illecito avente per di più carattere di obiettiva tenuità, tale da non potere determinare alcun giudizio negativo sulla condotta dell'istante; vieppiù nel caso in cu gli ulteriori ben più gravi illeciti indicati negli atti impugnati riguardino soggetti terzi, rispetto ai quali non viene neanche indicato l'esistenza di rapporti di frequentazione con la ricorrente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 2307 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; domicilio fisico: Palermo, via V. Villareale n. 6;
per l'annullamento
- del decreto a firma del Vice Prefetto -OMISSIS-, del giorno 25 ottobre 2021 con il quale la Prefettura -OMISSIS-ha denegato la nomina della ricorrente a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola;
- della nota della Questura -OMISSIS-n. -OMISSIS-2021 con la quale ha svolto i propri accertamenti sul contesto familiare della ricorrente;
- della nota della Prefettura -OMISSIS-n. -OMISSIS-2021, con la quale era stata data comunicazione alla ricorrente dell'avvio delle procedure di diniego della nomina in questione, ai sensi della L. n. 241 del 1990;
- nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo Palermo e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 10 dicembre 2021, e depositato il successivo 23 dicembre, la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe articolando le censure di: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della L. 07 agosto 1990, n. 241 - Violazione del giusto procedimento - Difetto assoluto di istruttoria - Eccesso di potere - Carenza assoluta di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 138 del T.U.L.P.S. - Carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 (T.U.L.P.S.). Errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990.
Sostiene la ricorrente che il diniego impugnato sarebbe illegittimo in quanto fondato su comportamenti illeciti a lei non riferibili, neanche indirettamente; inoltre quello relativo a suo figlio sarebbe di entità molto lieve, mentre i più gravi pregiudizi indicati nel provvedimento impugnato riguarderebbero fatti risalenti nel tempo e riguardanti soggetti con i quali non ha rapporti di frequentazione e, con uno dei quali, non ha neanche alcun grado di parentela/affinità.
In ultima analisi il giudizio negativo espresso dall'amministrazione intimata sarebbe carente di attualità e concretezza, e quindi illegittimo.
Si è costituita l'amministrazione intimata depositando la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, nonché producendo una memoria difensiva con la quale vengono difesi gli atti impugnati, sostenendone la legittimità.
Alla camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, il Presidente del Collegio ha rappresentato la possibilità che la controversia venga decisa con sentenza in forma semplificata; il procuratore del ricorrente nulla ha osservato in merito, e il ricorso è stato posto in decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio, in occasione della predetta adunanza camerale.
Il ricorso è fondato alla stregua di quanto verrà precisato.
Nel nostro ordinamento la responsabilità, in qualunque forma venga declinata, ha carattere personale.
E’ vero che alcuni provvedimenti dell'amministrazione - autorizzazioni o provvedimenti preventivi tout court - allo scopo di evitare che si possano creare situazioni di pericolo alla pacifica convivenza civile, devono correttamente valutare il contesto di vicinanza nel quale opera il soggetto direttamente interessato, che potrebbe comunque rendere imprudente lo svolgimento di determinate attività.
Ma tale delicata valutazione deve essere opportunamente ponderata in ragione degli interessi sostanziali che vengono in rilievo (un conto è non concedere un porto d'armi, altro è inibire la possibilità di svolgere un'attività lavorativa, incidendo in tal modo su un interesse costituzionalmente tutelato), e comunque trovare fondamento in comportamenti riferibili all'interessato che, seppur non costituenti attività illecita, denotano la mancata attenzione a evitare qualsiasi rischio che può determinare lo svolgimento di determinate attività in particolare contesti, quali può ad esempio essere la frequentazione di soggetti pregiudicati.
Così brevemente tratteggiato lo spettro di azione dell'amministrazione, nella vicenda che viene in considerazione, ritiene il Collegio che il diniego impugnato sia effettivamente carente - così come rilevato in ricorso - di concreti elementi idonei a giustificarne l'adozione.
L'illecito commesso dal figlio della ricorrente, rispetto al quale non risulta che la madre abbia avuto alcun ruolo, ha un carattere di obiettiva tenuità, tale da non potere determinare alcun giudizio negativo sulla condotta della ricorrente; mentre gli ulteriori, ben più gravi, illeciti indicati negli atti impugnati riguardano soggetti terzi, rispetto ai quali non viene neanche indicato, e men che mai provato, l'esistenza di rapporti di frequentazione con la ricorrente (che ne nega l'esistenza, in modo assoluto).
Conseguentemente i fatti indicati nel provvedimento impugnato - almeno nelle modalità in cui vengono rappresentati - non possono in alcun modo giustificare un giudizio di disvalore sulla condotta della ricorrente, e quindi supportare la valutazione negativa espressa.
In conclusione il ricorso è fondato e, per l'effetto, deve essere annullato il diniego impugnato.
In considerazione della complessità delle valutazioni che l'amministrazione ha dovuto operare, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il decreto prefettizio impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Conclusione
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente, Estensore
Giuseppe La Greca, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario
