Pubblicato il 22/12/2023
N. 19500/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06057/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6057 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italpol Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8283781854, 8283809F6D, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Cincotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Grandi Stazioni Rail S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell’Orologio, 7;
nei confronti
Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;
Sicuritalia Ivri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del bando di gara pubblicato in GUUE in data 28.4.2020 ed in GURI in data 4.5.2020, con il quale Grandi Stazioni Rail S.p.A. ha indetto la procedura aperta “per l'appalto del servizio di vigilanza armata nei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni Rail S.p.A. - Lotto 1 – CIG 8283781854 – Lotto 2 – CIG 8283809F6D”;
- della lex specialis di gara in generale, del disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e dei relativi allegati, con particolare riferimento all’Allegato n. 2 al Capitolato tecnico, denominato “Piano di lavoro”, nella parte in cui contiene l’indicazione dettagliata del numero di Guardie particolari giurate (solo “GPG”) da impiegare, della tipologia di attività da svolgere, dell’area di lavoro e degli orari di lavoro;
- del provvedimento di aggiudicazione del 10.3.2023, comunicato in pari data, con il quale Grandi Stazioni Rail S.p.A. ha aggiudicato il lotto n. 1 della procedura de qua in favore di Security Service S.r.l., nonché il lotto n. 2 in favore di Sicuritalia Ivri S.p.A.;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati;
e per la dichiarazione di inefficacia dei singoli contratti di appalto stipulati nelle more della definizione del presente giudizio;
nonché per la condanna della Stazione appaltante a esperire una nuova procedura di gara, ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito da Italpol Vigilanza S.r.l.;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato in data 24 maggio 2023,
- di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale di seduta riservata n. 5 del 30.7.2020, n. 7 del 4.8.2020 e n. 24 del 24.11.2020, nelle parti in cui Security Service S.r.l. è stata ammessa al prosieguo della procedura de qua nonostante l’evidente carenza di un requisito richiesto, a pena di esclusione, dalla lex specialis, dipesa dalla tardiva notificazione dell’istanza d’estensione dell’autorizzazione prefettizia per i territori delle Province di Bologna, Torino, Venezia, Genova e Verona (relativamente al Lotto n. 1), nonché delle Province di Bari, Palermo e Firenze (relativamente al Lotto n. 2);
- della previsione di cui all’art. 7.1 del disciplinare di gara laddove interpretata nel senso di ammettere al successivo corso della procedura un concorrente che, alla data di presentazione dell’offerta nonché, in ogni caso, alla scadenza del termine per la ricezione delle proposte, non abbia ancora notificato l’istanza volta all’estensione della licenza prefettizia per gli ambiti territoriali oggetto d’appalto;
- della nota prot. n. 2929 del 21.4.2023 con la quale Grandi Stazioni Rail S.p.A. ha riscontrato negativamente l’istanza in autotutela avanzata da Italpol Vigilanza S.r.l. in data 31.3.2023;
delle note prot. n. 2782/2023 e prot. n. 2783/2023 con le quali Grandi Stazioni Rail S.p.A. ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti di Italpol, anche ai sensi degli artt. 64, comma 3, c.p.a. o 116 c.p.a.;
- di ogni altro atto precedente, successivo, conseguenziale e comunque connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Grandi Stazioni Rail S.p.A. e di Security Service S.r.l. e di Sicuritalia Ivri S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Italpol Vigilanza S.r.l. (“Italpol”) esponeva che Grandi Stazioni Rail S.p.A. (“GSR”) aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del “servizio di vigilanza armata nei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni Rail S.p.A.”, suddivisa in 2 lotti, di durata pari a 18 mesi e per un importo a base di gara pari a euro 21.978.840,00, IVA esclusa, di cui euro 10.704.720,00 per il lotto 1 – CIG 8283781854 (comprensivo di opzione) ed euro 11.274.120,00 per il lotto 2 – CIG 8283809F6D (anch’esso comprensivo di opzione.
Il bando di tale gara, in particolare, era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 28 aprile 2020, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 4 maggio 2020.
1.1. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, nella lex specialis di gara veniva inter alia previsto quanto segue:
- all’art. 3.1. del disciplinare, con riferimento all’oggetto dell’appalto, veniva specificato che “Oggetto della gara è il servizio di vigilanza armata nei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni Rail S.p.A. alle condizioni e secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico e nello schema di Contratto, allegati al presente disciplinare. Il servizio deve essere svolto secondo il ‘Piano di lavoro’ (allegato n. 2 del Capitolato tecnico) contenente l’indicazione dettagliata del numero di Guardie particolari giurate (GPG) da impiegare, della tipologia di attività da svolgere, dell’area di lavoro e degli orari di lavoro. Il Piano di Lavoro, pertanto, costituirà la prestazione base dovuta dall’appaltatore a GS Rail durante il periodo contrattuale (fatta salva la facoltà di riduzione di cui all’art. 6.3 del contratto) […]” (cfr. doc. 2 della produzione di GSR, pag. 7);
- nell’Allegato n. 2 del Capitolato tecnico si precisava, poi, che le ore di lavoro annue erano fissate in numero di 137.240 per il lotto 1 e in numero di 144.540 per il lotto 2 (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente);
- all’art. 3.4 del disciplinare, dopo aver previsto che “Ciascun operatore economico può partecipare alla gara, in forma singola o associata, a entrambi i lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice”, si stabiliva il seguente vincolo di aggiudicazione “A uno stesso operatore economico può essere aggiudicato un (1) solo lotto. Qualora lo stesso operatore economico risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti, al medesimo operatore è aggiudicato il lotto con l’importo a base di gara più elevato, ossia il lotto 2” (cfr. doc. 2 della produzione di GSR, pag. 11);
- all’art. 23 del disciplinare, si prevedeva la seguente clausola sociale “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale impiegato alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente nelle stazioni facenti parte del lotto aggiudicato, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato, con indicazione di ciascuna stazione, nell’allegato n. 14 (si invita a non considerare la divisione in lotti indicata nell’allegato 14, in quanto l’attuale divisione in lotti del servizio non coincide con quella di cui alla presente gara)” (cfr. doc. 2 della produzione di GSR, pag. 49).
1.2. Alla gara indetta da GSR partecipavano, per entrambi i lotti, anche la società ricorrente, gestore uscente del servizio oggetto di affidamento, in RTI costituendo con le mandanti Coopservice soc. coop p.a. e International Security Service Vigilanza S.p.A., nonché le società controinteressate nel presente giudizio, vale a dire Security Service S.r.l. e Sicuritalia Ivri S.p.A.
1.3. GSR, all’esito delle operazioni valutative delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti, con determina del 10 marzo 2023 disponeva l’aggiudicazione definitiva del lotto 1 in favore di Security Service S.r.l. e quella del lotto 2 in favore di Sicuritalia Ivri S.p.A. (cfr. doc. 6 della produzione della società ricorrente).
1.3.1. In particolare, con riferimento al lotto 1, Sicuritalia Ivri S.p.A. si posizionava al primo posto con il punteggio totale di 97,84 punti (di cui 67,84 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), Security Service S.r.l. si collocava al secondo posto con il punteggio totale di 96,69 punti (di cui 70 per l’offerta tecnica e 26,69 per l’offerta economica) e il RTI costituendo con Italpol Vigilanza S.r.l. si collocava al terzo posto con il punteggio totale di 95,29 punti (di cui 69,75 per l’offerta tecnica e 25,54 per l’offerta economica).
Con riguardo al lotto 2, Sicuritalia Ivri S.p.A. si posizionava al primo posto con il punteggio totale di 95,56 punti (di cui 67,84 per l’offerta tecnica e 27,72 per l’offerta economica), Security Service S.r.l. si collocava al secondo posto con il punteggio totale di 93,58 punti (di cui 70 per l’offerta tecnica e 23,58 per l’offerta economica) e il RTI costituendo con Italpol Vigilanza S.r.l. si collocava al terzo posto con il punteggio totale di 91,78 punti (di cui 69,75 per l’offerta tecnica e 22,03 per l’offerta economica).
1.4. In forza dell’operare del vincolo di aggiudicazione previsto dall’art. 3.4 del disciplinare, Sicuritalia Ivri S.p.A. – prima in entrambi i lotti – si aggiudicava il lotto 2, essendo quello con l’importo a base di gara più elevato, mentre Security Service S.r.l. – seconda in entrambi i lotti – si aggiudicava il lotto 1, atteso che la lex specialis impediva che un singolo operatore economico potesse aggiudicarsi entrambi i lotti – salvo l’ipotesi derogatoria prevista dal medesimo art. 3.4. del disciplinare, che nel caso di specie non assume rilievo –.
1.5. La società ricorrente, in data 13 marzo 2023, formulava istanza di accesso alla documentazione di gara per entrambi i lotti, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“c.c.p.”) e dell’art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1.5.1. GSR, in data 17 aprile 2023, riscontrava la suddetta istanza di accesso nei seguenti termini:
- veniva consentito l’accesso, per entrambi i lotti, alla documentazione amministrativa e alle offerte di entrambe le società controinteressate (cfr. docc. 14 e 15 della produzione di GSR);
- venivano parzialmente oscurate le relazioni tecniche di entrambe le società controinteressate (vale a dire le aggiudicatarie dei due lotti in questione), il Piano di Qualità del concorrente Security Service S.r.l. e le relazioni giustificative di Sicuritalia Ivri S.p.A.;
- veniva negato l’accesso agli allegati della relazione tecnica di Sicuritalia Ivri S.p.A. e alle relazioni giustificative prodotte da Security Service S.r.l., in accoglimento delle motivate opposizioni manifestate da tali società in data 23 marzo 2023 (cfr. docc. 16 e 17 della produzione di GSR).
1.6. La società ricorrente, in data 31 marzo 2023, presentava a GSR un’istanza tesa a sollecitare l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara.
2. La società ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio affidato ad un unico mezzo di gravame, contestava la legittimità della documentazione di gara e dei provvedimenti di aggiudicazione disposti per entrambi i lotti, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento, con contestuale dichiarazione di nullità, invalidità o inefficacia dei contratti eventualmente stipulati e rinnovazione integrale dell’intera procedura di gara.
In particolare, la società ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamentava l’illegittimità della documentazione di gara in quanto la strutturazione delle ore dei piani di lavoro, per come definita all’interno dell’allegato n. 2 al capitolato tecnico, si sarebbe posta in contrasto con la finalità di salvaguardia occupazionale delineata dall’art. 50 c.c.p. e, dunque, con la clausola sociale prevista dall’art. 23 del disciplinare di gara. La stazione appaltante, invero, prevedendo circa il 50% di ore in meno rispetto a quelle stabilite con la precedente gara del 2015, avrebbe consentito ai nuovi aggiudicatari di assorbire solamente 122 guardie particolari giurate sulle 520 totali impiegate in precedenza. Tale modus operandi, peraltro, si porrebbe in contrasto anche con la contrattazione collettiva di categoria, vieppiù considerando che le prescrizioni ivi stabilite in ordine all’assorbimento del personale uscente avrebbero dovuto essere osservate indipendentemente dalla previsione di disposizioni ad hoc nella lex specialis in parola.
La società ricorrente proponeva poi, in via gradata, una domanda risarcitoria per equivalente, riservandosi di quantificare in corso di causa il pregiudizio asseritamente subito.
Italpol Vigilanza S.r.l. formulava, inoltre, anche una richiesta istruttoria ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., da valutarsi alternativamente come domanda incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., con riferimento alla documentazione di gara richiesta con l’istanza ostensiva del 13 marzo 2023 e non ostesa da GSR.
2.1. GSR, Security Service S.r.l. e Sicuritalia Ivri S.p.A. si costituivano in resistenza nel presente giudizio.
2.2. La società ricorrente, in data 4 maggio 2023, depositava una dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare.
2.3. Security Service S.r.l., con memoria depositata in data 5 maggio 2023, eccepiva l’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività, in quanto la società ricorrente avrebbe impugnato previsioni della lex specialis espressive di obblighi contra ius, rispetto alle quali, quindi, sussisterebbe un onere di immediata impugnazione. Nella specie, il termine di trenta giorni per impugnare le previsioni della lex specialis sarebbe spirato in data 10 giugno 2020, tenuto anche conto della sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per far fronte all’emergenza pandemica correlata con la diffusione del virus Sars-CoV-2.
Security Service S.r.l., inoltre, eccepiva anche l’infondatezza del ricorso introduttivo.
2.4. La Sezione, all’udienza camerale del 10 maggio 2023, anche alla luce della predetta dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.
2.5. La società ricorrente, in data 24 maggio 2023, depositava ricorso per motivi aggiunti con il quale impugnava gli ulteriori atti e provvedimenti indicati in epigrafe – segnatamente i verbali di gara, inclusi quelle delle sedute riservate, l’art. 7.1 del disciplinare di gara e la nota con la quale GSR aveva rigettato l’istanza di annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara – contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento, con richiesta di esclusione dalla procedura di Security Service S.r.l. e conseguente decadenza dall’aggiudicazione del lotto 1. La società ricorrente chiedeva anche che venisse dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato da GSR con Security Service S.r.l. e, di conseguenza, disposto in suo favore il subentro nello stesso.
Italpol Vigilanza S.r.l. insisteva, inoltre, per l’accoglimento dell’istanza di esibizione, a valere anche come domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., in ordine alle offerte tecniche presentate dalle società aggiudicatarie dei due lotti per cui è causa, essendo state ostese solo in parte da GSR.
2.5.1. Più nello specifico, con l’unico motivo aggiunto proposto, la società ricorrente contestava la legittimità dell’operato della stazione appaltante nella misura in cui non aveva escluso Security Service S.r.l. da entrambi i lotti della gara per cui è causa, stante il mancato possesso, da parte della stessa, di un requisito di partecipazione richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione.
In particolare, secondo la prospettazione della società ricorrente, Security Service S.r.l., al momento della presentazione dell’offerta non aveva ancora notificato l’istanza diretta a conseguire l’estensione della licenza prefettizia necessaria per operare negli ambiti territoriali oggetto di affidamento.
2.6. GSR, con memoria depositata in data 6 ottobre2023, svolgeva alcuni chiarimenti in punto di fatto e sollevava eccezioni di rito e di merito avverso i ricorsi proposti dalla società ricorrente.
2.6.1. In punto di fatto, la stazione appaltante chiariva che la gara per cui è causa non costituiva una mera riedizione di quella indetta nel 2015. Infatti, dalle lettere di invito e dai capitolati tecnici della gara del 2015 (cfr. docc. 5a, 5b, 6a e 6b della produzione di GSR) emergeva come oggetto di tale gara non fosse solamente l’affidamento del servizio di vigilanza armata – come nella gara oggetto del presente giudizio – bensì l’affidamento del “servizio integrato di vigilanza, gestione dell’emergenza e attività accessorie”.
GSR aveva poi deciso, nell’esercizio della sua discrezionalità organizzativa, di indire due gare separate, una relativa al solo servizio di vigilanza (ossia, quella oggetto della presente iniziativa giudiziale) e un’altra relativa agli altri servizi oggetto della gara unitaria del 2015.
GSR rappresentava che tale seconda gara, anch’essa divisa in due lotti, era stata indetta con bando del 18 novembre 2021 (cfr. doc. 7 della produzione di GSR) e aveva ad oggetto l’affidamento dei servizi di “Sorveglianza antincendio e controllo ambientale di sicurezza”, “Gestione delle Emergenze e primo soccorso” e “Presidio del centro di controllo e gestione delle emergenze (‘control room’)”.
Ciò, peraltro, risultava espressamente specificato nell’art. 3.4 del disciplinare della gara bandita in data 18 novembre 2021, nel quale si stabiliva che “Il Servizio oggetto della presente procedura fa seguito alla riorganizzazione di un precedente ed unitario appalto relativo al ‘Servizio integrato di vigilanza armata e gestione dell’emergenza’, bandito da GS Rail nel 2015, il quale è stato successivamente articolato in due distinti appalti di servizio, ciascuno dei quali è oggetto di una specifica procedura di gara per il relativo affidamento […]” (cfr. doc. 9 della produzione di GSR)
2.6.2. Quanto alle difese di rito e di merito svolte da GSR, la stazione appaltante eccepiva innanzitutto l’irricevibilità del ricorso per tardività.
In particolare, GSR, sul presupposto che la società ricorrente avesse inteso censurare la legittimità dell’intera procedura di gara per violazione della clausola sociale e della contrattazione collettiva, riteneva che la contestazione del fatto stesso dell’indizione di una gara, che prevedeva il dimezzamento delle ore di vigilanza rispetto a quelle previste nella commessa del 2015, dovesse avvenire immediatamente, ossia nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Nel caso di specie, invece, l’iniziativa giudiziale della società ricorrente era intervenuta solo al termine delle operazioni di gara, ossia successivamente all’aggiudicazione disposta in favore degli operatori economici controinteressati nel presente giudizio.
Secondo la prospettazione di GSR, la contestata irragionevolezza della lex specialis si sarebbe risolta in una preclusione, in radice, del regolare svolgimento del confronto concorrenziale, ragione per cui incombeva sulla società ricorrente l’onere di immediata impugnazione del bando.
2.6.3. GSR, inoltre, eccepiva anche l’improcedibilità del ricorso, in ragione del fatto che la società ricorrente non aveva impugnato le dichiarazioni di intervenuta efficacia delle aggiudicazioni comunicate in data 13 luglio 2023 (cfr. docc. 26 e 27 della produzione di GSR).
2.6.4. GSR eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso in quanto teso a censurare la struttura del bando e, quindi, il merito delle scelte discrezionali operate dalla stazione appaltante in ordine alla organizzazione dei servizi di vigilanza e sicurezza delle stazioni ferroviarie. Se è vero che l’esercizio di un siffatto potere discrezionale è in astratto possibile, quando sia ictu oculi manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitrario o non proporzionato, è pur vero che nel caso di specie, secondo la tesi di GSR, tali ipotesi non ricorrono, donde l’inammissibilità dei motivi di doglianza proposti.
2.6.4. GSR eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo anche sotto un differente profilo, correlato al fatto che la società ricorrente avrebbe dedotto in giudizio non una propria posizione di interesse legittimo pretensivo, bensì l’interesse alla stabilità dell’occupazione e alla sicurezza delle stazioni ferroviarie, vale a dire una posizione non qualificata, né differenziata, come tale insuscettibile di trovare tutela dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa.
2.6.5. GSR, nel merito, eccepiva l’infondatezza del ricorso introduttivo in ragione del fatto che, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, con la gara per cui è causa la stazione appaltante non avrebbe drasticamente ridotto le ore di vigilanza – con correlata diminuzione del personale impegnato dalle attuali 520 guardie particolari giurate a 122 unità – dovendosi anche tener conto anche della ulteriore gara relativa all’affidamento dei servizi di “Sorveglianza antincendio e controllo ambientale di sicurezza”, “Gestione delle Emergenze e primo soccorso” e “Presidio del centro di controllo e gestione delle emergenze (‘control room’)”.
GSR evidenziava, quindi, che considerando congiuntamente entrambe le gare si assisterebbe a un aumento del numero di ore di lavoro e del personale occupato rispetto ai dati della gara del 2015 – in particolare, il numero di ore di lavoro passerebbe da 534.381 a 894.980 –. L’unica differenza, rispetto alla precedente gara, risiederebbe nel riposizionamento del personale occupato in precedenza, conseguenza della suddivisione della precedente gara unitaria. Ciò tuttavia, risulterebbe legittimo, in quanto frutto di scelte discrezionali assunte da GSR in vista di una migliore soddisfazione degli interessi legati alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica.
2.6.6. GSR eccepiva anche l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. Infatti, la stazione appaltante avrebbe già osteso tutta la documentazione ritenuta accessibile, tenuto conto della motivata opposizione formulata in sede amministrativa dalle società controinteressate.
2.6.7. GSR, infine, eccepiva l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.
2.6.7.1. Quanto alla eccezione in rito, nella tesi di GSR il ricorso per motivi aggiunti sarebbe stato proposto sulla scorta dell’ostensione documentale accordata da GSR in data 17 aprile 2023, a fronte di una istanza di accesso ritenuta tardiva, in quanto presentata oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 76 c.c.p.
In particolare, secondo la prospettazione della stazione appaltante, se è vero che l’istanza di accesso della società ricorrente era stata presentata in data 13 marzo 2023 – ossia tre giorni dopo la comunicazione dei provvedimenti di aggiudicazione dei due lotti per cui è causa – è pur vero che tale istanza era stata inoltrata via pec in risposta a una comunicazione del 10 marzo 2023 e non, invece, attraverso lo specifico strumento previsto dalla lex specialis – vale a dire il sistema di messaggistica del portale acquisti online di GSR –.
Peraltro, la comunicazione di GSR del 10 marzo 2023 recava anche il seguente disclaimer “Questo messaggio è stato creato e trasmesso da un sistema automatico di solo invio, che non prevede la ricezione di comunicazioni email. Si prega pertanto di non rispondere. Per eventuali richieste di chiarimenti inerenti le procedure di gara, si prega di utilizzare esclusivamente le modalità di comunicazione indicate nella documentazione di gara” (cfr. doc. 20 della produzione di GSR).
La società ricorrente, invero, aveva provveduto a formulare l’istanza ostensiva attraverso lo strumento previsto dalla lex specialis solo con le comunicazioni del 7 aprile 2023 (cfr. docc. 21 e 22 della produzione di GSR), quando ormai erano trascorsi i 15 giorni previsti dall’art. 76 c.c.p.
2.6.7.2. Quanto alla eccezione di infondatezza del gravame, GSR evidenziava che l’istanza di estensione territoriale della licenza prefettizia era stata presentata tempestivamente da parte di Security Service S.r.l. Tale società, infatti, in data 7 luglio 2020 – termine ultimo per la presentazione delle offerte relativamente alla gara per cui è causa – aveva richiesto alla Prefettura competente l’estensione territoriale della propria licenza, depositando l’attestazione di consegna della pec all’uopo inviata (cfr. doc. 25 della produzione di GSR).
2.7. Security Service S.r.l., in data 9 ottobre 2023, depositava una memoria difensiva con la quale eccepiva l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso introduttivo, nonché l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.
2.7.1. Quanto alla eccezione di tardività del gravame principale, la stessa risultava speculare a quella già sollevata da GSR con la memoria difensiva del 6 ottobre 2023, alla quale per ragioni di sinteticità si rinvia (cfr. supra sub §.2.6.2.).
2.7.2. Security Service S.r.l. eccepiva l’inammissibilità dell’unico motivo del ricorso introduttivo in quanto lo stesso finirebbe per sollecitare un sindacato di merito sulle scelte discrezionali della stazione appaltante in ordine al numero di guardie giurate particolari da impiegare e al numero di ore di lavoro da svolgere. Tale sindacato, come noto, sarebbe sottratto all’Autorità giudiziaria amministrativa, posto che nel caso di specie le scelte assunte non si appaleserebbero, ictu oculi, manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate.
2.7.3. Secondo la prospettazione difensiva della società controinteressata, il ricorso introduttivo risulterebbe comunque infondato, posto che la lex specialis non avrebbe previsto alcun obbligo di riassorbire tutto il personale impiegato in una precedente commessa pubblica e, pertanto, non sarebbe stato violato l’obbligo giuridico di prevedere un piano di lavoro speculare a quello del precedente appalto. Infatti, da un lato, la stazione appaltante conserverebbe la facoltà discrezionale di individuare in che modo soddisfare il fabbisogno relazionato con il servizio da affidare e, dall’altro, la previsione di una clausola sociale non vincolerebbe ad appaltare il medesimo monte ore previsto per una precedente commessa pubblica, dovendo lo stesso essere armonizzato e reso compatibile con il contesto dell’appalto e con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
2.7.4. Per quel che concerne l’eccezione di infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, l’anzidetta società controinteressata evidenziava che solo la presentazione tempestiva dell’istanza ex art. 257-ter del r.d. 4 marzo 1940, n. 365 avrebbe costituito condizione di partecipazione alla gara, mentre l’ottenimento dell’estensione della licenza prefettizia sarebbe valsa quale condizione di esecuzione del contratto d’appalto.
Nel caso di specie Security Service S.r.l. aveva proceduto a trasmettere via pec, in data 7 luglio 2020, l’istanza prot. n. 1456/AMM/FB alla Prefettura-UTG di Roma, chiedendo l’estensione della propria licenza prot. n. 89516/2017 alle Province rilevanti ai fini dell’affidamento del lotto 1 della gara per cui è causa. L’estensione territoriale richiesta era, poi, stata autorizzata dal Prefetto con la licenza prot. n. 118085 del 23 marzo 2023.
Pertanto, l’istanza di estensione territoriale della licenza risultava presentata tempestivamente, con conseguente legittimità della partecipazione alla gara di Security Service S.r.l.
2.7.5. Security Service S.r.l., inoltre, eccepiva anche l’infondatezza della domanda risarcitoria, sia alla luce della legittimità dell’operato della stazione appaltante, sia in considerazione del fatto che la società ricorrente non aveva fornito, nel corso del presente giudizio, la prova del presunto danno subito.
2.8. Sicuritalia Ivri S.p.A., in data 9 ottobre 2023, depositava una memoria difensiva con la quale eccepiva l’irricevibilità dell’intero gravame, l’inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione passiva della società ricorrente, nonché per carenza di interesse e sotto altri profili. Eccepiva, poi, l’infondatezza del ricorso introduttivo, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a.
2.8.1. Sicuritalia Ivri S.p.A. eccepiva, innanzitutto, l’irricevibilità del ricorso introduttivo, in quanto la società ricorrente aveva contestato la legittimità della lex specialis – nella parte in cui prevedeva una quantità di ore di lavoro inferiore del 50% rispetto alla gara del 2015 – a distanza di oltre tre anni dalla pubblicazione del bando e degli altri atti di gara.
Venendo in rilievo, nel caso di specie, una clausola del bando di carattere in ipotesi immediatamente escludente (in quanto impositiva di un obbligo negoziale, in tesi, contra ius), la società ricorrente avrebbe dovuto impugnarla immediatamente, ossia nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della lex specialis, pena la tardività del gravame. La società ricorrente, secondo la prospettazione di Sicuritalia Ivri S.p.A., non avrebbe contestato la corretta applicazione della lex specialis, bensì la legittimità delle previsioni gravate, di per sé considerate.
2.8.2. Sicuritalia Ivri S.p.A. eccepiva anche l’inammissibilità del gravame introduttivo per difetto di legittimazione passiva e carenza di interesse della società ricorrente, posto che la stessa aveva prospettato di agire a “tutela delle finalità di salvaguardia occupazionale della clausola sociale” e per evitare la mancata occupazione di 400 guardie giurate particolari. Pertanto, la società ricorrente avrebbe dedotto in giudizio interessi altrui – ossia, quelli dei lavoratori e delle associazioni sindacali – che non sarebbe legittimata ad azionare in giudizio, giusto quanto previsto dall’art. 81 c.p.c.
2.8.3. Sicuritalia Ivri S.p.A. eccepiva, poi, l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto le censure in esso articolate sarebbero tese a sollecitare un sindacato sulle scelte di merito realizzate dall’amministrazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale (in particolare, quelle relative alla definizione del fabbisogno da soddisfare con l’affidamento del servizio oggetto della gara per cui è causa). Stante la non manifesta irragionevolezza delle scelte operate da GSR, l’esercizio del potere discrezionale in questione non risulterebbe sindacabile dal giudice amministrativo.
2.8.4. Sicuritalia Ivri S.p.A. eccepiva anche l’infondatezza del ricorso introduttivo, in quanto la gara per cui è causa risulterebbe diversa da (e, quindi, non comparabile con) quella del 2015, avendo ad oggetto differenti tipologie di servizio.
Infatti, mentre la gara oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente ha ad oggetto esclusivamente il servizio di vigilanza armata, quella del 2015 aveva ad oggetto il “Servizio integrato di vigilanza, gestione dell’emergenza e attività accessorie” (cfr. docc. 6a e 6b della produzione di GSR).
Peraltro, GSR, nel 2021, aveva provveduto a bandire una gara inerente all’affidamento dei servizi diversi dalla vigilanza armata, già oggetto della gara del 2015.
2.8.5. Sicuritalia Ivri S.p.A. eccepiva anche l’inammissibilità e l’infondatezza dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., stante l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame al quale essa accede.
In ogni caso, tale istanza risulterebbe inammissibile per carenza di interesse, in quanto la parte ricorrente non avrebbe soddisfatto l’onere di dimostrare la sussistenza di un nesso di stretta indispensabilità (ovvero di strumentalità necessaria) tra la documentazione richiesta e non ostesa e la situazione giuridica finale controversa che intende tutelare.
Nella specie, alla luce dell’opposizione motivata manifestata da Sicuritalia Ivri S.p.A., le finalità difensive dell’accesso risulterebbero comunque recessive rispetto alle esigenze di tutela della riservatezza delle informazioni di carattere industriale dei concorrenti.
Peraltro, secondo la prospettazione dell’anzidetta società controinteressata, l’iniziativa ostensiva della società ricorrente presenterebbe un inammissibile carattere esplorativo, essendo tesa alla disclosure delle soluzioni tecniche innovative proposte dagli altri concorrenti.
Sicuritalia Ivri S.p.A. eccepiva l’inammissibilità dell’istanza incidentale in parola anche per abuso del processo e per violazione del divieto di venire contra factum proprium, atteso che la stessa società ricorrente aveva chiesto ed ottenuto, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), c.c.p., che non fossero ostese le proprie relazioni e i documenti tecnici presentati in sede di gara.
2.9. La società ricorrente, con memoria depositata in data 9 ottobre 2023, controdeduceva alle eccezioni sollevate dalle altre parti in causa e insisteva per l’accoglimento delle domande proposte.
2.9.1. Quanto alla dedotta tardività del ricorso, la società ricorrente rilevava che nel caso di specie non sarebbe stata contestata la legittimità di alcuna clausola della lex specialis annoverabile tra quelli di carattere immediatamente escludente, venendo, per converso, in rilievo la legittimità della sua applicazione ad opera della stazione appaltante. Ciò, peraltro, troverebbe conferma nel fatto che l’illegittimità contestata non ha impedito la formulazione di una offerta seria e consapevole, che ha portato la società ricorrente a classificarsi al terzo posto in entrambi i lotti.
2.9.2. La società ricorrente rimarcava, poi, la fondatezza del gravame introduttivo. Invero, secondo la prospettazione di tale società, la concreta strutturazione dei piani di lavoro contemplata nella lex specialis, avendo l’effetto di determinare una drastica riduzione del personale attualmente impiegato nell’esecuzione della commessa, finirebbe per violare la finalità di salvaguardia occupazionale dettata dalla clausola sociale di cui all’art. 23 del disciplinare di gara. Peraltro, la rimodulazione al ribasso dei piani di lavoro, oltre alle conseguenze occupazionali (che, nel caso di specie, riguarderebbero 400 guardie particolari giurate), inciderebbe negativamente anche sulla sicurezza all’interno delle stazioni ferroviarie.
2.9.3. La società ricorrente insisteva anche per l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti riproponendo le medesime argomentazioni poste a sostegno del motivo di doglianza articolato con tale mezzo di gravame, già esposte in precedenza e alle quali si rinvia integralmente in ossequio al principio di sinteticità degli atti giudiziari sancito dal codice di rito.
2.10. GSR, con memoria depositata in data 13 ottobre 2023, replicava alle controdeduzioni svolte dalla società ricorrente, insistendo per l’accoglimento delle proprie eccezioni e, quindi, per il rigetto dell’intero gravame.
2.11. Anche le due società controinteressate, con memorie depositate in data 13 ottobre 2023, replicavano alle opposte controdeduzioni, instando per la reiezione dei ricorsi e della domanda incidentale in esame.
2.12. La società ricorrente, con memoria depositata in data 13 ottobre 2023, replicava alle argomentazioni difensive delle controparti processuali.
In particolare, quanto alla tempestività del ricorso introduttivo rimarcava quanto già affermato nei precedenti scritti difensivi.
Per quel che concerne, invece, l’asserita improcedibilità per mancata impugnazione della dichiarazione di intervenuta efficacia delle due aggiudicazioni disposte in favore delle società controinteressate, evidenziava che tali atti costituivano solo una condizione di efficacia e non di validità dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c.c.p. Di conseguenza, presentando un carattere meramente confermativo dei provvedimenti di aggiudicazione, non vi sarebbe alcun onere di specifica impugnazione degli stessi.
La società ricorrente, inoltre, riteneva infondata l’eccezione di inammissibilità relativa al carattere discrezionale del potere esercitato dalla stazione appaltante nella strutturazione dei piani di lavoro della gara per cui è causa. A riguardo, infatti, la società ricorrente evidenziava come la scelta di ridurre drasticamente il personale di vigilanza impiegato, rispetto a quello della gara del 2015, presenterebbe un carattere manifestamente irragionevole, rendendo illegittimo l’operato della stazione appaltante.
Quanto, infine, alla irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente evidenziava che l’art. 2.3. del disciplinare di gara non imporrebbe ai concorrenti alcun obbligo di trasmettere, in via esclusiva, istanze alla stazione appaltante attraverso la funzione “Comunicazioni” del Portale Acquisti. Tale previsione della lex specialis, infatti, si limitava a prevedere che “Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 76 D. Lgs. 50/2016 verranno effettuate attraverso l’area ‘Messaggi’ della gara telematica sul Portale Acquisti di GS Rail (Posta Elettronica Certificata). Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici con la suddetta modalità si intendono validamente ed efficacemente effettuate”.
Oltretutto, la società ricorrente affermava che il documento citato da GSR – ossia quello relativo alla pec del 10 marzo 2023, in risposta alla quale sarebbe stata inviata l’istanza di accesso del 13 marzo 2023 (citato da GSR nei propri scritti difensivi come documento 20) – non sarebbe stato rinvenuto nel fascicolo di causa (il documento 20 citato da GSR, infatti, si riferisce alla licenza con estensioni del 23 marzo 2023). Pertanto, posto che GSR aveva riscontrato l’istanza di accesso solo in data 17 aprile 2023, il ricorso per motivi aggiunti risulterebbe tempestivo.
2.13. La società ricorrente e Security Service S.r.l., con istanze depositate in data 17 e 24 ottobre 2023, chiedevano il passaggio in decisione della causa senza discussione.
2.14. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2023 la causa veniva discussa, risultando presenti, per la parte resistente, l’avvocato Nicola Marcone e, per Sicuritalia Ivri S.p.A., l’avvocato Angelo Clarizia. Il Collegio rilevava d’ufficio profili di possibile inammissibilità del gravame ex art. 73, comma 3, c.p.a. All’esito della discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
2.15. Successivamente al passaggio in decisione della causa, il Collegio ravvisava la necessità di garantire il diritto di difesa e di contraddittorio in favore della parte ricorrente, non essendo stata la stessa presente alla discussione tenutasi all’udienza pubblica del 25 ottobre 2023 per aver chiesto, con apposita istanza versata in atti, il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione.
Pertanto, con ordinanza n. 16219 del 31 ottobre 2023, rilevava d’ufficio la presenza di possibili profili di inammissibilità del gravame.
In primis, il Collegio prospettava l’inammissibilità dell’intero gravame per violazione del disposto di cui all’art. 120, comma 11-bis, c.c.p. Più in particolare, veniva rilevato che la società ricorrente con il ricorso introduttivo aveva cumulativamente gravato i provvedimenti di aggiudicazione di entrambi i lotti di gara proponendo avverso gli stessi identiche censure. In seguito alla proposizione del ricorso per motivi aggiunti, tuttavia, era venuta meno la originaria simmetria invalidante, poiché gli ulteriori profili di illegittimità lamentati avrebbero potuto condurre unicamente all’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 1 (oltre a determinare l’esclusione di Security Service S.r.l. dal lotto 2).
Il Collegio, inoltre, prospettava l’inammissibilità per carenza di interesse della domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., non avendo la società ricorrente fornito elementi tali da far emergere, tanto nell’istanza di accesso formulata nei confronti della stazione appaltante, quanto con i ricorsi in esame, il nesso di stretta indispensabilità ex art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero il nesso di strumentalità necessaria ex art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la documentazione richiesta e non ostesa e la situazione giuridica finale controversa che intende tutelare.
2.16. Grandi Stazioni Rail S.p.A. e Sicuritalia Ivri S.p.A., con memorie ex art. 73, comma 3, c.p.a. depositate in data 10 novembre 2023, rappresentavano di condividere i rilievi d’ufficio sollevati dal Collegio.
2.17. La società ricorrente, con memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a. depositata in data 10 novembre 2023, controdeduceva al rilievo officioso inerente all’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 120, comma 11-bis, c.c.p., evidenziando come la ratio dell’istituto del ricorso cumulativo, espressione del principio di concentrazione dei giudizi, risulterebbe pienamente riscontrabile nel caso di specie, stante la particolarità della vicenda contenziosa che vede coinvolti tre diversi operatori economici con posizioni tra loro interconnesse in ragione dell’operatività del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis. Oltretutto, evidenziava che con il ricorso per motivi aggiunti si era inteso censurare la posizione di Security Service S.r.l. per entrambi i lotti, con la conseguenza che la sua eventuale esclusione dalla gara avrebbe consentito alla ricorrente medesima di aggiudicarsi il lotto 1 – permanendo il lotto 2, ossia quello di maggior valore, aggiudicato a Sicuritalia Ivri S.p.A. in forza dell’operare del vincolo di aggiudicazione –.
Con riguardo, invece, al rilievo officioso inerente alla possibile inammissibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., la società ricorrente affermava che “non sussiste più, ad oggi, alcun interessa da parte di Italpol, atteso che quest’ultima – dapprima con nota prot. 2782 del 17.4.2023 e, poi, con successive integrazioni del 16.6.2023 – ha ricevuto, nelle more del presente giudizio, l’intera documentazione inizialmente istata con istanza d’accesso del 7.4.2023” (cfr. pag. 7 della memoria di parte ricorrente ex art. 73, comma 3, c.p.a.).
2.18. Acquisite le memorie versate in atti ex art. 73, co. 3, c.p.a., la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. In via preliminare il Collegio ritiene di dover esaminare l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo, sollevata da Grandi Stazioni Rail S.p.A., Security Service S.r.l. e Sicuritalia Ivri S.p.A.
Tale eccezione non risulta meritevole di pregio per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Il Collegio, in considerazione del fatto che il carattere tardivo o meno della proposizione del gravame introduttivo dipende dall’eventuale indole immediatamente lesiva delle clausole della lex specialis censurate dalla parte ricorrente, ritiene necessario ricostruire brevemente il quadro giurisprudenziale rilevante ratione materiae.
3.2. Innanzitutto, giova evidenziare che la giurisprudenza amministrativa riconosce che nelle procedure di gara la lesione dell’interesse sostanziale del ricorrente suole ordinariamente concretizzarsi con l’adozione degli atti e provvedimenti che danno attuazione alla lex specialis (ad esempio, con il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di altro operatore economico partecipante alla gara). Di regola il bando, in quanto atto amministrativo generale, non risulta di per sé suscettibile di arrecare una lesione attuale e concreta agli interessi degli operatori economici interessati a partecipare alla gara e, pertanto, non necessita di essere immediatamente impugnato.
In proposito, è stato affermato che “[i] bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato. A fronte, infatti, della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 1 del 29 gennaio 2003).
3.3. Tuttavia, la regola dell’impugnabilità della lex specialis solo unitamente agli atti e provvedimenti che ne danno concreta attuazione, ha da tempo conosciuto alcuni temperamenti.
In particolare, è stato affermato che “non può, invece, essere escluso un dovere di immediata impugnazione del bando di gara o della lettera di invito con riferimento a clausole, in essi contenute, che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara o della procedura concorsuale, e che comportino sostanzialmente l’impossibilità per l’interessato di accedere alla gara ed il conseguente arresto procedimentale” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 1 del 29 gennaio 2003).
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, prendendo le mosse dall’arresto giurisprudenziale appena citato, ha poi evidenziato che la giurisprudenza maggioritaria “ha considerato ‘immediatamente escludenti’, e quindi da impugnare immediatamente, (anche) clausole non afferenti ai requisiti soggettivi in quanto volte a fissare – restrittivamente, in tesi – i requisiti di ammissione ma attinenti alla formulazione dell’offerta, sia sul piano tecnico che economico laddove esse rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 4 del 26 aprile 2018).
3.4. La giurisprudenza ha, quindi, enucleato le ipotesi in cui le clausole della lex specialis presentano un carattere immediatamente escludente. Tra queste, la fattispecie che la stazione appaltante resistente e le società controinteressate hanno invocato per sostenere che il gravame principale sia stato tardivamente proposto risulta essere quella delle clausole impositive di obblighi contra ius.
3.5. Più di recente, il Consiglio di Stato ha affermato che “con la citata decisione n. 4/2018, l’Adunanza plenaria ha ribadito che sono immediatamente impugnabili soltanto le clausole del bando preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell’offerta. Queste ultime sono le uniche eccezioni alla regola della non immediata impugnabilità del bando e, in quanto tali, sono di stretta interpretazione. In riferimento alla clausola immediatamente escludente che si assuma consistere nella difficoltà/impossibilità di formulare un’offerta, la casistica giurisprudenziale vi include anche le clausole che impongono oneri o termini procedimentali o adempimenti propedeutici alla partecipazione di impossibile soddisfazione o del tutto spropositati” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7960 del 30 novembre 2021).
3.6. Giova, infine, ricordare che al di fuori delle clausole immediatamente escludenti – pur nella accezione ampia fornita dalla giurisprudenza amministrativa, che intende per tali quelle che con assoluta certezza precludono all’operatore economico l’utile partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 4 del 26 aprile 2018, par. 18.5) – opera il “principio generale secondo il quale le rimanenti clausole, in quanto non immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5282)” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 4 del 26 aprile 2018).
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito che “Ad eccezione delle clausole escludenti riguardanti i requisiti di partecipazione, i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno impugnati unitamente agli atti che ne fanno applicazione, poiché sono questi ultimi ad individuare il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione giuridica dell’interessato: ed invero, ‘a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, poiché egli non sa se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo alla sua partecipazione alla procedura concorsuale e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare’ (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3695; Sez. III, 2 febbraio 2015, n. 491; Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5282, e 25 giugno 2014, n. 3023)” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5358 del 4 settembre 2020).
Va, altresì, aggiunto che “per essere assoggettata all’onere dell’impugnazione immediata, la clausola della lex specialis deve essere oggettivamente ed immediatamente escludente nei confronti di tutti gli operatori economici indistintamente, tanto da concretizzare l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore ‘medio’ di formulare un’offerta, o comunque un’offerta economicamente sostenibile (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5057; Sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293; Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671; C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 20 dicembre 2016, n. 474; T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 luglio 2017, n. 731): ‘un onere di impugnazione immediata di clausole contenute negli atti di indizione della gara, infatti, sussiste qualora le relative clausole impediscano, indistintamente a tutti i concorrenti, una corretta e consapevole elaborazione dell’offerta’ (C.d.S., Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6006)” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5358 del 4 settembre 2020).
3.7. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la società ricorrente non ha censurato la legittimità di una clausola della lex specialis caratterizzata da una portata immediatamente escludente ovvero immediatamente lesiva, sicché il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stato tempestivamente esperito.
Propende in tal senso il fatto che in forza della censurata previsione del capitolato tecnico relativa alla strutturazione dei piani di lavoro, la stazione appaltante resistente non ha imposto in capo agli operatori economici interessati alcun obbligo contra ius preclusivo dell’utile partecipazione alla gara per cui è causa. Ciò trova conferma anche sul piano controfattuale, posto che non solo la società ricorrente, ma anche altri operatori di mercato (in primis le due società controinteressate che si sono aggiudicate i due lotti in contesa), sono stati in grado di presentare un’offerta seria e competitiva. Tale dato, invero, fornisce una dimostrazione in concreto (quindi più rafforzata di quella che la giurisprudenza richiede al ricorrente nelle ipotesi in cui questi, senza partecipare alla gara, contesti il carattere asseritamente escludente delle clausole della lex specialis) del fatto che l’operatore medio del mercato fosse in grado di formulare un’offerta seria e competitiva o, comunque, un’offerta economicamente sostenibile e, dunque, in abstracto prendere utilmente parte al confronto concorrenziale per il mercato.
3.7.1. Prescindendo, in questa fase, dalla fondatezza delle censure articolate con il ricorso introduttivo, che non rilevano ai fini della delibazione dell’eccezione di rito in parola, va aggiunto che la contestata clausola della lex specialis non risultava suscettibile di incidere sulla elaborazione dell’offerta, ragion per cui la stessa non ha minato in radice, per la società ricorrente, l’utile partecipazione alla gara, non risultando in radice preclusiva della possibilità di conseguire l’affidamento in questione.
Per queste ragioni, non può predicarsi che gravasse sulla parte ricorrente un onere di immediata impugnazione della lex specialis, atteso che fino all’adozione dei gravati provvedimenti di aggiudicazione la medesima società ricorrente non avrebbe potuto sapere che l’astratta e potenziale illegittimità della clausola poi censurata si sarebbe risolta in suo danno. Invero, l’effettiva lesione della sfera giuridica della società ricorrente si è prodotta solo all’esito (per essa negativo) della gara, donde il sorgere dell’interesse a contestare, in uno con i provvedimenti di aggiudicazione, anche la predetta clausola della lex specialis.
Depone in tal senso anche la circostanza per cui l’asserita illegittimità della diminuzione delle ore dei piani di lavoro non è contestata dalla società ricorrente in quanto astrattamente preclusiva della formulazione di un’offerta seria e competitiva (quindi, sul versante dell’utile partecipazione alla gara), bensì sulla scorta di un prospettato contrasto con le finalità della clausola sociale.
Risulta, in definitiva, che l’interesse attuale e concreto alla impugnazione di tale clausola, per come impostata dalla società ricorrente, sia sorto non per effetto della sua originaria previsione, bensì in forza degli esiti della procedura di gara, stante il mancato conseguimento del bene della vita anelato.
4. Il Collegio intende ora affrontare la questione relativa all’inammissibilità del gravame correlata alla natura cumulativa dello stesso. Tale inammissibilità, invero, è sorta per effetto della proposizione del ricorso per motivi aggiunti ed è stata rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dopo il passaggio in decisione della causa.
Su tale questione, oggetto della citata ordinanza n. 16219 del 31 ottobre 2023, le parti hanno pienamente esercitato il diritto di difesa e di contraddittorio come innanzi esposto. Vale, in proposito ricordare, che la stazione appaltante resistente e Sicuritalia Ivri S.p.A. hanno condiviso il rilievo officioso del Collegio, mentre la società ricorrente ha svolto le proprie difese non ritenendo che lo stesso fosse meritevole di pregio.
Il Collegio ritiene che, sebbene le argomentazioni difensive svolte dalla società ricorrente non siano sufficienti a superare il rilievo officioso in questione, per le ragioni di seguito esposte vada dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 120, comma 11-bis, c.p.a. unicamente il ricorso per motivi aggiunti.
4.1. L’art. 120, comma 11-bis, c.p.a. stabilisce che “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.
Tale disposizione normativa trova applicazione ratione temporis al caso di specie, in quanto il ricorso per motivi aggiunti è stato depositato in data 15 maggio 2023 e le modifiche apportate all’art. 120 c.p.a. dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 hanno acquistato efficacia a far data dal 1° luglio 2023, giusto quanto disposto dall’art. 229, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 36/2023.
In ogni caso, per fugare ogni dubbio in ordine all’applicazione di tale disposizione normativa alla presente fattispecie, giova evidenziare che una identica previsione è ad oggi contenuta nel comma 13 del novellato articolo 120 c.p.a., disposizione entrata in vigore senza soluzione di continuità rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 50/2016.
4.2. La giurisprudenza amministrativa, proprio con riferimento all’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., ha affermato che rispetto alle gare pubbliche, nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l’impugnazione va proposta con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto, nel presupposto che l’atto impugnato riguardi tutti i lotti oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 581 del 17 gennaio 2023; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8337 del 27 settembre 2022). Per completezza si osserva, ancorché ciò non rilevi nel caso di specie, che il ricorso cumulativo risulta ammissibile anche in caso di impugnazione di più atti, comuni a tutti i lotti, che risultino tra loro connessi perché appartenenti alla medesima sequenza o azione amministrativa.
4.2.1. Ciò che giustifica la trattazione congiunta di diverse domande di annullamento, rendendo ammissibile il ricorso cumulativo, risiede nella circostanza che le plurime domande giudiziali proposte siano rette dalla medesima causa petendi.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6385 del 22 ottobre 2020) e che “l’ammissibilità del ricorso cumulativo contro gli atti di una gara divisa in lotti resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni, sussistendo, infatti, in questi casi una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa caducatoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta (Cons. Stato, III, 15/05/2018, n. 2892; id, III, 15 luglio 2019, n. 4926; CGARS, 7 gennaio 2020, n. 17)” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 581 del 17 gennaio 2023; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8337 del 27 settembre 2022).
4.2.2. La giurisprudenza amministrativa ha, poi, chiarito quali siano le conseguenze processuali della violazione della regola di rito sancita dall’art. 120, comma 11-bis, c.p.a.
In particolare, è stato affermato che: “- il ricorso cumulativo è inammissibile nella sua interezza se contiene più censure fondate su distinte causae petendi, ciascuna delle quali riferita (o riferibile) a lotti distinti; - se invece il ricorso contiene più censure, alcune delle quali fondate sulla medesima causa petendi riferita (o riferibile) a tutti i lotti, per tali censure il ricorso è ammissibile, anche se, in aggiunta a queste ultime, sono proposte una o più censure riferite (o riferibili) ad alcuni soltanto dei lotti; in tale ultima eventualità la sanzione di inammissibilità riguarda i motivi di ricorso non comuni” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 581 del 17 gennaio 2023; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8337 del 27 settembre 2022).
4.3. Il Collegio, proprio muovendo dalle conseguenze della violazione dell’art. 120, comma 11-bis, c.p.a. per come enunciate nei più recenti arresti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, ritiene che nel caso di specie la simmetria invalidante sussista solo con riguardo alle domande proposte con il ricorso introduttivo e non anche rispetto a quelle articolate con il ricorso per motivi aggiunti, donde l’inammissibilità di tale ultimo mezzo di gravame.
4.3.1. Più in particolare, la società ricorrente, dopo aver impugnato con il ricorso introduttivo i provvedimenti di aggiudicazione di entrambi i lotti per cui è causa – prospettandone l’illegittimità in considerazione dell’asserito contrasto tra la contestata disposizione del capitolato tecnico e la clausola sociale prevista dal disciplinare – con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti ha ampliato la originaria causa petendi, lamentando altresì l’asserita illegittimità della mancata esclusione di Security Service S.r.l. da entrambi i lotti, stante la asserita mancata notifica alla Prefettura competente, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, dell’istanza di cui all’art. 257-ter del r.d. n. 365/1940.
Tale motivo aggiunto, invero, ove conseguisse ingresso nel presente giudizio, farebbe venir meno la simmetria invalidante (i.e., l’identità delle censure) sul quale si fonda il gravame principale. Infatti, solo con riguardo al lotto 1, per il quale Security Service S.r.l. risulta aggiudicataria, tali censure sarebbero suscettibili di inficiare la legittimità dell’aggiudicazione, mentre per il lotto 2, per il quale Security Service S.r.l. risulta classificata al secondo posto della graduatoria di merito, le doglianze in questione non risulterebbero suscettibili di determinare l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di Sicuritalia Ivri S.p.A.
Dunque, rispetto al lotto 2, le censure articolate con il ricorso per motivi aggiunti risulterebbero unicamente suscettibili di far emergere l’eventuale illegittimità dell’operato della stazione appaltante rispetto all’ammissione in gara della controinteressata Security Service S.r.l., il che determina un asimmetrico ampliamento della causa petendi e, in definitiva, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Più in dettaglio, con la proposizione di tale mezzo di gravame, la società ricorrente ha ampliato l’originaria causa petendi in relazione al lotto 1 con riflessi diretti sull’aggiudicazione, mentre con riferimento al lotto 2 l’ampliamento della causa petendi non risulta atto a scalfire la legittimità della gravata aggiudicazione, bensì unicamente la legittimità della partecipazione alla procedura di gara da parte della controinteressata Security Service S.r.l.
Le censure articolate con il ricorso per motivi aggiunti non sono, pertanto, idonee a comportare l’annullamento di atti procedimentali comuni a tutti i lotti. Di conseguenza, stante l’asimmetrico ampliamento della causa petendi che sorregge le domande di annullamento cumulativamente proposte, non troverebbe più giustificazione la loro trattazione congiunta in seguito alla proposizione del ricorso per motivi aggiunti, che deve essere quindi dichiarato inammissibile.
4.3.2. Risultano, sul punto, inconferenti i rilievi difensivi svolti dalla società ricorrente con la memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a. depositata in data 10 novembre 2023, essenzialmente incentrati sulla previsione e operatività del vincolo di aggiudicazione.
In proposito, è sufficiente ricordare quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa proprio in relazione alla ammissibilità di un ricorso cumulativo in materia di affidamenti pubblici. In particolare è stato affermato che l’operatività del vincolo di aggiudicazione “non comporta affatto una connessione oggettiva in senso stretto tra i provvedimenti di aggiudicazione, che conservano la loro sostanziale autonomia reciproca in riferimento a ciascuno dei lotti cui si riferiscono. Si tratta del precipitato di altro noto principio giurisprudenziale, secondo cui il bando della gara, suddivisa in vari lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura, che si conclude con un’aggiudicazione” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8337 del 27 settembre 2022).
4.3.3. A ciò deve aggiungersi che se è vero che la parte ricorrente è libera, nella sua originaria scelta, sul se gravare o meno le aggiudicazioni dei distinti lotti con un unico ricorso di carattere cumulativo (ove ne sussistano le condizioni) ovvero con più ricorsi autonomi, non è invece in ogni caso consentito che essa abusi dello strumento processuale proponendo un inammissibile ricorso per motivi aggiunti per chiedere la trattazione congiunta di domande di tutela sorrette da asimmetriche causae petendi.
Laddove, infatti, la parte ricorrente opti per la proposizione di un ricorso cumulativo assume su di sé l’alea processuale (vieppiù laddove sia proposta, come nel caso di specie, anche una istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a.) di dover poi proporre, lite pendente, anche un ricorso per motivi aggiunti.
In tal caso, per evitare di incorrere nell’inammissibilità del gravame, anche solo parzialmente come nel caso di specie – e al contempo ottenere integralmente una risposta di tutela sulla domanda relativa al lotto o ai lotti per i quali l’ampliamento della causa petendi in seguito alla proposizione del ricorso per motivi aggiunti non sia idoneo a determinare il venir meno della simmetria invalidante – alla società ricorrente non resta che esercitare, in forza del principio dispositivo, di esercitare il diritto potestativo di rinuncia all’impugnazione relativa ai lotti per i quali verrebbe meno l’identità delle censure (arg. ex art. 84, comma 1, c.p.a.).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha rinunciato (parzialmente) al gravame sul lotto 2 sicché, anche sotto tale profilo, l’asimmetrico ampliamento della causa petendi delle domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo venutosi a determinare a seguito della proposizione del ricorso per motivi aggiunti, non può che condurre alla dichiarazione di inammissibilità di tale mezzo di gravame.
5. L’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti rende superfluo lo scrutinio della eccezione di tardività di tale mezzo di gravame.
6. Il Collegio ritiene, inoltre, di poter soprassedere dall’esame delle ulteriori eccezioni di rito sollevate dalla stazione appaltante resistente e dalle società controinteressate in ordine al ricorso introduttivo, stante la sua infondatezza nel merito per le ragioni di diritto di seguito esposte.
6.1. Il Collegio non ritiene sussistente la lamentata illegittimità dell’allegato n. 2 del capitolato tecnico per contrasto con la clausola sociale di cui all’art. 23 del disciplinare di gara, atteso che la prospettazione di parte ricorrente si fonda su premesse erronee, in quanto frutto del travisamento della lex specialis e della non corretta comprensione del complessivo contesto nel quale si colloca l’affidamento per cui è causa.
6.2. Invero, come chiarito da GSR e dalle società controinteressate la gara in questione, diversamente da quella del 2015, ha ad oggetto il solo servizio di vigilanza armata. Ciò, quindi, non consente di confrontare sic et simpliciter l’affidamento di tale servizio con quello pregresso, che risultava oggettivamente più ampio e che era stato disposto con lo svolgimento di una unica e più articolata gara.
La comparazione, al più, avrebbe potuto essere svolta considerando, da un lato, la gara del 2015 e, dall’altro, la gara per cui è causa in uno con la ulteriore gara bandita in data 18 novembre 2021 e avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di “Sorveglianza antincendio e controllo ambientale di sicurezza”, “Gestione delle Emergenze e primo soccorso” e “Presidio del centro di controllo e gestione delle emergenze (‘control room’)” (cfr. doc. 7 della produzione di GSR).
Dalla comparazione delle tre predette gare emerge, e ciò trova conforto nella documentazione in atti, che vi è stato un aumento (e non una diminuzione, come prospettato dalla società ricorrente) del numero di ore di lavoro e del personale occupato rispetto a quelli della gara del 2015, come dimostra il fatto che il numero di ore di lavoro dalle 534.381 della precedente gara è passato, complessivamente, a 894.980.
La necessità di un riposizionamento del personale occupato in forza del pregresso affidamento non risulta oggetto di specifica contestazione con il gravame introduttivo del presente giudizio e, in ogni caso, si appalesa legittima, in quanto diretta conseguenza di scelte discrezionali assunte da GSR nella nuova organizzazione dei servizi in questione. Tali scelte, invero, risultano connaturate alla migliore soddisfazione degli interessi pubblici sottesi all’affidamento per cui è causa e all’ulteriore affidamento del 2021, la cui legittimità non risulta scalfita dalle censure mosse dalla società ricorrente.
6.3. Giova, altresì, aggiungere che neppure sussiste l’asserito contrasto tra le previsioni del capitolato tecnico e la clausola sociale prevista dal disciplinare di gara.
In proposito, è sufficiente considerare che anche nella ulteriore gara bandita da GSR in data 18 novembre 2021 è stata prevista una clausola sociale speculare e complementare a quella della gara per cui è causa.
In particolare, l’art. 3.4. del disciplinare della gara relativa all’affidamento dei servizi diversi dalla vigilanza armata prevede quanto segue: “Il Servizio oggetto della presente procedura fa seguito alla riorganizzazione di un precedente ed unitario appalto relativo al ‘Servizio integrato di vigilanza armata e gestione dell’emergenza’, bandito da GS Rail nel 2015, il quale è stato successivamente articolato in due distinti appalti di servizio, ciascuno dei quali è oggetto di una specifica procedura di gara per il relativo affidamento, come di seguito indicato: i) “Servizio di Vigilanza armata”, procedura indetta con bando di gara pubblicato in GUUE 2020/S 083-197598 in data 28 Aprile 2020; ii) “Servizio di Sorveglianza antincendio”, oggetto della presente procedura. Pertanto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale impiegato alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente nelle stazioni facenti parte del lotto aggiudicato, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, si precisa che: - il contratto maggiormente rappresentativo per il settore di riferimento per il presente appalto (cd. contratto leader) è rappresentato dal Contratto Collettivo Nazionale per il Settore Sorveglianza Antincendio; - l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato, con indicazione di ciascuna stazione, nell’Allegato N (si invita a non considerare l’attuale divisione in lotti indicata nel suddetto allegato, in quanto la stessa non coincide con quella di cui alla presente gara). Si precisa altresì che la clausola sociale ex art. 50 del Codice è stata inserita anche nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del ‘Servizio di Vigilanza armata’” (cfr. doc. 9 della produzione di GSR).
6.4. Pertanto, alla luce della clausola sociale prevista dalla lex specialis della gara per cui è causa, di quella prevista dalla disciplina della gara bandita in data 18 novembre 2021, nonché del numero complessivo di ore previste dai piani di lavoro di entrambe le procedure di gara bandite da GSR dopo la riorganizzazione del precedente servizio integrato di vigilanza armata e gestione dell’emergenza, la salvaguardia dei livelli occupazionali non risulta frustrata, sicché anche sotto tale profilo l’operato della stazione appaltante e le gravate aggiudicazioni risultano pienamente legittime.
7. Dalla riscontrata legittimità dell’operato della stazione appaltante discende anche l’infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla società ricorrente che, peraltro, avrebbe comunque dovuto essere disattesa posto che non è stato assolto, neppure lite pendente, l’onere di dimostrare il quantum del pregiudizio asseritamente subito.
8. In merito alla istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., va dichiarata cessata la materia del contendere alla luce di quanto dichiarato dalla società ricorrente con la memoria depositata in data 10 novembre 2023. La società ricorrente, infatti, ha affermato che con i depositi documentali intervenuti lite pendente ad opera della stazione appaltante, l’interesse strumentale all’accesso è stato pienamente soddisfatto.
9. In conclusione, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso introduttivo va respinto siccome infondato, mentre il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 120, comma 11-bis, c.p.a. Con riguardo all’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara:
- infondato il ricorso introduttivo;
- inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Dichiara altresì cessata la materia del contendere in ordine all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Grandi Stazioni Rail S.p.A., Security Service S.r.l. e Sicuritalia Ivri S.p.A., liquidandole per ciascuna di esse in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25 ottobre 2023 e 17 novembre 2023, con l’intervento dei magistrati:
Chiara Cavallari, Presidente FF
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Biffaro Chiara Cavallari
IL SEGRETARIO
