REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2011, proposto da:
G.S., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Sebastio, con domicilio eletto presso Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. -Prefettura di Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Taranto n. 2219/A.O.S.P. emesso l'11/2/2011 e notificato il 17/2/2011, con il quale veniva vietata al ricorrente la detenzione delle armi di servizio e relativo munizionamento nonché di tutte le altre armi e munizionamenti eventualmente in suo possesso; del decreto del Prefetto di Taranto n. 2219/A.O.S.P. emesso l'11/2/2011 e notificato il 17/2/2011, con il quale veniva revocato il decreto di approvazione di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola;
e per il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Sebastio per il ricorrente e l'Avv. dello Stato Libertini per l'Amministrazione resistente;
Svolgimento del processo
Con provvedimenti dd. 26 luglio e 1° luglio 2004, il ricorrente, assunto dall'Istituto di vigilanza V.I.S. di Taranto con la qualifica di guardia giurata, era, rispettivamente, autorizzato dal Prefetto di Taranto al porto di pistola ed era approvata la nomina dello stesso a guardia giurata.
A seguito di un grave episodio avvenuto in data 20 gennaio 2011 (colluttazione tra il ricorrente ed altra guardia giurata, nell'esercizio delle funzioni), il Prefetto di Taranto, con i provvedimenti meglio specificati in epigrafe decretava, rispettivamente, la revoca dell'approvazione della nomina a guardia giurata del ricorrente e della licenza di porto di pistola (oltre al divieto per lo stesso di detenere armi); a base dei due provvedimenti era posta la seguente motivazione "vista la proposta...........della Questura di Taranto....dalla quale si evince che S.G., in data 20.01.2011, mentre effettuava il proprio turno di vigilanza presso l'ingresso principale del locale Ospedale SS. Annunziata, contrariato da un richiamo verbale ricevuto dal proprio coordinatore, lo colpiva al viso dando origine ad una violenta colluttazione svoltasi - così come rilevato dai filmati delle telecamere di sorveglianza ivi apposte- alla presenza di utenti ospedalieri e di passanti; vista la sospensione cautelativa dal servizio inflitta in data 21.01.2011 a S.G. dalla Direzione dell'Istituto di vigilanza VIS S.p.a., con relativa contestazione di illeciti disciplinari; Considerato che a carico di S.G. figurano, altresì, procedimenti penali per lesioni personali dolose dell'11.02.1989 e del 02.02.2002, conclusisi con sentenza di improcedibilità per intervenuta remissione di querela nonché una denuncia in stato di libertà del 25 gennaio 2011 ex art. 697 c.p. per aver detenuto n. 5 cartucce in più rispetto al quantitativo consentito; Valutata la particolare gravità del comportamento tenuto dallo S.G., il quale, anche in dispregio dei doveri di subordinazione nei confronti del proprio coordinatore, reagiva in maniera scomposta e violenta ad un rimprovero di quest'ultimo, ingaggiando con questi una colluttazione alla presenza di pubblico, dimostrando inequivocabilmente una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni".
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per eccesso di potere.
Si costituivano le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 3 maggio 2011 n. 70, la Terza Sezione del T.A.R. Puglia sede di Bari ordinava la trasmissione del fascicolo alla Sezione staccata di Lecce.
Con ordinanza 30 giugno 2011 n. 500, la Sezione accoglieva l'istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente.
All'udienza del 20 ottobre 2011 il ricorso passava quindi in decisione.
Motivi della decisione
L'azione impugnatoria è fondata e deve pertanto essere accolta.
Già in sede cautelare (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 30 giugno 2011, n. 500), la Sezione ha, infatti, avuto modo di rilevare come, "in ragione della forte incidenza degli atti impugnati sulla sfera lavorativa del ricorrente (si tratta, infatti, di provvedimenti che potrebbero rendere impossibile allo S. la ricerca di una occupazione lavorativa nel medesimo settore dopo il licenziamento subito) gli atti impugnati....(dovessero) essere adottati sulla base di una motivazione particolarmente rigorosa e idonea ad evidenziare, con chiara evidenza, la necessità di procedere alla revoca dei provvedimenti autorizzatori rilasciati al ricorrente".
Del resto, la carenza di una motivazione rigorosa in ordine alle ragioni giustificatrici della revoca non costituisce certo l'unica mancanza che affligge gli atti impugnati, dovendo essere altresì rilevata (sulle orme della già citata T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 30 giugno 2011, n. 500) l'illegittimità del riferimento presente nella motivazione a due "procedimenti penali (peraltro non conclusisi con sentenza di condanna) risalenti nel tempo e preesistenti alle autorizzazioni rilasciate al ricorrente" (quindi, già valutati dall'Amministrazione e non ritenuti ostativi al rilascio delle autorizzazioni di polizia, momento dell'emanazione dei provvedimenti oggi oggetto di revoca).
L'azione impugnatoria deve pertanto essere accolta e deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati.
L'azione risarcitoria deve, al contrario, essere rigettata; in gran parte, il danno lamentato dal ricorrente deriva, infatti, non dalla vicenda amministrativa, ma dai provvedimenti di sospensione dal servizio e poi di licenziamento assunti dal datore di lavoro (l'istituto V.I.S. s.p.a.) e deve pertanto essere azionato avanti al Giudice del rapporto di lavoro; per la parte residua, il ricorrente non ha dato prova, neanche presuntiva, della concreta sussistenza di chances lavorative (proposte di assunzioni e/o contatti con altri Istituti di vigilanza) che non sono potute andare a buon fine per effetto della revoca delle autorizzazioni necessarie per poter svolgere il lavoro in questione e, quindi, in definitiva, del comportamento illegittimo della pubblica amministrazione.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie l'azione impugnatoria, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli atti impugnati;
b) rigetta l'azione risarcitoria.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
