Pubblicato il 17/02/2023
N. 02862/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Casella, e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 56;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di revoca dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta e del titolo di GPG, con contestuale restituzione del decreto di nomina a GPG per l’esercizio dell’attività lavorativa, non armata, adottato dal Questore di Roma -OMISSIS-;
-di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o collegato a quello impugnato compreso il verbale di ritiro cautelare delle armi nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse ex art. 39 TULPS notificato al ricorrente in data -OMISSIS- e già oggetto di impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
1. Con il ricorso in esame, l’istante (di professione guardia particolare giurata) ha impugnato, per l’annullamento, il decreto del primo dicembre -OMISSIS-adottato dal Questore di Roma, avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta e del titolo di GPG, con contestuale restituzione del decreto di nomina a GPG.
Tale, decreto è stato adottato sulla base:
- di una denuncia - querela, sporta nei confronti del ricorrente in data -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. -OMISSIS-, a seguito della quale, con verbale di ritiro notificato al ricorrente in -OMISSIS-e già impugnato (-OMISSIS-, venivano ritirate cautelarmente le armi dagli agenti del commissariato di -OMISSIS-. Inoltre a seguito della predetta denuncia querela, in data-OMISSIS-, parte ricorrente presentava nei confronti dello stesso querelante una controdenuncia - querela, anch’essa per il reato -OMISSIS-
-di una denuncia, ex art-OMISSIS- poiché gli operanti del Commissariato di -OMISSIS-, in sede di perquisizione, avevano rinvenuto delle munizioni non autorizzate.
2. Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione art. 39 TULPS. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia.
Sebbene, in tema di divieto di detenzione delle armi a persone ritenute capaci di abusarne, l’Amministrazione goda di ampia discrezionalità, detta discrezionalità comunque non significa arbitrio ma deve necessariamente far riferimento a circostanze che non possono riportarsi ad una semplice denuncia, ancora in fase di indagine, senza tra l’altro considerare che il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi, non ha alcun precedente penale né con riferimento all’uso delle armi né ad altro titolo.
-violazione e falsa applicazione artt. 10 e 11 tulps. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
L’Amministrazione si è limitata, per quanto concerne la prima denuncia ex artt. -OMISSIS-a richiamarne l’esistenza e a trarne un automatico giudizio negativo avendo come unico riferimento l’episodio in oggetto ad essa, mentre, per la seconda denuncia ex art-OMISSIS-valorizzare la mera detenzione di alcuni proiettili sfusi, datati e non utilizzabili di proprietà del padre del ricorrente, ex guardia giurata, contenuti all’interno di un piccolo sacchettino riposto dentro un cassetto, senza bilanciare la tenuità dei fatti in questione con gli elementi documentali di incensuratezza e la mancanza di comportamenti ulteriori idonei a far dubitare dell’abuso delle armi da parte del ricorrente.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
4. Con ordinanza cautelare interlocutoria n-OMISSIS- è stato ordinato alle parti di depositare in giudizio notizie e aggiornamenti in relazione agli sviluppi processuali della vicenda penale nella quale è rimasto coinvolto il ricorrente.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata accolta parzialmente la domanda di sospensione degli atti impugnati, in relazione alla sola revoca della nomina a guardia particolare giurata.
5. Alla pubblica udienza 31 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6. Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio come il decreto impugnato - che ha disposto la revoca delle autorizzazioni amministrative in possesso del ricorrente - risulti adottato esclusivamente in seguito al deferimento del ricorrente all’Autorità giudiziaria e della documentazione trasmessa dall’Istituto di vigilanza, ma in assenza di un accertamento definitivo dei fatti ad opera del Giudice penale.
Sul punto, occorre rilevare come la giurisprudenza affermi che qualora si tratti di denunce penali, l'Autorità “non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base” (cfr. C-OMISSIS-) e che “la mera denuncia all'Autorità Giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d'armi” (cfr. -OMISSIS-).
7. Occorre, peraltro, osservare che, anche in seguito alla sentenza della-OMISSIS- che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, comma 1, n. 5), TULPS, nella parte in cui stabilisce che la condotta delle guardie particolari giurate debba essere “ottima” anziché semplicemente “buona”, è necessario che il provvedimento con cui viene disposta la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola - che costituisce la misura sanzionatoria ben più grave della semplice sospensione - si fondi su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, con riferimento non solo all'episodio che ne ha occasionato l'adozione, ma anche ai precedenti atti come il recente rinnovo della nomina nonché alla reale consistenza degli episodi (cfr. -OMISSIS-).
La valutazione del requisito della buona condotta da parte dell’Amministrazione, infatti, deve investire nel suo complesso lo stile di vita del soggetto interessato e va condotto con un approccio finalistico al tipo di autorizzazione o abilitazione che deve essere rilasciata.
La valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, invero, collegarsi a fatti e circostanze che, per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di affidabilità del medesimo (cfr. T-OMISSIS-
Ciò vale anche con riferimento al pericolo di abuso delle armi che, in particolare, deve essere comprovato e richiede un'adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto interessato, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente, aggressive o prive della normale capacità di autocontrollo.
8. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha, invece, proceduto alla revoca senza un’adeguata motivazione.
Al riguardo è altresì opportuno rilevare che successivamente, con sentenza d-OMISSIS-di -OMISSIS-, in conformità alla richiesta formulata dal -OMISSIS- - che ha altresì espresso parere favorevole in ordine alla istanza di oblazione per il reato -OMISSIS- - ha disposto l’archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti dell’interessato per il reato di cui all’art. -OMISSIS- secondo comma c.p..
9. In conclusione il ricorso, assorbiti i profili di censura non esaminati, viene accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato con il presente ricorso, ossia il decreto di revoca dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta e del titolo di GPG, con contestuale restituzione del decreto di nomina a GPG per l’esercizio dell’attività lavorativa, non armata, adottato dal Questore di Roma (-OMISSIS-
10. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di cui al punto 9 della motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Arzillo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
