Pubblicato il 29/07/2023
N. 04708/2023 REG.PROV.CAU.
N. 10844/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10844 del 2023, proposto da
International Security Service Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante, in proprio e in qualità di mandataria del RTI con Gielle di Galantucci Luigi Impresa Individuale e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti (mandanti), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Nunziante Di Lorenzo, domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla Via del Corso n. 509, in relazione alla procedura CIG 75020084D8, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;
nei confronti
Security Service s.r.l.;
Union Facility s.r.l.;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari anche monocratiche,
- - del provvedimento prot. n. A/FEM/3405/P del 26 luglio 2023, comunicato a mezzo PEC in pari data, con la quale Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha disposto l’esclusione di International Security Service Vigilanza S.p.A. - in qualità di mandataria del RTI con GIELLE di Galantucci Luigi Impresa Individuale e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti (mandanti) - dai lotti nn. 2 e 3 della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2015, suddivisa in 7 lotti, per l’affidamento del “Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali” (Gara n. 7094827), per la durata di 36 mesi – con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi – ed un complessivo valore di € 63.279.726,21;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, con particolare riferimento:
- alla comunicazione prot. n. A/FEM/6705/P del 14.12.2022 di avvio del procedimento istruttorio ordinato con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 9396/2022 (ricorso RG n. 7470/2021) e 9397/2022 (ricorso RG n. 7472/2021), comunicata il 16.12.2022;ù
- al verbale del 2.5.2023 con il quale il RUP ha rilevato la sussistenza dei presupposti per disporre l’esclusione dell’odierna ricorrente;
- al provvedimento prot. n. SCA/LC/2023/609/A/C del 25.7.2023, non conosciuto nel contenuto, con cui è stata deliberata l’inefficacia dei contratti relativi ai lotti n. 2 e 3 stipulati con International Security Service Vigilanza S.p.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Preliminarmente osservato come il presente gravame afferisca alle vicende interessanti il lotto n. 3 (diversamente, rispetto al ricorso N.R.G. 202310841, concernente il lotto n. 2);
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
Rilevato che parte ricorrente, a sostegno della suindicata istanza, ha rappresentato che:
- “RAI, con il provvedimento di esclusione del 26.7.2023 … ha stabilito che “i contratti cesseranno di avere efficacia a far data dalle ore 23:59 del 31 luglio 2023, fatti salvi i tempi tecnici necessari alle procedure cd. “di cambio appalto””;
- “contestualmente, … è stata avviata la procedura di cambio appalto. Ed infatti, con pec del 27.7.2023, RAI ha comunicato che “la società subentrante, con decorrenza dal 01/08/2023 nei servizi dei lotti 2 e 3 della procedura di gara in oggetto, è il RTI Security Service Srl-Union Facility Srl. … Il suddetto operatore economico prenderà con Voi contatto al fine di avviare la procedura di “cambio appalto”, nonché per iniziare le necessarie attività propedeutiche all'avvio della prestazione del servizio”;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di urgenza e gravità del provvedere, atteso che il subingresso di altro soggetto – fin dal prossimo 1° agosto – nelle attività gestionali del servizio è suscettibile di determinare, in capo alla parte ricorrente, un pregiudizio non altrimenti riparabile;
Ulteriormente valutata, in un’ottica di ponderazione comparativa dei contrapposti interessi, l’esigenza che – nelle more della trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale – l’erogazione del servizio di che trattasi non venga interessata da una pluralità di avvicendamenti gestionali (evenienza, questa, suscettibile di verificarsi nel caso in cui la delibazione collegiale dell’istanza cautelare si risolvesse favorevolmente per la parte ricorrente medesima);
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, sospende l’esecuzione degli atti gravati fino alla Camera di Consiglio del 23 agosto 2023, per la quale viene fin da ora fissata la trattazione in sede collegiale dell’usanza dalla parte proposta ex art. 55 c.p.a.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 29 luglio 2023.
Il Presidente
Roberto Politi
IL SEGRETARIO
