Pubblicato il 25/03/2024
N. 05877/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11514/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11514 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9899263A3F, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Rai Radiotelevisione Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
nei confronti
- International Security Service Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Nunziante Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina a contrarre del Direttore Generale Corporate di Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a n. 2/2023 prot. DGC/2023/0000149/A del 27 giugno 2023 con la quale è stato deliberato di affidare i “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, per gli insediamenti del Centro di produzione TV di Roma”;
- del disciplinare di gara Rai pubblicato il 29 giugno 2023 della “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei “Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, per gli insediamenti del Centro di produzione TV di Roma”, gara n. 9165851, CIG 9899263A3F;
- del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di tutti gli altri atti di gara;
- degli atti (non conosciuti) con i quali Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a ha annullato in autotutela tutti gli atti (ivi comprese le graduatorie) riferiti al lotto 1 della Gara indetta ai sensidell'art. 60, D.Lgs. 50/2016, articolata in sette lotti, per l'affidamento del “Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali”, n. 7094827, CIG n. 7502000E3B, bandita nel 2018;
- di ogni altro presupposto, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Security Service S.r.l. il 9/10/2023:
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e della determina a contrarre del Direttore Generale Corporate di Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a n. 2/2023 prot. DGC/2023/0000249/A del 28 giugno 2023;
- della nota informativa della Direzione Acquisti prot. A/D/2766/P del 19 giugno 2023; della proposta di “Determinazione a contrarre”;
- della determina a contrarre ID: 0F3B2C3E-4149-41D2B088-A1D66A993868; di tutti gli atti di Rai s.p.a. – Radiotelevisione Italiana s.p.a che non hanno disposto l'estromissione di I.S.S.V. – International Security Service Vigilanza s.p.a. dal lotto 1 della gara di Rai s.p.a. n. 9165851, CIG 9899263A3F, ivi compresi gli atti che non ne hanno disposto l'esclusione dalla gara e che non hanno disposto la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del relativo rapporto contrattuale, e che non hanno disposto il conseguente scorrimento di graduatoria; di tutti gli atti della “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., articolata in n. 7 lotti, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i Centri di produzione TV Rai, uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali”, gara n. 9159903, ivi compresi la determina a contrarre, il bando, il disciplinare e il capitolato, i verbali di gara e il provvedimento di aggiudicazione, nella parte in cui mettono a bando e aggiudicano i servizi riferiti al lotto 1 della gara di Rai s.p.a. n. 9165851, CIG 9899263A3F;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
nonché per la condanna
- di Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. al risarcimento del danno in favore della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai Radiotelevisione Italiana e di International Security Service Vigilanza S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, la parte ricorrente ha impugnato gli atti concernenti l’avvio di una gara ponte “senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per l’affidamento dei <Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per gli insediamenti del Centro di produzione TV di Roma>” e di una “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., articolata in n. 7 lotti, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i Centri di produzione TV Rai, uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali”, chiedendone l’annullamento e la conseguenziale condanna della parte resistente al risarcimento dei danni.
2. La società resistente e la parte controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
3. In data 13 marzo 2024 la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa rappresentando di essersi aggiudicata la gara controversa.
4. All’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
6. Alla luce dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Bianchi Roberto Politi
IL SEGRETARIO
