T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, Sent., (data ud. 22/11/2022) 30/11/2022, n. 1614. titolare della licenza per la gestione dell'istituto di vigilanza privata denominato "-OMISSIS-", a mezzo di apposite istanze richiedeva, rispettivamente, il rilascio

Mercoledì, 30 Novembre 2022 09:30

titolare della licenza per la gestione dell'istituto di vigilanza privata denominato "-OMISSIS-", a mezzo di apposite istanze richiedeva, rispettivamente, il rilascio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nespoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Barletta - Andria - Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani del 13.07.2022 (fasc. 4189/2021/16b Area I) notificato in data 17.08.2022 di rigetto della istanza di nomina a guardia giurata e rilascio di connessa licenza di porto di pistola personale in favore del sig. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Barletta - Andria - Trani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti l'avv. Antonio Nespoli, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 10.10.2022 e depositato in Segreteria in data 2.11.2022, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Riferiva in fatto che, in data 27.07.2021 e 2.09.2021, -OMISSIS-, nella sua qualità di legale rappresentante e di titolare della licenza per la gestione dell'istituto di vigilanza privata denominato "-OMISSIS-", a mezzo di apposite istanze richiedeva, rispettivamente, il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della connessa licenza di porto di pistola per difesa personale in favore di -OMISSIS-, al fine di poterlo regolarmente assumere con la qualifica di guardia giurata presso la predetta società.

Tuttavia, in data 21.01.2022, all'interessato perveniva la comunicazione prot. n. (...) del

17.01.2022 da parte della Prefettura di Barletta - Andria - Trani, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., di avvio del procedimento teso al rigetto delle predette istanze con la indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, in ragione delle risultanze acquisite d'ufficio.

In particolare veniva fatto riferimento alla nota informativa del 26.10.2021 resa dalla Questura della Provincia di Barletta - Andria - Trani, con la quale erano stati comunicati taluni elementi sfavorevoli rispetto al rilascio delle autorizzazioni richieste.

Malgrado le difese procedimentali svolte dal ricorrente, il Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani, con decreto del 13.07.2022 meglio indicato supra, comunicava il rigetto delle predette istanze.

Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, sollevando avverso i medesimi gli argomenti di doglianza più analiticamente indicati in ricorso.

In data 8.11.2022, si costituiva l'Amministrazione resistente per mezzo dell'Avvocatura erariale.

All'udienza pubblica del 22.11.2022, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, afferendo in chiave critica, con diverse sfumature, al medesimo ordine di argomentazioni di massima.

Il diniego delle autorizzazioni richieste dal ricorrente è stato fondato su ragioni analiticamente specificate dall'Amministrazione prefettizia.

Si è fatto riferimento, in particolare, all'esistenza di precedenti penali a carico dei genitori dell'odierno ricorrente e di un suo ulteriore congiunto, nonché alla iscrizione di un sequestro amministrativo di un autoveicolo a lui intestato, in quanto sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, e alla circostanza che in tre occasioni (11.09.2010 - 20.06.2012 - 10.03.2020) il -OMISSIS- sia stato fermato in compagnia di persone con precedenti penali.

Da tanto si è fatto discendere "la sostanziale carenza del requisito soggettivo prescritto ai fini

dell'attribuzione della qualifica di guardia particolare giurata e dell'espletamento delle relative funzioni, secondo il disposto di cui all'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (approvato con R.D. n. 773 del 1931)".

All'esito di meditata ponderazione, il Collegio non condivide le valutazioni dei fatti così come svolte dall'Amministrazione resistente.

Nei confronti del ricorrente non risulta addotto alcun avvenimento o accadimento al quale possa in qualsiasi modo essere riferito, con un solido e diretto nesso causale, la mancanza dei presupposti per il rilascio in suo favore del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della connessa licenza di porto di pistola per difesa personale.

Al ricorrente si contesta essenzialmente il rapporto con il proprio contesto familiare d'origine, nonché l'occasionale ed isolata circolazione con un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e tre controlli di polizia (di cui due risalenti ad oltre dieci anni or sono) nel corso dei quali il -OMISSIS- è stato fermato in compagnia di persone con precedenti penali per modesti fatti inerenti uso di stupefacenti.

La qualità complessiva delle contestazioni risulta essere estremamente scarna e non univoca, oltre ad essere stata soppesata con un metro di severità oggettivamente sproporzionato, ove si consideri l'incisione determinata sullo svolgimento di un'attività lavorativa in grado di sostentare il ricorrente e la propria famiglia comprendente la moglie, la sig.ra -OMISSIS-, con cui è coniugato ormai dal lontano 2013, e i due figli, -OMISSIS-, nati dalla loro unione, come da stato di famiglia cumulativo prodotto in atti.

Non si comprende pertanto come l'Amministrazione resistente possa aver univocamente desunto che il ricorrente non dia affidamento circa il corretto espletamento delle mansioni alle quali verrebbe destinato in base ai dati sopra menzionati, non avendo tenuto conto, in particolare, dell'assenza di precedenti penali e di polizia, oltre che degli attuali assetti familiari e di vita dell'interessato.

Da ciò emerge conclusivamente il difetto di istruttoria e di motivazione in cui è incorsa l'Amministrazione e la sproporzione fra il provvedimento emanato e la ritenuta (quanto insussistente) gravità dei fatti contestati al ricorrente.

Da ultimo, la peculiarità del caso in esame e la limitata attività processuale svolta permettono di ritenere integrati i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento in oggetto.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Donatella Testini, Primo Referendario

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