Pubblicato il 17/11/2023
N. 00471/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01102/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Global Sicurezza s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Prefetto di Foggia prot. uscita 0090910 del 27.9.2023 notificato in data 28.9.2023;
- di tutti gli atti presupposti menzionati nel predetto provvedimento;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avvocati Aldo Loiodice e Pasquale Procacci, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per la Prefettura;
Rilevato che
- la Prefettura ha ritenuto sussistente “il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto” di cui all’art. 257 quater, comma 1, lett. c), del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in ragione della presenza di due soli dipendenti controindicati (una guardia giurata e un amministrativo);
- la società ricorrente non ha scelto di assumere la guardia giurata controindicata, ma l’ha passivamente confermata in servizio a seguito di acquisizione di ramo d’azienda, evidentemente confidando sui rigorosi controlli di polizia circa i requisiti delle guardie giurate dipendenti (controlli che comportano un accertamento, oltre che sull’assenza di condanne per delitti, sulla buona condotta morale e civile di dipendenti, e che riguardano anche i legami familiari, amicali e le frequentazioni);
Ritenuto che, all’esito della cognizione sommaria propria della presente sede cautelare, la presenza dei due dipendenti controindicati non appare potersi ricondurre a un disegno di contiguità o comunanza con interessi con le organizzazioni malavitose da parte dell’istituto di vigilanza né appare motivata la capacità dei ridetti dipendenti di condizionare la corretta gestione e amministrazione dell’istituto;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame della determinazione di revoca alla luce delle circostanze su esposte;
Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 19 marzo 2024 per la trattazione del merito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende gli atti gravati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 marzo 2024.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Testini Orazio Ciliberti
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
