TAR LAZIO: Sentenza sede di ROMA, sezione 4, numero provv.: 202308415. Proposto da Eurosecurity s.r.l. contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy nei confronti Blu Vigilanza s.r.l.

Mercoledì, 17 Maggio 2023 06:02

Proposto da Eurosecurity s.r.l. contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy nei confronti Blu Vigilanza s.r.l.

Pubblicato il 17/05/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                           N. 08415/2023 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                           N. 01959/2023 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2023, proposto da
Eurosecurity s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Blu Vigilanza s.r.l., non costituita in giudizio;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla diffida trasmessa in data 13.6.2022. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

La società Eurosecurity s.r.l. ha adìto questo Tribunale per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla diffida trasmessa in data 13.6.2022, quest’ultima diretta ad ottenere l’applicazione di misure sanzionatorie in danno di Blu Vigilanza s.r.l. in conseguenza dell’illegittimo utilizzo di alcune frequenze (Tx -MHz- 157,725 e Rx -MHz- 162,325).

Nella predetta diffida la ricorrente ha esposto di essere un istituto di vigilanza privata, autorizzato dall'UTG di Brindisi ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S., con estensione territoriale alle province di Bari, Lecce e Taranto; che ai fini di implementare la propria clientela ha ritenuto essenziale esercire “delle concessioni per l'uso delle frequenze utilizzate per la trasmissione dei segnali di allarme installati presso le abitazioni o locali dei medesimi (consistenti in molte centinaia), per non dover intervenire su ogni singolo utente e riprogrammare le periferiche con diverse frequenze autorizzate”: proposito al quale è seguito, in data 6.9.2019, la presentazione di una istanza al Ministero dello Sviluppo Economico avente ad oggetto la ristrutturazione della propria rete, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 259/2003, a tal fine “richiedendo la concessione d'uso delle specifiche frequenze prima in capo alla Folgore 2 Srl (Tx -MHz- 157,725 e Rx –MHz162,325 inerenti il territorio della provincia di Taranto e, segnatamente, di Manduria), per le quali detto istituto aveva subito la decadenza della relativa concessione d’uso (quale naturale conseguenza della revoca della licenza che nel frattempo era stata definitivamente confermata dai citati provvedimenti giudiziali)”; che, però, in data 18.2.2019 ha presentato un esposto alle Questure di Brindisi e Taranto, UTG di Brindisi e Taranto, oltre che all’Ispettorato Territoriale MISE per la Puglia, Basilicata e Molise, e ciò “per segnalare attività illegittime e di concorrenza sleale da parte dell'IDV Blu Vigilanza s.r.l. con sede legale a Fasano (BR), in concorso con il cessato IDV Folgore s.r.l. 2, che avevano la finalità di impedire che altri istituti di vigilanza del territorio potessero acquisire gli ex clienti dell’istituto da ultimo citato, oramai svincolati dagli obblighi contrattuali”; che in esito ai disposti controlli è stato accertato che alcune frequenze condotte fossero state “utilizzate senza alcuna concessione d’uso”, tra le quali “quelle richieste da Eurosecurity (Tx -MHz- 157,725 e Rx -MHz- 162,325) e dalle quali la Folgore 2 Srl era decaduta dopo la revoca della licenza”; che, tuttavia, le frequenze richieste non sono state mai assegnate alla ricorrente “in quanto precedentemente assegnate ad altro operatore, di cui non indicava il nominativo, così formalizzando, di fatto, il diniego alla richiesta del 6.2.2019”; che, a stretto giro, sarebbe emerso che il Ministero avesse “volturato le frequenze (…) a Blu Vigilanza Srl a seguito di istanza di quest'ultima del 6.3.2019, inoltrata in ragione di atto notarile di fitto di azienda con l’IDV Folgore 2 s.r.l., precedente concessionaria delle stesse, stipulato il 13.2.2019”; che tale provvedimento è stato impugnato in sede giurisdizionale innanzi al TAR Puglia – Lecce e che, nelle more delle definizione del giudizio nel merito, “il Ministero aveva: dapprima, con atto del 14.06.2021 proceduto alla sospensione/revoca del diritto d’uso delle frequenze nei confronti di Blu Vigilanza Srl (ordine peraltro dalla stessa integralmente ignorato); e con successivo atto dirigenziale del 13.10.2021 disposto l’assegnazione delle medesime in favore della Eurosecurity srl. Tali provvedimenti non sono stati mai impugnati da Blu Vigilanza srl, la quale ha continuato a fare illegittimo utilizzo delle citate frequenze” (cfr. pag. 5 del ricorso).

Sulla scorta di tali accadimenti la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge 241/1990, dell’obbligo di provvedere, del principio generale dell’affidamento e del principio del giusto procedimento.

In particolare, la ricorrente ha lamentato che “in caso di accertamento di violazioni (…) il Ministero, ove le iniziali misure sanzionatorie di ordine pecuniario, accompagnate dall’ingiunzione a porre fine all’abuso rilevato, risultino inefficaci e la violazione è reiterata più di due volte nel quinquennio, “può impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso (art. 32 co. 7). Non solo, l’art. 102 del citato decreto, rubricato “violazione degli obblighi”, dato atto, da un lato, che “chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 e, dall’altro lato, che “L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. Euro”, al co. 7 dispone testualmente che “Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso” (cfr. pag. 8).

In sostanza, la ricorrente ha stigmatizzato la circostanza che “a fronte di apposita istanza trasmessa a mezzo pec in data 13.6.2022 con la quale (…) invitava e diffidava il Ministero ad avviare le citate iniziative, evidenziando al contempo i presupposti che le legittimavano, quest’ultimo ha assunto un ingiustificato atteggiamento di inerzia, di fatto consentendo il perpetuarsi della violazione segnalata, di cui lo stesso Ministero era ed è ampiamente a conoscenza” (cfr. pag. 9).

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (10.2.2023), che nella memoria depositata il 24.4.2023 ha opposto di aver disposto, in data 13.8.2021, “che l’Ispettorato territorialmente competente verificasse l’effettiva cessazione dell’esercizio delle frequenze sospese, richiedendo comunicazione dei relativi esiti”; che in data 1.9.2021 ha chiesto all’Ispettorato territoriale “informazioni di maggior dettaglio nonché di comunicare le sanzioni applicate e le azioni intraprese per il superamento delle difformità rilevate, ai sensi degli artt. 102 e 117 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Con nota prot. n. 122125 del 16/09/2021 l’Ispettorato Territoriale inoltrava copia del verbale di contestazione e sanzione a carico della Blu Vigilanza s.r.l.”; sanzioni, in particolare, sostanziatesi nell’emissione dell’ordinanza n. 1927 del 16.12.2021 (da € 1.000,00 e oggetto di opposizione, poi rigettata dal Giudice di Pace di Taranto) e nell’ordinanza n. 519 del 12.8.2022 (di € 10.000,00 e opposta in sede giurisdizionale, il cui giudizio allo stato non sarebbe stato ancora definito).

Il Ministero resistente ha, pertanto, eccepito l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che non sarebbe previsto dall’ordinamento speciale uno specifico obbligo di provvedere e che, in ogni caso, “l’Amministrazione ha già adottato i provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria”, mentre “la pretesa avversaria volta ad ottenere il sequestro degli impianti della controinteressata non è ammissibile in quanto contra legem”, poiché “il sequestro degli impianti, a seguito di suggellazione degli stessi, richiesto nella diffida azionata da parte Eurosecurity s.r.l. in danno della società Blu Vigilanza s.r.l. non è applicabile, in quanto tale sanzione è prevista solo per gli impianti abusivi ossia privi di titolo autorizzatorio, che nel caso di specie ancora sussiste”.

In vista dell’udienza in Camera di Consiglio del 10 maggio 2023 le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive, ribadendo le proprie argomentazioni: a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto, nei limiti di seguito precisati.

Non è contestato tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., che l’Ispettorato territoriale ha emesso due ordinanze ingiuntive con ogni evidenza riconducibili alla violazione dell’art. 102, comma 1 del d.lgs. 259/2003, in cui è previsto che “chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro”.

Al successivo comma 7 si prevede che “indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso”.

Trattandosi, nel caso del comma 7, di una norma avente il medesimo ambito applicativo della norma, di cui al comma 1, già applicata dall’Amministrazione, non è persuasiva l’opposizione della difesa erariale.

In accoglimento della domanda, dunque, l’Ispettorato territorialmente competente dovrà provvedere – entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza – in ordine alla richiesta trasfusa nella diffida proposta dalla ricorrente (ossia di “assumere le opportune e previste iniziative volte e a tutelare gli interessi della medesima legati all’utilizzo delle frequenze alla stessa assegnata (Tx -MHz- 157,725 e Rx -MHz- 162,325), ivi compreso il sequestro delle medesime in danno di Blu Vigilanza Srl, nonché la revoca dell’autorizzazione generale per reiterate violazioni degli obblighi prescritti dal codice”), a tal fine operando una valutazione ampia e articolata sui presupposti fattuali e giuridici (abusività degli impianti eserciti; titolarità del diritto d’uso di impianti alternativi; inconvenienti tecnici; conflitti con altri soggetti esercenti) preordinati ad adottare provvedimenti cautelari o, addirittura, definitivi nei confronti della società Blu Vigilanza s.r.l.

Nei termini illustrati, il ricorso dev’essere accolto.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti espressi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Marianna Scali, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Fanizza Roberto Politi

IL SEGRETARIO

 

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