Pubblicato il 29/09/2020
N. 01233/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pellegrino Musto, Maria Rosaria Costanza, con domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Costanza in Salernp, c/o Segreteria Tar;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Avellino, in persona del Ministro in carica e del responsabile pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
per l'annullamento
- del decreto n.-OMISSIS-. emesso dal Prefetto della Provincia di Avellino, notificato il 7 marzo 2014, con cui è stato fatto divieto al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma, munizioni e materiale esplodente nonché di cedere entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento qualsiasi arma, munizioni e/o materiale esplodente regolarmente denunciato;
- del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Avellino, notificato il 7 marzo 2014, con cui si revocava al medesimo ricorrente il decreto di guardia particolare giurata, quale dipendente -OMISSIS-, e la licenza di porto di pistola a tariffa ridotta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2020 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori Costanza Maria Rosaria;
Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità di dipendente -OMISSIS-con la qualifica di guardia particolare giurata, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe in quanto lesivi del proprio interesse oppositivo all’imposto divieto di detenere armi e munizioni, con contestuale revoca della qualifica medio tempore posseduta.
La relativa domanda impugnatoria proposta si affida - come motivi di doglianza - alla prospettazione delle seguenti doglianze:
- VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 DELLA LEGGE 241/90, OMESSA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; PERPLESSITÀ1, CONTRADDITTORIETA' E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE; TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, poiché i provvedimenti prefettizi gravati vengono motivati facendo riferimento nella sostanza in base al semplice assunto che la parte istante era stato denunziato, da parte della Questura di Avellino, e a seguito di quanto riferito dallo stesso la notte degli eventi in questione, alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di omessa custodia di una pistola regolarmente detenuta di cui all'art. 20 della legge n. 110/75, e per non meglio precisate false dichiarazioni a P.U.; l'atto impugnato, limitandosi ad un generico richiamo alla normativa di riferimento, ed adagiandosi su una motivazione per relationem con riferimento alla predetta nota della Questura, non individua alcun elemento da cui possa pervenirsi alla conclusione del venir meno nel ricorrente dei requisiti di buona condotta e di affidabilità (da ritenersi sussistenti, fino a prova contraria) il quale soltanto potrebbe giustificare l'adozione del decreto di revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata particolare, avente come immediata e grave;
E’ rilevata in resistenza la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Avellino, con cui si eccepisce l’infondatezza delle censure prospettate rilevando che:
- a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, i provvedimenti in questione sono stati disposti nell’ambito delle attribuzioni conferite al Prefetto dall’art. 1 del TULPS, quale autorità di pubblica sicurezza in virtù dell’art. 39 dello stesso testo normativo che ,nel disciplinare la revoca dell’autorizzazione per la detenzione di armi, attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un potere ampiamente discrezionale volto a valutare, anche in assenza di pregiudizi penali a carico del richiedente, le particolari condizioni soggettive che sorreggono la concessione della deroga al generale divieto e della sicurezza pubblica, al rispetto delle quali è essa stessa preposta;
- nel caso in esame, la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza si basa su circostanze accertate nel corso di un controllo operato dal personale della Questura di Avellino;
- di nessun rilievo è poi, ai fini del presente ricorso , la sentenza penale versata in atti ex adverso con la quale il Tribunale Penale di Avellino ha ritenuto di prosciogliere il prevenuto dal reato di cui all’art 367c.p. per insussistenza del fatto, atteso che la falsità o meno della dichiarazione, pur se concorrente ad aggravare il quadro fattuale, nondimeno non riveste carattere assorbente atteso che come lo stesso Tribunale ha stigmatizzato il Musto veniva tratto a giudizio perché comunque aveva tentato di dissimulare la propria negligenza nella custodia della pistola per evitare conseguenze pregiudizievoli sulla situazione lavorativa e, quindi appare pacifica in ogni caso, l’inaffidabilità dello stesso al buon uso delle armi.
All’udienza pubblica straordinaria del 22 settembre 2020 la causa è stata posta in decisione.
Nel caso di specie, le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state compiutamente risolte dalla giurisprudenza nei termini che seguono, secondo cui:
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso: l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1031, n. 773, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, conferma che è sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato (Consiglio di Stato, sez. III, 18/04/2017, n. 1814).
- la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi;
- conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (Consiglio di Stato, sez. III, 10/08/2016, n. 3590).
- pertanto ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso e, stante l’ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie ( artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931, TULPS);
- in tal senso è sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, T.U.L.P.S., non essendo il compito dell'Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, sanzionatorio o punitivo, ma di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (ex multis T.a.r. Piemonte, Torino, sez. I, n. 1022/2016; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 settembre 2016 n. 4154; T.A.R. Lazio, prima ter, 10/07/2017 n. 08148);
- i fatti contestati al ricorrente sono fatti “specifici”, relativi proprio al corretto uso delle armi;
- la giurisprudenza ha al riguardo affermato (ex multis CdS sent. n. 5581/14) che "la custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica, sicché la costante giurisprudenza di questo Consiglio afferma che l'illecito amministrativo, costituente illecito di pericolo, può configurarsi anche quando non sia accertato quello penale e ciò qualora siano comunque emersi fatti che evidenziano tale scarsa sorveglianza (v., sul punto, Cons. St., sez. VI, 29.7.2009, n. 4718)”.
Ritenuto che per gli argomenti sopra enunciati il presente gravame va respinto stante la sua infondatezza;
Considerato, infine, che per la natura ed il contenuto della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte istante.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Benedetto Nappi, Primo Referendario
Eleonora Monica, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Riccio
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
