T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent., (data ud. 17/06/2010) 06/07/2010, n. 10067. lavoratori degli istituti di vigilanza privata la durata dell'orario normale di lavoro non è soggetta al limite massimo stabilito

Martedì, 06 Luglio 2010 08:14

sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro (n. 11), figure professionali che corrispondono complessivamente ai profili mansionistici propri della guardia particolare giurata ... lavoratori degli istituti di vigilanza privata la durata dell'orario normale di lavoro non è soggetta al limite massimo stabilito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1220 del 1996, proposto da:

I.D.V.P.M. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scuderi, con domicilio eletto in Salerno, via Velia n. 96;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 16/C/3178/sett.II/PA del 9.3.1996, con il quale il Prefetto di Salerno ha disposto l'incameramento della somma di Lire 15.000.000, pari alla metà della cauzione versata dalla società ricorrente a garanzia delle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività di vigilanza privata

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2010 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Allega la parte ricorrente che, nel luglio 1995, l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Salerno ha rilevato il parziale versamento, da parte della stessa, degli oneri previdenziali ed assicurativi relativi al periodo dicembre 1994 - gennaio 1995 nonché la violazione della normativa che fissa il tetto massimo giornaliero di due ore per il lavoro straordinario che ciascun dipendente può svolgere quotidianamente.

Deduce di aver ricevuto la nota del 7.10.1995, con la quale la Prefettura di Salerno ha comunicato, in conseguenza della predetta contestazione, l'avvio del procedimento inteso all'incameramento della cauzione versata dalla società ricorrente: procedimento conclusosi con l'adozione dell'impugnato provvedimento di incameramento, sulla scorta della contestata violazione dei limiti posti dalla legge all'espletamento del lavoro straordinario (avendo la società ricorrente provveduto a versare le somme dovute a titolo previdenziale ed assicurativo).

Mediante le censure formulate in ricorso, viene lamentato che: 1) il comma 2 dell'art. 3 del R.D.L. n. 692/1923 prevede che non sono comprese nella dizione "lavoro effettivo" (presupposto per l'applicazione dei limiti allo svolgimento di lavoro straordinario contemplati dall'art. 5) "quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia": nell'ambito di tali attività, prosegue la parte ricorrente, così come enumerate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, sono compresi i guardiani diurni e notturni (n. 2), il personale addetto al trasporto di persone e di merci (n. 8) ed infine i sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro (n. 11), figure professionali che corrispondono complessivamente ai profili mansionistici propri della guardia particolare giurata; 2) l'amministrazione intimata ha inteso fare applicazione, con il provvedimento impugnato, dell'art. 137 del T.U. n. 773/1931, ai cui presupposti applicativi (connessi alla inosservanza degli specifici obblighi cui è subordinato il rilascio della licenza per lo svolgimento dell'attività degli istituti di vigilanza privata e richiamati nel titolo autorizzatorio) è estranea la violazione della disciplina del lavoro straordinario; 3) è altresì infondata l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui la condotta contestata "costituisce recidiva di precedenti violazioni delle citate obbligazioni e condizioni, sanzionate con l'incameramento di ¼ della cauzione originariamente versata, incameramento disposto con decreto prefettizio n. 16/C 1265 sett. II Sez. 5 datato 11.10.1994", non essendo stata la predetta sanzione comminata per la violazione delle norme in materia di lavoro straordinario, ma per irregolarità di carattere fiscale; 4) dal provvedimento impugnato non emergono le ragioni per le quali le giustificazioni addotte in sede procedimentale dalla parte ricorrente non sono state ritenute meritevoli di considerazione.

La difesa erariale si oppone all'accoglimento del ricorso, del quale deduce l'infondatezza.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, con il quale è stato disposto l'incameramento della metà della cauzione versata dalla società ricorrente a garanzia delle obbligazioni connesse alla attività di vigilanza privata dalla stessa svolta, scaturisce dalla comunicazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Salerno, avente ad oggetto (tra l'altro) la violazione da parte della società ricorrente della normativa disciplinante l'effettuazione del lavoro straordinario, avendo il personale dipendente svolto, per il periodo novembre 1994 - giugno 1995, un numero di ore di lavoro straordinario giornaliere superiore alle due consentite dalla vigente legislazione, non essendo configurabili, nelle mansioni svolte dalle guardie giurate, i caratteri di discontinuità o di semplice attesa o custodia atti a giustificare la non applicazione dei limiti normativi allo svolgimento di lavoro straordinario (cfr., sul punto, la nota dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Salerno n. 02911 del 14.2.1996).

Ebbene, deve richiamarsi la posizione interpretativa accolta dalla giurisprudenza di legittimità, favorevole alla tesi attorea e secondo la quale per i lavoratori degli istituti di vigilanza privata la durata dell'orario normale di lavoro non è soggetta al limite massimo stabilito dall'art. 1 del R.D.L. n. 692 del 1923 quando, "ai sensi dell'art. 3 del medesimo testo legislativo e delle specificazioni tassative contenute nelle tabelle emanate con il R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 (e successive modifiche e integrazioni), risulti che le indicate prestazioni lavorative abbiano carattere discontinuo o intermittente, nel senso di non richiedere una sorveglianza assidua e di consentire intervalli di inoperosità": quindi, nella "impossibilità di effettuare una totale equiparazione fra le guardie giurate, da un lato, e i custodi e i guardiani diurni e notturni menzionati nei punti 1 e 2 della tabella di cui al R.D. n. 2657 del 1923, dall'altro, giacché, mentre le occupazioni cui adempiono i custodi e i guardiani possono ben definirsi discontinue "per loro natura", viceversa le prestazioni lavorative svolte dalle guardie giurate sono, semmai, discontinue "nella specialità del caso", "non sussistendo con riferimento a tale ultima categoria di lavorato una attività che sia, di per sè, ontologicamente discontinua, il relativo accertamento deve essere in concreto compiuto caso per caso" (cfr. Cass., Sez. lav., sent. 29 luglio 1995, n. 8337).

Dalla pronuncia richiamata, e condivisa dal Tribunale, si evince quindi il difetto di istruttoria e di motivazione inficiante il provvedimento impugnato, non essendo stato questo preceduto da un congruo accertamento circa le effettive caratteristiche - nel segno della alternativa "continuità/discontinuità" - delle mansioni disimpegnate dai dipendenti cui viene attribuito lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti temporali prescritti.

Possono dichiararsi assorbite le doglianze non esaminate.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1220/1996, lo accoglie ed annulla per l'effetto il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Giovanni Grasso, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

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