REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6422 del 2019, proposto da F.D.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Salvago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Avvocatura Generale dello Stato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Questore della provincia di Roma recante data 7 febbraio 2019, con il quale è stato decretato "… il RESPINGIMENTO dell'istanza per il rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del Porto di Pistola per difesa personale, a tassa ridotta, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento al Sig. D.L.F. …";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente è una guardia particolare giurata, dell'I.D.V.D. S.p.A.
Lo stesso dal 2016 ha intrattenuto una relazione sentimentale con una pregiudicata.
Con Provv. datato 7 febbraio 2019, il Questore di Roma, accertata la convivenza del D.L. con la sig.ra A. ha adottato il provvedimento in questa sede contestato, con la seguente motivazione: ."RITENUTO che la frequentazione con persone pregiudicate sia in contrasto con la titolarità delle autorizzazioni concesse in precedenze e che il Sig. D.L.F. non assicuri, allo stato attuale, l'affidabilità necessaria al mantenimento dei Titoli di Polizia richiesti, nonché allo svolgimento delle delicate mansioni di Guardia Particolare Giurata;
TENUTO CONTO che presupposto dell'obbligo della licenza è la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e che il diniego dell'autorizzazione di Polizia ha preminenti finalità preventive a tutela della collettività;
VISTO l'art. 138 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; VISTA la delega permanente del Prefetto della Provincia di Roma n. 13455, datata 16 dicembre 1960
DECRETA
il RESPINGIMENTO dell'istanza per il rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del Porto di Pistola per difesa personale, a tassa ridotta, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento al Sig. D.L.F."
Con telegramma del 7ottobre 2018, l'I.D.V.D. S.p.A., a seguito della sospensione dei titoli di polizia ha, conseguente sospeso il ricorrente dall'attività lavorativa e dalla retribuzione.
Avverso il provvedimento sopra riportato l'attuale ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.
Con ordinanza cautelare n. 4835/2019 il Collegio ha respinto la chiesta misura cautelare.
L'ordinanza non è stata appellata.
Alla udienza straordinaria del giorno 14 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
Il provvedimento in questa sede censurato, invero è motivato esclusivamente dal fatto che il ricorrente frequenta una persona già penalmente sanzionata e, per ciò solo, ha ritenuto che tale evenienza comporti la non affidabilità del ricorrente alle mansioni proprie della guardia particolare giurata.
Invero, la misura adottata dalla resistente, proprio in relazione alle gravi conseguenze che comporta (perdita del lavoro) richiede una puntuale ed adeguata motivazione che dimostri in modo obiettivo e non revocabile in dubbio, la mancanza dei requisiti necessari allo svolgimento delle delicate funzioni affidate alla vigilanza privata e, segnatamente, al ricorrente.
La frequentazione, per ragioni sentimentali, con una persona già colpita da sanzioni penali non è argomento sufficiente per provvedere alla revoca del titolo di polizia, essendo necessario che la pa dimostri come tale relazione abbia comportato un reale pregiudizio per l'attività esercitata.
Dalla motivazione del provvedimento in questa sede contestato emerge, che l'amministrazione resistente si è limitata a rappresentare un mero fatto, senza peraltro fornire la propria giustificazione che da tale accadimento siano conseguiti pregiudizi per la sicurezza pubblica.
L'art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recita :" Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti :
1 essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
2 avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva ; 3 sapere leggere e scrivere ;
4 non avere riportato condanna per delitto ;
5 essere persona di ottima condotta politica e morale ;(62)
6 essere munito della carta di identita';
7 essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro".
La Corte Costituzionale con la sentenza 18 - 25 luglio 1996, n. 311 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anzichè "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni".
Ne consegue che la condotta morale richiesta per le guardie particolari giurate riguarda esclusivamente il comportamento tenuto dai predetti che deve essere conforme alle norme ed ai principi della Carta.
Nel caso di specie la p.a. ha, di contro, espresso una valutazione conseguente a soggettive considerazioni prive di ogni riscontro obiettivo in merito ai requisiti morali del ricorrente, né ha dimostrato il pregiudizio per sicurezza pubblica dall'indicata relazione.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto ed annullato il provvedimento in questa sede censurato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del difensore costituito che, complessivamente, quantifica in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge, se dovuti ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
