T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 09/05/2023) 26/06/2023, n. 3832. Occorre ricordare che per ottenere la licenza ("approvazione") di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola...

Lunedì, 26 Giugno 2023 07:19

Occorre ricordare che per ottenere la licenza ("approvazione") di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono la valutazione dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Tortorella Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto di Napoli - Area I quater- prot. nr. (...) del 23 marzo 2021 di diniego al rilascio della nomina a guardia particolare giurata ex art. 138 del T.U.L.P.S.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. E' controversa la legittimità del decreto prefettizio epigrafato, recante il diniego dell'istanza presentata dall'Istituto di Vigilanza "-OMISSIS-" per il rilascio - a favore del ricorrente - del decreto di nomina a guardia particolare giurata, finalizzato all'assunzione.

1.1 Il provvedimento è motivato dall'Autorità di P.S. in ragione della ritenuta insussistenza in capo al predetto, in conseguenza di vicende oggetto di procedimenti penali, delle necessarie garanzie di sicurezza e affidabilità richieste per l'esercizio delle funzioni connesse alla licenza di guardia giurata particolare, nonché per la titolarità della connessa licenza di porto d'armi.

Più in dettaglio, le argomentazioni della resistente amministrazione, poste a base del diniego, rimarcano la gravità dei fatti oggetto di imputazione (istigazione alla corruzione), oggetto di condanna con sentenza di 1 grado e risalenti al novembre 2011, allorquando il ricorrente, all'epoca dipendente di altro Istituto di Vigilanza, unitamente ad altro collega, entrambi assegnati alla vigilanza del Centro Commerciale Napoli-Est, in cambio di un'illecita ricompensa, avrebbe "avvicinato" il dipendente di altro Istituto di Vigilanza, anch'egli impiegato presso lo stesso sito, affinché quest'ultimo fingesse di non accorgersi di un furto che ignoti soggetti avevano in animo di perpetrare all'interno del citato Centro Commerciale.

La Prefettura ha rimarcato dunque che, sebbene la condanna conseguita in primo grado risulti poi superata dalla sentenza della Corte di Appello di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nulla muterebbe in ordine al giudizio di inaffidabilità basato sulla oggettiva condotta di vita dell'istante, non ritenuta improntata all'osservanza delle norme giuridiche e di relazione, e, pertanto, tale da non escludere il pericolo di abuso del titolo.

1.2 Il ricorrente è insorto avverso il prefato atto, deducendo, in un unico motivo in diritto, vizi così rubricati: "Violazione dell'art.6, comma 2, CEDU- Violazione degli artt. 2, 3, 27, 35 e 97 della Costituzione -Violazione per falsa applicazione degli artt. 43 e 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 733 (T.U.L.P.S.) - Eccesso di potere - Carenza di istruttoria e motivazione".

In estrema e doverosa sintesi, ad avviso del ricorrente, gli atti epigrafati sarebbero viziati da un patente difetto di istruttoria e di motivazione, mancando una valutazione globale e all'attualità della sua complessiva condotta di vita, essendo al contrario evidente che il giudizio reso dalla Prefettura, di assenza delle garanzie di assoluta affidabilità nell'uso del richiesto titolo, sarebbe afferente ad un episodio singolo, avvenuto tempo addietro (nel 2011), che, oltre a non aver avuto alcuna ripercussione sul piano penale (essendo sopravvenuta la prescrizione del reato), non potrebbe da solo essere idoneo a fondare alcuna valutazione negativa nei suoi confronti, nella totale assenza di altri indici di riferimento e tali da dimostrare l'avvenuta perdita del requisito della buona condotta.

2. Si è costituita in resistenza l'amministrazione intimata, chiedendo la reiezione stante la legittimità dell'atto impugnato e l'infondatezza di tutte le censure addotte.

3. Respinta l'istanza cautelare per assenza di fumus, all'udienza pubblica del 9 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.

5. Le censure articolate, in quanto strettamente connesse e fondate sulla violazione della normativa in materia e sul difetto di istruttoria e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente.

5.1 Occorre in limine ricordare che per ottenere la licenza ("approvazione") di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici, che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T. U. 18 giugno 1931 n. 773, e che la valutazione dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare deve essere esercitata da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi nell'uso delle armi o nell'esercizio delle funzioni (Cons. Stato, IV, 5 luglio 2000, n. 3709).

In particolare, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione nonché in ragione dell'esigenza di garantire la tranquilla convivenza della collettività, è necessario che chi aspiri a conseguire l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata deve avere una condotta irreprensibile e immune da censure; di riflesso, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, che si connota, stante la delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, per valutazioni probabilistiche basate su un giudizio prognostico di affidabilità e non pericolosità del richiedente, ricavabile da precedenti condotte di vita, anche a prescindere dall'eventuale rilievo anche penale, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2021, n. 1403).

In particolare, con riferimento alle tematiche oggetto della presente controversia, si soggiunge che, ai fini del diniego del titolo di Guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale, a fronte della contestazione di comportamenti astrattamente idonei a far ritenere la condotta di vita dell'interessato non irreprensibile, non è necessario che il soggetto sia stato definitivamente condannato, essendo sufficiente che venga meno la condotta irreprensibile richiesta da una norma (quella di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S .), che si atteggia a norma speciale in grado di introdurre una disciplina più restrittiva nel valutare i requisiti attitudinali e di affidabilità dei richiedenti la licenza pubblica (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1 giugno 2022, n. 7158).

5.2 Nell'applicazione al caso all'esame dei condivisibili principi giurisprudenziali sopra richiamati, il Collegio ritiene, alla stregua di quanto già sommariamente rilevato in sede cautelare, che il provvedimento gravato vada esente dalle plurime censure di illegittimità formulate dal ricorrente, avendo l'amministrazione fatto buon governo della sua discrezionalità.

Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che il provvedimento gravato è adeguatamente motivato anche con riferimento ai fatti - valutati nella loro oggettività - che hanno originato il procedimento penale per tentata corruzione ex art. 322 c.p. (conclusosi con sentenza di condanna in primo grado e di declaratoria di intervenuta prescrizione in sede di appello, con conferma, tuttavia, dell'esistenza degli elementi costitutivi del reato) e alla prognosi di inaffidabilità all'attualità, nondimeno dedotta dalla specificità della fattispecie di reato, commesso nell'esercizio delle medesime funzioni cui il ricorrente aspira e tenuto conto della particolare delicatezza delle funzioni proprie delle guardie giurate particolari, che implicano comunque l'uso delle armi e che richiedono la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215).

Tali pregressi comportamenti appaiono sintomatici di una condotta non irreprensibile e, dunque, incompatibili con lo svolgimento da parte del ricorrente del ruolo di guardia in istituti di vigilanza, che si colloca nella materia della polizia di sicurezza, per gli evidenti riflessi esercitati sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ponendosi il predetto ruolo come indiretto ausilio nel perseguimento delle finalità di interesse generale della sicurezza e della prevenzione dei reati, in quanto l'attività di vigilanza privata incide sulle generali condizioni di controllabilità del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, siccome costituita da corpi organizzati, autorizzati al porto delle armi e facenti capo ad apposite organizzazioni aziendali, anche complesse (cfr. Tar Campania, Napoli, 14 settembre 2022, n. 5720).

Ciò precisato, ritiene il Collegio che la sopra riferita circostanza, per la gravità e specificità della condotta contestata, proprio nell'esercizio delle funzioni, in disparte l'esito del procedimento penale (estinto per prescrizione), risulta senz'altro sufficiente a fondare il convincimento negativo dell'autorità di P.S. circa la mancanza di quelle condizioni di affidabilità necessarie a scongiurare ogni perplessità su un possibile abuso delle armi da parte dell'interessato. Le ragioni del diniego sono chiaramente espresse negli atti gravati, che si dilunga anche nel controdedurre dettagliatamente alle osservazioni espresse dal ricorrente nel corso del procedimento, di talché alcuna carenza motivazionale e istruttoria può dirsi integrata nella specie, essendo evincibili i presupposti di fatto e le argomentazioni logiche che hanno condotto al mancato accoglimento delle osservazioni prodotte in sede procedimentale dal ricorrente, senza necessità, pertanto, di alcuna ulteriore né più eloquente motivazione.

5.3 Le superiori considerazioni, dunque, consentono di concludere per la infondatezza dei motivi di illegittimità denunciati dal ricorrente, essendo il giudizio di inaffidabilità, svolto nella specie dall'Autorità di P.S., basato su un'istruttoria completa, compiuta in un'ottica non sanzionatoria bensì cautelare, stante la menzionata finalità preventiva delle misure di polizia, di talché del tutto ragionevolmente si è proceduto a negare al ricorrente la licenza di guardia giurata particolare e connessa licenza di porto d'armi, al fine di prevenire possibili abusi e salvaguardare il supremo bene della pubblica e privata incolumità.

5.4 In conclusione, il ricorso è respinto perché infondato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che si liquidano in €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Primo Referendario

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