TAR PUGLIA: OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l. contro Prefettura di Foggia. Per l'annullamento - del decreto prefettizio di revoca di vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S.

Sabato, 19 Ottobre 2024 11:11

OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l. contro Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore per l'annullamento - del decreto prefettizio prot. n. 90910 del 27 settembre 2023 di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività di vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 28086 del 27 maggio 2020.

Pubblicato il 17/10/2024
                                                                                                                                                                                                                                                                                 N. 01094/2024 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  N. 01102/2023 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto prefettizio prot. n. 90910 del 27 settembre 2023 di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività di vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 28086 del 27 maggio 2020; di reiezione dell’istanza del 3 novembre 2022 di estensione delle attività di vigilanza all’intero territorio della provincia di Foggia; e di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività di vigilanza ex art. 134 T.U.L.P.S. n. 12245 del 26 marzo 2018;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 l’avv. Donatella Testini e uditi per la parte ricorrente i difensori avvocati Pasquale Procacci e Michelangelo Pinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna ricorrente -OMISSIS- s.r.l. (già denominata -OMISSIS- s.r.l.) è una società che esercita l’attività di vigilanza privata nell’ambito territoriale 1 della Provincia di Foggia (comuni di Foggia, Orta Nova, Ordona, Carapelle, Stornara, Stornarella, Cerignola, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Candela, Lucera, Deliceto e Foggia) in forza di autorizzazione ex art. 134 TULPS rilasciata con decreto della Prefettura di Foggia n. 28086 del 27.5.2020 a nome del sig. -OMISSIS- in qualità di legale rappresentante.

In data 3 novembre 2022 la ricorrente ha comunicato alla Prefettura di aver stipulato un preliminare di acquisto di ramo di azienda (in data 28.10.2022) dalla società -OMISSIS- s.r.l., che esercita l’attività di vigilanza privata nell’ambito territoriale 1 della Provincia di Foggia (comuni di Apricena, San Severo, San Paolo Civitate, Cagnano Varano, Rodi Garganico, Carpino, Ischitella, Vico del Gargano, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Sannicandro Garganico) in forza di autorizzazione ex art. 134 TULPS rilasciata con decreto della Prefettura di Foggia n. 12245 del 26.03.2018 a nome del sig. -OMISSIS- in qualità di legale rappresentante.

Al contempo ha richiesto l’estensione della propria autorizzazione al territorio dell’intera provincia di Foggia in ragione dei nuovi territori da coprire a seguito dell’acquisizione nonché l’autorizzazione al cambio di denominazione in -OMISSIS- s.r.l. ed al cambio di sede legale (da Foggia a San Severo).

Con PEC del 15 marzo 2023 la società ricorrente ha trasmesso alla Prefettura copia del contratto definitivo di cessione di ramo di azienda nel frattempo stipulato con atto notarile, comportante il trasferimento di tutto il personale, della sede, dei mezzi, dei beni e delle attrezzature aziendali.

All’esito degli accertamenti svolti in relazione all’istanza su indicata, la Prefettura ha ritenuto sussistenti i “gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero il concreto pericolo d’infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto” di cui all’art. 257 quater, comma 1, lett. c), del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635 del 1940) e pertanto:

- ha revocato l’autorizzazione prefettizia n. 12245 del 26 marzo 2018 della ceduta -OMISSIS- s.r.l.;

- ha revocato l’autorizzazione prefettizia n. 28086 del 27 maggio 2020 dell’odierna ricorrente;

- ha respinto la richiesta di estensione presentata dall’odierna ricorrente.

Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti, in particolare per difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti fattuali e conseguente deficit motivazionale.

La Prefettura ha insistito per la reiezione del gravame.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 471 del 17 novembre 2023, ai fini del riesame della determinazione di revoca.

La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 19 marzo 2024.

2. Il ricorso è fondato nei termini e nei sensi già evidenziati in sede cautelare.

In primis, rileva il Collegio che, come correttamente osservato dalla parte ricorrente, sebbene nel decreto impugnato si dia atto di ulteriori ed eterogenee circostanze, la determinazione assunta si fonda sulla prognosi di pericolo d’infiltrazioni ambientali ex art. 257 quater, comma 1, lett. c), del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e, segnatamente, sulla presenza della guardia giurata -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- e dell’amministrativo -OMISSIS-.

Ferma restando la pluralità e concludenza degli elementi indicati dalla Prefettura a carico dei due soggetti, il punto è che, come stigmatizzato dalla parte ricorrente e come già ritenuto in sede cautelare, siffatti soggetti sono stati passivamente confermati in servizio a seguito dell’acquisizione di ramo d’azienda dalla -OMISSIS- s.r.l.

Da un lato, i requisiti delle guardie giurate dipendenti (controlli che comportano un accertamento, oltre che sull’assenza di condanne per delitti, sulla buona condotta morale e civile di dipendenti, e che riguardano anche i legami familiari, amicali e le frequentazioni) sono soggetti a controlli di polizia, sui quali la ricorrente ha fatto affidamento, fino a contrari elementi indiziari.

Dall’altro, la presenza di due soli soggetti controindicati, in assenza, si ribadisce di ulteriori circostanze concludenti oltre la soggettiva caratura criminale e un generico interesse al settore di attività, non raggiunge la soglia della più probabile che non ricorrenza della pur ritenuta ipotesi che il sig. -OMISSIS- agisca in realtà come prestanome di -OMISSIS- e di imprese collegate con il crimine organizzato o infiltrate.

Il Collegio non ignora che l’ipotesi di revoca per cui è causa costituisce uno strumento di prevenzione con spiccata natura cautelare, evidentemente disegnato dal legislatore quale fattispecie di mero pericolo stante l’anticipazione della tutela richiesta dall’importanza degli interessi pubblici tutelati. Tuttavia, proprio siffatta configurazione, in uno con l’afflittività della misura, impone un particolare sforzo motivazionale, che nel caso di specie non si ritiene assolto.

3. Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti sopra esposto, con conseguente annullamento della revoca gravata per difetto di motivazione e salvezza delle ulteriori determinazioni che l’Amministrazione dovrà assumere, garantendo il contraddittorio che è mancato nel procedimento oggetto del presente giudizio.

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della sensibilità degli interssi coinvolti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto gravato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati: 

Giacinta Serlenga, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Testini Giacinta Serlenga

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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