggetto e tale da richiedere un attento svolgimento della fase istruttoria, nonché la valutazione di tutti gli interessi in gioco.

In secondo luogo, viene lamentato il contrasto dell'applicazione della normativa in materia di armi con la sentenza n.-OMISSIS-della Corte Costituzionale, a seguito della quale è stato dichiarato illegittimo l'onere dell'interessato di provare la propria buona condotta; viceversa, spetta all'Amministrazione, sulla base di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, valutare il potenziale pericolo, rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi e darne conto con adeguata motivazione, che consenta di verificare in sede giurisdizionale la sussistenza di presupposti idonei a far ritenere che le conclusioni raggiunte non siano irrazionali o arbitrarie.

Ancora, si censura il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla presunta inaffidabilità del ricorrente di non abusare delle armi. In particolare, parte ricorrente ritiene che manchi una valutazione in relazione alla condotta irreprensibile e all'equilibrio psico-fisico del-OMISSIS-in quanto la revoca in questione fonda le sue ragioni esclusivamente sull'ammonimento orale del Questore, senza menzionare le condotte illecite o illegittime rilevanti. Peraltro, si contesta la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti e, cioè, tanto che si tratti di un soggetto inquadrabile in una delle categorie, ex art. 1 L. n. 1432 del 1956, quanto che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica, ex art. 2 legge cit.: mancherebbe la motivazione, in ordine a tali circostanze.

Infine, si censura la carenza di attualità e concretezza del giudizio prognostico di inaffidabilità su cui si fonda il provvedimento de quo: la motivazione non sarebbe idonea a disvelare un effettivo apprezzamento da parte dell'Amministrazione resistente delle concrete modalità connotanti la condotta posta in essere dal ricorrente, né una valutazione complessiva della sua personalità alla luce del contegno, serbato dopo l'adozione del provvedimento. Specificamente, si evidenzia che in esso, a margine della denunzia, sporta dalla-OMISSIS- non si fa assolutamente riferimento ad altri, e successivi, episodi, in grado di disvelare o lumeggiare una rinnovata affidabilità del ricorrente all'uso delle armi.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, depositando documentazione tra cui relazione dell'U.T.G. di Caserta.

Nell'imminenza della discussione, le stesse Amministrazioni producevano in giudizio memoria difensiva, in cui, inter alia, sottolineavano "che l'emanazione, da parte dell'Ufficio, del divieto ex art. 39 del TULPS si era resa necessaria a seguito del provvedimento di ammonimento adottato a suo carico da parte del Questore di Napoli, a causa dei comportamenti persecutori posti in essere nei confronti della ex fidanzata del figlio del sig.-OMISSIS--OMISSIS- iniziati a decorrere dalla fine della loro relazione sentimentale. In particolare, nel provvedimento di ammonimento viene evidenziato che le condotte persecutorie del sig. -OMISSIS- sono consistite in continue minacce e appostamenti nei pressi dell'abitazione della donna, al fine di far interrompere una nuova relazione sentimentale intrapresa da quest'ultima, culminate, in data 17 febbraio 2020, allorquando la stessa, mentre sostava a bordo della propria autovettura insieme al nuovo compagno, veniva pesantemente minacciata dal suddetto, che si trovava in divisa e a bordo dell'auto di servizio, che le scattava delle foto, inviate successivamente, dallo stesso, al padre della donna. È ancora da rimarcare il fatto che le condotte del suddetto erano state confermate dalle informazioni fornite dagli organi investigativi e che l'interessato era stato ritualmente reso partecipe dell'avvio del procedimento, ma non aveva fatto pervenire alcuna memoria difensiva"; più specificamente, rilevavano come il provvedimento emanato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 39 del TULPS, costituisse un atto dovuto, alla luce dell'ammonimento, adottato dal Questore di Napoli ("Nel caso di persona che viene ammonita dal Questore a tenere una condotta conforme alla legge, ai sensi della normativa di cui si tratta, sussiste necessariamente l'obbligo di vietare alla stessa la detenzione di armi e munizioni e ciò al fine di rendere più incisivo il contrasto al fenomeno di persecuzione e di molestie in danno di soggetti deboli"; "Il provvedimento di divieto a detenere armi, che, si ripete, non è stato impugnato dal sig.-OMISSIS-ha avuto, come diretta e obbligatoria conseguenza, il decreto di revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale"); ciò posto, le stesse concludevano per il rigetto del gravame, sulla base di una serie di argomentazioni alle cui lettura, per evidenti ragioni di sintesi, si rinvia in questa sede.

All'udienza di smaltimento dell'arretrato del 24 ottobre 2024, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione
Il ricorso non può essere accolto.

In primo luogo, non persuadono le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. Da un lato, il decreto di revoca richiama l'inoppugnato provvedimento di ammonimento del 24.07.2020, dal quale emerge che le circostanze rilevanti, ai fini della serie di misure adottate dagli organi di pubblica sicurezza, non si riducono alla sola diffida della -OMISSIS-viceversa, sono poste in evidenza una serie di condotte persecutorie, realizzate dall'odierno ricorrente, consistenti in appostamenti nei pressi dell'abitazione della stessa -OMISSIS- con continue minacce di toglierle l'affidamento dei due figli minori, con invio di messaggistica telefonica, al fine di controllare continuamente la vita della-OMISSIS- e culminati nell'episodio del 17.02.2020, quando il -OMISSIS- in divisa e a bordo dell'auto di servizio, scendeva dalla stessa con fare minaccioso e apostrofava con epiteti ingiuriosi la medesima. Dall'altro, il decreto di revoca, lungi dall'appiattirsi sulla diffida della-OMISSIS- evidenzia che sussistono gravissimi elementi indiziari, circostanziati e idonei all'adozione del provvedimento stesso, poiché indicativi di un comportamento assolutamente incompatibile con la completa sicurezza del "buon uso dell'arma" e, invece, rivelatori di una personalità incline a condotte intimidatorie nonché a rilevanti comportamenti antigiuridici. Da quanto finora esposto, emerge, quindi, che il provvedimento è il frutto non di un mero automatismo, legato alla pendenza di un procedimento amministrativo o penale, quanto, piuttosto, dell'esercizio discrezionale del potere amministrativo avente carattere cautelare e fondato su un giudizio prognostico di pericolosità e di reiterazione di condotte prevaricatrici. Ancora, il provvedimento trova la sua base normativa negli artt. 11, 42 e 138 R.D. n. 773 del 1931 e nell'art. 21-octies L. n. 241 del 1990, in virtù dei quali le autorizzazioni di polizia devono essere revocate ove ne vengano a mancare i presupposti e possono esserlo quando sopraggiungono o si scoprono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego delle stesse. L'atto de quo menziona, altresì, la delicata attività professionale di guardia giurata particolare svolta dal-OMISSIS-sottolineando che, ad ogni modo, sussistono gravi elementi indiziari circostanziati e idonei alla propria adozione, in quanto indicativi di un comportamento incompatibile con un "buon uso dell'arma" e rivelatori di una personalità incline alla violenza. Peraltro, sempre sotto il profilo motivazionale, occorre considerare che il provvedimento impugnato si pone a conclusione di un iter procedimentale complesso i cui singoli passaggi sono, in esso, puntualmente richiamati; in particolare, rileva il contenuto del decreto prefettizio di divieto a detenere armi, laddove, da un lato, precisa che il-OMISSIS-ha manifestato una chiara inosservanza delle comuni regole di convivenza sociale e che i fatti (suesposti) configurano condotte negative, indicative della mancanza della necessaria affidabilità richiesta dalla normativa vigente ai possessori di armi, in ragione della difesa dell'incolumità pubblica, tali da configurare un concreto pericolo di abuso delle armi detenute e, dall'altro, considera che i comportamenti tenuti si ritengono particolarmente gravi, anche alla luce della delicate mansioni che lo stesso è chiamato a disimpegnare in qualità di guardia particolare giurata. Conseguentemente, a parere del Collegio, fermo restando che per la giurisprudenza (cfr. da ultimo T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 4/09/2024, n. 4811): "Il divieto di detenzione armi assume una rilevanza particolarmente pregiudizievole per il destinatario, in relazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata, con conseguente perdita del posto di lavoro, stante la mancanza del suddetto titolo. Ciò non giustifica certo un'attenuazione del rilievo del contrapposto interesse pubblico della sicurezza, permanendo, invece, l'esigenza di vagliare con rigore la sussistenza del possibile pericolo di abuso delle armi; impone, tuttavia, che il provvedimento di diniego di detenzione armi sia suffragato da una motivazione più rigorosa, frutto di una istruttoria più stringente, rispetto a quella che potrebbe, invece, ordinariamente sorreggere analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale, per i quali pacificamente la disponibilità delle armi non costituisce in alcun modo un diritto" (conforme T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 11/06/2024, n. 1269), può concludersi che, nella specie, lo status professionale del ricorrente è stato preso in considerazione e vi è adeguata motivazione sul punto, emergendo un corretto bilanciamento dei suoi interessi personali - lavorativi rispetto a quelli afferenti alla sfera della sicurezza pubblica, ritenuti prevalenti sulla base di argomentazioni, che non possono essere ritenute manifestamente illogiche od irrazionali ("VISTO il provvedimento di ammonimento di cui al D.L. n. 11 del 23 marzo 2009, convertito in L. n. 38 del 2009 e successive modifiche, adottato in data 24.07.2020 a carico del sig. -OMISSIS- dal Questore di Napoli, in relazione al quale si proponeva l'adozione di detto divieto, per comportamenti persecutori posti in essere nei confronti della ex fidanzata del predetto; VISTO il proprio provvedimento prot. n(...) Area I Bis in data 02.02.2021 emesso nei confronti del sig. -OMISSIS- con il quale è stato disposto il divieto di detenzione anni, munizioni e materie esplodenti, in quanto ritenuto sprovvisto dei prescritti requisiti in materia di armi; CONSIDERATO che il provvedimento di autorizzazione al porto delle armi può essere rilasciato e rinnovato solo a persone assolutamente ineccepibili, in modo da scongiurare ogni perplessità su possibili abusi a tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività; VALUTATO che nei confronti del sig. -OMISSIS- che per di più svolge la delicata attività professionale di guardia particolare giurata, sussistono gravissimi clementi indiziari, circostanziati e idonei all'adozione del presente provvedimento, poiché indicativi di un comportamento assolutamente incompatibile con la completa sicurezza del "buon uso dell'arma" e invece rivelatore di una personalità incline alla violenza e a condotte intimidatorie nonché a rilevanti comportamenti antigiuridici, illegali, illegittimi ed illeciti; TENUTO CONTO, inoltre, che in questa sede amministrativa occorre esaminare la garanzia di affidabilità del predetto circa il buon uso delle armi, dovendo l'Autorità di P.S. valutare autonomamente la condotta del soggetto per qualificarne le conseguenze sotto il profilo amministrativo, a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico; VALUTATO, alla luce dei fatti suesposti, che il predetto non è più in possesso del prescritto requisito di affidabilità e di dover procedere alla revoca dei citati titoli di polizia rilasciati da questo U.T.G.").

Non è condivisibile neppure la paventata carenza di attualità e concretezza del giudizio prognostico di inaffidabilità. Per vero, la motivazione del provvedimento ben mette in luce l'incidenza degli episodi intimidatori realizzati dal-OMISSIS-sulla opportunità della revoca, secondo una valutazione discrezionale, che non si sottrae ai canoni della logica e della razionalità.

Del resto, per T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 1/06/2022, n. 7158: "Non è necessario, ai fini della revoca del titolo di Guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale, che il soggetto venga condannato, ma basta che venga meno la condotta irreprensibile di cui deve essere titolare secondo una norma (quella di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S.) che si atteggia a norma speciale in grado di introdurre una disciplina più restrittiva nel valutare i requisiti attitudinali e di affidabilità dei richiedenti la licenza pubblica" (tanto valga a superare la doglianza secondo cui "la decisione adottata si impernia su un acritico giudizio in ordine alla contestazione di rilievo "penale-amministrativo" (rectius provvedimento di ammonimento), pur in assenza di un giudicato capace di fare stato in relazione alla veridicità della sussistenza storica dei fatti denunciati e, quindi, di contestualizzare la condotta addebitata al ricorrente"); mentre per T.A.R. Umbria, Sez. I, 6/10/2017, n. 623: "È legittimo il decreto prefettizio con il quale è stato fatto divieto di detenere armi e munizioni e, contestualmente, è stata revocata la licenza di porto d'armi per difesa personale ad una guardia particolare giurata, in ragione di un comportamento assolutamente contrario al buon uso delle armi, che manifesta chiaramente una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni".

Né persuade la censura, fondata sulla dedotta violazione della sentenza della Corte Costituzionale, n. 440 del 1993. Specificamente, il provvedimento de quo individua gli episodi sintomatici della sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente e, conseguentemente, giustifica adeguatamente la comminata revoca, di talché non può affermarsi, come, invece, paventa parte ricorrente, che vi sia stata un'inversione dell'onere della prova, nella misura in cui sarebbe spettato, nella specie, al privato, inciso dal provvedimento gravato, di dimostrare la propria buona condotta, in seguito a un provvedimento ablativo, denunziato viceversa come immotivato.

D'altro canto, va posto adeguatamente in risalto che la valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo gravato va condotta, nella specie, con riferimento alla situazione, esistente al momento della sua adozione; cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, 4/10/2016, n. 938: "Secondo la regola del tempus regit actum la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente ininfluenza di eventuali sopravvenienze"; con conseguente irrilevanza, ai fini della valutazione circa la legittimità del provvedimento gravato, di modificazioni successive della situazione, sottostante alla sua adozione: con il che, evidentemente, non si vuol negare alcun rilievo a dette modificazioni, ma semplicemente evidenziare come esse eventualmente potrebbero, dall'Amministrazione, essere tenute presenti, ma al diverso fine dell'adozione di provvedimenti che - all'esito di un rinnovato procedimento - incidessero, in senso favorevole al ricorrente e su istanza del medesimo, sulla comminata revoca.

Conformemente alle prefate argomentazioni, il gravame va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia, per la risalenza temporale e la peculiarità della specie, valide ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio ed altre persone, in esso citate.

Conclusione
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Alberto Di Mario, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

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