TAR SICILIA: Sentenza sede di PALERMO, sezione 2, numero provv.: 202302471. Per legittimare la revoca del porto d’armi non sono sufficienti episodi isolati di liti in famiglia.

Giovedì, 27 Luglio 2023 08:44

Per legittimare la revoca del porto d’armi non sono sufficienti episodi isolati di liti in famiglia.

Pubblicato il 25/07/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                             N. 02471/2023 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                              N. 00195/2022 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

il Ministero dell’interno (Prefettura di Palermo), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto -OMISSIS-del 12 novembre 2021, con il quale l’intimata Prefettura ha vietato a parte ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ed ha, altresì, revocato la sua licenza di porto d'armi a tassa ridotta;

- di ogni atto precedente susseguente, richiamato o connesso;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto -OMISSIS- del 25 marzo 2022, con il quale l’intimata Prefettura ha confermato il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo;

- di ogni atto precedente susseguente, richiamato o connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo il ricorrente è insorto avverso il decreto -OMISSIS-del 12 novembre 2021 dell'intimata Prefettura, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente e la revoca della licenza di porto d'armi.

Il suddetto provvedimento è stato emanato in ragione della conflittualità tra il ricorrente e il figlio (all'epoca) convivente, culminato in una lite in data 16 aprile 2021, nell'ambito della quale lo stesso ricorrente ha chiesto l'intervento delle forze di polizia.

1.1. Parte ricorrente ha argomentato sull'illegittimità del provvedimento in questione per violazione di legge (artt. 10, 11, 39 e 43, R.D. n. 773/1973; art. 3, L. n. 241/1990) ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Il ricorrente ha ritenuto in particolare carente l’istruttoria e viziata la motivazione del provvedimento, in quanto:

- non è stato tenuto in debito conto il fatto che egli svolge l'attività di guardia particolare giurata; attività, quest'ultima, strettamente collegata al rilascio (e al mantenimento) dei titoli di polizia;

- in ogni caso, esso è stato determinato da un unico episodio di tensione familiare nemmeno particolarmente grave, segnalato dallo stesso ricorrente e non preceduto, né seguìto, da altri analoghi episodi, anche in ragione del successivo trasferimento del figlio in altra abitazione proprio a séguito della lite alla base dell'adozione del provvedimento per cui è controversia.

2. Si è costituita l'intimata Amministrazione.

3. Con ordinanza -OMISSIS- del 28 febbraio 2022, la Sezione ha accolto l'istanza cautelare di parte ricorrente ai soli fini del riesame del provvedimento, avuta presente la riferita cessazione della coabitazione.

L'Amministrazione dell'interno, all'esito del riesame, con il decreto -OMISSIS- del 25 marzo 2022, ha confermato il provvedimento per cui è controversia.

4. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha quindi impugnato il suddetto decreto, contestandolo per violazione di legge (artt. 10, 11, 39 e 43, R.D. n. 773/1973; art. 3, L. n. 241/1990) ed eccesso di potere sotto diversi profili, argomentando in ordine all'illegittimità derivata dello stesso, in quanto gravato dei medesimi vizi del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo. Inoltre, con il decreto di conferma, la resistente non ha nemmeno motivato in ordine alla sostenuta temporaneità dell'allontanamento del figlio, così come sulla (ritenuta) non sopita conflittualità di quest'ultimo con il ricorrente.

5. Con ordinanza -OMISSIS-del 24 giugno 2022 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare di parte ricorrente.

6. Con successiva memoria la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

7. In prossimità dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha insistito sulle proprie istanze, rappresentando altresì che il figlio vive stabilmente in un differente appartamento, detenuto in locazione con contratto di durata quadriennale (e non più transitorio, come invece era il precedente contratto di locazione da questi stipulato una volta allontanatosi dalla casa paterna).

8. All'udienza pubblica del 7 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente ricorso verte sul provvedimento (confermato all’esito del remand disposto dalla Sezione in sede cautelare) con il quale la resistente Amministrazione ha fatto divieto a parte ricorrente, che svolge la professione di guardia particolare giurata, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con conseguente revoca della licenza di porto d’armi a tassa ridotta.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.

3. Va premesso che possono trattarsi congiuntamente il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, avuta presente la sostanziale identità delle censure mosse avverso l’operato dell’Amministrazione.

4. Ciò posto, il Collegio ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano condivisibili.

4.1. Com’è noto, il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente presuppone la possibilità di un abuso dell’autorizzazione di polizia (art. 39, R.D. n. 773/1931).

La valutazione in ordine a un possibile abuso è inevitabilmente connotata dall’esercizio di un’ampia discrezionalità, che può essere censurata nei ristretti limiti della manifesta illogicità delle determinazioni assunte.

Anche situazioni di conflittualità familiare possono rilevare ai fini della prognosi di un possibile abuso delle armi, soprattutto laddove siano stati rilevati comportamenti violenti o pesantemente minacciosi. In linea di principio non sono invece sufficienti i meri, seppur gravi, dissidi (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 6 marzo 2023, n. 194).

In caso di meri dissidi, il venir meno della coabitazione è un elemento che assume un suo autonomo significato, soprattutto ove si consideri che il provvedimento mira essenzialmente a scongiurare l’abuso di armi in caso di diverbio tra gli interessati (TAR Campania, sez. V, 27 giugno 2022, n. 4357).

4.2. Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, vanno accolte le doglianze di parte ricorrente in ordine al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione.

Dal provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo risulta che il 16 aprile 2021 lo stesso ricorrente ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo di queste ultime alla casa del ricorrente è stato rilevato che il figlio (e non il ricorrente, si badi bene) era “vistosamente in escandescenza”.

Non si comprende, anzitutto, cos’altro avrebbe potuto fare il ricorrente in una simile situazione: a fronte di un serio litigio con il figlio (e con quest’ultimo “in escandescenza”), egli ha ritenuto opportuno chiamare le forze dell’ordine per riportare la calma nella propria abitazione, senza che siano state nemmeno adombrate sue possibili minacce al figlio; né risulta che egli abbia tenuto in alcun modo comportamenti poco commendevoli.

L’allontanamento del figlio dalla casa paterna, intervenuto già il 4 maggio 2021 (cfr. il contratto di locazione transitoria prodotto in uno alle memorie endoprocedimentali), è stato reso noto alla Prefettura di Palermo in sede di contraddittorio procedimentale.

Cionondimeno, l’Amministrazione dell’interno ha ritenuto di ritirare comunque le viste autorizzazioni di polizia al sig. -OMISSIS- in quanto, nonostante il figlio avesse cambiato abitazione, non sarebbe stato possibile escludere a priori altre situazioni di conflittualità con quest’ultimo.

Al riguardo, preme rammentare che nel caso di specie si discute di situazioni di conflittualità dalle quali non è mai emerso alcun comportamento biasimevole di parte ricorrente.

All’esito del remand, la Prefettura di Palermo ha confermato le proprie determinazioni sulla base di un ragionamento puramente ipotetico in ordine alla possibilità di nuovi e ulteriori dissidi, anche tenuto conto del fatto che il figlio del ricorrente aveva – all’epoca – sottoscritto un contratto di locazione transitorio.

Siffatta affermazione è stata smentita dalla successiva evoluzione dei fatti: il figlio del ricorrente, il giorno 8 agosto 2022 (a poco più di tre mesi dalla scadenza del termine del precedente contratto di locazione e senza che sia emerso in alcun modo un suo – pur temporaneo – ritorno nell’abitazione del padre), ha sottoscritto un contratto di locazione di durata quadriennale, confermando la stabilità dell’allontanamento dalla casa paterna e l’infondatezza delle conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione dell’interno a tale proposito.

Sotto il profilo della carenza di istruttoria si rileva, infine, come il nuovo provvedimento di divieto è stato emanato sulla scorta della nota del 16 marzo 2022 della Questura di Palermo la quale, lungi dall’aver dato conto di alcun ulteriore approfondimento in ordine al venir meno del profilo della coabitazione, si è limitata a riportare le memorie rese in sede procedimentale dal ricorrente e a confermare, solo sulla base di ciò, la propria valutazione di permanenza del rischio di un qualche abuso del ricorrente nell’utilizzo delle armi.

5. Stante quanto precede, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti è fondato e va accolto; per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla, per l’effetto, i provvedimenti impugnati.

Condanna la resistente Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Giallombardo Federica Cabrini

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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