Pubblicato il 22/06/2023
N. 00304/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00814/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2023, proposto da
Pol Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
La Torpedine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Damiani, Cristiano Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vis S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 2005/23 prot. del 11.05.2023, emanato dal Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, recante aggiudicazione della gara per l'acquisto dei servizi di vigilanza armata presso gli Uffici giudiziari di Vibo Valentia per il periodo 01.07.2023 – 30.06.2025; CIG n. 9616974201
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di La Torpedine S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto prima facie carente il fumus boni iuris, avuto riguardo al fatto che, da una disamina sommaria della controversia e salvi gli eventuali approfondimenti di merito sulle questioni di diritto sottese alle doglianze di parte ricorrente:
-) rispetto alle posizioni giurisprudenziali il Collegio, almeno all’evidenza cautelare, propende per la tesi per cui il sub-procedimento delineato dall’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924 -che prevede lo svolgimento di un ulteriore confronto competitivo tra i concorrenti ex aequo e, solo in caso di esito negativo di tale confronto, lo svolgimento del sorteggio- sembra applicabile per le aste pubbliche da aggiudicarsi con il solo criterio del massimo ribasso, per il quale appare più congeniale il presupposto costituito dall'avvenuta presentazione della “stessa offerta” da parte dei concorrenti (sul tema, v. Cons. Stato, Sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8537);
-) non appare conseguenzialmente censurabile l’operato dell’Amministrazione resistente che ha autonomamente previsto nella legge di gara, per il caso di offerte economicamente più vantaggiose che, all’esito della procedura, hanno ottenuto complessivamente lo stesso punteggio (ossia offerte ex aequo) l’applicazione di un diverso criterio, peraltro basato sulla diligenza dell’operatore economico;
Ritenuto pertanto di rigettare l’istanza cautelare;
Ritenuto che la non univocità della posizione della giurisprudenza sull’argomento giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Gaglioti Giancarlo Pennetti
IL SEGRETARIO
