Pubblicato il 26/07/2019
N. 00302/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00783/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Gobbi, con studio in Savona al Corso Italia n. 5/10 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G.-Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto emesso dalla Prefettura di Bari, prot. n. -OMISSIS-/16A/Area O.P. 1° ter e notificato in data 1.7.2019, con il quale è stata disposta cumulativamente la revoca della licenzaex art. 134 t.u.l.p.s., concessa al sig. -OMISSIS-con provvedimento prot. n.-OMISSIS-/16A/Area O.P. 1 bis del 16.12.2016, ed è stata altresì respinta l’istanza di voltura della suddetta licenza ex art. 134 t.u.l.p.s. nei confronti del predetto sig. -OMISSIS-, richiesta in seguito alla cessione del ramo d’azienda, nell’attuale qualità di rappresentante legale della società -OMISSIS- con sede legale in-OMISSIS-alla via -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G.-Prefettura di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Rilevato che i provvedimenti impugnati riguardano la revoca della licenza, ai sensi dell’art. 134 t.u.l.p.s., concessa al sig. -OMISSIS-e, altresì, il diniego di voltura della suddetta licenza, in seguito a cessione di ramo d’azienda;
- Considerato che, dal provvedimento della prefettura, pur motivato in correlazione alla constatazione dell’irregolare espletamento di talune attività di vigilanza privata, non emerge la valutazione in ordine alla gravità di suddette violazioni, né all’insanabilità nel procedimento dei requisiti asseriti come carenti ai fini della c.d. voltura della licenza anelata;
- Considerato che viene in evidenza un’impresa con centinaia di dipendenti con implicazioni sociali e d’interesse generale e che l’Amministrazione intimata ha effettuato solo una costituzione formale, senza produrre, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del codice del processo amministrativo, il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
- Ritenuto indi necessario – sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare – di dover disporre la sospensione dei gravati provvedimenti, con compensazione delle spese della fase cautelare;
- Ritenuto altresì necessario, al fine di decidere il ricorso, di disporre i seguenti adempimenti istruttori:
a) la produzione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del codice del processo amministrativo, del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, di quelli in esso citati e di quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio;
b) chiarimenti all’Amministrazione in ordine alla valutazione della gravità delle infrazioni rilevate e all’insanabilità procedimentale dei requisiti carenti, ai fini del rilascio degli anelati provvedimenti autorizzatori. Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- Ritenuto infine di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del giorno 19 novembre 2019.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione unica, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i gravati provvedimenti di diniego.
In via istruttoria:
a) ordina all’Amministrazione di produrre, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del codice del processo amministrativo, il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio;
b) ordina all’Amministrazione di produrre chiarimenti in ordine alla valutazione della gravità delle infrazioni rilevate e in ordine all’insanabilità procedimentale dei requisiti carenti, ai fini del rilascio degli anelati provvedimenti autorizzatori, depositando apposita relazione.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 novembre 2019.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Ieva Giuseppina Adamo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
