TAR LAZIO: ORDINANZA COLLEGIALE sede di ROMA, sezione 3, numero provv.: 202206557. Con prot. n. 4300 del 31.03.2022 con cui è stata disposta l'esclusione di Cosmopol dalla gara “Servizi di vigilanza in siti e impianti FN e RFI” CIG 8896

Venerdì, 20 Maggio 2022 05:43

Con prot. n. 4300 del 31.03.2022 con cui è stata disposta l'esclusione di Cosmopol dalla gara “Servizi di vigilanza in siti e impianti FN e RFI” CIG 8896

Pubblicato il 20/05/2022
                                                                                                                                                                                                                                          N. 06557/2022 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                          N. 04858/2022 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4858 del 2022, proposto da 

Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Trenord S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sicuritalia Ivri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento prot. n. 4300 del 31.03.2022 con cui è stata disposta l'esclusione di Cosmopol dalla gara “Servizi di vigilanza in siti e impianti FN e RFI” CIG 88967706DB;

- del provvedimento di aggiudicazione in favore di Sicuritalia Ivri, qualora adottato; - della relazione del responsabile del procedimento n. 56 del 29.03.2022;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto;

- in subordine, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato della p.A. resistente; 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sicuritalia Ivri S.p.A. e di Trenord S.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Premesso che la Cosmopol spa ha impugnato il provvedimento prot. n. 4300 del 31.03.2022 con cui è stata disposta dalla stazione appaltante Trenord srl la propria esclusione dalla gara inerente ai “Servizi di vigilanza in siti e impianti FN e RFI”, il provvedimento di aggiudicazione in favore di Sicuritalia Ivri spa, qualora adottato, nonchè la relazione del responsabile del procedimento n. 56 del 29.03.2022 instando, altresì, per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nel contratto e, in subordine, per il risarcimento del danno;

Considerato che la ricorrente, in particolare, si duole della propria illegittima esclusione dalla procedura, nella quale si era collocata al primo posto nella graduatoria, disposta dalla stazione appaltante che aveva riscontrato la carenza della Cosmopol spa nel requisito inerente al possesso di almeno 35 guardie particolari giurate munite del certificato di addetto al servizio sicurezza in ambito ferroviario ai sensi del DM 154/2009, considerando validi solo 4 certificati, mentre i restanti risultavano scaduti o, in alcuni casi, relativi a soggetti che non avevano superato l’esame per l’ottenimento della certificazione;

Preso atto della costituzione in giudizio della società Trenord srl e della controinteressata Cosmopol srl che spiegava, altresì, ricorso incidentale condizionato;

Atteso che dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dall’art. 4 del capitolato tecnico recante i siti e gli impianti sui quali erogare il servizio, emerge come l’attività da erogare sia territorialmente circoscritta alle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto;

Rilevato che, all’atto della costituzione in giudizio, Trenord spa ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito e che la questione è stata, all’udienza camerale, sottoposta al contraddittorio delle parti;

Dato atto che, nella fattispecie all’esame del Collegio, i criteri per l’individuazione del giudice territorialmente competente a decidere la controversia debbano trarsi dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 13 del codice del processo amministrativo, D.Lgs 104/2010;

Considerato che il primo comma dispone che “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede;

Dato, altresì atto che il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che “Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.”

Rilevato che dalla lettura dei medesimi discende che:

a) “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede”;

b) indipendentemente dalla sede dell’autorità emanante, “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 24 settembre 2012, n. 33, idem 12 dicembre 2012, n. 38);

c) in relazione agli atti statali (ovvero quelli adottati da autorità dello Stato) i cui effetti diretti non siano limitati all’ambito del territorio di una determinata regione è inderogabilmente competente, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma;

d) per gli atti emessi da soggetti pubblici a carattere ultra regionale, la cui efficacia diretta travalichi l’ambito territoriale di una specifica regione, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto che ha adottato il provvedimento lesivo;

Atteso che la giurisprudenza ha, altresì, precisato che “Ai fini dell'individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente a conoscere del ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica (ivi compresi i provvedimenti di esclusione) deve aversi riguardo al luogo di produzione degli effetti diretti cui è preordinato l'atto finale della procedura, ossia all'ambito territoriale di esplicazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria conseguente all'emanazione dell'atto di aggiudicazione e alla stipula contrattuale, e dunque al luogo di esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante, dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara o dalla sede dei partecipanti alla gara” (così Cons. Stato, IV, 16 aprile 2014, n. 1917);

Dato atto che, nel caso di specie, la competenza a decidere spetti al Tribunale amministrativo per la Lombardia sede di Milano, in ragione del fatto che gli atti impugnati afferiscono ad una procedura di gara il cui ambito di riferimento è ultraregionale e sono emanati da un soggetto titolare di contratto di servizio pubblico, avente sede legale a Milano;

Evidenziato, pertanto, come nel caso in questione debba trovare applicazione l’ordinario criterio di ripartizione della competenza territoriale che individua l’organo giurisdizionale competente in quello presso la cui circoscrizione ha sede il soggetto che ha emanato l’atto;

Atteso che, per l’effetto di quanto sopra, vada dichiarata l’incompetenza del T.A.R. adito, per essere la controversia di competenza del T.A.R. Lombardia, Milano, innanzi al quale essa potrà essere riassunta ai sensi e nei termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.;

Ritenuto sussistere giusti motivi per compensare le spese del giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara la propria incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe proposto, per essere competente a decidere, il T.A.R. della Lombardia - Milano;

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Montixi Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO

Pubblicato in Sentenze TAR