TAR LAZIO: Decreto cautelare, sezione 5, numero provv.: 202300742. Italpol Vigilanza S.r.l. contro Azienda Strade Lazio S.p.A. nei confronti di Security Service S.r.l. vigilanza armata e di sicurezza non armata in due lotti nelle sedi delle ferrovie

Venerdì, 03 Febbraio 2023 08:46

con la quale è stato definitivamente aggiudicato, in favore di Security Service S.r.l., il lotto n. 2 (CIG: 936116019D) della procedura aperta...per l'affidamento del servizio triennale di vigilanza armata e di sicurezza non armata in due lotti nelle sedi delle ferrovie regionali Roma - Lido DI Ostia

Pubblicato il 03/02/2023                                                                                                                                                                                                       N. 00742/2023 REG.PROV.CAU.

                                                                                                                                                                                                                                              N. 01608/2023 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta) 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2023, proposto da
Italpol Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Alessio Maria Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Strade Lazio S.p.A., non costituito in giudizio;

nei confronti

Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari, anche con decreto monocratico

della determinazione dell'Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 41 del 20 gennaio 2023 -pubblicata sul portale telematico in data 27 gennaio 2023 e comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 in data 30 gennaio 2023 con la quale è stato definitivamente aggiudicato, in favore di Security Service S.r.l., il lotto n. 2 (CIG: 936116019D) della “procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale di vigilanza armata e di sicurezza non armata in due lotti nelle sedi delle ferrovie regionali Roma - Lido DI Ostia (lotto I) e Roma - Civita Castellana - Viterbo (lotto II)”;

dei verbali di gara, della lex specialis di gara, e, in particolare, del disciplinare di gara, laddove venga interpretata nel senso di consentire l’avvio e la stipula del contratto d’appalto in violazione del termine di cui all’art. 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;

di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati;

nonché per la dichiarazione di inefficacia

del contratto di appalto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione e Security Service S.r.l. nelle more della definizione del presente giudizio;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito da Italpol Vigilanza S.r.l. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il decreto n. 684 del 1° febbraio 2023 con il quale –oltre a disporre il deposito di documentazione oggetto di istanza di accesso- è stata accolta l’istanza cautelare nei termini che seguono:

“Considerato che la società ricorrente, gestore attuale del servizio, in ragione della comunicazione di cui al n. 6 della produzione documentale -indirizzata anche all’aggiudicataria Security Service S.r.l.- evidenzia come il termine del subentro, fissato alla data odierna del 1° febbraio 2023, contrasta con la clausola di c.d. stand still, ossia con il disposto dell’art. 32 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, senza che siano state esternate ragioni d’urgenza…

Considerato che appare opportuno pervenire alla decisione collegiale sull’istanza cautelare re adhuc integra, anche al fine di evitare eventuali discontinuità nello svolgimento del servizio

Ritenuto di fissare la trattazione collegiale alla prima camera di consiglio utile, a termini di rito, che, nonostante i termini dimidiati, è l’udienza camerale del 22 febbraio 2023”;

Vista l’istanza, depositata in data odierna 3 febbraio 2023, con cui i difensori della controinteressata Security Service S.r.l., costituitasi il 2 febbraio 2023, chiedono la revoca della misura cautelare monocratica, sostenendo che “il cd. cambio appalto (circostanza che l’Ill.mo Sig. Presidente non poteva conoscere all’atto di adozione del medesimo decreto) ha già avuto luogo alle ore 00.00 del 1° febbraio 2023, ossia in data anteriore all’adozione del citato decreto presidenziale (doc. 2)”;

Vista la memoria difensiva, depositata in data odierna 3 febbraio 2023, con cui la ricorrente Italpol Vigilanza S.r.l. controdeduce ai rilievi svolti nella istanza di revoca, chiedendo la conferma del decreto sia quanto all’incombente istruttorio sia “…con riferimento alla sospensione dei provvedimenti impugnati, consentendo, per l’effetto, ad Italpol la gestione del servizio nelle more della decisone collegiale dell’istanza cautelare”;

Considerato che:

non risulta prodotto alcun atto formale che attesti la consegna del servizio e il suo effettivo passaggio da Italpol Vigilanza S.r.l. a Security Service S.r.l., tale non potendosi considerare ex se la comunicazione di Astral S.p.A. del 20 gennaio 2023, esibita in allegato alla istanza di revoca (sub doc, 2) e richiamata nel ricorso e nello stesso decreto (trattasi del citato documento sub 6;

la disposizione di cui dell’art. 32 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 mira proprio, attraverso termine sostanziale di natura dilatoria, a evitare che la stipulazione del contratto segua senza soluzione di continuità l’aggiudicazione, frustrando la tutela giurisdizionale mediante “fatto compiuto”, salvo che nelle ipotesi derogatorie di cui alle lettere a) e b), che nel caso di specie non appaiono né enunciate né sussistenti;

Ritenuto, pertanto, che non può farsi luogo alla revoca del decreto monocratico, confermando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 febbraio 2023. 

P.Q.M.

Rigetta l’istanza di revoca del decreto monocratico n. 684 del 1° febbraio 2023, confermando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 febbraio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 febbraio 2023.  

Il Presidente
Leonardo Spagnoletti 

IL SEGRETARIO

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