Pubblicato il 12/04/2023
N. 01226/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02289/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2289 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Puntarello e Paola Saladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del governo di Agrigento – Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale dell'8 ottobre 2021 di “ritiro cautelare delle armi e munizioni regolarmente denunciate nonché del titolo autorizzativo alla detenzione delle stesse, operato ai sensi dell'art. 39 TULPS” della Questura di Agrigento – divisione P.A.S.I.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del verbale ex art. 39 TULPS di “avvio del procedimento amministrativo di divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente” prot. n. 90747 del 21/12/2022, notificato al sig. -OMISSIS- in data 5 gennaio 2023, con il quale la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento ha informato il sig. -OMISSIS- di avere avviato il procedimento di divieto armi, munizioni e materiale esplodenti, nonché del fatto che sussistono motivi ostativi all'istanza di rinnovo del decreto prefettizio di approvazione della nomina a guardia particolare giurata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai detti provvedimenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 55 e 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7 dicembre 2021 e depositato il 22 dicembre 2021, il ricorrente ha impugnato il verbale – descritto in oggetto – di “ritiro cautelare delle armi e munizioni regolarmente denunciate nonché del titolo autorizzativo alla detenzione delle stesse, operato ai sensi dell’art. 39 TULPS” premettendo di essere una guardia particolare giurata, dipendente dell’istituto privato di vigilanza -OMISSIS-, con sede in Palermo, per il quale ha prestato servizio, nella summenzionata mansione, per 38 anni;
Espone il ricorrente di avere appreso – tramite il verbale gravato – di essere sottoposto ad indagini preliminare in ordine al reato di cui all’art. 20-bis della l. n. 110/1975 per i fatti verificatisi intorno alle ore 13.00 del 13.05.2021 presso i locali dell’-OMISSIS- ove prestava servizio, e consistenti nell’avere mostrato al figlio minorenne (di anni 8) del -OMISSIS- – che gli era stato temporaneamente affidato in custodia – la propria pistola d’ordinanza, dopo averla privata delle munizioni e averla resa inoffensiva tramite l’estrazione del caricatore.
Nella versione dei fatti offerta dalla parte ricorrente, l’arma non è mai stata consegnata al minore, ma solo ed esclusivamente mostrata su pressante richiesta dello stesso, appassionato di armi giocattolo, così come sottolineato dal genitore al momento in cui gli ha affidato il figlio.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto il presente ricorso articolando i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 39 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), eccesso di potere per assenza di motivazione e difetto di istruttoria;
2) Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 39 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), eccesso di potere per assenza di motivazione e difetto di istruttoria.
Con i predetti motivi, parte ricorrente ha lamentato la carenza e, in ogni caso l’insufficienza e l’inadeguatezza della motivazione.
3) Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 39 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta, illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Questura di Agrigento divisione P.A.S.I., in ragione dell’insussistenza dei presupposti per il ritiro cautelare delle armi.
4) Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 39 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta, illegittimità dei provvedimenti adottati dalla Questura di Agrigento – divisione P.A.S.I., in quanto l’art. 39 T.U.L.P.S. non autorizza il diniego cautelare di rinnovo del decreto di nomina di guardia particolare giurata;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 del T.U.L.P.S. – eccesso di potere per carenza di motivazione e falsa rappresentazione della realtà.
6) Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 39 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta, illegittimità dei provvedimenti adottati dalla legione carabinieri Sicilia – stazione di Menfi – violazione del principio di proporzionalità.
Con questi motivi, il ricorrente rileva l’assenza di adeguata valutazione dell’effettiva pericolosità della sua condotta e della concreta incidenza sulla sua affidabilità a detenere, armi anche alla luce del principio di proporzionalità.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria di mera forma.
Con ordinanza n. -OMISSIS-/2022, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare compensando le spese della relativa fase.
Successivamente, il 6 dicembre 2022 l’amministrazione resistente ha depositato una memoria cui il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 19 dicembre 2022.
Con successivi motivi aggiunti notificati il 20 febbraio 2023 e depositati in pari data, il ricorrente ha gravato il verbale ex art. 39 T.U.L.P.S. di “avvio del procedimento amministrativo di divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente” adottato per la seguente motivazione: “poiché a seguito alle informazioni acquisite – rilevanti ai fini della valutazione circa la sussistenza della buona condotta – è emerso che in data 13.05.2021 presso la sede INPS di Agrigento, ove prestava servizio come guardia particolare giurata, ha violato le disposizioni di cui all’art. 20 della L. 110/75 da essere deferito all’A.G. competente, circostanza rilevante sotto il profilo della valutazione in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi” […] “la presente vale anche quale comunicazione di motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del decreto prefettizio di approvazione della nomina a guardia particolare giurata”.
Avverso tale provvedimento, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), eccesso di potere per difetto di istruttoria, giacché l’unico motivo a supporto del provvedimento gravato si sostanzia nella pendenza del procedimento penale per il reato di cui all’art. 20-bis legge 110/1975 e della non particolare gravità della condotta;
2) Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 39 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), eccesso di potere per difetto di istruttoria,
3) violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), eccesso di potere per difetto di motivazione.
Con tali motivi, il ricorrente lamenta la carenza d’istruttoria e, di conseguenza, della motivazione poiché l’amministrazione non ha valutato in modo adeguato la posizione lavorativa del ricorrente;
4) Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 39 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta, illegittimità dei provvedimenti adottati dalla legione carabinieri Sicilia – Stazione di Menfi – violazione del principio di proporzionalità, in quanto la misura adottata dall’amministrazione sarebbe sproporzionata.
In ossequio all’ordinanza n. -OMISSIS-/2023 del 10 febbraio 2023, il ricorrente ha depositato: 1) certificato di carichi pendenti; 2) casellario giudiziale; comunicazione ex art. 335 c.p.p.
Di contro, l’amministrazione resistente, seppure onerata – con la predetta ordinanza n. -OMISSIS-/2023 – del deposito di documentati chiarimenti in ordine all’esito del procedimento penale, è rimasta inerte.
Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è fondato e va accolto.
Sono fondati, in particolare, con carattere assorbente, i primi due motivi del ricorso introduttivo e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione.
Osserva invero il Collegio che, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, in materia di porto d’armi l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere discrezionale, correlato alla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, alla finalità preventiva dei provvedimenti concernenti le armi, nonché alla circostanza che il rilascio o il rinnovo della licenza costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, co. 1, della l. n. 110/1975; così come è stato rilevato che non è necessario l’accertamento della responsabilità penale per giustificare dinieghi o revoche di provvedimenti in tale materia (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 ottobre 2019, n. 7200; 1° luglio 2019, n. 4511; Sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 107).
Ciò premesso, deve rilevarsi che, sebbene per l’adozione di un diniego non sia necessario il comprovato abuso – ma è sufficiente un plausibile e motivato convincimento dell’autorità di P.S. circa la possibilità di abusare delle armi – tale valutazione, pur ampiamente discrezionale, deve dar conto delle circostanze in base alle quali il soggetto destinatario del provvedimento negativo non sia o, nel caso di diniego di rinnovo della licenza, non sia più affidabile nell’uso delle stesse armi; e la valutazione deve riguardare anche la personalità dell’interessato (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 6457).
Applicando i su esposti principi al caso in esame, osserva il Collegio che i provvedimenti gravati si fondano su un’unica motivazione: l’esistenza di un procedimento penale a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 20-bis legge 110/1975.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente – con particolare riferimento alla comunicazione ex art. 335 c.p.p. – emerge come, dopo oltre un anno dalla commissione dei fatti indicati nei provvedimenti impugnati e dalla comunicazione degli stessi ex art. 331 c.p.p. alla competente Procura della Repubblica – obbligata a procedere all’immediata iscrizione nel registro notizie di reato di ogni “rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice” – l’autorità giudiziaria inquirente non abbia proceduto ad alcune iscrizione, ritenendo, pertanto, il fatto esposto, non integrante – neppure astrattamente – la fattispecie di reato in contestazione.
Dalla versione dei fatti, come rappresentata dal ricorrente, e in assenza di puntuali deduzioni contrarie – pur sollecitate da questo Tribunale – sulla dinamica di svolgimento, non sembra configurabile l’art. 20-bis della l. n. 110/1975.
E invero, nel caso di specie, non solo sono state adottate tutte le cautele necessarie per impedire un pericolo concreto per la sicurezza del minore, ma altresì emerge anche l’impossibilità concreta di un effettivo impossessamento dell’arma – del tutto inoffensiva – da parte di un terzo, essendo rimasta la stessa, sulla base della non smentita ricostruzione dei fatti, nel pieno e persistente controllo del ricorrente.
L’assenza dell’unico fatto – astrattamente riconducibile ad una fattispecie di reato – costituente la ragione di adozione dei provvedimenti impugnati, li rende privi di motivazione, stante la mancanza di un’autonoma valutazione, rispetto al mero richiamo di una fattispecie incriminatrice, operata dalle amministrazioni resistenti.
Identiche considerazioni devono svolgersi per il diniego opposto al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione della nomina a guardia particolare giurata poiché, anche in tale ambito, l’amministrazione dispone della più ampia discrezionalità dell'Amministrazione che però si deve esplicitare in un complessivo motivato e concreto giudizio, sia pure non dettagliato (Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1332).
In conclusione, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
La peculiarità della vicenda in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Calogero Commandatore Federica Cabrini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
