Pubblicato il 21/02/2024
N. 03476/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05770/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5770 del 2019, proposto da
COSMOPOL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Gianluigi Pellegrino ed Artuto Testa che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
ASL DI TARANTO, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio
per l'annullamento
della delibera ANAC n. -OMISSIS-, comunicata con nota ANAC – Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto, sia pur senza effetti interdittivi, l’inserimento nel casellario informatico ANAC dell’annotazione a carico della ricorrente in relazione ad una pregressa vicenda con l’ASL di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2024 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione del provvedimento del -OMISSIS-con cui l’Anac ha disposto, in autotutela, la cancellazione della gravata annotazione dal Casellario informatico;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Ritenuti, poi, sussistenti giusti motivi per disporre la cancellazione delle spese processuali, fermo restando che il contributo unificato anticipato dalla ricorrente deve essere posto definitivamente a carico dell’Anac, in ragione delle motivazioni che hanno indotto l’ente ad annullare in autotutela l’annotazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dispone la compensazione delle spese processuali;
3) pone definitivamente a carico dell’Anac il contributo unificato anticipato dalla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michelangelo Francavilla Orazio Ciliberti
IL SEGRETARIO
