T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sent., (data ud. 24/05/2023) 05/06/2023, n. 342. OMISSIS contro - l'U.T.G. - Prefettura di Bologna per l'annullamento del provvedimento rigetto dell'istanza di rilascio del decreto di guardia particolare giurata

Lunedì, 05 Giugno 2023 05:57

SENTENZA -OMISSIS- contro - l'U.T.G. - Prefettura di Bologna per l'annullamento del provvedimento emesso in data 28 dicembre 2020 e notificato in data 14 gennaio 2021, con il quale il Prefetto di Bologna ha decretato il rigetto dell'istanza di rilascio del decreto di guardia particolare giurata in favore del ricorrente 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2021, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Veltri ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Bologna, Via Santo Stefano n. 71;

contro

- l'U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Bologna, Via A. Testoni n. 6;- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso in data 28 dicembre 2020 e notificato in data 14 gennaio 2021, con il quale il Prefetto di Bologna ha decretato il rigetto dell'istanza di rilascio del decreto di guardia particolare giurata in favore del ricorrente;

- nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Bologna;

Vista l'ordinanza n.-OMISSIS- con cui è stata respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Vista l'istanza formulata dal difensore della parte ricorrente di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Udito, all'udienza pubblica del 24 maggio 2023, il difensore dell'Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 11 marzo 2021 e depositato l'8 aprile successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 28 dicembre 2020 e notificato in data 14 gennaio 2021, con il quale il Prefetto di Bologna ha decretato il rigetto dell'istanza di rilascio in suo favore del decreto di guardia particolare giurata.

In data 16 giugno 2020 l'Istituto di Vigilanza Privata "-OMISSIS-" S.p.A. ha inoltrato alla Prefettura di Bologna una istanza di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata particolare del ricorrente; tuttavia, l'Amministrazione procedente, dopo aver assunto le necessarie informazioni istruttorie dal Commissariato Bolognina-Pontevecchio, ha preso atto della sussistenza, a carico del ricorrente, di alcuni precedenti penali e di denunce all'autorità giudiziaria. Dopo la comunicazione del preavviso di rigetto, in relazione al quale il ricorrente non ha ritenuto di controdedurre, è stato adottato l'impugnato provvedimento di rigetto.

Assumendo l'illegittimità del predetto diniego, il ricorrente ne ha chiesto l'annullamento per errata interpretazione degli artt. 10, 11 e 143 del T.U.L.P.S., per erroneità delle determinazioni assunte e per carenza di motivazione.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Bologna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con l'ordinanza n.-OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa dell'Amministrazione resistente ha depositato una memoria a sostegno della propria posizione.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2023, il Collegio, su richiesta del difensore dell'Amministrazione resistente e preso atto dell'istanza formulata dal difensore della parte ricorrente di passaggio in decisione della causa sugli scritti e senza discussione, ha trattenuto in decisione la controversia.

Motivi della decisione
1. Il ricorso non è fondato.

2. Con l'unica censura di ricorso si assume l'illegittimità del decreto del Prefetto di Bologna, in quanto lo stesso assume la carenza in capo al ricorrente dei requisiti di piena affidabilità richiesti per l'esercizio della funzione di guardia giurata, senza tenere conto della circostanza che gli episodi contestati riguarderebbero condotte risalenti nel tempo e oggetto di pronuncia di riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

2.1. La doglianza è infondata.

In via preliminare, va sottolineato che il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede in via ordinaria anche il rilascio di porto d'armi, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del R.D. n. 773 del 1931.

Nell'adottare il decreto di nomina a guardia particolare giurata, l'art. 138, al comma 1, come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 25 luglio 1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all'aggettivo "ottima", ivi originariamente previsto (cfr. Consiglio di Stato, I, n. 00629/2022 e data 21 marzo 2022). Sussiste quindi in capo all'Amministrazione l'obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, a maggior ragione in un ambito di particolare delicatezza quale quello che implica comunque l'uso delle armi, l'irreprensibilità del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì, con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata. Del resto, la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata - chiamata a tutelare l'integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, T.U.L.P.S., aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d, della L. n. 39 del 2002) - impone un'attenzione particolare nell'esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell'interessato (Consiglio di Stato, III, 10 luglio 2018, n. 4215).

Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. Consiglio di Stato, III, 7 marzo 2016, n. 922; III, 12 giugno 2014, n. 2987).

Sulla scorta dei suesposti principi, la giurisprudenza ritiene esigibile nei confronti delle guardie particolari giurate una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa (Consiglio di Stato, III, 25 gennaio 2023, n. 840).

Nell'ambito di tale cornice, sussiste una certa discrezionalità dell'Amministrazione, che può essere sindacata solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti e la relativa valutazione può essere assoggettata al sindacato giurisdizionale soltanto sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.

Nella specie, la valutazione negativa di affidabilità del soggetto richiedente si fonda su plurimi e circostanziati elementi indiziari, debitamente valorizzati dalla Prefettura di Bologna. Dall'istruttoria è infatti emerso che l'interessato (i) è stato denunciato, in data 13 dicembre 2017, dal Commissariato di P.S. Bolognina-Pontevecchio per procurato allarme, aggravato dall'uso di pistola scacciacani priva del prescritto tappo rosso, (ii) è stato denunciato, in data 18 luglio 2013, per uso di atto falso e falsità in scrittura privata da parte della Polizia Municipale di Bologna, in quanto avrebbe esposto sulla propria auto un contrassegno assicurativo alterato nella data di scadenza, (iii) è stato condannato, in data 6 aprile 2006, a 20 giorni di arresto e € 40 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 della L. n. 110 del 1975, perché in data 20 febbraio 2002, senza giustificato motivo, portava fuori della propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm, (iv) è stato condannato, in data 15 gennaio 2000, a 3 mesi di reclusione del G.I.P. di Benevento per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma (all. 2 dell'Amministrazione).

Come risulta dalle richiamate condotte, specificamente esaminate dalla Prefettura, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente nel 2000 dal G.I.P. di Benevento, risalente nel tempo e comunque superata dall'intervenuta riabilitazione, non è stata posta quale fondamento, unico e autonomo, del decreto di rigetto, ma è una delle circostanze prese in considerazione ai fini di una valutazione complessiva della situazione del richiedente. In altri termini, la pregressa vicenda giudiziaria che ha coinvolto la parte istante non è l'unica ragione del diniego di rilascio del titolo di guardia giurata, ma si collega in realtà, con funzione rafforzativa, agli altri episodi "ostativi" riferibili al predetto ricorrente.

Ne discende la piena legittimità del provvedimento di diniego adottato dalla Prefettura di Bologna.

2.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la scrutinata doglianza deve essere respinta; a ciò consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.

Conclusione
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Paolo Amovilli, Consigliere

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