Pubblicato il 02/07/2020
N. 00797/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Pontrandolfi, Alfonso Viscardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfonso Viscardi in Salerno, vicolo dei Sartori n. 3;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l’effetto domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
per la condanna dell’amministrazione al risarcimento danni a causa del licenziamento subito dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 maggio 2020 la dott.ssa Angela Fontana,
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’illegittimità della revoca del decreto di approvazione di guardia giurata adottato dal Prefetto di Salerno, decreto annullato dal tar Salerno con sentenza -OMISSIS-
Deduce il ricorrente che in conseguenza del provvedimento impugnato, egli ha subito la perdita del posto di lavoro con conseguenti danni patrimoniali quantificati nella somma di euro 500.000.
Si è costituita l’amministrazione la quale ha eccepito la intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria che, se formulata in via autonoma, si prescrive in cinque anni che decorrono dalla adozione del provvedimento o dal momento in cui l’interessata ha conoscenza del fatto.
2. Ritiene il Collegio che l’eccezione è fondata.
Nel caso in esame, il fatto causativo di danno così come la sentenza di annullamento dell’atto impugnato sono antecedenti alla entrata in vigore del codice del processo amministrativo per cui non trovano applicazione i termini indicati nell’art. 30 c.p.a.
Secondo l’Adunanza Plenaria n. 3/2011 “la disciplina recata dal codice del processo amministrativo, in ordine all’autonoma proponibilità dell’azione risarcitoria, è estensibile a situazioni anteriori al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice, in quanto ricognitiva di principi evincibili dal sistema normativo antecedente all’entrata in vigore del codice, quali quello dell’assenza di una stretta pregiudiziale processuale e dell’operatività di una connessione sostanziale di tipo causale tra rimedio impugnatorio e azione risarcitoria”.
Per le fattispecie di danno che si sono verificate anteriormente alla entrata in vigore del codice il termine quinquiennale di prescrizione inizia a decorrere, secondo le regole del codice civile, dal momento in cui si è verificato il fatto.
La controversia in esame si riferisce ad un atto che è stato adottato nel -OMISSIS-e soltanto nel -OMISSIS-è stata proposta domanda di risarcimento dinanzi al giudice civile.
In applicazione delle regole suindicate, stante la intervenuta prescrizione del diritto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La peculiarità della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Fontana Francesco Riccio
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
