TAR LIGURIA: Genova, Sez. I, Sent., (data ud. 01/12/2023) 05/01/2024, n. 10. Il ricorrente è una guardia giurata che non consta avere mai evidenziato alcun problema di abuso dell'arma o di inaffidabilità sotto il profilo comportamentale

Martedì, 13 Febbraio 2024 15:17

L'esponente dal 1988 svolge l'attività di guardia giurata ed afferma di non avere mai avuto alcun problema di natura personale, lavorativa o famigliare incidente sull'affidabilità sull'uso delle armi, circostanze che, invero, non sono contestate dalle Amministrazioni resistenti.

Tale verifica, nel caso di specie, era necessaria in ragione delle seguenti plurime circostanze peculiari: a) il ricorrente è una guardia giurata che non consta avere mai evidenziato alcun problema di abuso dell'arma o di inaffidabilità sotto il profilo comportamentale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero della Difesa - la Legione dei Carabinieri Liguria, il Ministero degli Interni - la Prefettura UTG, non costituiti in giudizio; il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane n. 2;

per l'annullamento

- del provvedimento di cui al verbale del 13 marzo 2023 con cui i Carabinieri della Stazione di Montoggio hanno effettuato il ritiro cautelativo delle armi e del porto d'armi del ricorrente, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del T.U.L.P.S.;

- ogni provvedimento precedente, presupposto, successivo e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1.12.2023 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 2, del TULPS di ritiro cautelativo delle armi e della licenza di detenzione e porto delle stesse, emanato tre giorni dopo un sinistro stradale con esiti mortali causato dal medesimo ricorrente.

2) L'esponente dal 1988 svolge l'attività di guardia giurata ed afferma di non avere mai avuto alcun problema di natura personale, lavorativa o famigliare incidente sull'affidabilità sull'uso delle armi, circostanze che, invero, non sono contestate dalle Amministrazioni resistenti.

3) Il Sig. -OMISSIS-, in data 10.3.2023, durante il ritorno a casa dal turno di lavoro notturno ha investito una persona che, pur immediatamente soccorsa e portata in ospedale, è deceduta alcune ore più tardi.

4) Il ricorrente, oltre ad avere prestato soccorso immediato alla vittima, si è messo a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza per sottoporsi ai controlli e alle analisi sierologiche del caso dalle quali è risultato "non in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcooliche o stupefacenti" (cfr. verbale Carabinieri del 20.3.2023);

5) Il successivo 13.5.2023 i Carabinieri della Stazione di Montoggio si sono recati al domicilio del ricorrente ed hanno effettuato il ritiro cautelativo delle armi e munizioni regolarmente detenute ai sensi dell'art. 39, comma 2, del TULPS.

6) Da quanto emerge da apposita informativa inviata ai superiori, i menzionati militari hanno effettuato il ritiro cautelativo suddetto avendo rilevato nel ricorrente uno stato emotivo di prostrazione in relazione all'incidente stradale da esso cagionato e intendendo evitare in radice il pericolo di compimento di gesti "anticonservativi".

7) L'impresa di vigilanza per la quale presta servizio il ricorrente effettua unicamente l'attività di sorveglianza armata e il CCNL di categoria prevede che il datore di lavoro, in caso di sospensione anche temporanea del porto d'armi, possa sospendere il rapporto lavorativo e la corresponsione dello stipendio.

8) Il ricorrente, pertanto, con il ricorso di cui in epigrafe ha impugnato in citato provvedimento di ritiro delle armi.

9) Si sono costituiti in giudizio i Ministeri della Difesa e dell'Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

10) In esito alla camera di consiglio del 9.6.2023 il Collegio, con ordinanza cautelare propulsiva n. 123 del 12.6.2023, avendo rilevato la necessità di accertare l'evoluzione del citato stato emotivo del ricorrente, ha ordinato all'Amministrazione di procedere alla verifica dell'idoneità medico-legale del ricorrente alla detenzione e al porto d'armi e di riesaminare l'impugnata misura del ritiro delle armi alla luce delle risultanze delle suddette verifiche.

11) Il ricorrente è stato, quindi, sottoposto a valutazione psicodiagnostica presso la A.S. in data 26.6.2023 e a visita psichiatrica presso la medesima A. in data 30.6.2023, al fine della "valutazione medico-legale per porto d'armi".

12) Successivamente la Prefettura, avendo preso atto dell'esito positivo delle verifiche medico legale effettuate, con Provv. del 13 luglio 2023, ha disposto la restituzione delle armi e della licenza al ricorrente, ordine prontamente eseguito dai Carabinieri della Stazione di Montoggio il giorno successivo.

13) Con memoria difensiva e dichiarazione effettuata all'udienza di discussione dell'1.12.2023 il difensore del ricorrente ha dichiarato che, sebbene il provvedimento impugnato avesse cessato i propri effetti, persisteva l'interesse alla pronuncia di merito ai fini risarcitori.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

14) Il Collegio, in seguito alla pacifica cessazione degli effetti degli atti impugnati e considerata la specifica richiesta di parte ricorrente, è tenuto a verificare la legittimità degli atti impugnati ai sensi dell'art. 34, comma 3, del C.p.a..

15) Il Collegio ritiene di dover ribadire preliminarmente i consolidati principi in materia di ritiro delle armi legittimamente detenute dai privati, secondo cui:

- l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un'ampia discrezionalità che discende dalla mancanza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo alla detenzione di armi, sussistendo al contrario il generale divieto del possesso di esse (cfr. ex pluribus: Cons. Stato n. 1972/2019);

- il ritiro cautelare delle armi ex art. 39, comma 2, TULPS costituisce una misura preventiva, provvisoria e anticipatoria, finalizzata ad evitare che la situazione di pericolo possa degenerare ed è dotata di intrinseca urgenza (TRGA Bolzano, sez. I, 16.10.2015 n. 318);

- "Il ritiro delle armi costituisce una misura temporanea, volta a privare cautelativamente l'amministrato delle stesse, in attesa delle determinazioni della Prefettura in merito all'adozione o meno dell'atto interdittivo" (T.A.R. Liguria, Sez. I, 17/5/2023, n. 520).

16) Sulla base di tali coordinate ermeneutiche possono essere scrutinati i motivi di ricorso.

17) Per questioni di logica processuale si devono esaminare prioritariamente e congiuntamente i MOTIVI TERZO e QUARTO con cui il ricorrente ha dedotto il difetto dei presupposti e di motivazione in ordine all'adozione dell'atto impugnato.

I motivi sono infondati atteso che la gravità dell'incidente stradale cagionato e le verosimili implicazioni (seppur transeunti) sulla sfera psicologica del ricorrente, hanno giustificato l'adozione della misura impugnata del ritiro delle armi.

18) Anche il SECONDO MOTIVO è infondato atteso che la portata della norma cautelare di cui all'art. 39, comma 2, del TULPS riguarda anche la licenza giacché, diversamente opinando, si potrebbe verificare la situazione paradossale - e contrastante con la ratio della norma - per cui il soggetto privato delle armi, ma non della licenza, potrebbe procurarsi legittimamente nuove armi, così vanificando la portata della misura cautelativa.

19) È, invece, parzialmente fondato il PRIMO MOTIVO con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 39, comma 2, del TULPS perché, a fronte del provvedimento avente carattere cautelare e provvisorio, le Amministrazioni resistenti non hanno previsto l'effettuazione di una verifica successiva in ordine alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato l'adozione di tale provvedimento.

Tale verifica, nel caso di specie, era necessaria in ragione delle seguenti plurime circostanze peculiari:

a) il ricorrente è una guardia giurata che non consta avere mai evidenziato alcun problema di abuso dell'arma o di inaffidabilità sotto il profilo comportamentale;

b) in occasione degli accertamenti effettuati successivamente all'incidente stradale è risultato che il ricorrente non aveva assunto alcuna sostanza psicoattiva;

c) l'emotività riscontrata dai carabinieri il terzo giorno successivo all'evento poteva essere transitoria e giustificata dall'evento suddetto;

d) l'attività lavorativa del ricorrente richiede necessariamente la legittimazione all'uso delle armi.

Sebbene tali circostanze imponessero di effettuare la citata verifica in un termine congruo, il provvedimento nulla ha disposto in proposito, con conseguente accoglimento della doglianza nei limiti di seguito precisati.

Il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato atteso che. nell'immediatezza dell'incidente stradale, esso è stato correttamente ritenuto giustificato dal perturbamento emotivo manifestato dal ricorrente.

Lo stesso atto, tuttavia, in ragione della sua natura cautelativa e non definitiva e delle circostanze peculiari della vicenda sopra tratteggiate, ha illegittimamente omesso di prevedere l'effettuazione - entro un congruo termine - di una verifica in ordine al permanere dei presupposti di emanazione, verifica che invece non è stato prevista e che ha costretto il ricorrente ad adire questo Tribunale per ottenerla.

Ne consegue che l'atto gravato è illegittimo nella sola parte in cui non ha previsto l'effettuazione della verifica in questione.

20) Conclusivamente il ricorso, scrutinato come si è detto ai sensi dell'art. 34, comma 3, è fondato nei limiti sopra indicati, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato limitatamente alla parte in cui non ha previsto la verifica della permanenza dei presupposti del ritiro delle armi in un termine congruo.

21) Per completezza il Collegio rileva che, nella particolare situazione oggetto del presente giudizio, la citata verifica avrebbe dovuto essere prevista entro un congruo termine dal sinistro stradale, al fine di consentire al ricorrente di recuperare il normale equilibrio emotivo, e tale termine appare ragionevolmente individuabile nel periodo compreso tra il secondo e il sesto mese successivo al verificarsi dell'incidente in questione.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente - sebbene compulsata da questo Tribunale - ha disposto la verifica entro 4 mesi del ritiro delle armi e, stante l'esito positivo, ha conseguentemente revocato il provvedimento impugnato, consentendo nuovamente al ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa di vigilante armato.

Per quanto riguarda il presente giudizio il fatto che il ricorrente sia stato costretto a rivolgersi a questo Tribunale per ottenere la verifica sopra menzionata, costituisce profilo valutabile al fine dell'addebito delle spese di lite e della loro quantificazione.

22) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del C.p.a., dichiara l'illegittimità degli atti impugnati ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna i Ministeri della Difesa e dell'Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano nella somma complessiva di euro 3500 (tremilacinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Conclusione
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 1.12.2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felleti, Referendario

Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore

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