TAR LAZIO: Sez. 1 num. 02302507. OMISSIS contro Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma. Il ricorrente, guardia giurata dipendente della Comunità Ebraica di Roma con mansioni di addetto alla vigilanza

Lunedì, 13 Febbraio 2023 07:42

OMISSIS contro Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma. Il ricorrente, guardia giurata dipendente della Comunità Ebraica di Roma

Pubblicato il 13/02/2023
                                                                                                                                                                                                                                                                              N. 02507/2023 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                               N. 13651/2019 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13651 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati David Pavoncello, Ilan David Barda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Questore di Roma in data 11 settembre 2012, prot. n. -OMISSIS- notificato in data 12 settembre 2019. 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e della Questura di Roma;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, guardia giurata dipendente della Comunità Ebraica di Roma con mansioni di addetto alla sorveglianza, impugna il provvedimento di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale, unitamente al contestuale respingimento dell’istanza di rinnovo degli stessi, emessi dalla Questura di Roma in relazione ai fatti accaduti in data 9 aprile 2019 ed al contestuale deferimento del ricorrente alla Procura della Repubblica di Roma, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 582 e 612 c. 2 c.p..

In particolare, si legge nel provvedimento impugnato che “il Sig. -OMISSIS- intimava ad un utente della strada, fermatosi con la propria autovettura davanti alla scuola d’infanzia ebraica, sita in -OMISSIS-, di spostare il veicolo poiché in divieto di sosta. Al rifiuto di quest'ultimo di allontanarsi dal citato obiettivo sensibile, la discussione degenerava in lite ed il Sig. -OMISSIS- colpiva il conducente della vettura con due pugni al volto, procurandogli lesioni, ed estraendo l'arma custodita in fondina e la puntava al viso del predetto”.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente ha partecipato, in sede procedimentale e processuale, una diversa ricostruzione dei fatti, rappresentando di essere stato minacciato dal conducente della vettura in divieto di sosta e di non aver mai puntato la pistola contro lo stesso, limitandosi solo ad estrarla per legittima difesa, colpendolo al volto con l’autoradio perché convinto che questi stesse a sua volta estraendo un’arma.

Ciò posto, il ricorrente ha precisato di rivestire la qualità di persona offesa nel medesimo procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed ha censurato il provvedimento impugnato in quanto adottato sulla base di un mero automatismo, in carenza motivazionale e difetto di istruttoria, senza un’adeguata valutazione delle memorie partecipate dal destinatario del provvedimento. Quest’ultimo, peraltro, incensurato ed in possesso di uno stato di servizio impeccabile, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione doveva ritenersi sicuramente provvisto dell'affidabilità necessaria in ordine allo svolgimento delle delicate mansioni di guardia particolare giurata.

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, il ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 43 e 138 del R.D. n. 773/1931 (TULPS) anche in relazione all’art. 256 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 635/1940 - violazione di legge per difetto d’istruttoria - eccesso di potere per difetto di motivazione;

2) Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento di cui alla L. n. 241/1990 - violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990 - eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti - illogicità manifesta - difetto di istruttoria - motivazione insufficiente;

3) Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento e legittima aspettativa ingenerati nel ricorrente.

Si è costituita la Questura di Roma, opponendosi al ricorso e deducendo che la versione dei fatti rappresentata dal ricorrente risultava smentita dalla visione delle immagini registrate dal circuito di sorveglianza presente sul luogo dei fatti, oltre che dall’escussione dei militari dell’Esercito presenti sul posto. Da tali riscontri era infatti emerso che il ricorrente aveva reagito alle provocazioni dell’altro soggetto per ragioni essenzialmente personali ed in condizioni non assimilabili ad uno stato di legittima difesa putativa. Ciò posto, la Questura ha confermato il giudizio di non affidabilità posto a fondamento del provvedimento.

Con ordinanza nr.-OMISSIS- il Collegio ha sospeso l’efficacia del provvedimento ai fini del riesame del procedimento da parte dell’amministrazione, anche in considerazione del grave e irreparabile danno che il ricorrente, coniugato con tre figli a carico, avrebbe potuto subire nelle more della decisione del merito del gravame.

Con successive istanze, il ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione del merito del ricorso, ritenendo necessario attendere l’accertamento dei fatti in sede penale; il Collegio ha pertanto rinviato il fascicolo in attesa della definizione del procedimento penale.

Infine, con memoria depositata in data 7 dicembre 2022, il ricorrente ha rappresentato che il procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR attualmente pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma - nel quale lo stesso riveste la duplice qualità di indagato per i delitti di lesioni personali lievi e minaccia e di persona offesa dal reato per il delitto di minaccia aggravata - dopo l’interrogatorio espletato in data 2 ottobre 2020 non ha subito alcun ulteriore sviluppo.

Inoltre, il ricorrente ha rappresentato che, a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, la Questura di Roma aveva dapprima concesso nuovamente i titoli di nomina a guardia giurata e di porto d’armi per difesa personale precedentemente denegati, per poi rinnovarli ex novo, con decorrenza dal 28/09/2021.

La difesa del ricorrente ha peraltro evidenziato che con l’ultimo rinnovo biennale del settembre 2021 la Questura di Roma, nel motivare il proprio decreto, ha testualmente specificato che il-OMISSIS- “si trova in possesso dei requisiti prescritti per ottenere l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata”.

All’udienza pubblica del 17 gennaio 2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Alla luce dell’evoluzione della questione controversa, ritiene il Collegio che il sopravvenuto rinnovo biennale della nomina a guardia particolare giurata datato 29.09.2021 – con il quale la Questura ha dato atto del possesso dei requisiti prescritti per ottenere l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata - ed il rinnovo del porto d’armi per difesa personale, emesso nella stessa data, determinino la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sul merito del ricorso.

Sul punto, deve infatti rilevarsi che la medesima Amministrazione, che aveva ritenuto i predetti requisiti insussistenti con il provvedimento in questa sede impugnato, ha di fatto mutato il proprio orientamento in senso favorevole al ricorrente, senza peraltro fare riferimento all’ordinanza cautelare nr. nr.-OMISSIS-; ciò certifica che i sopraggiunti provvedimenti autorizzatori culminano un tratto del tutto nuovo e distinto dell’azione amministrativa, che segue ed assorbe quello precedente ed oggetto del presente giudizio, rendendo pertanto superflua una decisione sul merito del gravame.

Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità e dell’evoluzione della vicenda controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Scarpato Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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