TAR PUGLIA: SENTENZA proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell’Interno, Questura di Bari e U.T.G. Prefettura di Bari, per l'annullamento provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni ai sensi dell’art. 39 T.u.l.p.s.

Giovedì, 07 Marzo 2024 08:30

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 49 del 2022, proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell’Interno, Questura di Bari e U.T.G. Prefettura di Bari, per l'annullamento provvedimento emesso dal Dirigente di Area Viceprefetto aggiunto notificato il 16.11.2021, di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 T.u.l.p.s.

Pubblicato il 07/03/2024
                                                                                                                                                                                                                                                                N. 00297/2024 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                 N. 00049/2022 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Aliani, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Bari e U.T.G. Prefettura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale di Stato, con domicilio legale in Bari, via Melo, n. 97,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) il provvedimento emesso dal Dirigente di Area Viceprefetto aggiunto d.ssa Delia Viti, prot. n. 0155454 del 15.11.2021 proc. n. 36412/2021/6D/Area 1 O.P., notificato il 16.11.2021, di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 T.u.l.p.s.; 2) il provvedimento emesso dal Questore di Bari, dott. Bisogno, il 07.10.2021 Div. P.A.S.I. Cat. 6F/2021 notificato il 18.10.2021; 3) la nota cat 6F/6D/2021 del Commissariato Polizia di Stato di Gravina in Puglia datata 6.3.2021, richiamata in entrambi i precedenti provvedimenti, ancorché non conosciuta; 4) la nota n. prot. 105282 dell’8/10/2021 della Questura di Bari, richiamata nel provvedimento emesso dal Prefetto di Bari prot. n. 0155454 del 15.11.2021 proc. n. 36412/2021/6D/Area 1 O.P., ancorché non conosciuta: 5) ogni atto presupposto connesso o consequenziale; 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bari e di Questura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024, il dott. Orazio Ciliberti e udita l'avv. Angela Aliani, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

I – In data 18.10.2021, il ricorrente riceveva la notifica del provvedimento del Questore di revoca delle licenze di porto di fucile uso caccia (n. 563586-O del 7.4.2017) e di tiro al volo (n. 563575-O del 3.3.2018). Nell’atto vi era riferimento alla presupposta nota cat. 6f/6d del Commissariato P.S. di Gravina in Puglia datata 06.03.2021 ed alla comunicazione del medesimo Commissariato datata 05.03.2021, secondo cui il ricorrente sarebbe stato, a suo tempo, denunciato dalla moglie per presunti maltrattamenti in famiglia, in un periodo immediatamente precedente alla separazione coniugale.

Nella successiva data del 16.11.2021, il ricorrente riceveva, altresì, la notifica del provvedimento del Prefetto di Bari, con il quale si decretava il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, per analoghe ragioni.

Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 17.12.2021 e depositato il 12.01.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione art. 3, legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; 2) violazione artt. 10, 11, 39, 42 e 43, T.u.l.p.s., art. 283-quater c.p.p., eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per illogicità e irrazionalità, difetto di istruttoria.

Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio. Allega copiosa documentazione.

Con istanza ex art. 71-bis c.p.a. depositata il 14.12.2023, il ricorrente chiede il prelievo urgente della causa.

Seguono ulteriori memorie difensive delle parti.

All’udienza pubblica del 5 marzo 2024, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III - Con nota Cat. 6F/6D/2021 del 06.03.2021, il Commissariato di P.S. di Gravina in Puglia comunicava a Prefettura e Questura di Bari di aver provveduto al ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute dal ricorrente, a seguito alla denuncia per maltrattamenti in famiglia, presentata dalla di lui moglie in data 05.03.2021, onde evitare la commissione di eventuali reati, nonché a tutela dell’incolumità pubblica e privata.

La Prefettura di Bari, con nota n. 36412/2021/6D, notificata in data 07.06.2021, comunicava all’interessato l’avvio del procedimento per l’emissione del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni.

Il ricorrente produceva le proprie osservazioni nelle quali, pur contestando l’esistenza di maltrattamenti, l’abuso delle armi e la veridicità dei fatti come denunciati, confermava il dato di una situazione di elevata conflittualità familiare, sicché la Prefettura adottava il preannunciato provvedimento di divieto.

Parallelamente e per analoghe ragioni, la Questura di Bari, previo un preavviso a cui seguiva una fase partecipativa, adottava un provvedimento di revoca delle licenze di porto di fucile ad uso caccia e tiro al volo.

Le circostanze del dissidio familiare, indipendentemente dall’esito delle denunce penali, sono state oggetto di un’autonoma valutazione, conducendo le Amministrazioni resistenti a un giudizio di inaffidabilità del ricorrente al possesso e all’uso di armi e munizioni.

IV – I motivi del ricorso sono infondati.

V - Con articolate censure, il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la falsità dei presupposti, nonché l’illogicità dei provvedimenti impugnati. Rivendica per sé una condotta irreprensibile, asserendo che la querela della sua consorte sarebbe stata depositata al solo fine di favorire la querelante nel giudizio di separazione instauratosi dinanzi al Tribunale civile di Bari.

Sennonché, l’elevata conflittualità tra coniugi è stata ritenuta circostanza da sola sufficiente a giustificare i provvedimenti di divieto di detenzione di armi, nonché di revoca dei titoli di polizia, in relazione al carattere preventivo degli stessi, la cui funzione è di evitare la commissione di delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi.

Invero, in virtù delle prevalenti e prioritarie esigenze di incolumità dei cittadini, la detenzione delle armi non costituisce un diritto ma rappresenta un’eccezione al normale e specifico divieto di detenerle e portarle, stabilito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, operando tale eccezione soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, sì da scongiurare perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr.: Corte cost. n. 109/2019; Cons. Stato, Sezione III, n. 2404/2017).

Prefetto e Questore con valutazioni ampiamente discrezionali, avuto riguardo al prioritario interesse all'incolumità delle persone coinvolte, oltre che nell’interesse della sicurezza pubblica, possono vietare la detenzione e l’uso di armi, quando sia riscontrabile una sia pur ipotetica capacità di abusarne (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, n. 65/2020; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2011, n. 2081; Cons. Stato, Sez. III, 25 gennaio 2019, n. 664).

Sul punto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, ai fini del giudizio di affidabilità del soggetto e della valutazione circa la capacità di "abusare dell'arma", non è necessario che sia attribuibile all'interessato una responsabilità penale per fatti riconducibili all'uso delle armi, in quanto la valutazione a fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso.

Il giudizio prognostico posto a fondamento del divieto di detenzione delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali né a misure di pubblica sicurezza (cfr.: Cons. Stato sez. III, 01.04.2019 n. 2135; Idem 25.03.2019, n. 1972).

È cioè sufficiente, per l’adozione di siffatti provvedimenti, un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto o la sussistenza di circostanze che dimostrino una limitata capacità di dominio della sfera emotiva (cfr., ex plurimis: Cons. Stato, Sez. III, 19 agosto 2021, n. 751; Cons. Stato, Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943; Cons. Stato, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2974; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2011, n. 2081). A tal riguardo, va evidenziato che proprio il ricorrente, nella sua narrativa in fatto, rammenta di essersi trovato, in una particolare circostanza, dopo l’ennesimo litigio familiare, “con il cellulare di sua moglie in mano e per il timore di subire denuncia ingiusta la seguiva per strada, confuso e sbalordito”.

I fatti denunciati e le informazioni trasmesse dalla Questura di Bari, denotano un livello di accentuata conflittualità nei rapporti di famiglia, tale da rendere non inverosimili i rischi di reazioni impulsive e imponderate. Sulla scorta, quindi, di un giudizio coerente, fondato su sufficienti elementi fattuali, teso a garantire la tutela della pubblica incolumità e la tranquilla convivenza civile, le resistenti Amministrazioni hanno adottato i provvedimenti impugnati.

VI - Il Ministero dell’Interno nel fornire indirizzi applicativi, con la circolare telegrafica del n. 557/P.A.S. 4901.10171(1) del 19/04/2004 ha precisato che l’apprezzamento discrezionale degli elementi di fatto, ai quali potenzialmente si ricollega la capacità di abuso delle armi, è certamente comprensivo anche della sola pendenza di procedimenti penali o di prevenzione, nonché della presenza di denunce o querele nei confronti degli interessati.

Giurisprudenza costante afferma che la detenzione di armi esige una condotta assolutamente irreprensibile, immune da rimproveri, anche remoti nel tempo, un temperamento equilibrato e un ambiente tranquillo, ordinato e immune da turbamenti e atteggiamenti ostili, tanto dal punto di vista familiare, quanto sulla linea delle relazioni sociali (cfr.: T.a.r. Puglia Bari, Sez. II, n. 1970 del 28/04/2005). Ad avviso della più recente giurisprudenza amministrativa, l’ordine dell’Autorità di pubblica sicurezza di non detenere armi e munizioni emesso nei confronti di soggetti che non diano sufficiente affidabilità, impone interventi tempestivi che possono essere motivati pure con il mero richiamo a situazioni di fatto, ancorché prive di rilievo penale (cfr.: Cons. Stato Sez. IV 30.4.1999, n.748; T.a.r. Roma Sez. I 30.6.2000, n.5350; T.a.r. Friuli Venezia Giulia 28.32000 n. 29; T.a.r. Milano 1.3.1999 n. 699; T.a.r. Puglia n. 3631 del 14/07/2005).

Il T.a.r. Campania Napoli, nella sentenza Sez. V, 12.10.2020 n. 4413, ha opportunamente evidenziato che, in tema di diniego del porto d'armi, stante il carattere prognostico ex ante del giudizio fondativo del provvedimento assunto dall'Amministrazione, la cui funzione è quella di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi, è legittimo il provvedimento recante il divieto di detenerle e quello di revoca della licenza di porto d'armi che siano emessi in presenza di mere situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, con scambio di querele e minacce nell'ambito di un contesto di conflittualità.

Nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, per la scelta selettiva dell'Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente la sicurezza e l'incolumità delle persone, rispetto all’interesse del privato che, nel caso di specie, è meramente ludico, cioè quello di praticare la caccia e il tiro a volo (cfr.: Cons. Stato Sez. III, n. 1731 del 01/04/2015).

Alquanto diverso il caso in cui l’uso delle armi sia connesso a motivi professionali (si pensi alle guardie giurate particolari), laddove all’Autorità di P.S. si impone di tenere ben in considerazione l’inerenza alla capacità lavorativa e di reddito, al sostentamento personale e della propria famiglia che il titolo può procurare.

L’interesse meramente ludico non può considerarsi prevalente rispetto a quello superiore di ordine pubblico.

Le disposizioni di cui all'art. 39 del T.u.l.p.s. hanno carattere cautelativo, essendo finalizzate a evitare il pericolo per la sicurezza pubblica, determinato dalla possibile disponibilità di armi in capo a un soggetto che non possa garantirne il corretto uso, con la conseguenza che alla pubblica Autorità è affidato il compito di valutare con rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto della detenzione e dell’uso di armi, al solo fine prevenire la commissioni di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.

L’art. 39 del T.u.l.p.s. introduce un concetto astratto di “abuso” che si configura come ipotesi residuale e indeterminata rispetto alla “cattiva condotta”, sicché il suo accertamento legittima l’adozione di un provvedimento di divieto o restrizione, anche in quei casi in cui non vi siano gli estremi per un giudizio negativo sul comportamento del soggetto (cfr.: T.a.r. Puglia Bari n. 3631/2005).

VII - Sulla base di tali premesse, non si comprende neppure, dal tenore delle censure del ricorso, quali disposizioni di legge siano state violate e quale figura sintomatica dell’eccesso di potere sia configurabile nel caso di specie. Non è rilevabile, nella fattispecie, la carenza di adeguata istruttoria, né tampoco il difetto di motivazione.

L’Amministrazione ha acquisito gli elementi informativi ed ha motivato i provvedimenti impugnati, prendendo in considerazione e ponderando tutti gli interessi coinvolti nella situazione concreta, precisando i riferimenti normativi e illustrando l’iter logico-giuridico seguito per addivenire alle impugnate decisioni, facendo espressa menzione degli elementi di valutazione all’uopo considerati.

VIII – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Si ravvisano giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti, in considerazione del fatto che il ricorrente appare, in certo modo, patire di una situazione da lui non voluta né determinata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Orazio Ciliberti


IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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