TAR SALERNO: SENTENZA sede di SALERNO, sezione 1, numero provv.: 201900918. Previa sospensione del provvedimento dell'U.T.G. di Avellino prot. n. 55074 del 30.11.2018, con il quale si sono disposte la cancellazione della -OMISSIS-. dalla White List

Venerdì, 31 Maggio 2019 06:59

Sentenza -OMISSIS- contro Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, Questura di Taranto, Ufficio Territoriale del G-OMISSIS-no di Avellino, Ufficio Territoriale del G-OMISSIS-no di Taranto 

Pubblicato il 31/05/2019
                                                                                                                                                                                                                                                                          N. 00918/2019 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                          N. 01941/2018 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2018, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;
contro

Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, Questura di Taranto, Ufficio Territoriale del G-OMISSIS-no di Avellino, Ufficio Territoriale del G-OMISSIS-no di Taranto non costituiti in giudizio;
Ufficio Territoriale del G-OMISSIS-no Avellino, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

avverso per l'annullamento – previa sospensione
a – del provvedimento dell'U.T.G. di Avellino prot. n. 55074 del 30.11.2018, con il quale si sono disposte la cancellazione della -OMISSIS-. dalla White List ed una informativa antimafia ostativa, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011, in uno, ove occorra, alla nota di trasmissione prot. n. 55074 del 30.11.2018 che del pari si impugna;

b – del successivo provvedimento dell'U.T.G. di Avellino prot. n. 55244/16A/P.A. del 4.12.2018, con il quale si è disposta la revoca della licenza di p.s., ai sensi dell'art. 257 quater co. I lett. c) del R.D. n. 635/1940;

c – di tutti gli atti presupposti, non conosciuti e, tra questi:

c.1 - dei verbali del G.I.A. di Avellino del 29.05.2018 e del 24.10.2018;

c.2 – della nota della D.D.A. di Napoli prot. n. 21670 dell'1.11.2017 e di tutti gli atti allegati;

c.3 – della nota del Commissariato P.S. di S. Giuseppe Vesuviano del 12.6.2006;

c.4 – delle note della Questura di Taranto del 16.5.2017 e della Questura di Avellino dell'11.08.2017;

c.5 – della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino del 29.9.2017;

c.6 – della nota della DIA di Napoli del 31.10.2018;

c.7 – di tutte le annotazioni delle Autorità di P.S., acquisite nella procedura di rinnovo di iscrizione nella White List;

d – di tutti gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali.

nonché per la integrale esecuzione

della decisione del T.A.R. Campania – Salerno n. 1623/2012 confermata con decisione del Consiglio di Stato (Sezione III) n. 293/2014. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del G-OMISSIS-no Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori Lentini e Luce (avvocatura dello Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato in data 18 dicembre 2018 e depositato il successivo 19 dicembre, la -OMISSIS-ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con cui il Prefetto di Avellino aveva denegato il rinnovo della sua iscrizione nella White List, assumendo una informativa ostativa, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011.

La misura ostativa si risolveva in una mera riedizione della precedente interdittiva, già oggetto di annullamento da parte dell’intestato Tribunale, in tal modo ponendosi in evidente contrasto con il vincolo conformativo scaturente dalla predetta decisione, completamente eluso nella sua portata vincolante.

Dopo aver dettagliatamente ripercorso le vicende della holding familiare, costituita da -OMISSIS-, di cui la ricorrente faceva parte unitamente ad altre società attinte nel passato da provvedimenti analoghi a quello impugnato, la -OMISSIS-ha articolato le censure di seguito riportate.

I – Violazione di legge (artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011) –violazione del giudicato (decisioni Tar Salerno n. 1623/2012 - Consiglio di Stato n. 293/2014) – elusione del giusto procedimento – istruttoria incompleta e reticente – omessa valutazione di tutti gli elementi disponibili – eccesso di potere (arbitrarietà – difetto assoluto di istruttoria – di motivazione –

Gli elementi di presunta contiguità mafiosa in danno della -OMISSIS-erano stati incentrati esclusivamente sul quadro indiziario addotto a fondamento degli analoghi provvedimenti adottati, nei confronti della -OMISSIS-, altre società rientranti nella medesima Holding, a tal fine evidenziando che il titolare della licenza di P.S. (-OMISSIS-), amministratore della ricorrente, era stato socio e guardia giurata della -OMISSIS-, mentre la socia di maggioranza, -OMISSIS-, era la coniuge di -OMISSIS-, componente della compagine sociale della -OMISSIS-. Ne scaturiva, a dire del provvedimento impugnato, un legame gestionale unitario tra le due Società riconducibili ai -OMISSIS-, comprovante la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa anche in -OMISSIS-. Tuttavia, l’addotto corredo motivazione, esito evidente di una istruttoria parziale, non aveva considerato i sopravvenuti e preponderanti elementi favorevoli tali da dimostrare l’estraneità del gruppo societario in questione a qualsiasi forma di contiguità mafiosa, come asseverato dai rapporti della polizia giudiziario e riconosciuto anche dalla sentenza n. 1623/2012 dell’intestato TAR confermata dal Consiglio di Stato.

Emergeva, pertanto, la compiuta elusione del giudicato amministrativo non avendo la prefettura di Avellino considerato né le decisioni del giudice amministrativo sopra menzionate, né gli elementi di fatto favorevoli alla posizione della ricorrente, già dichiarati rilevanti dal T.A.R.

II – violazione di legge (artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011) –violazione del giudicato (decisioni Tar di Salerno n. 1623/2012 - Consiglio di Stato n. 293/2014) – elusione del giusto procedimento – istruttoria incompleta e reticente – omessa valutazione di tutti gli elementi disponibili – eccesso di potere (arbitrarietà – difetto assoluto di istruttoria – di motivazione – Del presupposto – contrasto con i precedenti – pretestuosità – iniquità – sviamento) – deficit di attualità – carenza di sopravvenienze pregiudizievoli successive al giudicato ed alla acquiescenza – contrasto con il giudicato e con i precedenti

Il quadro indiziario addotto dalla Prefettura appariva cedevole ed errato con riguardo a diversi aspetti. In particolare, l’amministrazione non solo aveva valorizzato una sentenza di condanna intervenuta nell’anno 2015 riguardante fatti e rapporti risalenti a dieci anni prima, ma aveva anche considerato persistente i rapporti tra i fratelli -OMISSIS- ed il -OMISSIS-sebbene i primi avessero intrapreso innumerevoli iniziative onde porre fine al sodalizio economico.

Parimenti, alcuna rilevanza rivestivano le ordinanze custodiali emesse nei confronti dei componenti della famiglia -OMISSIS- poiché, da un lato, le stesse Autorità di P.S. avevano riconosciuto che -OMISSIS--OMISSIS- non era stato formalmente indagato per il reato associativo e, dall’altro, le ordinanze emesse nell’anno 2014 riguardavano reati comuni.

Gli elementi sopra elencati, dunque, avevano un contenuto contraddittorio e privo di attualità, cosicchè non giustificavano affatto la loro omessa comparazione con tutti gli ulteriori, successivi e preponderanti elementi positivi del quadro indiziario, già ritenuti decisivi dal T.A.R. (decisione n. 1623/2012) onde escludere i collegamenti tra i germani -OMISSIS- e la criminalità organizzata.

La perdurante sussistenza sia di forme di collaborazione che di azioni di contrasto alla criminalità, dunque, doveva ritenersi elidere i presupposti dei tentativi di infiltrazione mafiosa, trattandosi di comportamenti incompatibili con il ruolo attivo assunto dai componenti della famiglia -OMISSIS- nella lotta contro la criminalità.

III – Violazione di legge (artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011) –violazione del giudicato (decisioni Tar Salerno n. 1623/2012 - consiglio di stato n. 293/2014) – elusione del giusto procedimento – istruttoria incompleta e reticente – omessa valutazione di tutti gli elementi disponibili – eccesso di potere (arbitrarietà – difetto assoluto di istruttoria – di motivazione – del presupposto – contrasto con i precedenti – pretestuosità – iniquità – sviamento) – violazione dell’art. 84 co. Iv lett. F) d.lgs. 159/2011.

L’impugnato provvedimento aveva inoltre errato nell’attribuire una rilevanza centrale alla struttura societaria costituita secondo lo schema della holding familiare, atteso che la predetta configurazione dei rapporti intersocietari, di per sé sola, non era sufficiente a sorreggere la prognosi interdittiva.

Parimenti, quest’ultima non poteva fondarsi sui blandi elementi di mero “sospetto” valorizzati dall’amministrazione resistente, ampliamente elisi a fronte degli elementi positivi concreti (collaborazione con le Forze di P.S.) accertati, in modo puntuale, dall’autorità giudiziaria.

IV – Violazione di legge (artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011) – violazione dei principi generali in tema di prova presuntiva – violazione di legge (artt. 2727 e 2729 c.c.) – violazione del contraddittorio procedimentale (artt. 7 e 10 l. 241/90) – eccesso di potere (difetto di istruttoria e di motivazione) – elusione del giudicato (T.a.r. Campania – salerno n. 1623/2012) – omessa valutazione motivata di tutti gli elementi disponibili.

L’amministrazione resistente aveva, poi, del tutto ignorato gli elementi positivi denotanti la completa dissociazione della famiglia -OMISSIS- dagli indicati contesti delinquenziali, al pari degli esiti del Rapporto dei Carabinieri del 3.10.2011 nonché delle ulteriori vicende sopravvenute attestanti una costante e solida collaborazione con le forze dell’Ordine.

V - Violazione di legge (artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011 in relazione art. 257 quater co. I lett. C) r.d. 6.5.1940 n. 635) - difetto del presupposto – di istruttoria – di motivazione

I dedotti profili di illegittimità del presupposto provvedimento di diniego di iscrizione alla White List e di interdittiva antimafia, in danno della -OMISSIS-, viziavano anche il conseguente decreto di revoca del titolo di p.s., emesso in danno di -OMISSIS-, Amministratore Unico della ricorrente società.

Si costituiva la difesa erariale instando per il rigetto del proposto gravame stante la sua completa infondatezza. In particolare, nel sostenere la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente, rappresentava la piena congruità del compendio indiziario raccolto a sostegno dell’emesso provvedimento interdittivo essendo stati adeguatamente valorizzati i seguenti elementi: a) la non corrispondenza tra la g-OMISSIS-nance formale e quella reale della società tale da minare profondamente il rapporto di fiducia sulla affidabilità e sulla moralità dell’imprenditore; b) l’irrilevanza degli asseriti elementi positivi, atteso l’assenza di uno stabile e riconosciuto rapporto di collaborazione dei fratelli -OMISSIS- con l’autorità giudiziaria; c) la persistenza dei rapporti con gruppi chiaramente contigui ad ambienti delinquenziali; d) la persistente frequentazione dei -OMISSIS-, direttamente o tramite propri familiari, con contesti criminosi.

Interveniva ad opponendum anche la -OMISSIS-insistendo per il rigetto della presentata impugnativa.

Previo scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 10 aprile 2019.

2.- In limine litis s’impone la declaratoria di irricevibilità dell’intervento ad opponendum spiegato dalla -OMISSIS-., attesa la sua tardiva proposizione oltre il termine decadenziale posto dal terzo comma dell’art. 50 c.p.a..

Invero, l'intervento volontario ad opponendum, spiegato da chiunque abbia interesse al giudizio, è ammesso, a pena di inammissibilità, soltanto fino a trenta giorni prima dell'udienza di merito ( T.A.R. Abruzzo I, 11 gennaio 2011, n. 1; T.A.R. Sardegna II, 5 marzo 2014, n. 201).

È pertanto inammissibile l'atto d'intervento che sia stato depositato oltre il citato termine di 30 giorni prima dell'udienza ( Cons. St. VI, n. 6149/2014).

Data la natura perentoria dei termini previsti dalla norma, la tardività o altra irregolarità dell'atto di intervento non è ritenuta sanabile dalla eventuale acquiescenza delle altre parti costituite.

La sottoposizione del deposito dell'atto di intervento ad un duplice e inderogabile limite temporale (ossia, a pena di decadenza deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dalla notificazione e, comunque, non oltre trenta giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso) produce la conseguenza per cui la tardività del deposito non è neanche sanabile ex post, per acquiescenza delle controparti, in quanto i termini perentori sono espressivi di un precetto di ordine pubblico processuale essendo posti a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice ( Cons. St. IV, n. 2446/2013; T.A.R. Piemonte I, n. 3712 del 2012).

Nella specie, l’udienza pubblica è stata fissata per la data del 10.04.2019, laddove l’intervento ad opponendum della -OMISSIS-. è stato notificato e successivamente depositato in data 13.3.2019, e quindi oltre il termine di 30 giorni prima dall’udienza pubblica, prescritto dall’art. 28 co. 2 c.p.a..

3.- Tanto premesso, il ricorso proposto dalla -OMISSIS-. è infondato.

3.1.- Sicuramente privo di pregio è il motivo di gravame con cui la ricorrente ha censurato l’impugnato provvedimento in quanto ritenuto violativo e/o elusivo del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 1623/2012, pronunciata dall’intestato Tribunale e successivamente confermata dal giudice di appello con la pronuncia n. 293/2014.

La ragione di annullamento giustificativa del predetto decisum si fondava sull’asserito difetto di istruttorio e sull’insufficiente motivazione, non avendo l’amministrazione adeguatamente accertato e valutato l’attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine posta in essere dai componenti della famiglia -OMISSIS- nell’ambito di indagini riguardanti la criminalità organizzata operante nell’agro nolano.

L’effetto conformativo di tale giudicato, pertanto, comportava l’obbligo per l'amministrazione di rinnovare il potere esercitato in modo legittimo, deprivato delle ragioni invalidanti, ovverosia attraverso una motivazione che risultasse adeguata e sufficiente rispetto sia ai presupposti sostanziali già presi in valutazione, sia a quelli non pienamente considerati.

Nel rinnovare il giudizio, l'Amministrazione deve, invero, sottrarsi al sospetto di elusione mediante la ricerca di un'addizione motivazionale sostitutiva, da applicare a una decisione sostanziale che resta in realtà già pre-acquisita: addizione semplicemente surrogatoria di quella precedente dichiarata illegittima e dunque venuta meno, in tal modo obliterando che - specie dopo l'innovazione dell'art. 3 l. n. 241 del 1990, in forza della quale il vizio di motivazione è stato elevato a difetto di un elemento strutturale del provvedimento - la motivazione compone una caratteristica fondativa e intrinseca dell'atto, in quanto deputata ad esternare il plausibile ragionamento che ha mosso e condotto l'amministrazione alla scelta adottata.

Tali proposizioni comportano che non possa ritenersi consentito, nel caso di intervenuto annullamento giurisdizionale per un vizio di motivazione, semplicemente sostituire una motivazione con un'altra del tutto nuova che, in surroga dell'illegittima, automaticamente conduca al medesimo risultato pratico, quasi si tratti di elementi estrinseci e aggiuntivi all'atto, fungibili o intercambiabili. Al contrario, occorre ripercorrere l'intero ragionamento posto alla base delle valutazioni in precedenza operate, espungendo quanto accertato come illegittimo e valutando quanto residua di ciò che era stato acquisito, di cui l'amministrazione era adeguatamente a conoscenza e responsabilmente stimava rilevante al momento delle sue determinazioni.

È indubbio che l'annullamento giurisdizionale cassa l'atto illegittimo; tuttavia la portata caducatoria della statuizione si fonda su specifiche e circoscritte ragioni di accertata illegittimità che sarebbero vanificate se all'amministrazione fosse concesso di dismettere la considerazione della rilevanza da essa già responsabilmente data agli altri, non illegittimi, elementi che aveva assunto come da ponderare ai fini decisori, per sostituirli con altri e nuovi elementi, dando così luogo ad un progressivo depotenziamento del vizio di motivazione definitivamente accertato (cfr.: Consiglio di Stato sez. V, 04/01/2019).

I sopra enunciati principi devono, poi, coordinarsi con quanto affermato dalla pacifica giurisprudenza secondo cui affinché il riesercizio del potere a seguito di annullamento giudiziale possa dirsi in violazione o elusione del giudicato occorre che l'attività asseritamente esecutiva dell'Amministrazione sia contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le puntuali prescrizioni stabilite con il giudicato, dovendosi in caso contrario ravvisare un'eventuale nuova autonoma illegittimità (ex plurimis C.d.S., sez. VI, 08 aprile 2016, n. 1402).

Nel processo amministrativo, invero, è configurabile la violazione del giudicato allorquando il nuovo atto, emanato dall'Amministrazione, contrasti con la sentenza recante un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nell'adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza stessa ovvero allorquando il nuovo provvedimento riproduca i medesimi vizi già censurati all'origine; si verifica viceversa elusione del giudicato se l'Amministrazione cerca di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, ovverosia mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa ma in palese carenza dei presupposti che la giustificano al fine di pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo (ex multis: C.d.S., sez. V, 28 giugno 2016, n. 2898; id. sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1092; TAR Umbria, 14 marzo 2015, n. 122).

Infine, non sono configurabili vizi di violazione e di elusione del giudicato quando la pronuncia del giudice comporti margini di discrezionalità, in relazione ai quali l'Amministrazione ha la possibilità di imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, sempre nel rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato.

Tanto premesso, dalla articolata e composita motivazione del provvedimento impugnato emerge chiaramente che l’amministrazione, nel ripercorrere le vicende societaria della Holding familiare facente capo ai componenti della famiglia -OMISSIS-, cui è riconducibile l’odierna ricorrente, ha comparativamente valutato le circostanze precedentemente considerate nei provvedimenti annullati, alla luce degli eventi, anche di portata positiva (attività collaborativa svolta dai -OMISSIS-), di cui ha avuto successiva conoscenza, ritenendoli comunque non idonei ad infirmare la prognosi negativa fondativa dell’adottata misura.

In particolare, con specifico riferimento a quest’ultimi, l’amministrazione ha preso puntualmente in considerazione, sebbene senza attribuire ad essi una portata dirimente di segno contrario alla negativa determinazione assunta, i seguenti eventi cui la ricorrente pretendeva di attribuire una pregnante valenza positiva: 1) il tentativo di estorsione condotto ai danni dei fratelli -OMISSIS- nell’anno 2007 da esponenti della criminalità organizzata; 2) la richiesta di archiviazione formulata dal PM presso il Tribunale di Nola nel procedimento penale n. 2502/2012 in cui i medesimi erano stati coinvolti; 3) l’attività di denuncia operata dai fratelli -OMISSIS- in ordine ai tentativi di estorsione commessi in loro danno, altresì sfociata nella condanna dei relativi autori (Sentenza Gip presso il Tribunale di Napoli n. 1470/20179).

Il valutato compendio istruttorio, come integrato dalla disamina degli episodi sopra elencati, in definitiva, esclude la fondatezza della censura in esame.

3.2.- Passando alla disamina delle ulteriori doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto volte tutte ad inficiare la prognosi negativa formulata dalla amministrazione resistente, il Collegio reputa che non costituisca un fuor d’opera rammentare i principi giurisprudenziali oramai consolidati nella materia in oggetto.

Richiamando i numerosi precedenti all’uopo rilevanti, (CDS 13 aprile 2018, n. 2231; 30 marzo 2018, n. 2031; 7 febbraio 2018, n. 820; 20 dicembre 2017, n. 5978; 12 settembre 2017, n. 4295), può ritenersi costituisca ius receptum che l'interdittiva antimafia integri una misura preventiva, volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione, prescindendo dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con l'Amministrazione e fondandosi sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente.

Come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3, si tratta di un provvedimento amministrativo cui deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost.; costituisce una misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione.

Tale provvedimento, difatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione, così ponendosi in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

L'interdittiva esclude, dunque, che un imprenditore, persona fisica o giuridica, sebbene dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come "affidabile") e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora essere destinatario di "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate".

Pur essendo necessario che nell'interdittiva antimafia siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, tali da sconsigliare l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la Pubblica amministrazione, non è viceversa necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per comprovare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario, con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.

Il rischio di inquinamento mafioso deve essere, dunque, valutato in base al criterio del più "probabile che non", alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2017, n. 5214; 9 maggio 2016, n. 1743).

Come chiarito da ultimo dal giudice di appello (30 gennaio 2019, n. 759) l'art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 riconosce quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di "eventuali tentativi" di infiltrazione mafiosa "tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate".

Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono all'evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, ovvero già inveratosi, potendo essere anche soltanto potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.

Il pericolo - anche quello di infiltrazione mafiosa - è per definizione la probabilità di un evento.

L'introduzione delle misure di prevenzione, come quella qui in esame, è stata la risposta cardine dell'Ordinamento per attuare un contrasto all'inquinamento dell'economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata.

Soltanto di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (cfr.: Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).

Giova aggiungere che gli elementi raccolti dalla Prefettura non devono essere considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, da cui possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Hanno dunque rilevanza sia delle circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale), che le peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa - del

controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).

La sopra richiamata funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini (cfr.: Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).

In tale direzione la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr.: Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).

Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi da cui – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; dall’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr.: Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).

Da quanto sopra esposto consegue che anche in relazione al diniego di iscrizione nella white list – iscrizione che presuppone la stessa accertata impermeabilità alla criminalità organizzata – è sufficiente il pericolo di infiltrazione mafiosa fondato su un numero di indizi tale da rendere logicamente attendibile la presunzione dell’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

È, infine, utile sottolineare che la sopravvenienza di fatti favorevoli all'imprenditore, impone di verificare nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull'iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.

L'attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, difatti, permane inalterata fino al sopraggiungere di fatti nuovi ed ulteriori che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo.

Al riguardo, lo stesso 'ampio lasso di tempo trascorso dai fatti ritenuti sintomatici di un rischio di permeabilità mafiosa non determina il venir meno del pericolo accertato” (cfr.: ex plurimis, Cons. Stato, V, n. 4602/2015; III, n. 292/2012; VI, n. 7002/2011).

Il "venir meno delle circostanze rilevanti" di cui all'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo).

Sul piano letterale, la clausola rebus sic stantibus prevista dall'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 comporta che in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all'imprenditore (ad es. in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell'impresa, in ipotesi capaci di modificare la valutazione alla base dell'informativa) l'Amministrazione verifichi nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull'iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso (cfr.: Consiglio di Stato sez. III, 09/04/2019, n.2324).

3.3.- Applicando i sopra menzionati principi all’odierna fattispecie, osserva il Collegio che l’impugnata interdittiva si fonda su un corredo motivazionale incentrato, in primo luogo, su una accurata disamina del gruppo societario cui appartiene la ricorrente incontestatamente, oltreché documentalmente riscontrato, riconducibile ai componenti della famiglia -OMISSIS-, in forza di un complesso intreccio di partecipazione societarie, consolidatosi e perpetuatosi nel tempo, connotato dalla detenzione delle quote partecipative e dalla gestione delle medesime società attraverso il conferimento degli incarichi direttive a soggetti terzi, sebbene legati da vincoli familiari ovvero da rapporti lavorativi con i germani -OMISSIS-.

Correttamente la Prefettura ha desunto da tale ricostruzione della Holding familiare le seguenti conclusioni:

a) il costante impiego da parte dei componenti della famiglia -OMISSIS- dello schermo societario onde realizzare la non corrispondenza tra g-OMISSIS-nance formale e g-OMISSIS-nance reale delle società controllate; b) l’eterodirezione di queste ultime da parte della società di fatto, occultamente costituita dai fratelli -OMISSIS-;

c) la presenza nel gruppo di società (-OMISSIS- S.r.l. di cui era dipendente -OMISSIS-, attuale amministratore della -OMISSIS-.) già destinatarie di provvedimenti analoghi a quello oggetto dell’odierno gravame;

d) l’operatività del gruppo attraverso la -OMISSIS-al di fuori dei confini regionali al fine di inserirsi nel medesimo mercato (Provincia di Taranto) in cui operava precedentemente un’altra società (Istituto di Vigilanza Massafra S.r.l.), eterodiretta dalla famiglia -OMISSIS- e già attinta da interdittiva antimafia.

Emerge, pertanto, dalla valutazione della struttura e degli assets societari alla luce dei diversi provvedimenti interdittivi già adottati, il sospetto di un spiccata propensione a coltivare e preservare una persistente contiguità con ambienti delinquenziali, occultandone l’effettiva esistenza attraverso la capillare parcellizzazione dell’unitaria attività sociale attraverso la costituzione di innumerevoli società saldamente controllate ed operanti in nel medesimo settore, quale quello della sicurezza privata, particolarmente sensibile, notoriamente oggetto di infiltrazioni mafiose e, dunque, capillarmente attenzionato dall’autorità giudiziaria e dalle Forze dell’Ordine.

Sotto questo profilo, dunque, alcuna censura può essere mossa alla prognosi operata dalla competente Prefettura mediante l’adottato provvedimento, ponendosi il suo iter motivazionale pienamente in linea con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Com’è noto, relativamente al settore delle autorizzazione di PS, l'amministrazione è investita di ampi poteri discrezionali, giustificandosi l'estensione dei poteri valutativi, da un lato, con la primarietà degli interessi pubblici coinvolti e, dall'altro, con la considerazione che la vigilanza privata rappresenta una palese eccezione al principio secondo cui la protezione di persone e beni risulta di stretta competenza dei Corpi di Polizia, cosicché si impone all'amministrazione di ponderare con particolare rigore ed estrema oculatezza la sussistenza dei presupposti non solo di rilascio dell'autorizzazione, ma anche di permanenza della licenza già rilasciata (cfr.: Cons.St. sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3433; 19 maggio 2008, n. 2277; 23 gennaio 2008, n. 143; Consiglio di Stato sez. III, 23/04/2015, n.2042).

Giova ancora rammentare, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, come le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, oltre ad essere in parte state tipizzate dal legislatore, all'art. 84, d. lgs n. 159/2011, sono altresì desumibili da una casistica elaborata nel corso del tempo dalla giurisprudenza amministrativa.

Muovendo da quanto compiutamente affermato nella sentenza n. 1763 del 2016 dal Consiglio di Stato, tra le situazioni sintomatiche sono sicuramente ann-OMISSIS-abili le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa, riscontrate dal Prefetto, consistenti in fatti che lasciano intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa e nella quotidiana attività di impresa, evidenti segni di influenza o di contiguità mafiosa.

La casistica, al riguardo, è assai varia potendo avere rilievo, a titolo esemplificativo, anche "le cc.dd. teste di legno poste nelle cariche sociali, le sedi legali con uffici deserti e le sedi operative ubicate presso luoghi dove viceversa hanno sede uffici di altre imprese colpite da interdittiva", "i rapporti commerciali intrattenuti solo con determinate imprese gestite o 'raccomandate' dalla mafia"; "la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla criminalità e già colpite, a loro volta, da interdittiva antimafia"; "l'assunzione esclusiva o prevalente, da parte di imprese medio-piccole, di personale avente precedenti penali gravi o comunque contiguo ad associazioni criminali" (cfr. Cons. St., III, 3 maggio 2016, n. 1743).

Orbene, il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, appaiono, - in ragione dei sopra richiamati principi in materia di interdittiva antimafia e degli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza -, non solo oggettivamente ricorrenti nella fattispecie in esame, ma anche congruamente valutati in sede amministrativa, secondo una visione che lungi dall'essere stata circoscritta ai singoli dati, ha colto la rilevanza di ciascun elemento emerso nel suo legame sistematico con gli altri.

In particolare, è stata ragionevolmente valutata l’assenza di trasparenza societaria, essendo incontestata la consolidata eterodirezione della società ricorrente da parte di soggetti (fratelli -OMISSIS-) privi non solo di formali incarichi direttivi, sebbene saldamente titolari dei poteri gestori e decisionali, ma anche della titolarità di partecipazioni sociali.

Tale assetto costituisce un lampante indice sintomatico della deliberata e perseverante volontà dei medesimi soggetti di schermare l’attività societaria, - soprattutto nei rapporti con l’autorità amministrativa -, dalle loro vicende personali, nella condivisa consapevolezza che un loro personale coinvolgimento nella gestione aziendale delle società avrebbe direttamente disvelato al vaglio amministrativo tali vicende, costituendo così un ostacolo difficilmente superabile per la continuazione e per il conseguimento di ulteriori commesse pubbliche.

Un simile assetto societario è stato negativamente stigmatizzato dal Consiglio di Stato che ha rimarcato come le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa, sia essa in forma individuale o collettiva, nonché l'abuso della personalità giuridica debbano essere debitamente considerate ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo.

Tali vicende e tale abuso non sono altrimenti spiegabili, secondo la logica del "più probabile che non", se non con la permeabilità mafiosa dell'impresa e il malcelato intento di dissimularla, come, ad esempio, nei casi previsti dall'art. 84, comma 4, lett. f), del d. lgs. n. 159 del 2011 e, cioè, le sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società, nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva con soggetti destinatari di provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, realizzate con modalità che, per i tempi in cui vengano attuati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti e le qualità dei subentranti, "denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia".

Rilevano, più in generale, “tutte quelle operazioni fraudolente, modificative o manipolative della struttura dell'impresa, che essa esercitata in forma individuale o societaria:

- scissioni, fusioni, affitti di azienda o anche solo di ramo di azienda, acquisti di pacchetti azionari o di quote societarie da parte di soggetti, italiani o esteri, al di sopra di ogni sospetto, spostamenti di sede, legale od operativa, in zone apparentemente 'franche' dall'influsso mafioso;

- aumenti di capitale sociale finalizzati a garantire il controllo della società sempre da parte degli stessi soggetti, patti parasociali, rimozione o dimissioni di sindaci o controllori sgraditi;

- mutamenti di cariche sociali tra i medesimi soggetti, partecipazioni in altre società colpite da interdittiva antimafia, gestione di diverse società, operanti in settori diversi, ma tutte riconducibili alla medesima g-OMISSIS-nance e spostamenti degli stessi soggetti dalle cariche sociali dell'una o dell'altra, etc.”

Le elencate operazioni vanno considerate fraudolente, quando sono eseguite al malcelato fine di nascondere o confondere il reale assetto gestionale, mediante l’abuso delle forme societarie, dietro il cui schermo si vuol celare la realtà effettiva dell'influenza mafiosa, diretta o indiretta, ma pur sempre dominante.

Rilevano inoltre le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa, riscontrate dal Prefetto anche mediante i poteri di accesso e di accertamento di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, consistenti in fatti che lasciano intravedere, nelle scelte aziendali, nelle dinamiche realizzative delle strategie imprenditoriali, nella stessa fase operativa e nella quotidiana attività di impresa, evidenti segni di influenza mafiosa.

Nella specie, l’operazione attenzionata, ovverosia l’estensione dell’attività sociale alla provincia di Taranto, sostanzialmente subentrando ad un’altra società del gruppo precedentemente attinta da analogo provvedimento ed in ragione di ciò oramai in stato di decozione, è inscrivibile nella prefata strategia, contribuendo ad integrare gli indici sintomatici corroboranti il giudizio strumentale all’adozione del provvedimento interdittivo.

In conclusione, il quadro indiziario delineato dalla Prefettura con riguardo al profilo societario in esame risulta, dunque, costituito, a giudizio di questo Collegio, da una serie di plurimi e gravi elementi atti a fondare un legittimo giudizio di pericolo di infiltrazioni mafiose nella ricorrente società.

3.4.- Il provvedimento impugnato, inoltre, si sottrae alle restanti censure sollevate dalla ricorrente anche con riguardo alla logicità ed alla congruenza della valutazione operata con riguardo agli ulteriori indici sintomatici della necessaria valutazione prognostica.

In primo luogo, la Prefettura ha valorizzato la cointeressenza societaria e il rapporto di stretta collaborazione intercorrente tra -OMISSIS--OMISSIS- e Roberto Conte, condannato ex art. 110 c.p. e 416 bis c.p. per concorso esterno all’associazione camorristica denominata “clan Misso”.

Nonostante la risalenza della pronuncia di condanna nei confronti del -OMISSIS-(anno 2009), l’amministrazione ha correttamente attualizzato l’elemento in questione, alla luce della condanna per il reato di corruzione ex artt. 319, 319 bis e 321 c.p., pronunciata nei confronti di entrambi dal Tribunale di Napoli nell’anno 2015.

Dall’ordito motivazionale di tale decisione, difatti, emerge il legame di “mutuo soccorso” costantemente instaurato dagli imputati al precipuo scopo di intessere una fitta trama di rapporti politici ed economici, chiaramente finalizzati a favorire il conseguimento di vantaggi per la Holding familiare dei -OMISSIS-.

Dal quadro delineato nella predetta sentenza, dunque, si inferisce la spiccata propensione di uno dei principali componenti della g-OMISSIS-nance reale, effettiva detentrice del controllo sociale sull’odierna ricorrente, a non esitare ad intrattenere rapporti con soggetti i cui legami con la criminalità organizzata risultavano incontestatamente acclarati nei citati precedenti giudiziari, costituendo ciò un dato indiziario idoneo a sorreggere il giudizio prognostico di contiguità e di permeabilità della struttura societaria ad ambienti delinquenziali operanti nell’ambito territoriale di afferenza.

Né vale a neutralizzare l’univoca connotazione indiziaria ritraibile dalla sopra riferita ricostruzione le iniziative giudiziarie (istanza di fallimento e sfratto per morosità) assunte da una delle società partecipate dai Germani -OMISSIS- nei confronti di un’altra compagine sociale facente capo al Conte.

Invero, queste iniziative, come ritenuto dall’amministrazione, da un lato, sono state poste in essere a partire dall’anno 2013 allorquando le innumerevoli vicende giudiziarie avevano inesorabilmente posto fine all’ascesa politica del Conte; dall’altro appaiono rinvenire la loro giustificazione nell’incrinarsi dei rapporti economici intercorrenti tra le predette società (mancato pagamento dei canoni di locazione e stato di decozione di una delle società), e non certo da una consapevole e meditata volontà della Holding familiare di porre fine all’instaurato legame di cointeressenza societaria una volta acclarati rapporti intrattenuti dal -OMISSIS-con i sopra indicati ambienti delinquenziali, come viceversa si sarebbe potuto ragionevolmente inferire da diverse scelte societarie, quali la cessione delle quote sociali, la richiesta di liquidazione delle medesime ovvero lo scioglimento volontario della società.

L’accertato legame personale con soggetti fiancheggiatori di associazioni criminali - valutato alla luce delle iniziative assunte soltanto a partire dall’anno 2013, laddove la sentenza di condanna del -OMISSIS-per il reato associativo era stata pronunciata il 4 giugno 2009 dal GIP presso il Tribunale di Napoli, dai componenti della Holding familiare per recidere i rapporti di cointeresse con la società facente capo a quest’ultimo - opacizzano la portata dissociativa che la ricorrente pretende di attribuire a tali sopravvenute iniziative.

I medesimi elementi confortano, viceversa, la contraria valutazione operata dalla Prefettura che ha considerato il protrarsi del vincolo sociale nonostante la pendenza del procedimento penale come un indice disvelante la propensione della Holding familiare alla permeabilità con contesti delinquenziali con cui preservare i rapporti fin quando quest’ultimi fossero in grado di assicurare un vantaggio economico per l’attività delle singole società del gruppo.

Il Collegio reputa, in definitiva, non decisivi gli elementi positivi valorizzati sotto tale profilo dalla difesa dell'istante, onde negare il giudizio di pericolosità ritenuto dall'Autorità poiché le suddette iniziative, da un lato, non appaiono sintomatiche di una effettiva ed immediata volontà dissociativa dai rapporti precedentemente intrattenuti con soggetti di cui fosse stata acclarata l’appartenenza ad ambienti malavitosi, quanto piuttosto dimostrativi dell’esaurimento della portata utilitaristica agli stessi attribuita in forza di una consolidata strategia imprenditoriale; dall’altro, il rischio di inquinamento mafioso, in generale, si può considerare superato non solo e non tanto per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dai fatti contestati senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche e soprattutto per il sopraggiungere di fatti positivi - non ravvisabili nel caso in esame, idonei, tra l’altro, a dar conto di un nuovo e consolidato operare del soggetto cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l'inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 553/2015; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 653/2012; n. 103/2016; n. 1184/2016; n. 3462/2016).

3.5.- In secondo luogo, l’attualizzazione del pericolo infiltrativo, ad ulteriore dimostrazione della inidoneità degli allegati fatti positivi a condurre ad una diversa prognosi, è stata incentrata dalla Prefettura considerando le ulteriori vicissitudine giudiziarie che hanno coinvolto i componenti della famiglia -OMISSIS-, comprovanti la persistente disinvoltura dei rapporti dai medesimi intrattenuti con esponenti delle locali associazioni mafiose.

Nel dettaglio, ad illuminare l’effettiva natura e consistenza dei rapporti in questione, disvelando un modus operandi correttamente stigmatizzato dalla Prefettura come propenso, fin quando percorribile, a seguire la strada della mediazione con le predette associazione piuttosto che l’immediato ricorso all’autorità giudiziaria, è la vicenda estorsiva commessa ai danni dei germani -OMISSIS-.

Come accertato all’esito del procedimento penale, conclusosi con la sentenza di condanna n. 1470/2017 pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Napoli, le modalità con cui è stata condotta la predetta attività estorsiva appaiono chiaramente “anomale” rispetto a quelle usualmente connotanti la commissione di un analogo reato nei confronti di imprese totalmente estranea ad ambienti e contesti criminali.

Dalla lettura della citata sentenza, invero, si desumono gli esiti dell’attività captativa, telefonica ed ambientale, condotta nei confronti di tutti i soggetti protagonisti della predetta vicenda. Emerge, in particolare, che un noto esponente di un’associazione camorristica operante nell’agro nolano contattava direttamente Spera Antonio, genero di -OMISSIS- -OMISSIS-e dipendente di un’altra società di vigilanza facente capo alla Holding familiare, al dichiarato scopo di negoziare con quest’ultimo la richiesta estorsiva da formulare ai fratelli -OMISSIS-.

Una simile condotta, connotata dalla personale esposizione di un membro di spicco della locale associazione criminale nonché dall’impiego di modalità non certo intimidatorie, può ragionevolmente giustificarsi ritenendo che l’ostentata e convinta impunità mostrata fosse avvalorata dalla risaputa contiguità della Holding familiare ad ambienti delinquenziali e dall’altrettanto notoria propensione di quest’ultima ad intrattenere rapporti amichevoli più che di contrasto con la criminalità organizzata, secondo una consolidata e reiterata strategia sociale volta a conseguire la massima espansione economica avvalendosi anche di contatti esulanti il corretto svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Confermano tale ultimo assunto anche le caratteristiche connotanti i reiterati tentativi di estorsione commessi ai danni delle imprese controllate dai -OMISSIS- nel periodo compreso tra l’anno 2003 e l’anno 2007, oggetto di altrettanti procedimenti penali.

Dai riscontri acquisiti nel corso delle indagini all’uopo condotte, invero, si desume un quadro che, come puntualmente evidenziato nell’impugnato provvedimento, assevera il costante collateralismo della Holding con i gruppi criminali nel tempo egemoni, cosicchè a fronte delle ricevute richieste estorsive emerge non l’immediata e spontanea volontà delle persone offese di denunciare alle competenti autorità gli episodi in questione, bensì una determinazione assunta all’esito di un lungo e travagliato processo decisionale. Quest’ultima appare definitivamente indotto dallo stato delle indagini contemporaneamente svolte dall’autorità di P.S., così da costringere i -OMISSIS- all’azione delativa soltanto dopo aver vanamente percorso l’alternativa della mediazione con i gruppi criminali, allorquando un maggiore e più profondo coinvolgimento delle società gestite avrebbe determinato un irreversibile pregiudizio economico all’attività imprenditoriale.

Gli episodi narrati, pertanto, più che dimostrare una volontà dissociativa ovvero collaborativa dei soggetti detentori del controllo sociale sulla ricorrente, denotano per contro un perdurante collateralismo con gli indicati gruppi criminosi, condotto mediante la frequentazione, diretta o indiretta, con soggetti ambigui o dichiaratamente appartenenti alle predette organizzazioni.

Ciò posto, le circostanze sopra descritte, considerate nella loro globalità, lasciano trasparire una perdurante rete di rapporti con soggetti intranei o contigui alla criminalità organizzata di stampo camorristico e - in base alla regola causale del 'più probabile che non' (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4657/2015; n. 1328/2016; n. 1743/2016; n. 4295/2017) - sono, quindi, oggettivamente rivelatrici del pericolo concreto di condizionamento da parte della medesima criminalità organizzata di stampo camorristico nei confronti del gruppo societario gestito dai germani -OMISSIS-, così da formare un quadro indiziario in grado di resistere alle parcellizzate censure della ricorrente (sulla necessità di considerare in modo unitario, e non atomistico, gli elementi sintomatico-presuntivi del tentativo di infiltrazione mafiosa, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 2342/2011; n. 5019/2011; n. 5130/2011; n. 254/2012; n. 1240/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 4208/2012; n. 1329/2013; sez. VI, n. 4119/2013; sez. III, n. 4414/2013; n. 4527/2015; n. 5437/2015; n. 1328/2016; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1951/2011; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3242/2011; n. 3622/2011; n. 2628/2012; n. 2882/2012; n. 4127/2012; n. 4674/2013; n. 858/2014; n. 4861/2016; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 401/2012; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1875/2012; TAR Basilicata, Potenza, n. 210/2013; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1923/2914).

3.6.- Sorregge ulteriormente il giudizio prognostico compiuto dalla Prefettura il recente procedimento penale che ha visto coinvolti nuovamente i fratelli -OMISSIS- per l’attività corruttiva posta in essere nei confronti del precedente Prefetto della Provincia di Avellino, attinto anch’egli dall’attività d’indagine.

Sebbene come evidenziato dalla difesa della ricorrente il procedimento in questione abbia avuto ad oggetto non reati di connotazione mafiosa, è indubbio che le condotte contestate assumano una carica dimostrativa particolarmente pregnante ai fini della negativa prognosi formulata dalla deputata amministrazione.

Invero, la contestata condotta corruttiva, da un lato, ha avuto come destinatario il massimo organo rappresentativo dello Stato sul territorio e, dall’altro, è stata chiaramente finalizzata ad evitare provvedimenti analoghi a quello oggetto dell’odierna impugnazione, a nulla rilevando la definizione del procedimento stante la sopravvenuta prescrizione del reato.

Difatti, alla circostanza - tutt'altro che irrilevante - della mancata assoluzione per insussistenza del fatto penalmente addebitato si aggiunge che in ogni caso gli elementi posti a base dell'informativa, proprio per la ratio ad essa sottesa, possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (Cons. St., sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707).

Viene in rilievo una condotta criminosa particolarmente sintomatica del pericolo attuale dell’infiltrazione mafiosa, poiché, stigmatizzando la consapevolezza dei “gestori di fatto” della possibile adozione nei confronti della società controllata di un provvedimento analogo a quello oggi impugnato, integra una 'spia' di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Tale condotta, in assenza di una sentenza assolutoria, cui il prevenuto avrebbe potuto aspirare rinunciando all’effetto prescrittivo come era lecito attendersi da colui che asserisce aver contribuito all’effettivo contrasto alla criminalità organizzata, è più che dimostrativa della sussistenza di un rischio infiltrativo, siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui è stata contestata (Cons. St., sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707; 28 ottobre 2016, n. 4555).

D’altronde, è ben noto che "soglia di rilevanza" della permeabilità mafiosa, ai fini dell'emissione di provvedimento a contenuto interdittivo, non va assestata ad un livello di constatata presenza di vincoli e/o rapporti (contrattuali e non; e variamente atteggiantisi) aventi rapporto di strumentalità con l'esercizio (necessariamente complesso sotto il profilo organizzativo e/o gestionale) dell'impresa: quanto - diversamente - va apprezzata (si potrebbe dire: con un significativo "abbassamento dell'asticella"), anche laddove il condizionamento delinquenziale si atteggi, in un quadro di rilevante pregnanza ambientale, quale fondamento stesso per il rilascio del titolo (autorizzatorio o concessorio) a presupposto dell'esercitabilità dell'attività imprenditoriale medesima (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2015 n. 118, 10 gennaio 2013 n. 96, 5 settembre 2011 n. 4995; sez. VI, 18 agosto 2010 n. 5880; 23 luglio 2008 n. 3664; 27 giugno 2007 n. 3707).

Come statuito da Cons. Stato, sez. III, n. 1743/2016, "è estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio ... poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell'informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante. Occorre invece valutare il rischio di inquinamento mafioso in base all'ormai consolidato criterio del 'più probabile che non', alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso. Per questo gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione. I fatti che l'autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall'atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per la sua emissione ... ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull'impresa anche al di là e persino contro la volontà del singolo" (cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, n. 3208/2014; n. 4286/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2866/2016; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 7/2017).

4.- In conclusione, correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto di Avellino sufficiente ad evidenziare la persistenza del pericolo di contiguità con la mafia, con un giudizio peraltro connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l'autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001).

Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010).

Il compendio indiziario raccolto, infatti, non è stato affatto scalfito né dagli asseriti elementi positivi sopra confutati, né dalla sostenuta attività di contrasto alla criminalità come attestato dai Carabinieri di Castello di Cisterna ed invocato dalla difesa della ricorrente.

Esaminando quest’ultimo elemento, il Collegio non può esimersi dal constatare la genericità di tale attestazione che, non solo non proviene da organi giudiziari ed investigativi (DIA, DNA, Procura della Repubblica) deputati a vagliare l’effettività dell’attività collaborativa che si sostiene essere posta in essere, ma appare anche in contrasto con le condotte negative stigmatizzate nell’impugnato provvedimento ed oggetto della disamina sopra condotta.

In assenza di formali provvedimenti adottati dalle competenti autorità peraltro coinvolte dalla Prefettura nell’attività istruttoria propedeutica all’adottata interdittiva, non è dato comprendere il contenuto della attestata azione collaborativa e, precisamente, se la stessa si sia sostanziata in una mera attività delativa di denuncia, la cui effettiva autenticità è stata ampiamente revocata in dubbio dalle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria, ovvero in una più fattiva ed organica collaborazione che, tuttavia, appare contraddetta dal coinvolgimento dei -OMISSIS- nel procedimento penale avente ad oggetto la condotta corruttiva sopra rammentata e dalla persistenza di una struttura societaria volta ad opacizzare l’effettivo controllo imprenditoriale.

Anche con riferimento alle asserite circostanze favorevoli, dunque, il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, appaiono, alla luce dei sopra richiamati principi in materia di interdittiva antimafia e degli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza, essere stati congruamente valutati in sede amministrativa, secondo una visione che lungi dall'apparire circoscritta ai singoli elementi, ha colto la rilevanza di ogni singolo elemento emerso nel suo legame sistematico con gli altri.

In conclusione, il quadro indiziario delineato dalla Prefettura nel gravato provvedimento risulta, quindi, costituito, a giudizio di questo Collegio, da una serie di plurimi e gravi elementi atti a fondare un legittimo giudizio di pericolo di infiltrazioni mafiose nella ricorrente società

5.- Da quanto detto consegue anche la legittimità del provvedimento di revoca della licenza ex art. 140 TULPS , dovendosi rammentare che la disciplina dettata dal c.d. codice delle leggi antimafia, approvato con d. lg. 6 settembre 2011 n.159, consente l'applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio atteso che la tendenza del legislatore muove, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni (Consiglio di Stato sez. III, 07/03/2017, n.1080).

6.- Per tutte le argomentazioni sopra esposte il ricorso va respinto per infondatezza delle censure prospettate.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nulla disponendosi nel contempo nei confronti della -OMISSIS-., stante lo stralcio della sua posizione processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara irricevibile l’intervento spiegato dalla -OMISSIS-.;

Condanna la ricorrente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore dell’amministrazione resistente nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma, 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Maffei Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

 

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