REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione staccata di Salerno
Sezione Prima
composto dai signori :
Dott. Filippo Portoghese Presidente f.f.
Dott. Ferdinando Minichini Consigliere
Dott. Michelangelo Maria Liguori Primo ref. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1471 R.G. dell’anno 1998, proposto da Ingenito Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Toscano, unitamente al quale elettivamente domicilia, come per legge, in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;
CONTRO
- Ministero degli Interni, in persona del Ministro p.t.,
- Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui sono per legge domiciliati, in Salerno, corso Vittorio Emanuele – Palazzo Pastore;
per l’annullamento
del decreto prot. n° 155/6DR/II Sett./P.A. del 30.1.1998, notificato il 12.3.1998, con il quale il Prefetto della provincia di Salerno ha revocato al ricorrente il titolo di polizia di “guardia giurata”, nonché il decreto di porto d’armi rilasciato il 19.10.1997.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno per l’Amministrazione intimata;
Vista la memoria depositata dalla parte pubblica in data 15 febbraio 2007;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 15 febbraio 2007 la relazione del dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi altresì l’avv. Toscano per il ricorrente, e l’Avvocato dello Stato Annamaria Armenante per la parte pubblica;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato in data 30 marzo 1998 e depositato il successivo 3 aprile, Ingenito Antonio ha esposto
- che dal 5.8.1992 era dipendente della società “La Supervigile”, Istituto di vigilanza privata con sede in Nocera Inferiore, presso il quale esplicava l’attività di guardia giurata;
- che il 12.3.1998 gli era stato notificato un decreto del Prefetto della provincia di Salerno con cui gli venivano revocati sia il titolo di “guardia giurata”, sia il porto d’armi, a motivo del suo essere coinvolto in una indagine per rapina in concorso.
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato il citato provvedimento di ritiro, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) eccesso di potere – errore di fatto;
2) violazione di legge;
3) manifesta ingiustizia – carenza di interesse pubblico alla revoca delle funzioni;
Con atto depositato in data 6 aprile 1998 si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno per resistere al proposto ricorso.
Con ordinanza n° 2273/1998 del 3 giugno 1998, questo Tribunale, all’esito di istruttoria (nell’ambito della quale è stata acquisita copia del decreto di archiviazione, emesso il 22.5.1998 dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, della posizione dell’Ingenito nell’ambito del procedimento penale R.G. n° 977/97 notizie reato), ha accolto l’istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente, disponendo che la P.A. si rideterminasse “in ordine all’atto impugnato, alla luce delle risultanze del procedimento penale quali emergenti dal decreto di archiviazione del G.I.P.”.
In data 15 febbraio 2007, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno ha depositato una memoria con la quale, evidenziato che la Prefettura di Salerno aveva proceduto a revoca del provvedimento impugnato, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese giudiziali.
Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2007, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è l’atto con cui, in data 30.1.1998, il Prefetto di Salerno ha revocato ad Ingenito Antonio sia titolo di polizia di “guardia giurata” in suo possesso, sia l’autorizzazione al porto d’arma a tariffa ridotta a lui rilasciata il 19.10.1997, e contestualmente gli ha fatto divieto di detenere armi e munizioni. Tanto in dipendenza del fatto che l’Ingenito risultava sottoposto ad indagini per i reati di rapina aggravata in concorso (in danno di un furgone portavalori dell’Istituto “La Supervigile”), e di porto e detenzione illegali di armi sottratte alle guardie giurate di scorta al medesimo furgone.
Sennonché dopo la proposizione del ricorso in esame, l’Ingenito è stato del tutto prosciolto da ogni accusa, in quanto il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 22.5.1998, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nel quale era coinvolto anche il predetto.
La Prefettura di Salerno, quindi, ancorché a seguito dell’impulso dato da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n° 2273 del 3.6.1998, si è rideterminato sulla vicenda, ritirando il provvedimento impugnato (come incontestato tra le parti).
Orbene, essendo ciò avvenuto sulla base di un decisivo evento sopravvenuto (il citato provvedimento di archiviazione della posizione dell’indagato Ingenito), l’intervenuto provvedimento di ritiro deve dirsi frutto di una nuova e autonoma valutazione della nuova situazione, come peraltro sostenuto (senza alcuna contestazione da parte del ricorrente) dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nella memoria del 15.2.2007: di conseguenza, poiché l’interesse a base del presente ricorso risulta integralmente soddisfatto con il ripristino della situazione ex ante (come desumibile dal fatto che parte ricorrente non ha rappresentato alcun motivo atto a giustificare un permanere del suo interesse alla decisione), va dichiarata, ai sensi dell’art. 23 L. 1034/1971, cessata la materia del contendere.
Le spese dell’instaurato giudizio possono essere compensate, in considerazione del fatto che l’Amministrazione ha sì ritirato il provvedimento impugnato, ma sulla scorta di un decisivo evento sopravvenuto in corso di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SALERNO - I^ SEZIONE
definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto da Ingenito Antonio, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2007.
Dott. Filippo Portoghese Presidente f.f.
Dott. Michelangelo Maria Liguori Primo ref. est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
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(art. 55, legge 27.04.1982 n. 186)
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
