TAR Toscana: Sez. II, Sent., (data ud. 10/01/2024) 16/01/2024, n. 68. Le guardie giurate impiegate nell'appalto di cui si controverte un costo orario diurno pari a euro 18,63 e un costo orario notturno pari a 19,55

Sabato, 20 Gennaio 2024 12:37

dall'impresa per il calcolo del costo orario nonché il rispetto del tetto massimo annuo di lavoro straordinario fissato dal CCNL, pari a 384 ore ... le guardie giurate impiegate nell'appalto di cui si controverte) un costo orario diurno pari a euro 18,63 e un costo orario notturno pari a 19,55 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 1461 del 2023, proposto dalla R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura - Galleria degli Uffizi, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

C.V.G. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-della determina di affidamento del 30 ottobre 2023 (non pubblicata), comunicata il successivo 31 ottobre 2023, con cui il Ministero della Cultura - Gallerie degli Uffizi ha affidato il servizio di sicurezza con sorveglianza armata notturna della portineria di Bacco di Palazzo Pitti e Loggia dei Lanzi - Piazzale degli Uffizi, per un periodo di dodici mesi, alla Società C.V.G. S.p.A. e della correlata nota prot.(...) del 31.10.2023, recante la comunicazione di aggiudicazione della gara;

-di tutti i verbali delle sedute di gara, pubbliche e riservate, nessuno eccettualo ovvero escluso, ivi espressamente compresi quelli afferenti al subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta economica;

-di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

-nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'aggiudicatario e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto cui si dichiara sin da ora disponibile nonché in subordine, qualora non fosse possibile il ristoro in forma specifica mediante affidamento del contratto, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della p.a. resistente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della C.V.G. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Ministero della Cultura - Galleria Uffizi, ha indetto, con DD n. 126 del 26.05.2023, una procedura di gara (a mezzo R.S.M.E. della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020, conv. con L. n. 120 del 2020 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento del servizio di sicurezza con sorveglianza armata della portineria di Bacco di Palazzo Pitti e Loggia dei Lanzi - Piazzale degli Uffizi e delle Scuderie Reali presso il Giardino di Boboli per un periodo di dodici mesi, con importo a base di gara di euro 449.680,00, da affidare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla competizione hanno partecipato quattro operatori economici, tutti ammessi.

L'appalto è stato aggiudicato (con DD n. 317 del 30.10.2023), dopo l'espletamento del sub procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, alla C.V.G. S.p.a. (che ha riportato un punteggio complessivo pari a 95,3/100, ottenuto dalla somma di 75,3 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica) mentre la R. s.r.l. si è collocata al secondo posto (con un punteggio complessivo pari a 93,83/100, ottenuto dalla somma di 79,25 punti per l'offerta tecnica e 14,58 punti per l'offerta economica).

2. Quest'ultima, dopo aver effettuato rituale accesso agli atti di gara (conclusosi positivamente in data 30.11.2023) ha notificato (il 13.12.2023) ricorso avverso l'aggiudicazione lamentando, in tre articolati motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando, in via subordinata, per il risarcimento del danno.

Per resistere al gravame si sono costituiti la C.V.G. S.p.a. (il 21.12.2023) e il Ministero della Cultura (il 4.01.2023), che hanno depositato memorie (il 4.01.2023 e il 8.01.2023).

Alla camera di consiglio del 10.01.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 120, comma 5, c.p.a.

3. Il ricorso è infondato.

4. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione degli artt. 97 e 59, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, del Disciplinare, del Capitolato d'Oneri e dell'art.3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, difetto d'istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, carenza o insufficienza della motivazione.

La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'aggiudicazione che sarebbe stata effettuata ad una offerta incongrua in quanto non in grado di sostenere il costo della manodopera (a fronte, peraltro di un utile pari a euro 1.662,28). Il costo orario offerto pari a euro 14,69 non risulterebbe sufficiente a sostenere l'offerta in quanto non recherebbe la valorizzazione di svariate componenti, di seguito sintetizzate:

- l'offerta non avrebbe quantificato il costo del lavoro straordinario necessario a coprire il monte ore dell'appalto. Nello specifico a fronte 9,73 unità lavorative indicate in sede di giustificativi dell'offerta, di 20.551 complessive ore di appalto indicate nel capitolato (con divisore orario annuo pari a 2.112 ore per singola guardia giurata) e 350,32 ore di straordinario medie annue lavorate da ciascuna unità, l'offerta dell'aggiudicataria non avrebbe tenuto in debita considerazione il maggior costo di tale tipologia oraria (pari al 30% sul valore base), omettendo un importo complessivo pari a euro 34.539,56 sul totale dell'importo offerto;

- l'aggiudicataria non avrebbe valorizzato l'indennità riconosciuta una tantum dal nuovo CCNL applicabile, pari ad euro 135,00 per ciascuna unità lavorativa (vale a dire euro 400,00 da erogarsi in 3 tranches: euro 35,00 a settembre 2023, euro 135,00 a settembre 2024 ed euro 130,00 a settembre 2025);

- l'offerta recherebbe una errata quantificazione del lavoro domenicale e notturno (che a norma del Capitolato di gara costituirebbero la regola) di cui all'art. 108 del CCNL applicabile, per un ammanco di euro 950,25 per lavoratore/mese (con riferimento al lavoro notturno) ed euro 180,35 (per il lavoro domenicale);

- i giustificativi presentati dalla aggiudicataria recherebbero una quantificazione errata dell'incidenza degli oneri contributivi (componente INPS ad euro 7.148,72 anziché euro 6.314,00) ed assicurativi (componente INAIL ad euro 481,96 anziché euro 425,69);

- i giustificativi presentati dalla aggiudicataria recherebbero una quantificazione mensile e non annuale dei buoni pasto, così come disciplinati dal Contratto Collettivo Integrativo Provinciale per i territori di Firenze e Prato.

Sempre secondo la ricorrente, includendo tali voci, il costo orario ammonterebbe a euro 17,12 (secondo un prospetto riportato nel ricorso) a fronte dei 14,87 euro (vale a dire euro 14,69 cui sono aggiunti gli oneri aziendali per la sicurezza) offerti dall'aggiudicataria che, proiettati sull'intera commessa, porterebbero ad un maggior costo di euro 46.239,75.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'incongruità dell'offerta sotto un diverso profilo vale a dire lo scostamento, dichiarato nei giustificativi, delle ore mediamente lavorate da ciascun dipendente (pari a 2.133,34 ore) rispetto all'omologo dato presente nelle tabelle ministeriali. Tale dato non sarebbe adeguatamente e rigorosamente provato e giustificato se non mediante un generico alle statistiche aziendali.

I motivi non sono fondati.

Il Collegio premette che, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza e travisamento dei fatti che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

Il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto nonché a valutare la complessiva adeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 05/09/2023, n. 8176).

Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere, autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici, un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità dell'amministrazione.

Quanto alla ragionevolezza delle valutazioni amministrative la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "in sede di verifica di anomalia dell'offerta, nelle gare pubbliche, i valori indicati nelle relative Tabelle ministeriali sono utilizzabili dalla stazione appaltante come indici valutativi dell'adeguatezza economica dell'offerta privi di inderogabile vincolatività; pertanto, non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa" (Cons. Stato, Sez. V, 15/09/2023, n. 8356).

Nel confermare una sentenza di questo Tribunale, inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che "il calcolo del costo della manodopera funzionale alla verifica di anomalia si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio effettivo (dividendo, cioè, la retribuzione lorda annuale per il numero di ore effettive di lavoro); successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all'amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l'esecuzione della prestazione" (Cons. Stato, Sez. V, 20/10/2023, n. 9122).

A ciò si aggiunga, quanto agli oneri motivazionali, che per pacifica e condivisibile giurisprudenza "la motivazione del giudizio di non anomalia non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedimentali ed alle giustificazioni fornite dall'impresa. La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell'offerta sì da renderla non remunerativa ed inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio" (Cons. Stato, Sez. V, 05/09/2023, n. 8176).

Ciò premesso, occorre evidenziare che nel caso di specie le valutazioni effettuate dall'amministrazione, per il tramite della commissione di gara e del RUP, riportate nei verbali di valutazione dell'anomalia dell'offerta datati 19.09.2023 e 18.10.2023 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso) non presentano, alla luce dei richiamati canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza, i vizi lamentati nel ricorso.

Partendo dalla principale delle censure, relativa alla mancata valorizzazione del lavoro straordinario, occorre evidenziare che le tesi di parte ricorrente si fondano sul presupposto che nella propria offerta l'aggiudicataria si sarebbe impegnata ad impiegare un numero prefissato di unità lavorative pari a 9,73. Tale dato sarebbe desunto dai giustificativi presentati in sede di verifica dell'anomalia.

A ben vedere tale presupposto è fallace giacché dall'esame dell'offerta (tecnica ed economica) della aggiudicataria (cfr. doc. n. 9-13 di parte resistente) e dei giustificativi presentati in occasione del sub procedimento di anomalia dell'offerta (cfr. doc. n. 9 e 10 allegati al ricorso) tale impegno non risulta, né il numero di unità lavorative impiegate (intese come soggetti fisicamente intesi e contrattualizzati) costituisce aspetto strutturale dell'offerta richiesta dalla stazione appaltante (né il disciplinare di gara né il capitolato, infatti, recano l'obbligo di esplicitare tale impegno).

Il fatto che il capitolato rechi, all'art. 2, un numero prefissato di unità da adibire al servizio di vigilanza notturna (nello specifico "1 Unità alla Loggia dei Lanzi con orario dalle 19.00 alle 08.00; 1 Unità all'interno del Loggiato delle Gallerie degli Uffizi dalle 08.00 alle 15.00; 2 Unità portineria di Bacco con servizio di controllo di Piazza Pitti con Orario 19.30 -7.30 1; Unità presso il Giardino delle Scuderie Reali con orario 19.00 - 07.00", pari a circa il 87% sul totale dell'impegno orario) non è indice di un impegno vincolante alle 9,73 unità di cui al ricorso, giacché anche a voler attribuire a ciascun turno superiore alle 7 ore giornaliere due unità lavorative (attribuzione comunque in eccesso) non si arriverebbe comunque alla quantità media presa in considerazione nel ricorso.

Anche il fatto che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria indichi (al capo 1.2.4. "Organico impiegato nell'espletamento del servizio") un numero di guardie pari a 9 non può assurgere ad impegno contrattuale all'impego contemporaneo di un tale numero di unità lavorative, giacché tale dato indica il cd. organico di gara, vale a dire la possibilità di poter attingere ad un numero di soggetti aventi determinate caratteristiche (di esperienza ultra quinquennale, di formazione adeguata) da adibire al servizio.

Tale impegno non è desumibile neanche dalle dichiarazioni, rese in sede di gara, in ordine al cd. cambio appalto (in relazione alla clausola sociale di cui all'art. 12 del Capitolato), giacché da tale documento scaturisce una mera prospettiva di riassunzione (non garantita ma eventuale) di un massimo di 8 dipendenti già impiegati nel servizio (sul regime contrattuale ed orario dei quali nulla è dato sapere, cfr. doc. n.12 di parte resistente).

Anche nei giustificativi di gara (in particolare nei primi inviati in data 11.09.2023, cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente) l'impresa aggiudicataria utilizza, nel calcolo del costo della manodopera, il numero di ore giornaliere presenti nel capitolato, che moltiplicate per il numero annuo complessivo, assommano a 20.551 senza mai fare riferimento ad un numero determinato di unità lavorative.

Il valore preso in considerazione nel ricorso (pari a 9,73 unità) è presente nei citati giustificativi ma al solo scopo di dimostrare la congruità degli oneri aziendali per la sicurezza. È un dato non originario ma desunto dal rapporto tra il monte ore complessivo da capitolato (pari a 20.551) ed il divisore (numero "teorico" annuo di ore impiegate per ciascun soggetto addetto, pari a 2.112).

Come condivisibilmente evidenziato dalla controinteressata nelle proprie memorie, tale grandezza non esprime un dato reale in termini di "teste" impiegate nel servizio ma la forza lavoro espressa in Full Time Equivalent (FTE) che costituisce unità di misura oramai largamente utilizzata per proiettare il costo del lavoro rispetto ad un monte orario, indipendentemente dal numero di unità fisiche di personale impiegato e dalla tipologia di contratto ed impegno orario richiesto a ciascuna.

Ne consegue che l'offerta dell'aggiudicataria non contiene l'indicazione del numero di lavoratori adibiti al servizio e, di conseguenza non reca neanche un impegno ad un numero di ore di lavoro "ordinario" e ad un prefissato numero di ore di lavoro straordinario. Nei secondi giustificativi, presentati il 11.10.2023 (cfr. doc. n. 10 allegato al ricorso), l'aggiudicataria fa riferimento ad una media di ore straordinarie lavorate dal proprio personale nell'anno 2022 (asseverando tale dato con una dichiarazione del proprio consulente del lavoro) al solo scopo di dimostrare la ragionevolezza del divisore utilizzato dall'impresa per il calcolo del costo orario nonché il rispetto del tetto massimo annuo di lavoro straordinario fissato dal CCNL, pari a 384 ore. Ciò è ben lontano dal costituire un impegno contrattuale o dall'evidenziare la strutturazione dell'offerta in termini di "teste" impiegate piuttosto che in termini di FTE.

Da ciò consegue che risultano infondate le censure di parte ricorrente relative al mancato conteggio della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario che la stessa assume, senza però riuscire a provarlo, necessario per la copertura del servizio da parte dell'aggiudicataria.

Ugualmente infondate risultano inoltre le censure di eccessivo scostamento del costo orario presentato in offerta (pari a euro 14,69) rispetto a quello previsto nelle tabelle ministeriali (euro 18,63 per il solo servizio diurno).

Il costo orario cui la ricorrente fa riferimento è quello determinato (al mese di marzo 2016) dalle Tabelle Ministeriali di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (approvate con D.M. 21 marzo 2016, vigente al momento di pubblicazione della gara) che prevedono, per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata ed adibiti a servizi tecnico operativi (IV livello, quali sono le guardie giurate impiegate nell'appalto di cui si controverte) un costo orario diurno pari a euro 18,63 e un costo orario notturno pari a 19,55.

L'amministrazione, dopo aver chiesto un secondo ordine di giustificazioni proprio sul costo orario, nel verbale di verifica della conformità dell'offerta, come ribadito anche nelle memorie difensive, evidenzia che dai giustificativi presentati in sede di gara il costo lavorativo annuo presentato dall'aggiudicataria è pari ad euro 31.032,51 per ciascuna unità lavorativa, superiore a quello presente nelle tabelle ministeriali (pari a euro 30.857,60).

Tale ricostruzione è corretta e sintetizza un compiuto giudizio di congruità sul costo complessivo e sul costo orario offerto dalla aggiudicataria.

Il divario che la ricorrente evidenzia tra l'importo tabellare (pari a euro 19,55 e euro 18,63) e quello offerto in gara (pari a euro 14,69) deriva dal fatto che la stessa, in sede di giustificativi, ha suddiviso il costo annuo relativo ad una unità di personale (pari ad euro 31.032,51, che costituisce retribuzione annua parametrata alla seconda annualità del nuovo CCNL, sottoscritto nel 2023, quindi cautelativamente maggiore rispetto a quella sia della prima annualità del nuovo CCNL, che va da maggio 2023 a maggio 2024, e di quello presente nelle tabelle ministeriali vigenti) per un divisore pari a 2112 ore (corrispondente ad un numero teorico di ore lavorate). Nelle tabelle ministeriali invece, il costo annuo (pari a 30.857,60) è suddiviso per un divisore pari a 1578 (vale a dire le ore effettivamente lavorate prese in considerazione in tale studio statistico).

Nei giustificativi emerge che il numero di ore annuo mediamente ed effettivamente lavorate nell'impresa è pari a 1782,97. Il divario teorico preso in considerazione dall'amministrazione risulterebbe ammontare, al massimo, a quello tra il costo orario tabellare (pari ad euro 19,55) e quello ottenuto suddividendo il costo annuo per il numero di ore effettivo presentato come mediamente lavorato (pari a 31.032,51/1782,97= 17,40), pari ad euro 2,15 (con una incidenza di circa il 11% sul costo orario). La ricorrente, inoltre, rielaborando i valori utilizzati dall'amministrazione in sede procedimentale, evidenzia un costo orario credibile pari ad euro 17,12, del tutto allineato a quello risultante nell'offerta.

Parte ricorrente inoltre lamenta l'insufficienza di altre componenti di costo (formazione, migliorie, costi generali, utile di impresa) senza però argomentare o articolare specifiche censure nel merito, a fronte di una ricostruzione fornita dalla aggiudicataria nei primi giustificativi in cui ognuna di tali voci è stata considerata e valorizzata.

A questo punto occorre scrutinare la ragionevolezza dell'utilizzo del divisore utilizzato dall'aggiudicatario, pari a 2112 ore, di cui al secondo motivo di ricorso.

Nei giustificativi offerti l'impresa fa riferimento ad un numero di ore effettivamente lavorate pari a 2.133,44 (sommando ore straordinarie ed ordinarie). Tale dato viene presentato come una statistica relativa all'intera organizzazione (che impiega circa 846 lavoratori) al fine di giustificare l'impiego di un divisore orario (utile per il calcolo del costo orario) diverso da quello delle tabelle ministeriali. Tale dato, pertanto, è ininfluente ai fini della decisione sulla ragionevolezza e logicità della decisione dell'amministrazione.

Nei giustificativi si legge che il divisore utilizzato per la determinazione del costo orario è pari a 2112. È pacifico tra le parti che tale parametro è stato scelto in virtù del fatto che lo stesso CCNL di comparto lo utilizza per il calcolo del cambio appalto per le guardie giurate e si ottiene dal prodotto di 48 settimane lavorative (già decurtate delle 4 settimane di ferie) moltiplicate per 44 ore lavorative settimanali (il quale però non costituisce un impegno lavorativo assunto in offerta).

Tale dato, a ben vedere, è allineato con i parametri del CCNL (che prevede una media di ore mensili lavorate pari a 173, su cui non vi è controversia, che porterebbe ad un divisore pari a 2076 ore - 173 ore X 12 mesi) che con il divisore contenuto nelle tabelle ministeriali. Tale argomentazione è altresì ripresa nella motivazione del verbale di valutazione dell'anomalia della seduta del 18.10.2023.

Dai dati forniti, pertanto si desume agevolmente l'allineamento tra il divisore utilizzato dalla aggiudicataria nei propri giustificativi e quello ministeriale (pari a 2.128 ore). Se si allinea tale dato con il primo, decurtando le 175 ore di ferie riportate nella tabella ministeriale ed ottenendo un totale di 1953 ore, lo scostamento tra il divisore utilizzato e quello indicato dalle tabelle ministeriali ha una incidenza su quest'ultimo del tutto tollerabile (pari a circa il 8%).

Si tenga presente che per giurisprudenza costante "l'ammontare delle ore effettivamente lavorate nelle singole imprese, che nelle tabelle ministeriali è indicato sotto la voce 'ore mediamente lavorate' (dato ottenuto sottraendo, dalle ore teoriche contrattuali, le 'ore mediamente non lavorate' per ferie, malattia, e altro) rappresenta un elemento variabile in relazione all'organizzazione della medesima impresa, e, quindi, costituisce un elemento derogabile ove l'impresa fornisca opportune e ragionevoli giustificazioni. Ne deriva che anche il dato "storico-aziendale" relativo all'andamento delle singole voci nella gestione dei singoli servizi dev'essere considerato tra le giustificazioni idonee a spiegare la differenza con il valore indicato nella tabella ministeriale" (Cons. Stato, Sez. V, 10/11/2022, n. 9861).

Lo scostamento che si può registrare nel caso di specie nell'ambito delle ore teoriche lavorate risulta non particolarmente significativo, considerato che nelle statistiche ministeriali contenute nelle tabelle applicabili al caso di specie il totale delle ore non lavorate (individuato in 550 ore) incide sul monte ore teorico (2128 ore) per circa il 26%.

In base alle coordinate ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza, pertanto, non appare illogico né manifestamente irragionevole la decisione di congruità dell'amministrazione in una situazione in cui è stato utilizzato un divisore che si scosta da quello ministeriale per una percentuale che sta ben al di sotto della entità dell'elemento variabile e derogabile in relazione alla organizzazione di impresa.

La ragionevolezza di tale dato, inoltre, prescinde dalle modalità con cui l'aggiudicataria ha asseverato in sede di gara il numero medio di ore lavorate all'interno della propria organizzazione giacché tale prova deve essere rigorosa in presenza di significativi scostamenti tra i valori tabellari e quelli offerti in gara.

Passando alle altre censure presenti nel primo motivo di ricorso occorre evidenziare che:

- le indennità per i servizi prestati (per lavoro notturno e per lavoro festivo, corrispondenti a quelle riconosciute all'art. 108 del CCNL vigente al momento di indizione della gara) che la ricorrente assume come non calcolate dall'aggiudicataria in realtà sono presenti nel computo effettuato dalla ricorrente. In sede di prime giustificazioni, infatti, la stessa ha inserito nel computo del costo annuo lordo le due voci (Media Mensile Indennità Presenza e Media Mensile Indennità Domenicale, valorizzandole in 145,86 euro e 9,94 euro mensili). Tale conteggio del resto è in linea con quanto previsto nelle tabelle ministeriali che includono tali indennità nell'ambito dell'ordinario conteggio del costo orario (alle voci indennità relative ai servizi prestati ex art. 108 e Indennità di lavoro domenicale). La ricorrente lamenta il mancato conteggio di euro 929,17 annui (pari a 4,18 euro per 18,52 turni notturni, vale a dire a 77,41 euro mensili, seguendo la logica di conto presentata nel ricorso) per lavoro notturno e 180,35 euro annui per lavoro domenicale (pari a 0,71 indennità oraria di lavoro domenicale X 7 ore die X 36,29 domeniche lavorate nell'anno che, ridotte al mese e ipotizzando 4 domeniche per ciascun mese, ammonta ad euro 11,70). Al di là della trascurabilità di tali valori sugli importi dell'appalto, è palese pertanto che tali voci di costo siano state considerate dalla impresa aggiudicataria;

- quanto alla quantificazione dell'incidenza degli oneri contributivi presente nei primi giustificativi dell'aggiudicataria la ricorrente sostiene che la componente INPS sarebbe pari a euro 7.148,72 (anziché euro 6.314,00) e che la componente INAIL sarebbe pari ad euro 481,96 (anziché euro 425,69). La ricorrente si limita a dedurre tali censure senza offrire altra argomentazione. In realtà dall'applicazione delle aliquote indicate nella tabella contenuta nel documento (30.11%, quota INPS; 2,03 quota INAIL) alla base imponibile data dal lordo retributivo comprensivo di 13 e 14 mensilità (pari per il periodo 1/6/2024 al 31/05/2025 a euro 20.969,78) si ottengono esattamente le cifre indicate dalla ricorrente;

- la doglianza relativa ai giustificativi presentati dalla aggiudicataria sulla quantificazione mensile e non annuale dei buoni pasto risulta semplicemente dedotta e non argomentata (non risulta infatti evidenziato alcun controvalore né una quantificazione annuale credibile tale da poter condurre il Collegio ad un giudizio di irragionevolezza o illogicità della valutazione di congruità dell'amministrazione, anche in considerazione del fatto che i valori proposti dall'aggiudicataria sono presentati come medi in ragione della propria realtà organizzativa);

- quanto infine alla valorizzazione dell'indennità riconosciuta una tantum dal nuovo CCNL applicabile pari ad euro 135,00 annui, per ciascuna unità lavorativa, occorre evidenziare che oltre a non conoscere il numero esatto di lavoratori impiegati nell'appalto, sulla scorta dei canoni ermeneutici adottati dalla giurisprudenza per il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di anomalia, la valorizzazione di tali somme risulta ininfluente, in considerazione del loro esiguo importo, agli scopi che qui interessano.

Alla luce di quanto precede il Collegio ritiene che la Commissione di gara ed il RUP hanno legittimamente valutato l'assenza di "macroscopiche irragionevolezze o decisivi errori di fatto" esaminando i giustificativi presentati dall'aggiudicataria.

Per quanto precede, quindi, il primo ed il secondo motivo del ricorso non sono fondati.

5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt.83, comma 8 e 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell'art.3 della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, difetto d'istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, carenza o insufficienza della motivazione.

Il motivo, proposto in via prudenziale (al buio) in assenza di riscontri probatori sul punto, anche a seguito dell'accesso agli atti, è volto a censurare la sospetta mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del sopralluogo richiesto a pena di esclusione dall'art. 9 del Disciplinare di gara.

Il motivo è privo di pregio.

Come dimostrato dall'Amministrazione resistente, il sopralluogo è stato regolarmente effettuato dalla C.V.G. S.p.A., come attestato dal relativo verbale che è stato prodotto in giudizio (cfr. doc. n. 8 di parte resistente).

Il motivo è pertanto infondato.

6. Il ricorso nel suo complesso è infondato e pertanto deve essere respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la R. S.r.l. alle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore del Ministero della cultura - Gallerie degli Uffizi ed in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, in favore della C.V.G. S.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario

Marcello Faviere, Referendario, Estensore

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