Pubblicato il 29/01/2024
N. 00134/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pol Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9616974201, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, non costituito in giudizio;
nei confronti
La Torpedine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Damiani, Cristiano Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vis S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento n. 2005/23 prot. del 11.05.2023, emanato dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, recante aggiudicazione della gara per l’acquisto dei servizi di vigilanza armata presso gli Uffici giudiziari di Vibo Valentia per il periodo 01.07.2023 – 30.06.2025; CIG n. 9616974201;
- della nota prot. n. 2074/23 prot. del 16.05.2023, emanata dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela;
- del presupposto art. 21.3 del Disciplinare di gara, nella parte in cui dispone che, a parità di punteggi per prezzo e offerta tecnica, venga preferito il concorrente che ha presentato per primo l’offerta sul MePA;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, anche eventualmente non conosciuti, ivi compresi i verbali di gara nella parte in cui si propone l’aggiudicazione del servizio in favore del R.T.I. La Torpedine s.r.l. – VIS s.p.a.;
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
- dell’eventuale contratto d’appalto medio tempore stipulato fra la stazione appaltante e il R.T.I. La Torpedine s.r.l. – VIS s.p.a.;
E PER IL SUBENTRO
- della ricorrente Pol Service s.r.l. nell’esecuzione del contratto d’appalto con il Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia per i servizi di vigilanza armata presso gli Uffici giudiziari di Vibo Valentia per il periodo 01.07.2023 – 30.06.2025; CIG n. 9616974201;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pol Service S.r.l. il 4/7/2023:
- del provvedimento n. 2005/23 prot. del 11.05.2023, emanato dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, recante aggiudicazione della gara per l'acquisto dei servizi di vigilanza armata presso gli Uffici giudiziari di Vibo Valentia per il periodo 01.07.2023 – 30.06.2025; CIG n. 9616974201;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di La Torpedine S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia indiceva una procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata mediante ricorso a guardie particolari giurate per la durata di ventiquattro mesi, a decorrere dall’1 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2025, per gli uffici giudiziari di Vibo Valentia siti in Corso Umberto I e Via Lacquari.
2. Alla gara, indetta in data 30 gennaio 2023 mediante procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 con richiesta d’offerta su piattaforma MePA, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendevano parte 6 operatori economici: il RTI costituendo tra La Torpedine S.r.l. (mandataria) e VIS S.p.A. (mandante); Pol Service S.r.l.; Europolice S.r.l. unipersonale; Istituto di Vigilanza Europol S.r.l.; Cosmopol Vigilanza S.r.l.; T&R Security Service S.r.l.
3. Alla ricorrente Pol Service s.r.l. veniva attribuito lo stesso punteggio complessivo di 99/100 della R.T.I. “Torpedine s.r.l. - Vis s.p.a.”, ottenendo i due operatori economici stessi punteggi sia per l'offerta economica (30/30) che per l’offerta tecnica (69/70).
4. In applicazione del disciplinare dell’appalto (art. 21.3), sulla scorta cioè del criterio della priorità temporale, con Decreto prot. n. 2005/23 dell’11 maggio 2023 la Procura procedeva, pertanto, su conforme proposta della commissione di gara, ad aggiudicare la gara di appalto al R.T.I. “Torpedine s.r.l. - Vis s.p.a.”, la cui offerta era pervenuta in data 3 marzo 2023 alle 9:56, prima di quella della Pol service s.r.l., giunta in data 6 marzo 2023 alle 15:44.
5. A seguito della comunicazione dell’aggiudicazione a tutte le imprese partecipanti, in data 15 maggio 2023 la difesa della “Pol Service” s.r.l. inoltrava istanza alla stazione appaltante di revoca in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria, adducendo violazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924 che prescriverebbe, nei casi di punteggio ex aequo tra i concorrenti, l’applicazione del principio del “rilancio dell’offerta” consentendo agli operatori economici classificatisi a pari merito di presentare offerte migliorative.
6. Con nota del 16 maggio 2023 la Procura della Repubblica rigettava la richiesta di annullamento e dava ulteriore corso alla procedura.
7. Pertanto, con ricorso notificato in data 08.06.2023 e depositato in pari data, la ricorrente è insorta contro l’aggiudicazione e contro gli atti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensiva in quanto asseritamente illegittimi, affidando il ricorso ad un unico motivo di diritto così rubricato:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924 – Violazione del principio di par condicio competitorum.
Ha chiesto, inoltre, di voler dichiarare la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto medio tempore stipulato fra la stazione appaltante e il R.T.I. La Torpedine s.r.l. – VIS s.p.a. e di disporre il subentro della ricorrente Pol Service s.r.l. nell’esecuzione del contratto.
8. Si sono costituite l’amministrazione resistente e la controinteressata La Torpedine S.r.l. del RTI aggiudicatario depositando memorie.
9. Precedentemente, in data 16.05.2023 la società Pol Service ha formulato istanza di accesso agli atti al fine di conoscere l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria nonché altri atti e verbali di gara - accolta con provvedimento del 31.05.2023 ed accesso di fatto avvenuto in data 10.06.2023.
10. Ha quindi formulato motivi aggiunti, con contestuale richiesta di tutela interinale, ritualmente notificati in data 30.06.2023 e depositati in data 04.07.2023.
I motivi aggiunti, dei quali il secondo è stato formulato in subordine rispetto al primo, sono così rubricati:
I) DICHIARAZIONE FALSA E FUORVIANTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 COMMA 5 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 – CAUSA DI ESCLUSIONE DEL R.T.I. LA TORPEDINE DALLA GARA;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – ART. 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA.
Sostanzialmente con la formulazione degli stessi, la deducente si duole del fatto che, a seguito dell’esame dell’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario, sarebbe emerso che quest’ultimo avrebbe falsamente dichiarato la sussistenza di più sedi operative sul territorio regionale calabrese, fra cui una “che dista a pochi chilometri di distanza dalle strutture della Committente”. Più in particolare, l’aggiudicatario RTI La Torpedine-V.I.S. avrebbe falsamente dichiarato sia di essere “provvisto di un punto operativo distaccato con sede in Vibo Valentia alla Via Milite Ignoto”, sia di poter vantare una sede distaccata “in Contrada Difesa nel Comune di Caraffa di Catanzaro, del tutto inesistente”.
Fornendo “tali indicazioni sulla presenza e sul numero di sedi ubicate sul territorio regionale calabrese”, il RTI avrebbe “influenzato la valutazione dell’offerta”, ragione per cui avrebbe dovuto essere escluso dalla gara ovvero, in subordine, avrebbe dovuto ricevere un punteggio inferiore – nella valutazione dell’offerta tecnica – al citato criterio A “Organizzazione del servizio”, subcriterio a.3 “Struttura organizzativa” (a pag. 18 del Disciplinare di gara).
Sostiene la deducente che la Commissione di gara risulta aver espressamente valutato il dimensionamento della struttura organizzativa, “anche per il numero di sedi sul territorio calabrese”, come risulterebbe dai verbali di gara dai quali emergerebbe che la Commissione abbia attribuito n. 10 punti al R.T.I. La Torpedine-V.I.S. così argomentando “struttura organizzativa adeguatamente dimensionata anche per il numero di sedi sul territorio calabrese, suddivisa in blocchi; il numero di GPG è adatto alle esigenze dell’appalto”, ciò che non sarebbe accaduto ove fosse stata correttamente informata della realtà dei fatti.
11. Alla camera di consiglio del 21.06.2023 la domanda di tutela cautelare contenuta nel ricorso introduttivo è stata rigettata con provvedimento n. 304/2023.
12. Alla camera di consiglio del 26.07.2023, con ordinanza n. 381/2023 è stata respinta altresì l’istanza di tutela interinale contenuta nei motivi aggiunti al ricorso.
13. Nell’imminenza dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2024 la ricorrente ha depositato in data 20.12.2023 un esposto denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vibo Valentia per l’asserita inesistenza della sede distaccata, sita in contrada Caraffa di Catanzaro.
14. La controinteressata La Torpedine ha replicato su tale specifico punto con memoria ritualmente depositata in data 23.12.2023 cui è seguita memoria di replica della Polservice depositata in data 30.12.2023.
15. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2024, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Ritiene il collegio che al fine di rispettare l’ordine logico delle questioni da esaminare, occorra partire dai motivi aggiunti di ricorso in quanto l’esito potrebbe condizionare quello del ricorso introduttivo.
17. I motivi vanno entrambi disattesi.
Occorre brevemente ricordare i principali pronunciamenti in materia di falsità e omissioni dichiarative da parte dell’operatore in seno ad una procedura di gara.
In particolare, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16/2020, ha definito le coordinate ermeneutiche che presiedono all’applicazione delle misure espulsive contemplate dall’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016, anche in comparazione con le previsioni di cui alla lett. f-bis), nei termini di seguito riportati: “ - la falsa dichiarazione resa dall’operatore economico nell’ambito di una gara ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza da parte della Stazione appaltante è riconducibile alla causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) [ora c-bis)] e, pertanto, per poter disporre l’esclusione del dichiarante, è necessario che il provvedimento espulsivo contenga apposita valutazione sull’affidabilità ed integrità dell’operatore economico e motivi in ordine all’idoneità del mendacio ad influenzare le decisioni sull’esclusione, selezione o aggiudicazione, senza che l’Amministrazione aggiudicatrice possa avvalersi di alcun automatismo espulsivo; - la causa di esclusione di cui alla lettera f-bis) ricorre nelle sole ipotesi in cui le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione relativi all'ammissione, la valutazione delle offerte o l'aggiudicazione o comunque relativa al corretto svolgimento della gara; - la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) [ora c-bis)] per le omissioni dichiarative presuppone l’esistenza di un obbligo, previsto a livello legislativo o dall’amministrazione aggiudicatrice all’interno delle norme regolatrici della gara, il cui assolvimento è necessario perché la competizione in gara possa svolgersi correttamente; - la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), secondo il diritto vivente intesa come norma di chiusura in grado di comprendere tutti i fatti anche non predeterminabili ex ante, può trovare applicazione nelle ipotesi di omissioni dichiarative anche laddove non sia previsto un obbligo dichiarativo a livello normativo o di lex specialis, purché la circostanza taciuta sia evidentemente in grado di incidere sulla moralità ed affidabilità dell’operatore economico.”
Applicando gli enunciati principi al caso di specie ed in coerenza con il decisum in sede cautelare sulla insussistenza del fumus boni iuris, va esclusa, ad avviso di questo collegio la configurabilità di falsità dichiarative ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c del d.lgs n. 50/2016 che, secondo l’insegnamento della Plenaria cui questa Sezione intende aderire, risulta predicabile allorquando “le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità”(cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 16 del 2020).
Priva di fondamento, dunque, risulta la censura contenuta al primo dei motivi aggiunti atteso che nel caso di specie, non è ipotizzabile alcuna falsa dichiarazione, così come intesa dalla consolidata giurisprudenza amministrativa.
A sostegno di tale assunto occorre considerare che la doglianza di parte ricorrente muove dall’erronea premessa che il POD (punto operativo distaccato) dichiarato in sede di offerta tecnica dovesse essere necessariamente intestato alla Torpedine s.r.l., come dimostra la circostanza, desumibile dagli atti di causa e, segnatamente, dalla relazione investigativa commissionata alla “AC 007 investigazioni”, che il quesito posto a tale impresa di Investigazioni (quesito poi reiterato al Comando di Polizia Municipale) riguardasse unicamente l’esistenza di POD riconducibili alla Torpedine s.r.l. (attraverso indicazioni su citofoni, porte di stabili, loghi, automezzi) omettendosi di considerare che ad aver partecipato alla gara per l’affidamento del servizio oggetto di appalto sia stato il RTI costituito tra La Torpedine s.r.l., mandataria, e VIS S.p.A., mandante.
Con riguardo a quest’ultima società, il sopralluogo effettuato in data 11.07.2023 dalla Squadra Amministrativa, Divisione PAS, della Questura di Vibo Valentia ha messo in luce l’esistenza effettiva di un locale in Via Milite Ignoto n. 44 nella disponibilità della VIS S.p.A., destinato al supporto logistico al personale e già nel 26.04.2022, in riscontro alla richiesta della Prefettura di Taranto, avanzata dallo stesso istituto per l’estensione della licenza connessa all’affidamento del servizio al Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia (estensione autorizzata con decreto del Prefetto del 30.06.2023), il locale era stato, a seguito di ulteriore sopralluogo, ritenuto idoneo.
E, dunque, dall’esame complessivo della corposa documentazione versata agli atti, risulta fondato quanto sostenuto dal RTI controinteressato, vale a dire la disponibilità di più punti operativi sul territorio regionale calabrese, a conferma degli esiti degli accertamenti effettuati dalla Questura di Vibo Valentia, su delega della Prefettura, alla quale è stato chiesto il relativo accertamento con sopralluogo dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia in qualità di Stazione Appaltante.
E’ possibile, allora, dedurre che l’apparente contraddizione contenutistica asseritamente presente nelle verbalizzazioni degli organi competenti sia verosimilmente dipesa dalla mancata considerazione della VIS S.p.A. come parte del RTI partecipante alla gara e la concentrazione di indagini, sopralluoghi ed accertamenti unicamente sul conto della Torpedine s.r.l.
L’erroneità della circostanza di fatto assunta a presupposto dei motivi aggiunti emerge altresì dall’esame della certificazione UNI 10891:2000 rilasciata dalla Bureau Veritas Italia S.p.A. in data 15 maggio 2023 alla VIS S.p.A. –- dalla quale si evince che la VIS S.p.A. è in possesso della certificazione UNI 10891:2000, per l’“erogazione dei servizi di vigilanza ispettiva” anche presso la sede operativa di “Via Milite Ignoto, 44 – 89900 Vibo Valentia (VV)”.
Orbene, il controinteressato RTI ha dichiarato, in seno alla sua offerta, che “Nello specifico, nella sola Regione Calabria, sono presenti oltre 170 guardie giurate, 3 sedi operative/centri logistici e oltre 25 veicoli”.
Le tre sedi operative sono:
- Sede legale e operativa principale della società “La Torpedine”, sita in Luzzi;
- P.O.D. della società “La Torpedine” sito in Palmi;
- P.O.D. della società “VIS” sito in Vibo Valentia.
Pertanto, atteso che sul conto della VIS S.p.a. risulta ufficialmente certificata la sede di Via Milite Ignoto di Vibo Valentia e che la VIS S.p.a. è componente del RTI aggiudicatario nella qualità di mandante, va esclusa la configurabilità della falsità dichiarativa asseritamente presente nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario RTI controinteressato, per come prospettata dalla ricorrente.
Quanto alla lamentata inesistenza di una sede in Contrada Difesa nel Comune di Caraffa di Catanzaro, di cui non vi sarebbe traccia nella visura camerale della società La Torpedine S.r.l. né in altri documenti ufficiali né la sussistenza di sedi distaccate o punti operativi risulterebbe provata in altro modo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la visura camerale della Società La Torpedine rappresenta espressamente, alla voce “Sedi secondarie ed unità locali”, che, a decorrere dall’1.11.2018, La Torpedine S.r.l. ha una sede secondaria sita nel Comune di Caraffa di Catanzaro, Località Difesa s.n.c.
Né può condividersi la deduzione difensiva di parte ricorrente incentrata sulla inadeguatezza della citata sede in quanto sfornita di allacci di utenze, insegne, e strumentazioni in grado di provarne l’idoneità agli scopi per cui dovrebbe essere utilizzata.
Sul punto, invero, in disparte la considerazione dell’inammissibilità della doglianza in quanto introdotta tardivamente ed esulante dal focus originario dei motivi aggiunti con i quali la ricorrente ha inteso denunciare l’asserita inesistenza delle sedi/punti operativi dichiarati, ritiene il collegio che la stessa sia altresì infondata nella misura in cui la controinteressata ha dato prova con apposita allegazione di atti, della esistenza di rapporti contrattuali per la locazione e le utenze relative all’immobile di Contrada Caraffa, Catanzaro la cui destinazione riguarda la “logistica del personale, consegna divise, visite mediche, consegna dotazioni, aula di formazione, ecc.”
E, dunque, sia la provata esistenza delle sedi, sia la non pertinenza e comunque l’infondatezza della censura relativa all’adeguatezza del POD di contrada Caraffa, rendono infondato altresì il secondo dei motivi aggiunti incentrato sulla asserita violazione dell’art. 17 del Disciplinare di Gara, con cui la ricorrente società in sostanza contesta che le false informazioni rese dal RTI, quand’anche non sanzionabili con l’esclusione, avrebbero comunque prodotto “un effetto viziante sull’attribuzione dei punteggi resi dalla Commissione valutatrice” stante il punteggio attribuito all’offerta tecnica del RTI “La Torpedine-VIS” (riferito al criterio A «Organizzazione del servizio», subcriterio a.3 «Struttura organizzativa», in relazione al quale la Commissione ha deciso di attribuire n. 10 punti) che sarebbe stato fuorviato e comunque alterato dal non corretto dimensionamento della struttura organizzativa oggetto di valutazione della commissione di gara.
18. Si può passare ora all’esame del ricorso introduttivo, affidato all’unico motivo di ricorso della ravvisata violazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924 che prescriverebbe, nei casi di punteggio ex aequo tra i concorrenti, l’applicazione del principio del “rilancio dell’offerta” consentendo agli operatori economici classificatisi a pari merito di presentare offerte migliorative.
19. Il collegio ritiene di dover confermare il decisum cautelare sulla scorta del medesimo ragionamento ivi sviluppato, ritenendo il motivo non suscettibile di positiva valutazione.
In caso di ex aequo, l’art. 21.3 del citato Disciplinare stabiliva che “Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, il concorrente che abbia presentato per primo l’offerta sul Me.Pa. è collocato nella graduatoria parziale prima del concorrente di pari punteggio”
Ciò posto, l’operato dell’Amministrazione resistente non è censurabile nella misura in cui “ha autonomamente previsto nella legge di gara, per il caso di offerte economicamente più vantaggiose che, all’esito della procedura, hanno ottenuto complessivamente lo stesso punteggio (ossia offerte ex aequo) l’applicazione di un diverso criterio, peraltro basato sulla diligenza dell’operatore economico”.
Difatti ritiene questo collegio che il sub procedimento delineato dal citato art. 77 può trovare applicazione soltanto nel caso in cui i concorrenti ex aequo abbiano presentato “la stessa offerta” o “offerte uguali”, circostanza che non può ritenersi si sia verificata nel caso in esame.
Inoltre, l’orientamento cui questo collegio ritiene di aderire è quello che sostiene che l’ambito di applicazione della suddetta norma giuridica sia circoscritto ai “rari casi in cui vi sia un ex aequo del prezzo offerto, nelle gare al massimo ribasso” (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8537), dovendosene escludere l’applicazione nelle gare il cui criterio per l’affidamento sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ove, infine, fosse stato seguito il criterio di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924 nella fattispecie all’esame, in cui la Polservice e il RTI La Torpedine-VIS, hanno ottenuto il massimo punteggio in relazione all’offerta economica, l’eventuale “offerta migliorativa” avrebbe dovuto essere limitata alla sola componente tecnica, con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia criterio predeterminato dalla lex specialis, sarebbe stato dato inammissibilmente accesso ad una modifica ex post dell’offerta tecnica.
20. Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti non può trovare accoglimento.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, Ministero della Giustizia resistente e La Torpedine S.r.l. controinteressata, che vengono liquidate in complessivi euro 4.000,00, nella misura del 50% per ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Simona Saracino, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Simona Saracino Giancarlo Pennetti
IL SEGRETARIO
