TAR Calabria: Reggio Calabria, Sent., (data ud. 06/12/2023) 18/01/2024, n. 56. La Prefettura di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e relativo porto di pistola

Martedì, 23 Gennaio 2024 11:05

La Prefettura di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e relativo porto di pistola a tassa ridotta, richiesto, in favore della ricorrente, dalla ditta -OMISSIS-; ... L'unico procedimento penale che, nel 2019, ha interessato il padre della ricorrente, imputato di violenza privata non aggravata, ex art. 610 c.p., riguarderebbe una vicenda afferente a rapporti di vicinato, verificatasi nel 2017.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del decreto prot. (...), Fascicolo n. 4209 - Area I/bis, notificato a mezzo polizia giudiziaria in data 3 gennaio 2023, con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e relativo porto di pistola a tassa ridotta, richiesto, in favore della ricorrente, dalla ditta -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il decreto prot. (...), Fascicolo n. 4209 - Area I/bis, con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e relativo porto di pistola a tassa ridotta, presentata, in suo favore, dalla ditta -OMISSIS-

Tale diniego risulta motivato in ragione della convivenza dell'interessata, interrotta soltanto a seguito del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. n. 241 del 1990, con il padre, destinatario di un divieto di detenzione armi e munizioni, emesso dalla Prefettura in data 18.06.2019 in conseguenza della sottoposizione dello stesso ad un procedimento penale per il reato di cui all'art. 610 c.p..

2. Il ricorso è affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- a) Illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis e dell'art. 21 quinques e ss. della L. n. 241 del 1990; b) eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa, contrasto con i precedenti, violazione dei principi d'imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell´azione amministrativa nonché del principio del giusto procedimento";

L'unico procedimento penale che, nel 2019, ha interessato il padre della ricorrente, imputato di violenza privata non aggravata, ex art. 610 c.p., riguarderebbe una vicenda afferente a rapporti di vicinato, verificatasi nel 2017.

Siffatto precedente penale , tenuto conto della risalenza nel tempo nonché dello scarso disvalore della condotta ascritta all'imputato, non avrebbe potuto ragionevolmente ritenersi sintomatico del preteso, ed invero inesistente, pericolo che l'odierna ricorrente possa abusare delle armi. Tanto più in ragione del fatto che, per un verso, la ricorrente ha comunque interrotto la convivenza con il padre e, per altro verso, che la licenza richiesta è strumentale all'esercizio di un diritto costituzionalmente rilevante quale il diritto al lavoro dell'interessata.

- "2. Violazione di legge per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, omissione e mancanza assoluta di motivazione";

Sarebbero state pretermesse le garanzie partecipative endo-procedimentali di cui all'art. 7 L. n. 241 del 1990.

3. Il Ministero dell'Interno, costituitosi con memoria di mera forma, ha effettuato produzione documentale anche in adempimento all'ordinanza collegiale istruttoria del 9.03.2023, n. 227.

4. Con ordinanza n. 71 del 6.04.2023, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei fumus boni iuris e del periculum in mora, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.

5. In data 1.07.2023, il Ministero dell'Interno ha depositato il provvedimento prot. n. (...) del 17.05.2023, con cui la Prefettura di Reggio Calabria, preso atto dell'ordinanza cautelare summenzionata, ha così disposto "è sospesa provvisoriamente l'efficacia del provvedimento prefettizio prot. n. (...)/W in data 13/12/2022, con il quale, sono state respinte le istanze per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata e per il rilascio del porto di pistola per difesa personale a guardia particolare giurata avanzate in favore della sig.ra -OMISSIS- - nata a Reggio Calabria il -OMISSIS- e residente a M.I. (R.) -OMISSIS-. Sono fatti salvi gli esiti dell'istruttoria in corso, finalizzata al riesame delle istanze della sig.ra -OMISSIS- sulla base dei parametri e criteri indicati dal locale T.A.R. nell'ordinanza n. 71/2023. Al fine del rilascio dei relativi titoli, si procederà a richiedere sia al datore di lavoro sia all'interessata la produzione della documentazione istruttoria ancora mancate".

6. In occasione della pubblica udienza del 6.12.2023, fissata per la trattazione della causa nel merito, il difensore della ricorrente ha dichiarato che sono stati rilasciati i titoli richiesti in favore in quest'ultima, la quale sta regolarmente svolgendo l'attività lavorativa. La difesa erariale ha chiesto la decisione del ricorso, dichiarando di non essere al corrente di tale circostanza.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

7. Preliminarmente, rileva il Collegio come la mancata produzione in giudizio di provvedimenti amministrativi sopravvenuti, idonei a soddisfare totalmente e in via definitiva gli interessi dell'istante, osti alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Inoltre, il difensore di parte ricorrente, pur avendo riferito in ordine alla sopravvenuta adozione, in favore della sua assistita, dei titoli abilitanti l'esercizio dell'attività di guardia giurata, non ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione del gravame, con conseguente procedibilità dello stesso.

8. Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.

9. Priva di pregio si appalesa la censura relativa alla violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990 in quanto, per come ammesso in ricorso, l'interessata è stata, comunque, messa nelle condizioni di interloquire con l'amministrazione avendo presentato, nel corso del procedimento, memorie difensive conseguenti alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis citata Legge.

10. L'apprezzamento della fondatezza delle ulteriori censure cui il ricorso è affidato passa dalla necessaria ricognizione dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, in materia di approvazione della nomina delle guardie particolari giurate - e contestuale licenza di porto d'armi, a tassa ridotta - condizionata, per quanto di interesse, dalla sussistenza del requisito della "ottima condotta politica e morale" di cui all'art. 138 comma 1 n. 5 R.D. n. 773 del 1931, inteso, per come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 31/1996, quale "buona condotta", da valutarsi per aspetti incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni. Tale requisito specifico, per giurisprudenza consolidata, si aggiunge alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 11, 39 e 43 citato R.D., attesa la delicatezza delle mansioni svolte dalle guardie giurate (ex multis, CGA n. 603/2023; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2022, n. 10258).

Ciò posto, l'apprezzamento di siffatto requisito deve essere svolto, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sotto il profilo della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata, al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o, comunque, capace di abusi nell'uso delle armi o nell'esercizio delle funzioni (T.A.R. Palermo, sez. I, 20/11/2023, n. 342cfr. Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709).

La valutazione di segno negativo in ordine all'esistenza del suddetto requisito di cui all'art. 138 comma 1 n. 5 R.D. n. 773 del 1931, deve, dunque, collegarsi a fatti e circostanze che, per gravità, reiterazione nel tempo, idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato, siano idonee ad incidere effettivamente sul grado di moralità e sull'assenza di mende esigibili per lo svolgimento di un'attività la quale, avuto riguardo alla sfera giuridica di quest'ultimo, implica la realizzazione di un diritto costituzionalmente rilevante, quale il diritto al lavoro (cfr. Cons. Stato sez. III, 9.06.2014, n. 2907).

Nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode, l'Autorità amministrativa è, dunque, tenuta a valutare anche la circostanza che l'eventuale diniego, al pari della revoca dei titoli già rilasciati, è idoneo ad incidere sulla capacità lavorativa del richiedente e, quindi, sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia. Da qui il rafforzamento dell'onere istruttorio in uno all'esigenza che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti nei confronti di soggetti che chiedono di essere abilitati all'uso delle armi per scopi ludici ovvero per "difesa personale" (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 10/05/2023, n. 413; T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220).

11. L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame consente di apprezzare il deficit istruttorio e motivazionale in cui è incorsa la Prefettura di Reggio Calabria nell'adozione del contestato diniego di approvazione della nomina della ricorrente a guardia giurata.

Ciò nella misura in cui tale diniego risulta sorretto da un unico elemento che, per come dedotto in ricorso, non può ritenersi univocamente e logicamente sintomatico della pretesa inaffidabilità dell'interessata nell'uso delle armi.

Il provvedimento impugnato risulta, infatti, motivato esclusivamente in ragione della sottoposizione del padre della ricorrente, ad un procedimento penale per violenza privata, connessa a rapporti di vicinato risalente al lontano 2017, (cfr. avviso di conclusione indagini in atti), la cui pendenza ha illo tempore determinato la Prefettura a vietare al soggetto in questione la detenzione di armi.

Trattasi di un episodio del tutto isolato, assai datato nel tempo, non connesso all'uso delle armi e riguardante un soggetto che, pur essendo legato alla ricorrente da uno stretto vincolo parentale, non conviveva con la stessa al momento della conclusione del procedimento. Inoltre, il congiunto in questione - padre dell'istante - non risulta avere pregiudizi ulteriori e diversi rispetto a quelli che hanno determinato il suddetto procedimento penale né gli sono stati addebitati frequentazioni/contatti con soggetti gravitanti in contesti criminali o, comunque, controindicati.

Tali obiettive circostanze di fatto, in uno all'assoluta incensuratezza della ricorrente, a carico della quale non sono stati, parimenti, registrati frequentazioni/contatti con i suddetti ambienti, compongono, dunque, un quadro indiziario inidoneo a sorreggere il contestato giudizio prognostico di inaffidabilità nell'uso delle armi e, quindi, a sacrificare, in ultima analisi, il diritto dell'istante allo svolgimento dell'attività lavorativa di guardia giurata, a cui ambisce.

12. In conclusione, il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto. Ne consegue l'annullamento del decreto prot. (...), Fascicolo n. 4209 - Area I/bis, notificato a mezzo polizia giudiziaria in data 3 gennaio 2023, con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e relativo porto di pistola a tassa ridotta, richiesto in favore della ricorrente dalla ditta -OMISSIS-

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto prot. (...), Fascicolo n. 4209 - Area I/bis, notificato a mezzo polizia giudiziaria in data 3 gennaio 2023, con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e relativo porto di pistola a tassa ridotta, richiesto in favore della ricorrente dalla ditta -OMISSIS-

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, come per legge, e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Conclusione
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario

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